Sentenza 22 settembre 2014
Massime • 1
In tema di affidamento in prova per ragioni terapeutiche, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, del quale deve essere necessariamente corredata l'istanza di ammissione al beneficio, non vincola il giudice posto che questi è soggetto solo alla legge e non anche agli atti della P.A., ed essendo inoltre necessaria una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, in relazione ai parametri della pericolosità del condannato e della attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società.
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- 1. Cosa postula la concessione della misura dell'affidamento in provaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 gennaio 2022
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando può essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale. Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di plurimi precedenti conformi, dopo essersi fatto presente che la concessione della misura dell'affidamento in prova postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati e a tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di …
Leggi di più… - 2. Niente affidamento terapeutico per chi è pericoloso (Cass. 20104/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
La ratio dell'affidamento "terapeutico" è quella di perseguire la cura del soggetto, per cui il programma di recupero assume un ruolo di centralità nella applicazione della misura, vista nell'ottica di un affrancamento del soggetto stesso dalla droga e/o dall'alcool ovvero dal mondo della devianza. In caso di serio pericolo di recidiva del condannato, ben può ritenersi insufficiente il solo programma terapeutico, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione dell'interessato, negata dalla condizione di persona pericolosa e dagli indici sintomatici che emergano nella specifica vicenda all'esame del giudice. Corte di Cassazione sez. I Penale sentenza 22 giugno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2014, n. 53761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53761 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/09/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2498
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 7372/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE CO N. IL 27/11/1981;
avverso l'ordinanza n. 1204/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA, del 10/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10.1.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di LE IC per ottenere l'affidamento terapeutico ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, osservando:
1) che dalla nota in data 9.9.2013 del SERT di Caltanissetta non si evinceva il positivo accertamento dello stato attuale di tossicodipendenza, ma solo la presa in carico del detenuto dal 12.5.2006 per uso di cannabis e nulla si diceva sull'attualità della dipendenza, anche solo psicologica, dalla sostanza;
2) che il disturbo d'ansia, menzionato nella citata nota, costituiva reazione tipica alla detenzione in carcere;
3) che doveva formularsi prognosi di spiccata pericolosità sociale dell'istante, tenuto conto dei precedenti e dei carichi pendenti, della violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, delle pessime informazioni fornite dalla P.G., attestanti collegamenti con la "stidda" gelese, e della reiterazione di atti delittuosi anche dopo e durante la sottoposizione alle misure alternative (v. revoca semilibertà per tentata estorsione del 7.3.2012);
4) che il detenuto doveva ritenersi incapace di attenersi alle prescrizioni impostegli.
2. Ha proposto ricorso per cassazione LE IC tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 125 c.p.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Il difensore premette che il ricorrente aveva in corso un programma terapeutico di recupero presso una struttura privata autorizzata quando il programma fu interrotto per la definitività di una serie di condanne, la cui entità e tipologia non consentivano di beneficiare dell'affidamento ex art. 94 citato.
In seguito, il detenuto, non avendo ancora superato il problema della tossicodipendenza, per come attestato dal SERT, aveva avanzato nuova richiesta di collocazione presso la medesima comunità per il residuo di due anni di pena da espiare.
All'istanza erano allegati la certificazione del SERT, la dichiarazione della disponibilità della comunità ad accogliere l'interessato, nonché il beneplacito del SERT di Gela, ossia quanto richiesto dalla legge.
Ad avviso del difensore, non si poteva pretendere, attesa la detenzione del LE in carcere, la positiva dimostrazione dell'attuale stato di tossicodipendenza.
Quanto alla supposta pericolosità del ricorrente, si allegava il provvedimento emesso dal Tribunale di Caltanissetta che, qualche mese prima, aveva addirittura riconosciuto al predetto la condotta collaborativa di cui all'art. 58 ter-O.P., provvedimento che era stato del tutto ignorato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, i presupposti per l'applicazione dell'istituto sono di duplice natura:
a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità (v. art. 94, comma 1, parte seconda, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 10, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4), deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
b) l'altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell'affidamento stesso.
In presenza di queste pre-condizioni l'Autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dal D.P.R. n. 115 del 1990, art. 115 oppure, infine, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 11575 del 5/2/2013, Sansonna, Rv. 255158; Sez. 1, n. 19782 dell'11/4/2006, Muscari, Rv. 233881). Va evidenziato che il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, da cui deve necessariamente essere corredata l'istanza di affidamento in prova in casi particolari, non costituisce vincolo nei confronti della competente Autorità giurisdizionale - soggetta soltanto alla legge, e non agli apprezzamenti della Pubblica Amministrazione (Sez. 1, 10/9/11/1995, Meloni) - dovendo essere, comunque e necessariamente, posto in relazione con gli altri due parametri oggetto di valutazione di cui si è detto (pericolosità del condannato e attitudine del trattamento a realizzare - unitamente alle esigenze terapeutiche - un suo effettivo reinserimento nella società: Sez. 1, n. 33343 del 4/4/2001, Di Pasqua, Rv. 220029).
3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza sia esente da censure.
Invero, proprio sulla base della nota del SERT della Casa Circondariale di Caltanissetta 9.9.2013, il Tribunale ha riscontrato la mancanza di una precisa certificazione, nell'attualità, di uno stato di tossicodipendenza del LE, ancorché di natura solo psicologica.
Ed invero, nella specie, nel dare atto dello svolgimento di un "programma di sostegno medico psicologico" con gli operatori del SERT, la nota non chiarisce se tale programma costituisse il supporto che, normalmente, si rende necessario quando l'interessato abbia superato la fase del condizionamento fisico da alcool o stupefacenti ovvero, come il tenore letterale della relazione lascerebbe intendere, rappresentasse il sostegno alle "marcate sensazioni di ansia, tensioni, spunti fobici e disagio in genere" che sono stati registrati in esito a somministrazione di apposito test (MMP1-2) e che il Tribunale, in base a massime di esperienza, ha plausibilmente interpretato come "reazione tipica alla forzata contenzione in carcere".
Mancando la prima delle indispensabili pre-condizioni più sopra indicate, il Giudice a quo avrebbe anche potuto esimersi dall'affrontare il tema della pericolosità del ricorrente. Viceversa, lo ha egualmente affrontato, valorizzando in modo compiuto il vissuto criminale del LE e, soprattutto, stigmatizzando il suo ritorno a delinquere durante e dopo la fruizione di misure alternative alla detenzione.
È infondata l'affermazione della difesa ricorrente, secondo la quale il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe valutato il riconoscimento della condotta collaborativa del detenuto con l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 58-ter O.P..
Tale condotta era stata già apprezzata e premiata con la concessione al LE, da parte dello stesso Organo giudiziario, del beneficio della semilibertà (v. ordinanza 28.10.2011 in atti). Tuttavia, avendo, in seguito, il ricorrente commesso il reato di tentata estorsione aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, con successiva ordinanza del 7.3.2012 il beneficio gli venne revocato. Proprio per la dimostrata proclività a delinquere il Tribunale nisseno ha correttamente concluso per la persistente pericolosità sociale del LE.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2014