Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2014, n. 53761
CASS
Sentenza 22 settembre 2014

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In tema di affidamento in prova per ragioni terapeutiche, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, del quale deve essere necessariamente corredata l'istanza di ammissione al beneficio, non vincola il giudice posto che questi è soggetto solo alla legge e non anche agli atti della P.A., ed essendo inoltre necessaria una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, in relazione ai parametri della pericolosità del condannato e della attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società.

Commentari2

  • 1Cosa postula la concessione della misura dell'affidamento in prova
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 gennaio 2022

    La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando può essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale. Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di plurimi precedenti conformi, dopo essersi fatto presente che la concessione della misura dell'affidamento in prova postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati e a tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di …

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  • 2Niente affidamento terapeutico per chi è pericoloso (Cass. 20104/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020

    La ratio dell'affidamento "terapeutico" è quella di perseguire la cura del soggetto, per cui il programma di recupero assume un ruolo di centralità nella applicazione della misura, vista nell'ottica di un affrancamento del soggetto stesso dalla droga e/o dall'alcool ovvero dal mondo della devianza. In caso di serio pericolo di recidiva del condannato, ben può ritenersi insufficiente il solo programma terapeutico, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione dell'interessato, negata dalla condizione di persona pericolosa e dagli indici sintomatici che emergano nella specifica vicenda all'esame del giudice. Corte di Cassazione sez. I Penale sentenza 22 giugno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2014, n. 53761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53761
Data del deposito : 22 settembre 2014

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