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31 ottobre 1986
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13 luglio 1991
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13 agosto 1993
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15 agosto 2009
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20 agosto 2013
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10 novembre 2018
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31 dicembre 2022
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Art. 21. (Lavoro all'esterno). 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. ((114)) 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124 . I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all' articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell' articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 .
-------------- AGGIORNAMENTO (114)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 10-11-2018 a seguito della soppressione della lettera b), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 , che disponeva la modifica del comma 4 del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199 , di conversione del D.L. medesimo.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. ((114)) 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124 . I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all' articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell' articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 .
-------------- AGGIORNAMENTO (114)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 10-11-2018 a seguito della soppressione della lettera b), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 , che disponeva la modifica del comma 4 del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199 , di conversione del D.L. medesimo.
Commentari • 46
- 1. Credito d'imposta per l'assunzione di detenuti: pronto il codiceRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 12 gennaio 2015 · 28.115953
Con la Risoluzione n. 102/E di ieri 30 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354/1975, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 81
- 1. Corte Cost., sentenza 23/07/2018, n. 174Provvedimento: […] questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui tale disposizione, facendo rinvio all'art. 21 della medesima legge n. 354 del 1975, esclude dal beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci il detenuto condannato «per reato ostativo» che non abbia ancora espiato almeno un terzo della pena. […] 2.5.– L'art. 21-bis della legge n. 354 del 1975 si pone, infine, in contrasto con l'art. 31, secondo comma, […]Leggi di più...
- misure alternative alla detenzione·
- assistenza all'esterno dei figli minori di anni dieci·
- beneficio subordinato a presunzioni assolute e insuperabili·
- assorbimento delle censure riferite ad altri parametri.·
- violazione della protezione dell'infanzia·
- thema decidendum·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- ordinamento penitenziario