Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBI035 73 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Licenza per finita SEZIONE TERZA CIVILE locazione uso abitativo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16253/98 Dott. Giovanni Silvio coco Presidente.- Dott. Roberto PREDEN Consigliere 7430 Cron. Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep. 1176 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 12/10/00 ConsigliereDott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE GIGLI CLARA VED ROMITO, elettivamente domiciliata in per diritti L. 3000 £12 MAR 2001 ROMA PZZA ANNIBALIANO 23, presso lo studio IL CANCELLIERE GREGORIO CORDELIA, che la difende anchedell'avvocato disgiuntamente all'avvocato LUIGI RUSSO, giusta delega 1500 CANCELLERIA in atti;
- ricorrente 0523283
contro
BARBATO CHIARA, elettivamente domiciliato in ROMA L.GOTEVERE 9, presso lo studioMICHELANGELO dell'avvocato GIANMARCO GREZ, difeso dagli avvocati 2000 GIUSEPPE TOZZI, SILVANO TOZZI, giusta d elega in atti;
1614
- controricorrente -
Ju avverso la sentenza n. 2404/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 02/10/97 e depositata il 04/11/97 (R.G. 483/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Alessandro MASUCCI (per delega Avv. S.TOZZI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con atto notificato il 1° gennaio 1991 HI Bar- bato, proprietaria in Napoli alla via G. Santacroce n. 5 di un immobile condotto in locazione per uso di abi- tazione da RA GL ved. TO, intimava alla con- duttrice licenza per finita locazione alla scadenza del 31.12.1991, intendendo ella adibire l'immobile ad uso proprio, e la citava innanzi al Pretore di Napoli per la convalida, cui la intimata si opponeva chiedendo, in subordine, che fosse accertata la scadenza del rapporto al 1° dicembre 1994. La intimava precisava che nella locazione ella non subentrata al marito NA TO, originario era conduttore deceduto, in virtù di successione nel con- 2 ри tratto, ma in data 7.12.1978, a seguito della entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, aveva stipulato altro contratto con la BA. Denegato dal pretore di provvedimento interinale di rilascio, la causa, riassunta innanzi al Tribunale di Napoli competente per valore, era decisa con sentenza del 16.2.1995, che dichiarava cessata la locazione alla scadenza del 1° dicembre 1996 e condannava la GL al rilascio dell'immobile con fissazione della data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392 del 1978 al 1° marzo 1997. Sull'appello principale della GL che deduceva di non essere succeduta al marito nella locazione, avendo rinunciato alla eredità, e che la BA non uso pro-aveva agito per finita locazione, bensì per prio) e sull'appello incidentale della locazione (che insisteva perché la locazione fosse dichiarata cessata al 31.12.1991) la Corte di appello di Napoli, con sen- tenza del 4.11.1997, rigettava entrambe le impugnazio- ni, con compensazione totale delle spese del grado, ri- tenendo, ai fini che ancora interessano, che i motivi del gravame principale non avevano fondamento: il pri- mo, perché il diritto di abitazione spetta al coniuge + ai sensi dell'art. 540 cod.civ. ed ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978, onde il contratto era pro- 3 ри J seguito nella successione al defunto marito;
il secon- do, perché la BA non aveva mai fatto richiesta di rilascio dell'immobile per necessità, ma aveva agito per ottenerne la restituzione alla naturale scadenza della locazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- So RA GL, la quale affida la impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso HI BA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza la ricorrente -de- nunciando la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 540 cod. civ. e 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 assume che il giudice di merito erroneamente aveva ritenuto che essa istante, ancorchè coniuge convivente dell'originario conduttore defunto, era succeduta nel contratto di locazione dell'immobile ad uso abitativo, giacchè, essendo intervenuta la rinuncia alla eredità, non era operativa la particolare ipotesi di successione prevista dalla norma del predetto art. 6 della legge n. 392/78. La censura non è fondata, sia perché la interpreta- zione della norma di cui all'art. 6 della legge n. 392/78, quale prospettata dalla ricorrente, non è esat- ta (il coniuge del conduttore defunto, infatti, succede 4 nella locazione abitativa alla sola condizione che esso sia anche convivente già con il defunto, non richieden- do la norma la ulteriore sua qualità di erede, sicchè la rinuncia alla eredità non comporta la esclusione della successione nella locazione del coniuge supersti- te, dato che, siccome è stato rilevato dalla Corte Co- stituzionale in sentenza n. 404 del 1988, con la norma dell'art. 6 il legislatore ha inteso tutelare non la famiglia nucleare né quella parentela, ma la convivenza di un aggregato esteso sino a ricomprendervi estranei, : patenti senza limiti di grado, affini e sinanco il convivente "more-uxorio"); sia perché il giudice di me- rito ha valutato, a fondamento della sua decisione, che la detenzione qualificata dell'immobile derivava alla GLo non in virtù di locazione nella quale la stessa fosse succeduta come coniuge convivente dell'originario conduttore defunto, ma in virtù di nuovo contratto, stipulato direttamente dalla ricorrente, successivamen- te alla entrata in vigore della legge dell'equo canone, con decorrenza dal 1° dicembre 1978. La sentenza di primo grado, infatti, in piena ade- sione alla prospettazione difensiva della intimata con- duttrice, aveva ritenuto che la scadenza del rapporto di locazione doveva essere determinata non in base a quanto dedotto dalla locatrice, circa la prosecuzione 5 ри in virtù di successione ex art. 6 legge n. 392/78 in pregresso contratto già in corso;
ma in considerazione del fatto che la stessa GL, come si evinceva da scrittura prodotta, aveva stipulato una nuova locazione con decorrenza dal 1°.12.1978. La impugnazione della sentenza di primo grado -avanzata in via incidentale dalla locatrice BA e diretta ad ottenere la decla- ratoria di cessazione per finita locazione alla scaden- za del 31.12.1991 sul presupposto di un rapporto in corso, nel quale la GL era succeduta al marito de- funto veniva rigettata dal giudice di appello. Nell'accertata sussistenza di autonomo rapporto, con inizio dal 1°.12.1978 e scadenza al 1°.12.1996 -es- sendo sul punto intervenuto il giudicato, per non esse- re stata la questione coinvolta dalla BA con suc- cessivo ricorso per cassazione e per non avere la Gi- gli, ancor prima, prospettato, con l'appello, una sta- tuizione per lei più favorevole di quella adottata dal giudice di primo grado- è evidente la infondatezza del- la proposta censura oltre che la carenza di interesse della ricorrente ad ottenere soltanto una correzione di motivazione su questione non decisiva. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente de- duce la violazione delle norme di diritto che prevedono la libera contrattazione, assumendo che il giudice di 6 弘 merito non avrebbe peso in considerazione il contratto autonomamente stipulato da esso GL, ponendo invece a fondamento della sentenza di rilascio una pretesa sua detenzione in base a successione nella locazione già del marito defunto. La censura si pone in contrasto esattamente con l'accertamento, coperto dal giudicato, della sussisten- za di autonomo contratto con decorrenza dal 1°.12.1978, onde sotto tale aspetto non è fondata. Se poi la doglianza intende prospettare la inam- missibilità dell'azione, nel senso che, con riferimento a locazione abitativa assoggetta al regime ordinario della legge n. 392 del 1978, non era consentito alla locatrice proporre domanda di recesso ex art. 59 stessa legge, secondo quanto era stato eccepito nel giudizio di primo grado, osserva questa Corte che il motivo non ha alcun pregio, giacchè il giudizio di merito, secondo valutazione in questa sede non censurabile, ha qualifi- cato l'azione come tipica domanda di cessazione del rapporto per finita locazione ad una scadenza del con- tratto concluso dopo l'entrata in vigore della legge dell'equo canone. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. The P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese di questo giudizio, che liquida in com- plessive lire 85,300 oltre lire 2.000.000 (duemilioni) per onorario. Roma, 12 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Proven p 100T 250.000 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 40000 Umberto Cizero TOT. 29,0000 о Depositata in Cancelleria м Canc MONE дот 7 oggi, 12 MAR 2001 7 . IL DIRETTORE DI CANCELLER 1 6 Umberto Neto 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data4.LUG. 2004erie 4 1 tersate €16.1.1.77at h.192314 p. Dirigente Area Sap (Dott.ssa Maria Grazia DPPPO) Responsabile Servizi Ainutlizier (Dr. M. FEA CHING 8