Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 11425
CASS
Sentenza 11 febbraio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito dall'art. 738 cod. proc. pen., per cui l'esecuzione della pena è soggetta alla legge italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inflitta nell'ordinamento straniero, prescritto dall'art. 735, comma terzo cod. proc. pen. e dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, di guisa che, al fine di stabilire l'esatta posizione giuridica esecutiva del condannato e i benefici già maturati secondo l'ordinamento straniero, occorre far riferimento al momento del trasferimento in Italia per l'espiazione della pena (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale la Corte di appello aveva respinto in virtù dell'art. 738 cod. proc. pen. l'istanza del condannato trasferito in Italia per l'espiazione della pena in applicazione della Convenzione di Strasburgo, con la quale intendeva far dichiarare il beneficio della riduzione della pena acquisito durante l'esecuzione all'estero).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 11425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11425
    Data del deposito : 11 febbraio 2004

    Testo completo