Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito dall'art. 738 cod. proc. pen., per cui l'esecuzione della pena è soggetta alla legge italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inflitta nell'ordinamento straniero, prescritto dall'art. 735, comma terzo cod. proc. pen. e dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, di guisa che, al fine di stabilire l'esatta posizione giuridica esecutiva del condannato e i benefici già maturati secondo l'ordinamento straniero, occorre far riferimento al momento del trasferimento in Italia per l'espiazione della pena (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale la Corte di appello aveva respinto in virtù dell'art. 738 cod. proc. pen. l'istanza del condannato trasferito in Italia per l'espiazione della pena in applicazione della Convenzione di Strasburgo, con la quale intendeva far dichiarare il beneficio della riduzione della pena acquisito durante l'esecuzione all'estero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 11425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11425 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 11/02/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 789
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 015736/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC AN N. IL 28/05/1960;
avverso DECRETO del 23/09/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23.9.2002, la Corte di Appello di Palermo respingeva l'istanza presentata da IC AN al fine di fare dichiarare che in data 3.8.2008 doveva scadere l'esecuzione della pena infittagli dal Tribunale di Amburgo (Germania) il 13.7.1994, riconosciuta con sentenza 9.5.2001 dalla stessa Corte d'Appello di Palermo anche per consentire l'espiazione della pena in Italia. Il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 735 c.p.p., nonché della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, in relazione all'intervenuto aggravamento del trattamento sanzionatorio stabilito dalla sentenza straniera, sull'assunto che lo IC aveva acquisito il beneficio della riduzione di pena prima del trasferimento in Italia. Inoltre, il ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 735 c.p.p., in relazione all'art. 3 Cost., e lamentava la mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla documentazione attestante la posizione giuridica dello IC in Germania. CONSIDERATO IN DIRITTO
La "ratio decidendi" dell'ordinanza impugnata consiste nell'enunciazione che, poiché l'art. 738 c.p.p. prescrive che l'esecuzione della pena è soggetta alla legge italiana, lo IC, condannato alla pena dell'ergastolo, non ha titolo per ottenere il tramutamento della pena in liberazione condizionale dopo l'espiazione di quindici anni di reclusione, secondo la legge tedesca. Il principio accolto dalla Corte di merito non può essere condiviso nella sua portata assoluta e generalizzante, ma necessita di un indispensabile coordinamento col divieto di aggravamento della pena inflitta nell'ordinamento straniero, prescritto dall'art. 735, comma 3, c.p.p. ("in nessun caso la pena così determinata può essere più
grave di quella stabilita nella sentenza straniera") e dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 25.7.1988, n. 334. Una lettura coordinata della disposizione dell'art. 738 c.p.p. con le ultime due disposizioni citate porta univocamente a riconoscere che, nei confronti del condannato all'estero che stia espiando la pena in Italia, il principio per cui l'esecuzione è soggetta alla legge italiana trova un limite nel divieto di aggravamento della pena stabilita nell'ordinamento straniero, di guisa che occorre fare riferimento al momento del trasferimento in Italia, per la continuazione dell'espiazione della pena, al fine di stabilire l'esatta posizione giuridica esecutiva del condannato, dovendo ritenersi che i benefici già acquisiti durante l'esecuzione all'estero restino intangibili e che, se non continuassero a produrre effetto nell'ordinamento italiano, si verificherebbe la violazione del divieto di aggravamento della pena stabilito dall'art. 735, comma 3, c.p.p. e dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo.
Una siffatta linea interpretativa costituisce la base giustificativa di numerose pronunce di questa Corte. È stato, infatti, precisato che è doverosa la liberazione condizionale concessa da autorità straniera, indipendentemente dall'equivalenza o assimilabilità dell'istituto straniero a quello nazionale (Cass., Sez. 1^, 3 giugno 1996, Rotterdam, rv. 205344), e che dalla pena deve detrarsi il periodo relativo a qualsiasi beneficio applicato dall'autorità straniera (Cass., Sez. 1^, 28 febbraio 1997, Giacon, rv. 207188), compreso il periodo di liberazione anticipata già concessa all'estero (Cass., Sez. 6^, 3 novembre 1995, De Curtis, rv. 203861). In tale prospettiva ricostruttiva della normativa risulta evidente l'errore logico e giuridico che vizia l'ordinanza impugnata, nella quale la Corte territoriale ha tenuto presente soltanto la regola di cui all'art. 738 c.p.p., senza considerare che essa incontra il limite corrispondente al divieto di aggravamento della pena e che, di conseguenza, nel caso di specie l'esatto tema di indagine consiste nell'accertare se, al momento del trasferimento in Italia, lo IC avesse già maturato, nell'ordinamento germanico, il diritto alla commutazione della pena dell'ergastolo in quindici anni di reclusione. In quest'ottica merita accoglimento anche il terzo motivo di ricorso con cui è stata denunciata l'omessa richiesta all'autorità straniera della documentazione concernente la posizione giuridica del condannato al momento del trasferimento in Italia, in base alla quale avrebbe potuto accertarsi se il beneficio fosse stato già applicato.
Alla luce dei precedenti rilievi, va riconosciuto che le censure formulate dal ricorrente sono fondate e, pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, che dovrà accertare, anche mediante idonea documentazione richiesta all'autorità giudiziaria tedesca, se lo IC avesse acquisito il diritto alla limitazione della pena a quindici anni di reclusione prima del trasferimento in Italia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004