Sentenza 21 aprile 2017
Massime • 1
L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti dal condannato durante l'esecuzione all'estero. A tal fine, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all'autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto eseguibile la condanna all'ergastolo inflitta dall'A.G. tedesca ad un imputato trasferitosi in Italia prima di aver espiato quindici anni di pena, stante la ritenuta inapplicabilità dell'istituto della sospensione della pena dell'ergastolo previsto dall'ordinamento straniero, essendo esso subordinato all'espiazione di almeno quindici anni di pena detentiva, oltre che al positivo superamento del giudizio sulla pericolosità sociale del condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2017, n. 21358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21358 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2017 |
Testo completo
21358-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEL 21.04.2017 - Presidente - Dott. Domenico CARCANO SENTENZA Dott. Adet Toni NOVIK - Consigliere - N. 1486/2017 Dott. Marco VANNUCCI - Consigliere - Dott. Giacomo ROCCHI - Consigliere - REGISTRO Rel. Consigliere - Dott. Stefano APRILE GENERALE N. 40117/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE ER, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 23 maggio 2016 pronunciata dalla Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
t RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata in data 13 febbraio 2016 nell'interesse di IE SI volta a ottenere la limitazione ad anni quindici di reclusione della pena dell'ergastolo inflittagli con sentenza del 10 giugno 2005 del Tribunale di Baden Baden (Germania), divenuta esecutiva in data 10 novembre 2005, riconosciuta dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 5 ottobre 2009, divenuta irrevocabile il 4 novembre 2009, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia e per gli effetti indicati all'articolo 12, comma primo, numeri 1, 2 e 3, cod. pen., e ha dichiarato inammissibile la medesima istanza con riferimento alla richiesta di applicazione, ai fini della determinazione della pena detentiva temporanea da eseguire, delle circostanze attenuanti generiche e delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, comma primo, numeri 1 e 2, cod. pen., e con riferimento alla dichiarata richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di riconoscimento sopra indicata, per essere stata emanata la sentenza riconosciuta sulla base del pregiudizio concernente l'appartenenza del ricorrente a un gruppo etnico.
2. Ricorre IE SI, a mezzo del difensore avv. Antonino Ordile, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con riferimento al rigetto della prima istanza, formulando sei motivi di ricorso, nonché depositando ulteriori tre motivi aggiunti in data 30 marzo 2017. 2.1. Osserva, con il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo e con il primo e secondo motivo aggiunto, che l'ordinanza è nulla per l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 735, commi 1 e 3 e 4, cod. proc. pen., 10 I. n. 334/1988 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, 3 I. n. 257/1989 e 9, 10 e 11, comma 1, lett. c) e d), I. n. 334/1988, per essere stata riconosciuta una sentenza penale straniera con determinazione di una pena più grave di quella stabilita e comunque per essere stata posta in esecuzione una pena più grave, in considerazione del fatto che in sede di riconoscimento è stata applicata la pena detentiva perpetua dell'ergastolo e non già la pena detentiva temporanea di anni quindici comminata 2 го dal giudicato penale tedesco, essendo in esso stata riconosciuta la sussistenza del minor grado di colpevolezza che determina, in quell'ordinamento, l'applicazione dell'ergastolo temporaneo nella misura di anni quindici di reclusione, condizionato alla messa alla prova del reo o alla liberazione condizionale dello stesso, anche considerando che durante l'esecuzione della pena in Italia sono stati riconosciuti dal competente Magistrato di sorveglianza consistenti riduzioni di pena per liberazione anticipata concessi per la partecipazione all'opera di risocializzazione e rieducazione, censurando altresì il provvedimento per la violazione dell'articolo 10 della legge 25 luglio 1988, n. 334, tenuto conto che l'esecuzione della pena era iniziata nello Stato estero con conseguente vincolo per lo Stato di esecuzione alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna, e per la violazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, non essendosi tenuto conto del principio secondo il quale l'esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione anche con riguardo alle regole per l'ammissibilità alla liberazione condizionale.
2.2. Osserva, con il sesto motivo di ricorso e con il terzo motivo aggiunto, che la sentenza è nulla per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo stato illogicamente e contraddittoriamente ritenuto, da una parte, che il giudice tedesco abbia escluso una particolare gravità della colpa ai sensi dell'articolo 57 a, capoverso 1, numero 2, StGB, e, dall'altra parte, che il medesimo giudice abbia applicato la pena dell'ergastolo temporaneo, con la reclusione di anni quindici, concedendo la sospensione dell'esecuzione del residuo della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. Appare utile ripercorrere brevemente lo sviluppo procedimentale che ha portato al riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Baden Baden, evidenziando, innanzitutto, che IE SI è stato condannato dal giudice tedesco alla pena dell'ergastolo con la seguente espressa indicazione: sulla scorta della minaccia assoluta di pena delle disposizioni dell'articolo 211, 3 Ф capoverso 1, StGB, contro l'imputato deve essere pronunciata la pena dell'ergastolo». Il giudice tedesco ha dato atto che «non sussiste una gravità particolare di colpa ai sensi dell'articolo 57 a, capoverso 1, numero 2, StGB», valutazione che consente di considerare positivamente, in quell'ordinamento, l'esistenza di una delle condizioni di operatività dell'istituto della liberazione sulla parola per l'ergastolo (cd «parole») che, dopo l'espiazione di 15 anni di pena detentiva, consente di sospendere condizionalmente l'esecuzione del residuo della pena dell'ergastolo. IE SI, con dichiarazione resa davanti al giudice della Pretura di Friburgo in data 24 settembre 2008, ha espressamente dichiarato: ho compreso che la legislazione italiana, a differenza di quella tedesca, non prevede la possibilità di una scarcerazione condizionata dopo 15 anni>>. In occasione del procedimento svoltosi davanti alla Corte d'appello di Palermo per il riconoscimento dell'indicata sentenza del Tribunale tedesco, nessuna eccezione e questione veniva sollevata dal condannato in ordine alla determinazione della pena applicata nella misura dell'ergastolo, tanto che la decisione di riconoscimento diveniva irrevocabile a seguito di mancata impugnazione da parte dell'interessato.
2. La Corte d'appello di Palermo, giudice dell'esecuzione, ha correttamente interpretato la decisione del giudice straniero nella parte concernente la determinazione della pena, evidenziando come nell'ordinamento straniero l'istituto della sospensione della pena dell'ergastolo sia riconnesso all'espiazione di almeno di quindici anni di pena detentiva e al successivo giudizio sulla persistente condizione di pericolosità del condannato, sottolineando, altresì, come tali condizioni fossero ben note al condannato il quale ne aveva specificamente preso atto in data anteriore alla consegna allo Stato italiano. Il giudice dell'esecuzione ha, altresì, dato atto che essendo il condannato stato trasferito in Italia il 16 luglio 2010, anteriormente all'espiazione di quindici anni di pena detentiva, lo stesso non aveva comunque superato la condizione ostativa per invocare l'applicazione del «parole>>. Deve, in proposito, essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermatosi in un caso del tutto analogo, secondo il quale l'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua 4 18 ا م ن esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti dal condannato durante l'esecuzione all'estero. A tal fine, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all'autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici» (Sez. 5, Sentenza n. 45715 del 19/09/2005, Sciabica, Rv. 233383). Si noti che la fattispecie oggetto della citata pronuncia concerneva una persona trasferita dalla Germania per l'esecuzione della pena dell'ergastolo che lamentava l'omesso riconoscimento da parte delle nostre autorità del diritto alla riduzione della pena previsto dall'ordinamento tedesco;
dalle informazioni trasmesse dalle autorità tedesche era emerso che tale beneficio poteva essere concesso, comunque previa valutazione da parte del tribunale, al condannato all'ergastolo che avesse scontato quindici anni di reclusione condizione quest'ultima non realizzata al momento del trasferimento in Italia. Da quanto sopra esposto, risulta corretta in diritto e puntualmente logicamente motivata la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto eseguibile la pena dell'ergastolo, comminata dal giudice tedesco con una decisione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 cod. pen., poiché l'istituto previsto in detto ordinamento, che consente la sospensione della pena dell'ergastolo dopo l'espiazione di quindici anni di pena detentiva (cd «parole»), non ha carattere automatico in quanto subordinato a una specifica decisione giudiziaria sulla pericolosità sociale, essendo stato trasferito in Italia il condannato prima del decorso dell'indicato termine ostativo. Tanto basta a ritenere del tutto infondate le censure formulate nel ricorso e volte a ottenere la declaratoria da parte del giudice dell'esecuzione di ineseguibilità della residua porzione di pena eccedente i quindici anni di reclusione, restando estranea all'oggetto del giudizio la diversa questione concernente i benefici penitenziari eventualmente applicabili anche alla luce dei conferenti precedenti di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 42996 del 07/10/2003, Mazzucchetti, Rv. 228190).
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 aprile 2017. Il Consigliere estensore If Presidente Domenico CarcanoD Stefano Aprile DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6