Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica non vincola l'autorità giurisdizionale, la quale è chiamata ad operare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, tenuto conto della pericolosità del condannato e della attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto compatibile con lo stato detentivo il "monitoraggio" mediante analisi periodiche ed assunzione di farmaci e quindi aveva respinto la richiesta di affidamento terapeutico per il recupero da modica alcooldipendenza esclusivamente psichica e già in fase di remissione, a fronte di una non irrilevante capacità criminale).
Commentario • 1
- 1. L'affidamento in prova “terapeutico” per l'infrattore tossicodipendente o alcoldipendenteAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2025
L'esame dell'Art. 94 TU 309/90 L'”affidamento in prova in casi particolari”, detto anche “affidamento terapeutico”, è disciplinato dall'Art. 94 TU 309/90 e costituisce, come unanimemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una tipologia del tutto particolare di “affidamento in prova” del condannato. Con lungimiranza riduzionistica e nelle consapevolezza della natura criminogenetica della sola detenzione intramuraria, Cass., sez. pen. VI, 4 giugno 1998, n. 6522 ha osservato, con afferenza all'Art. 94 TU 309/90, che “si tratta di uno strumento normativo volto a perseguire la finalità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 33343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33343 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 04/04/2001
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 2546/2001
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 21152/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI QU IL, nato in [...] il [...],
avverso l'ordinanza emessa il 2.2.2000 dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni;
- Lette le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Gianfranco VIGLIETTA, che conclude per il rigetto del ricorso;
- Considerato in
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe veniva respinta l'istanza di affidamento terapeutico avanzata dalla libertà da DI QU IL, sul rilievo che egli aveva recentemente intrapreso un programma di recupero da modica alcooldipendenza - esclusivamente psichica e già in fase di remissione - destinato a concludersi, secondo il competente servizio, entro tre mesi, con semplice assunzione di farmaci ed analisi periodiche, quindi non tale da costituire idonea alternativa alla detenzione in rapporto alla pena (quattro anni di reclusione) da espiare per reato di rilevante gravità. Avverso tale decisione la difesa ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione il ricorrente denuncia erronea ed illogica valutazione dei presupposti per la concessione della misura alternativa, non essendo consentito interrompere il programma di recupero già in atto, e certificato idoneo, sulla sola base della gravità del reato commesso e senza tener conto dei buoni precedenti e dell'assenza di effettiva pericolosità.
Il ricorso è manifestamente infondato. Va infatti ribadito che l'affidamento in prova al servizio sociale regolato dall'art. 47 della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario) e l'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari sono entrambi diretti al conseguimento dello scopo comune della rieducazione del condannato e della prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati, ma il secondo si differenzia dal primo per l'ulteriore finalità di agevolare il recupero sociale del soggetto tossicodipendente alcooldipendente, che abbia serio intendimento di affrancarsi dalla schiavitù, della droga dell'alcool (Cass., Sez. 1^, 21.6/11.10.1996, Nicoletti;
28.4/5.6.1997, Dessì). Ne segue che il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, da cui deve necessariamente essere corredata l'istanza di affidamento in, prova in casi particolari, non costituisce vincolo nei confronti della competente Autorità giurisdizionale - soggetta soltanto alla legge, e non agli apprezzamenti della Pubblica Amministrazione (Cass., Sez. 1^, 19. 10/09/11/1995, Meloni) - che dovrà necessariamente operare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento, per mezzo del programma proposto, di tutte le indefettibili finalità dell'affidamento "particolare", tenendo perciò conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare - unitamente alle esigenze terapeutiche - un suo effettivo reinserimento nella società. È pertanto evidentemente infondata l'affermazione del ricorrente, secondo il quale il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe le "specifiche competenze tecniche necessarie a valutare nel merito l'attendibilità della certificazione - e l'idoneità del programma di recupero formulato da una struttura pubblica"; quanto al giudizio di pericolosità, esso viene contestato con considerazioni in punto di fatto e, addirittura, mettendo in discussione il giudizio di colpevolezza coperti dal giudicato. La decisione del giudice "a quo" non è neppure censurabile alla luce del principio - altra volta affermato da questa Corte (Sez. 1^, 15.4/20.5.1999, Roncisvalle)- secondo cui l'attualità dello stato di dipendenza e la necessità di un idoneo programma di recupero possono avere riguardo, qualora interessato abbia superato la fase del condizionamento fisico da alcool o stupefacenti, anche alla sola dipendenza psichica, quando - cessata l'assunzione abituale della sostanza - si renda necessario un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico. Infatti nel caso di specie il programma non prevede un sostegno psicologico, ma un semplice "monitoraggio" mediante analisi periodiche e l'assunzione di farmaci (accorgimenti evidentemente praticabili anche nello stato detentivo); appare quindi corretta la conclusione che un simile approccio terapeutico, con previsione di totale remissione a brevissima scadenza, non giustificherebbe il trattamento extrapenitenziario per la ben maggiore durata della pena, indicativa di non irrilevante capacità criminale. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabili in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria 5 settembre 2001