Sentenza 25 settembre 2015
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato.
Commentari • 6
- 1. “Il diritto alla speranza davanti alle Corti”Fabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
“Il diritto alla speranza davanti alle Corti” di Dolcini, Fiorentin, Galliani, Magi e Pugiotto, una lettura in attesa della Corte Costituzionale su ergastolo ostativo e liberazione condizionale. Recensione di Fabio Gianfilippi La speranza è costruzione. Building bridges, l'installazione monumentale di Lorenzo Quinn per la Biennale Venezia del 2019, campeggia sulla copertina di Il diritto della speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, volume con una prefazione del prof. Francesco Palazzo e gli interventi di cinque giuristi da tempo impegnati, da punti di vista diversi (docenti universitari, giudici di legittimità e di merito), nella riflessione critica sullo …
Leggi di più… - 2. Rapporto tra ergastolo e finalità rieducativaRossella De Rose · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La questione su cui si basa il seguente contributo è quella relativa al rapporto che intercorre tra l'ergastolo e la finalità rieducativa, che ripercorre tutto l'ordinamento penitenziario e non solo. In particolar modo, tale finalità ha un ruolo primario nell'esecuzione della pena. Quest'ultima, perché possa essere funzionale al reinserimento del detenuto nella società, deve necessariamente tendere alla rieducazione. Da questa breve, ma non scontata, considerazione deriva il seguente interrogativo: come può l'ergastolo, pena perpetua e lontana dai contatti con il mondo esterno, essere compatibile con la finalità rieducativa? Sul punto si sono avvicendate diverse interpretazioni. Prima di …
Leggi di più… - 3. Il ravvedimento del collaboratore di giustizia non si presume dal risarcimento: la prova è nella continuità della scelta di vita (Cass. Pen. n. 34655/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 ottobre 2025
La massima In tema di liberazione condizionale per collaboratori di giustizia (art. 16-nonies, L. 82/1991), il giudice di sorveglianza deve valutare il “sicuro ravvedimento” con criteri qualificati e specifici: durata e qualità della collaborazione, condotta successiva, lavoro/studio, relazioni con familiari e personale giudiziario e, soprattutto, assenza di collegamenti attuali con la criminalità. Non è legittimo negare il beneficio valorizzando in modo determinante la sola gravità dei reati o l'assenza di iniziative risarcitorie; il parere del Procuratore nazionale antimafia va espressamente considerato. L'art. 16-nonies consente la concessione in deroga ai limiti di pena e …
Leggi di più… - 4. “Il diritto alla speranza davanti alle Corti”Fabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
“Il diritto alla speranza davanti alle Corti” di Dolcini, Fiorentin, Galliani, Magi e Pugiotto, una lettura in attesa della Corte Costituzionale su ergastolo ostativo e liberazione condizionale. Recensione di Fabio Gianfilippi La speranza è costruzione. Building bridges, l'installazione monumentale di Lorenzo Quinn per la Biennale Venezia del 2019, campeggia sulla copertina di Il diritto della speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, volume con una prefazione del prof. Francesco Palazzo e gli interventi di cinque giuristi da tempo impegnati, da punti di vista diversi (docenti universitari, giudici di legittimità e di merito), nella riflessione critica sullo …
Leggi di più… - 5. Liberazione condizionale: come funzionaDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 10 luglio 2022
Cos'è la liberazione condizionale La revoca della liberazione condizionale La giurisprudenza Cos'è la liberazione condizionale [Torna su] Nel regolamentare la liberazione condizionale, l'articolo 176 del codice penale prevede che il detenuto il quale abbia scontato almeno trenta mesi di pena (comunque almeno la metà della pena inflittagli) e a condizione che rimangano meno di cinque anni all'espiazione definitiva, può essere ammesso alla liberazione condizionale laddove dimostri il suo ravvedimento. Se il condannato è recidivo, può comunque essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale a patto che abbia scontato almeno quattro anni di pena e comunque almeno tre quarti della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2015, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2015 |
Testo completo
4 8 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE N. 2530/2015 Dott. ADET TONI NOVIK - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI N. 42614/2014 - Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO OV N. IL 01/12/1936 avverso l'ordinanza n. 372/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 18/09/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOYIK;
lette/sextite le conclusioni del PG Dott. Eurilo nelifay ile for chinelo il rifetto alle ricoveпрено Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 18/9/2014, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di liberazione condizionale presentata da VA RU, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo inflitta con provvedimento di cumulo emesso dal PM di Siracusa in data 11 aprile 2002 con decorrenza pena dal 11 maggio 1989. Evocati i presupposti necessari per l'ottenimento della liberazione condizionale, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., il Tribunale rilevava che per RU era sussistente solo quello del decorso del tempo prescritto avendo espiato oltre 26 anni di reclusione. Riteneva invece mancanti quelli costituti dal ravvedimento del reo e dall'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Rilevava quanto al primo aspetto che, dopo precedenti rigetti e revoche, nell'attualità RU godeva di permessi premio e che la relazione di sintesi del 10 settembre 2014 si era espressa favorevolmente per la concessione della liberazione condizionale: il detenuto aveva ammesso il suo coinvolgimento in azioni illecite e di essere stato vicino ad ambienti e cultura devianti, ma non il fatto per cui aveva riportato la condanna all'ergastolo; tuttavia la sua condotta faceva emergere una personalità che aveva compreso il danno arrecato agli altri ed espresso il desiderio di riparare le sue condotte illecite. RU aveva chiesto il beneficio rappresentando la regolarità della condotta tenuta durante la detenzione, la fruizione dei permessi, e di svolgere attività di volontariato. Peraltro, ad avviso del Tribunale, la regolarità della condotta non era sufficiente a dimostrare il sicuro ravvedimento, essendo mancati spontanei soccorsi alle persone offese dal reato o comunque l'attenzione in altro modo dimostrata nei loro confronti, in grado di attenuare o eliminare le conseguenze dannose del reato. In ogni caso, la liberazione condizionale costituiva il momento terminale di una scala progressiva di strumenti di reinserimento sociale, quali i permessi premio, il lavoro all'esterno e la semilibertà. Lo svolgimento di attività di volontariato, pur lodevole, non era una sufficiente riparazione delle conseguenze dannose patite dalle vittime dei reati. Infine, risultavano ancora in corso di pagamento le spese di giustizia e della Cassa ammende, per cui anche sotto questo aspetto non erano integrati i presupposti di legge per la concessione del beneficio richiesto.
2. Ha proposto ricorso RU a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Rosalba Cannone, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Con un unico articolato motivo, qui sinteticamente riassunto in conformità a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. del codice di rito, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Ad avviso della difesa, il Tribunale non aveva tenuto conto delle plurime attività lavorative e dei riconoscimenti ricevuti da RU nel corso della detenzione, in cui si attestava il positivo percorso intrapreso e la sua attenzione e disponibilità verso le persone nell'assolvimento del suo compito di consegna del pasto agli anziani. Nella stessa ordinanza si era dato atto degli elementi inequivoci per ricavare il ravvedimento del reo, in particolare il riconoscimento del dolore e del danno arrecato agli altri. Il rigetto della richiesta della liberazione condizionale era in contrasto con il diritto vivente ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità. RU aveva ottenuto lunghi periodi di liberazione anticipata. Quanto al profilo relativo al pagamento delle spese di giustizia, il Tribunale di sorveglianza non aveva preso in considerazione il possibile presupposto dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, quale deroga a quello analogo indicato dall'art. 176 cod. pen., atteso che il ricorrente aveva allegato le proprie difficoltà economiche all'adempimento delle obbligazioni civili, la remissione del debito ottenuta in passato e l'ammissione alla rateizzazione per il pagamento della pena pecuniaria in corso. Rappresentava ancora che il danno derivante da reato non era liquido ed esigibile e che i danneggiati dal reato non avevano mai proposto istanze, ed anzi la costituzione di parte civile era stata tacitamente revocata.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore di RU ha depositato note di replica alle argomentazioni del Procuratore generale, ribadendo con richiami di giurisprudenza le precedenti difese . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto. Può ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 7248 del 2000), cui il Collegio presta adesione, il sicuro ravvedimento previsto dalla legge quale condizione necessaria per la liberazione condizionale non può identificarsi in una normale buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'Ordinamento Penitenziario, occorrendo invece comportamenti positivi e sintomatici dai quali poter desumere, in termini di ragionevole certezza, l'avvenuto abbandono delle scelte devianti che lo avevano indotto a delinquere, così da far apparire non più necessaria l'ulteriore espiazione di pena. Sotto tale profilo, assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato. Pertanto, anche in caso di impossibilità materiale da parte del condannato di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, ai fini della concessione del 2 beneficio devono essere particolarmente valutate sotto il profilo soggettivo le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato ed i tentativi fatti, nei limiti delle proprie possibilità, di attenuare, se non riparare interamente, i danni provocati. Nel caso di specie, nessun comportamento denotante interesse o senso di solidarietà per i famigliari delle vittime è stato mai manifestato dal condannato, anche sotto forma di tentativo, a nulla rilevando l'intervenuta revoca della costituzione di parte civile che attiene esclusivamente all'aspetto monetario della vicenda. D'altro canto, l'interessato non ha addotto motivi di impedimento per un contatto con la famiglia della vittima, anche solo al fine di esprimere manifestazioni di scuse per il dolore cagionato. Correttamente, infine, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato come la misura richiesta si ponga al termine di una logica di adeguato e graduale reinserimento del reo nel contesto sociale e lavorativo, che, tenendo conto del passato criminale dell'istante e della conseguente necessità di un trattamento rieducativo, richiede comunque un graduale avvio di un processo di restituzione ad un onesto stile di vita.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 25 settembre 2015 Il Presidente Adet Toni Novik, ✓Ja Il Consigliere estensore Arturo Cortes DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 GEN 2016 IL CANCELLIERE 7S LL : 3