Sentenza 14 novembre 2017
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, il mancato pagamento delle spese processuali può fondare un giudizio negativo sulla sussistenza del requisito del "sicuro ravvedimento" in capo al condannato istante qualora questi, pur a fronte dell'inerzia dell'ufficio preposto alla riscossione, abbia omesso di attivarsi per sollecitare quantomeno la liquidazione di dette spese.
Commentario • 1
- 1. Debito prescritto e prassi giurisprudenzialeFederica Taranto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. Il debito prescritto (art. 2940 c.c.) quale obbligazione naturale nell'ambito penalistico – 1.1. Cassazione penale, sez. I, 11 dicembre 2008, sentenza n. 45765 Premessa La moderna giurisprudenza di merito ha ormai aderito al consolidato e attuale orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il pagamento spontaneo del debito prescritto, ai sensi dell'art. 2940 c.c., integra l'adempimento di un'obbligazione naturale. In tal senso si è espressamente pronunciato anche il Tribunale di Spoleto che, con la sentenza 11 agosto 2011, n. 183, ha ribadito il medesimo indirizzo giurisprudenziale. Tale impostazione trova ulteriore conferma nella dottrina prevalente, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2017, n. 52627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52627 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2017 |
Testo completo
52627-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/11/2017 ADET TONI NOVIK - Presidente - Sent. n. sez. 3722/2017 GIACOMO ROCCHI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N. 15658/2017 ALESSANDRO CENTONZE ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT UR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG D. Roberto Awell cute clients l'qu llaments con rivi dell'ordin e injuquate Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 12 gennaio inammissibile l'istanza di concessione della liberazione 2017, dichiarava condizionale, avanzata da AU TI in relazione alla condanna pronunciata a suo carico dal G.u.p. del Tribunale di Prato in data 6/02/2008, irrevocabile il 2/3/2010, per il delitto di omicidio aggravato. A fondamento della decisione, il Tribunale, pur dando atto che l'istante aveva mantenuto una condotta regolare ed aveva risarcito il danno in favore delle parti civili, ha riscontrato l'omesso pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la TI, a mezzo del suo difensore, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), per violazione della legge penale in relazione all'art. 176 cod.pen.. Secondo la ricorrente, ella si è trovata nell'impossibilità pratica di versare le spese processuali per la mancata quantificazione del loro importo da parte dell'autorità procedente in ritardo nelle procedure di recupero (Cass., sez. 1, 19/2/1991, n. 851), situazione da equiparare agli altri impedimenti previsti dal quarto comma dell'art. 176 cod. pen., che non pretende una preventiva sollecitazione da parte del condannato. Inoltre, anche se quantificate le spese, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere la remissione del debito per non versare nelle condizioni di poter adempiere, punto sul quale il Tribunale ha espresso un diverso convincimento, dubitando dell'impossibilità per la stessa di far fronte al pagamento di tale debito sulla base di mere congetture sulla sua situazione reddituale e sul contributo dei genitori alle spese domestiche. Al contrario, avrebbero dovuto essere esperiti i doverosi accertamenti, imposti dal combinato disposto degli artt. 666, comma 5, 678, comma 2 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen., sulla scorta delle allegazioni della difesa, che al riguardo non è gravata da alcun onere probatorio.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, dr. Roberto Aniello, ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita quindi accoglimento.
1.In primo luogo occorre rilevare che dagli atti processuali emerge che il provvedimento impugnato segue quello precedente dello stesso Tribunale di ammissione della TI alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, in quanto madre convivente di due figli di età inferiore ai dieci anni e che il collegio giudicante ha rilevato l'inammissibilità della domanda a ragione dell'unico profilo negativo di valutazione, rappresentato dall'omesso pagamento delle spese processuali da parte della condannata, alla quale ha addebitato di non essersi attivata, a fronte dell'inerzia dell'ufficio giudiziario preposto alla riscossione, per sollecitare la quantificazione di quanto dovuto a tale titolo. In replica ad ulteriore argomento speso a sostegno della richiesta, ha quindi prospettato il dubbio che l'istante versi in un'effettiva situazione economica, tale da impedirle di provvedere al pagamento anche qualora le spese del processo fossero state quantificate in un preciso ammontare, posto che è consentito chiederne la rateizzazione e che dal 2013 ha ripreso l'attività lavorativa retribuita e che convive con i genitori, potendosi avvalere anche del loro contributo per affrontare le spese domestiche.
1.1 Il ricorso impone di dare soluzione alla questione sollevata in punto di diritto circa la rilevanza da assegnarsi al mancato pagamento da parte del condannato delle spese processuali quando non ne sia stata nemmeno avviata la procedura di recupero da parte dell'ufficio preposto alla riscossione e se possa assegnarsi valore dimostrativo all'omessa attivazione da parte dell'interessato perché ne sia disposta almeno la quantificazione.
1.2 Va premesso che, secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, il requisito del sicuro ravvedimento del condannato, condizione per l'ammissione al beneficio della liberazione condizionale ai sensi del primo comma dell'art. 176 cod. pen., deve desumersi da elementi oggettivi, dai quali poter discernere la netta scelta di revisione critica operata dal reo rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi ed approdi all'adesione a nuovi modelli comportamentali socialmente accettati, in modo da poter formulare il fondato apprezzamento del convinto mutamento di vita. Il relativo giudizio prognostico, da esprimersi in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualificati off "probabilità", prossima alla certezza, riguarda dunque la conformazione della futura condotta del condannato alle regole di convivenza pacifica e legale. Pertanto, nella verifica del presupposto del ravvedimento deve farsi ricorso a parametri obiettivi di riferimento, piuttosto che ad indagini di tipo psicologico, dal contenuto incerto e opinabile;
soltanto le condotte del condannato offrono indicazioni affidabili degli esiti favorevoli conseguiti dal percorso trattamentale di rieducazione e recupero e giustificano il giudizio certo della cessazione della sua pericolosità sociale (Cass. sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, rv. 261269; sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, rv. 253183; sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, Antonuccio, rv. 242900; sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, P.G. in proc. Balzerani, rv. 237365; sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, rv. 253183). Si è altresì osservato che per l'ammissione al beneficio sul presupposto del ravvedimento del condannato non sono sufficienti la normale condotta regolare e nemmeno mere manifestazioni 2 verbali di rammarico o di abiura di quanto commesso, ma si esigono comportamenti positivi rivolti anche nei confronti delle persone offese, dimostrativi di effettivo interessamento per la loro situazione morale e materiale e della superfluità della protrazione dell'esecuzione della pena (Cass. sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, rv. 248984; sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, rv. 244654; sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, P.G. in proc. Mambro, rv. 243419; sez. 1, n. 9815 del 15/02/2008, Iaglietti, rv. 239182). Nella considerazione del legislatore assume uno specifico rilievo l'atteggiamento assunto dal condannato nei riguardi di chi sia stato offeso dall'agire criminoso, tanto che l'adempimento delle obbligazioni civili da esso discendenti costituisce condizione di accesso al beneficio, "salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle".
1.3 Le riflessione esegetica condotta sul tema dalla Suprema Corte si è impegnata anche nell'individuazione delle situazioni integranti l'impossibilità di adempiere e le relative conseguenze. Si è affermato al riguardo che tale condizione, che si pone quale eccezione in deroga al divieto di ammissione all'istituto qualora le obbligazioni civili siano rimaste inadempiute, deve essere intesa non solo in relazione all'indisponibilità dei mezzi economici per far fronte al relativo onere, ma anche in rapporto ad altre cause, quali l'irreperibilità del creditore, la sua non identificabilità, la rinunzia al credito, il comportamento del creditore che non consenta in concreto il soddisfacimento totale o parziale dell'obbligazione. Il relativo accertamento deve essere condotto in senso relativo mediante comparazione tra le condizioni economiche e materiali del condannato e l'entità pecuniaria delle obbligazioni rimaste inadempiute (sez. 1, n. 3503 del 23/09/1992, Pucci, rv. 192166; sez. 1, n. 25155 del 31/05/2011, Pennestri, rv. 250572).
2. Tanto premesso, è pacifico, nell'interpretazione nomofilattica di questa Corte, che anche l'obbligazione del pagamento delle spese processuali ha carattere civile e deriva dal reato e non dalla condanna, che rappresenta il titolo con cui viene accertata l'esistenza del debito, ma non può certo esserne considerata la causa originaria. Rispetto a tale debito il comportamento adempiente o meno non assume rilievo in sé e sul piano oggettivo dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, ma in quanto attivazione fattiva, sintomatica dell'atteggiamento personale ed interiore di ravvedimento. La considerazione dell'istituto nei termini espressi ha ricevuto l'autorevole avvallo della Corte costituzionale (sent. n. 138 del 30/3/2001), la quale, affermato che la liberazione condizionale "si inserisce decisamente nell'ambito della finalità rieducativa della pena" (v., da ultimo, sentenza n. 418 del 1998), ma che si pone, altresì, come momento tendenzialmente terminale del trattamento progressivo di "risocializzazione" del condannato a pena detentiva", ha affermato che alla rieducazione non può assegnarsi "un contenuto "minimale" e puramente "negativo") 3 - limitandolo al solo rispetto della "legalità esteriore" e, cioè, all'acquisizione dell'attitudine a vivere senza commettere (nuovi) reati", ma richiede l'apprezzamento "di comportamenti che rivelino la acquisita consapevolezza, da parte del reo, dei valori fondamentali della vita sociale. Trova collocazione in questa cornice l'assunto della giurisprudenza di legittimità posto come immediato - antecedente logico della soluzione interpretativa oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalità - in forza del quale il "sicuro ravvedimento", di cui all'art. 176 cod. pen., non può essere identificato sic et simpliciter in una "normale buona condotta" ossia nella mera astensione da violazioni delle norme penali e di disciplina - penitenziaria nel corso dell'esecuzione della pena ma postula comportamenti positivi, sintomatici dell'abbandono, anche per il futuro, delle scelte criminali". L'adesione alle regole del vivere civile include, per la Consulta, anche la solidarietà sociale, la quale richiede l'adempimento di doveri che l'art. 2 della Costituzione definisce inderogabili nei confronti della vittima e dello Stato;
pertanto, laddove l'art. 176 cod. pen., comma 4, condiziona l'ammissione alla liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salva la dimostrazione dell'impossibilità di provvedervi, è coerente con la finalità rieducativa. Del pari merita condivisione, secondo il giudice costituzionale, la lettura della disposizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale nella verifica sugli esiti del percorso rieducativo attribuisce rilievo all'adempimento integrale delle obbligazioni civili, quale indice rivelatore di sicuro ravvedimento e, in caso di impedimento, alle manifestazioni di interessamento per la situazione della parte lesa nei limiti di quanto è consentito nella situazione concreta e di quanto è esigibile, in luogo di un atteggiamento di totale indifferenza. In considerazione dei superiori condivisi principi, merita adesione il ragionamento valutativo espresso nell'ordinanza impugnata, che ha addebitato alla condannata l'omessa sollecitazione all'ufficio competente della quantificazione delle spese processuali a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, al fine proprio di offrire prova definitiva e convincente del proprio ravvedimento e della ricorrenza delle condizioni di accesso al beneficio invocato. Non è, infine, censurabile nemmeno il rilievo conclusivo operato nell'ordinanza in verifica circa la mancata acquisizione di prova della sua situazione di impossidenza e dei presupposti per poter conseguire la remissione del debito, mai richiesta e comunque smentita dalla percezione di un reddito da lavoro dipendente e dalla coabitazione con i genitori, dai quali riceve un contributo per affrontare le comuni spese domestiche. Si tratta di rilievi incentrati su profili fattuali, che, siccome espressi in termini logici e pertinenti alla condizione personale della ricorrente, superano il sindacato conducibile nella presente sede di legittimità. شهر Per le considerazioni svolte il ricorso è infondato e va respinto con la conseguente condanna della proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novika Monica Boni 1664221 шаша т DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 NOV 2017 IL CANCELLIERE ST LA 5