Sentenza 17 luglio 2012
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la nozione di "ravvedimento" comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di "certezza" - o di elevata e qualificata "probabilità" confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commissione dei reati per i quali quest'ultimo ebbe a subire la sanzione penale.
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Rassegna giurisprudenziale Liberazione condizionale (art. 682) Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il tribunale di sorveglianza è chiamato a formulare un giudizio prognostico sul comportamento futuro del condannato, fondato sulla disamina di indici comportamentali concreti, tenendo conto del fatto che la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in …
Leggi di più… - 2. Liberazione condizionale, cosa deve intendersi per ravvedimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2012, n. 34946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34946 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2012 |
Testo completo
349 4 6/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere -N. 2246/2012- SEVERO CHIEFFI Dott. - Presidente SENTENZA MARGHERITA CASSANO Dott. REGISTRO GENERALE Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere - N. 50509/2011 Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) SOMMA EMIDDIO N. IL 26/02/1946 avverso l'ordinanza n. 3297/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 27/09/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E. Delehaye che ha chiesto che CASSANO;
il course to dichiarato inammissibile. two Udit i difensor Avv.; е Ritenuto in fatto.
1.Con ordinanza del 27 settembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte che aveva censurato l'adozione del provvedimento inaudita altera parte, rigettava l'istnza di liberazione condizionale avanzata da Emiddio Somma, ritenendo non provato l'avvenuto ravvedimento alla luce del complessivo comportamento serbato nei confronti delle parti offese dei gravi delitti commessi (rapina aggravata e sequestro di persona, lesioni personali, furto e rapina aggravata, concorso in omicidio, rapine aggravate).
2.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Somma, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale, carenza, contraddittorietà della motivazione in ordine alle ragioni poste a base del mancato accoglimento della domanda, nonché omessa valutazione di una prova decisiva, quale il perdono concesso da MA AR (sorella del defunto e unico parente in vita). Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1. La nozione di “ravvedimento", rilevante ai fini della concessione della liberazione condizionale (art. 176 c.p.), comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di "certezza" - ovvero di elevata e qualifica “probabilità” confinante con la certezza un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi, in precedenza violate con la commissione dei reati per i quali è intervenuta la sanzione penale. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di سے 1 valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari (Cass, Sez. I. 24 aprile 2007, n. 18022, rv. 237365; Cass., Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 9887, rv. 236548).
2. Alla stregua di questi parametri il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, avendo, con argomentazioni corrette e logiche, valorizzato, quali elementi negativi, obiettivamente ostativi, allo stato, alla concessione del beneficio richiesto il complessivo comportamento tenuto da Somma nei confronti delle parti offese, l'assenza di qualsiasi forma di concreta resipiscenza, obiettivamente dimostrativa della seria e univoca volontà di alleviare le loro sofferenze e di dimostrare, così, un effettivo e attuale ravvedimento dai gravi delitti commessi in un lungo arco di tempo. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 17 luglio 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Severo Chieffi 1 Chrifl СонякоMarghita ( ERPOSITATA IN CANCELLERIA A 1 2 SET. 2012 IL CANCELLIERE Stefania Faiella 2