Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2017, n. 23343
CASS
Sentenza 23 marzo 2017

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In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari.

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  • 1Art. 47
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  • 3Cosa postula la concessione della misura dell'affidamento in prova
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  • 4Niente affidamento terapeutico per chi è pericoloso (Cass. 20104/20)
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    La ratio dell'affidamento "terapeutico" è quella di perseguire la cura del soggetto, per cui il programma di recupero assume un ruolo di centralità nella applicazione della misura, vista nell'ottica di un affrancamento del soggetto stesso dalla droga e/o dall'alcool ovvero dal mondo della devianza. In caso di serio pericolo di recidiva del condannato, ben può ritenersi insufficiente il solo programma terapeutico, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione dell'interessato, negata dalla condizione di persona pericolosa e dagli indici sintomatici che emergano nella specifica vicenda all'esame del giudice. Corte di Cassazione sez. I Penale sentenza 22 giugno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2017, n. 23343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23343
Data del deposito : 23 marzo 2017

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