Sentenza 23 marzo 2017
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari.
Commentari • 4
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La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando può essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale. Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di plurimi precedenti conformi, dopo essersi fatto presente che la concessione della misura dell'affidamento in prova postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati e a tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di …
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La ratio dell'affidamento "terapeutico" è quella di perseguire la cura del soggetto, per cui il programma di recupero assume un ruolo di centralità nella applicazione della misura, vista nell'ottica di un affrancamento del soggetto stesso dalla droga e/o dall'alcool ovvero dal mondo della devianza. In caso di serio pericolo di recidiva del condannato, ben può ritenersi insufficiente il solo programma terapeutico, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione dell'interessato, negata dalla condizione di persona pericolosa e dagli indici sintomatici che emergano nella specifica vicenda all'esame del giudice. Corte di Cassazione sez. I Penale sentenza 22 giugno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2017, n. 23343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23343 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
Testo completo
23343-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1016/2017 -Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI REGISTRO GENERALE GIACOMO ROCCHI N.29703/2016 PALMA TALERICO ANTONIO MINCHELLA Rel. Consigliere - LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EP nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2015 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
lette le conclusioni del PG nella persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 29 settembre 2015, depositata il 7 giugno 2016, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava l'istanza proposta dal condannato AR EP di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ed applicava allo stesso la misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta più confacente alle esigenze di prevenzione del caso.
2. L'interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'indicato provvedimento, chiedendone l'annullamento per inosservanza e/o erronea applicazione della norme in materia di ordinamento penitenziario.
2.1. Secondo il ricorrente la valutazione condotta dal tribunale di sorveglianza è erronea perché la pena in esecuzione riguarda fatti remoti, commessi nel 2009; i precedenti a carico del condannato si riferiscono a reati depenalizzati e, allo stato, non risultano procedimenti penali pendenti. L'UEPE aveva, inoltre, espresso parere favorevole alla misura più ampia, in ragione dell'avvio da parte del condannato di un processo di rieducazione. Contesta, poi, l'affermazione dei giudici secondo cui l'accesso del condannato nel luogo di lavoro lo agevolerebbe nei contatti con persone controindicate, consentendogli, altresì, di sottrarsi ai controlli delle FF. OO.. Si duole del rilievo negativo attribuito nel provvedimento impugnato alla mancata ammissione degli addebiti. Lamenta, infine, la violazione dell'art. 27, comma 1, Cost. perché la detenzione domiciliare non favorirebbe la risocializzazione del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è basata su motivi destituiti di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata.
2. Occorre premettere che al vizio di mancanza di motivazione devono essere ricondotti tutti i casi nei quali quest'ultima risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti del necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass., Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203). 2 3. Nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza, con motivazione stringata ma coerente e immune da censure sul piano logico e giuridico, ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto inidonea la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e per converso adeguata la detenzione domiciliare. Nello specifico, è stato evidenziato come la gravità del fatto e la totale assenza di revisione critica non offrano sufficienti garanzie di affidabilità del condannato, non consentendo di formulare un giudizio prognostico favorevole sull'esito della misura alternativa più ampia, le cui ampie prescrizioni non sarebbero idonee a soddisfare le esigenze di controllo e di contenimento del persistente rischio di recidiva. Cionondimeno, l'esistenza di validi e stretti legami familiari sono stati ritenuti valido presupposto per l'ammissione dell'AR alla misura alternativa più restrittiva della detenzione domiciliare.
3.1. A tali compiute e chiare argomentazioni il ricorrente oppone, a sostegno della propria doglianza, i profili circostanziali sopra già richiamati (v. sub par.
2.1. del "ritenuto in fatto"), senza, però, confrontarsi e contrastare le ragioni della decisione, mostrandosi indifferente al suo apparato motivazionale, nel quale detti elementi risultano valutati e ponderati nell'ottica del principio di gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il tribunale di sorveglianza ha valutato negativamente, non la mancata formale ammissione degli addebiti, ma l'assenza di autocritica da parte del condannato, tale da non offrire sufficienti garanzie per l'ammissione del medesimo alla misura alternativa più ampia. Anche su questo punto, la motivazione appare esente da censure, ponendosi in linea con le più recenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale assume rilievo essenzialmente l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale, con la conseguenza che non configura ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti, occorrendo piuttosto valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli (tra le più recenti, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). Evoluzione, quella appena richiamata, che nel caso dell'AR il tribunale di sorveglianza ha motivatamente ritenuto assente. Infondata e comunque generica è anche la dedotta doglianza relativa alla mancata considerazione nel provvedimento impugnato delle conclusioni formulate dall'UEPE in senso favorevole alla concessione della misura più ampia. Al riguardo, ritiene il Collegio che, nella disamina delle relazioni e delle note acquisite ai fini della concessione dei benefici penitenziari, debbano essere nettamente distinti le informazioni contenute in detti atti e le valutazioni in esse espresse. 3 Con riferimento a queste ultime, il tenore del giudizio formulato da un determinato organo (nella specie l'U.E.P.E.) non ha alcuna incidenza, men che meno vincolante, sulla valutazione del giudice, posto che questi è soggetto solo alla legge e non anche agli atti della P.A.. Devono, invece, essere considerate le specifiche informazioni sulla personalità e lo stile di vita del condannato, rispetto alle quali compete, tuttavia, sempre in via esclusiva al giudice riconoscerne la rilevanza ai fini della decisione, da parametrare alle istanze rieducative, ai profili di pericolosità del condannato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (in termini sostanzialmente conformi, Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Deve, pertanto, ritenersi legittimo il provvedimento, dal cui corpo motivazionale sia dato evincere che il giudice, pur discostandosi dai giudizi espressi in talune delle relazioni o note informative in atti, abbia comunque preso in considerazione le informazioni ivi contenute, ponderandone la rilevanza in una lettura unitaria di tutti gli elementi di giudizio. In questo senso, nel decreto impugnato i giudici, senza confrontarsi con le valutazioni conclusive espresse dall'UEPE sulla concedibilità della misura più ampia richiesta, si sono correttamente limitati a considerare le informazioni fornite dagli operatori che avevano condotto l'osservazione dell'AR, riguardanti le condizioni di salute e socio familiari del predetto, nonché il raffronto introspettivo con i fatti oggetto della condanna da espiare.
3.2. Del tutto eccentrico rispetto al thema decidendum, oltre che generico, è da ritenere, infine, l'ultimo motivo dedotto, con il quale si lamenta la contrarietà della detenzione domiciliare al principio rieducativo e alle finalità risocializzanti dell'esecuzione della pena. Il ricorrente non solo omette di confrontarsi, ancora una volta, con le ragioni sottese alla scelta gradata operata dai giudici, nonché di considerare la finalità rieducativa propria della detenzione domiciliare, in quanto misura alternativa al carcere, ma, con una affermazione quanto mai singolare, la cui incongruenza si commenta da sola, eccepisce la violazione dell'art. 27 della Cost. per essere stato con il provvedimento impugnato recluso all'interno della propria casa, unitamente al figlio gravemente invalido.
4. In conclusione, alla stregua di quanto argomentato, si impone il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.. 4 g
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 marzo 2017. Il presidente Il consigliere estensore Antonella Patrizia Mazzei Luigi BaroneTh Y muy z DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 5