Sentenza 11 luglio 2014
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, la nozione di "ravvedimento" implica la realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento impugnato che aveva escluso il "sicuro ravvedimento" del condannato istante, anche in considerazione della totale assenza di atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime dei gravi delitti commessi, sebbene il soggetto fosse privo di possibilità economiche).
Commentari • 4
- 1. Il ravvedimento del collaboratore di giustizia non si presume dal risarcimento: la prova è nella continuità della scelta di vita (Cass. Pen. n. 34655/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 ottobre 2025
La massima In tema di liberazione condizionale per collaboratori di giustizia (art. 16-nonies, L. 82/1991), il giudice di sorveglianza deve valutare il “sicuro ravvedimento” con criteri qualificati e specifici: durata e qualità della collaborazione, condotta successiva, lavoro/studio, relazioni con familiari e personale giudiziario e, soprattutto, assenza di collegamenti attuali con la criminalità. Non è legittimo negare il beneficio valorizzando in modo determinante la sola gravità dei reati o l'assenza di iniziative risarcitorie; il parere del Procuratore nazionale antimafia va espressamente considerato. L'art. 16-nonies consente la concessione in deroga ai limiti di pena e …
Leggi di più… - 2. “Il diritto alla speranza davanti alle Corti”Fabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
“Il diritto alla speranza davanti alle Corti” di Dolcini, Fiorentin, Galliani, Magi e Pugiotto, una lettura in attesa della Corte Costituzionale su ergastolo ostativo e liberazione condizionale. Recensione di Fabio Gianfilippi La speranza è costruzione. Building bridges, l'installazione monumentale di Lorenzo Quinn per la Biennale Venezia del 2019, campeggia sulla copertina di Il diritto della speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, volume con una prefazione del prof. Francesco Palazzo e gli interventi di cinque giuristi da tempo impegnati, da punti di vista diversi (docenti universitari, giudici di legittimità e di merito), nella riflessione critica sullo …
Leggi di più… - 3. “Il diritto alla speranza davanti alle Corti”Fabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
“Il diritto alla speranza davanti alle Corti” di Dolcini, Fiorentin, Galliani, Magi e Pugiotto, una lettura in attesa della Corte Costituzionale su ergastolo ostativo e liberazione condizionale. Recensione di Fabio Gianfilippi La speranza è costruzione. Building bridges, l'installazione monumentale di Lorenzo Quinn per la Biennale Venezia del 2019, campeggia sulla copertina di Il diritto della speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, volume con una prefazione del prof. Francesco Palazzo e gli interventi di cinque giuristi da tempo impegnati, da punti di vista diversi (docenti universitari, giudici di legittimità e di merito), nella riflessione critica sullo …
Leggi di più… - 4. “Il diritto alla speranza davanti alle Corti”Fabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2014, n. 45042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45042 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/07/2014
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 2267
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 1368/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 20/11/2013 del Tribunale di sorveglianza di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Mazzei Antonella Patrizia;
lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Salzano Francesco, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 20 novembre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha respinto la domanda di liberazione condizionale proposta da NI NI, in espiazione della pena dell'ergastolo per triplice omicidio e duplice tentato omicidio, commesso in concorso, tra gli altri, di due suoi fratelli, in Napoli, l'8 gennaio 1991, quando l'istante era inserito in un gruppo camorristico, denominato "Cartoni", alleato del clan "Nocaro- Arena-Nemolato", attivo nel quartiere Barra di Napoli. Il Tribunale ha illustrato il curriculum penitenziario del NI, detenuto dal 12 luglio 1991 senza soluzione di continuità, ammesso al beneficio dei permessi premio dal 31 marzo 2004 e alla semilibertà a partire dal 22 novembre 2007, con regolare fruizione di licenze premio dal 2008; ha, quindi, richiamato le condizioni che legittimano la liberazione condizionale (decorso del tempo di espiazione prescritto, sicuro ravvedimento del reo e risarcimento del danno); ha dato atto che il NI, detenuto dal 12 luglio 1991 con 1845 giorni di liberazione anticipata già ottenuti, aveva espiato più del quantum di pena (26 anni) richiesto per accedere al beneficio;
ha, quindi, riferito il contenuto delle informazioni acquisite presso i competenti organi di polizia non attestanti attuali collegamenti del NI con la criminalità organizzata;
ha esaminato gli atti dell'osservazione penitenziaria (relazione di sintesi del 6 giugno 2013 e comportamentale del 5 settembre 2013) circa il percorso rieducativo compiuto dal condannato.
Sulla base dei predetti elementi, il Tribunale ha rilevato la positiva evoluzione della personalità del condannato, dedito ad attività di volontariato, non avendo trovato un'occupazione lavorativa, come custode presso il Centro Hospitalis della Caritas diocesana di Melfi, attività da lui svolta con diligenza e senso di responsabilità, riscuotendo la stima e la gratificazione degli ospiti del Centro, sia giovani sia anziani;
ha sottolineato il buon inserimento familiare dell'istante, padre di due figli di sette e cinque anni, sostenuto economicamente dallo stipendio della compagna, dedita ad attività di pulizie, e dal sussidio del Comune di Melfi oltre che dall'aiuto della Caritas;
ha apprezzato la costante correttezza del comportamento intramurario del detenuto, testimoniata dai benefici già ottenuti;
e ha riconosciuto l'impossibilità economica dell'istante, privo di occupazione retribuita e di altre fonti di reddito, di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal grave reato commesso.
Il Tribunale, tuttavia, non ha ritenuto sussistente il requisito del sicuro ravvedimento del NI per mancanza di riflessione critica sul delitto particolarmente efferato in espiazione, al quale si era dichiarato estraneo, come emergeva dalle relazioni di sintesi del 9 aprile 2002 e del 3 maggio 2011, e per assenza di alcun concreto atto di riparazione, non necessariamente economica nell'impossibilità di adempiere, nei confronti dei congiunti delle vittime del reato commesso. E ha annotato che al fratello dell'istante, NI IA, concorrente nel medesimo delitto e condannato ad analoga pena, era stato concesso il beneficio della liberazione condizionale, giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 23 maggio 2013, poiché lo stesso, diversamente dal proprio germano, oltre all'impegno nello studio, lavoro e volontariato, aveva intrapreso una lenta e graduale conciliazione con i parenti delle vittime e si era attivato per adempiere almeno l'obbligazione civile relativa alle spese processuali, richiedendo ad IA il pagamento in forma rateale delle stesse.
2. Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il NI tramite il difensore, avvocato Michele Mastromartino, il quale deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 176 c.p.; e conseguente contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale, in contrasto col dettato normativo, pur correttamente richiamato, e incorrendo pertanto anche nella contraddittorietà della motivazione, avrebbe attribuito valore determinante, ai fini del riconoscimento del sicuro ravvedimento, al processo interiore di sincero e sofferto pentimento per i gravissimi reati commessi, non richiesto dall'art. 176 c.p. e di impossibile verifica esterna, trascurando i comportamenti oggettivi e concreti del NI sintomatici del suo positivo percorso personale, familiare e sociale, e ciò sull'errato presupposto che non si darebbe sicuro ravvedimento senza riconoscimento della propria responsabilità con riguardo ai fatti oggetto di condanna.
Il Tribunale, inoltre, in aperta violazione della disposizione di cui all'art. 176 c.p., avrebbe eretto a requisito legale di ammissione alla liberazione anticipata, in mancanza di adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, atti riparativi nei confronti delle vittime del reato non previsti dalle disposizioni in tema di liberazione condizionale.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 3 aprile 2014, ha condiviso le censure difensive e ha concluso, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va subito rilevato che, contrariamente all'assunto del ricorrente cui aderisce il pubblico ministero nella sua requisitoria, la domanda di liberazione condizionale risulta respinta, nel provvedimento impugnato, esclusivamente per la ritenuta assenza di sicuro ravvedimento del condannato e non anche per mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto l'impossibilità economica del condannato, privo di occupazione lavorativa retribuita, pur essendosi adoperato e continuando ad impegnarsi per trovarla, di adempiere le suddette obbligazioni, e ha considerato il comportamento dell'istante nei confronti delle vittime dei reati solo come indice sintomatico di ravvedimento, in funzione quindi di un requisito diverso e distinto da quello puramente risarcitorio.
Escluso, dunque, che sia stata coniata dal Tribunale di sorveglianza di Potenza una condizione ulteriore ed estranea allo statuto normativo di ammissione alla liberazione condizionale, costituita da una condotta riparativa del condannato nei confronti delle vittime del reato, intesa come alternativa a quella economicamente risarcitoria oggettivamente impossibile, l'esame della Corte deve concentrarsi sull'unico requisito ritenuto insussistente dal giudice di merito per verificare se sussistano, nella negazione del ravvedimento del NI, i denunciati vizi di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione.
La risposta deve essere negativa.
Il Tribunale di sorveglianza, nella sua articolata motivazione, non ha ignorato ne' contrastato la giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo la quale ai fini della concessione della liberazione condizionale, il "ravvedimento" deve consistere nell'insieme dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita antecedente e la formulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualificata "probabilità" confinante con la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di conformazione della futura condotta di vita al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, col quale il condannato era entrato in conflitto con la commissione dei reati per cui risulta detenuto;
con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, devono essere privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, che giustifichino un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale (Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, dep. 10/05/2007, Balzerani, Rv. 237365; conformi: Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, dep. 27/02/2009, Mambro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, dep. 12/09/2012, Somma, Rv. 253183). Neppure risulta contraddetta, nel provvedimento impugnato, altra affermazione costante della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sè sola, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento in quanto l'art. 176 c.p. richiede soltanto l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento (Sez. 1, n. 33302 del 27/06/2013, dep. 31/07/2013, Calzetta, Rv. 257005;
conformi: Sez. 1, n. 196 del 10/12/2004, dep. 11/01/2005, Micaletto, Rv. 230543; Sez. 1, n. 1907 del 30/04/1993, dep. 08/06/1993, Djiabukji, Rv. 194245; Sez. 1, n. 4075 del 31/10/1991, dep. 05/12/1991, Cosentino, Rv. 189189).
Il Tribunale di sorveglianza di Potenza, in coerenza con la disciplina normativa di cui all'art. 176 c.p., come interpretata dalla Corte di cassazione nelle massime appena richiamate, ha escluso la certezza ovvero l'elevata probabilità del ravvedimento del NI sulla base della rilevata, nelle relazioni dei tecnici del trattamento puntualmente richiamate ed esaminate (in particolare quella del 3 maggio 2011 senza elementi di novità, sul punto, nella più recente sintesi del 6 giugno 2013), incapacità del condannato di esaminare criticamente il proprio passato deviante e di compiere atti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle tre vittime del plurimo omicidio e delle vittime del duplice tentato omicidio, per i quali ha subito condanna all'ergastolo.
Tale limite personologico retrospettivo del NI, pur nella non trascurata valutazione degli altri indici comportamentali di positiva valenza sul piano della maturazione individuale, familiare e sociale, è assunto dal Tribunale non illogicamente, nell'ambito di una motivazione diffusa e razionalmente dialettica, come fattore ostativo al giudizio di sicuro ravvedimento.
E tale valutazione non è puramente psicologica e introspettiva con i conseguenti rischi di arbitrarietà nell'apprezzamento del ravvedimento, da compiere invece secondo il canone comportamentale oggettivo espressamente previsto dall'art. 176 c.p., comma 1. In tema di liberazione condizionale, invero, la nozione di ravvedimento comprende anche lessicalmente una netta scelta operata dal condannato rispetto al proprio passato, da rivedere in un'ottica nuova che muova dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a modelli di vita socialmente accettati.
Non si tratta di una pretesa moralistica ovvero della necessaria confessione e contrizione rispetto al reato, pur gravissimo, per il quale si è subita la condanna in espiazione, ma dell'esigenza normativa di accertare diacronicamente, e non solo con riferimento al presente e al futuro, la serietà di un percorso riabilitativo che non escluda il passato del condannato, segnato da un delitto dal quale non si può prescindere, senza togliere senso e valore allo stesso percorso rieducativo compiuto.
In tale prospettiva di positiva revisione esistenziale, e non ai fini di misurare la sussistenza e l'esattezza di un adempimento puramente civilistico, reso impossibile dall'incapienza economica del condannato, assumono dunque rilevanza i concreti comportamenti di apertura e disponibilità nei confronti delle vittime dei reati per cui fu emessa condanna, correttamente assunti nell'ordinanza impugnata, per la loro totale inesistenza, come indici di non sicuro ravvedimento del richiedente la liberazione condizionale. In definitiva, il sicuro ravvedimento dell'istante è stato negato dal Tribunale non per la mancata ammissione di responsabilità che avrebbe potuto essere anche solo formale e strumentale, ne' per astruse e opinabili valutazioni psicologiche, bensì per il più generale atteggiamento del condannato rispetto al proprio passato deviante non accompagnato dalla necessaria riflessione ed elaborazione critica e dalla conseguente attenzione, concretamente esteriorizzata, nei riguardi delle vittime di un reato del quale, nonostante la professata innocenza, è certa la commissione e il danno arrecato, così come l'espiazione della massima pena per esso subita dal ricorrente.
2. Alla luce delle osservazioni che precedono, non sussistendo i vizi di violazione di legge e contraddittoria motivazione denunciati, si impone, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2014