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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4387 R.G. dell'anno 2018 vertente TRA
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 agner no, giusta mandato in atti, presso lo studio del quale sito in Benevento alla Via Torretta n. 23, elegge domicilio ATTORE IN RIASSUNZIONE E
in persona del proprio presidente e l.r.p.t. (P.IVA CP_1 giusta trasformazione iscritta nel registro delle P.IVA_2 CP_2
Nota 11.2016 rep. 45534/1113940, quale società incorporante della giusta atto di fusione per Controparte_3 incorporazione del 17/11/2014 per notar di Modena, rep. 43405 – Persona_2 racc.13041, registrato in Modena in data 4 al n. 14165, serie 1T, iscritto presso i Registri Imprese di Crotone, Napoli, Ravenna e Modena in data 18/11/2014, 18/11/2014 e 24/11/2014; sorta per effetto della fusione tra la e la – Controparte_4 Controparte_5
A.r.l. – 03 Per_3
(rep.41784/racc.13928) registrato in il 20.06.2 tta nel Registro CP_4 delle Società presso il Tribunale di subentrante in tutti i diritti attivi e passivi alla rappresentata e difesa giusta Controparte_5 mandato in so lo studio del quale sito in Benevento alla Piazza IV Novembre n. 4, elegge domicilio CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito - contratti bancari
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento la Controparte_3
1 premettendo di essere titolare del conto corrente n.26252/3 acceso al fine di usufruire di una liquidità di cassa e del conto corrente n. 26253/4 avente funzione di smobilizzo di crediti s.b.f., entrambi sottoscritti in data 22.02.2000 presso la filiale di Benevento della (ex Controparte_3 Controparte_5
) e ad oggi estint
[...]
e ai predetti contratti l'odierna attrice ne ha eccepito la nullità per mancanza di forma scritta delle condizioni economiche applicate dalla banca, nonché l'illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto, interessi, competenze, remunerazioni e costi non pattuiti, oltre l'applicazione di interessi passivi ultra-legali ed anatocistici e l'utilizzo delle c.d. “valute fittizie” nella contabilizzazione degli interessi. Parte attrice ha, dunque, chiesto previa declaratoria di nullità dei contratti nei limiti anzidetti, dichiararsi l'illegittimità delle clausole contrattuali e degli addebiti effettuati con condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente percepito oltre interessi legali, vinte le spese con distrazione. La costituendosi in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_3
Be liminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, l'intervenuta prescrizione del credito, chiedendo nel merito rigettarsi la domanda in quanto infondata in punto di fatto e di diritto. Incardinato il giudizio la causa veniva rubricata al R.G. n. 2061/2013 ed il giudice istruttore del Tribunale di Benevento, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., in seguito al deposito delle memorie istruttorie, disponeva l'espletamento di CTU contabile. Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 04.07.2018 il G.I. invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni ed all'esito con ordinanza, definitivamente pronunciando, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Benevento in favore del Tribunale di Avellino e fissava il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale competente territorialmente, compensando tra le parti le spese di lite. Con atto di citazione in riassunzione, la società ha dunque riassunto ritualmente il giudizio nei confronti di frattanto succedutasi alla CP_1 CP_3
riproponendo le medesime doglianze e conclusioni di cui
[...] io libello introduttivo. Anche nel presente giudizio si è costituita eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancat imento del procedimento di mediazione obbligatoria, l'inammissibilità della domanda di ripetizione ex art 2033 cc per mancanza di prova di estinzione del conto corrente, la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale, chiedendo nel merito rigettarsi la domanda in quanto infondata in punto di fatto e di diritto. Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il Giudice precedentemente assegnatario ritenuta la causa matura per la
2 decisione ha rinviato per la precisazione delle conclusioni, introitando in decisione la causa all'udienza del 30 dicembre 2020. Rimessa sul ruolo istruttorio, la causa è stata successivamente assegnata alla Scrivente, frattanto subentrata alla trattazione, la quale, considerati i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in materia, ha ritenuto la necessità di espletare perizia contabile, non considerando valorizzabile quella svoltasi innanzi al Tribunale dichiaratosi incompetente. Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024, ed introitata in decisione in pari data, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** In via preliminare si osserva che è inammissibile, perché tardivamente proposta l'eccezione sollevata per la prima volta nel solo giudizio di riassunzione dalla banca convenuta circa l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Trattasi di eccezione che il convenuto era tenuto a sollevare a pena di decadenza in comparsa nel giudizio innanzi al giudice dichiaratosi incompetente e il giudice a rilevare d'ufficio non oltre la prima udienza di comparizione, circostanza nella specie non verificatasi. Precisamente, il processo iniziato davanti ad un giudice dichiaratosi incompetente e riassunto nel termine di legge davanti al giudice dotato di competenza, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti al giudice incompetente. Sempre in via preliminare parte convenuta, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per mancanza di prova, da parte della società, dell'estinzione del rapporto contrattuale. Tuttavia, va dato atto che parte attrice, dal canto suo, invece, ha dedotto in citazione e documentato, l'intervenuta chiusura del conto corrente e del conto anticipi, avendo allegato gli estratti conto ed in particolare quello riportante il saldo finale, nonché comunicazione inoltrata alla banca in data 6 maggio 2013 con la quale rappresentava la volontà di risolversi da “tutti i contratti relativi ai conti corrente n. 26252/3 e 26253/4”. Orbene si precisa che a norma dell'art. 1855 c.c. se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni, disposizione analogamente prevista nella disciplina speciale di cui all'art. 120 bis TUB, sebbene non applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa. Alla luce di quanto disposto dalle sopra richiamate disposizioni (art. 1855 c.c. e art. 120 bis, 1° comma TUB), l'orientamento consolidato dei Collegi ABF in merito alla chiusura del conto corrente, a cui la Scrivente ritiene di aderire, è nel senso di ritenere che “la cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione
3 recettizia del cliente, indipendentemente dalla sussistenza di un saldo negativo del conto” e, conseguentemente, di considerare illegittimi sia il rifiuto della chiusura del conto motivato sulla base dell'esistenza di un saldo debitore sia gli addebiti di spese relative ad un periodo successivo al momento di efficacia del recesso. In particolare, a seguito della comunicazione del recesso, da parte del cliente, la banca è tenuta a dare seguito alla formale chiusura del conto “entro un termine ragionevole e congruo rispetto all'espletamento delle formalità necessarie per la chiusura del rapporto. In assenza di una diversa convenzione che deroghi al disposto di cui all'art. 1855 c.c., detto termine può essere individuato nei 15 giorni lavorativi indicati da tale norma (corrispondenti al termine di preavviso ivi previsto per l'esercizio del recesso dalle operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato). Né l'intermediario può evidentemente pretendere dal cliente la corresponsione delle spese di tenuta del conto in ipotesi maturate successivamente allo scadere di quel termine (che decorre dall'esercizio del recesso), dovendo tenere indenne costui dalla produzione di ogni eventuale costo legato al mantenimento in esercizio del conto. Ciò, del resto, anche alla luce dei doveri di correttezza (art. 1175 c.c.) e diligenza professionale (art. 1176 co. II c.c.) a cui deve essere improntata la condotta della banca durante (tutte le fasi) del rapporto con il cliente” (in questi termini: Coll. Roma, n. 8051/2017 e n. 8824/18. In senso conforme: Coll. Palermo, n. 7348/2017; Coll. Milano, n. 1045/2016 e n. 1388/18; Coll. Bari, decisione n. 14218/17). Ne discende pertanto che nel caso di specie dovrà considerarsi il rapporto estinto e, per l'effetto, esigibile l'eventuale saldo a credito laddove accertato. Infine, sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda attorea. Con riferimento al petitum, la società ha indicato con chiarezza, tale da escludere ogni incertezza assoluta, sia il petitum immediato, cioè il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia il petitum mediato, vale a dire il bene della vita di cui si domanda la tutela. Inoltre, l'atto introduttivo consente di individuare, in modo adeguato, tutti gli elementi costitutivi delle domande avanzate. Ciò emerge anche dalla circostanza per cui parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze.
Sul petitum e sulla causa petendi Trattasi nella specie di azione di accertamento negativo del credito promossa dal correntista, finalizzata alla ripetizione di importi (asseritamente) indebiti. Ebbene, secondo pacifica giurisprudenza, nelle azioni di ripetizione d'indebito, in cui viene lamentata la nullità delle condizioni contrattuali, l'onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità incombe sulla parte che tale domanda ha proposto. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca convenuta, la società correntista ha versato in atti i contratti bancari ma anche gli estratti conto con relativi scalare assolvendo pertanto al proprio onere probatorio.
4 L'espletata CTU contabile ha dato parziale conferma delle doglianze lamentate dalla correntista, escludendo, per il resto, l'invalidità dei rapporti oggetto di disamina. Quanto all'utilizzabilità della CTU contabile, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal consulente. Invero l'elaborato peritale depositato nel presente giudizio appare del tutto conforme alla documentazione bancaria in atti ma, soprattutto, coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità in materia bancaria, sorretto da ragionamento del tutto immune da vizi e deficit logico-ricostruttivi, dunque pienamente utilizzabile ai fini decisori per le ragioni che si diranno. L'analisi contabile espletata nel corso del giudizio ha avuto ad oggetto entrambi i rapporti contrattuali, azionati in giudizio, intercorsi tra la banca e la società odierna attrice e più precisamente ha riguardato il conto corrente di corrispondenza n. 26253/3 ed il conto anticipi su fatture n. 26253/4, entrambi intestati alla società attrice e sottoscritti il 22/02/2000 presso la filiale di Benevento della , poi ed oggi Controparte_5 Controparte_3 ed, in particolare, ha riguardato la verifica di conformità delle CP_1 tuali in punto di usura genetica, anatocismo, commissioni di massimo scoperto ed interessi passivi ultra-legali ed operazioni data valuta. Prima di procedere all'analisi di ogni singolo contratto si rappresenta che i rapporti oggetto di causa sono stati stipulati per iscritto e recano la sottoscrizione da parte del Cliente: tale circostanza è confermata anche dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato peritale. Ciò posto, oggetto dell'accertamento contabile è stato innanzitutto il contratto di conto corrente ordinario n. 26253/3, presente in atti, acceso in data 22.02.2000 e già chiuso al momento dell'istaurazione del giudizio. Il saldo finale riportato in estratto conto alla data del 31.03.2013 è pari ad euro 52,23 a debito del correntista. Il perito ha rappresentato, con riferimento al suddetto contratto, che risultano indicati, per iscritto, sia il tasso creditore che quello debitore;
è prevista la C.M.S, ma non ne sono esplicitate le modalità di calcolo;
sono altresì indicate le spese;
è prevista, inoltre, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed annuale di quelli creditori. Il CTU ha fatto rilevare che dalla documentazione versata in atti il conto corrente risulta affidato e che la predetta concessione di fido sia stata sottoscritta in data 03.03.2004 per un importo pari ad euro 25.000; che variazioni delle condizioni previste dal predetto contratto (anche quelle in peius), intervenute successivamente ai primi tassi applicati al rapporto, sono state comunicate al correntista mediante estratto conto e che su tale conto confluivano le competenze del conto ausiliario. Il consulente ha poi analizzato il conto anticipi n. 26253/4 acceso in data 22.02.200 e già chiuso al momento dell'istaurazione del giudizio. Il saldo riportato in estratto conto alla data del 31.03.2013 è pari a zero.
5 Inoltre, vengono indicati, per iscritto, sia il tasso creditore che quello debitore;
è prevista la C.M.S, ma non ne sono esplicitate le modalità di calcolo. Sono altresì indicate le spese, ed anche per tale contratto è prevista, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed annuale di quelli creditori. Il CTU ha fatto rilevare che dalla documentazione versata in atti anche il conto anticipi risulti affidato e che la predetta concessione di fido è stata sottoscritta in data 03.03.2004 per un importo pari a 125.000 euro. Ha riferito altresì che anche in tal caso non risultano agli atti rinegoziazioni delle condizioni economiche sottoscritte dalle parti e che le competenze di detto conto venivano liquidate trimestralmente sul conto anticipi e poi stornate con contestuale addebito sul conto principale. Così individuati e descritti i rapporti bancari intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio, al fine di determinare se la banca avesse o meno applicato condizioni illegittime, il CTU ha correttamente tenuto in considerazione i tassi indicati in contratto e nel calcolo per la verifica dei tassi effettivi applicati ha seguito le istruzioni della Banca D'Italia, specificando al riguardo che nei casi in cui è stato rilevato un tasso contrattuale eccedente il tasso soglia, non sono stati calcolati né addebitati i relativi interessi. Ha precisato inoltre che la verifica richiesta ha riguardato tutto il periodo di durata del rapporto documentato dalle parti tramite deposito degli estratti conto ed ha avuto ad oggetto tutte le operazioni con valuta rientranti nel lasso temporale compreso tra il 22.02.2000 ed il 31.3.2000. Con riferimento all'eccepita usura il consulente ha accertato che i contratti in esame sono stati stipulati nel febbraio del 2000 rientrando pertanto nel periodo di vigenza della legge 108/96 e che nei casi di conti correnti con apertura di credito (nel caso di cui ci si occupa, sia per il c/c ordinario che per quello ordinario/anticipi), la categoria di riferimento ex L. 108/96 è “apertura di credito di c/c per importi fino a 10 milioni di lire”; pertanto, per il periodo corrispondente alla sottoscrizione dei contratti bancari ordinari (31/3/2000), il tasso soglia ivi previsto era, rispettivamente, pari al 17,67% (conti ordinari) e all' 11,70% (conti anticipi). Ciò posto, ai fini della verifica dell'usura ab origine in merito sia al conto corrente ordinario n. 26252/3 che al conto anticipi n. 26523/4 è stata effettuata la comparazione tra il TAEG ed il tasso soglia per il trimestre di riferimento, rilevando che per entrambi i rapporti contrattuali il TAEG, applicando la formula che si ricava dalle Istruzioni della Banca D'Italia – ratione temporis vigente - è pari al 15,51%. Dal calcolo il consulente ha correttamente escluso la c.m.s., contrariamente a quanto sostenuto dal CTP della banca convenuta in sede di osservazioni alla bozza peritale, ed in ossequio a quanto disposto dalle SS.UU con sentenza n. 16303/2018, per i contratti sottoscritti prima del 31.12.2009. Dalla verifica effettuata il CTU ha dunque appurato che in merito ai contratti in oggetto, le parti non hanno pattuito, per il conto ordinario, tassi usurari ab
6 origine in considerazione del fatto che il tasso soglia per il conto corrente di corrispondenza con apertura di credito nel periodo in esame era pari al 17,67%, e dunque superiore a quello previsto in contratto pari al 15,51%. In merito, viceversa, al conto anticipi, le condizioni contrattuali ab origine sono risultate, usurarie, in virtù del tasso soglia di confronto, 11,70% a fronte del 15,51% previsto dal contratto. Di poi, il perito ha provveduto alla verifica del tasso di mora pattuito in contratto. Con riferimento a quest'ultima voce, il CTU ai fini della verifica del superamento delle soglie, ha fatto propri i principi dettati dalla Corte di Cass. sez. un. 19597 del 2020, ragguagliando il TAEG determinato in perizia non al semplice tasso soglia, bensì al tasso soglia di mora che è pari al tasso soglia maggiorato del 2,1% in ossequio all'art.3 comma 4, della ex L. 108/96, rilevato trimestralmente dalla Banca di Italia. Applicando detti principi il perito ha accertato che il tasso soglia di mora del conto corrente ordinario è pari al 19,77%, mentre per il conto anticipi il tasso soglia di mora è del 13,81%. Ne discende che anche il tal caso con riferimento al conto corrente ordinario il tasso di mora pattuito (15,51%) è inferiore alla soglia usura (19,78%), al contrario per quanto riguarda il conto anticipi il tasso di mora previsto in contratto (15,51%) è superiore al tasso soglia di mora (13,81%). Alla luce di detti risultati il CTU ha specificato che al fine di rideterminare l'esatto saldo di dare/avere ha tenuto conto dei tassi convenzionali pattuiti tra le parti in quanto entrambi leciti (tasso corrispettivo e tasso di mora) per quanto riguarda il conto ordinario;
viceversa, in merito al conto anticipi, tenuto conto che sono risultati illeciti, in quanto ultra-soglia, sia il tasso di mora che il tasso corrispettivo, ha provveduto ad epurare il rapporto in esame da qualsiasi forma di interesse passivo. Non meritevoli di accoglimento risultano le osservazioni del CTP della CP_3 convenuta il quale ha contestato la formula di calcolo utilizzata dal perito nominato dal Tribunale il quale, al fine di determinare il superamento della soglia usura avrebbe utilizzato una formula differente (quella del TAEG) rispetto a quella per il calcolo del TEG utilizzato per la rilevazione del TEGM. Orbene, correttamente il CTU ha rappresentato che quella adottata è l'unica formula applicabile alla fattispecie in esame, in ossequio alle Istruzioni della Banca di Italia “vigenti” nel periodo di indagine ovvero data di sottoscrizione dei contratti bancari (anno 2000). Infatti, la formula indicata dalla CTP è successiva (anno 2013) a quella applicata in perizia, pertanto, non applicabile. Priva di pregio è altresì la contestazione della banca convenuta circa la natura del contratto n.26253/4, in quanto a detta dell'istituto di credito originariamente avente non natura di conto anticipi bensì di conto di corrispondenza non affidato con conseguente non usurarietà dello stesso, in quanto il Teg contrattuale (12,93%), sarebbe inferiore al tasso soglia per la categoria “aperture di credito” pari al 17,67%.
7 Sul punto il CTU ha correttamente chiarito che tale conto ausiliario è stato utilizzato sin dal primo trimestre come un vero e proprio conto anticipi fatture e ciò è facilmente dimostrato dai relativi estratti conto trimestrali versati in atti del giudizio. Infatti, le competenze del primo trimestre (al 31/3/2000) maturate sul citato conto anticipi e pari a lire 758.902 sono state girocontate, con pari valuta, al conto principale con la causale “giro competenze c/anticipi”. Da qui la natura incontrovertibile di conto anticipi e la conseguente correttezza del corrispondente tasso soglia (11,70%) utilizzato dal CTU ai fini della verifica della riscontrata usura ab origine. Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi debitori e creditori il CTU ha rappresentato che sebbene entrambi i contratti di cui si discute indicassero per iscritto sia il tasso creditore che quello debitore, alla fine di ogni trimestre, la secondo quanto previsto contrattualmente avrebbe calcolato e CP_3 tato/accreditato soltanto le competenze passive, ovvero quelle in sfavore del correntista (interessi passivi, CMS e spese), mentre le competenze attive sarebbero state eventualmente liquidate solo alla fine di ogni anno, con conseguente non reciprocità dei periodi di capitalizzazione. Sul punto, però, il consulente ha specificato che sebbene tuttavia dall'analisi degli estratti conto, nella sostanza la sin dal primo trimestre dell'inizio del CP_3 rapporto ha, invece, applicato la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi al conto ordinario, non è stata rinvenuta in atti alcuna nuova pattuizione tra le parti successiva alla maturazione degli interessi, non essendo sufficiente la dichiarazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte della banca di essersi adeguata alla delibera CICR. Di conseguenza, così come specificatamente richiesto nel quesito dalla Scrivente, il CTU correttamente ha proceduto a ricalcolare il conto senza capitalizzazione sino alla sua estinzione epurando così il rapporto da qualsiasi forma di anatocismo. Per quanto attiene invece al conto anticipi, il consulente ha specificato che per effetto del contestuale addebito sul conto principale delle competenze trimestrali maturate, non si è mai prodotto l'anatocismo. Quanto poi alle contestazioni da parte del CTP della banca circa il mancato adeguamento dell'istituto di credito alla delibera CICR del 2000 il CTU ha specificato che il contratto originario non prevedeva condizioni economiche reciproche ed il successivo adeguamento alla delibera CICR non è avvenuto mediante nuova pattuizione tra le parti ma con pubblicazione da parte della banca su Gazzetta Ufficiale. Sebbene, quindi, la banca si sia anche materialmente adeguata, correttamente il perito ha ritenuto che non siano stati soddisfatti i necessari requisiti di legge, così come peraltro indicato in quesito dal Tribunale. In merito, infatti, agli effetti “giuridici” della predetta delibera CICR, la giurisprudenza, al pari della dottrina, è ormai concorde nel distinguere tra i
8 contratti di c/c sottoscritti dopo l'entrata in vigore della stessa (22/4/2000) e quelli sottoscritti prima. Nel primo caso, laddove il contratto di c/c già preveda l'applicazione paritetica delle periodicità degli interessi attivi e passivi, si manifesta una chiara deroga al principio ex art. 1283 c.c. circa il divieto degli interessi anatocistici. Per i contratti anteriori all'entrata in vigore della delibera, tale deroga non opera automaticamente, anzi affinché la possa attuare detta delibera senza CP_3 incorrere nel divieto sancito dalla famosa sentenza della Cassazione n. 21095/2004, è necessaria una nuova pattuizione, conforme ai requisiti di cui agli artt. 1 e 2 della delibera CICR, sottoscritta tra l'Istituto ed il correntista;
ciò in quanto, l'eventuale modificazione della periodicità, corrisponderebbe ad un peggioramento delle condizioni contrattuali;
da qui la necessità di una nuova pattuizione conforme alla delibera stessa. Nel caso in esame, invece, tenuto conto che i contratti sono anteriore alla data di efficacia della delibera CICR (essendo stati stipulati entrambi nel febbraio 2000) e che non prevedevano comunque la paritetica applicazione delle condizioni economiche era necessario nel rispetto di quanto previsto dalla legge, una nuova pattuizione sottoscritte tra le parti relativa alla medesima periodicità della liquidazione delle competenze attive e passive, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Ciò posto in tema di usura e anatocismo, il consulente, nella ricostruzione dei rapporti dare/avere ha provveduto poi ad espungere le commissioni e le spese non previste in contratto più precisamente: in relazione alla CMS il perito ha specificato che entrambi i contratti oggetto di causa prevedevano tra le condizioni economiche la ma poiché in contratto non ne sono esplicitate Pt_2 le modalità di calcolo i la stessa risulta indeterminabile, il perito correttamente ha provveduto ad espungerla. Medesimo criterio è stato adoperato in relazione alla commissione disponibilità fondi che dal 9/7/2009 ha sostituito la c.m.s. Anche la predetta commissione è stata elisa dai conteggi di perizia, in quanto non determinata né determinabile. Di poi, quanto alla eccepita prescrizione il CTU, ha ritenuto non più ripetibili le eventuali rimesse (se solutorie) effettuate nel periodo anteriore ai dieci anni della predetta data dell'atto di citazione (21.5.2013), precisando che quindi la parte attrice non avrebbe più diritto a richiedere la restituzione degli interessi passivi, relativi a rimesse solutorie, che la banca avesse addebitato nel periodo compreso tra l'inizio del rapporto 22.02.2000 e la data del 21.5.2003, data di scadenza del periodo non prescritto. Ai fini della qualificazione della natura della rimessa (se solutoria o ripristinatoria), il perito ha rappresentato come, dalla documentazione prodotta dalle parti si evincesse la presenza di una concessione di fido o scoperto di conto corrente pari ad euro 25.000 per il conto corrente ordinario ed euro 125.000 per il conto anticipi, specificando al riguardo che per entrambe le fattispecie la
9 sottoscrizione di tali affidamenti è avvenuta in data 03.03.2004 ovvero temporalmente oltre il periodo oggetto della presente verifica delle rimesse solutorie. Ai fini, quindi della verifica, in assenza di fido o scoperto nel periodo indicato (22/2/2000 – 21/5/2003), ha considerato ogni rimessa (ad es., versamento) effettuata in costanza di saldo negativo solutoria. Dalla ricostruzione del conto corrente effettuata dal CTU, relativamente al periodo oggetto di verifica in virtù di documentazione disponibile, lo stesso ha verificato che le operazioni di segno positivo che hanno determinato una riduzione del debito della società attrice nei confronti della banca ammontano ad euro 6.601,72. Ne discende pertanto che tutte le operazioni di pagamento evidenziate in perizia hanno avuto il solo scopo di ridurre lo scoperto (in assenza di fido) del conto, estinguendo (in modo parziale) il debito nei confronti della tali rimesse, CP_3 da un punto di vista tecnico-contabile, rappresentano, pert perazioni di natura solutoria. Inoltre, il consulente ha dato atto dell'importante evoluzione giurisprudenziale avvenuta in tema di prescrizione delle rimesse, adeguandosi ai nuovi principi espressi dalla Cassazione, in tema di individuazione delle rimesse solutorie applicando il principio di diritto adottato dalla Cassazione con recente sentenza n. 9141 del 19/5/2020, la quale ha stabilito che il conto corrente deve essere preliminarmente epurato delle condizioni economiche illegittime. Pertanto, ai fini del conteggio dell'esatto rapporto dare/avere tra le parti, il CTU ha dapprima epurato il conto corrente ordinario di ogni effetto anatocistico in mancanza di espressa e sottoscritta pattuizione tra le parti tutte le condizioni, della CMS in quanto non determinata né determinabile, addebitando le spese di tenuta conto secondo la loro effettiva valuta applicando gli interessi iniziali pattuiti in quanto non usurari ab origine sia con riferimento a quelli corrispettivi che moratori e poi ha individuato le eventuali rimesse solutorie, in relazione alla quali gli interessi passivi addebitati dalla nel periodo indicato, non CP_3 sarebbero più ripetibili in favore del correnti Con riferimento al conto anticipi, invece, il consulente ha affermato che tutte le competenze del predetto conto venivano periodicamente liquidate e poi addebitate sul conto ordinario, pertanto, il perito correttamente ha dapprima individuato le rimesse indebite sul predetto conto ausiliario e poi le ha stornate dal conto ordinario, unitamente alle altre rimesse illecite/indebite. In base ai calcoli effettuati secondo tali criteri il saldo del c/c risulterebbe così pari ad euro 78.994,78 a credito per il correntista. Orbene, l'analisi contabile svolta dal perito nel presente giudizio risulta scevra da vizi logici e ricostruttivi e sorretta da lineare argomentazione, dunque del tutto utilizzabile dal Tribunale ai fini decisori, non rinvenendosi motivi per discostarsene.
10 In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa e considerate le conclusioni condivisibili a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato peritale da ultimo depositato, la domanda proposta da parte attrice è fondata nei limiti esposti in parte motiva e per l'effetto va dichiarato il diritto di parte attrice ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite, con conseguente ricalcolo effettivo del saldo depurato degli addebiti nulli così come rideterminato dal CTU in euro 78.994,78 a credito del correntista di cui va ordinata la restituzione nei confronti della banca. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate per 1/3 in ragione della parziale soccombenza dell'attore sulle eccezioni sollevate in citazione circa le dedotte nullità contrattuali e considerata la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte;
per il resto sono poste secondo soccombenza a carico della banca e liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d. m. 147/2022, valutati il valore della lite e le fasi effettivamente espletate. Anche le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono compensate per 1/3 tra le parti e poste a definitivo carico della convenuta secondo CP_3 soccombenza per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4387/2018 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e ACCERTA e DICHIARA che il saldo a credito del conto corrente di cui è causa è pari ad euro 78.994,78 per le ragioni meglio illustrate in parte motiva con CONDANNA della banca alla restituzione in favore della società correntista dell'importo di euro 78.994,78 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. COMPENSA per 1/3 le spese di lite e CONDANNA parte convenuta al pagamento della restante parte che si liquida in favore della società attrice in euro 9.402 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. COMPENSA per 1/3 le spese di CTU come già liquidate nel corso del giudizio e PONE la restante parte a definitivo carico di parte convenuta secondo soccombenza.
Così deciso in data 17/03/2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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