Articolo 1 della Legge 12 agosto 1957, n. 761
Articolo 2
Versione
3 settembre 1957
Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1957-58 sono istituiti, presso le Universita', sette nuovi posti di professore di ruolo.
I detti posti sono assegnati nel modo appresso indicato:
Universita di Bari
Facolta di giurisprudenza................................. posti 1
Universita di Ferrara
Facolta di giurisprudenza................................. " 1 Facolta di scienze matematiche fisiche e naturali......... " 1
Universita di Genova
Facolta di medicina e chirurgia........................... " 1
Universita di Milano
Facolta di medicina e chirurgia........................... " 1
Universita di Parma
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali........ " 1
Universita di Pavia
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali........ " 1
Entrata in vigore il 3 settembre 1957