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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: GI CI Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 3588/2024
all'udienza del 4 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
Parte_1
Avv.ti JA Arcangeli e ZA Arcangeli appellante E
CP_1
Avv. Ivanoe Ciocca appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in oggetto, il giudice di primo grado, così statuiva:
“Dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 3.949,2 di cui € 3.455,55 per compensi ed € 493,65 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.”. 2. Avverso tale decisione l'originaria parte ricorrente ha proposto appello, con esclusivo riferimento alla parziale compensazione delle spese processuali, dolendosi della errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
3. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
4. All'odierna udienza la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. L'appello è fondato.
5.1. Il Tribunale, considerato che la parte ricorrente è stata integralmente vittoriosa, seppure virtualmente, ha errato nel compensare per metà le spese del giudizio, le quali avrebbero dovuto essere integralmente poste a carico del soccombente.
5.2. È incontestato che l' non ha pagato la prestazione dovuta entro il CP_1 prescritto termine di 120 giorni. Il pagamento è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c.: di conseguenza, da una parte non sussiste alcun ritardo irrisorio o comunque tecnicamente giustificabile dell' nel pagare la somma CP_1 dovuta, dall'altra parte il pagamento è avvenuto chiaramente solo dopo la notifica del ricorso, per cui di fatto il ricorrente per ottenere la provvidenza -pacificamente dovuta entro il termine di 120 giorni senza necessità di ulteriore sollecito oltre all'invio dell'omologa e dei documenti necessari - ha dovuto adire la via giurisdizionale sopportando i relativi oneri. Non vi erano pertanto giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. 5.3. Appare infatti chiaro che la ragione posta a fondamento della disposta compensazione, ossia “attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta”, non può rientrare tra le “altre analoghe CP_1 gravi ed eccezionali ragioni” che siano riconducibili a quelle già tipizzate dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., giusta sentenza Corte cost. n. 77/2018, trattandosi nella specie di un conclamato inadempimento da ritardo da parte dell'Ente erogatore.
5.4. Dunque, in parziale riforma della appellata sentenza, le spese di lite vanno poste a carico del soccombente per intero e non per la metà.
5.5. Va altresì rilevato che nessuna censura è stata mossa dalle parti alla quantificazione delle spese di lite, come stabilita nella sentenza impugnata.
6. Le spese del presente grado, a carico del soccombente, sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che il valore della causa, in appello, è rappresentato dalla differenza tra la somma liquidata da questa Corte per le spese di primo grado e quella liquidata dal Tribunale ( “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado: Cass. 6345/2020; v. pure Cass. S.U. 19014/2007); la liquidazione va, anche per questo grado, effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie.
P. Q. M.
2 La Corte in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna l' CP_1 al pagamento per intero, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi €3.949,20; condanna l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in €962,00, oltre 15% per spese forfettarie, nonchè IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 4 luglio 2025
La Presidente est.
GI CI
3
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: GI CI Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 3588/2024
all'udienza del 4 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
Parte_1
Avv.ti JA Arcangeli e ZA Arcangeli appellante E
CP_1
Avv. Ivanoe Ciocca appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in oggetto, il giudice di primo grado, così statuiva:
“Dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro 3.949,2 di cui € 3.455,55 per compensi ed € 493,65 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.”. 2. Avverso tale decisione l'originaria parte ricorrente ha proposto appello, con esclusivo riferimento alla parziale compensazione delle spese processuali, dolendosi della errata interpretazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
3. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
4. All'odierna udienza la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. L'appello è fondato.
5.1. Il Tribunale, considerato che la parte ricorrente è stata integralmente vittoriosa, seppure virtualmente, ha errato nel compensare per metà le spese del giudizio, le quali avrebbero dovuto essere integralmente poste a carico del soccombente.
5.2. È incontestato che l' non ha pagato la prestazione dovuta entro il CP_1 prescritto termine di 120 giorni. Il pagamento è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c.: di conseguenza, da una parte non sussiste alcun ritardo irrisorio o comunque tecnicamente giustificabile dell' nel pagare la somma CP_1 dovuta, dall'altra parte il pagamento è avvenuto chiaramente solo dopo la notifica del ricorso, per cui di fatto il ricorrente per ottenere la provvidenza -pacificamente dovuta entro il termine di 120 giorni senza necessità di ulteriore sollecito oltre all'invio dell'omologa e dei documenti necessari - ha dovuto adire la via giurisdizionale sopportando i relativi oneri. Non vi erano pertanto giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. 5.3. Appare infatti chiaro che la ragione posta a fondamento della disposta compensazione, ossia “attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta”, non può rientrare tra le “altre analoghe CP_1 gravi ed eccezionali ragioni” che siano riconducibili a quelle già tipizzate dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., giusta sentenza Corte cost. n. 77/2018, trattandosi nella specie di un conclamato inadempimento da ritardo da parte dell'Ente erogatore.
5.4. Dunque, in parziale riforma della appellata sentenza, le spese di lite vanno poste a carico del soccombente per intero e non per la metà.
5.5. Va altresì rilevato che nessuna censura è stata mossa dalle parti alla quantificazione delle spese di lite, come stabilita nella sentenza impugnata.
6. Le spese del presente grado, a carico del soccombente, sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che il valore della causa, in appello, è rappresentato dalla differenza tra la somma liquidata da questa Corte per le spese di primo grado e quella liquidata dal Tribunale ( “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado: Cass. 6345/2020; v. pure Cass. S.U. 19014/2007); la liquidazione va, anche per questo grado, effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie.
P. Q. M.
2 La Corte in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna l' CP_1 al pagamento per intero, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi €3.949,20; condanna l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in €962,00, oltre 15% per spese forfettarie, nonchè IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 4 luglio 2025
La Presidente est.
GI CI
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