Art. 3.
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.