Decreto cautelare 9 agosto 2018
Sentenza 28 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 01875/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 951 del 2018, proposto dalla:
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Rocco Notarnicola, Carlo Tangari e Fabio Saverio Romito, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno e la Questura Lecce, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
nei confronti
- il Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto -OMISSIS- con cui il Questore della Provincia di Lecce disponeva nei confronti della ricorrente, ‘ società autorizzata con determinazione nr. -OMISSIS- del Comune di Gallipoli a svolgere cinque eventi musicali, a partire dal 21 agosto 2018 e con evento di chiusura il 16 agosto 2018, nelle pertinenze scoperte del complesso turistico ricettivo denominato -OMISSIS-’, sito alla -OMISSIS- ’, la sospensione dell’autorizzazione medesima per 15 giorni;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresi, ove occorra, gli atti redatti dal Commissariato di P.S. di Gallipoli e dai militari della Compagnia Carabinieri di Gallipoli richiamati nel predetto decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Lecce.
Visti gli atti della causa.
Vista la nota in data 12 ottobre 2022 con cui la difesa della ricorrente dichiarava che ‘ in ragione del tempo trascorso, è venuto meno l’interesse alla pronuncia di merito ’.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 novembre 2022 il Cons. Ettore Manca.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione dei difensori della ricorrente in data 12 ottobre 2022.
- le spese debbono essere compensate, per la natura e le ragioni della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 951 del 2018 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO