Articolo 780 del Codice civile
Articolo 768 quinquiesArticolo 768 septies
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 780.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) (40))
---------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere piu' pronunziata la nullita' prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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