Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 03/07/2025, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01745/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2022, proposto da
Soc. Diagnostica per Immagini Caldarelli – Midulla s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Napoli 3 Sud, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
della delibera di Giunta Regionale n. 592 del 28/12/2021 pubblicato sul BURC n. 1 del 3/01/2022 ad oggetto “…ART. 5, COMMA 2 DEL DPR 542/94. PROGRAMMAZIONE SANITARIA
REGIONALE PER LE APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA. TRIENNIO 2021– 2023” e documento tecnico allegato in quanto e se lesiva degli interessi del ricorrente
- di ogni atto alla stessa presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la società in epigrafe ha contestato la legittimità della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 592 del 28 dicembre 2021 (in BURC n.1 del 3 gennaio 2022) con la quale la Regione recante la programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica nel triennio 2021– 2023.
2. Si è costituta in resistenza la Regione Campania spiegando difese a sostegno della legittimità dell’atto impugnato e instando per la reiezione.
3. Assegnata la causa al Relatore in data 13 marzo 2025, l’Amministrazione non si opponeva alla suddetta declaratoria. All’udienza straordinaria del 17 giugno 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è improcedibile.
Invero, con memoria depositata in vista della udienza di discussione, in data 30 aprile 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse all’impugnativa.
Sulla base della soprarichiamata dichiarazione di parte, il Collegio non può che dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, una declaratoria in conformità ( ex multis Cons. di Stato, sez. IV, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551).
5. In considerazione dell’esito meramente processuale della complessiva impugnativa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, tenuta da remoto mediante Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO