CA
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2024, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati dott.ssa Maria Teresa BRENA Presidente dott.ssa Irene LUPO Consigliere dott.ssa Cristina GIANNELLI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2574/2022 promossa da:
(Cif , con il patrocinio degli avvocati VINCENZO Parte_1 P.IVA_1
MARUCCIO, STEFANO SPINELLI e GIANLUCA TALANTI
APPELLANTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio degli Avv. NICOLA BORGONOVO e CP_1 P.IVA_2
CRISTIAN TABAGLIO
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 415/22, emessa dal Tribunale di Monza, pubblicata il 21 febbraio 2022; in materia di: appalto di servizi promozionali.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: 1) in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello spagnolo;
pagina 1 di 24 2) in via preliminare accertare l'incompetenza per territorio ex art. 19, 20 cpc e 1182 c.c. del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano, Tribunale Torino, Tribunale Bologna,
Tribunale Verona anche per le presunte prestazioni svolte a Castelnuovo del Garda, Tribunale Genova, Tribunale Rimini anche per le presunte prestazioni svolte a Cattolica, Tribunale Roma,
Tribunale NA e Tribunale Modena non sussistendo altri luoghi sostitutivi, derogatori e/o alternativi rispetto a tale fori.
3) in riforma della sentenza di primo grado rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate e per l'effetto in accoglimento dello spiegato appello revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
4) riformare la sentenza in ordine alla erronea applicazione dell'IVA e alla quantificazione e/o imposizione delle spese legali.
5) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre che delle spese generali”
Per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da Parte_1 per le ragioni indicate in atto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali relativi alla lite, oltre spese generali e forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e accessori di legge (Iva e Cpa);
NEL MERITO:
- Rigettare tutte le domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio espressi in narrativa e per ogni migliore motivo e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, respingersi le eccezioni preliminari ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto respingendo, comunque, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5786/17 (R.G. 11184/17) del 28/10/2017 emesso dal Tribunale di Monza e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, rigettando ogni avversa eccezione e domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto venisse ritenuto nullo e/o inefficace, condannare in ogni caso l'attrice opponente, Parte_1
[...
, al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni effettuate da e, dunque, a CP_1 corrispondere a quest'ultima società l'importo capitale di Euro 133.882,74, oltre agli interessi al saggio dell'art. 5, comma 1 e 2 del D.Lgs 9.10.02 n. 231 a far tempo dal 13/7/2017 (data dell'emissione della fattura n. 37 del 13/7/2017 di Euro 133.882,74) e fino al saldo;
o, in ulteriore subordine, condannare l'attrice opponente, , al pagamento della diversa somma Parte_1 dovuta per le prestazioni effettuate da oltre agli interessi al saggio dell'art. 5, comma 1 CP_1
e 2 del D.Lgs 9.10.02 n. 231 a far tempo dal 13/7/2017 o dalla diversa data da cui gli stessi fossero ritenuti dovuti e fino al pagamento del dovuto;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali e forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e accessori di legge
(Iva e Cpa); IN VIA ISTRUTTORIA:
Si richiede che venga acquisito il fascicolo d'ufficio (essendo ibrido sia quello cartaceo che telematico)
e di parte di primo grado con conseguente richiesta al Tribunale di Monza di trasmissione del fascicolo”. pagina 2 di 24 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 415/22, pubblicata il 21.2.2022, il Tribunale di Monza ha confermato il decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a versare, in favore di la Controparte_2 CP_1 somma di € 133.882,74 oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per
l'esecuzione, da parte di di servizi di promozione in Italia di beni (speciali trottole) CP_1
distribuiti da in Europa, respingendo le eccezioni preliminari e di merito sollevate da CP_2
con opposizione al decreto ingiuntivo. CP_2
1. Il procedimento di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 9.2.2018, (di seguito anche Parte_1 semplicemente ”) si opponeva al decreto ingiuntivo n. 5786/2017 con cui il Tribunale di CP_2
Monza, nell'accogliere il ricorso proposto da (di seguito anche solo ), le CP_1 CP_1 aveva intimato di corrisponderle la complessiva somma di € 133.882,74, oltre interessi moratori e spese, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per i servizi, regolarmente effettuati, di promozione in
Italia di speciali trottole commercializzate dall'intimata, così come nello specifico riportati nella fattura n. 37/2017 emessa in data 13.7.2017.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: CP_2
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello spagnolo;
- in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza ex artt. 19, 20 cpc e 1182
c.c., tenuto conto della illiquidità dell'obbligazione azionata e la conseguente inapplicabilità del foro del creditore di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c.;
- l'infondatezza nel merito della pretesa azionata in sede monitoria stante la mancata produzione di idonea documentazione attestante l'effettiva sussistenza del credito ingiunto e, comunque, la mancata adeguata dimostrazione delle prestazioni eseguite e dei corrispettivi applicati. si è costituita, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Monza, rigettando le eccezioni preliminari, ha respinto integralmente l'opposizione e ha confermato il decreto opposto, ritenendo provato sia il rapporto contrattuale, sia il credito vantato da CP_1
2. L'atto di appello
Con atto di citazione in appello ha proposto gravame avverso la sentenza di prime cure, CP_2
articolando i seguenti motivi di appello:
I) Erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione. pagina 3 di 24 In particolare, in assenza di prova scritta circa l'esistenza del rapporto contrattuale vantato da controparte, non sarebbe applicabile l'art. 7 del Reg. CE n. 1215/2012 che radicherebbe la giurisdizione in Italia, dovendosi invece applicare la regola generale della sede legale del convenuto, che nel caso di specie si trova in Spagna.
II) Erroneo rigetto della eccezione di incompetenza territoriale.
Il giudice di primo grado ha affermato che la competenza territoriale del Tribunale di Monza adito si fonda sia sul criterio di collegamento del c.d. forum destinatae solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e
1182 comma 3 c.c. - stante la predeterminazione contrattuale dei criteri necessari ai fini della quantificazione del compenso dovuto e tenuto conto che gran parte delle voci riportate nella fattura azionata sarebbero quelle approvate nel preventivo, sia sull'applicazione analogica dell'art. 18, 2° comma c.p.c., quando invece per un verso il Tribunale non ha chiarito sulla scorta di quali elementi ha ritenuto che le parti abbiano predeterminato i criteri per la quantificazione del compenso e, per altro verso, la possibilità di applicare analogicamente l'art. 18, 2° comma, c.p.c. alle persone giuridiche è negata dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In assenza di altri criteri di collegamento idonei applicabili al caso di specie (l'appellata opposta non avrebbe allegato né dimostrato che il luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e/o quello in cui la stessa doveva eseguirsi rientrava nel circondario del Tribunale di Monza), deve dunque dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Monza “in favore dei Tribunali di Milano, Torino,
Bologna, Verona anche per le presunte prestazioni svolte a Castelnuovo del Garda, Genova, Rimini anche per le presunte prestazioni svolte a Cattolica, Roma, NA e Modena”, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III) Erronea qualificazione della e-mail del 7 aprile 2017 come prova del rapporto contrattuale: la stessa consisterebbe in una mera puntuazione o atto preparatorio non vincolante.
In particolare, non avrebbe mai sottoposto a , tanto meno con la citata mail del CP_1 CP_2
7.4.2017, “alcuna offerta scritta e dettagliata relativamente al ruolo e all'attività che avrebbe svolto direttamente nella vicenda, alle modalità e tempi di svolgimento della propria attività, ai criteri per la determinazione del costo dei servizi, ai corrispettivi che avrebbe richiesto ed ai relativi pagamenti;
né ha mai rappresentato l'intenzione di avvalersi di terzi operatori economici la cui attività sarebbe poi stata posta a carico di ”, ed avrebbe omesso “di chiedere specifiche autorizzazioni di spesa CP_2
per gli impegni che andava via via assumendo nei confronti dei terzi, con oneri dalla stessa CP_1
pagina 4 di 24 autonomamente posti a carico di ” nonché di “avvisare sulla effettiva portata CP_2 CP_2 economica degli impegni assunti con terzi con oneri a carico della stessa ”. CP_2
L'e-mail del 7 aprile 2017 non potrebbe costituire una valida proposta contrattuale idonea a fondare il titolo dedotto in giudizio, anche perché non aveva riscontrato per iscritto detta mail e non ne CP_2
aveva pertanto accettato il contenuto, tenuto conto altresì che la contabile del bonifico con cui è stata versata la somma di € 85.400,50 non contiene alcun riferimento ad accordi con né la dizione CP_1
“acconto” e che non è stato chiarito il rapporto tra il mittente della mail, sig.ra e CP_3 CP_1
né la sua capacità di impegnare la società.
Quand'anche l'e-mail in esame potesse essere ritenuta una proposta contrattuale, il contratto che ne sarebbe derivato sarebbe nullo perché privo di tutti gli elementi essenziali, quali i soggetti contraenti (la mail era indirizzata, oltre che a , anche ad altri destinatari), le specifiche prestazioni a carico CP_2 di il termine entro il quale le prestazioni dovevano essere eseguite e l'entità dei corrispettivi CP_1
a carico di . CP_2
Dovendo, pertanto, la mail del 7 aprile 2017 qualificarsi come mero atto preparatorio non vincolante, ne conseguirebbe l'inesistenza, nel caso di specie, di un idoneo titolo contrattuale, con conseguente necessario accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate, e rigetto nel merito delle domande proposte da CP_1
IV) Erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali con riferimento all'effettiva esecuzione delle prestazioni e alla determinazione dei corrispettivi.
Contrariamente a quanto asserito dal giudice di primo grado, non avrebbe dimostrato CP_1
adeguatamente né di avere eseguito le prestazioni oggetto della fattura azionata, né di avere diritto ai corrispettivi e al rimborso delle spese richiesti.
Anzi tutto, dai documenti versati in atti dalla stessa emergerebbe che la stessa, nella CP_1
medesima data del 7 aprile 2017, avrebbe da una parte proposto a di gestire in proprio il CP_2 servizio “driver” con personale automunito e al costo totale preventivato di € 41.812,50 e, dall'altra, affidato a all'insaputa di , lo stesso servizio al prezzo convenuto di € 98.677,25. CP_4 CP_2
Inoltre, le spese documentate in atti (in particolare, le fatture emesse da cui si è CP_4 CP_1 rivolta per il servizio “driver” e animatori), ammonterebbero ad un importo complessivo di molto inferiore al corrispettivo complessivo richiesto da controparte, mentre durante l'istruttoria non sarebbero emersi i criteri con cui avrebbe determinato i corrispettivi – non indicati nella e- CP_1
mail 7.4.2017 – richiesti a . CP_2
pagina 5 di 24 Né l'istruttoria avrebbe adeguatamente dimostrato l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura azionata, tanto meno nella misura richiesta, mentre le voci stesse della fattura risulterebbero generiche e criptiche.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la domanda di deve essere respinta, non CP_1 essendo stati provati né l'esecuzione delle prestazioni indicate, né il quantum dei corrispettivi richiesti e delle spese da rimborsare.
V) Omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla eccezione di irregolarità fiscale della fattura azionata.
In particolare, nonostante l'espressa eccezione sollevata dall'opponente, il giudice di prime cure non si
è pronunciato sulla non debenza della somma di € 24.142,79 richiesta a titolo di IVA con la fattura azionata. Non essendo IS un soggetto passivo stabilito in Italia, l'IVA nella fattispecie non è dovuta, ai sensi dell'art. 7 ter del DPR 633/1972.
VI) Erronea quantificazione delle spese di lite.
Il giudice del Tribunale ha erroneamente quantificato le spese di lite in misura superiore a quella richiesta dalla parte vittoriosa con la nota spese.
*
si è costituita anche nel presente grado d'appello, ribadendo le argomentazioni già spese in CP_1
primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
*
I) e II) La giurisdizione e la competenza territoriale.
I primi due motivi di appello sono infondati.
L'appellante contesta la giurisdizione italiana sull'assunto che , società di diritto spagnolo, CP_2
non avrebbe strutture dirette, né propri dipendenti, né domicilio o residenza ovvero un rappresentante autorizzato a stare in giudizio in Italia.
Il Tribunale di Monza avrebbe, a dire dell'appellante, erroneamente applicato l'art. 7 regolamento UE
n. 1215/2012, che presuppone il requisito della “materia contrattuale” per fondare la competenza giurisdizionale di uno Stato UE anche quando la parte convenuta è un soggetto domiciliato in altro
Stato membro, mentre nel caso di specie non sarebbe stato stipulato alcun contratto.
Ora, l'art. 5 del regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il pagina 6 di 24 riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al suo primo comma statuisce che “Le persone domiciliate in uno stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni 2 e 7 del presente capo”.
L'art. 7 del citato regolamento prevede che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” e specifica che, ai fini dell'applicazione della disposizione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione nel caso della prestazione di servizi è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Nel caso di specie, i servizi di organizzazione di eventi promozionali di cui chiede il CP_1
pagamento con la fattura azionata in monitorio sono stati (e comunque dovevano essere) pacificamente e documentalmente eseguiti in Italia, dovendo società avente sede in DE UG – CP_5
pianificare ed organizzare diversi eventi promozionali presso scuole, centri commerciali e parchi di divertimento situati in diverse località italiane ed occuparsi di organizzare e gestire i servizi di supporto di tali eventi (spostamenti tra un evento e l'altro dei “Campioni”– ovvero coloro che, inviati da
, avrebbero dovuto dimostrare al pubblico il funzionamento e le potenzialità delle trottole da CP_2
commercializzare –pernottamenti e pranzi dei “Campioni”, realizzazione di volantini e altro materiale promozionale).
Nella ricostruzione proposta dall'appellante, tuttavia, non sussisterebbe il presupposto richiesto dall'art. 7, ossia un contratto tra le parti, e pertanto non sarebbe applicabile la giurisdizione italiana bensì quella spagnola, ivi trovandosi la sede legale della . CP_2
Invero, l'appellante sostiene che tra gli odierni contendenti mai sia stato stipulato un contratto valido ed efficace, in quanto “il rapporto intercorso tra le parti è stato di mero fatto” e che, in ogni caso, di esso non sia stata fornita idonea prova scritta.
La tesi dell'appellante è smentita dai documenti versati in atti e dalla prova testimoniale espletata, che attestano inequivocabilmente l'intervenuta conclusione tra le parti di un contratto avente ad oggetto l'organizzazione, da parte di di una serie di eventi e dei servizi annessi, volti a promuovere CP_1 in Italia la vendita di giocattoli (speciali trottole “ ) prodotti in Messico e distribuiti in Org_1
Europa da . CP_2
Innanzitutto, come analiticamente motivato nella sentenza di primo grado, la conclusione del contratto per la pianificazione e l'organizzazione dell'attività promozionale in parola risulta suffragata dalla pagina 7 di 24 copiosa documentazione prodotta in giudizio.
Per_ Con e-mail del 31.3.2017 nella persona di fa presente a che “ CP_1 Persona_1 CP_2
Orga ( legale rappresentante di , ndr) ha richiesto l'inizio delle attività in per Persona_3 CP_2 sabato 29 aprile su ogni regione tra quelle coinvolte”.
In data 7.4.2017, sulla base delle richieste e delle esigenze rappresentatele da , le CP_1 CP_2
trasmette un preventivo per le attività che sarebbero state svolte in favore di quest'ultima in ordine al c.d. “tour promozionale dei Campioni” (cfr. in tal senso i docc. 5e, 5f e 34c). Nella suddetta email si dà atto che il preventivo costituisce l'ultima versione rivista alla luce della telefonata intercorsa con
[...]
Per_ (così letteralmente: “Nuova versione dopo la telefonata con , che stasera sentirà Per_4 Per_5 per definire il tutto, per le aree sotto indicate”), e che i costi relativi al personale e, in particolare, quelli relativi agli autisti (i c.d. “driver”) che avrebbero dovuto accompagnare i per le attività Org_3
dimostrative e promozionali sono indicativi e sono stati calcolati ipotizzando un loro utilizzo per 5 giorni alla settimana per 5 settimane [così letteralmente: “I costi sono indicativi prevedendo 5 giorni su
7 per i driver (25 giorni per 5 settimane)”]. Nel corpo della mail vi è, poi, una tabella – come si vedrà, modificata in corso d'esecuzione del contratto- che riporta il numero di driver che si ipotizzava dovessero essere utilizzati per ciascuna città (ovverosia: un driver ogni due “Campioni” per un totale di
10 driver e complessive 25 giornate lavorative per ciascun driver). Il preventivo è stato accettato da la quale, a tale proposito, non soltanto ha inviato i dati per la fatturazione dell'acconto ivi CP_2
previsto (cfr. in tal senso il doc. 5d), ma ha anche trasmesso ad conferma relativa al CP_1 nominativo dei onde procedere alle prenotazioni dei pernottamenti (cfr. doc. 5g, mail del Org_3
10.4.2017, con testo: “Confirmato. Grazie mile”), nonché il layout dei volantini promozionali (cfr. in tal senso il doc. 5i).
Con e-mail dell'11.4.2017 (cfr. doc. 5j) l'appellata, sulla scorta dei dati appositamente forniti da
, ha trasmesso la fattura d'acconto n. 19 del 10.4.2017 (cfr. doc. 5k), pari ad € 70.000,00 oltre CP_2
Iva, così come espressamente riportato nel preventivo, fattura immediatamente saldata da , CP_2
che ha altresì provveduto ad inviare via mail ad copia della contabile a riprova dell'avvenuto CP_1 pagamento dell'acconto (doc. 5l).
Se ne deve dedurre, concordemente con a quanto ritenuto dal Tribunale, che il tempestivo pagamento, senza contestazione alcuna, di una fattura testualmente emessa “in acconto” (cfr. doc. 5l, email
IS del 12.4.2017 con allegato contabile di pagamento) di importo corrispondente alla voce
“acconto” indicata nel preventivo del 7.4.2017 pari a € 70.000 (di cui € 30.000,00 per il 50% dei costi pagina 8 di 24 di pernottamento a Milano) costituisca comportamento concludente espressivo della volontà di accettare il preventivo allegato alla e-mail del 7.4.2017 e dimostri altresì la piena consapevolezza, da parte di , di versare un semplice acconto su quanto indicativamente preventivato in CP_2 complessivi € 115.812,50 “escluso IVA, pernottamenti, volantini, spedizioni e ogni altra voce non specificata” (così, testualmente, il preventivo), e tenuto conto che la voce “personale in collaborazione con auto proprie – Ipotesi C” per € 41.812,50 era “indicativa” e calcolata sulla base dell'ipotesi di utilizzo di 10 driver per 5 giorni alla settimana per 5 settimane (cfr. mail del 7.4.2017: doc. 5e cit.).
A riprova della effettiva conclusione, tra le odierne parti, di un contratto avente ad oggetto l'organizzazione di attività promozionale da parte di con integrazione e specificazione, in CP_1
corso di esecuzione, delle prestazioni originariamente pattuite, vi sono anche i numerosi messaggi audio “WhatsApp” (cfr. doc.23), scambiati tra la per conto di ed il per CP_3 CP_1 Per_3 conto di , nella chat collettiva che quest'ultimo e i vari hanno utilizzato per CP_2 Org_3 confrontarsi e pianificare l'attività da svolgere nel corso delle varie giornate, all'interno della quale era stata aggiunta anche la collaboratrice (detta ), in quanto a Controparte_6 CP_7 conoscenza della lingua spagnola;
messaggi che peraltro sono idonei a dimostrare, altresì, l'effettiva esecuzione, da parte di delle prestazioni pattuite. CP_1
Tra questi si elencano solo alcuni tra i più emblematici:
➢ IS (SÈ EZ)AG (RA FF) 11/04/2017, in cui chiede conferma Per_3 del nominativo dell'hotel di Milano in cui soggiorneranno i campioni;
➢ IS ( AG ( 18/04/2017, in cui chiede alla Persona_4 Persona_1 Per_3 CP_3 di incontrarsi agli uffici di (società che, secondo la prospettazione di entrambe le parti, Pt_2 mise in contatto con ndr) per “fare il punto”; Org_4 CP_1
➢ Messaggi 8, 10, 11, 12, IS ( ( 18/04/2017, Persona_4 CP_1 Persona_1
23/04/2017, 24/04/2017, in cui interloquisce con in relazione all'aeroporto di Per_3 CP_3 arrivo dei campioni, le chiede informazioni sulle scuole, i centro commerciali e fornisce indicazioni sui volantini da far stampare;
➢ ME ( /IS ( 27/04/217, in cui la Persona_1 Persona_4 Parte_3 che riusciranno a fare 8 parchi e 10 centri commerciali e che sta cercando ulteriori posti per i quali non siano necessari compensi;
➢ ME ( /IS ( 01/05/2017, in cui la chiarisce a Persona_1 Persona_4 CP_3 che le ore in più svolte dagli autisti non possono essere direttamente concordate con i Per_3 campioni ma devono passare da lei, e in ogni caso possono essere svolti dagli autisti massimo 6 giorni lavorativi settimanali;
in alternativa, se si dovessero accordare direttamente, è necessaria una comunicazione quotidiana ad CP_1
➢ IS ( AG ( 02/05/2017, in cui chiede ad Persona_4 Persona_1 Per_3 CP_3 la disponibilità di un altro autista da lunedì a venerdì negli orari dalle 16 alle 20 e nel fine settimana in quanto l'autista che già segue un campione non vuole lavorare dopo le 16;
➢ IS ( AG ( 04/05/2017, in cui presenta una Persona_4 Persona_1 Per_3 pagina 9 di 24 nuova richiesta di integrazione oraria per gli autisti;
➢ ME ( /IS ( 04/05/2017, in cui comunica a Persona_1 Persona_4 CP_3 che con gli appuntamenti fissati per maggio finisce il budget e chiede se deve Per_3 procedere ad organizzarne di nuovi anche per giugno;
➢ IS ( AG ( 04/05/2017, in cui rispondendole, Persona_4 Persona_1 Per_3 le chiede di mandargli il budget per ogni centro commerciale affinché possa decidere se continuare con la promozione o meno;
➢ ME ( /IS ( 08/05/2017, in cui comunica a Persona_1 Persona_4 CP_3 che ha trovato un fornitore per i Roll up (poster in tessuto trasportabili), al prezzo di Per_3 circa 120,00 euro l'uno; gli chiede quanti deve farne produrre affermando che secondo lei ogni campione dovrebbe avere il suo;
➢ IS ( AG ( 08/05/2017, in cui le risponde che il Persona_4 Persona_1 Per_3 prezzo è perfetto e che forse sarebbe meglio fare due Roll up per ogni campione;
➢ IS ( AG ( 10/05/2017, in cui chiede un altro Persona_4 Persona_1 Per_3 driver su Bologna dalle 16 alle 20 e dei promoter per Roma e NA durante la settimana;
➢ IS ( AG ( 18/05/2017, in cui dice di essere Persona_4 Persona_1 Per_3 contento e soddisfatto del risultato avuto a Bologna, perché tanti bambini erano stati in edicola a chiedere delle trottole (“il lavoro si comincia a vedere, è una buona notizia ”). Per_1
Del resto la conclusione del contratto è stata espressamente confermata dallo stesso Persona_4
legale rappresentante di , il quale con e-mail del 26/5/2017, dopo avere interrotto i rapporti CP_2 con la società appellata, ha affermato quanto segue: “In relazione alle e-mail ricevute in data odierna dalla signora anche a nome della con le quali sono state riscontrate le Per_1 CP_1
nostre e-mail in data di ieri, contestiamo tutto quanto ivi affermato in quanto infondato nei fatti e non conforme alle pattuizioni contrattuali con noi in essere” (cfr. doc. 7y; enfasi del redattore).
Anche l'ulteriore attività istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado ha potuto confermare la genesi del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avendo i testi riferito di un primo incontro tra e , nella persona di tenutosi a Bologna in data 3.4.2017 (cfr. CP_1 CP_2 Per_3 in tal senso le deposizioni di all'udienza 23/9/2019 e di - traduttrice Persona_1 Controparte_6
spagnola che ha collaborato con e di all'udienza del CP_1 Testimone_1 CP_1
17.10.2019) e di un secondo incontro tenutosi sempre nel mese di aprile 2017 presso la sede di Pt_2
(società che, pacificamente, mise in contatto IS con , a cui avrebbe partecipato in CP_1
videoconferenza anche referente della società messicana di cui Persona_6 Org_1
era distributore in Europa del gioco denominato (cfr. in tal senso le CP_2 Org_1 seguenti dichiarazioni rese da direttore commerciale di all'udienza del Testimone_2 Pt_2
21.1.2020: “Preciso che noi abbiamo fatto incontrare le due parti e poi non ci siamo occupati dell'organizzazione delle iniziative promozionali in quanto erano oggetto di accordo tra l'editore e la società di servizi”). I testi hanno altresì confermato l'approvazione da parte di del preventivo CP_2
pagina 10 di 24 inviatole da con e-mail del 7.4.2017 (cfr. in tal senso le dichiarazioni rese sul punto da CP_1 Per_1
“E' vero, il sig. mi ha confermato telefonicamente, non ricordo se vi siano anche delle
[...] Per_3
mail, il preventivo;
nell'occasione ho chiesto di ricevere l'acconto che era specificato nel preventivo e tale acconto è stato corrisposto”; da “la circostanza mi è stata riferita dalla Testimone_1 sig.ra in ogni caso, posso confermare che da quel momento sono iniziate le attività operative”; CP_3
da dipendente della società che teneva la contabilità della Testimone_3 Parte_4
all'udienza del 23.9.2019: “posso riferire che la sig.ra mi ha mostrato il preventivo CP_1 CP_3 quando io ho fatto la fattura relativa all'acconto che aveva versato alla ; da CP_2 CP_1 [...]
il quale confermato “di aver ricevuto successivamente al preventivo delle mail sempre per Tes_2 conoscenza in cui la sig.ra dava rilievo dello svolgimento di varie attività promozionali”). CP_3
Non si può pertanto condividere la tesi di parte appellante secondo cui non sarebbe applicabile l'art. 7 del regolamento UE 1215/2012 cit. perché non sarebbe stata fornita prova scritta del contratto: anzi tutto per il contratto per cui è causa (contratto di appalto di servizi) non è richiesta alcuna prova scritta;
in secondo luogo, la prova dell'avvenuta conclusione del contratto (così come della sua effettiva esecuzione, come si vedrà meglio in seguito) emerge con chiarezza ed abbondanza dalla copiosa produzione documentale, oltre che dalle prove testimoniali.
Il contratto di cui si ha evidenza documentale in atti è peraltro dotato di tutti i requisiti necessari per essere considerato un contratto valido e vincolante:
- la proposta contrattuale (ovvero la più volte citata e-mail del 7 aprile 2017, comprensiva del preventivo alla stessa allegato) proviene da una dipendente (doc. 33 prodotto CP_1 Persona_7
da in primo grado), che spende il nome della società (ed è sempre lei a spenderlo nei rapporti CP_1 con , sia durante le trattative, sia durante l'esecuzione del contratto), anche mediante l'utilizzo CP_2
di un account di posta elettronica riconducibile ad pertanto, secondo il principio di CP_1 apparenza del diritto, a prescindere dall'effettivo conferimento, in capo a del potere di Persona_7
rappresentare la società nei negozi giuridici, ricorrendo i requisiti della colpa del CP_1
(eventualmente solo apparente) rappresentato e della buona fede del terzo -che, CP_2 legittimamente, ha fatto affidamento sull'esistenza del potere di rappresentanza, stante la provenienza delle comunicazioni da un account il contratto si è validamente concluso (Cass Civ Sez III, CP_1
22 luglio 2010, n 17243);
- la proposta contrattuale è evidentemente rivolta ad un unico destinatario – IS- il cui unico e solo nome campeggia nell'intestazione del preventivo (“5 Settimane di promozione ”) e il CP_2
pagina 11 di 24 cui unico e solo nome è indicato nelle voce “Costo pernottamento campioni: 100% a carico
”; del resto la stessa proposta, nella mail di accompagnamento, fa riferimento agli ultimi CP_2
Per_ accordi assunti con ” che è evidentemente lo ” destinatario della mail, Email_1
ovvero legale rappresentante di;
Persona_4 CP_2
- l'oggetto del contratto è sufficientemente determinato sin dal preventivo in esame: a carico di
Organ sono previste le prestazioni di “pianificazione scuole” e “pianificazione e Parchi”, CP_1 ovvero l'organizzazione di eventi promozionali delle trottole nelle scuole (8 diverse aree), nei CP_2
centri commerciali (10 sabati) e nei parchi divertimento (8 fine settimana + 1 settimana), nonché la predisposizione di tutti i servizi accessori (pratiche e tasse per permessi e concessioni comunali, realizzazione e stampa del materiale promozionale, servizio trasporto - ovvero i Org_3
protagonisti delle dimostrazioni da effettuarsi nei diversi eventi - e relativi pernottamenti e pranzi, nonché il carburante impiegato nei predetti spostamenti), mentre a carico di è previsto il CP_2 pagamento di un corrispettivo di € 74.000 (IVA esclusa), oltre ai costi del personale per gli spostamenti
-preventivato indicativamente in € 41.812,50 ipotizzando l'utilizzo di complessivi 10 driver per 5 giorni alla settimana per 5 settimane- oltre ai costi del materiale promozionale, dei pranzi e del pernottamento del personale, da quantificarsi in corso di esecuzione (“tbf” – ovvero “to be defined”) in base all'effettivo utilizzo del personale e delle specifiche richieste che avrebbe avanzato;
CP_2
- le prestazioni avrebbero dovuto essere eseguite nell'arco di 5 settimane successivamente all'accettazione della proposta (“5 Settimane di promozione DISTRIBOX”);
- la proposta è stata accettata con comportamento concludente di , che ha dapprima CP_2 comunicato i dati per la fatturazione dell'acconto (doc. 5d cit.) e poi pagato la fattura, emessa da relativa all'acconto richiesto in preventivo (pari a € 70.000 oltre IVA), inviando ad CP_1
via mail la contabile bancaria di prova di pagamento della fattura (docc. 5k, 5j e 5l cit.). CP_1
Provata la sussistenza del (perfettamente valido) rapporto contrattuale tra le parti, si deve concludere correttamente per l'individuazione della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 del regolamento UE n.
1215/2012, essendo l'Italia il luogo dell'esecuzione delle obbligazioni dedotte in giudizio.
Del resto, la “materia contrattuale” di cui all'art. 7 Regolamento UE 1215/2012 trova applicazione anche quando la sussistenza di un contratto è oggetto di controversia tra le parti. In tal senso, si è affermato (con riferimento al precedente all'art. 5, comma 1. lett. a), del Regolamento CE n. 44/2001, di analogo tenore) che “Le contestazioni del ricorrente in ordine alla stessa esistenza di un contratto ovvero alla sua efficacia [in quanto concluso da persona non munita di poteri di rappresentanza,] non
pagina 12 di 24 fanno venire meno la competenza giurisdizionale prevista dall'art. 5, comma 1 del Regolamento, in quanto tale disposizione opera anche nel caso in cui sia controversa l'esistenza del contratto sul quale si fonda la pretesa azionata in giudizio (Corte di Giustizia, sentenza 4 marzo 1982, causa
38/1981)”(cfr. Cassazione civile, sez. un., 27/04/2010, n. 9965).
Ciò detto, deve altresì osservarsi che l'art. 7, punto 1, del reg. UE 1215/12 cit. è idoneo a regolare non soltanto la competenza giurisdizionale tra gli Stati membri, ma altresì la competenza territoriale interna tra le autorità giurisdizionali dello Stato individuato (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 15 luglio
2021, causa C-30/20, punto 33: “Per quanto riguarda la questione di quale giudice all'interno dello
Stato membro così identificato sia competente, dalla formulazione stessa dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 risulta che tale disposizione attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza giurisdizionale internazionale quanto la competenza territoriale al giudice del luogo in cui è avvenuto il danno”).
Invero, in misura ancora più evidente rispetto a quanto già non emerga dal punto 2 dell'art. 7 cit. in tema di responsabilità aquiliana, il punto 1 dell'art. 7, alla lett. b), secondo alinea, precisa che “…il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”
(enfasi della redattrice), individuando così lo specifico luogo, all'interno dello Stato membro, che deve costituire il criterio per determinare l'autorità giurisdizionale territorialmente competente all'interno dello Stato membro.
Ora, poiché – come si è già accennato e come risulta chiaro dal preventivo allegato alla e-mail di del 7.4.2017 – i servizi previsti a carico di dovevano essere eseguiti presso la sede CP_1 CP_1
legale (ed operativa) di in DE UG (la pianificazione dei vari eventi promozionali e CP_1
delle attività accessorie, quali la prenotazione dei servizi di trasporto campioni, le prenotazioni alberghiere e gli ordini del materiale promozionale dovevano invero essere effettuate dal personale presso la sede della società), l'art. 7, punto 1 del Regolamento UE 1215/12 applicabile alla CP_1
fattispecie è idoneo a radicare la competenza territoriale del Tribunale di Monza.
In ogni caso, sussiste la competenza del Tribunale di Monza anche in applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa interna, quanto meno sotto il profilo del criterio di collegamento del forum contractus previsto dalla prima parte dell'art. 20 c.p.c.: il contratto si è invero perfezionato nella sede di DE
UG della proponente quando questa è venuta a conoscenza, a mezzo posta elettronica, CP_1
pagina 13 di 24 dell'avvenuto pagamento dell'acconto richiesto con il preventivo del 7.4.2017, pagamento che ha rappresentato, come detto, l'accettazione di , con comportamento concludente, della proposta CP_2
contrattuale inviata da CP_1
In definitiva, deve confermarsi in questa sede di appello sia la giurisdizione del giudice italiano adito, sia – sebbene con una differente motivazione – la competenza territoriale del Tribunale di Monza.
I primi due motivi di appello sono dunque respinti.
III) Qualificazione della e-mail del 7 aprile 2017 come prova del rapporto contrattuale.
Anche il terzo motivo di appello – secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato a qualificare l'e-mail del 7 aprile 2017 (e il relativo allegato) come proposta contrattuale, perché la stessa consisterebbe in una mera puntuazione o atto preparatorio non vincolante – è infondato.
Come si è visto nel paragrafo precedente – cui si rimanda - la e-mail inviata da a il CP_1 CP_2
7 aprile 2017, comprensiva del preventivo allegato, ha tutte le caratteristiche ed i requisiti per essere qualificata come proposta contrattuale, che ha infatti accettato mediante comportamento CP_2 concludente pagando l'acconto richiesto in preventivo (e nella relativa fattura emessa da e CP_1
inviando alla proponente a mezzo mail copia della contabile di pagamento.
IV) Prova dell'esecuzione delle prestazioni pattuite e prova dei corrispettivi e dei rimborsi spese richiesti.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il suo quarto motivo d'appello, ha CP_1
dimostrato la fondatezza e l'ammontare del credito vantato con la fattura azionata in monitorio.
Sul punto va anzi tutto osservato che non ha mai contestato – e non contesta nell'atto di CP_2 appello – l'effettiva esecuzione, da parte di delle prestazioni specificamente elencate CP_1 dall'appellata nel doc. 19, tutte riconducibili alle voci “Costo pianificazione scuole”, “Costo permessi Orga comunali pratiche e tasse” “Pianificazione e Parchi” “Costo spazi 10 GDO sabato” “Costo spazi
Parchi 8 weekend + 1 settimana”, né contesta che abbia effettivamente sostenuto costi per i CP_1 trasferimenti e i pernottamenti dei “campioni”, nonché per il servizio “driver” e le spese di questi ultimi, così come non contesta che si sia occupata della realizzazione e della stampa di CP_1
volantini e roll-up e dell'attività di volantinaggio, lamentando esclusivamente che nella fattura azionata sarebbero stati esposti corrispettivi per il servizio driver spese esorbitanti rispetto a quanto preventivato e comunque non previamente concordate.
L'appellante, in generale, contesta che “ si è trovata solo “a cose fatte” (e mai autorizzate) di CP_2
fronte ad una richiesta economica da parte di del tutto spropositata e inaspettata, non CP_1 pagina 14 di 24 avendo mai comunicato la stessa l'esatta portata economica delle azioni che andava CP_1 ponendo in essere con oneri che avrebbe poi riversato a carico di ”. CP_2
Tuttavia, lo scambio di messaggistica ed e-mail tra e di smentisce detta Per_3 Persona_1 CP_1
affermazione: ogni scelta organizzativa, ogni modifica e incremento di attività e di personale rispetto a quanto previsto in preventivo, così come ogni acquisto di materiale promozionale, è stato previamente condiviso ed autorizzato da nella persona del legale rappresentante dell'appellante, CP_2 [...]
come si evince dai messaggi WhatsApp di cui al doc. 23 sopra citato, dai quali risulta che Per_4
ha più volte richiesto (ed ottenuto) la disponibilità di numerosi driver aggiuntivi, Parte_5
nonché di animatori originariamente non previsti, nonché l'acquisto di roll-up (teli pubblicitari) oltre che dei volantini previsti in preventivo.
Sul punto va anzi tutto chiarito che, contrariamente a quanto asserito l'appellante, non è vero che i docc. 18h e 18i prodotti da (rispettivamente: diffida di e transazione con la stessa CP_1 CP_4
Contr Contr
, nel luglio 2017, in relazione alle fatture emesse da per il servizio “driver” e “animatori”) attesterebbero che nella medesima data del 7 aprile 2017, avrebbe sia proposto a di CP_1 CP_2 gestire in proprio il servizio driver al costo totale preventivato di € 41.812,50, sia contemporaneamente affidato a all'insaputa di , lo stesso servizio al prezzo convenuto di € 98.677,25. CP_4 CP_2
Contr Come si evince dalle numerose fatture emesse da per i servizi “driver” e “animatori” di volta in volta richiesti, che coprono un arco di tempo di alcuni mesi (da aprile a luglio 2017: cfr. docc. da 18b a
Contr 18f , il prezzo totale richiesto da e risultante dalla sommatoria dell'importo di tutte le CP_1
fatture considerate, non è stato affatto concordato il 7 aprile 2017, ma è emerso, nella sua complessiva dimensione, soltanto al termine di tutti i servizi aggiuntivi richiesti di volta in volta da . CP_2
Quanto ai singoli corrispettivi e costi indicati nella fattura azionata si osserva quanto segue.
Va anzi tutto evidenziato che i corrispettivi predeterminati in preventivo non hanno subito aumenti nella fattura azionata: le voci “Start Up” e “Fee agenzia” addebitate in fattura sono rispettivamente pari a € 5.250,00 e a € 7.750,00, come in preventivo;
la voce “Costo pianificazione scuole” addebitata in fattura è pari a € 4000,00, come in preventivo;
la voce “Costo permessi comunali pratiche e tasse” è Orga pari a € 2500,00, come in preventivo;
la voce “Pianificazione e Parchi” è pari a € 2000,00, come Orga in preventivo;
la voce “Costo spazi 10 sabato” è pari a € 25.210,27, superiore di € 210,27 rispetto a quanto previsto in preventivo, ma la voce “Costo spazi Parchi 8 weekend + 1 settimana” addebitata è pari a € 19.000, inferiore di € 6000,00 rispetto a quanto previsto in preventivo, essendo stati stornati i costi di alcuni parchi, quale ad esempio in quanto, nonostante l'effettuazione dell'evento, Org_5
pagina 15 di 24 non era rimasta soddisfatta della posizione logistica assegnatale. CP_2
Orga In riferimento alle voci “Pianificazione e Parchi” (€ 2.000) e “Costo spazi Parchi 8 week end + 1 settimana” (€ 19.000) l'appellante lamenta che i relativi costi non siano stati addebitati ad CP_1
direttamente da parte dei parchi , , ecc. coinvolti ma da parte di tale società Org_5 Org_6
(doc. 14a), “ancora una volta società sconosciuta a , mai neanche nominata Org_7 CP_2 in precedenza da parte di (p. 38 atto di citazione in appello). CP_1
Al di là dell'irrilevanza della questione, si osserva che l'istruttoria testimoniale espletata ha, per contro, dimostrato che durante l'incontro del 3/4/2017 presso il di Bologna Fiera tra di Org_8 Persona_4
, di e di CP_2 Persona_1 CP_1 Controparte_6 Parte_6 Organizzazione_9
, nella persona di informò che qualora avesse
[...] CP_1 Persona_1 CP_2 CP_2
deciso di fare attività promozionale nei parchi di divertimento l'accesso agli stessi si sarebbe effettuato attraverso l'acquisto di un tour dei parchi presso società terze (cfr. deposizione di Persona_1 all'udienza del 23/9/2019, di e all'udienza del Controparte_8 Controparte_6
17/10/2019).
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, risultano concordate anche tutte le prestazioni aggiuntive relative all'utilizzo dei driver e all'ulteriore personale richiesto (animatori).
In merito alle voci relative ai “Driver” di cui alla fattura del 13.7.2017, l'appellante contesta (cfr. pagg.
32-33 appello) che non sia stata fornita alcuna prova di previa informativa a e di preventiva CP_2 approvazione da parte di quest'ultima in merito all'incremento di spesa ed alla variazione delle Contr modalità di effettuazione del servizio (da personale in collaborazione a subappalto alla società ), né prova dei servizi effettivamente svolti. La documentazione agli atti, secondo l'appellante, dimostrerebbe solo un limitato impiego di ulteriori risorse che in nessun caso giustificherebbero la duplicazione del costo (da € 41.812,50 ad € 88.990,00 oltre IVA).
Ebbene, come anticipato, contrariamente a quanto asserito da , la documentazione in atti, i CP_2 messaggi vocali prodotti e le risultanze dell'istruttoria orale attestano che le parti si sono via via accordate, a seguito delle relative richieste di integrazione da parte di di quanto preventivato CP_2
con la mail del 7.4.2017, per l'aumento del numero dei driver utilizzati, per l'aumento dei giorni settimanali e delle ore giornaliere lavorate dai driver, nonché per l'introduzione di altro personale
(animatori).
Nel preventivo era stata inizialmente ipotizzata l'utilizzazione di soli 10 autisti, ovvero uno ogni due
“campioni”, per i soli giorni feriali e per la durata di 5 settimane, per un totale di 25 giorni, 8 ore al dì
pagina 16 di 24 (cfr. in tal senso i documenti n. 5e e 5f). Successivamente all'approvazione del preventivo, ha CP_2
richiesto la disponibilità dei driver per ore lavorative aggiuntive nei giorni feriali ed anche durante i fine settimana. L'appellante era a conoscenza del relativo aumento dei costi rispetto a quelli preventivati, come dimostra la mail del 28 aprile 2017 (cfr. doc. 6) in cui nella persona di CP_1
in conformità agli accordi intercorsi e al preventivo predisposto, afferma testualmente: “i Persona_1
driver e i promoter che lavorano il fine settimana, come le spese effettive non previste, saranno contabilizzati a parte”. Come correttamente considerato dal giudice di prime cure, non essendo stata sollevata alcuna tempestiva contestazione sul punto, né tanto meno una mail di riscontro, si deve concludere che non vi fosse tra le parti il ben che minimo dubbio che tale ulteriore attività non fosse già ricompresa nel “compenso” contrattualmente concordato.
A dimostrazione dell'effettivo reclutamento di ulteriore personale da parte di rispetto a CP_1
quanto concordato in sede di preventivo si richiamano le seguenti e-mail: - il doc. 6c - mail del
2.5.2017 di ad - in cui si dice che il “cliente spagnolo” (IS) ammette di Persona_1 CP_4
non aver esplicitato fin da subito il tipo di personale richiesto e in cui si fa riferimento ai 18 driver
“traduttori” che dovranno svolgere orari di 12 ore dal lunedì al venerdì, prospettandosi pertanto la possibilità di reclutare due driver giornata che si turnino o un unico driver disponibile a svolgere un turno di 12 ore, e in cui si chiedono altresì 8 animatori (che parlino spagnolo) che lavorino presso le scuole durante la settimana e 2 animatori che lavorino durante i fine settimana, uno dei quali deputato al volantinaggio;
- i docc. 5z, 6q, 6s, 6t e 6u nei cui prospetti allegati emerge l'uso di 18-20 driver a seconda delle destinazione, nonché di promoter e animatori;
- il doc. n. 6k in cui richiede per CP_1 conto di (nell'oggetto si cita a una società terza la disponibilità di CP_2 Org_1 promoter automuniti nell'orario dalle 8 alle 20; - il doc. 7f: mail del 16.5.2017 con cui CP_1
Contr richiede ad ulteriore personale per la zona di Modena;
- i docc. 7o e 7p: e-mail con cui CP_1
(sempre nella persona di chiede conferma a di Persona_1 Persona_3 CP_2 dell'organizzazione relativa agli eventi in programma per Roma, Modena e Serramazzoni, compresi i driver aggiuntivi e il personale aggiuntivo richiesti.
A riprova degli accordi integrativi raggiunti tra le parti circa l'impiego di risorse aggiuntive – driver e animatori (e dei conseguenti relativi costi), vi sono i numerosi messaggi WhatsApp descritti alle pagine
13 e 14 della sentenza impugnata, scambiati tra o per e di Persona_1 CP_7 CP_1 Persona_4
, ovvero: - whatsApp del 24.4.2017 (cfr. in tal senso il doc. 23, messaggio 11, prodotto CP_2 Parte_7
anche sub. doc. 34B), in cui il legale rappresentante di disquisisce di due risorse aggiuntive per i centri CP_2
pagina 17 di 24 commerciali;
-✓whatsApp del 1.5.2017 (doc. 23, messaggio 15) in cui si discute della disponibilità dei Org_10 driver a lavorare anche il sabato e la domenica e della ricerca di ulteriore personale;
-whatsApp del Parte_7
2.5.2017 (doc. 23, messaggio 20, prodotto anche sub doc. 34B) ove il legale rappresentante di , stante CP_2
l'indisponibilità di un driver a lavorare per più di otto ore al giorno, ne richiede un altro per affiancarlo dalle 16:00 alle
20:00 nonché uno ulteriore per il sabato e la domenica;
-whatsApp del 2.5.2017 (doc. 23, messaggio Org_10
22, prodotto anche come doc. n. 34B), con cui si informa che si stanno ricercando due promotori per andare a CP_2 parlare con i dirigenti delle scuole;
-whatsApp del 4.5.2017 (doc. 23, messaggio 25, prodotto anche sub Parte_7 doc. 34B), con cui IS richiede un ulteriore driver per il “campione” di Torino al fine di prolungarne l'orario; - scambi whatsApp del 4.5.2017 (doc. 23, messaggi 32, 33, 34, 35 prodotti anche sub doc. 34B) in cui le parti discutono di una possibile nuova risorsa manifestando seri dubbi in ordine alla possibilità di utilizzarla quale animatrice stante l'età;
✓whatsApp del 6.5.2017 (doc. 23, messaggio 37, prodotto anche sub doc. 34B) relativo alla Org_11 CP_2 richiesta di di un avere un ulteriore driver per la settimana successiva;
- scambi whatsApp dell'8.5.2017 (doc. 23, CP_2 messaggi 40 e 41 prodotti anche sub doc. n. 34B) in cui si dà atto che ogni “campione” ha un driver per Milano e che tale
, mandato presso le scuole a fare il promoter, era un ulteriore driver;
- tre messaggi Per_8 Org_12 Parte_7 del 9.5.2017 (sempre doc. 23, messaggi 43, 44, 45 prodotti anche sub doc. 34B) in cui il legale rappresentante di CP_2 sollecita la ricerca di promotori, peraltro non necessariamente a conoscenza della lingua spagnola, essendoci a tal fine già i driver;
- whatsApp dell'11.5.2017 (doc. 23, messaggio 48 prodotto anche sub doc. n. 34B) in cui si Org_10 informa che è stato reperito un accompagnatore per Bologna dalle ore 16 alle ore 20 e che per la settimana CP_2 successiva ci sarebbero state due ulteriori possibilità per il personale;
- whatsApp del 16.5.2017 (doc. Parte_7
23, messaggio 50, prodotto anche sub doc. n. 34B) in cui sollecita il reperimento di un animatore per;
- CP_2 Per_8 del 17.5.2017 (doc. 23, messaggio 51, prodotto anche sub doc. n. 34B) in cui si afferma Organizzazione_13 essere stata individuata una “donna” di NA molto brava e si chiede di contrattualizzarla da lunedì a domenica;
-
whatsApp del 18.5.2017 (doc. 23 messaggio 52 del 18/05/2017 prodotto anche sub. doc. n. 34B) da cui Parte_7 si evince la soddisfazione del legale rappresentante di per i risultati e il successo ottenuti a Bologna. CP_2
Dalla lettura delle e-mail sopra richiamate e dall'ascolto congiunto dei messaggi audio sopra descritti, emerge l'utilizzazione di quasi il doppio dei driver inizialmente preventivati (nel preventivo erano menzionati 10 driver, mentre nelle successive comunicazioni ne vengono menzionali 18, 19 e 20) e l'aumento del 50% delle ore nei giorni feriali (alle 8 ore iniziali preventivate se ne sono aggiunte 4 giornaliere, per un totale di 12), oltre alle ore (dalle 8 alle 20) nei giorni del fine settimana, che inizialmente non erano stati inclusi;
sono stati inoltri introdotti animatori e promoter originariamente non previsti.
Il doc. 18A riepiloga efficacemente le voci di spesa che vanno a comporre il credito di € 88.990,00 a favore di per l'impiego dei driver e degli animatori. CP_1
Contr Della correttezza dell'importo costituiscono prova le fatture emesse nei confronti di da CP_1
pagina 18 di 24 CP
ed , alle quali si rivolse per il reperimento del personale Organizzazione_14 CP_1
(cfr. docc. da 18b a 18g).
L'appellante contesta (cfr. pag. 31 atto di citazione in appello) che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite, e tra queste le fatture, pur quietanzate, non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati, e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità.
Nel caso di specie certamente le fatture citate possono fondare il convincimento in quanto suffragate dai doc. 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E e 26 prodotti da con la memoria istruttoria in primo CP_1
Contr grado, in cui sono riportate le dichiarazioni sottoscritte da in ordine all'attività svolta da ciascun singolo driver e animatore messo a disposizione di ai fini della promozione del prodotto CP_1
distribuito da , con specifica indicazione dei giorni e delle ore lavorate, sia durante la CP_2
settimana che durante i week-end.
Detti documenti non sono stati mai oggetto di contestazione specifica da parte dell'odierna appellata, con la conseguenza che il contenuto di detti documenti deve senz'altro ritenersi provato ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, primo comma, c.p.c.
Da ultimo, l'impiego di driver e animatori con le modalità e i tempi indicati nei docc. 25 – 26 cit., non contestati- è stato confermato in sede testimoniale dai dipendenti di CP_1 Persona_1 CP_6
e (cfr. verbali di udienza del 23.9.2019 e 17.10.2019) e dai referenti
[...] Testimone_1 [...]
e (cfr. verbali di udienza del 26.11.2019), i quali, confermando la CP_9 Testimone_4
veridicità delle circostanze di cui ai capitoli di prova da 23 a 27 della memoria istruttoria depositata nel giudizio di primo grado da hanno chiaramente messo in luce l'espletamento delle suddette CP_1 attività, la cui dimensione si è accresciuta notevolmente in corso d'opera. Anche i numerosi autisti e promoter escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno confermato (in risposta ai capitoli 29 e 30 della medesima memoria) l'attività rispettivamente espletata nei giorni e nelle ore riportati nei prospetti allegati (cfr. in tal senso le deposizioni rese da e all'udienza del Tes_5 Testimone_6
21.1.2021, quelle rese da e all'udienza del Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
2.10.2020, quelle rese da e all'udienza Tes_10 Controparte_10 Controparte_11 del 26.11.2020 e, infine, quelle rese da e all'udienza del 4.2.2021). Tes_11 Testimone_12
eccepisce altresì che non l'avrebbe informata dell'affidamento dei servizi di CP_2 CP_1
reperimento di personale a una sconosciuta società terza (cfr. pag. 34 atto di appello).
Ora, a prescindere dal fatto che la circostanza contestata risulta invece provata in sede testimoniale (cfr.
pagina 19 di 24 deposizione testi e , la stessa non ha rilevanza alcuna nella Persona_1 Controparte_6
prospettazione di parte appellante: non si lamenta, invero, della qualità o efficacia del lavoro CP_2 svolto dalla “subappaltatrice” con riferimento al servizio di fornitura driver e animatori, bensì del prezzo – a suo dire esorbitante – richiesto per tale voce da in fattura. CP_1
In particolare, in merito al corrispettivo richiesto per la fornitura dei driver, l'appellante afferma (cfr. pag. 36 e 37 appello) che il corrispettivo giornaliero corretto sarebbe stato di € 80,00, oltre al rimborso Contr delle spese di carburante, ciò in quanto quello era il salario concordato da con il driver
[...]
(doc. 2 ); la somma totale di € 88.990,00 richiesta a tale titolo da Persona_9 CP_2 CP_1
sarebbe pertanto esorbitante.
La tesi è destituita di fondamento. Il costo giornata indicato in € 80 euro al giorno dall'appellante non corrisponde a quello preventivato da ed accettato da . CP_1 CP_2
Invero nell'email del 7.4.2017 (doc. 5e) erano indicate 150 giornate lavorative, ognuna corrispondente ad 8 ore, come si evince dalle comunicazioni intercorse tra le parti, per un totale di 1.200 ore lavorate.
Ebbene, se si divide l'ammontare di € 41.812,50 richiesto a preventivo per l'utilizzazione dei driver per le ore totali che avrebbero dovute essere svolte, appunto 1.200, si ricava che il corrispettivo orario concordato ammonta a € 34,80, per € 278,75 giornalieri. Contr Ciò detto, come si evince dalle fatture emesse da nei confronti di (cfr. doc. 18f CP_1
Contr
nonché dal prospetto redatto da (doc. 18l e dalle specifiche (non CP_1 CP_1
contestate) di cui ai richiamati docc. da 25 a 26 prodotti da avuto riguardo al numero di CP_1
giornate e al numero di ore giornaliere lavorate complessivamente dai numerosi driver e dagli animatori nelle diverse città coinvolte, il corrispettivo unitario (orario e giornaliero) richiesto da a IS nella fattura azionata è inferiore a quello concordato in preventivo, pari a € 34,80 CP_1
Contr orari ed € 278,75 giornalieri: il costo giornaliero esposto da ad è, quanto ai driver, di € CP_1
110,00 per le giornate di 8 ore infrasettimanali e di € 140 per le giornate di 8 ore nei week-end, nonché di € 165,00 per le giornate di 12 ore;
per quanto riguarda gli animatori, il costo esposto è di € 250 giornalieri. Tenuto conto che ha richiesto a , a titolo di proprio compenso, la CP_1 CP_2
Contr somma complessiva di € 8000,00 (pari a circa il 10%) sulla somma di € 80.990,00 corrisposta a e all'altro soggetto fornitore del personale, ne consegue che il corrispettivo richiesto da a CP_1
nella fattura azionata in monitorio per la voce driver e animatori – pari a € 88.990,00- risulta CP_2
inferiore al corrispettivo unitario concordato con il preventivo del 7.4.2017.
Anche le voci relative alle spese vive sostenute da riportate nella fattura azionata del CP_1
pagina 20 di 24 13.7.2017 – spese che dovevano rimanere a carico di secondo quanto previsto nel preventivo CP_2
del 7 aprile 2017 (spese sostenute dai driver, carburante, volantini e tutto quanto non espressamente specificato in preventivo)- risultano provate dalla documentazione prodotta da CP_1
Si vedano in particolare, per quanto riguarda la voce “ ” di € 2.441,59, i Organizzazione_15 documenti da 11a a 11d; per quanto riguarda la voce “Treni” di € 850,10, i documenti 12 e 12a); per quanto riguarda le voci “Trasferimenti in Milano e verso ” per € 1.302,33, “Spese Org_16 trasferta e carburante driver dal 26/04 al 31/05” per € 5.631,71 e “Spese varie driver documentate” per € 1.108,95, i docc. 18b, 18c e 18f; per quanto riguarda le voci “Costo volantini” per € 1.400,00,
“Costo spedizioni” per € 450,00 e “25 Roll up” per € 2.730,00, i documenti da 13a a 13c e lo scambio e-mail sub doc. 5i e sub doc. 7 e 7m, nonché la foto sub doc. 7n; per quanto riguarda la voce “ Org_17 telefonici , NA, Modena per € 4.070,00”, i docc. 17a e 7u; per quanto riguarda le voci Org_18
Org_2
“Traduzioni” per € 105,00 e “ , Genova, Rimini” per € 4.050,00 e “ Organizzazione_19
[...]
e Cattolica” per € 900,00, i documenti 16a e 16b; per tutte le voci, si vedano altresì, quanto Org_21 alla prova dell'avvenuto pagamento delle spese da parte di i docc. 24a e 24b. CP_1
In definitiva, avendo l'istruttoria documentale e testimoniale espletata confermato sia gli accordi integrativi del preventivo del 7.4.2017, sia l'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni addebitate nella fattura azionata, anche il quarto motivo d'appello va respinto.
V) Non debenza della somma richiesta a titolo di IVA. Omessa pronuncia.
Con il quinto motivo d'appello lamenta che il Tribunale di Monza non si sia pronunciato CP_2 sull'eccezione, fondatamente sollevata in primo grado, circa la non debenza dell'IVA (per € 24.142,79) sull'importo capitale addebitato con la fattura n. 37 del 13.7.2017.
In particolare, essendo la cessionaria dei servizi IS un soggetto comunitario non stabilito in
Italia, non sarebbe applicabile alle prestazioni rese in suo favore da l'art. 7 ter del DPR CP_1
633/1972 (T.U. IVA), che prevede che le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello Stato, e siano quindi assoggettate al campo di applicazione dell'IVA, quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Va anzi tutto chiarito che l'eccezione in esame non può essere ritenuta tardiva: trattandosi di eccezione in senso lato e non di eccezione in senso stretto, essa non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti che ne costituiscono il presupposto risultino documentati “ex actis” (così Cass. S.U. n. 10531/2013; nello stesso senso Cass. n. 27998/2018) e nel caso di specie il fatto che costituisce il presupposto pagina 21 di 24 dell'eccezione in parola – ovvero l'avere la sede legale in Spagna e il non avere la stessa CP_2
alcuna organizzazione stabile in Italia – risulta circostanza pacifica e acquisita sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò detto, il motivo di appello è fondato: il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla questione e l'eccezione è fondata.
Invero, l'art.
7-ter del dPR n. 633/1972, nella nuova formulazione in vigore dal 2011, prevede che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”.
Ora, trattandosi nel caso di specie di prestazioni di servizi cosiddette “B2B”, ovvero rese da un soggetto passivo stabilito nello Stato ( in favore di un soggetto passivo (anche è CP_1 CP_2 un'impresa commerciale) NON stabilito nello Stato italiano (è pacifico che abbia la sede CP_2
legale in Spagna e che la stessa non abbia alcuna organizzazione stabile in Italia), ne consegue che le prestazioni di cui è causa non sono soggette all'imposizione IVA in Italia.
Del resto, come chiarisce l'art. 11, comma 3, del Regolamento del Consiglio UE n. 282 del 2011
(recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA), il semplice fatto di disporre di un numero di identificazione IVA (come accade per il soggetto passivo IS: cfr. doc. 3 IS) non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.
Invero, il meccanismo della identificazione diretta ex art. 35 ter dPR n. 633/1972 ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero (cfr. Corte di Giustizia UE, Causa C-1/08 del 19.2.2009). Pur essendo identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale, il soggetto non residente mantiene il proprio status di soggetto non stabilito in Italia, posto che l'istituto dell'identificazione è solamente strumentale all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei diritti previsti dalle norme IVA per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia.
In accoglimento del motivo in esame e in parziale riforma della sentenza impugnata, – previa CP_2
revoca del decreto ingiuntivo – dovrà essere condannata a versare in favore di per i titoli di CP_1 cui è causa, la somma capitale portata dalla fattura azionata senza l'applicazione dell'IVA per €
24.142,79.
VI) Errata quantificazione delle spese del giudizio di primo grado.
pagina 22 di 24 Anche il sesto motivo d'appello è fondato.
Nonostante il deposito della nota delle spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. da parte del difensore di ove si è chiesta la liquidazione di € 16.614,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese CP_1
generali e accessori, il Tribunale di Monza ha condannato a rimborsare ad le spese CP_2 CP_1 del procedimento di opposizione liquidandole in € 25.254,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori.
Liquidando le spese in un importo superiore a quello domandato dalla parte vittoriosa, il giudice di primo grado è dunque incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/05/2022, n. 14198: “In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore”).
Anche sotto quest'ultimo profilo la sentenza impugnata andrà riformata, dovendosi condannare a rifondere ad le spese di lite del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo CP_2 CP_1
nei limiti richiesti dalla difesa della convenuta opposta, odierna appellata.
Le spese di lite di primo e di secondo grado
Le spese di lite di primo grado – da mantenersi a carico di , in quanto soccombente- vanno CP_2
liquidate in dispositivo tenuto conto, altresì, del quantum del credito di effettivamente CP_1 accertato, pari, in linea capitale, a complessivi €109.739,95 (€ 133.882,74 - € 24.142,79).
Attesa la prevalente soccombenza di anche nel presente grado di appello, la stessa dovrà CP_2
essere condannata a rimborsare ad anche le spese di lite del presente grado di giudizio, da CP_1
liquidarsi in dispositivo avuto riguardo al quantum effettivamente accertato.
***
In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto (che comprende la somma – non dovuta- di € 24.142,79 a titolo di IVA), dovrà CP_2 essere condannata a versare in favore di la somma capitale di € 109.739,95, oltre agli CP_1
interessi moratori al tasso commerciale con decorrenza dalla data della fattura al saldo, e a rimborsare ad le spese di lite di primo grado liquidate in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre CP_1
al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
pagina 23 di 24 dovrà inoltre essere condannata a rifondere ad le spese di lite del presente grado di CP_2 CP_1 appello, liquidate in € 9.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA se dovuta e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quarta civile, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 415/2022 depositata il 21/2/2022, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento Parte_1
dell'appello proposto, così dispone:
1) accerta che il credito vantato da nei confronti di per i titoli di cui CP_1 Parte_1
è causa è pari a € 109.739,95 per somma capitale;
per l'effetto:
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 5786/2017 emesso in data 28.10.2017 dal Tribunale di Monza;
3) condanna a versare in favore di la somma di € 109.739,95 oltre Parte_1 CP_1
agli interessi moratori al tasso commerciale con decorrenza dalla data della fattura sino al saldo;
4) condanna a rimborsare ad le spese di lite di primo grado liquidate in Parte_1 CP_1
€ 14.103,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
5) condanna a rifondere ad le spese di lite del presente grado di Parte_1 CP_1 appello, che si liquidano in € 9.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.
Il consigliere istruttore Il presidente
Cristina Giannelli Maria Teresa Brena
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati dott.ssa Maria Teresa BRENA Presidente dott.ssa Irene LUPO Consigliere dott.ssa Cristina GIANNELLI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2574/2022 promossa da:
(Cif , con il patrocinio degli avvocati VINCENZO Parte_1 P.IVA_1
MARUCCIO, STEFANO SPINELLI e GIANLUCA TALANTI
APPELLANTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio degli Avv. NICOLA BORGONOVO e CP_1 P.IVA_2
CRISTIAN TABAGLIO
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 415/22, emessa dal Tribunale di Monza, pubblicata il 21 febbraio 2022; in materia di: appalto di servizi promozionali.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: 1) in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello spagnolo;
pagina 1 di 24 2) in via preliminare accertare l'incompetenza per territorio ex art. 19, 20 cpc e 1182 c.c. del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano, Tribunale Torino, Tribunale Bologna,
Tribunale Verona anche per le presunte prestazioni svolte a Castelnuovo del Garda, Tribunale Genova, Tribunale Rimini anche per le presunte prestazioni svolte a Cattolica, Tribunale Roma,
Tribunale NA e Tribunale Modena non sussistendo altri luoghi sostitutivi, derogatori e/o alternativi rispetto a tale fori.
3) in riforma della sentenza di primo grado rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate e per l'effetto in accoglimento dello spiegato appello revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
4) riformare la sentenza in ordine alla erronea applicazione dell'IVA e alla quantificazione e/o imposizione delle spese legali.
5) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre che delle spese generali”
Per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da Parte_1 per le ragioni indicate in atto.
- Con vittoria di spese e compensi professionali relativi alla lite, oltre spese generali e forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e accessori di legge (Iva e Cpa);
NEL MERITO:
- Rigettare tutte le domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio espressi in narrativa e per ogni migliore motivo e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, respingersi le eccezioni preliminari ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto respingendo, comunque, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5786/17 (R.G. 11184/17) del 28/10/2017 emesso dal Tribunale di Monza e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, rigettando ogni avversa eccezione e domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto venisse ritenuto nullo e/o inefficace, condannare in ogni caso l'attrice opponente, Parte_1
[...
, al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni effettuate da e, dunque, a CP_1 corrispondere a quest'ultima società l'importo capitale di Euro 133.882,74, oltre agli interessi al saggio dell'art. 5, comma 1 e 2 del D.Lgs 9.10.02 n. 231 a far tempo dal 13/7/2017 (data dell'emissione della fattura n. 37 del 13/7/2017 di Euro 133.882,74) e fino al saldo;
o, in ulteriore subordine, condannare l'attrice opponente, , al pagamento della diversa somma Parte_1 dovuta per le prestazioni effettuate da oltre agli interessi al saggio dell'art. 5, comma 1 CP_1
e 2 del D.Lgs 9.10.02 n. 231 a far tempo dal 13/7/2017 o dalla diversa data da cui gli stessi fossero ritenuti dovuti e fino al pagamento del dovuto;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali e forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e accessori di legge
(Iva e Cpa); IN VIA ISTRUTTORIA:
Si richiede che venga acquisito il fascicolo d'ufficio (essendo ibrido sia quello cartaceo che telematico)
e di parte di primo grado con conseguente richiesta al Tribunale di Monza di trasmissione del fascicolo”. pagina 2 di 24 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 415/22, pubblicata il 21.2.2022, il Tribunale di Monza ha confermato il decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a versare, in favore di la Controparte_2 CP_1 somma di € 133.882,74 oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per
l'esecuzione, da parte di di servizi di promozione in Italia di beni (speciali trottole) CP_1
distribuiti da in Europa, respingendo le eccezioni preliminari e di merito sollevate da CP_2
con opposizione al decreto ingiuntivo. CP_2
1. Il procedimento di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 9.2.2018, (di seguito anche Parte_1 semplicemente ”) si opponeva al decreto ingiuntivo n. 5786/2017 con cui il Tribunale di CP_2
Monza, nell'accogliere il ricorso proposto da (di seguito anche solo ), le CP_1 CP_1 aveva intimato di corrisponderle la complessiva somma di € 133.882,74, oltre interessi moratori e spese, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per i servizi, regolarmente effettuati, di promozione in
Italia di speciali trottole commercializzate dall'intimata, così come nello specifico riportati nella fattura n. 37/2017 emessa in data 13.7.2017.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: CP_2
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello spagnolo;
- in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza ex artt. 19, 20 cpc e 1182
c.c., tenuto conto della illiquidità dell'obbligazione azionata e la conseguente inapplicabilità del foro del creditore di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c.;
- l'infondatezza nel merito della pretesa azionata in sede monitoria stante la mancata produzione di idonea documentazione attestante l'effettiva sussistenza del credito ingiunto e, comunque, la mancata adeguata dimostrazione delle prestazioni eseguite e dei corrispettivi applicati. si è costituita, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Monza, rigettando le eccezioni preliminari, ha respinto integralmente l'opposizione e ha confermato il decreto opposto, ritenendo provato sia il rapporto contrattuale, sia il credito vantato da CP_1
2. L'atto di appello
Con atto di citazione in appello ha proposto gravame avverso la sentenza di prime cure, CP_2
articolando i seguenti motivi di appello:
I) Erroneo rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione. pagina 3 di 24 In particolare, in assenza di prova scritta circa l'esistenza del rapporto contrattuale vantato da controparte, non sarebbe applicabile l'art. 7 del Reg. CE n. 1215/2012 che radicherebbe la giurisdizione in Italia, dovendosi invece applicare la regola generale della sede legale del convenuto, che nel caso di specie si trova in Spagna.
II) Erroneo rigetto della eccezione di incompetenza territoriale.
Il giudice di primo grado ha affermato che la competenza territoriale del Tribunale di Monza adito si fonda sia sul criterio di collegamento del c.d. forum destinatae solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e
1182 comma 3 c.c. - stante la predeterminazione contrattuale dei criteri necessari ai fini della quantificazione del compenso dovuto e tenuto conto che gran parte delle voci riportate nella fattura azionata sarebbero quelle approvate nel preventivo, sia sull'applicazione analogica dell'art. 18, 2° comma c.p.c., quando invece per un verso il Tribunale non ha chiarito sulla scorta di quali elementi ha ritenuto che le parti abbiano predeterminato i criteri per la quantificazione del compenso e, per altro verso, la possibilità di applicare analogicamente l'art. 18, 2° comma, c.p.c. alle persone giuridiche è negata dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In assenza di altri criteri di collegamento idonei applicabili al caso di specie (l'appellata opposta non avrebbe allegato né dimostrato che il luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e/o quello in cui la stessa doveva eseguirsi rientrava nel circondario del Tribunale di Monza), deve dunque dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Monza “in favore dei Tribunali di Milano, Torino,
Bologna, Verona anche per le presunte prestazioni svolte a Castelnuovo del Garda, Genova, Rimini anche per le presunte prestazioni svolte a Cattolica, Roma, NA e Modena”, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III) Erronea qualificazione della e-mail del 7 aprile 2017 come prova del rapporto contrattuale: la stessa consisterebbe in una mera puntuazione o atto preparatorio non vincolante.
In particolare, non avrebbe mai sottoposto a , tanto meno con la citata mail del CP_1 CP_2
7.4.2017, “alcuna offerta scritta e dettagliata relativamente al ruolo e all'attività che avrebbe svolto direttamente nella vicenda, alle modalità e tempi di svolgimento della propria attività, ai criteri per la determinazione del costo dei servizi, ai corrispettivi che avrebbe richiesto ed ai relativi pagamenti;
né ha mai rappresentato l'intenzione di avvalersi di terzi operatori economici la cui attività sarebbe poi stata posta a carico di ”, ed avrebbe omesso “di chiedere specifiche autorizzazioni di spesa CP_2
per gli impegni che andava via via assumendo nei confronti dei terzi, con oneri dalla stessa CP_1
pagina 4 di 24 autonomamente posti a carico di ” nonché di “avvisare sulla effettiva portata CP_2 CP_2 economica degli impegni assunti con terzi con oneri a carico della stessa ”. CP_2
L'e-mail del 7 aprile 2017 non potrebbe costituire una valida proposta contrattuale idonea a fondare il titolo dedotto in giudizio, anche perché non aveva riscontrato per iscritto detta mail e non ne CP_2
aveva pertanto accettato il contenuto, tenuto conto altresì che la contabile del bonifico con cui è stata versata la somma di € 85.400,50 non contiene alcun riferimento ad accordi con né la dizione CP_1
“acconto” e che non è stato chiarito il rapporto tra il mittente della mail, sig.ra e CP_3 CP_1
né la sua capacità di impegnare la società.
Quand'anche l'e-mail in esame potesse essere ritenuta una proposta contrattuale, il contratto che ne sarebbe derivato sarebbe nullo perché privo di tutti gli elementi essenziali, quali i soggetti contraenti (la mail era indirizzata, oltre che a , anche ad altri destinatari), le specifiche prestazioni a carico CP_2 di il termine entro il quale le prestazioni dovevano essere eseguite e l'entità dei corrispettivi CP_1
a carico di . CP_2
Dovendo, pertanto, la mail del 7 aprile 2017 qualificarsi come mero atto preparatorio non vincolante, ne conseguirebbe l'inesistenza, nel caso di specie, di un idoneo titolo contrattuale, con conseguente necessario accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate, e rigetto nel merito delle domande proposte da CP_1
IV) Erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali con riferimento all'effettiva esecuzione delle prestazioni e alla determinazione dei corrispettivi.
Contrariamente a quanto asserito dal giudice di primo grado, non avrebbe dimostrato CP_1
adeguatamente né di avere eseguito le prestazioni oggetto della fattura azionata, né di avere diritto ai corrispettivi e al rimborso delle spese richiesti.
Anzi tutto, dai documenti versati in atti dalla stessa emergerebbe che la stessa, nella CP_1
medesima data del 7 aprile 2017, avrebbe da una parte proposto a di gestire in proprio il CP_2 servizio “driver” con personale automunito e al costo totale preventivato di € 41.812,50 e, dall'altra, affidato a all'insaputa di , lo stesso servizio al prezzo convenuto di € 98.677,25. CP_4 CP_2
Inoltre, le spese documentate in atti (in particolare, le fatture emesse da cui si è CP_4 CP_1 rivolta per il servizio “driver” e animatori), ammonterebbero ad un importo complessivo di molto inferiore al corrispettivo complessivo richiesto da controparte, mentre durante l'istruttoria non sarebbero emersi i criteri con cui avrebbe determinato i corrispettivi – non indicati nella e- CP_1
mail 7.4.2017 – richiesti a . CP_2
pagina 5 di 24 Né l'istruttoria avrebbe adeguatamente dimostrato l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura azionata, tanto meno nella misura richiesta, mentre le voci stesse della fattura risulterebbero generiche e criptiche.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la domanda di deve essere respinta, non CP_1 essendo stati provati né l'esecuzione delle prestazioni indicate, né il quantum dei corrispettivi richiesti e delle spese da rimborsare.
V) Omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla eccezione di irregolarità fiscale della fattura azionata.
In particolare, nonostante l'espressa eccezione sollevata dall'opponente, il giudice di prime cure non si
è pronunciato sulla non debenza della somma di € 24.142,79 richiesta a titolo di IVA con la fattura azionata. Non essendo IS un soggetto passivo stabilito in Italia, l'IVA nella fattispecie non è dovuta, ai sensi dell'art. 7 ter del DPR 633/1972.
VI) Erronea quantificazione delle spese di lite.
Il giudice del Tribunale ha erroneamente quantificato le spese di lite in misura superiore a quella richiesta dalla parte vittoriosa con la nota spese.
*
si è costituita anche nel presente grado d'appello, ribadendo le argomentazioni già spese in CP_1
primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
*
I) e II) La giurisdizione e la competenza territoriale.
I primi due motivi di appello sono infondati.
L'appellante contesta la giurisdizione italiana sull'assunto che , società di diritto spagnolo, CP_2
non avrebbe strutture dirette, né propri dipendenti, né domicilio o residenza ovvero un rappresentante autorizzato a stare in giudizio in Italia.
Il Tribunale di Monza avrebbe, a dire dell'appellante, erroneamente applicato l'art. 7 regolamento UE
n. 1215/2012, che presuppone il requisito della “materia contrattuale” per fondare la competenza giurisdizionale di uno Stato UE anche quando la parte convenuta è un soggetto domiciliato in altro
Stato membro, mentre nel caso di specie non sarebbe stato stipulato alcun contratto.
Ora, l'art. 5 del regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il pagina 6 di 24 riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al suo primo comma statuisce che “Le persone domiciliate in uno stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni 2 e 7 del presente capo”.
L'art. 7 del citato regolamento prevede che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” e specifica che, ai fini dell'applicazione della disposizione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione nel caso della prestazione di servizi è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Nel caso di specie, i servizi di organizzazione di eventi promozionali di cui chiede il CP_1
pagamento con la fattura azionata in monitorio sono stati (e comunque dovevano essere) pacificamente e documentalmente eseguiti in Italia, dovendo società avente sede in DE UG – CP_5
pianificare ed organizzare diversi eventi promozionali presso scuole, centri commerciali e parchi di divertimento situati in diverse località italiane ed occuparsi di organizzare e gestire i servizi di supporto di tali eventi (spostamenti tra un evento e l'altro dei “Campioni”– ovvero coloro che, inviati da
, avrebbero dovuto dimostrare al pubblico il funzionamento e le potenzialità delle trottole da CP_2
commercializzare –pernottamenti e pranzi dei “Campioni”, realizzazione di volantini e altro materiale promozionale).
Nella ricostruzione proposta dall'appellante, tuttavia, non sussisterebbe il presupposto richiesto dall'art. 7, ossia un contratto tra le parti, e pertanto non sarebbe applicabile la giurisdizione italiana bensì quella spagnola, ivi trovandosi la sede legale della . CP_2
Invero, l'appellante sostiene che tra gli odierni contendenti mai sia stato stipulato un contratto valido ed efficace, in quanto “il rapporto intercorso tra le parti è stato di mero fatto” e che, in ogni caso, di esso non sia stata fornita idonea prova scritta.
La tesi dell'appellante è smentita dai documenti versati in atti e dalla prova testimoniale espletata, che attestano inequivocabilmente l'intervenuta conclusione tra le parti di un contratto avente ad oggetto l'organizzazione, da parte di di una serie di eventi e dei servizi annessi, volti a promuovere CP_1 in Italia la vendita di giocattoli (speciali trottole “ ) prodotti in Messico e distribuiti in Org_1
Europa da . CP_2
Innanzitutto, come analiticamente motivato nella sentenza di primo grado, la conclusione del contratto per la pianificazione e l'organizzazione dell'attività promozionale in parola risulta suffragata dalla pagina 7 di 24 copiosa documentazione prodotta in giudizio.
Per_ Con e-mail del 31.3.2017 nella persona di fa presente a che “ CP_1 Persona_1 CP_2
Orga ( legale rappresentante di , ndr) ha richiesto l'inizio delle attività in per Persona_3 CP_2 sabato 29 aprile su ogni regione tra quelle coinvolte”.
In data 7.4.2017, sulla base delle richieste e delle esigenze rappresentatele da , le CP_1 CP_2
trasmette un preventivo per le attività che sarebbero state svolte in favore di quest'ultima in ordine al c.d. “tour promozionale dei Campioni” (cfr. in tal senso i docc. 5e, 5f e 34c). Nella suddetta email si dà atto che il preventivo costituisce l'ultima versione rivista alla luce della telefonata intercorsa con
[...]
Per_ (così letteralmente: “Nuova versione dopo la telefonata con , che stasera sentirà Per_4 Per_5 per definire il tutto, per le aree sotto indicate”), e che i costi relativi al personale e, in particolare, quelli relativi agli autisti (i c.d. “driver”) che avrebbero dovuto accompagnare i per le attività Org_3
dimostrative e promozionali sono indicativi e sono stati calcolati ipotizzando un loro utilizzo per 5 giorni alla settimana per 5 settimane [così letteralmente: “I costi sono indicativi prevedendo 5 giorni su
7 per i driver (25 giorni per 5 settimane)”]. Nel corpo della mail vi è, poi, una tabella – come si vedrà, modificata in corso d'esecuzione del contratto- che riporta il numero di driver che si ipotizzava dovessero essere utilizzati per ciascuna città (ovverosia: un driver ogni due “Campioni” per un totale di
10 driver e complessive 25 giornate lavorative per ciascun driver). Il preventivo è stato accettato da la quale, a tale proposito, non soltanto ha inviato i dati per la fatturazione dell'acconto ivi CP_2
previsto (cfr. in tal senso il doc. 5d), ma ha anche trasmesso ad conferma relativa al CP_1 nominativo dei onde procedere alle prenotazioni dei pernottamenti (cfr. doc. 5g, mail del Org_3
10.4.2017, con testo: “Confirmato. Grazie mile”), nonché il layout dei volantini promozionali (cfr. in tal senso il doc. 5i).
Con e-mail dell'11.4.2017 (cfr. doc. 5j) l'appellata, sulla scorta dei dati appositamente forniti da
, ha trasmesso la fattura d'acconto n. 19 del 10.4.2017 (cfr. doc. 5k), pari ad € 70.000,00 oltre CP_2
Iva, così come espressamente riportato nel preventivo, fattura immediatamente saldata da , CP_2
che ha altresì provveduto ad inviare via mail ad copia della contabile a riprova dell'avvenuto CP_1 pagamento dell'acconto (doc. 5l).
Se ne deve dedurre, concordemente con a quanto ritenuto dal Tribunale, che il tempestivo pagamento, senza contestazione alcuna, di una fattura testualmente emessa “in acconto” (cfr. doc. 5l, email
IS del 12.4.2017 con allegato contabile di pagamento) di importo corrispondente alla voce
“acconto” indicata nel preventivo del 7.4.2017 pari a € 70.000 (di cui € 30.000,00 per il 50% dei costi pagina 8 di 24 di pernottamento a Milano) costituisca comportamento concludente espressivo della volontà di accettare il preventivo allegato alla e-mail del 7.4.2017 e dimostri altresì la piena consapevolezza, da parte di , di versare un semplice acconto su quanto indicativamente preventivato in CP_2 complessivi € 115.812,50 “escluso IVA, pernottamenti, volantini, spedizioni e ogni altra voce non specificata” (così, testualmente, il preventivo), e tenuto conto che la voce “personale in collaborazione con auto proprie – Ipotesi C” per € 41.812,50 era “indicativa” e calcolata sulla base dell'ipotesi di utilizzo di 10 driver per 5 giorni alla settimana per 5 settimane (cfr. mail del 7.4.2017: doc. 5e cit.).
A riprova della effettiva conclusione, tra le odierne parti, di un contratto avente ad oggetto l'organizzazione di attività promozionale da parte di con integrazione e specificazione, in CP_1
corso di esecuzione, delle prestazioni originariamente pattuite, vi sono anche i numerosi messaggi audio “WhatsApp” (cfr. doc.23), scambiati tra la per conto di ed il per CP_3 CP_1 Per_3 conto di , nella chat collettiva che quest'ultimo e i vari hanno utilizzato per CP_2 Org_3 confrontarsi e pianificare l'attività da svolgere nel corso delle varie giornate, all'interno della quale era stata aggiunta anche la collaboratrice (detta ), in quanto a Controparte_6 CP_7 conoscenza della lingua spagnola;
messaggi che peraltro sono idonei a dimostrare, altresì, l'effettiva esecuzione, da parte di delle prestazioni pattuite. CP_1
Tra questi si elencano solo alcuni tra i più emblematici:
➢ IS (SÈ EZ)AG (RA FF) 11/04/2017, in cui chiede conferma Per_3 del nominativo dell'hotel di Milano in cui soggiorneranno i campioni;
➢ IS ( AG ( 18/04/2017, in cui chiede alla Persona_4 Persona_1 Per_3 CP_3 di incontrarsi agli uffici di (società che, secondo la prospettazione di entrambe le parti, Pt_2 mise in contatto con ndr) per “fare il punto”; Org_4 CP_1
➢ Messaggi 8, 10, 11, 12, IS ( ( 18/04/2017, Persona_4 CP_1 Persona_1
23/04/2017, 24/04/2017, in cui interloquisce con in relazione all'aeroporto di Per_3 CP_3 arrivo dei campioni, le chiede informazioni sulle scuole, i centro commerciali e fornisce indicazioni sui volantini da far stampare;
➢ ME ( /IS ( 27/04/217, in cui la Persona_1 Persona_4 Parte_3 che riusciranno a fare 8 parchi e 10 centri commerciali e che sta cercando ulteriori posti per i quali non siano necessari compensi;
➢ ME ( /IS ( 01/05/2017, in cui la chiarisce a Persona_1 Persona_4 CP_3 che le ore in più svolte dagli autisti non possono essere direttamente concordate con i Per_3 campioni ma devono passare da lei, e in ogni caso possono essere svolti dagli autisti massimo 6 giorni lavorativi settimanali;
in alternativa, se si dovessero accordare direttamente, è necessaria una comunicazione quotidiana ad CP_1
➢ IS ( AG ( 02/05/2017, in cui chiede ad Persona_4 Persona_1 Per_3 CP_3 la disponibilità di un altro autista da lunedì a venerdì negli orari dalle 16 alle 20 e nel fine settimana in quanto l'autista che già segue un campione non vuole lavorare dopo le 16;
➢ IS ( AG ( 04/05/2017, in cui presenta una Persona_4 Persona_1 Per_3 pagina 9 di 24 nuova richiesta di integrazione oraria per gli autisti;
➢ ME ( /IS ( 04/05/2017, in cui comunica a Persona_1 Persona_4 CP_3 che con gli appuntamenti fissati per maggio finisce il budget e chiede se deve Per_3 procedere ad organizzarne di nuovi anche per giugno;
➢ IS ( AG ( 04/05/2017, in cui rispondendole, Persona_4 Persona_1 Per_3 le chiede di mandargli il budget per ogni centro commerciale affinché possa decidere se continuare con la promozione o meno;
➢ ME ( /IS ( 08/05/2017, in cui comunica a Persona_1 Persona_4 CP_3 che ha trovato un fornitore per i Roll up (poster in tessuto trasportabili), al prezzo di Per_3 circa 120,00 euro l'uno; gli chiede quanti deve farne produrre affermando che secondo lei ogni campione dovrebbe avere il suo;
➢ IS ( AG ( 08/05/2017, in cui le risponde che il Persona_4 Persona_1 Per_3 prezzo è perfetto e che forse sarebbe meglio fare due Roll up per ogni campione;
➢ IS ( AG ( 10/05/2017, in cui chiede un altro Persona_4 Persona_1 Per_3 driver su Bologna dalle 16 alle 20 e dei promoter per Roma e NA durante la settimana;
➢ IS ( AG ( 18/05/2017, in cui dice di essere Persona_4 Persona_1 Per_3 contento e soddisfatto del risultato avuto a Bologna, perché tanti bambini erano stati in edicola a chiedere delle trottole (“il lavoro si comincia a vedere, è una buona notizia ”). Per_1
Del resto la conclusione del contratto è stata espressamente confermata dallo stesso Persona_4
legale rappresentante di , il quale con e-mail del 26/5/2017, dopo avere interrotto i rapporti CP_2 con la società appellata, ha affermato quanto segue: “In relazione alle e-mail ricevute in data odierna dalla signora anche a nome della con le quali sono state riscontrate le Per_1 CP_1
nostre e-mail in data di ieri, contestiamo tutto quanto ivi affermato in quanto infondato nei fatti e non conforme alle pattuizioni contrattuali con noi in essere” (cfr. doc. 7y; enfasi del redattore).
Anche l'ulteriore attività istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado ha potuto confermare la genesi del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avendo i testi riferito di un primo incontro tra e , nella persona di tenutosi a Bologna in data 3.4.2017 (cfr. CP_1 CP_2 Per_3 in tal senso le deposizioni di all'udienza 23/9/2019 e di - traduttrice Persona_1 Controparte_6
spagnola che ha collaborato con e di all'udienza del CP_1 Testimone_1 CP_1
17.10.2019) e di un secondo incontro tenutosi sempre nel mese di aprile 2017 presso la sede di Pt_2
(società che, pacificamente, mise in contatto IS con , a cui avrebbe partecipato in CP_1
videoconferenza anche referente della società messicana di cui Persona_6 Org_1
era distributore in Europa del gioco denominato (cfr. in tal senso le CP_2 Org_1 seguenti dichiarazioni rese da direttore commerciale di all'udienza del Testimone_2 Pt_2
21.1.2020: “Preciso che noi abbiamo fatto incontrare le due parti e poi non ci siamo occupati dell'organizzazione delle iniziative promozionali in quanto erano oggetto di accordo tra l'editore e la società di servizi”). I testi hanno altresì confermato l'approvazione da parte di del preventivo CP_2
pagina 10 di 24 inviatole da con e-mail del 7.4.2017 (cfr. in tal senso le dichiarazioni rese sul punto da CP_1 Per_1
“E' vero, il sig. mi ha confermato telefonicamente, non ricordo se vi siano anche delle
[...] Per_3
mail, il preventivo;
nell'occasione ho chiesto di ricevere l'acconto che era specificato nel preventivo e tale acconto è stato corrisposto”; da “la circostanza mi è stata riferita dalla Testimone_1 sig.ra in ogni caso, posso confermare che da quel momento sono iniziate le attività operative”; CP_3
da dipendente della società che teneva la contabilità della Testimone_3 Parte_4
all'udienza del 23.9.2019: “posso riferire che la sig.ra mi ha mostrato il preventivo CP_1 CP_3 quando io ho fatto la fattura relativa all'acconto che aveva versato alla ; da CP_2 CP_1 [...]
il quale confermato “di aver ricevuto successivamente al preventivo delle mail sempre per Tes_2 conoscenza in cui la sig.ra dava rilievo dello svolgimento di varie attività promozionali”). CP_3
Non si può pertanto condividere la tesi di parte appellante secondo cui non sarebbe applicabile l'art. 7 del regolamento UE 1215/2012 cit. perché non sarebbe stata fornita prova scritta del contratto: anzi tutto per il contratto per cui è causa (contratto di appalto di servizi) non è richiesta alcuna prova scritta;
in secondo luogo, la prova dell'avvenuta conclusione del contratto (così come della sua effettiva esecuzione, come si vedrà meglio in seguito) emerge con chiarezza ed abbondanza dalla copiosa produzione documentale, oltre che dalle prove testimoniali.
Il contratto di cui si ha evidenza documentale in atti è peraltro dotato di tutti i requisiti necessari per essere considerato un contratto valido e vincolante:
- la proposta contrattuale (ovvero la più volte citata e-mail del 7 aprile 2017, comprensiva del preventivo alla stessa allegato) proviene da una dipendente (doc. 33 prodotto CP_1 Persona_7
da in primo grado), che spende il nome della società (ed è sempre lei a spenderlo nei rapporti CP_1 con , sia durante le trattative, sia durante l'esecuzione del contratto), anche mediante l'utilizzo CP_2
di un account di posta elettronica riconducibile ad pertanto, secondo il principio di CP_1 apparenza del diritto, a prescindere dall'effettivo conferimento, in capo a del potere di Persona_7
rappresentare la società nei negozi giuridici, ricorrendo i requisiti della colpa del CP_1
(eventualmente solo apparente) rappresentato e della buona fede del terzo -che, CP_2 legittimamente, ha fatto affidamento sull'esistenza del potere di rappresentanza, stante la provenienza delle comunicazioni da un account il contratto si è validamente concluso (Cass Civ Sez III, CP_1
22 luglio 2010, n 17243);
- la proposta contrattuale è evidentemente rivolta ad un unico destinatario – IS- il cui unico e solo nome campeggia nell'intestazione del preventivo (“5 Settimane di promozione ”) e il CP_2
pagina 11 di 24 cui unico e solo nome è indicato nelle voce “Costo pernottamento campioni: 100% a carico
”; del resto la stessa proposta, nella mail di accompagnamento, fa riferimento agli ultimi CP_2
Per_ accordi assunti con ” che è evidentemente lo ” destinatario della mail, Email_1
ovvero legale rappresentante di;
Persona_4 CP_2
- l'oggetto del contratto è sufficientemente determinato sin dal preventivo in esame: a carico di
Organ sono previste le prestazioni di “pianificazione scuole” e “pianificazione e Parchi”, CP_1 ovvero l'organizzazione di eventi promozionali delle trottole nelle scuole (8 diverse aree), nei CP_2
centri commerciali (10 sabati) e nei parchi divertimento (8 fine settimana + 1 settimana), nonché la predisposizione di tutti i servizi accessori (pratiche e tasse per permessi e concessioni comunali, realizzazione e stampa del materiale promozionale, servizio trasporto - ovvero i Org_3
protagonisti delle dimostrazioni da effettuarsi nei diversi eventi - e relativi pernottamenti e pranzi, nonché il carburante impiegato nei predetti spostamenti), mentre a carico di è previsto il CP_2 pagamento di un corrispettivo di € 74.000 (IVA esclusa), oltre ai costi del personale per gli spostamenti
-preventivato indicativamente in € 41.812,50 ipotizzando l'utilizzo di complessivi 10 driver per 5 giorni alla settimana per 5 settimane- oltre ai costi del materiale promozionale, dei pranzi e del pernottamento del personale, da quantificarsi in corso di esecuzione (“tbf” – ovvero “to be defined”) in base all'effettivo utilizzo del personale e delle specifiche richieste che avrebbe avanzato;
CP_2
- le prestazioni avrebbero dovuto essere eseguite nell'arco di 5 settimane successivamente all'accettazione della proposta (“5 Settimane di promozione DISTRIBOX”);
- la proposta è stata accettata con comportamento concludente di , che ha dapprima CP_2 comunicato i dati per la fatturazione dell'acconto (doc. 5d cit.) e poi pagato la fattura, emessa da relativa all'acconto richiesto in preventivo (pari a € 70.000 oltre IVA), inviando ad CP_1
via mail la contabile bancaria di prova di pagamento della fattura (docc. 5k, 5j e 5l cit.). CP_1
Provata la sussistenza del (perfettamente valido) rapporto contrattuale tra le parti, si deve concludere correttamente per l'individuazione della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 del regolamento UE n.
1215/2012, essendo l'Italia il luogo dell'esecuzione delle obbligazioni dedotte in giudizio.
Del resto, la “materia contrattuale” di cui all'art. 7 Regolamento UE 1215/2012 trova applicazione anche quando la sussistenza di un contratto è oggetto di controversia tra le parti. In tal senso, si è affermato (con riferimento al precedente all'art. 5, comma 1. lett. a), del Regolamento CE n. 44/2001, di analogo tenore) che “Le contestazioni del ricorrente in ordine alla stessa esistenza di un contratto ovvero alla sua efficacia [in quanto concluso da persona non munita di poteri di rappresentanza,] non
pagina 12 di 24 fanno venire meno la competenza giurisdizionale prevista dall'art. 5, comma 1 del Regolamento, in quanto tale disposizione opera anche nel caso in cui sia controversa l'esistenza del contratto sul quale si fonda la pretesa azionata in giudizio (Corte di Giustizia, sentenza 4 marzo 1982, causa
38/1981)”(cfr. Cassazione civile, sez. un., 27/04/2010, n. 9965).
Ciò detto, deve altresì osservarsi che l'art. 7, punto 1, del reg. UE 1215/12 cit. è idoneo a regolare non soltanto la competenza giurisdizionale tra gli Stati membri, ma altresì la competenza territoriale interna tra le autorità giurisdizionali dello Stato individuato (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 15 luglio
2021, causa C-30/20, punto 33: “Per quanto riguarda la questione di quale giudice all'interno dello
Stato membro così identificato sia competente, dalla formulazione stessa dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 risulta che tale disposizione attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza giurisdizionale internazionale quanto la competenza territoriale al giudice del luogo in cui è avvenuto il danno”).
Invero, in misura ancora più evidente rispetto a quanto già non emerga dal punto 2 dell'art. 7 cit. in tema di responsabilità aquiliana, il punto 1 dell'art. 7, alla lett. b), secondo alinea, precisa che “…il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”
(enfasi della redattrice), individuando così lo specifico luogo, all'interno dello Stato membro, che deve costituire il criterio per determinare l'autorità giurisdizionale territorialmente competente all'interno dello Stato membro.
Ora, poiché – come si è già accennato e come risulta chiaro dal preventivo allegato alla e-mail di del 7.4.2017 – i servizi previsti a carico di dovevano essere eseguiti presso la sede CP_1 CP_1
legale (ed operativa) di in DE UG (la pianificazione dei vari eventi promozionali e CP_1
delle attività accessorie, quali la prenotazione dei servizi di trasporto campioni, le prenotazioni alberghiere e gli ordini del materiale promozionale dovevano invero essere effettuate dal personale presso la sede della società), l'art. 7, punto 1 del Regolamento UE 1215/12 applicabile alla CP_1
fattispecie è idoneo a radicare la competenza territoriale del Tribunale di Monza.
In ogni caso, sussiste la competenza del Tribunale di Monza anche in applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa interna, quanto meno sotto il profilo del criterio di collegamento del forum contractus previsto dalla prima parte dell'art. 20 c.p.c.: il contratto si è invero perfezionato nella sede di DE
UG della proponente quando questa è venuta a conoscenza, a mezzo posta elettronica, CP_1
pagina 13 di 24 dell'avvenuto pagamento dell'acconto richiesto con il preventivo del 7.4.2017, pagamento che ha rappresentato, come detto, l'accettazione di , con comportamento concludente, della proposta CP_2
contrattuale inviata da CP_1
In definitiva, deve confermarsi in questa sede di appello sia la giurisdizione del giudice italiano adito, sia – sebbene con una differente motivazione – la competenza territoriale del Tribunale di Monza.
I primi due motivi di appello sono dunque respinti.
III) Qualificazione della e-mail del 7 aprile 2017 come prova del rapporto contrattuale.
Anche il terzo motivo di appello – secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato a qualificare l'e-mail del 7 aprile 2017 (e il relativo allegato) come proposta contrattuale, perché la stessa consisterebbe in una mera puntuazione o atto preparatorio non vincolante – è infondato.
Come si è visto nel paragrafo precedente – cui si rimanda - la e-mail inviata da a il CP_1 CP_2
7 aprile 2017, comprensiva del preventivo allegato, ha tutte le caratteristiche ed i requisiti per essere qualificata come proposta contrattuale, che ha infatti accettato mediante comportamento CP_2 concludente pagando l'acconto richiesto in preventivo (e nella relativa fattura emessa da e CP_1
inviando alla proponente a mezzo mail copia della contabile di pagamento.
IV) Prova dell'esecuzione delle prestazioni pattuite e prova dei corrispettivi e dei rimborsi spese richiesti.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il suo quarto motivo d'appello, ha CP_1
dimostrato la fondatezza e l'ammontare del credito vantato con la fattura azionata in monitorio.
Sul punto va anzi tutto osservato che non ha mai contestato – e non contesta nell'atto di CP_2 appello – l'effettiva esecuzione, da parte di delle prestazioni specificamente elencate CP_1 dall'appellata nel doc. 19, tutte riconducibili alle voci “Costo pianificazione scuole”, “Costo permessi Orga comunali pratiche e tasse” “Pianificazione e Parchi” “Costo spazi 10 GDO sabato” “Costo spazi
Parchi 8 weekend + 1 settimana”, né contesta che abbia effettivamente sostenuto costi per i CP_1 trasferimenti e i pernottamenti dei “campioni”, nonché per il servizio “driver” e le spese di questi ultimi, così come non contesta che si sia occupata della realizzazione e della stampa di CP_1
volantini e roll-up e dell'attività di volantinaggio, lamentando esclusivamente che nella fattura azionata sarebbero stati esposti corrispettivi per il servizio driver spese esorbitanti rispetto a quanto preventivato e comunque non previamente concordate.
L'appellante, in generale, contesta che “ si è trovata solo “a cose fatte” (e mai autorizzate) di CP_2
fronte ad una richiesta economica da parte di del tutto spropositata e inaspettata, non CP_1 pagina 14 di 24 avendo mai comunicato la stessa l'esatta portata economica delle azioni che andava CP_1 ponendo in essere con oneri che avrebbe poi riversato a carico di ”. CP_2
Tuttavia, lo scambio di messaggistica ed e-mail tra e di smentisce detta Per_3 Persona_1 CP_1
affermazione: ogni scelta organizzativa, ogni modifica e incremento di attività e di personale rispetto a quanto previsto in preventivo, così come ogni acquisto di materiale promozionale, è stato previamente condiviso ed autorizzato da nella persona del legale rappresentante dell'appellante, CP_2 [...]
come si evince dai messaggi WhatsApp di cui al doc. 23 sopra citato, dai quali risulta che Per_4
ha più volte richiesto (ed ottenuto) la disponibilità di numerosi driver aggiuntivi, Parte_5
nonché di animatori originariamente non previsti, nonché l'acquisto di roll-up (teli pubblicitari) oltre che dei volantini previsti in preventivo.
Sul punto va anzi tutto chiarito che, contrariamente a quanto asserito l'appellante, non è vero che i docc. 18h e 18i prodotti da (rispettivamente: diffida di e transazione con la stessa CP_1 CP_4
Contr Contr
, nel luglio 2017, in relazione alle fatture emesse da per il servizio “driver” e “animatori”) attesterebbero che nella medesima data del 7 aprile 2017, avrebbe sia proposto a di CP_1 CP_2 gestire in proprio il servizio driver al costo totale preventivato di € 41.812,50, sia contemporaneamente affidato a all'insaputa di , lo stesso servizio al prezzo convenuto di € 98.677,25. CP_4 CP_2
Contr Come si evince dalle numerose fatture emesse da per i servizi “driver” e “animatori” di volta in volta richiesti, che coprono un arco di tempo di alcuni mesi (da aprile a luglio 2017: cfr. docc. da 18b a
Contr 18f , il prezzo totale richiesto da e risultante dalla sommatoria dell'importo di tutte le CP_1
fatture considerate, non è stato affatto concordato il 7 aprile 2017, ma è emerso, nella sua complessiva dimensione, soltanto al termine di tutti i servizi aggiuntivi richiesti di volta in volta da . CP_2
Quanto ai singoli corrispettivi e costi indicati nella fattura azionata si osserva quanto segue.
Va anzi tutto evidenziato che i corrispettivi predeterminati in preventivo non hanno subito aumenti nella fattura azionata: le voci “Start Up” e “Fee agenzia” addebitate in fattura sono rispettivamente pari a € 5.250,00 e a € 7.750,00, come in preventivo;
la voce “Costo pianificazione scuole” addebitata in fattura è pari a € 4000,00, come in preventivo;
la voce “Costo permessi comunali pratiche e tasse” è Orga pari a € 2500,00, come in preventivo;
la voce “Pianificazione e Parchi” è pari a € 2000,00, come Orga in preventivo;
la voce “Costo spazi 10 sabato” è pari a € 25.210,27, superiore di € 210,27 rispetto a quanto previsto in preventivo, ma la voce “Costo spazi Parchi 8 weekend + 1 settimana” addebitata è pari a € 19.000, inferiore di € 6000,00 rispetto a quanto previsto in preventivo, essendo stati stornati i costi di alcuni parchi, quale ad esempio in quanto, nonostante l'effettuazione dell'evento, Org_5
pagina 15 di 24 non era rimasta soddisfatta della posizione logistica assegnatale. CP_2
Orga In riferimento alle voci “Pianificazione e Parchi” (€ 2.000) e “Costo spazi Parchi 8 week end + 1 settimana” (€ 19.000) l'appellante lamenta che i relativi costi non siano stati addebitati ad CP_1
direttamente da parte dei parchi , , ecc. coinvolti ma da parte di tale società Org_5 Org_6
(doc. 14a), “ancora una volta società sconosciuta a , mai neanche nominata Org_7 CP_2 in precedenza da parte di (p. 38 atto di citazione in appello). CP_1
Al di là dell'irrilevanza della questione, si osserva che l'istruttoria testimoniale espletata ha, per contro, dimostrato che durante l'incontro del 3/4/2017 presso il di Bologna Fiera tra di Org_8 Persona_4
, di e di CP_2 Persona_1 CP_1 Controparte_6 Parte_6 Organizzazione_9
, nella persona di informò che qualora avesse
[...] CP_1 Persona_1 CP_2 CP_2
deciso di fare attività promozionale nei parchi di divertimento l'accesso agli stessi si sarebbe effettuato attraverso l'acquisto di un tour dei parchi presso società terze (cfr. deposizione di Persona_1 all'udienza del 23/9/2019, di e all'udienza del Controparte_8 Controparte_6
17/10/2019).
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, risultano concordate anche tutte le prestazioni aggiuntive relative all'utilizzo dei driver e all'ulteriore personale richiesto (animatori).
In merito alle voci relative ai “Driver” di cui alla fattura del 13.7.2017, l'appellante contesta (cfr. pagg.
32-33 appello) che non sia stata fornita alcuna prova di previa informativa a e di preventiva CP_2 approvazione da parte di quest'ultima in merito all'incremento di spesa ed alla variazione delle Contr modalità di effettuazione del servizio (da personale in collaborazione a subappalto alla società ), né prova dei servizi effettivamente svolti. La documentazione agli atti, secondo l'appellante, dimostrerebbe solo un limitato impiego di ulteriori risorse che in nessun caso giustificherebbero la duplicazione del costo (da € 41.812,50 ad € 88.990,00 oltre IVA).
Ebbene, come anticipato, contrariamente a quanto asserito da , la documentazione in atti, i CP_2 messaggi vocali prodotti e le risultanze dell'istruttoria orale attestano che le parti si sono via via accordate, a seguito delle relative richieste di integrazione da parte di di quanto preventivato CP_2
con la mail del 7.4.2017, per l'aumento del numero dei driver utilizzati, per l'aumento dei giorni settimanali e delle ore giornaliere lavorate dai driver, nonché per l'introduzione di altro personale
(animatori).
Nel preventivo era stata inizialmente ipotizzata l'utilizzazione di soli 10 autisti, ovvero uno ogni due
“campioni”, per i soli giorni feriali e per la durata di 5 settimane, per un totale di 25 giorni, 8 ore al dì
pagina 16 di 24 (cfr. in tal senso i documenti n. 5e e 5f). Successivamente all'approvazione del preventivo, ha CP_2
richiesto la disponibilità dei driver per ore lavorative aggiuntive nei giorni feriali ed anche durante i fine settimana. L'appellante era a conoscenza del relativo aumento dei costi rispetto a quelli preventivati, come dimostra la mail del 28 aprile 2017 (cfr. doc. 6) in cui nella persona di CP_1
in conformità agli accordi intercorsi e al preventivo predisposto, afferma testualmente: “i Persona_1
driver e i promoter che lavorano il fine settimana, come le spese effettive non previste, saranno contabilizzati a parte”. Come correttamente considerato dal giudice di prime cure, non essendo stata sollevata alcuna tempestiva contestazione sul punto, né tanto meno una mail di riscontro, si deve concludere che non vi fosse tra le parti il ben che minimo dubbio che tale ulteriore attività non fosse già ricompresa nel “compenso” contrattualmente concordato.
A dimostrazione dell'effettivo reclutamento di ulteriore personale da parte di rispetto a CP_1
quanto concordato in sede di preventivo si richiamano le seguenti e-mail: - il doc. 6c - mail del
2.5.2017 di ad - in cui si dice che il “cliente spagnolo” (IS) ammette di Persona_1 CP_4
non aver esplicitato fin da subito il tipo di personale richiesto e in cui si fa riferimento ai 18 driver
“traduttori” che dovranno svolgere orari di 12 ore dal lunedì al venerdì, prospettandosi pertanto la possibilità di reclutare due driver giornata che si turnino o un unico driver disponibile a svolgere un turno di 12 ore, e in cui si chiedono altresì 8 animatori (che parlino spagnolo) che lavorino presso le scuole durante la settimana e 2 animatori che lavorino durante i fine settimana, uno dei quali deputato al volantinaggio;
- i docc. 5z, 6q, 6s, 6t e 6u nei cui prospetti allegati emerge l'uso di 18-20 driver a seconda delle destinazione, nonché di promoter e animatori;
- il doc. n. 6k in cui richiede per CP_1 conto di (nell'oggetto si cita a una società terza la disponibilità di CP_2 Org_1 promoter automuniti nell'orario dalle 8 alle 20; - il doc. 7f: mail del 16.5.2017 con cui CP_1
Contr richiede ad ulteriore personale per la zona di Modena;
- i docc. 7o e 7p: e-mail con cui CP_1
(sempre nella persona di chiede conferma a di Persona_1 Persona_3 CP_2 dell'organizzazione relativa agli eventi in programma per Roma, Modena e Serramazzoni, compresi i driver aggiuntivi e il personale aggiuntivo richiesti.
A riprova degli accordi integrativi raggiunti tra le parti circa l'impiego di risorse aggiuntive – driver e animatori (e dei conseguenti relativi costi), vi sono i numerosi messaggi WhatsApp descritti alle pagine
13 e 14 della sentenza impugnata, scambiati tra o per e di Persona_1 CP_7 CP_1 Persona_4
, ovvero: - whatsApp del 24.4.2017 (cfr. in tal senso il doc. 23, messaggio 11, prodotto CP_2 Parte_7
anche sub. doc. 34B), in cui il legale rappresentante di disquisisce di due risorse aggiuntive per i centri CP_2
pagina 17 di 24 commerciali;
-✓whatsApp del 1.5.2017 (doc. 23, messaggio 15) in cui si discute della disponibilità dei Org_10 driver a lavorare anche il sabato e la domenica e della ricerca di ulteriore personale;
-whatsApp del Parte_7
2.5.2017 (doc. 23, messaggio 20, prodotto anche sub doc. 34B) ove il legale rappresentante di , stante CP_2
l'indisponibilità di un driver a lavorare per più di otto ore al giorno, ne richiede un altro per affiancarlo dalle 16:00 alle
20:00 nonché uno ulteriore per il sabato e la domenica;
-whatsApp del 2.5.2017 (doc. 23, messaggio Org_10
22, prodotto anche come doc. n. 34B), con cui si informa che si stanno ricercando due promotori per andare a CP_2 parlare con i dirigenti delle scuole;
-whatsApp del 4.5.2017 (doc. 23, messaggio 25, prodotto anche sub Parte_7 doc. 34B), con cui IS richiede un ulteriore driver per il “campione” di Torino al fine di prolungarne l'orario; - scambi whatsApp del 4.5.2017 (doc. 23, messaggi 32, 33, 34, 35 prodotti anche sub doc. 34B) in cui le parti discutono di una possibile nuova risorsa manifestando seri dubbi in ordine alla possibilità di utilizzarla quale animatrice stante l'età;
✓whatsApp del 6.5.2017 (doc. 23, messaggio 37, prodotto anche sub doc. 34B) relativo alla Org_11 CP_2 richiesta di di un avere un ulteriore driver per la settimana successiva;
- scambi whatsApp dell'8.5.2017 (doc. 23, CP_2 messaggi 40 e 41 prodotti anche sub doc. n. 34B) in cui si dà atto che ogni “campione” ha un driver per Milano e che tale
, mandato presso le scuole a fare il promoter, era un ulteriore driver;
- tre messaggi Per_8 Org_12 Parte_7 del 9.5.2017 (sempre doc. 23, messaggi 43, 44, 45 prodotti anche sub doc. 34B) in cui il legale rappresentante di CP_2 sollecita la ricerca di promotori, peraltro non necessariamente a conoscenza della lingua spagnola, essendoci a tal fine già i driver;
- whatsApp dell'11.5.2017 (doc. 23, messaggio 48 prodotto anche sub doc. n. 34B) in cui si Org_10 informa che è stato reperito un accompagnatore per Bologna dalle ore 16 alle ore 20 e che per la settimana CP_2 successiva ci sarebbero state due ulteriori possibilità per il personale;
- whatsApp del 16.5.2017 (doc. Parte_7
23, messaggio 50, prodotto anche sub doc. n. 34B) in cui sollecita il reperimento di un animatore per;
- CP_2 Per_8 del 17.5.2017 (doc. 23, messaggio 51, prodotto anche sub doc. n. 34B) in cui si afferma Organizzazione_13 essere stata individuata una “donna” di NA molto brava e si chiede di contrattualizzarla da lunedì a domenica;
-
whatsApp del 18.5.2017 (doc. 23 messaggio 52 del 18/05/2017 prodotto anche sub. doc. n. 34B) da cui Parte_7 si evince la soddisfazione del legale rappresentante di per i risultati e il successo ottenuti a Bologna. CP_2
Dalla lettura delle e-mail sopra richiamate e dall'ascolto congiunto dei messaggi audio sopra descritti, emerge l'utilizzazione di quasi il doppio dei driver inizialmente preventivati (nel preventivo erano menzionati 10 driver, mentre nelle successive comunicazioni ne vengono menzionali 18, 19 e 20) e l'aumento del 50% delle ore nei giorni feriali (alle 8 ore iniziali preventivate se ne sono aggiunte 4 giornaliere, per un totale di 12), oltre alle ore (dalle 8 alle 20) nei giorni del fine settimana, che inizialmente non erano stati inclusi;
sono stati inoltri introdotti animatori e promoter originariamente non previsti.
Il doc. 18A riepiloga efficacemente le voci di spesa che vanno a comporre il credito di € 88.990,00 a favore di per l'impiego dei driver e degli animatori. CP_1
Contr Della correttezza dell'importo costituiscono prova le fatture emesse nei confronti di da CP_1
pagina 18 di 24 CP
ed , alle quali si rivolse per il reperimento del personale Organizzazione_14 CP_1
(cfr. docc. da 18b a 18g).
L'appellante contesta (cfr. pag. 31 atto di citazione in appello) che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite, e tra queste le fatture, pur quietanzate, non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati, e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità.
Nel caso di specie certamente le fatture citate possono fondare il convincimento in quanto suffragate dai doc. 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E e 26 prodotti da con la memoria istruttoria in primo CP_1
Contr grado, in cui sono riportate le dichiarazioni sottoscritte da in ordine all'attività svolta da ciascun singolo driver e animatore messo a disposizione di ai fini della promozione del prodotto CP_1
distribuito da , con specifica indicazione dei giorni e delle ore lavorate, sia durante la CP_2
settimana che durante i week-end.
Detti documenti non sono stati mai oggetto di contestazione specifica da parte dell'odierna appellata, con la conseguenza che il contenuto di detti documenti deve senz'altro ritenersi provato ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, primo comma, c.p.c.
Da ultimo, l'impiego di driver e animatori con le modalità e i tempi indicati nei docc. 25 – 26 cit., non contestati- è stato confermato in sede testimoniale dai dipendenti di CP_1 Persona_1 CP_6
e (cfr. verbali di udienza del 23.9.2019 e 17.10.2019) e dai referenti
[...] Testimone_1 [...]
e (cfr. verbali di udienza del 26.11.2019), i quali, confermando la CP_9 Testimone_4
veridicità delle circostanze di cui ai capitoli di prova da 23 a 27 della memoria istruttoria depositata nel giudizio di primo grado da hanno chiaramente messo in luce l'espletamento delle suddette CP_1 attività, la cui dimensione si è accresciuta notevolmente in corso d'opera. Anche i numerosi autisti e promoter escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno confermato (in risposta ai capitoli 29 e 30 della medesima memoria) l'attività rispettivamente espletata nei giorni e nelle ore riportati nei prospetti allegati (cfr. in tal senso le deposizioni rese da e all'udienza del Tes_5 Testimone_6
21.1.2021, quelle rese da e all'udienza del Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
2.10.2020, quelle rese da e all'udienza Tes_10 Controparte_10 Controparte_11 del 26.11.2020 e, infine, quelle rese da e all'udienza del 4.2.2021). Tes_11 Testimone_12
eccepisce altresì che non l'avrebbe informata dell'affidamento dei servizi di CP_2 CP_1
reperimento di personale a una sconosciuta società terza (cfr. pag. 34 atto di appello).
Ora, a prescindere dal fatto che la circostanza contestata risulta invece provata in sede testimoniale (cfr.
pagina 19 di 24 deposizione testi e , la stessa non ha rilevanza alcuna nella Persona_1 Controparte_6
prospettazione di parte appellante: non si lamenta, invero, della qualità o efficacia del lavoro CP_2 svolto dalla “subappaltatrice” con riferimento al servizio di fornitura driver e animatori, bensì del prezzo – a suo dire esorbitante – richiesto per tale voce da in fattura. CP_1
In particolare, in merito al corrispettivo richiesto per la fornitura dei driver, l'appellante afferma (cfr. pag. 36 e 37 appello) che il corrispettivo giornaliero corretto sarebbe stato di € 80,00, oltre al rimborso Contr delle spese di carburante, ciò in quanto quello era il salario concordato da con il driver
[...]
(doc. 2 ); la somma totale di € 88.990,00 richiesta a tale titolo da Persona_9 CP_2 CP_1
sarebbe pertanto esorbitante.
La tesi è destituita di fondamento. Il costo giornata indicato in € 80 euro al giorno dall'appellante non corrisponde a quello preventivato da ed accettato da . CP_1 CP_2
Invero nell'email del 7.4.2017 (doc. 5e) erano indicate 150 giornate lavorative, ognuna corrispondente ad 8 ore, come si evince dalle comunicazioni intercorse tra le parti, per un totale di 1.200 ore lavorate.
Ebbene, se si divide l'ammontare di € 41.812,50 richiesto a preventivo per l'utilizzazione dei driver per le ore totali che avrebbero dovute essere svolte, appunto 1.200, si ricava che il corrispettivo orario concordato ammonta a € 34,80, per € 278,75 giornalieri. Contr Ciò detto, come si evince dalle fatture emesse da nei confronti di (cfr. doc. 18f CP_1
Contr
nonché dal prospetto redatto da (doc. 18l e dalle specifiche (non CP_1 CP_1
contestate) di cui ai richiamati docc. da 25 a 26 prodotti da avuto riguardo al numero di CP_1
giornate e al numero di ore giornaliere lavorate complessivamente dai numerosi driver e dagli animatori nelle diverse città coinvolte, il corrispettivo unitario (orario e giornaliero) richiesto da a IS nella fattura azionata è inferiore a quello concordato in preventivo, pari a € 34,80 CP_1
Contr orari ed € 278,75 giornalieri: il costo giornaliero esposto da ad è, quanto ai driver, di € CP_1
110,00 per le giornate di 8 ore infrasettimanali e di € 140 per le giornate di 8 ore nei week-end, nonché di € 165,00 per le giornate di 12 ore;
per quanto riguarda gli animatori, il costo esposto è di € 250 giornalieri. Tenuto conto che ha richiesto a , a titolo di proprio compenso, la CP_1 CP_2
Contr somma complessiva di € 8000,00 (pari a circa il 10%) sulla somma di € 80.990,00 corrisposta a e all'altro soggetto fornitore del personale, ne consegue che il corrispettivo richiesto da a CP_1
nella fattura azionata in monitorio per la voce driver e animatori – pari a € 88.990,00- risulta CP_2
inferiore al corrispettivo unitario concordato con il preventivo del 7.4.2017.
Anche le voci relative alle spese vive sostenute da riportate nella fattura azionata del CP_1
pagina 20 di 24 13.7.2017 – spese che dovevano rimanere a carico di secondo quanto previsto nel preventivo CP_2
del 7 aprile 2017 (spese sostenute dai driver, carburante, volantini e tutto quanto non espressamente specificato in preventivo)- risultano provate dalla documentazione prodotta da CP_1
Si vedano in particolare, per quanto riguarda la voce “ ” di € 2.441,59, i Organizzazione_15 documenti da 11a a 11d; per quanto riguarda la voce “Treni” di € 850,10, i documenti 12 e 12a); per quanto riguarda le voci “Trasferimenti in Milano e verso ” per € 1.302,33, “Spese Org_16 trasferta e carburante driver dal 26/04 al 31/05” per € 5.631,71 e “Spese varie driver documentate” per € 1.108,95, i docc. 18b, 18c e 18f; per quanto riguarda le voci “Costo volantini” per € 1.400,00,
“Costo spedizioni” per € 450,00 e “25 Roll up” per € 2.730,00, i documenti da 13a a 13c e lo scambio e-mail sub doc. 5i e sub doc. 7 e 7m, nonché la foto sub doc. 7n; per quanto riguarda la voce “ Org_17 telefonici , NA, Modena per € 4.070,00”, i docc. 17a e 7u; per quanto riguarda le voci Org_18
Org_2
“Traduzioni” per € 105,00 e “ , Genova, Rimini” per € 4.050,00 e “ Organizzazione_19
[...]
e Cattolica” per € 900,00, i documenti 16a e 16b; per tutte le voci, si vedano altresì, quanto Org_21 alla prova dell'avvenuto pagamento delle spese da parte di i docc. 24a e 24b. CP_1
In definitiva, avendo l'istruttoria documentale e testimoniale espletata confermato sia gli accordi integrativi del preventivo del 7.4.2017, sia l'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni addebitate nella fattura azionata, anche il quarto motivo d'appello va respinto.
V) Non debenza della somma richiesta a titolo di IVA. Omessa pronuncia.
Con il quinto motivo d'appello lamenta che il Tribunale di Monza non si sia pronunciato CP_2 sull'eccezione, fondatamente sollevata in primo grado, circa la non debenza dell'IVA (per € 24.142,79) sull'importo capitale addebitato con la fattura n. 37 del 13.7.2017.
In particolare, essendo la cessionaria dei servizi IS un soggetto comunitario non stabilito in
Italia, non sarebbe applicabile alle prestazioni rese in suo favore da l'art. 7 ter del DPR CP_1
633/1972 (T.U. IVA), che prevede che le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello Stato, e siano quindi assoggettate al campo di applicazione dell'IVA, quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Va anzi tutto chiarito che l'eccezione in esame non può essere ritenuta tardiva: trattandosi di eccezione in senso lato e non di eccezione in senso stretto, essa non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti che ne costituiscono il presupposto risultino documentati “ex actis” (così Cass. S.U. n. 10531/2013; nello stesso senso Cass. n. 27998/2018) e nel caso di specie il fatto che costituisce il presupposto pagina 21 di 24 dell'eccezione in parola – ovvero l'avere la sede legale in Spagna e il non avere la stessa CP_2
alcuna organizzazione stabile in Italia – risulta circostanza pacifica e acquisita sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò detto, il motivo di appello è fondato: il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla questione e l'eccezione è fondata.
Invero, l'art.
7-ter del dPR n. 633/1972, nella nuova formulazione in vigore dal 2011, prevede che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”.
Ora, trattandosi nel caso di specie di prestazioni di servizi cosiddette “B2B”, ovvero rese da un soggetto passivo stabilito nello Stato ( in favore di un soggetto passivo (anche è CP_1 CP_2 un'impresa commerciale) NON stabilito nello Stato italiano (è pacifico che abbia la sede CP_2
legale in Spagna e che la stessa non abbia alcuna organizzazione stabile in Italia), ne consegue che le prestazioni di cui è causa non sono soggette all'imposizione IVA in Italia.
Del resto, come chiarisce l'art. 11, comma 3, del Regolamento del Consiglio UE n. 282 del 2011
(recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA), il semplice fatto di disporre di un numero di identificazione IVA (come accade per il soggetto passivo IS: cfr. doc. 3 IS) non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.
Invero, il meccanismo della identificazione diretta ex art. 35 ter dPR n. 633/1972 ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero (cfr. Corte di Giustizia UE, Causa C-1/08 del 19.2.2009). Pur essendo identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale, il soggetto non residente mantiene il proprio status di soggetto non stabilito in Italia, posto che l'istituto dell'identificazione è solamente strumentale all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei diritti previsti dalle norme IVA per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia.
In accoglimento del motivo in esame e in parziale riforma della sentenza impugnata, – previa CP_2
revoca del decreto ingiuntivo – dovrà essere condannata a versare in favore di per i titoli di CP_1 cui è causa, la somma capitale portata dalla fattura azionata senza l'applicazione dell'IVA per €
24.142,79.
VI) Errata quantificazione delle spese del giudizio di primo grado.
pagina 22 di 24 Anche il sesto motivo d'appello è fondato.
Nonostante il deposito della nota delle spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. da parte del difensore di ove si è chiesta la liquidazione di € 16.614,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese CP_1
generali e accessori, il Tribunale di Monza ha condannato a rimborsare ad le spese CP_2 CP_1 del procedimento di opposizione liquidandole in € 25.254,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori.
Liquidando le spese in un importo superiore a quello domandato dalla parte vittoriosa, il giudice di primo grado è dunque incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/05/2022, n. 14198: “In tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore”).
Anche sotto quest'ultimo profilo la sentenza impugnata andrà riformata, dovendosi condannare a rifondere ad le spese di lite del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo CP_2 CP_1
nei limiti richiesti dalla difesa della convenuta opposta, odierna appellata.
Le spese di lite di primo e di secondo grado
Le spese di lite di primo grado – da mantenersi a carico di , in quanto soccombente- vanno CP_2
liquidate in dispositivo tenuto conto, altresì, del quantum del credito di effettivamente CP_1 accertato, pari, in linea capitale, a complessivi €109.739,95 (€ 133.882,74 - € 24.142,79).
Attesa la prevalente soccombenza di anche nel presente grado di appello, la stessa dovrà CP_2
essere condannata a rimborsare ad anche le spese di lite del presente grado di giudizio, da CP_1
liquidarsi in dispositivo avuto riguardo al quantum effettivamente accertato.
***
In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto (che comprende la somma – non dovuta- di € 24.142,79 a titolo di IVA), dovrà CP_2 essere condannata a versare in favore di la somma capitale di € 109.739,95, oltre agli CP_1
interessi moratori al tasso commerciale con decorrenza dalla data della fattura al saldo, e a rimborsare ad le spese di lite di primo grado liquidate in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre CP_1
al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
pagina 23 di 24 dovrà inoltre essere condannata a rifondere ad le spese di lite del presente grado di CP_2 CP_1 appello, liquidate in € 9.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA se dovuta e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quarta civile, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 415/2022 depositata il 21/2/2022, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento Parte_1
dell'appello proposto, così dispone:
1) accerta che il credito vantato da nei confronti di per i titoli di cui CP_1 Parte_1
è causa è pari a € 109.739,95 per somma capitale;
per l'effetto:
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 5786/2017 emesso in data 28.10.2017 dal Tribunale di Monza;
3) condanna a versare in favore di la somma di € 109.739,95 oltre Parte_1 CP_1
agli interessi moratori al tasso commerciale con decorrenza dalla data della fattura sino al saldo;
4) condanna a rimborsare ad le spese di lite di primo grado liquidate in Parte_1 CP_1
€ 14.103,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
5) condanna a rifondere ad le spese di lite del presente grado di Parte_1 CP_1 appello, che si liquidano in € 9.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.
Il consigliere istruttore Il presidente
Cristina Giannelli Maria Teresa Brena
pagina 24 di 24