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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IZ MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12941/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DIANDA ANDREA, elettivamente domiciliato in Piazza bernardini 6, Lucca, presso il difensore, come da delega in atti
OPPONENTE
COro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. COroparte_1 P.IVA_2
CH IO, elettivamente domiciliata in Piazza Battisti n.10, Montecatini Terme (PT) presso il difensore, come da procura alle liti in atti
OPPOSTA
pagina 1 di 6 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante COroparte_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GIANNESSI MARINA, elettivamente domiciliata in
Piazza delle Vettovaglie n.35, Pisa, presso il difensore, come da mandato speciale e delega in atti
RZ IA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per come da note di trattazione scritta depositate in PCT in data Parte_1
27.6.2025 e, pertanto: “Voglia il Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza:
-in tesi: -accertare che , quale titolare firmatario della CP_1 COroparte_1
non ha titolo né diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi di seguito esposti, con
[...] condanna dell'opposto, nel caso di avvio della procedura espropriativa, al risarcimento di tutti i danni cagionati all'opponente ai sensi ed agli effetti dell'art.96 co.
2-3 c.p.c. nella misura che risulterà provata e comunque di giustizia al termine dell'istruttoria; -in via subordinata: -condannare la soc.
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla COroparte_2 soc. l'importo di € 36.270,15 dalla stessa pagata alla prima in data Parte_1
20.06.2014, maggiorata di interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
-in via ulteriormente subordinata: accertare la malafede processuale della e della soc. COroparte_1
e conseguentemente condannare entrambe in solido a risarcire alla COroparte_2
i danni da questa subiti nella misura che risulterà provata e di giustizia al Parte_1 termine dell'istruttoria; -in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa.
per come da note di trattazione scritta depositate in PCT in COroparte_1 data 27.6.2025 e, pertanto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'opposizione dispiegata con conseguente piena efficacia del titolo esecutivo, rigettare la condanna alle sepese legali avanzata dalla società nonché la domanda ex COroparte_2 art. 96 cpc avanzata dalla stessa con ogni conseguente pronuncia in tema di spese legali che il Giudice vorrà liquidare secondo giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
pagina 2 di 6 per , come da note di trattazione scritta depositate in PCT in COroparte_2 data 26.6.2025, pertanto: CONCLUDE Affinché, contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa:
In via preliminare: dichiarare la estromissione dal presente giudizio, con la condanna alle spese della chiamante in causa. Nel merito in via principale Piaccia Codesto Ill.mo Tribunale respingere le domande avversarie in quanto infondate in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari tutti di giudizio, con IVA e CAP, ed ogni consequenziale pronuncia e la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa nei confronti di e/o Parte_1 COroparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615 e 281 decies cpc, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto con il quale ( in seguito le ha intimato il COroparte_1 CP_1 pagamento dell'importo di € 27.790,06, in forza di ordinanza di assegnazione emessa in data
21.11.2014 dal GE del Tribunale di Pisa, nell'ambito del giudizio di espropriazione mobiliare presso terzi, rubricato sub n.1166/2014 RGE.
Ha dedotto che essa che nel detto giudizio innanzi il Tribunale di Pisa rivestiva la Parte_1 qualità di terzo pignorato ( ex ) , a seguito della notificazione dell'atto di precetto, aveva CP_3 provveduto al pagamento del minor importo di € 9.903,52 rappresentando di aver eseguito, sempre nella qualità di terzo pignorato, un pagamento, pari ad € 36.270,15 a favore di altro creditore, nella specie indentificato in (in seguito , società che aveva COroparte_2 CP_2 instaurato anch' essa un giudizio di espropriazione presso terzi davanti al Tribunale di Pisa, rubricato sub 1213/2014 RGE e, che, pertanto, agiva in forza di provvedimento giudiziale, ovvero ordinanza di assegnazione somme emessa dal GE in data 26.5.2014, e munita di formula esecutiva in data 30 maggio 2014.
Ha chiesto, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione e, CO previa autorizzazione alla chiamata in causa di il Tribunale dichiari che non ha CP_2 titolo né diritto di procedere in executivis in danno di essa opponente;
quanto, invece ad CP_2 ne ha chiesto la condanna alla restituzione, in proprio favore, della somma di € 36.270,15, oltre interessi legali, pagata da essa opponente in ottemperanza all'ordinanza del 26.5.2014 del Ge del
Tribunale di Pisa. pagina 3 di 6 CO Ha inoltre chiesto la condanna ex art.96 cpc, stante la mala fede processuale, sia di che di
CP_2
CO Si è costituita in giudizio deducendo che, a seguito del mancato pagamento del proprio credito, fondato su valido titolo esecutivo e regolarmente notificato al terzo pignorato, a seguito del pignoramento del 9 maggio 2014, è stato introdotto il giudizio di espropriazione presso terzi davanti al
Tribunale di Pisa ( N.RGE 1166/2014), conclusosi con ordinanza di assegnazione delle somme a favore di CP_1
Ha aggiunto che, pertanto, ricevuta in data 9.5.2014 la notifica del COroparte_4
CO pignoramento effettuata da era soggetta agli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 cpc., rendendo la notifica del pignoramento immediatamente indisponibili per il terzo le cose o le somme da lui dovute, con personale responsabilità verso il creditore pignorante;
il terzo, CO dunque, conscio del pignoramento anteriore di essa non avrebbe potuto in alcun modo disporre delle somme pignorate in favore di pena la responsabilità personale, ed avrebbe dovuto CP_2 prima soddisfare il creditore e, solo successivamente, la società stante CP_1 CP_2 la notifica del pignoramento effettuata da in data 13.5.2014, pertanto successivamente, CP_2 rispetto alla notifica di MG.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, essendo il titolo esecutivo azionato valido ed efficace, con vittoria di spese ed onorari.
Autorizzata la chiamata in causa di la stessa si è costituita in giudizio, per contestare la CP_2 fondatezza dell'opposizione, deducendo la legittimità del pagamento effettuato in suo favore da CP_3
( oggi ), in quanto fondato su un provvedimento giudiziale esecutivo
[...] COroparte_5
(ordinanza assegnazione del credito ), dunque su un titolo valido e mai impugnato.
Ha chiesto pertanto, in via preliminare, la propria estromissione dal giudizio, e, comunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 27.6.2025, tenuta con la modalità di cui all'art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
L'opponente deduce la non debenza di alcunché all'opposta, in quanto la somma di cui al titolo ed al precetto è già stata pagata ad un terzo soggetto ( , in base ad un ordine giudiziale. CP_2
Al riguardo, non può però non osservarsi che, avendo l'opposta azionato un titolo giudiziale, i motivi di opposizione non possono che consistere nella deduzione di fatti modificativi o estintivi di tale titolo, e non, come nel caso di specie, nel pagamento effettuato a un terzo, in forza di diverso titolo giudiziale.
pagina 4 di 6 D'altro canto, secondo quella che è, anche, la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (Cass. civile, ordinanza n. 9736/2023) l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è nemmeno mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che l'ha emessa, e, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza di cui all'art. 533 c.p.c., non è più ammissibile neanche un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da parte del debitore, dovendo quest'ultimo, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare eventualmente accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (contro i vizi formali dell'ordinanza di assegnazione, saranno, poi, esperibili i rimedi i cui all'art. 617 c.p.c.).
Solo ad abundantiam, va osservato che, come noto, nell'ambito dei pignoramenti mobiliari presso terzi, il pignoramento successivo è postergato rispetto a quello precedente e non può ottenere soddisfazione se non a seguito della soddisfazione di quello anteriore.
Nel caso di specie, il pignoramento di è stato notificato in data 9 maggio 2014 rispetto CP_1
a quello di che è stato notificato il 13 maggio 2014 (v. doc. 3, 4 e 6 del fascicolo CP_2 dell'opposta).
.( ex ), era pertanto soggetta agli obblighi che la legge impone al Parte_1 CP_3 custode ai sensi dell'art. 546 cpc., in quanto la notifica del pignoramento rende immediatamente indisponibili per il terzo le cose o le somme da lui dovute, rendendolo anche personalmente responsabile verso il creditore pignorante.
A fronte di ciò il terzo, conscio del pignoramento anteriore, non avrebbe potuto in alcun modo disporre delle somme pignorate in favore di pena la responsabilità personale. CP_2
Anche l'ulteriore domanda dell'opponente, di accertamento della malafede processuale di e di CP_1
e di condanna di entrambe in solido a risarcire a i danni dalla stessa CP_2 Parte_1 subiti nella misura provata e di giustizia al termine dell'istruttoria, non può trovare accoglimento, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, ciascuna delle suddette parti ha agito in base a disposizioni di legge, e comunque ben avrebbe potuto esperire i rimedi, sempre Parte_1 previsti dalla legge, onde evitare gli effetti pregiudizievoli delle ordinanze di assegnazione.
Attesa la peculiarità della fattispecie trattata, devono ritenersi sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione;
2) Dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Firenze, 24.10.2024
Il Giudice Estensore
dott.ssa IZ MP
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IZ MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12941/2024 promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DIANDA ANDREA, elettivamente domiciliato in Piazza bernardini 6, Lucca, presso il difensore, come da delega in atti
OPPONENTE
COro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. COroparte_1 P.IVA_2
CH IO, elettivamente domiciliata in Piazza Battisti n.10, Montecatini Terme (PT) presso il difensore, come da procura alle liti in atti
OPPOSTA
pagina 1 di 6 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante COroparte_2 P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GIANNESSI MARINA, elettivamente domiciliata in
Piazza delle Vettovaglie n.35, Pisa, presso il difensore, come da mandato speciale e delega in atti
RZ IA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per come da note di trattazione scritta depositate in PCT in data Parte_1
27.6.2025 e, pertanto: “Voglia il Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza:
-in tesi: -accertare che , quale titolare firmatario della CP_1 COroparte_1
non ha titolo né diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi di seguito esposti, con
[...] condanna dell'opposto, nel caso di avvio della procedura espropriativa, al risarcimento di tutti i danni cagionati all'opponente ai sensi ed agli effetti dell'art.96 co.
2-3 c.p.c. nella misura che risulterà provata e comunque di giustizia al termine dell'istruttoria; -in via subordinata: -condannare la soc.
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla COroparte_2 soc. l'importo di € 36.270,15 dalla stessa pagata alla prima in data Parte_1
20.06.2014, maggiorata di interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
-in via ulteriormente subordinata: accertare la malafede processuale della e della soc. COroparte_1
e conseguentemente condannare entrambe in solido a risarcire alla COroparte_2
i danni da questa subiti nella misura che risulterà provata e di giustizia al Parte_1 termine dell'istruttoria; -in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa.
per come da note di trattazione scritta depositate in PCT in COroparte_1 data 27.6.2025 e, pertanto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'opposizione dispiegata con conseguente piena efficacia del titolo esecutivo, rigettare la condanna alle sepese legali avanzata dalla società nonché la domanda ex COroparte_2 art. 96 cpc avanzata dalla stessa con ogni conseguente pronuncia in tema di spese legali che il Giudice vorrà liquidare secondo giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
pagina 2 di 6 per , come da note di trattazione scritta depositate in PCT in COroparte_2 data 26.6.2025, pertanto: CONCLUDE Affinché, contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa:
In via preliminare: dichiarare la estromissione dal presente giudizio, con la condanna alle spese della chiamante in causa. Nel merito in via principale Piaccia Codesto Ill.mo Tribunale respingere le domande avversarie in quanto infondate in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari tutti di giudizio, con IVA e CAP, ed ogni consequenziale pronuncia e la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa nei confronti di e/o Parte_1 COroparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615 e 281 decies cpc, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto con il quale ( in seguito le ha intimato il COroparte_1 CP_1 pagamento dell'importo di € 27.790,06, in forza di ordinanza di assegnazione emessa in data
21.11.2014 dal GE del Tribunale di Pisa, nell'ambito del giudizio di espropriazione mobiliare presso terzi, rubricato sub n.1166/2014 RGE.
Ha dedotto che essa che nel detto giudizio innanzi il Tribunale di Pisa rivestiva la Parte_1 qualità di terzo pignorato ( ex ) , a seguito della notificazione dell'atto di precetto, aveva CP_3 provveduto al pagamento del minor importo di € 9.903,52 rappresentando di aver eseguito, sempre nella qualità di terzo pignorato, un pagamento, pari ad € 36.270,15 a favore di altro creditore, nella specie indentificato in (in seguito , società che aveva COroparte_2 CP_2 instaurato anch' essa un giudizio di espropriazione presso terzi davanti al Tribunale di Pisa, rubricato sub 1213/2014 RGE e, che, pertanto, agiva in forza di provvedimento giudiziale, ovvero ordinanza di assegnazione somme emessa dal GE in data 26.5.2014, e munita di formula esecutiva in data 30 maggio 2014.
Ha chiesto, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione e, CO previa autorizzazione alla chiamata in causa di il Tribunale dichiari che non ha CP_2 titolo né diritto di procedere in executivis in danno di essa opponente;
quanto, invece ad CP_2 ne ha chiesto la condanna alla restituzione, in proprio favore, della somma di € 36.270,15, oltre interessi legali, pagata da essa opponente in ottemperanza all'ordinanza del 26.5.2014 del Ge del
Tribunale di Pisa. pagina 3 di 6 CO Ha inoltre chiesto la condanna ex art.96 cpc, stante la mala fede processuale, sia di che di
CP_2
CO Si è costituita in giudizio deducendo che, a seguito del mancato pagamento del proprio credito, fondato su valido titolo esecutivo e regolarmente notificato al terzo pignorato, a seguito del pignoramento del 9 maggio 2014, è stato introdotto il giudizio di espropriazione presso terzi davanti al
Tribunale di Pisa ( N.RGE 1166/2014), conclusosi con ordinanza di assegnazione delle somme a favore di CP_1
Ha aggiunto che, pertanto, ricevuta in data 9.5.2014 la notifica del COroparte_4
CO pignoramento effettuata da era soggetta agli obblighi che la legge impone al custode ai sensi dell'art. 546 cpc., rendendo la notifica del pignoramento immediatamente indisponibili per il terzo le cose o le somme da lui dovute, con personale responsabilità verso il creditore pignorante;
il terzo, CO dunque, conscio del pignoramento anteriore di essa non avrebbe potuto in alcun modo disporre delle somme pignorate in favore di pena la responsabilità personale, ed avrebbe dovuto CP_2 prima soddisfare il creditore e, solo successivamente, la società stante CP_1 CP_2 la notifica del pignoramento effettuata da in data 13.5.2014, pertanto successivamente, CP_2 rispetto alla notifica di MG.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, essendo il titolo esecutivo azionato valido ed efficace, con vittoria di spese ed onorari.
Autorizzata la chiamata in causa di la stessa si è costituita in giudizio, per contestare la CP_2 fondatezza dell'opposizione, deducendo la legittimità del pagamento effettuato in suo favore da CP_3
( oggi ), in quanto fondato su un provvedimento giudiziale esecutivo
[...] COroparte_5
(ordinanza assegnazione del credito ), dunque su un titolo valido e mai impugnato.
Ha chiesto pertanto, in via preliminare, la propria estromissione dal giudizio, e, comunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 27.6.2025, tenuta con la modalità di cui all'art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
L'opponente deduce la non debenza di alcunché all'opposta, in quanto la somma di cui al titolo ed al precetto è già stata pagata ad un terzo soggetto ( , in base ad un ordine giudiziale. CP_2
Al riguardo, non può però non osservarsi che, avendo l'opposta azionato un titolo giudiziale, i motivi di opposizione non possono che consistere nella deduzione di fatti modificativi o estintivi di tale titolo, e non, come nel caso di specie, nel pagamento effettuato a un terzo, in forza di diverso titolo giudiziale.
pagina 4 di 6 D'altro canto, secondo quella che è, anche, la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (Cass. civile, ordinanza n. 9736/2023) l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è nemmeno mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che l'ha emessa, e, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza di cui all'art. 533 c.p.c., non è più ammissibile neanche un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da parte del debitore, dovendo quest'ultimo, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare eventualmente accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (contro i vizi formali dell'ordinanza di assegnazione, saranno, poi, esperibili i rimedi i cui all'art. 617 c.p.c.).
Solo ad abundantiam, va osservato che, come noto, nell'ambito dei pignoramenti mobiliari presso terzi, il pignoramento successivo è postergato rispetto a quello precedente e non può ottenere soddisfazione se non a seguito della soddisfazione di quello anteriore.
Nel caso di specie, il pignoramento di è stato notificato in data 9 maggio 2014 rispetto CP_1
a quello di che è stato notificato il 13 maggio 2014 (v. doc. 3, 4 e 6 del fascicolo CP_2 dell'opposta).
.( ex ), era pertanto soggetta agli obblighi che la legge impone al Parte_1 CP_3 custode ai sensi dell'art. 546 cpc., in quanto la notifica del pignoramento rende immediatamente indisponibili per il terzo le cose o le somme da lui dovute, rendendolo anche personalmente responsabile verso il creditore pignorante.
A fronte di ciò il terzo, conscio del pignoramento anteriore, non avrebbe potuto in alcun modo disporre delle somme pignorate in favore di pena la responsabilità personale. CP_2
Anche l'ulteriore domanda dell'opponente, di accertamento della malafede processuale di e di CP_1
e di condanna di entrambe in solido a risarcire a i danni dalla stessa CP_2 Parte_1 subiti nella misura provata e di giustizia al termine dell'istruttoria, non può trovare accoglimento, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, ciascuna delle suddette parti ha agito in base a disposizioni di legge, e comunque ben avrebbe potuto esperire i rimedi, sempre Parte_1 previsti dalla legge, onde evitare gli effetti pregiudizievoli delle ordinanze di assegnazione.
Attesa la peculiarità della fattispecie trattata, devono ritenersi sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione;
2) Dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Firenze, 24.10.2024
Il Giudice Estensore
dott.ssa IZ MP
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