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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/11/2024, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 506/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 506/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to PROVENZANO Parte_1 C.F._1
EMANUELA C.F._2
ATTORE
Contro
rappresentato e difeso dall'avv.to MANCA Controparte_1 C.F._3
CLAUDIO C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
a)Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. per i fatti suesposti per le Controparte_1 lesioni personali dolose prodotte al sig. ex art. 582 CP, e per l'effetto condannare lo Parte_1 stesso al pagamento della somma di € 51.200/00 quale risarcimento di tutti i danni occorsi nel sinistro de quo, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione del dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per il convenuto:
- in via di eccezione assorbente, dichiarare in ogni caso prescritto il diritto al risarcimento del danno richiesto da parte attrice;
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in
Pagina 1 quanto infondate sia in fatto che in diritto, oltre che generiche e non provate;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione, notificato il 29.03.2017, conveniva in giudizio, dinanzi questo Parte_1
Tribunale, esponendo che in data 3.11.2007 percorreva in La Maddalena la via Controparte_1
Ammiraglio Mirabello, quando dopo avere sorpassato l'auto condotta dal veniva da questi CP_1
inseguito, senza mantenere la distanza di sicurezza.
Spiegava che dopo il predetto inseguimento, fermatosi all'altezza della rotatoria, veniva aggredito dal con schiaffi e pugni, che gli provocavano lesioni personali che rendevano necessario CP_1
l'intervento dei Carabinieri e il ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale di La Maddalena.
Concludeva come sopra.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.01.2018 si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto, risalendo il fatto ascritto al novembre 2007 e la citazione al marzo 2017; nel merito negava di avere posto in essere i comportamenti descritti dall'attore e concludeva come sopra.
Il processo è stato istruito con prove documentali, testimoniali e consulenza tecnica di ufficio e tenuto in decisione ex art. 190 cpc.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione, la quale deve essere rigettata;
invero, è risultato provato documentalmente che la prescrizione è stata interrotta dalla costituzione di parte civile, avvenuta in data 13.04.2013, nel processo penale, conclusosi con sentenza di prescrizione.
Si rileva che ai sensi dell'art. 2947 3°,co, essendo la prescrizione prevista per il fatto-reato di sei anni, la costituzione di parte civile, avvenuta in data 13.04.2013 e quindi prima del decorso del sessennio, ha efficacemente interrotto la prescrizione che ha riiniziato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
Passando al merito della questione, si rileva che la domanda attrice è fondata.
Pagina 2 Infatti dal complesso delle prove testimoniali ed alla luce della certificazione del Pronto soccorso del
3.11.2007, deve riconoscersi come l'attore abbia riportato, a seguito dell'aggressione subita ad opera convenuto, i danni lamentati.
In particolare, dalla testimonianza della sig.ra della cui attendibilità non è dato Testimone_1
dubitare stante l'imparzialità della testimone rispetto ad entrambe le parti, avendo la Tes_1
dichiarato di non avere rapporti con nessuno dei due soggetti, si evince che la stessa, che all'epoca lavorava nel negozio “Grandi magazzini”, abbia assistito all'evento delittuoso posto in essere dal
: “ho visto la scena di aggressione che si svolgeva all'esterno tra due soggetti, fra i quali ho CP_1
riconosciuto il che malmenava un altro ragazzo in divisa con schiaffi e colpi, il ragazzo CP_1
sanguinava. Ricordo che finchè non sono intervenuti i Carabinieri il colpiva il con CP_1 Pt_1
pugni e schiaffi… mi rimase impressa la violenza con cui il colpiva il il quale non CP_1 Pt_1
reagiva ma cercava di proteggersi con le braccia dai colpi. Ricordo che il urlava nei CP_1
confronti del che non reagiva. Ricordo che il sanguinava copiosamente”. Pt_1 Pt_1
Nello stesso senso la testimonianza resa dal il quale, presente al momento dei fatti Testimone_2
da un angolo visuale diverso rispetto a quello della , ha dichiarato di avere visto che il Tes_1 era fermo di fronte al negozio “Grandi magazzini” e l'auto grigia del gli “sbarrava la Pt_1 CP_1 strada in posizione trasversale”, dichiarando: “quando il è sceso dall'auto di spalle rispetto Pt_1
al quest'ultimo lo ha preso al collo lo ha sbattuto verso lo sportello e sanguinante è caduto a CP_1 terra;
ha proseguito confermando che quando il era dentro l'auto il sbatteva il Pt_1 CP_1 pugno al vetro”.
Inattendibili, invece, appaiono le dichiarazioni rese dai due testimoni di parte convenuta, Tes_3
e , alla luce delle dichiarazioni di e
[...] Testimone_4 Testimone_1 Testimone_2
Questi ultimi - concordemente - hanno escluso la presenza dei suddetti testimoni nel luoghi dell'evento, avendo dichiarato che erano presenti esclusivamente le parti, , e Tes_1 Tes_2 Tes_5
(escussi nel processo penale), ed escluso fermamente la presenza di e . Per_1 Tes_4 Tes_3
In ogni caso si rileva che la versione resa dal “il sig. agitato credo che abbia Tes_4 Pt_1 sbattuto la testa sullo sportello anteriore della sua auto, non l'ho visto sbattere” è palesemente incompatibile ed in contrapposizione con quanto emerso in causa.
Si deve aggiungere che le testimonianze acquisite nel presente processo sono confermate anche dalle testimonianze rese nel processo penale da e che devono deve essere Tes_6 Testimone_7
liberamente apprezzata dal giudice;
nel caso che ci occupa, sono valutate in senso positivo, ritenendo le testimonianze assunte in questo processo, esaminate complessivamente a quelle rese nel processo
Pagina 3 penale, rappresentative del fatto che effettivamente il convenuto è l'autore delle lesioni subite dell'attore.
Il fatto illecito, il nesso casuale e il danno conseguente è stato dimostrato a carico del;
in CP_1
particolare è stato dimostrato che quest'ultimo abbia percosso con pugni e calci il ed infine Pt_1 lo abbia sospinto violentemente verso lo sportello dell'auto, provocandogli la lesione. Tale fatto commesso con dolo, è fonte, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di obbligazione al risarcimento del danno nei confronti del . Parte_1
Tanto acclarato, per la determinazione della natura e dell'entità delle predette lesioni, nel corso del giudizio è stato nominato C.T.U. medico-legale, il quale, preso atto della documentazione medica in atti e tenuto conto dei rilievi obiettivi attuali, accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico occorso e le lesioni riportate, con motivazione immune da vizi logici e sulla scorta di condivisibili argomentazioni, ha determinato il periodo di 15 giorni di danno biologico temporaneo al 75%, 25 giorni di danno biologico parziale al 50%, con esiti permanenti che incidono sulla preesistente integrità psicofisica inducendo un pregiudizio quantificabile nella misura del 10%.
Nel procedere, dunque, alla quantificazione del danno, si applicano le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano; in merito, si osserva che, nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal predetto Tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli. artt. 1226 e 2056 cod. civ. In ossequio, poi, a quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 26972/08 si precisa che tale liquidazione viene effettuata con riguardo all'unitaria voce di danno rappresentata dal danno non patrimoniale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, comprensivo anche del danno da sofferenza soggettiva.
In definitiva, le somme complessivamente dovute ammontano ad € 25.720,00 tenuto conto dell'età della sig. , di anni 25 al momento del sinistro (3.11.2007), senza ulteriore Parte_1
personalizzazione stante l'assenza di domanda sul punto.
Pagina 4 Sulla somma di € 25.720,00, liquidata al valore attuale della moneta, devalutata al novembre 2007 e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza.
Successivamente, fino al saldo, sono dovuti gli interessi legali.
Il sig. è anche condannato a rifondere al sig. le spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza disattesa e respinta
1.Accertata la responsabilità di nella causazione dell'evento Controparte_1 C.F._5
lo dichiara tenuto al pagamento in favore del , per titoli Parte_1 C.F._1
di cui in narrativa, della somma complessiva di € 25.720,00;
2. condanna a pagare in favore di Controparte_1 C.F._5 Parte_1
le spese di giudizio che liquida nella misura di € 7616,00, oltre spese, C.F._1
rimborso forfettario ed accessori di legge.
3. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU e lo condanna alla restituzione a Controparte_1
parte attrice di quelle anticipate.
Tempio Pausania, 6.11.2024
Il Giudice
Daniela Schintu
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 506/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to PROVENZANO Parte_1 C.F._1
EMANUELA C.F._2
ATTORE
Contro
rappresentato e difeso dall'avv.to MANCA Controparte_1 C.F._3
CLAUDIO C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
a)Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. per i fatti suesposti per le Controparte_1 lesioni personali dolose prodotte al sig. ex art. 582 CP, e per l'effetto condannare lo Parte_1 stesso al pagamento della somma di € 51.200/00 quale risarcimento di tutti i danni occorsi nel sinistro de quo, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione del dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per il convenuto:
- in via di eccezione assorbente, dichiarare in ogni caso prescritto il diritto al risarcimento del danno richiesto da parte attrice;
- in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice in
Pagina 1 quanto infondate sia in fatto che in diritto, oltre che generiche e non provate;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione, notificato il 29.03.2017, conveniva in giudizio, dinanzi questo Parte_1
Tribunale, esponendo che in data 3.11.2007 percorreva in La Maddalena la via Controparte_1
Ammiraglio Mirabello, quando dopo avere sorpassato l'auto condotta dal veniva da questi CP_1
inseguito, senza mantenere la distanza di sicurezza.
Spiegava che dopo il predetto inseguimento, fermatosi all'altezza della rotatoria, veniva aggredito dal con schiaffi e pugni, che gli provocavano lesioni personali che rendevano necessario CP_1
l'intervento dei Carabinieri e il ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale di La Maddalena.
Concludeva come sopra.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.01.2018 si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto, risalendo il fatto ascritto al novembre 2007 e la citazione al marzo 2017; nel merito negava di avere posto in essere i comportamenti descritti dall'attore e concludeva come sopra.
Il processo è stato istruito con prove documentali, testimoniali e consulenza tecnica di ufficio e tenuto in decisione ex art. 190 cpc.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione, la quale deve essere rigettata;
invero, è risultato provato documentalmente che la prescrizione è stata interrotta dalla costituzione di parte civile, avvenuta in data 13.04.2013, nel processo penale, conclusosi con sentenza di prescrizione.
Si rileva che ai sensi dell'art. 2947 3°,co, essendo la prescrizione prevista per il fatto-reato di sei anni, la costituzione di parte civile, avvenuta in data 13.04.2013 e quindi prima del decorso del sessennio, ha efficacemente interrotto la prescrizione che ha riiniziato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
Passando al merito della questione, si rileva che la domanda attrice è fondata.
Pagina 2 Infatti dal complesso delle prove testimoniali ed alla luce della certificazione del Pronto soccorso del
3.11.2007, deve riconoscersi come l'attore abbia riportato, a seguito dell'aggressione subita ad opera convenuto, i danni lamentati.
In particolare, dalla testimonianza della sig.ra della cui attendibilità non è dato Testimone_1
dubitare stante l'imparzialità della testimone rispetto ad entrambe le parti, avendo la Tes_1
dichiarato di non avere rapporti con nessuno dei due soggetti, si evince che la stessa, che all'epoca lavorava nel negozio “Grandi magazzini”, abbia assistito all'evento delittuoso posto in essere dal
: “ho visto la scena di aggressione che si svolgeva all'esterno tra due soggetti, fra i quali ho CP_1
riconosciuto il che malmenava un altro ragazzo in divisa con schiaffi e colpi, il ragazzo CP_1
sanguinava. Ricordo che finchè non sono intervenuti i Carabinieri il colpiva il con CP_1 Pt_1
pugni e schiaffi… mi rimase impressa la violenza con cui il colpiva il il quale non CP_1 Pt_1
reagiva ma cercava di proteggersi con le braccia dai colpi. Ricordo che il urlava nei CP_1
confronti del che non reagiva. Ricordo che il sanguinava copiosamente”. Pt_1 Pt_1
Nello stesso senso la testimonianza resa dal il quale, presente al momento dei fatti Testimone_2
da un angolo visuale diverso rispetto a quello della , ha dichiarato di avere visto che il Tes_1 era fermo di fronte al negozio “Grandi magazzini” e l'auto grigia del gli “sbarrava la Pt_1 CP_1 strada in posizione trasversale”, dichiarando: “quando il è sceso dall'auto di spalle rispetto Pt_1
al quest'ultimo lo ha preso al collo lo ha sbattuto verso lo sportello e sanguinante è caduto a CP_1 terra;
ha proseguito confermando che quando il era dentro l'auto il sbatteva il Pt_1 CP_1 pugno al vetro”.
Inattendibili, invece, appaiono le dichiarazioni rese dai due testimoni di parte convenuta, Tes_3
e , alla luce delle dichiarazioni di e
[...] Testimone_4 Testimone_1 Testimone_2
Questi ultimi - concordemente - hanno escluso la presenza dei suddetti testimoni nel luoghi dell'evento, avendo dichiarato che erano presenti esclusivamente le parti, , e Tes_1 Tes_2 Tes_5
(escussi nel processo penale), ed escluso fermamente la presenza di e . Per_1 Tes_4 Tes_3
In ogni caso si rileva che la versione resa dal “il sig. agitato credo che abbia Tes_4 Pt_1 sbattuto la testa sullo sportello anteriore della sua auto, non l'ho visto sbattere” è palesemente incompatibile ed in contrapposizione con quanto emerso in causa.
Si deve aggiungere che le testimonianze acquisite nel presente processo sono confermate anche dalle testimonianze rese nel processo penale da e che devono deve essere Tes_6 Testimone_7
liberamente apprezzata dal giudice;
nel caso che ci occupa, sono valutate in senso positivo, ritenendo le testimonianze assunte in questo processo, esaminate complessivamente a quelle rese nel processo
Pagina 3 penale, rappresentative del fatto che effettivamente il convenuto è l'autore delle lesioni subite dell'attore.
Il fatto illecito, il nesso casuale e il danno conseguente è stato dimostrato a carico del;
in CP_1
particolare è stato dimostrato che quest'ultimo abbia percosso con pugni e calci il ed infine Pt_1 lo abbia sospinto violentemente verso lo sportello dell'auto, provocandogli la lesione. Tale fatto commesso con dolo, è fonte, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di obbligazione al risarcimento del danno nei confronti del . Parte_1
Tanto acclarato, per la determinazione della natura e dell'entità delle predette lesioni, nel corso del giudizio è stato nominato C.T.U. medico-legale, il quale, preso atto della documentazione medica in atti e tenuto conto dei rilievi obiettivi attuali, accertata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico occorso e le lesioni riportate, con motivazione immune da vizi logici e sulla scorta di condivisibili argomentazioni, ha determinato il periodo di 15 giorni di danno biologico temporaneo al 75%, 25 giorni di danno biologico parziale al 50%, con esiti permanenti che incidono sulla preesistente integrità psicofisica inducendo un pregiudizio quantificabile nella misura del 10%.
Nel procedere, dunque, alla quantificazione del danno, si applicano le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano; in merito, si osserva che, nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal predetto Tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli. artt. 1226 e 2056 cod. civ. In ossequio, poi, a quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 26972/08 si precisa che tale liquidazione viene effettuata con riguardo all'unitaria voce di danno rappresentata dal danno non patrimoniale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, comprensivo anche del danno da sofferenza soggettiva.
In definitiva, le somme complessivamente dovute ammontano ad € 25.720,00 tenuto conto dell'età della sig. , di anni 25 al momento del sinistro (3.11.2007), senza ulteriore Parte_1
personalizzazione stante l'assenza di domanda sul punto.
Pagina 4 Sulla somma di € 25.720,00, liquidata al valore attuale della moneta, devalutata al novembre 2007 e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza.
Successivamente, fino al saldo, sono dovuti gli interessi legali.
Il sig. è anche condannato a rifondere al sig. le spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza disattesa e respinta
1.Accertata la responsabilità di nella causazione dell'evento Controparte_1 C.F._5
lo dichiara tenuto al pagamento in favore del , per titoli Parte_1 C.F._1
di cui in narrativa, della somma complessiva di € 25.720,00;
2. condanna a pagare in favore di Controparte_1 C.F._5 Parte_1
le spese di giudizio che liquida nella misura di € 7616,00, oltre spese, C.F._1
rimborso forfettario ed accessori di legge.
3. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU e lo condanna alla restituzione a Controparte_1
parte attrice di quelle anticipate.
Tempio Pausania, 6.11.2024
Il Giudice
Daniela Schintu
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