Sentenza breve 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 18/06/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01335/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 120, c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società cooperativa sociale “ VI US ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B53A277B1E, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Giracello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cammarata, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio VIni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società cooperativa sociale a responsabilità limitata “ NT ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
a) quanto al ricorso introduttivo :
- della determina a contrarre dell’intimato Comune n. 4 del 16 gennaio 2025, concernente la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di asilo comunale con annessa mensa, per un massimo di n. 60 bambini di età compresa tra zero e tre anni, dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026 (escluso il mese di agosto);
- della determina n. 158 del 25 febbraio 2025, di approvazione dei verbali di ammissione ed esclusione dei concorrenti;
- della determina n. 197 del 28 febbraio 2025, di approvazione del verbale n. 5 e contestuale aggiudicazione alla controinteressata della commessa per cui è causa;
- dei verbali di gara nella parte in cui è stata esclusa l'offerta della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi l’avviso, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, la lettera di invito nell’ambito del Sistema MePA, i chiarimenti resi nel corso del procedimento, i verbali di gara dal n. 1 al n. 4 e la richiesta di soccorso istruttorio;
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della determina dell’intimato Comune n. 308 del 10 aprile 2025, di aggiudicazione definitiva alla controinteressata dell’anzidetta commessa;
nonché per dichiarare
l’inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e il diritto della ricorrente all’aggiudicazione e all’eventuale subentro;
nonché per la condanna
dell’intimato Comune, previo annullamento della determina che ne ha determinato l’esclusione dalla gara dell’odierna ricorrente, a disporre in favore di quest’ultima l’aggiudicazione della gara per cui è causa, con pronuncia da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno da questa asseritamente subito anche mediante subentro; o, in subordine, al risarcimento dei danni in tesi patiti dalla ricorrente per l’anzidetta pretermissione dalla procedura di gara e, in via parimenti subordinata, al risarcimento del danno professionale e d’immagine conseguente alla mancata futura possibilità per la ricorrente di indicare l’aggiudicazione della gara di cui è causa ed il conseguente intero svolgimento del relativo appalto tra i requisiti di qualificazione delle future gare d’appalto, di analogo oggetto, alle quali intenderà partecipare; o, in via ulteriormente subordinata, a disporre l’annullamento della lex specialis di gara con conseguente riedizione dell’intera procedura;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di poter definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120, c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno ricorso verte sull’esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio dell'asilo dell’intimato Comune con annessa mensa, per un massimo di n. 60 bambini di età compresa tra zero e tre anni nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026 (con esclusione del mese di agosto), aggiudicato all’odierna controinteressata a valle dell’esclusione di parte ricorrente, motivata, in particolare, dalla carenza di quest’ultima della carenza del requisito tecnico/professionale del servizio di punta (ritenuto non surrogabile a mezzo di avvalimento plurimo o frazionato), oltre che della mancata produzione delle certificazioni ISO dell’ausiliaria.
1.1. La ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso (" Sull’illegittimità della procedura di gara – illegittimità della determina a contrarre del responsabile dell’area socio assistenziale n. 4 del 16-01-2025 (del. n. 1 del 16-01-2025) e degli atti successivi. Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione della g.m. n. 252 del 18/12/2024. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 del d.lgs. 267/2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 17 del d. Lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 dello statuto del comune di Cammarata; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, assenza di istruttoria. Manifesta illogicità, incoerenza e irragionevolezza della motivazione e abnormità della valutazione "), ha sostenuto che la determina a contrarre si sarebbe immotivatamente discostata dalla presupposta deliberazione di giunta n. 252 del 18 dicembre 2024, nella parte in cui la prima ha previsto che uno dei 5,5 educatori dovesse svolgere mansioni di coordinamento (originariamente non previste) e che vi fossero n. 5 addetti ai servizi ausiliari di cui n. 1 addetto alla cucina con qualifica di cuoco in luogo dei n. 4,5 addetti originariamente previsti, con conseguente aumento dei costi del personale.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso (" Sulla illegittima esclusione di VI US. Illegittimità della determina del responsabile dell'area socio assistenziale n. 158 del 25-02-2025 (deliberazione n. Registro area 32 del 25-02-2025) e dell'allegata proposta della commissione giudicatrice di escludere l’offerta della cooperativa VI US e di ammettere alla procedura di gara l’operatore economico soc. Coop. Soc. NT; violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (punto 7.a del disciplinare e pag. 10 dell’avviso); violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 50 e 128 del d. Lgs. n. 36/2023. Violazione di legge per violazione degli artt. 99, 100 e 113 del d. Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del d. Lgs. n. 36/2023 che disciplina l’efficacia e la valenza dell’avvalimento; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 17 del d. Lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza violazione del principi di proporzionalità e di tutela della concorrenza; eccesso di potere per erroneità manifesta, eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, travisamento in fatto e diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa ") ha argomentato sull’illegittimità delle ragioni addotte dall’amministrazione a supporto della propria esclusione dalla gara in questione.
Anzitutto, ha contestato la pretesa carenza del requisito della “Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio assimilabile a quello oggetto del presente appalto, di importo minimo pari a quello posto a base di gara al netto dell’IVA” , come asseritamente dimostrato dal contratto di avvalimento, sostenendo che tale requisito non sarebbe stato previsto dalla lex specialis come “ requisito di punta ” e che esso – comunque non presupponente particolari professionalità – ben avrebbe potuto essere dimostrato a mezzo di avvalimento plurimo o frazionato (posto che la ricorrente ne era in proprio carente).
In secondo luogo, ha contestato la propria esclusione motivata in ragione della presunta carenza, in capo alla ditta ausiliaria, delle certificazioni ISO.
1.1.3. Con il terzo motivo di ricorso (" Sulla illegittima aggiudicazione alla controinteressata. Illegittimità della determina del responsabile dell'area socio assistenziale n. 158 del 25-02-2025 (deliberazione n. Registro area 32 del 25-02-2025) e dell'allegata proposta della commissione giudicatrice di escludere l’offerta della cooperativa VI US e di ammettere alla procedura di gara l’operatore economico soc. Coop. Soc. NT; illegittimità della determina del responsabile dell'area socio assistenziale n. 197 del 28-02-2025 (deliberazione n. 36 registro area del 28-02-2025) e dell'allegata proposta della commissione giudicatrice di aggiudicare la gara all’operatore economico soc. Coop. Soc. NT; violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50 e 128 del d. Lgs. N. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d. Lgs. n. 36/2023. Violazione del principio di rotazione degli affidamenti quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici; violazione dei principi di trasparenza e di tutela della concorrenza; eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, travisamento in fatto e diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa" ), ha sostenuto l'illegittimità dell'aggiudicazione alla controinteressata per violazione del principio di rotazione.
1.1.4. Con il quarto motivo di ricorso (" Sulla illegittima aggiudicazione alla controinteressata. illegittimità degli atti di gara per contrasti e contraddizioni insanabili illegittimità della determina del responsabile dell'area socio assistenziale n. 158 del 25-02-2025 (deliberazione n. registro area 32 del 25-02-2025) e dell'allegata proposta della commissione giudicatrice di escludere l’offerta della cooperativa VI US e di ammettere alla procedura di gara l’operatore economico soc. coop. soc. NT; illegittimità della determina del responsabile dell'area socio assistenziale n. 197 del 28-02-2025 (deliberazione n. 36 registro area del 28-02-2025) e dell'allegata proposta della commissione giudicatrice di aggiudicare la gara all’operatore economico soc. coop. soc. NT; violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (punto 7.a del disciplinare e pag. 8 dell’avviso); violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 50 e 128 del d. lgs. n. 36/2023. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del d. lgs. n. 36/2023. violazione del principio di rotazione degli affidamenti quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici; violazione dei principi di trasparenza e di tutela della concorrenza; eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, travisamento in fatto e diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa "), ha contestato la mancata esclusione della controinteressata in quanto asseritamente non iscritta nell’albo regionale delle istituzioni socioassistenziali, come invece previsto dalla legge di gara.
2. Si sono costituiti la controinteressata e il Comune intimato.
3. La prima, con memoria del 15 aprile 2025, ha articolato le seguenti difese.
3.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso (inerente al presunto disallineamento tra la delibera di giunta e la determina a contrarre) ha eccepito:
(i) la sua tardività, in quanto gli eventuali vizi della determina a contrarre avrebbero dovuto essere contestati una volta conosciuti l'avviso di gara e i suoi allegati;
(ii) la sua inammissibilità sotto due distinti profili: 1. anzitutto, la determina a contrarre sarebbe un atto endoprocedimentale, estraneo alla procedura di gara “ strictu sensu ” considerata; 2. in secondo luogo, la ricorrente non avrebbe chiarito in quale modo il contestato disallineamento avrebbe leso la sua posizione;
(iii) la sua infondatezza, in quanto la contestata determina non avrebbe modificato né l’importo dell’appalto né, tantomeno, i costi della manodopera.
3.2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso (inerente all'esclusione della ricorrente sotto i profili della mancanza del requisito di punta e della mancata attestazione della certificazione ISO dell'ausiliaria), ne ha sostenuto l'infondatezza.
3.3. Con riguardo al terzo motivo di ricorso (inerente alla pretesa violazione del principio di rotazione), ha eccepito:
- la sua inammissibilità per abuso del processo, in quanto le due precedenti commesse sarebbero state svolte dalla controinteressata in ATI con la ricorrente, con la conseguenza che l’applicazione del principio di rotazione avrebbe determinato anche l’esclusione di quest’ultima;
- la sua infondatezza, in quanto la suddetta ATI sarebbe un soggetto distinto dalla controinteressata.
3.4. Con riguardo al quarto motivo di ricorso (inerente alla pretesa mancata iscrizione della controinteressata nell'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26, l.r. n. 22/1986), ne ha eccepito:
- l'inammissibilità per genericità, posto che non si comprenderebbe se la ricorrente abbia inteso contestare : 1. la mancata iscrizione della controinteressata all’Albo Regionale degli enti socio-assistenziali in assoluto; 2. la mancata iscrizione al medesimo Albo Regionale nella Sezione Minori; 3. la mancata iscrizione al medesimo Albo regionale nella Sezione Minori - GI DO e MI DO ;
- la sua infondatezza, in quanto la controinteressata sarebbe iscritta al suddetto albo regionale: 1. dal 10 novembre 2004 nella Sezione Minori - GI EN IA con sede della struttura nel Comune di Caccamo in Via Cornelia 6; 2. dal 11 dicembre 2023 sempre nella Sezione Minori - GI MI DO con sede della struttura presso il Comune di Capri Leone in Via Laganeto snc, dove gestirebbe il MI DO comunale;
- la sua infondatezza sotto un ulteriore profilo, in quanto l’iscrizione all’albo regionale nelle relative TI (in questo caso GI DO ) , potrebbe avvenire solo dopo l’esame del competente Assessorato sulla sussistenza degli standard strutturali e organizzativi, tra cui il possesso della struttura comunale presso cui è svolto il servizio di asilo nido, come previsto dalla Circolare n. 4 prot. n. 24742 del 18 giugno 2014. Ha altresì osservato come la stessa ricorrente fosse iscritta nel suddetto albo solamente nella Sezione Minori – GI EN IA ; di talché - ove la censura di parte ricorrente fosse volta a contestare la mancata iscrizione della controinteressata nella Sezione Minori - GI DO - essa sarebbe inammissibile per carenza di interesse. E ciò a prescindere dal fatto che le clausole degli atti di gara che richiedono l’iscrizione all’albo regionale a pena di esclusione in fase di ammissione avrebbero dovuto essere ritenute nulle per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ai sensi degli artt. 10, comma 2 e 95, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023.
4. Con memoria del 15 aprile 2025 il Comune resistente ha articolato le seguenti difese.
4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, ne ha eccepito:
(i) l'inammissibilità per difetto di interesse, posto che la ricorrente avrebbe dovuto argomentare in che termini la contestata incoerenza tra la delibera di giunta e la determina a contrarre avrebbe determinato una lesione della sua posizione giuridica soggettiva e in che termini tale incoerenza si sarebbe riversata sugli atti di gara;
(ii) la sua infondatezza, avuto presente la coerenza della spesa prevista nella determina rispetto alla presupposta delibera di giunta.
4.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, inerente all'esclusione della ricorrente:
- sotto il profilo della carenza del requisito di punta ha sostenuto : 1 . l'irricevibilità della doglianza perché la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il bando e il disciplinare, laddove essa ha invece partecipato alla gara senza nulla eccepire ; 2 . l'inammissibilità della doglianza in quanto la ricorrente non avrebbe contestato le motivazioni alla base della sua esclusione; 3. la sua infondatezza nel merito, considerato che il requisito in parola - sulla cui natura " di punta " non sarebbe dato dubitare - non sarebbe conseguibile tramite l'avvalimento plurimo o frazionato;
- con riguardo al diverso profilo della carenza delle certificazioni ISO in capo all'ausiliaria, ha richiamato il combinato disposto degli artt. 104 e 100, d.lgs. n. 36/2023.
4.3. Con riguardo ai motivi di ricorso diretti a contestare l'aggiudicazione alla controinteressata:
- preliminarmente, ne ha eccepito l'inammissibilità in ragione della pretesa legittimità dell'esclusione della ricorrente;
- quanto alla lamentata violazione del principio di rotazione, ne ha eccepito: 1. l'inammissibilità per le medesime ragioni fatte valere dalla controinteressata. 2. l'infondatezza nel merito, in quanto la controinteressata non coinciderebbe con il gestore uscente della medesima commessa;
- quanto, infine, alla mancata iscrizione della controinteressata nel menzionato albo regionale, ne ha eccepito: 1. l'inammissibilità in quanto anche la ricorrente sarebbe stata priva dell'iscrizione in parola 2. l'infondatezza nel merito, in quanto l'iscrizione all'albo sarebbe successiva all'acquisizione della disponibilità dell'immobile, in tesi possibile solo a valle della gara e fermo restando che, in ogni caso, la controinteressata sarebbe comunque iscritta all'albo in questione.
5. All'udienza camerale del 17 aprile 2025, su richiesta di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare per la sua dichiarata intenzione di proporre motivi aggiunti avverso l'aggiudicazione definitiva.
6. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha contestato l’anzidetta aggiudicazione definitiva, sulla scorta di un unico motivo di ricorso (“ Illegittimità della determina del responsabile dell'area socio assistenziale n. 308 del 10-04-2025 (deliberazione n. 60 registro area del 10-04-2025) recante “procedura sul portale elettronico della pubblica amministrazione M.E.P.A. Affidamento del servizio dell'asilo nido comunale del comune di Cammarata con annessa mensa, per n. max di 52 bambini di età compresa da 0 a 3 anni - cig b53a277b1e. Aggiudicazione definitiva alla soc. Coop sociale "NT" via Cornelia, 6, 90012 Caccamo” comunicata alla ricorrente a mezzo pec del 14 aprile 2025 e dell'allegata proposta del responsabile del procedimento; violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50 e 128 del d. Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d. Lgs. n. 36/2023. Violazione del principio di rotazione degli affidamenti quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici; violazione dei principi di trasparenza e di tutela della concorrenza; eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, travisamento in fatto e diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa ”) con il quale ha insistito sul fatto che la controinteressata non avrebbe potuto partecipare alla gara per cui è causa, ribadendo altresì le considerazioni già svolte con il ricorso introduttivo.
7. Con memoria del 20 maggio 2025 parte ricorrente ha insistito sulle proprie istanze, precisando:
- quanto alle differenze tra delibera di giunta e determina a contrarre, che la variazione delle figure professionali avrebbe determinato un maggior costo del personale, comprovato da una perizia di parte;
- quanto alla sua partecipazione al precedente affidamento del medesimo servizio, contestata dalle controparti per affermare l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, che avrebbe partecipato quale mera mandante e nella misura del 25%.
8. All'udienza camerale del 22 maggio 2025 è stato disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare di parte ricorrente alla successiva udienza del 6 giugno 2025, per il necessario rispetto dei termini a difesa all'esito della proposizione del ricorso per motivi aggiunti.
9. Con memoria del 4 giugno 2025 il Comune di Cammarata:
- ha eccepito l'improcedibilità del ricorso introduttivo in quanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva non sarebbe stato contestato nella parte in cui ha confermato l'esclusione della ricorrente, affermando la conseguente inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti;
- per il resto ha insistito nelle proprie difese.
10. Con memoria di pari data parte ricorrente ha ribadito le proprie prospettazioni.
11. All'udienza camerale indicata in epigrafe, previo avviso alle parti in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (artt. 60 e 120, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sulle contestazioni di parte ricorrente in ordine alla procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio di asilo nido comunale con annessa mensa del Comune di Cammarata. In estrema sintesi, la ricorrente ha contestato la sua esclusione e l’aggiudicazione alla controinteressata, dolendosi altresì di talune difformità tra la determina a contrarre e la presupposta delibera di giunta che avrebbero avuto refluenze sul computo del costo del personale.
2. Premessa la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata (artt. 60 e 120, c.p.a.), di cui – come anticipato in narrativa – è stato dato avviso alle parti in sede di udienza, il ricorso introduttivo è parzialmente inammissibile e infondato nel resto. Ciò rende improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
3. Prima di dire delle ragioni alla base della decisione è opportuno precisare che, coerentemente con la più recente giurisprudenza della Sezione (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 29 gennaio 2025, n. 244, alle cui argomentazioni si rinvia), non saranno presi in considerazione i collegamenti ipertestuali presenti negli atti di parte (cfr. la memoria della controinteressata del 15 aprile 2025).
4. Ciò posto, può dirsi della parziale inammissibilità del ricorso introduttivo.
Al riguardo, colgono nel segno le contestazioni svolte dalle controparti con riguardo al terzo motivo di ricorso, volto a sostenere la pretesa violazione del principio di rotazione da parte della stazione appaltante, che – in tesi – avrebbe dovuto escludere la controinteressata perché affidataria in precedenza della medesima commessa.
Come affermato ancora di recente dal giudice di appello (Cons. St., sez. III, 8 aprile 2025, n. 2981) “ alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente: poiché una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, deve escludersi che il ricorrente possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo ”.
Nel caso di specie non è in discussione che il servizio in questione fosse stato precedentemente assegnato anche alla stessa ricorrente in ATI con l’odierna controinteressata (cfr. all. 2 e 18 di parte ricorrente; ma cfr. altresì i contratti prodotti dalla controinteressata).
Dall’eventuale accoglimento della censura in parola discenderebbe dunque l’esclusione della stessa ricorrente, la quale non potrebbe certo ritenersi esclusa dal fuoco del principio di rotazione sol perché mandante dell’ATI in parola.
Delle due l’una: o il principio di rotazione si applica a tutte le componenti dell’ATI (e allora il motivo di ricorso è da considerare inammissibile per violazione del divieto di abuso del processo) o esso non si applica a nessuna (e allora il motivo di ricorso sarebbe comunque infondato in quanto non vi sarebbe una piena coincidenza soggettiva con i titolari dei precedenti affidamenti).
Di certo, esso non può trovare parziale applicazione a tutto vantaggio di uno solo dei componenti dell’ATI in questione.
5. Può quindi dirsi delle ragioni che impongono di rigettare il ricorso introduttivo.
Ciò – si precisa – in applicazione del principio della ragione più liquida (ancor più pregnante laddove si definisca un giudizio con sentenza in forma semplificata) e, dunque, a prescindere dalle numerose eccezioni di carattere preliminare mosse dalle controparti, di cui si è dato conto in narrativa.
5.1. Il primo motivo, essenzialmente incentrato sui visti scostamenti tra la delibera di giunta e la determina a contrarre, non può trovare accoglimento.
Non vi è chi non veda come – a prescindere dall’indicazione del numero di addetti e delle relative mansioni – vi sia un perfetto allineamento tra l’importo oggetto della delibera di giunta (euro 352.000,00, suddiviso in euro 326.440,27 per il costo del personale ed euro 25.559,73 per oneri di gestione; cfr. all. 2 di parte ricorrente), la determina a contrarre (all. 3 di parte ricorrente) e il successivo avviso (all. 4 di parte ricorrente).
L’intera gara si è svolta sulla base di queste cifre, mai contestate da parte ricorrente, che ha anzi presentato un’offerta, senza dolersi – se non una volta esclusa – del fatto che un educatore avesse mansioni di coordinamento e che vi fosse “ mezzo ” addetto in più rispetto a quanto indicato con la delibera di giunta.
Peraltro, ove fosse stato fondato il significativo maggior costo del personale riportato nella perizia di parte ricorrente (euro 354.410,87 in luogo di euro 326.440,27; cfr. all. 6 della produzione documentale di parte ricorrente del 20 maggio 2025), non si comprenderebbe per quale ragione la ricorrente non abbia, nemmeno in sede di ricorso, dato conto dell’impossibilità di presentare un’offerta coerente con i costi riportati dall’amministrazione.
5.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, volto a contestare l’esclusione della ricorrente.
5.2.1. Al riguardo, va premesso che le ragioni di esclusione sono due: l’assenza del requisito di punta e la mancata produzione delle certificazioni ISO dell’ausiliaria (cfr. verbale n. 4, prodotto dalla ricorrente come all. 13).
Ci si muove, dunque, nel solco di un provvedimento “ plurimotivato ”, rispetto al quale è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 899; Cons. St., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
5.2.2. Ciò posto, è dirimente l’infondatezza delle censure mosse dalla ricorrente in ordine alla carenza del requisito di punta, che quest’ultima ha ritenuto di acquisire a mezzo di avvalimento plurimo o frazionato.
Come ancora di recente chiarito dal giudice di appello (Cons. St., sez. V, 3 aprile 2025, n. 2894), il requisito di punta ben può individuarsi in base alle previsioni della legge di gara (in quel caso, come riportato in sentenza, il bando prevedeva “ almeno un servizio con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di appalto ” e “ per un importo complessivo pari ad almeno l’importo del servizio posto a base d’asta ”).
Nel caso di specie, come puntualmente riportato nel menzionato verbale n. 4 (cfr. all. 13 di parte ricorrente, pp. 7 ss., ma cfr. altresì l’avviso di gara di cui all’all. 4 di parte ricorrente, p. 10 e il relativo disciplinare, di cui all’all. n. 5 di parte ricorrente, p. 4), la legge di gara chiedeva “ l’esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio assimilabile a quello oggetto del presente appalto, di importo minimo pari a quello posto a base di gara ”.
Dunque, non può dubitarsi del fatto che nel caso di specie, al pari del caso definito dal giudice di appello sopra menzionato, si discuta di un requisito di punta, peraltro connesso a un servizio di evidente delicatezza ( i.e. , la gestione e l’alimentazione di bambini compresi tra gli zero e i tre anni), come ampiamente argomentato nel più volte citato verbale n. 4 (cfr. all. 13 di parte ricorrente, in particolare pp. 8-9).
Né può dubitarsi del fatto che la ricorrente non possedesse tale requisito e lo abbia cumulato con l’ausiliaria (cfr. quanto dalla stessa ricorrente affermato in sede di riscontro al soccorso istruttorio – v. all. 12 di parte ricorrente, e quanto dichiarato nel contratto di avvalimento – v. all. 5 della controinteressata).
Ciò posto, è consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende aderire, quello per cui – una volta individuato un requisito di punta – esso non può essere comprovato a mezzo di avvalimento plurimo o frazionato, posto che la sua individuazione ha la “ finalità di consentire la selezione di un operatore che abbia già espresso la capacità di eseguire un servizio che presenti caratteristiche tecniche analoghe a quello oggetto di affidamento ” (Cons. St., sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 1048).
Dunque, la ricorrente non avrebbe mai potuto sopperire alla mancanza del requisito di punta utilizzando lo strumento dell’avvalimento plurimo o frazionato.
5.3. Il quarto motivo di ricorso, volto a contestare la mancata iscrizione della controinteressata nell’albo regionale delle istituzioni socioassistenziali, non può trovare accoglimento per la dirimente considerazione che quest’ultima ha dimostrato di essere iscritta nel suddetto albo (anche come “ micro-nido ”, cfr. all. 13 della controinteressata, p. 30).
6. Dal mancato accoglimento del ricorso introduttivo discende l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, fermo restando che non è dato dubitare della sua infondatezza, posto che parte ricorrente, con quest’ultimo, ha sostanzialmente riproposto le contestazioni infruttuosamente articolate con il primo.
7. Le precedenti considerazioni impongono, ovviamente, di rigettare le istanze risarcitorie di parte ricorrente perché non sorrette, a monte, dalla dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti impugnati.
8. Stante quanto precede, il ricorso introduttivo è parzialmente inammissibile e infondato nel resto; il ricorso per motivi aggiunti è conseguentemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso introduttivo parzialmente inammissibile e lo rigetta nella restante parte;
- dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle controparti in euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO