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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/08/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 445 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. BECCATI STEFANIA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. Carlo Bresadola Controparte_1
resistente Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti: all'udienza del 10.7.2025 il resistente ha aderito alla collocazione del figlio presso la madre e alla aderisce alla richiesta di collocazione presso la madre. alla richiesta di versare 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese Pt_2 straordinarie. Sulla frequentazione, le parti chiedono che il figlio stia col padre due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì); il padre preleverà il figlio alle 15.30 e lo riaccompagnerà entro le ore 20.00 e, a settimane alternate, dal sabato mattina alla domenica sera. Spese compensate Conclusioni del P.M.: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra premesso che: Parte_1 Per_ dal rapporto sentimentale con il sig. ra nato il figlio . Controparte_1 Minorenne. La convivenza era da tempo cessata e la condizioni stabilite nel decreto emesso dal Tribunale di Ferrara in data 6.3.2017 non erano più adeguate alle necessità del minore. Chiedeva quindi l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Si costituiva parte resistente e formulava domande parzialmente coincidenti con quelle formulate dalla controparte All'udienza del 10.7.2025 si procedeva all'audizione del minore. All'esito le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
*** Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domande sopra riportate in quanto e legittime e tali da tutelare adeguatamente le necessità della prole, meglio evidenziatesi nel corso dell'audizione del minore. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Ferrara in data 6.3.2017, dispone la collocazione del minore presso la madre. Persona_2 Pone a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo al Controparte_1 Per_ mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dispone sulla frequentazione in conformità agli accordi delle parti sopra riportati. Compensa le spese di giudizio. Ferrara, 10.7.2025 Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. BECCATI STEFANIA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. Carlo Bresadola Controparte_1
resistente Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti: all'udienza del 10.7.2025 il resistente ha aderito alla collocazione del figlio presso la madre e alla aderisce alla richiesta di collocazione presso la madre. alla richiesta di versare 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese Pt_2 straordinarie. Sulla frequentazione, le parti chiedono che il figlio stia col padre due pomeriggi a settimana (lunedì e mercoledì); il padre preleverà il figlio alle 15.30 e lo riaccompagnerà entro le ore 20.00 e, a settimane alternate, dal sabato mattina alla domenica sera. Spese compensate Conclusioni del P.M.: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra premesso che: Parte_1 Per_ dal rapporto sentimentale con il sig. ra nato il figlio . Controparte_1 Minorenne. La convivenza era da tempo cessata e la condizioni stabilite nel decreto emesso dal Tribunale di Ferrara in data 6.3.2017 non erano più adeguate alle necessità del minore. Chiedeva quindi l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Si costituiva parte resistente e formulava domande parzialmente coincidenti con quelle formulate dalla controparte All'udienza del 10.7.2025 si procedeva all'audizione del minore. All'esito le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
*** Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domande sopra riportate in quanto e legittime e tali da tutelare adeguatamente le necessità della prole, meglio evidenziatesi nel corso dell'audizione del minore. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Ferrara in data 6.3.2017, dispone la collocazione del minore presso la madre. Persona_2 Pone a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo al Controparte_1 Per_ mantenimento del figlio di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dispone sulla frequentazione in conformità agli accordi delle parti sopra riportati. Compensa le spese di giudizio. Ferrara, 10.7.2025 Il presidente est.
Paolo Sangiuolo