Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11141/2024 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA Parte_1
ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliata preso il suo studio sito in Per ___________________ Via Nicolò Turrisi n. 38/C, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Per_1 Il Cancelliere
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 26/05/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22/07/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno d'invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
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Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 62% (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, non avendo la parte ricorrente sottoscritto la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003 (Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 30594 del 18/10/2022).
Le spese seguono la soccombenza della lite e vengono liquidate come in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in €2.800,00 oltre accessori di legge se dovuti. CP_1
Pone a carico di parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 27/05/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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