Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5424 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 25245/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 25245/2021 r.g.a.c. TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2
in Avellino alla C.da S. Eustachio
[...
, elettivamente domiciliata in Avellino al Corso P.IVA_1
0, presso lo studio dell' Avv. Francesco Castellano dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti OPPONENTE
- Controparte_1 P.IVA_2
, Controparte_2 con sede in Casandrino (NA), alla , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Luca Parrella OPPOSTO
Controparte_3
ONENTI CONTUMACI CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 29/05/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. ITTO La e hanno proposto op- Parte_1 Controparte_3 posizione chiesto ed ottenuto dalla con il quale Controparte_1 veniva intima somma di Parte_1
€.22.111,49 a titolo d per le forniture di cui alle fat- ture p rredo del ricorso monitorio, con obbligo solida- le del in qualità di fideiussore, nei limiti della somma CP_3 di € 1
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“1) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con ogni provvedi- mento conseguenziale in ordine alla revoc sso e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla alla socie- Parte_1 tà opposta;
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale: 2) mpimento contrattuale della società per l'effetto della fon- Controparte_1 datezza del nto e la legittimità dell' l potere di autotutela ex art. 1460 c.c. da parte della Parte_1 rtato e dichiarato tutto quanto dedotto in pre- messa ed, i ento dell'opposta con- dannare la in persona del legale Controparte_1 rappresenta sazione del recip re, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla
[...] nella misura di € 40.011,32 o in quella somma magg Parte_3
e che sarà accertata in corso di causa o che, comunque, il Tribunale riterrà di giustizia. In ogni caso oltre interessi e riva- lutazione monetaria. 4) In via subordinata, e salvo gravame, previa dichiara- zione della comp elle parti in cau- sa, condannare la in persona del le- Controparte_1
2 gale rappresentante p.t., al pagamento in favor Parte_1 za tra quanto dovuto alla società Parte_4 per il saldo delle forniture ( per l'
[...]
i essa da anche a mezzo di ctu tecnica) ed il credito della stessa per il risarcimento del danni su- Parte_1 biti;
il tutto con gli i aggio legale e rivalutazione mo- netaria dalla domanda al soddisfo”; con vittoria di spese, con at- tribuzione. Si è costituita la he Controparte_1 ha contestato le avver tto dell'opposizione. Radi ore del giudizio si verificava il decesso di , onde, su istanza del suo procura- Controparte_3 tore costit a interro Ricorreva in riassunzione la sola che notificava Parte_1 il ricorso ed il pedissequo decreto ed agli eredi dell'opponente defunto che, tuttavia, preferivano restare contu- maci. Infine, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ______________________________________________
te va dichiarata la contumacia degli eredi di
, ritualmente citati e non comparsi. Controparte_3 rapporto negoziale tra le parti è documental- mente provato ed è sostanzialmente pacifico. Esso ha avuto ad oggetto le forniture di cui alle fatture nn. 13934 del 15.10.2014, 14423 del 23.10.2014, 14521 del 24.10.2014, 17109 del 17.12.2014, 17358 del 29.12.2014 e 17374 del 30.12.2014, forniture concordate giusta ordinativi n. 2840 del 09.10.2014, n. 2916 del 14.10.2014 e n. 3678 del 16.12.2014. Come anticipato in narrativa, l'opponente sostiene tuttavia che il corrispettivo delle predette forniture non sarebbe dovuto, a causa dell'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni dalla medesima assunte all'atto della ricezione dei predetti ordinativi. Secondo l'opponente, infatti, tra le parti sarebbe stato sta- bilito, relativamente al primo dei due ordinativi, un “obbligo di consegna della merce t mente entro e non oltre il 15.12.2014”, avendo essa “già in fase di trattative nego- Pt_1
3 ziali” manifestato alla l'esigenza che il detto termine venis- Parte_5 se rispettato. Quanto al secondo ( n. 2916 del 14.10.2014) esso sarebbe stato effettuato “al solo scopo cautelativo… di garantire comun- que l' avanzamento dei lavori in attesa dell'arrivo del materiale definitivo”. Precisava, infatti, l'opponente, che la merce acquistata avrebbe dovuto essere utilizzata presso un suo cantiere in Ragu- sa, ed altresì c ssa era indispensabile al fine di eseguire le opere che essa si era ivi impegnata a completare per conto Pt_1 della sua com . Lamenta, quindi, la che l'anzidetto termine del Pt_1
15.12.2014 non sia stato ri dall'opposta, così vedendosi essa opponente costretta ad acquistare dall'opposta, in data
16.12.2014 (cfr. ordine n. 3678 del 16.12.2014), ulteriore mate- riale, in attesa di ricevere quanto concordato. L'opponente si duole, poi, del fatto che la tardiva consegna della merce, di cui essa istante era costretta a curare il ritiro con propri mezzi ed a proprie spese, avveniva solo in data 09.01.2015, ed altresì che la merce stessa non era conforme a quanto ordinato. Sostiene, inoltre, l'opponente, di aver contestato detti ina- dempimenti con racc.a.r. n. 00-025387533-99-6 del 4.03.2015. Senonchè, quanto a to rispetto del termine di conse- gna, le affermazioni della rappresentano mere allegazioni, Pt_1 prive di adeguato support torio. Non trova conferma nella documentazione esibita, infatti, la circostanza che le parti abbiano concordato un termine essen- ziale per la consegna: del predetto termine non vi è traccia docu- mentale, né risponde al vero che esso sia stato “specificato pure nell'ordine di acquisto” (cfr. atto di opposizione), giacché nell'ordinativo si legge esclusivamente, quanto al termine di con- segna, “approntamento previsto al più presto possibile”. D'altro canto, l'esposizione in fatto contenuta nell'atto di opposizione induce a rite – diversamente da quanto argo- mentato dalla difesa della - le parti, in difetto di una speci- Pt_1 fica pattuizione di un ter enziale, abbiano cooperato al fi- ne di conseguire il completamento della fornitura nel più breve tempo possibile – come per l'appunto specificato nell'ordine del 9.10.2014. E' in tale prospettiva di reciproca collaborazione che si
4 colloca l'ordine – successivo a quello del 9.10 - del 14.10.2014, che la medesima opponente ricollega a finalità cautelative, non giustificabili, ove tra le parti fosse stato concordato un termine essenziale di consegna della merce. La condotta dell'opponente è rivelatrice della consapevo- lezza – incompatibile, giova ribadirlo, con la fissazione di un ter- mine essenziale – che la fornitura ben avrebbe potuto no rsi in tempo utile per soddisfare le esigenze di essa
[...]
consapevolezza di cui l'ordine del dicembre 2014 c Pt_1 lteriore conferma. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche in rela- zione al trasporto della merce, cedendo lo stesso a carico dell'opponente, stante la clausola “franco partenza” – pacifica- mente - inserita negli ordinativi. Nè può accedersi alla tesi soste- nuta dall'opponente, secondo cui quanto statuito con clausola ne- goziale inequivoca contenuta in documenti scritti, sarebbe supe- rato sulla scorta di non meglio precisati “diversi ed effettivi ac- cordi intervenuti tra i contraenti”, ovvero in ragione del luogo di consegna della merce stessa (invero del tutto irrilevante al fine di individuare il soggetto onerato dell'obbligo di trasporto). Parimenti privi di adeguato riscontro risultano infine anche le doglianze inerenti l'asserita mancanza, nella merce compra- venduta, di taluni requisiti. Non è sufficiente, infatti, sottolineare, come fa l'opponen- te, che i “chiusini” acquistati sarebbero stati privi “del meccani- smo di chiusura con chiave”, senza il quale essi non sarebbero stati idonei all'utilizzo cui erano destinati: la circostanza non è di per sé sola rilevante, non essendovi menzione del predetto mec- canismo di chiusura nell'ordine effettuato, di guisa che non risul- ta provata la non conformità della merce a quanto concordato tra le parti. Senza contare che, con la consegna dei predetti meccani- smi di chiusura, l'eventuale mancanza risulterebbe comunque sa- nata. Mentre, pertanto, l'opposta ha dato prova convincente dell'esistenza del credito azionato, le inadempienze lamentate dall'opponente non risultano adeguatamente dimostrate. L'opposizione risulta, quindi, infondata, onde essa va ri- gettata, da tale pronuncia derivando, quale logico corollario, il ri- getto della spiegata riconvenzionale, fondata sulle medesime de- duzioni della cui infondatezza si è fin qui reso conto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
5 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta, delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.500,00 per com- penso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 29/05/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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