Art. 1.
E' conferita al Ministro per l'interno la facolta' di promuovere, a scelta, al grado di colonnello, quattro tenenti colonnelli del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al grado di tenente colonnello quattro maggiori appartenenti allo stesso ruolo.
La scelta degli ufficiali da promuovere deve essere fatta fra quelli reclutati ai sensi della legge 26 gennaio 1942, n. 39 . Le promozioni si intendono fatte in soprannumero, con obbligo per l'Amministrazione di riassorbirle nel termine di sei anni a partire dal 1 gennaio 1957.
E' conferita al Ministro per l'interno la facolta' di promuovere, a scelta, al grado di colonnello, quattro tenenti colonnelli del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al grado di tenente colonnello quattro maggiori appartenenti allo stesso ruolo.
La scelta degli ufficiali da promuovere deve essere fatta fra quelli reclutati ai sensi della legge 26 gennaio 1942, n. 39 . Le promozioni si intendono fatte in soprannumero, con obbligo per l'Amministrazione di riassorbirle nel termine di sei anni a partire dal 1 gennaio 1957.