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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1009 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
c.f. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Em_ Laura Avolio del foro di Teramo, c.f. , pec: . C.F._2
[...]
tel e fax n. 085/8941392, con studio legale a Roseto degli Abruzzi (Te) in Email_2
Via Adriatica n. 27, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., nonché rappresentante processuale ex art 75 c.p.c. per l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.
, fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_3
presso i cui uffici del Complesso Monumentale Email_4 [...]
Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano;
CP_3
RESISTENTE
1 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare, depositato in data 9.5.2025, ha adito l'intestato Tribunale al fine di far accogliere Parte_1 le seguenti conclusioni:
“in via cautelare:
• previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati (proposta di esclusione, esclusione e risoluzione del contratto) ordinare alle Amministrazioni Scolastiche resistenti di inserire la ricorrente nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (G.P.S.) aa. ss. 2024/2025 e 2025/2026, I fascia, classi di concorso AAAA e EEEE, anche con “riserva di ricorso pendente”;
• condannare le Amministrazioni Scolastiche a rivalutare il servizio della ricorrente come valido ad ogni effetto giuridico, correggendone il punteggio ai fini del corretto inserimento nelle predette graduatorie (con riserva di ricorso pendente);
- in via principale: annullare / dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi la proposta di esclusione per difetto del titolo, l'esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa. ss. 2024/2025 e 2025/2026 classi di concorso AAAA e EEEE, la risoluzione (meramente verbale) del contratto di lavoro e gli atti a questi prodromici e consequenziali;
- per l'effetto: condannare le Amministrazioni Scolastiche a reintegrare con effetto immediato la ricorrente nel posto di lavoro nonché a rivalutare il servizio del ricorrente come valido ad ogni effetto giuridico, correggendo il Suo punteggio all'interno delle G.P.S. 2024/2025 e 2025/2026, I fascia, classi di concorso AAAA e EEEE, reinserendola nella giusta posizione;
- nonché, per l'effetto: condannare le Amministrazioni Scolastiche al risarcimento del danno patrimoniale alla ricorrente (anche da perdita di chance) nella somma ritenuta congrua, calcolata in via equitativa (stanti le numerose convocazioni per supplenze che non ha potuto accettare sino a fine anno scolastico 2024/2025, la preclusione di future nomine, oltre che il depennamento dalle G.P.S. 1 fascia);
- condannare, infine, le controparti alla refusione delle spese del presente giudizio, nella misura ritenuta di Giustizia, oltre iva e cpa come per legge.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver presentato domanda di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza aa. ss. 2024/2025 e 2025/2026, I fascia, indicando, come titolo di accesso, il diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, così come specificato nella nota del Dirigente
Scolastico, il quale attestava che si trattava di un diploma di maturità ad indirizzo linguistico ai sensi della Circolare Ministeriale 27/1991.
Assumeva che, nonostante ciò, con comunicazione prot. n. 2639/2025 del 11.03.2025,
l' rilevava l'assenza del titolo di accesso, Controparte_4 proponendo all' di Teramo l'esclusione della stessa dalle graduatorie di I fascia per le Pt_2 classi di concorso AAAA e EEEE, a cui seguiva comunicazione dell' di Teramo del Pt_3
12.3.2025 con cui veniva disposta l'esclusione della docente dalla predetta fascia, e
2 provvedimento del Dirigente Scolastico di risoluzione del contratto in essere, riconoscendo il servizio svolto come prestato di fatto e non di diritto.
Aggiungeva di aver proposto istanza di autotutela che veniva rigettata, sottolineando che, pur convocata per successive supplenze, non le poteva più accettare.
In punto di diritto, dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, ha assunto di essere in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 7 dell'O.M. 88/2024, ed in particolare del titolo di studio conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991 n.
27, sostenendo la erroneità dell'amministrazione scolastica nell'aver ritenuto che il diploma dalla stessa conseguito fosse un semplice diploma di LI Linguistico e non fosse, invece, un
“diploma di maturità indirizzo linguistico CM 27”, come dichiarato dal Dirigente Scolastico del Polo Liceale Saffo di Roseto degli Abruzzi.
Precisava che l'equivoco era stato probabilmente instillato dalla imprecisa dicitura contenuta nella pergamena, la quale menzionava un semplice diploma di LI Linguistico, pur trattandosi, invece, di un diploma di maturità ad indirizzo linguistico ai sensi della C.M.
27/1991, che a dire della ricorrente era stato pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria (cfr. sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 7550/2009 e sentenza 3917/2008 della medesima sezione, sentenza n. 5388 della sezione VI C.d.S., 19 dicembre 2016).
Quale ulteriore motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro, per violazione del principio del legittimo affidamento, avendo la docente confidato nella regolarità dei controlli, contestando, altresì, il difetto di tempestività delle verifiche, in violazione dell'articolo 8 comma 7 dell'O.M. n. 88/2024.
Ha, infine, richiamato il principio del soccorso istruttorio, in forza del quale l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto chiare il dubbio in merito al titolo effettivamente posseduto dalla docente, rivendicando i conseguenti danni patrimoniali subiti e da perdita di chance che l'intera vicenda le stava cagionando.
In punto di periculum in mora assumeva che, a causa dei provvedimenti impugnati, era stata esclusa dalle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa. ss. 2024/2025 e
2025/2026 prima fascia, classi di concorso AAAA e EEEE, vedendosi sfumare le future possibilità di lavoro per tutta la durata di validità delle G.P.S..
1.2. Si costituiva in giudizio il resistente contestando la fondatezza della CP_1 domanda, sia in ordine al fumus boni iuris, che in merito al periculum in mora ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di tutti gli Uffici impropriamente evocati
3 in giudizio, in aggiunta all'unico soggetto realmente evocabile in giudizio, ossia il
[...]
, in persona del Controparte_1 CP_5
Sottolineava, sotto il profilo fattuale, che nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21nonies della legge n. 241 del 1990 l'A.T. di Teramo aveva annullato – in parte –
l'esclusione prot. n. 4354 del 12/03/2025 con provvedimento prot. n. 8730 del 10/06/2025 ed aveva adottato un nuovo provvedimento di esclusione, prot. n. 8734 del 10/06/2025, ove era disposta la non validità a fini giuridici del servizio prestato dal 13/02/2025 al 27/02/2025 e dal
11/03/2025 al 13/03/2025, perché reso senza il titolo di accesso alle Graduatorie di Prima
Fascia, a cui seguiva decreto prot. n. 6038 del 11/06/2025 dell' con cui l'istituto CP_6 scolastico disponeva la non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso - dal 13/02/2025 al 27/02/2025, e decreto dell'I.C. LI prot. n. 3629 del
10/06/2025 di non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso – dal 11/03/2025 al 13/03/2025.
Nel merito, eccepiva la infondatezza della domanda, in quanto la ricorrente non era in possesso del titolo di accesso richiesto per l'inserimento in I fascia delle G.P.S., – classi di concorso AAAA ed EEEE – secondo quanto prescritto dall'Allegato A/1- Punto A – Sezione
A.
1. punto b) dell'O.M. n. 88 del 2024 , dalla Circolare del prot. n. Controparte_1
1290 del 22/07/2020 e dalla FAQ n. 49 pubblicata sul sito web del M.I.M. nella sezione
“informazioni utili”.
In particolare, rilevava che il titolo di studio di diploma linguistico sperimentale, per avere valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, doveva essere conseguito presso un Istituto magistrale, ove era istituito l'indirizzo sperimentale di cui alla
Circolare n. 27 del 1991, e non presso un LI Classico, come nel caso di specie, sottolineando come in tal senso si era espressa anche la più recente Corte di Cassazione n.
9691 del 2024 ed anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5997 del 2018.
Deduceva che nella fattispecie concreta la ricorrente, come risultante dal diploma allegato, possedeva un diploma in LICEO LINGUISTICO – indirizzo sperimentale di cui alla circolare n. 27 del 1991- conseguito presso un LICEO CLASSICO, ovverosia il LI
NN Statale di Roseto degli Abruzzi e, dunque, non presso un LICEO MAGISTRALE.
Per tale ragione, quindi, il diploma suddetto non rientrava nell'alveo dei diplomi rilasciati presso gli istituti magistrali su cui la Corte di Cassazione si era pronunziata ai fini del valore abilitante.
Alla luce di tali considerazioni, risultando la ricorrente sprovvista del titolo di accesso, correttamente l'amministrazione aveva provveduto alla sua esclusione dalla prima fascia delle
4 G.P.S., considerando il servizio nelle more svolto come valido ai soli fini economici.
Dopo aver contestato anche il requisito del periculum in mora, ha concluso come di seguito:
“1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva “dell'istituto comprensivo statale te 3 “d'alessandro ”; dell'istituto comprensivo statale di CP_4 campli, dell'ambito territoriale provinciale di teramo (a.p.t.), ufficio v dell'ufficio scolastico
(u.s.r.), direzione generale, ufficio i.” per i motivi esposti in Controparte_2 narrativa;
2) in ogni caso, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, stante la legittimità dell'azione amministrativa e del provvedimento di esclusione e della declaratoria di non validità del servizio prestato in mancanza del titolo di accesso alle GPS;
3) rigettare la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, giacché la ricorrente è sprovvista del titolo di accesso alla GPS e nessun legittimo affidamento è configurabile in capo ad essa in ordine alla mancanza del titolo di studio per poter insegnare presso la scuola dell'infanzia e primaria;
4) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, esclusi IVA e CPA in quanto non dovuti all'Avvocatura dello Stato.”
1.3. Così radicatosi il contraddittorio sulla domanda cautelare, all'udienza dell'1.7.2025 il
Giudice ha chiesto una integrazione istruttoria, rinviando la causa al 15.7.2025 ai fini della sua acquisizione. L'udienza è stata svolta nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c. ed è stata riservata in decisione sulla domanda cautelare, fissando, di converso, il merito a cognizione piena per l'udienza del 29.10.2025.
In sede di note di udienza per l'udienza del 15.7.2025 (depositate in data 11.7.2025), ma già in quelle depositate in data 27.6.2025, la ricorrente chiedeva di estendere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo agli ultimi atti emessi dall'amministrazione scolastica, in sostituzione dei precedenti.
L'amministrazione resistente, invece, con nota di deposito del 12.7.2025, in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice, produceva telematicamente la relazione del
Dirigente Scolastico del Polo Liceale Statale Saffo di Roseto degli Abruzzi datata 2.7.2025 e la documentazione ivi richiamata.
1.4. Con ordinanza del 18.7.2025 la domanda cautelare veniva rigettata ed il giudizio proseguiva, dunque, nel merito a cognizione ordinaria, con fissazione di udienza di discussione ex articolo 420 c.p.c. in data 29.10.2025.
5 1.5. Così radicatosi il contradditorio, l'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. La parte ricorrente, in particolare, ha chiesto che, nel caso di rigetto della domanda, venisse disposta la compensazione delle spese di lite, in ragione della natura fuorviante ed incompleta della dichiarazione prodotta.
2. Con il presente giudizio la ricorrente contesta i provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica, con i quali è stata, rispettivamente, disposta la sua esclusione dalla prima fascia delle G.P.S. di Teramo – Biennio 2024/2026 per assenza del titolo di accesso e la risoluzione dei due contratti di supplenza nelle more sottoscritti, nonché il provvedimento con cui è stato valutato il servizio svolto ai soli fini economici e non giuridici.
I provvedimenti di riferimento sono, in particolare, i seguenti: provvedimento prot. n.
8734 del 10/06/2025, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle Graduatorie di
Prima Fascia delle GPS di Teramo - classi di concorso “AAAA – EEEE” per la durata di vigenza delle stesse, ai sensi dell'art. 7, comma 8, dell'O.M. n. 88 del 2024; decreto prot. n.
6038 del 11/06/2025 dell'I.C. Teramo 3 con cui l'istituto scolastico ha disposto la non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso - dal 13/02/2025 al
27/02/2025; decreto dell'I.C. LI prot. n. 3629 del 10/06/2025 di non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso – dal 11/03/2025 al 13/03/2025; risoluzione anticipata del contratto di supplenza con l'I.C. LI.
L'oggetto del contendere verte intorno alla idoneità abilitativa all'insegnamento del diploma di maturità conseguito dalla ricorrente. Nello specifico, ci si chiede se tale diploma, assunto al termine di un corso di maturità ad indirizzo sperimentale di cui alla Circolare n. 27 del 1991, sia di per sé sufficiente ad integrare il titolo di accesso richiesto dall'Allegato A/1-
Punto A – Sezione A.
1. punto b) dell'O.M. n. 88 del 2024, o se, al contrario, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle G.P.S., sia necessario che il diploma ad indirizzo sperimentale di cui alla Circolare n. 27 del 1991 sia conseguito nell'ambito di un istituto magistrale o che comunque abbia valore di diploma magistrale.
Non avendo le parti prospettato ragioni o rilievi che possano far rimeditare quanto già argomentato in sede cautelare, si ritiene che possano essere integralmente confermate le motivazioni già assunte nell'ordinanza ex articolo 700 c.p.c.
6 Anticipando quanto verrà dedotto di seguito, è utile sin da subito sottolineare che la questione sembra aver trovato già un approdo sostanzialmente unanime nella giurisprudenza di merito, di legittimità ed anche della giustizia amministrativa, nel senso di ritenere necessario ai fini abilitativi, che il diploma sperimentale di cui alla Circolare n. 27 del 1991 sia conseguito nell'ambito di un istituto magistrale, non essendo, di converso, sufficiente che la sperimentazione di cui alla Circolare n. 27 del 1991 sia avvenuta nell'ambito di una scuola secondaria di secondo grado differente (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 04/12/2024, n.9689,
Cassazione civile sez. lav., 10/04/2024, n.9691, Tribunale di Civitavecchia, sentenza
16.9.2024 – Rg 1650/2021, Tribunale di Frosinone, sentenza del 27.11.2024, Rg n. 882 del
2024).
3. Prima di passare ad esaminare il fondamento della domanda, è necessario di nuovo soffermarsi sulla legittimazione passiva delle amministrazioni scolastiche territoriali (l'
[...]
, l' Controparte_7 Controparte_8
l' , l'
[...] Controparte_9 [...] che la ricorrente ha evocato in giudizio come Controparte_10 soggetti giuridici separati e distinti dal , come Controparte_1 evincibile, oltre che dalla intestazione del ricorso, in cui ciascuna articolazione scolastica è indicata come parte resistente, anche dalle conclusioni dell'atto introduttivo, in cui la pretesa è riferita a tutte le amministrazioni scolastiche.
Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1 legittimazione passiva del singolo (Cass. 21.3.2011 n. 6372; nello stesso senso, v. CP_7
Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n. 9752; App. Torino
n. 61/2012; App. Torino n. 940/12).
Nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, pertanto, legittimato passivo è unicamente il e non i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma CP_1
7 personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del CP_11 personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso.
Infatti, come è stato chiarito, la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che le istituzioni scolastiche agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato (sostanzialmente nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 10042 del 29 aprile 2006; Sez. terza Sentenza n. 2839 dell'11 febbraio 2005; Sez. 3, Sentenza n.
27246 del 14 novembre 2008).
Alla luce delle suddette considerazioni risulta, dunque, assente la legittimazione processuale passiva autonoma delle amministrazioni scolastiche diverse dal
[...]
. Controparte_1
4. Passando, invece, al merito della domanda, la stessa non merita accoglimento.
Partendo dalla ricostruzione fattuale delle circostanze maggiormente rilevanti si rileva quanto segue.
La ricorrente, con domanda di partecipazione prot. n. 11458017.03-06- 2024, ha presentato istanza per l'inserimento nelle GPS di Teramo – Biennio 2024/2026, di cui all'O.M. n. 88 del 2024, relativamente alle Graduatorie di Prima Fascia - classi di concorso
“AAAA – scuola dell'infanzia” ed “EEEE – scuola primaria”, indicando quale titolo di accesso: “diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico” conseguito
“entro l'a.s. 2001/02” presso “istituzione secondaria superiore-Istituto LI NN statale di Roseto degli Abruzzi”.
La stessa docente, dunque, in sede di presentazione della domanda, assumeva di aver conseguito un diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico
(conseguito entro l'a.s. 2001/02) e non, quindi, un semplice diploma sperimentale ad indirizzo linguistico, ben consapevole, evidentemente, della differenza tra le due fattispecie.
In forza dell'inserimento nella prima fascia delle GPS, la ricorrente è stata destinataria di due contratti di supplenza breve e saltuaria, segnatamente dal 13/02/2025 al 27/02/2025 presso l'I.C. Teramo 3 e dal 11/03/2025 al 13/03/2025 presso l'I.C. di LI.
8 Trattandosi del primo contratto di supplenza, l' 3 ha effettuato le verifiche CP_6 di convalida del punteggio ed a seguito dell'acquisizione, dal Polo Liceale Saffo di Roseto degli Abruzzi, della copia del diploma conseguito in data 04/07/2000, e del piano di studi di tale indirizzo, ha ritenuto che la ricorrente fosse sprovvista del titolo di accesso alle GPS di
Prima Fascia – classi di concorso AAAAEEEEE-, ai sensi dell'Allegato A/1- Parte A-
Sezione A.1. – punto b) dell'O.M. n. 88 del 2024, poiché si trattava di un titolo conseguito presso il LI Linguistico sperimentale istituito secondo le previsioni contenute delle
CC.MM. n. 299 del 1993 e n. 231 del 1991 e di cui Circolare n. 27 del 1991, e non presso un istituto magistrale. Proponeva, dunque, l'esclusione della ricorrente dalla prima fascia, a cui ha fatto seguito la convalida dell'esclusione disposta dal Controparte_12
.
[...]
Nel frattempo, la ricorrente stipulava un nuovo contratto di supplenza breve e saltuaria con l'I.C. di LI dal 11/03/2025 al 21/03/2025, il quale è stato poi risolto in data
13/03/2025, prot. n. 1653, in ragione degli accertamenti effettuati in ordine al titolo di accesso.
L'amministrazione scolastica, poi, si rendeva conto dell'errore commesso nell'esclusione della ricorrente, nella sezione relativa a “Art.
2 - il Dirigente Scolastico dell' 3 provvederà, eventualmente, all'immediata risoluzione del contratto CP_6 stipulato con la docente;
Art. 4 – il RICONOSCIMENTO del servizio svolto come prestato di fatto e di diritto in quanto non ricadente nell'ipotesi di dichiarazione mendace prevista dall'art. 8 comma 10”, e pertanto, procedeva nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21nonies della legge n. 241 del 1990, all'annullamento– in parte – dell'esclusione prot.
n. 4354 del 12/03/2025 con provvedimento prot. n. 8730 del 10/06/2025, adottando un nuovo provvedimento di esclusione, prot. n. 8734 del 10/06/2025 a cui seguivano: decreto prot. n.
6038 del 11/06/2025 dell'I.C. Teramo 3 che ha disposto la non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso - dal 13/02/2025 al 27/02/2025; decreto prot. n.
3629 del 10/06/2025 con cui l'I.C. LI ha disposto la non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso – dal 11/03/2025 al 13/03/2025.
4.1. Così ricostruito il contesto fattuale di riferimento, in punto di diritto, la questione sottesa alla risoluzione della controversia, come già accennato, verte intorno al valore abilitante del diploma conseguito dalla ricorrente in data 14.7.2000.
Secondo la docente, il fatto che il diploma sia stato conseguito ai sensi della C.M.
27/1991, nell'ambito della sperimentazione linguistica ivi prevista, è di per sé sufficiente a
9 farlo ritenere abilitante all'insegnamento, a nulla rilevando che nella pergamena non vi sia il riferimento all'istituto magistrale, e ciò perché alla data del conseguimento del diploma, gli istituti magistrali erano stati già soppressi per effetto del Decreto Interministeriale del
10/03/1997 e della L. 30 del 10/02/2000 ed anche perché il Polo Liceale Statale “Saffo” nasceva nell'anno scolastico 1994/1995, quando venivano accorpati l'Istituto Magistrale e il
LI NN.
Di converso, secondo l'amministrazione scolastica, la ricorrente ha conseguito un diploma di maturità nell'ambito di un LI Classico sperimentale ad indirizzo linguistico, ai sensi della C.M. 27/1991, e non un diploma magistrale ad indirizzo sperimentale, l'unico idoneo ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.
Ciò premesso, è opportuno preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Il DPR n. 419/74 aveva introdotto la sperimentazione nelle scuole, attribuendo all'autonomia scolastica la possibilità di attuare sperimentazioni che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR, dovevano essere autorizzate con Decreto Ministeriale. In particolare, l'art. 4 del DPR (“Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali”, poi confluito nell'art. 279 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297) disponeva: «Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione».
Sulla scorta di tali previsioni diverse istituzioni scolastiche, magistrali o di diversa natura erano stati autorizzati alla sperimentazione prevedendo un indirizzo linguistico ed un indirizzo pedagogico, peraltro stabilendo, per il primo indirizzo, la corrispondenza con la
"Licenzia Linguistica" e per il secondo, la corrispondenza con la "Maturità magistrale comprensiva dell'anno integrativo".
Il testo normativo di riferimento sulla sperimentazione, per quanto rileva in questa sede, è rappresentato dalla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 (espressamente richiamata da entrambe le parti in causa), la quale prevedeva quanto segue:
“In particolare l'opera di razionalizzazione delle esperienze in atto si è resa urgente per le sperimentazioni globali di indirizzo pedagogico e linguistico avviate nei licei, nelle scuole e negli istituti magistrali. Tali sperimentazioni, infatti, rispondono ad una vasta domanda dell'utenza, suscitata - per l'indirizzo pedagogico sociale - dall'esigenza di quinquennalizzare in maniera coerente ed organica (con progressiva sostituzione) l'istituto
10 magistrale e la scuola magistrale - aggiornandone i contenuti e promuovendo nel contempo una prospettiva più aperta alle scienze umane e sociali, in coerenza soprattutto con la legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, che prevede uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola magistrale ed elementare e per l'accesso ai corsi per istitutori dei convitti nazionali e degli educandati femminili - e, per l'indirizzo linguistico, dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento anche l'offerta di tale tipo di scuola. Quest'ultimo si caratterizza in particolare con un profilo curricolare ben "spendibile" in prospettiva anche sul mercato europeo, in quanto coerente con gli analoghi percorsi culturali e formativi in atto presso i più importanti Paesi della CEE”.
La circolare prevedeva, dunque, due indirizzi sperimentali, uno linguistico e l'altro pedagogico, da proporre alle scuole dell'ordine classico, scientifico, magistrale, come contributo di elaborazione per gli istituti che intendano presentare in futuro nuove domande di sperimentazione dello stesso tipo e come strumento di riflessione per gli istituti che abbiano già avviate sperimentazioni di indirizzo linguistico e pedagogico.
La suddetta circolare ministeriale nperseguiva "una razionalizzazione delle esperienze in atto ...per le sperimentazioni globali di indirizzo pedagogico e linguistico avviate nei licei, nelle scuole e negli istituti magistrali.", concludendo con la definizione di ipotesi curriculari per la revisione delle discipline comuni del biennio e la elaborazione di due documenti conclusivi inviati "a tutte le scuole dell'ordine classico, scientifico, magistrale, come contributo di elaborazione per gli istituti che intendano presentare in futuro nuove domande di sperimentazione dello stesso tipo e come strumento di riflessione per gli istituti che abbiano già avviate sperimentazioni di indirizzo linguistico e pedagogico."
La circolare conteneva un quadro orario di riferimento per i due indirizzi, il quale avrebbe dovuto consentire "la definizione e la verifica - in maniera diffusa e omogenea - di soluzioni idonee a rispondere a tutti i profili problematici emersi nell'attuazione delle sperimentazioni, sia per l'aspetto curricolare che gestionale (composizione delle cattedre, durata delle ore di lezione, possibilità di attività connesse ecc.)."
Le indicazioni contenute nella circolare richiamata costituivano il punto di partenza di ipotesi di sperimentazione (linguistica e pedagogica) che gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nella loro autonomia, avrebbero potuto adottare previa autorizzazione del in base al D.P.R. n. 419 del 1974 (art. 3). CP_1
A fronte di tali considerazioni, appare evidente che il percorso di studi svolto presso un liceo classico non può ritenersi identico a quello svolto presso un istituto magistrale, per il
11 solo fatto di aver attivato la sperimentazione linguistica di cui alla circolare n° 27 del 1991, potendo le sperimentazioni caratterizzarsi per diversità in relazione a diversi istituti di istruzione secondaria che abbiano inteso avviare una sperimentazione ispirata alla sopra richiamata circolare.
L'art. 3, comma 1, della legge 341 del 1990 ha, poi, riformato radicalmente il sistema e previsto l'istituzione di uno specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell'infanzia e primaria); il comma 8 dello stesso articolo ha stabilito che “Con decreto del , emanato Controparte_13 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.”.
Il D.Lgs 297/94 aveva in seguito disposto all'art. 194 co. 1 (rubricato “Esami finali nella scuola magistrale”) che “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne”; all'art. 197 co. 1 che "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare;
restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”; ancora all'art. 197 che "Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali co-mandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimenta-zione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità
e la composizione delle commissioni esaminatrici"; all'art. 279 che "E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"; all'art. 402 co. 1, che “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3
e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artisti-ci e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito
12 presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
… ”.
Con il Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 è stata disposta la soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, prevedendo tra l'altro che “Sino all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al successivo articolo 3 e secondo la procedura prevista dall'art. 205 del medesimo decreto n. 297, potranno continuare a funzionare ad esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale istituiti a norma dell'articolo 278 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.”; che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro
l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.
La Circolare Ministeriale 15.7.1997 n. 434 (di trasmissione del Decreto
Interministeriale del 10.3.1997) con riferimento alle disposizioni del Decr. Interministeriale aveva d'altra parte precisato “si ritiene opportuno sottolineare che, con riferimento all'anno scolastico 1998-1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola
Magistrale e di Istituto Magistrale. Dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato
D.L. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole
Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98 …".
L'art. 15, comma 7, del DPR 323/1998 (ossia, il Regolamento di attuazione della
Legge 425/1997) ribadiva che i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 «conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi
13 consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare».
Ciò detto, la controversia sull'equiparazione o meno tra il diploma magistrale e il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, è stata risolta in via definitiva dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, condividendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa ivi citata (Cons. Stato, 25/02/2022, n. 1358; Cons. Stato, 15/02/2021, n. 1387;
Cons. Stato, 25/05/2020, n. 3324; Cons. Stato, 22/01/2019, n. 560; Cons. Stato, 22/01/2019,
n. 562; Cons. Stato, 03/01/2019, n. 79; Cons. Stato, 02/07/2018, n. 4028; Cons. Stato,
04/06/2018, n. 3374 sino a Cons. Stato, 08/08/2008, n. 3917), ha affermato il seguente principio di diritto: “poiché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, si configura conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, essendo l'insegnamento della lingua straniera ricompreso negli ordinari programmi didattici, il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, va considerato titolo valido per
l'ammissione alla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari che richieda il possesso del diploma magistrale.” (Cassazione civile sez. lav.,
10/04/2024, (ud. 20/03/2024, dep. 10/04/2024 n.9691).
In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che la volontà del legislatore ricavabile dalla disciplina sopra menzionata è quella di salvaguardare il valore legale e abilitante del diploma di maturità rilasciato dagli istituti magistrali entro l'anno scolastico
2001/2002 anche al termine dei corsi sperimentali e di equiparare i due titoli nell'ottica di assicurare anche all'insegnamento elementare il necessario bagaglio di professionalità nelle lingue straniere.
La Corte ha evidenziato che nell'ordinamento didattico attuale dell'istruzione elementare è compreso l'insegnamento della lingua straniera e, quindi, la sperimentazione scolastica che era stata autorizzata mediante la previsione di corsi sperimentali negli istituti magistrali, era finalizzata alla formazione degli insegnanti elementari, conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola.
Posto tale punto fermo, occorre prendere le mosse proprio dall'ordinanza ministeriale n. 88 del 16/05/2024 che, nell'allegato A/1, individua i titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia stabilendo che costituisce titolo di abilitativo, oltre al titolo di abilitazione all'insegnamento “conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione
14 primaria” anche il “titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991,
n. 27” (PUNTO A “TITOLO DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA E RELATIVO
PUNTEGGIO” SEZIONE A.1 PUNTO B).
L'espresso riferimento ai titoli conseguiti presso l'Istituto Magistrale e la circostanza che, con riferimento al diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla
Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, sia stata usata la locuzione “ivi incluso” riferita ai corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 indicano, chiaramente, l'intenzione di ricomprendere il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico che sia stato conseguito presso Istituto Magistrale
(Istituto che, entro la data indicata, rilasciava un titolo di studio avente valore abilitante).
In altri termini, è la stessa amministrazione scolastica che, adeguandosi agli arresti giurisprudenziali ormai consolidati, ricomprende tra i diplomi abilitanti idonei all'inserimento nella I fascia delle GPS, anche il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico conseguito presso un Istituto Magistrale. Di converso, il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico conseguito presso altre scuole secondarie di secondo grado, come può essere un LI Classico o un LI Scientifico, non rientra tra le ipotesi abilitative all'insegnamento, di cui all'ordinanza ministeriale.
Come assunto dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, tale limitazione non è sviata da eccesso di potere perché la limitazione agli istituti magistrali fa riferimento alla circostanza che fino all'anno scolastico 2001/2002 solo al diploma magistrale era riconosciuto valore abilitante a differenza del diploma di maturità classica o scientifica che tale valore abilitante non hanno mai avuto (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 04/12/2024, n.9689).
Del resto, anche l'indirizzo giurisprudenziale invocato da parte ricorrente e sostenuto nelle pronunce citate (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850) è espressamente riferito ad ipotesi in cui oggetto del contendere era la questione relativa alla validità del diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico/diploma linguistico sperimentale, conseguito presso un Istituto magistrale e non, quindi, la questione relativa alla validità di diplomi ad indirizzo linguistico sperimentale rilasciati da Licei.
Invero, tale indirizzo giurisprudenziale si fonda proprio sulla considerazione che “la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro
15 della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione….al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria” ragionamento che, ovviamente, non può essere sostenuto con riferimento ad un diploma rilasciato da un LI.
4.2. Trasponendo tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che la ricorrente ha conseguito in data 14.7.2020 il diploma di maturità presso il LI Classico, “LI NN
Statale”, nel corso di studio di diploma di “LI Linguistico” (cfr. doc. 5 fas. ric.), rectius
Licenza linguistica.
Come dichiarato dal Dirigente Scolastico del Polo Liceale Statale Saffo di Roseto degli Abruzzi in data 3.3.2025, la ricorrente ha sostenuto presso l'Istituto (Ex LI NN
Statale con annesso Istituto Magistrale) nell'anno 1999/2000, in data 14.7.2000, gli esami di
Stato, conseguendo il diploma di maturità indirizzo linguistico N_1
Nella suddetta dichiarazione, su cui la ricorrente fonda la propria domanda, a ben vedere, il Dirigente Scolastico non afferma in alcun modo che il diploma conseguito dalla docente abbia natura di diploma magistrale, o che sia stato conseguito nell'ambito di un istituto magistrale (anche se poi accorpato), essendo il riferimento alla circolare n. 27 dell'11/02/1991 riferito alla sperimentazione attivata presso il LI Classico e non presso l'Istituto Magistrale.
Ad ogni modo, in ragione dell'avvenuto accorpamento tra e CP_14 [...]
, il Giudice ha chiesto un chiarimento al Dirigente Scolastico del Polo Liceale CP_15
Statale Saffo di Roseto degli Abruzzi, al fine di comprendere se “il diploma conseguito dalla ricorrente in data 14.7.2000 sia un diploma di “maturità magistrale” di natura sperimentale linguistica ai sensi della circolare ministeriale nl 27 del 1991, così da chiarire se tale sperimentazione linguistica sia stata acquisita nell'ambito di un diploma di maturità magistrale, e quindi di un istituto magistrale”.
Il Dirigente Scolastico ha dato riscontro a tale richiesta, elaborando una relazione esplicativa e depositando la documentazione richiamata a supporto.
Dalle precisazioni del Dirigente Scolastico e dai documenti prodotti (cfr. produzione del resistente in data 12.7.2025) si evince che la ricorrente si è iscritta per la prima CP_1 volta al LI Classico Statale di Roseto degli Abruzzi il 20.2.1995, con annotazione
“tradizione” indicato tra parentesi (cfr. domanda di iscrizione), seguendo il corso di
16 sperimentazione linguistica di cui alla circolare n. 27 dell'11/02/1991, attivato nell'ambito del
LI (cfr. iscrizione alla terza, quarta, quinta classe del LI NN Statale). CP_14
Al termine del quinquennio, in cui ha seguito il piano di studi dell'indirizzo linguistico, ha conseguito il diploma indirizzo linguistico CM27 (ovvero circolare n. 27 dell'11/02/1991) del LI NN Statale.
Ed infatti, con D.M. 14.5.1995, il Controparte_16
(come era allora denominato) è stato autorizzato a sperimentare, a decorrere dall'a.s.
1995/1996, i nuovi piani di studio dell'indirizzo linguistico previsto dalla Circolare
Ministeriale 27 dell'11.10.1991, autorizzazione poi rinnovata a decorrere dall'anno scolastico successivo.
Nel decreto del 26.8.1996 (cfr. doc. 11 allegato alla relazione del Dirigente
Scolastico), le pagine 2 e 3 sono dedicate al curriculo, mentre la pagina 3, in calce, contiene la indicazione della corrispondenza del diploma conseguito: “licenza linguistica”.
In ultima analisi, il Dirigente Scolastico ha sottolineato come la ricorrente non sia stata mai iscritta all'Istituto Magistrale, né a sperimentazioni afferenti tanto ambito, concludendo che il diploma dalla stessa conseguita non è un diploma di maturità magistrale, o un diploma di sperimentazione linguistica conseguito presso un istituto magistrale, trattandosi, di converso, di un diploma di licenza linguistica di cui alla circolare n. 27 dell'11/02/1991, attivato presso il LI NN Statale di Roseto degli Abruzzi.
A fronte di tali considerazioni deve, dunque, ritenersi che la ricorrente non sia titolare del titolo di accesso richiesto per l'inserimento nella prima fascia delle GPS, atteso che il diploma di maturità dalla stessa conseguito, è si un diploma ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale n. 27 dell'11/02/1991, ma attivato presso un LI Classico e non presso un istituto magistrale.
Né può ritenersi dirimente la considerazione sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui alla data del conseguimento del diploma, gli istituti magistrali erano stati già soppressi per effetto del Decreto Interministeriale del 10/03/1997 e della L. 30 del 10/02/2000, oppure il fatto che il diploma sia stato conseguito presso un unico Polo Liceale che accorpava in sé anche il vecchio Istituto Magistrale.
Ed infatti, da un lato, sotto il primo aspetto, è stata adottata una normativa di salvaguardia proprio per i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, sicchè il fatto che fossero nelle more aboliti non assume rilievo;
mentre, dall'altro lato, il dedotto accorpamento avrebbe dovuto comportare anche la creazione di diversi indirizzi di studio, uno liceale, l'altro di istituto magistrale, essendo diversi gli studi presupposti alle due
17 scuole secondarie di secondo grado, al fine così di diversificare il diploma di maturità conseguito al termine dei rispettivi studi.
L'autonomia scolastica e la sperimentazione si inseriscono, difatti, pur sempre nell'ambito del diverso percorso di studi previsto per ciascun tipo o indirizzo di scuola superiore.
La sperimentazione, dunque, consentiva alle scuole di prevedere nel piano di studi l'inserimento di specifiche materie (tre lingue per quanto concerne l'indirizzo linguistico) e di calibrare il monte ore della didattica in base a quanto previsto nelle tabelle riportate nella circolare, pur nel rispetto dei differenti programmi di studio previsti tra le diverse Scuole del secondo ciclo (LI classico, LI scientifico, Istituto magistrale).
Differenze afferenti sia le discipline, che gli argomenti di studio, attesa la finalizzazione alla formazione di diversi profili educativi, culturali e professionali, non potendosi derogare alle attività indicate come fondamentali per ciascun tipo o indirizzo di studi.
Ebbene, nel caso di specie, non è stato dimostrato che la ricorrente abbia conseguito la maturità nell'ambito di un percorso di studi sviluppato presso un istituto magistrale (anche su indirizzo sperimentale di cui alla circolare ministeriale n. 27 dell'11/02/1991), o che abbia svolto le relative verifiche determinanti nell'attribuzione del valore abilitante al titolo conseguito. Di converso, risulta che la ricorrente abbia conseguito un diploma di maturità ad indirizzo linguistico, di cui alla circolare ministeriale n. 27 dell'11/02/1991, nell'ambito di un
LI Classico.
In mancanza di diversa prova in ordine a tale aspetto, non può ritenersi che il titolo rilasciato alla ricorrente dal sia equiparabile ai titoli rilasciati da Controparte_16
Istituti magistrali indicati nella citata ordinanza ministeriale n. 88 del 16/05/2024.
Né può assumere rilievo nell'indagine in ordine alla equivalenza del titolo la considerazione, effettuata nel ricorso, circa il presunto legittimo affidamento che la ricorrente avrebbe riposto, non essendo, peraltro, chiariti gli elementi di tale affidamento, considerato che in nessuno dei documenti a disposizione (pergamena o dichiarazione del Dirigente
Scolastico) si faceva riferimento al conseguimento di diploma magistrale.
Non si ritiene, infine, fondata l'eccezione di tardività degli accertamenti, in quanto, esaminando comparativamente il tenore della domanda di inserimento (in cui era indicato, come titolo di accesso, il diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguito entro l'a.s. 2001/02) e la scansione temporale dei controlli e delle verifiche effettuate in sede di prima nomina (prima supplenza iniziata in data 13.2.2025,
18 provvedimento di esclusione del 12.3.2025), appare che gli stessi siano avvenuti in maniera tempestiva e comunque entro un termine certamente ragionevole e congruo.
Le considerazioni svolte conducono, dunque, ad escludere che la ricorrente sia titolare di un diritto soggettivo a permanere nella prima fascia delle GPS e, quindi a proseguire nell'esecuzione dei contratti di supplenza nelle more stipulati (di cui uno interamente espletato, mentre l'altro anticipatamente risolto).
Per le medesime ragioni, anche i provvedimenti con i quali l'amministrazione scolastica ha disposto la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nelle more concluso e la valutabilità delle supplenze svolte ai soli fini economici, seguendo il consolidato orientamento della S.C. (da ultimo, v. Cassazione civile sez. lav., 17/11/2022 n. 33976), si ritengono legittimi, e vanno qualificati non come un licenziamento bensì come provvedimenti tesi a far cessare l'esecuzione di un contratto nullo ab origine in quanto stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore, con la conseguenza che la sola tutela per il lavoratore è quella dettata dall'art. 2126 c.c..
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni la domanda non merita accoglimento e va rigettata.
5. Considerata la particolarità della controversia, in ragione, soprattutto, della storia dell'istituto scolastico (che ha inglobato l'istituto magistrale), nonché, considerato che la ricorrente può essere stata indotta a formulare la presente domanda in ragione del richiamo contenuto nell'attestazione del Dirigente dell'istituto scolastico, la sua precisazione è stata poi acquisita nel corso del giudizio a seguito di richiesta di chiarimenti del Giudice, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, sia della fase cautelare, sia della presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1009/2025 così provvede:
• Dichiara il difetto di legittimazione passiva di: “l' Controparte_7
l' l'
[...] Controparte_8 [...]
, l' Controparte_17 CP_18 Controparte_19
,
[...] Controparte_10 CP_10
• Rigetta la domanda;
19 • Compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia della fase cautelare che della fase di merito.
Teramo 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
c.f. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Em_ Laura Avolio del foro di Teramo, c.f. , pec: . C.F._2
[...]
tel e fax n. 085/8941392, con studio legale a Roseto degli Abruzzi (Te) in Email_2
Via Adriatica n. 27, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., nonché rappresentante processuale ex art 75 c.p.c. per l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.
, fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_3
presso i cui uffici del Complesso Monumentale Email_4 [...]
Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domiciliano;
CP_3
RESISTENTE
1 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare, depositato in data 9.5.2025, ha adito l'intestato Tribunale al fine di far accogliere Parte_1 le seguenti conclusioni:
“in via cautelare:
• previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati (proposta di esclusione, esclusione e risoluzione del contratto) ordinare alle Amministrazioni Scolastiche resistenti di inserire la ricorrente nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza (G.P.S.) aa. ss. 2024/2025 e 2025/2026, I fascia, classi di concorso AAAA e EEEE, anche con “riserva di ricorso pendente”;
• condannare le Amministrazioni Scolastiche a rivalutare il servizio della ricorrente come valido ad ogni effetto giuridico, correggendone il punteggio ai fini del corretto inserimento nelle predette graduatorie (con riserva di ricorso pendente);
- in via principale: annullare / dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi la proposta di esclusione per difetto del titolo, l'esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa. ss. 2024/2025 e 2025/2026 classi di concorso AAAA e EEEE, la risoluzione (meramente verbale) del contratto di lavoro e gli atti a questi prodromici e consequenziali;
- per l'effetto: condannare le Amministrazioni Scolastiche a reintegrare con effetto immediato la ricorrente nel posto di lavoro nonché a rivalutare il servizio del ricorrente come valido ad ogni effetto giuridico, correggendo il Suo punteggio all'interno delle G.P.S. 2024/2025 e 2025/2026, I fascia, classi di concorso AAAA e EEEE, reinserendola nella giusta posizione;
- nonché, per l'effetto: condannare le Amministrazioni Scolastiche al risarcimento del danno patrimoniale alla ricorrente (anche da perdita di chance) nella somma ritenuta congrua, calcolata in via equitativa (stanti le numerose convocazioni per supplenze che non ha potuto accettare sino a fine anno scolastico 2024/2025, la preclusione di future nomine, oltre che il depennamento dalle G.P.S. 1 fascia);
- condannare, infine, le controparti alla refusione delle spese del presente giudizio, nella misura ritenuta di Giustizia, oltre iva e cpa come per legge.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver presentato domanda di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza aa. ss. 2024/2025 e 2025/2026, I fascia, indicando, come titolo di accesso, il diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, così come specificato nella nota del Dirigente
Scolastico, il quale attestava che si trattava di un diploma di maturità ad indirizzo linguistico ai sensi della Circolare Ministeriale 27/1991.
Assumeva che, nonostante ciò, con comunicazione prot. n. 2639/2025 del 11.03.2025,
l' rilevava l'assenza del titolo di accesso, Controparte_4 proponendo all' di Teramo l'esclusione della stessa dalle graduatorie di I fascia per le Pt_2 classi di concorso AAAA e EEEE, a cui seguiva comunicazione dell' di Teramo del Pt_3
12.3.2025 con cui veniva disposta l'esclusione della docente dalla predetta fascia, e
2 provvedimento del Dirigente Scolastico di risoluzione del contratto in essere, riconoscendo il servizio svolto come prestato di fatto e non di diritto.
Aggiungeva di aver proposto istanza di autotutela che veniva rigettata, sottolineando che, pur convocata per successive supplenze, non le poteva più accettare.
In punto di diritto, dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, ha assunto di essere in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 7 dell'O.M. 88/2024, ed in particolare del titolo di studio conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991 n.
27, sostenendo la erroneità dell'amministrazione scolastica nell'aver ritenuto che il diploma dalla stessa conseguito fosse un semplice diploma di LI Linguistico e non fosse, invece, un
“diploma di maturità indirizzo linguistico CM 27”, come dichiarato dal Dirigente Scolastico del Polo Liceale Saffo di Roseto degli Abruzzi.
Precisava che l'equivoco era stato probabilmente instillato dalla imprecisa dicitura contenuta nella pergamena, la quale menzionava un semplice diploma di LI Linguistico, pur trattandosi, invece, di un diploma di maturità ad indirizzo linguistico ai sensi della C.M.
27/1991, che a dire della ricorrente era stato pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria (cfr. sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 7550/2009 e sentenza 3917/2008 della medesima sezione, sentenza n. 5388 della sezione VI C.d.S., 19 dicembre 2016).
Quale ulteriore motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro, per violazione del principio del legittimo affidamento, avendo la docente confidato nella regolarità dei controlli, contestando, altresì, il difetto di tempestività delle verifiche, in violazione dell'articolo 8 comma 7 dell'O.M. n. 88/2024.
Ha, infine, richiamato il principio del soccorso istruttorio, in forza del quale l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto chiare il dubbio in merito al titolo effettivamente posseduto dalla docente, rivendicando i conseguenti danni patrimoniali subiti e da perdita di chance che l'intera vicenda le stava cagionando.
In punto di periculum in mora assumeva che, a causa dei provvedimenti impugnati, era stata esclusa dalle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa. ss. 2024/2025 e
2025/2026 prima fascia, classi di concorso AAAA e EEEE, vedendosi sfumare le future possibilità di lavoro per tutta la durata di validità delle G.P.S..
1.2. Si costituiva in giudizio il resistente contestando la fondatezza della CP_1 domanda, sia in ordine al fumus boni iuris, che in merito al periculum in mora ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di tutti gli Uffici impropriamente evocati
3 in giudizio, in aggiunta all'unico soggetto realmente evocabile in giudizio, ossia il
[...]
, in persona del Controparte_1 CP_5
Sottolineava, sotto il profilo fattuale, che nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21nonies della legge n. 241 del 1990 l'A.T. di Teramo aveva annullato – in parte –
l'esclusione prot. n. 4354 del 12/03/2025 con provvedimento prot. n. 8730 del 10/06/2025 ed aveva adottato un nuovo provvedimento di esclusione, prot. n. 8734 del 10/06/2025, ove era disposta la non validità a fini giuridici del servizio prestato dal 13/02/2025 al 27/02/2025 e dal
11/03/2025 al 13/03/2025, perché reso senza il titolo di accesso alle Graduatorie di Prima
Fascia, a cui seguiva decreto prot. n. 6038 del 11/06/2025 dell' con cui l'istituto CP_6 scolastico disponeva la non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso - dal 13/02/2025 al 27/02/2025, e decreto dell'I.C. LI prot. n. 3629 del
10/06/2025 di non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso – dal 11/03/2025 al 13/03/2025.
Nel merito, eccepiva la infondatezza della domanda, in quanto la ricorrente non era in possesso del titolo di accesso richiesto per l'inserimento in I fascia delle G.P.S., – classi di concorso AAAA ed EEEE – secondo quanto prescritto dall'Allegato A/1- Punto A – Sezione
A.
1. punto b) dell'O.M. n. 88 del 2024 , dalla Circolare del prot. n. Controparte_1
1290 del 22/07/2020 e dalla FAQ n. 49 pubblicata sul sito web del M.I.M. nella sezione
“informazioni utili”.
In particolare, rilevava che il titolo di studio di diploma linguistico sperimentale, per avere valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, doveva essere conseguito presso un Istituto magistrale, ove era istituito l'indirizzo sperimentale di cui alla
Circolare n. 27 del 1991, e non presso un LI Classico, come nel caso di specie, sottolineando come in tal senso si era espressa anche la più recente Corte di Cassazione n.
9691 del 2024 ed anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5997 del 2018.
Deduceva che nella fattispecie concreta la ricorrente, come risultante dal diploma allegato, possedeva un diploma in LICEO LINGUISTICO – indirizzo sperimentale di cui alla circolare n. 27 del 1991- conseguito presso un LICEO CLASSICO, ovverosia il LI
NN Statale di Roseto degli Abruzzi e, dunque, non presso un LICEO MAGISTRALE.
Per tale ragione, quindi, il diploma suddetto non rientrava nell'alveo dei diplomi rilasciati presso gli istituti magistrali su cui la Corte di Cassazione si era pronunziata ai fini del valore abilitante.
Alla luce di tali considerazioni, risultando la ricorrente sprovvista del titolo di accesso, correttamente l'amministrazione aveva provveduto alla sua esclusione dalla prima fascia delle
4 G.P.S., considerando il servizio nelle more svolto come valido ai soli fini economici.
Dopo aver contestato anche il requisito del periculum in mora, ha concluso come di seguito:
“1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva “dell'istituto comprensivo statale te 3 “d'alessandro ”; dell'istituto comprensivo statale di CP_4 campli, dell'ambito territoriale provinciale di teramo (a.p.t.), ufficio v dell'ufficio scolastico
(u.s.r.), direzione generale, ufficio i.” per i motivi esposti in Controparte_2 narrativa;
2) in ogni caso, rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, stante la legittimità dell'azione amministrativa e del provvedimento di esclusione e della declaratoria di non validità del servizio prestato in mancanza del titolo di accesso alle GPS;
3) rigettare la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, giacché la ricorrente è sprovvista del titolo di accesso alla GPS e nessun legittimo affidamento è configurabile in capo ad essa in ordine alla mancanza del titolo di studio per poter insegnare presso la scuola dell'infanzia e primaria;
4) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, esclusi IVA e CPA in quanto non dovuti all'Avvocatura dello Stato.”
1.3. Così radicatosi il contraddittorio sulla domanda cautelare, all'udienza dell'1.7.2025 il
Giudice ha chiesto una integrazione istruttoria, rinviando la causa al 15.7.2025 ai fini della sua acquisizione. L'udienza è stata svolta nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c. ed è stata riservata in decisione sulla domanda cautelare, fissando, di converso, il merito a cognizione piena per l'udienza del 29.10.2025.
In sede di note di udienza per l'udienza del 15.7.2025 (depositate in data 11.7.2025), ma già in quelle depositate in data 27.6.2025, la ricorrente chiedeva di estendere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo agli ultimi atti emessi dall'amministrazione scolastica, in sostituzione dei precedenti.
L'amministrazione resistente, invece, con nota di deposito del 12.7.2025, in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice, produceva telematicamente la relazione del
Dirigente Scolastico del Polo Liceale Statale Saffo di Roseto degli Abruzzi datata 2.7.2025 e la documentazione ivi richiamata.
1.4. Con ordinanza del 18.7.2025 la domanda cautelare veniva rigettata ed il giudizio proseguiva, dunque, nel merito a cognizione ordinaria, con fissazione di udienza di discussione ex articolo 420 c.p.c. in data 29.10.2025.
5 1.5. Così radicatosi il contradditorio, l'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. La parte ricorrente, in particolare, ha chiesto che, nel caso di rigetto della domanda, venisse disposta la compensazione delle spese di lite, in ragione della natura fuorviante ed incompleta della dichiarazione prodotta.
2. Con il presente giudizio la ricorrente contesta i provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica, con i quali è stata, rispettivamente, disposta la sua esclusione dalla prima fascia delle G.P.S. di Teramo – Biennio 2024/2026 per assenza del titolo di accesso e la risoluzione dei due contratti di supplenza nelle more sottoscritti, nonché il provvedimento con cui è stato valutato il servizio svolto ai soli fini economici e non giuridici.
I provvedimenti di riferimento sono, in particolare, i seguenti: provvedimento prot. n.
8734 del 10/06/2025, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle Graduatorie di
Prima Fascia delle GPS di Teramo - classi di concorso “AAAA – EEEE” per la durata di vigenza delle stesse, ai sensi dell'art. 7, comma 8, dell'O.M. n. 88 del 2024; decreto prot. n.
6038 del 11/06/2025 dell'I.C. Teramo 3 con cui l'istituto scolastico ha disposto la non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso - dal 13/02/2025 al
27/02/2025; decreto dell'I.C. LI prot. n. 3629 del 10/06/2025 di non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso – dal 11/03/2025 al 13/03/2025; risoluzione anticipata del contratto di supplenza con l'I.C. LI.
L'oggetto del contendere verte intorno alla idoneità abilitativa all'insegnamento del diploma di maturità conseguito dalla ricorrente. Nello specifico, ci si chiede se tale diploma, assunto al termine di un corso di maturità ad indirizzo sperimentale di cui alla Circolare n. 27 del 1991, sia di per sé sufficiente ad integrare il titolo di accesso richiesto dall'Allegato A/1-
Punto A – Sezione A.
1. punto b) dell'O.M. n. 88 del 2024, o se, al contrario, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle G.P.S., sia necessario che il diploma ad indirizzo sperimentale di cui alla Circolare n. 27 del 1991 sia conseguito nell'ambito di un istituto magistrale o che comunque abbia valore di diploma magistrale.
Non avendo le parti prospettato ragioni o rilievi che possano far rimeditare quanto già argomentato in sede cautelare, si ritiene che possano essere integralmente confermate le motivazioni già assunte nell'ordinanza ex articolo 700 c.p.c.
6 Anticipando quanto verrà dedotto di seguito, è utile sin da subito sottolineare che la questione sembra aver trovato già un approdo sostanzialmente unanime nella giurisprudenza di merito, di legittimità ed anche della giustizia amministrativa, nel senso di ritenere necessario ai fini abilitativi, che il diploma sperimentale di cui alla Circolare n. 27 del 1991 sia conseguito nell'ambito di un istituto magistrale, non essendo, di converso, sufficiente che la sperimentazione di cui alla Circolare n. 27 del 1991 sia avvenuta nell'ambito di una scuola secondaria di secondo grado differente (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 04/12/2024, n.9689,
Cassazione civile sez. lav., 10/04/2024, n.9691, Tribunale di Civitavecchia, sentenza
16.9.2024 – Rg 1650/2021, Tribunale di Frosinone, sentenza del 27.11.2024, Rg n. 882 del
2024).
3. Prima di passare ad esaminare il fondamento della domanda, è necessario di nuovo soffermarsi sulla legittimazione passiva delle amministrazioni scolastiche territoriali (l'
[...]
, l' Controparte_7 Controparte_8
l' , l'
[...] Controparte_9 [...] che la ricorrente ha evocato in giudizio come Controparte_10 soggetti giuridici separati e distinti dal , come Controparte_1 evincibile, oltre che dalla intestazione del ricorso, in cui ciascuna articolazione scolastica è indicata come parte resistente, anche dalle conclusioni dell'atto introduttivo, in cui la pretesa è riferita a tutte le amministrazioni scolastiche.
Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1 legittimazione passiva del singolo (Cass. 21.3.2011 n. 6372; nello stesso senso, v. CP_7
Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n. 9752; App. Torino
n. 61/2012; App. Torino n. 940/12).
Nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, pertanto, legittimato passivo è unicamente il e non i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma CP_1
7 personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del CP_11 personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso.
Infatti, come è stato chiarito, la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che le istituzioni scolastiche agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato (sostanzialmente nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 10042 del 29 aprile 2006; Sez. terza Sentenza n. 2839 dell'11 febbraio 2005; Sez. 3, Sentenza n.
27246 del 14 novembre 2008).
Alla luce delle suddette considerazioni risulta, dunque, assente la legittimazione processuale passiva autonoma delle amministrazioni scolastiche diverse dal
[...]
. Controparte_1
4. Passando, invece, al merito della domanda, la stessa non merita accoglimento.
Partendo dalla ricostruzione fattuale delle circostanze maggiormente rilevanti si rileva quanto segue.
La ricorrente, con domanda di partecipazione prot. n. 11458017.03-06- 2024, ha presentato istanza per l'inserimento nelle GPS di Teramo – Biennio 2024/2026, di cui all'O.M. n. 88 del 2024, relativamente alle Graduatorie di Prima Fascia - classi di concorso
“AAAA – scuola dell'infanzia” ed “EEEE – scuola primaria”, indicando quale titolo di accesso: “diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico” conseguito
“entro l'a.s. 2001/02” presso “istituzione secondaria superiore-Istituto LI NN statale di Roseto degli Abruzzi”.
La stessa docente, dunque, in sede di presentazione della domanda, assumeva di aver conseguito un diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico
(conseguito entro l'a.s. 2001/02) e non, quindi, un semplice diploma sperimentale ad indirizzo linguistico, ben consapevole, evidentemente, della differenza tra le due fattispecie.
In forza dell'inserimento nella prima fascia delle GPS, la ricorrente è stata destinataria di due contratti di supplenza breve e saltuaria, segnatamente dal 13/02/2025 al 27/02/2025 presso l'I.C. Teramo 3 e dal 11/03/2025 al 13/03/2025 presso l'I.C. di LI.
8 Trattandosi del primo contratto di supplenza, l' 3 ha effettuato le verifiche CP_6 di convalida del punteggio ed a seguito dell'acquisizione, dal Polo Liceale Saffo di Roseto degli Abruzzi, della copia del diploma conseguito in data 04/07/2000, e del piano di studi di tale indirizzo, ha ritenuto che la ricorrente fosse sprovvista del titolo di accesso alle GPS di
Prima Fascia – classi di concorso AAAAEEEEE-, ai sensi dell'Allegato A/1- Parte A-
Sezione A.1. – punto b) dell'O.M. n. 88 del 2024, poiché si trattava di un titolo conseguito presso il LI Linguistico sperimentale istituito secondo le previsioni contenute delle
CC.MM. n. 299 del 1993 e n. 231 del 1991 e di cui Circolare n. 27 del 1991, e non presso un istituto magistrale. Proponeva, dunque, l'esclusione della ricorrente dalla prima fascia, a cui ha fatto seguito la convalida dell'esclusione disposta dal Controparte_12
.
[...]
Nel frattempo, la ricorrente stipulava un nuovo contratto di supplenza breve e saltuaria con l'I.C. di LI dal 11/03/2025 al 21/03/2025, il quale è stato poi risolto in data
13/03/2025, prot. n. 1653, in ragione degli accertamenti effettuati in ordine al titolo di accesso.
L'amministrazione scolastica, poi, si rendeva conto dell'errore commesso nell'esclusione della ricorrente, nella sezione relativa a “Art.
2 - il Dirigente Scolastico dell' 3 provvederà, eventualmente, all'immediata risoluzione del contratto CP_6 stipulato con la docente;
Art. 4 – il RICONOSCIMENTO del servizio svolto come prestato di fatto e di diritto in quanto non ricadente nell'ipotesi di dichiarazione mendace prevista dall'art. 8 comma 10”, e pertanto, procedeva nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21nonies della legge n. 241 del 1990, all'annullamento– in parte – dell'esclusione prot.
n. 4354 del 12/03/2025 con provvedimento prot. n. 8730 del 10/06/2025, adottando un nuovo provvedimento di esclusione, prot. n. 8734 del 10/06/2025 a cui seguivano: decreto prot. n.
6038 del 11/06/2025 dell'I.C. Teramo 3 che ha disposto la non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso - dal 13/02/2025 al 27/02/2025; decreto prot. n.
3629 del 10/06/2025 con cui l'I.C. LI ha disposto la non valutabilità a fini giuridici del servizio prestato – senza titolo di accesso – dal 11/03/2025 al 13/03/2025.
4.1. Così ricostruito il contesto fattuale di riferimento, in punto di diritto, la questione sottesa alla risoluzione della controversia, come già accennato, verte intorno al valore abilitante del diploma conseguito dalla ricorrente in data 14.7.2000.
Secondo la docente, il fatto che il diploma sia stato conseguito ai sensi della C.M.
27/1991, nell'ambito della sperimentazione linguistica ivi prevista, è di per sé sufficiente a
9 farlo ritenere abilitante all'insegnamento, a nulla rilevando che nella pergamena non vi sia il riferimento all'istituto magistrale, e ciò perché alla data del conseguimento del diploma, gli istituti magistrali erano stati già soppressi per effetto del Decreto Interministeriale del
10/03/1997 e della L. 30 del 10/02/2000 ed anche perché il Polo Liceale Statale “Saffo” nasceva nell'anno scolastico 1994/1995, quando venivano accorpati l'Istituto Magistrale e il
LI NN.
Di converso, secondo l'amministrazione scolastica, la ricorrente ha conseguito un diploma di maturità nell'ambito di un LI Classico sperimentale ad indirizzo linguistico, ai sensi della C.M. 27/1991, e non un diploma magistrale ad indirizzo sperimentale, l'unico idoneo ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.
Ciò premesso, è opportuno preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Il DPR n. 419/74 aveva introdotto la sperimentazione nelle scuole, attribuendo all'autonomia scolastica la possibilità di attuare sperimentazioni che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR, dovevano essere autorizzate con Decreto Ministeriale. In particolare, l'art. 4 del DPR (“Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali”, poi confluito nell'art. 279 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297) disponeva: «Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione».
Sulla scorta di tali previsioni diverse istituzioni scolastiche, magistrali o di diversa natura erano stati autorizzati alla sperimentazione prevedendo un indirizzo linguistico ed un indirizzo pedagogico, peraltro stabilendo, per il primo indirizzo, la corrispondenza con la
"Licenzia Linguistica" e per il secondo, la corrispondenza con la "Maturità magistrale comprensiva dell'anno integrativo".
Il testo normativo di riferimento sulla sperimentazione, per quanto rileva in questa sede, è rappresentato dalla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 (espressamente richiamata da entrambe le parti in causa), la quale prevedeva quanto segue:
“In particolare l'opera di razionalizzazione delle esperienze in atto si è resa urgente per le sperimentazioni globali di indirizzo pedagogico e linguistico avviate nei licei, nelle scuole e negli istituti magistrali. Tali sperimentazioni, infatti, rispondono ad una vasta domanda dell'utenza, suscitata - per l'indirizzo pedagogico sociale - dall'esigenza di quinquennalizzare in maniera coerente ed organica (con progressiva sostituzione) l'istituto
10 magistrale e la scuola magistrale - aggiornandone i contenuti e promuovendo nel contempo una prospettiva più aperta alle scienze umane e sociali, in coerenza soprattutto con la legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, che prevede uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola magistrale ed elementare e per l'accesso ai corsi per istitutori dei convitti nazionali e degli educandati femminili - e, per l'indirizzo linguistico, dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento anche l'offerta di tale tipo di scuola. Quest'ultimo si caratterizza in particolare con un profilo curricolare ben "spendibile" in prospettiva anche sul mercato europeo, in quanto coerente con gli analoghi percorsi culturali e formativi in atto presso i più importanti Paesi della CEE”.
La circolare prevedeva, dunque, due indirizzi sperimentali, uno linguistico e l'altro pedagogico, da proporre alle scuole dell'ordine classico, scientifico, magistrale, come contributo di elaborazione per gli istituti che intendano presentare in futuro nuove domande di sperimentazione dello stesso tipo e come strumento di riflessione per gli istituti che abbiano già avviate sperimentazioni di indirizzo linguistico e pedagogico.
La suddetta circolare ministeriale nperseguiva "una razionalizzazione delle esperienze in atto ...per le sperimentazioni globali di indirizzo pedagogico e linguistico avviate nei licei, nelle scuole e negli istituti magistrali.", concludendo con la definizione di ipotesi curriculari per la revisione delle discipline comuni del biennio e la elaborazione di due documenti conclusivi inviati "a tutte le scuole dell'ordine classico, scientifico, magistrale, come contributo di elaborazione per gli istituti che intendano presentare in futuro nuove domande di sperimentazione dello stesso tipo e come strumento di riflessione per gli istituti che abbiano già avviate sperimentazioni di indirizzo linguistico e pedagogico."
La circolare conteneva un quadro orario di riferimento per i due indirizzi, il quale avrebbe dovuto consentire "la definizione e la verifica - in maniera diffusa e omogenea - di soluzioni idonee a rispondere a tutti i profili problematici emersi nell'attuazione delle sperimentazioni, sia per l'aspetto curricolare che gestionale (composizione delle cattedre, durata delle ore di lezione, possibilità di attività connesse ecc.)."
Le indicazioni contenute nella circolare richiamata costituivano il punto di partenza di ipotesi di sperimentazione (linguistica e pedagogica) che gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nella loro autonomia, avrebbero potuto adottare previa autorizzazione del in base al D.P.R. n. 419 del 1974 (art. 3). CP_1
A fronte di tali considerazioni, appare evidente che il percorso di studi svolto presso un liceo classico non può ritenersi identico a quello svolto presso un istituto magistrale, per il
11 solo fatto di aver attivato la sperimentazione linguistica di cui alla circolare n° 27 del 1991, potendo le sperimentazioni caratterizzarsi per diversità in relazione a diversi istituti di istruzione secondaria che abbiano inteso avviare una sperimentazione ispirata alla sopra richiamata circolare.
L'art. 3, comma 1, della legge 341 del 1990 ha, poi, riformato radicalmente il sistema e previsto l'istituzione di uno specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell'infanzia e primaria); il comma 8 dello stesso articolo ha stabilito che “Con decreto del , emanato Controparte_13 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.”.
Il D.Lgs 297/94 aveva in seguito disposto all'art. 194 co. 1 (rubricato “Esami finali nella scuola magistrale”) che “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne”; all'art. 197 co. 1 che "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare;
restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”; ancora all'art. 197 che "Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali co-mandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimenta-zione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità
e la composizione delle commissioni esaminatrici"; all'art. 279 che "E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"; all'art. 402 co. 1, che “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3
e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artisti-ci e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito
12 presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
… ”.
Con il Decreto Interministeriale 10 marzo 1997 è stata disposta la soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, prevedendo tra l'altro che “Sino all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al successivo articolo 3 e secondo la procedura prevista dall'art. 205 del medesimo decreto n. 297, potranno continuare a funzionare ad esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale istituiti a norma dell'articolo 278 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.”; che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro
l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.
La Circolare Ministeriale 15.7.1997 n. 434 (di trasmissione del Decreto
Interministeriale del 10.3.1997) con riferimento alle disposizioni del Decr. Interministeriale aveva d'altra parte precisato “si ritiene opportuno sottolineare che, con riferimento all'anno scolastico 1998-1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola
Magistrale e di Istituto Magistrale. Dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato
D.L. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole
Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98 …".
L'art. 15, comma 7, del DPR 323/1998 (ossia, il Regolamento di attuazione della
Legge 425/1997) ribadiva che i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 «conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi
13 consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare».
Ciò detto, la controversia sull'equiparazione o meno tra il diploma magistrale e il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, è stata risolta in via definitiva dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, condividendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa ivi citata (Cons. Stato, 25/02/2022, n. 1358; Cons. Stato, 15/02/2021, n. 1387;
Cons. Stato, 25/05/2020, n. 3324; Cons. Stato, 22/01/2019, n. 560; Cons. Stato, 22/01/2019,
n. 562; Cons. Stato, 03/01/2019, n. 79; Cons. Stato, 02/07/2018, n. 4028; Cons. Stato,
04/06/2018, n. 3374 sino a Cons. Stato, 08/08/2008, n. 3917), ha affermato il seguente principio di diritto: “poiché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, si configura conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, essendo l'insegnamento della lingua straniera ricompreso negli ordinari programmi didattici, il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, va considerato titolo valido per
l'ammissione alla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari che richieda il possesso del diploma magistrale.” (Cassazione civile sez. lav.,
10/04/2024, (ud. 20/03/2024, dep. 10/04/2024 n.9691).
In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che la volontà del legislatore ricavabile dalla disciplina sopra menzionata è quella di salvaguardare il valore legale e abilitante del diploma di maturità rilasciato dagli istituti magistrali entro l'anno scolastico
2001/2002 anche al termine dei corsi sperimentali e di equiparare i due titoli nell'ottica di assicurare anche all'insegnamento elementare il necessario bagaglio di professionalità nelle lingue straniere.
La Corte ha evidenziato che nell'ordinamento didattico attuale dell'istruzione elementare è compreso l'insegnamento della lingua straniera e, quindi, la sperimentazione scolastica che era stata autorizzata mediante la previsione di corsi sperimentali negli istituti magistrali, era finalizzata alla formazione degli insegnanti elementari, conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola.
Posto tale punto fermo, occorre prendere le mosse proprio dall'ordinanza ministeriale n. 88 del 16/05/2024 che, nell'allegato A/1, individua i titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia stabilendo che costituisce titolo di abilitativo, oltre al titolo di abilitazione all'insegnamento “conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione
14 primaria” anche il “titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991,
n. 27” (PUNTO A “TITOLO DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA E RELATIVO
PUNTEGGIO” SEZIONE A.1 PUNTO B).
L'espresso riferimento ai titoli conseguiti presso l'Istituto Magistrale e la circostanza che, con riferimento al diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla
Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, sia stata usata la locuzione “ivi incluso” riferita ai corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 indicano, chiaramente, l'intenzione di ricomprendere il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico che sia stato conseguito presso Istituto Magistrale
(Istituto che, entro la data indicata, rilasciava un titolo di studio avente valore abilitante).
In altri termini, è la stessa amministrazione scolastica che, adeguandosi agli arresti giurisprudenziali ormai consolidati, ricomprende tra i diplomi abilitanti idonei all'inserimento nella I fascia delle GPS, anche il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico conseguito presso un Istituto Magistrale. Di converso, il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico conseguito presso altre scuole secondarie di secondo grado, come può essere un LI Classico o un LI Scientifico, non rientra tra le ipotesi abilitative all'insegnamento, di cui all'ordinanza ministeriale.
Come assunto dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, tale limitazione non è sviata da eccesso di potere perché la limitazione agli istituti magistrali fa riferimento alla circostanza che fino all'anno scolastico 2001/2002 solo al diploma magistrale era riconosciuto valore abilitante a differenza del diploma di maturità classica o scientifica che tale valore abilitante non hanno mai avuto (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 04/12/2024, n.9689).
Del resto, anche l'indirizzo giurisprudenziale invocato da parte ricorrente e sostenuto nelle pronunce citate (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850) è espressamente riferito ad ipotesi in cui oggetto del contendere era la questione relativa alla validità del diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico/diploma linguistico sperimentale, conseguito presso un Istituto magistrale e non, quindi, la questione relativa alla validità di diplomi ad indirizzo linguistico sperimentale rilasciati da Licei.
Invero, tale indirizzo giurisprudenziale si fonda proprio sulla considerazione che “la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro
15 della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione….al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria” ragionamento che, ovviamente, non può essere sostenuto con riferimento ad un diploma rilasciato da un LI.
4.2. Trasponendo tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che la ricorrente ha conseguito in data 14.7.2020 il diploma di maturità presso il LI Classico, “LI NN
Statale”, nel corso di studio di diploma di “LI Linguistico” (cfr. doc. 5 fas. ric.), rectius
Licenza linguistica.
Come dichiarato dal Dirigente Scolastico del Polo Liceale Statale Saffo di Roseto degli Abruzzi in data 3.3.2025, la ricorrente ha sostenuto presso l'Istituto (Ex LI NN
Statale con annesso Istituto Magistrale) nell'anno 1999/2000, in data 14.7.2000, gli esami di
Stato, conseguendo il diploma di maturità indirizzo linguistico N_1
Nella suddetta dichiarazione, su cui la ricorrente fonda la propria domanda, a ben vedere, il Dirigente Scolastico non afferma in alcun modo che il diploma conseguito dalla docente abbia natura di diploma magistrale, o che sia stato conseguito nell'ambito di un istituto magistrale (anche se poi accorpato), essendo il riferimento alla circolare n. 27 dell'11/02/1991 riferito alla sperimentazione attivata presso il LI Classico e non presso l'Istituto Magistrale.
Ad ogni modo, in ragione dell'avvenuto accorpamento tra e CP_14 [...]
, il Giudice ha chiesto un chiarimento al Dirigente Scolastico del Polo Liceale CP_15
Statale Saffo di Roseto degli Abruzzi, al fine di comprendere se “il diploma conseguito dalla ricorrente in data 14.7.2000 sia un diploma di “maturità magistrale” di natura sperimentale linguistica ai sensi della circolare ministeriale nl 27 del 1991, così da chiarire se tale sperimentazione linguistica sia stata acquisita nell'ambito di un diploma di maturità magistrale, e quindi di un istituto magistrale”.
Il Dirigente Scolastico ha dato riscontro a tale richiesta, elaborando una relazione esplicativa e depositando la documentazione richiamata a supporto.
Dalle precisazioni del Dirigente Scolastico e dai documenti prodotti (cfr. produzione del resistente in data 12.7.2025) si evince che la ricorrente si è iscritta per la prima CP_1 volta al LI Classico Statale di Roseto degli Abruzzi il 20.2.1995, con annotazione
“tradizione” indicato tra parentesi (cfr. domanda di iscrizione), seguendo il corso di
16 sperimentazione linguistica di cui alla circolare n. 27 dell'11/02/1991, attivato nell'ambito del
LI (cfr. iscrizione alla terza, quarta, quinta classe del LI NN Statale). CP_14
Al termine del quinquennio, in cui ha seguito il piano di studi dell'indirizzo linguistico, ha conseguito il diploma indirizzo linguistico CM27 (ovvero circolare n. 27 dell'11/02/1991) del LI NN Statale.
Ed infatti, con D.M. 14.5.1995, il Controparte_16
(come era allora denominato) è stato autorizzato a sperimentare, a decorrere dall'a.s.
1995/1996, i nuovi piani di studio dell'indirizzo linguistico previsto dalla Circolare
Ministeriale 27 dell'11.10.1991, autorizzazione poi rinnovata a decorrere dall'anno scolastico successivo.
Nel decreto del 26.8.1996 (cfr. doc. 11 allegato alla relazione del Dirigente
Scolastico), le pagine 2 e 3 sono dedicate al curriculo, mentre la pagina 3, in calce, contiene la indicazione della corrispondenza del diploma conseguito: “licenza linguistica”.
In ultima analisi, il Dirigente Scolastico ha sottolineato come la ricorrente non sia stata mai iscritta all'Istituto Magistrale, né a sperimentazioni afferenti tanto ambito, concludendo che il diploma dalla stessa conseguita non è un diploma di maturità magistrale, o un diploma di sperimentazione linguistica conseguito presso un istituto magistrale, trattandosi, di converso, di un diploma di licenza linguistica di cui alla circolare n. 27 dell'11/02/1991, attivato presso il LI NN Statale di Roseto degli Abruzzi.
A fronte di tali considerazioni deve, dunque, ritenersi che la ricorrente non sia titolare del titolo di accesso richiesto per l'inserimento nella prima fascia delle GPS, atteso che il diploma di maturità dalla stessa conseguito, è si un diploma ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale n. 27 dell'11/02/1991, ma attivato presso un LI Classico e non presso un istituto magistrale.
Né può ritenersi dirimente la considerazione sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui alla data del conseguimento del diploma, gli istituti magistrali erano stati già soppressi per effetto del Decreto Interministeriale del 10/03/1997 e della L. 30 del 10/02/2000, oppure il fatto che il diploma sia stato conseguito presso un unico Polo Liceale che accorpava in sé anche il vecchio Istituto Magistrale.
Ed infatti, da un lato, sotto il primo aspetto, è stata adottata una normativa di salvaguardia proprio per i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, sicchè il fatto che fossero nelle more aboliti non assume rilievo;
mentre, dall'altro lato, il dedotto accorpamento avrebbe dovuto comportare anche la creazione di diversi indirizzi di studio, uno liceale, l'altro di istituto magistrale, essendo diversi gli studi presupposti alle due
17 scuole secondarie di secondo grado, al fine così di diversificare il diploma di maturità conseguito al termine dei rispettivi studi.
L'autonomia scolastica e la sperimentazione si inseriscono, difatti, pur sempre nell'ambito del diverso percorso di studi previsto per ciascun tipo o indirizzo di scuola superiore.
La sperimentazione, dunque, consentiva alle scuole di prevedere nel piano di studi l'inserimento di specifiche materie (tre lingue per quanto concerne l'indirizzo linguistico) e di calibrare il monte ore della didattica in base a quanto previsto nelle tabelle riportate nella circolare, pur nel rispetto dei differenti programmi di studio previsti tra le diverse Scuole del secondo ciclo (LI classico, LI scientifico, Istituto magistrale).
Differenze afferenti sia le discipline, che gli argomenti di studio, attesa la finalizzazione alla formazione di diversi profili educativi, culturali e professionali, non potendosi derogare alle attività indicate come fondamentali per ciascun tipo o indirizzo di studi.
Ebbene, nel caso di specie, non è stato dimostrato che la ricorrente abbia conseguito la maturità nell'ambito di un percorso di studi sviluppato presso un istituto magistrale (anche su indirizzo sperimentale di cui alla circolare ministeriale n. 27 dell'11/02/1991), o che abbia svolto le relative verifiche determinanti nell'attribuzione del valore abilitante al titolo conseguito. Di converso, risulta che la ricorrente abbia conseguito un diploma di maturità ad indirizzo linguistico, di cui alla circolare ministeriale n. 27 dell'11/02/1991, nell'ambito di un
LI Classico.
In mancanza di diversa prova in ordine a tale aspetto, non può ritenersi che il titolo rilasciato alla ricorrente dal sia equiparabile ai titoli rilasciati da Controparte_16
Istituti magistrali indicati nella citata ordinanza ministeriale n. 88 del 16/05/2024.
Né può assumere rilievo nell'indagine in ordine alla equivalenza del titolo la considerazione, effettuata nel ricorso, circa il presunto legittimo affidamento che la ricorrente avrebbe riposto, non essendo, peraltro, chiariti gli elementi di tale affidamento, considerato che in nessuno dei documenti a disposizione (pergamena o dichiarazione del Dirigente
Scolastico) si faceva riferimento al conseguimento di diploma magistrale.
Non si ritiene, infine, fondata l'eccezione di tardività degli accertamenti, in quanto, esaminando comparativamente il tenore della domanda di inserimento (in cui era indicato, come titolo di accesso, il diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguito entro l'a.s. 2001/02) e la scansione temporale dei controlli e delle verifiche effettuate in sede di prima nomina (prima supplenza iniziata in data 13.2.2025,
18 provvedimento di esclusione del 12.3.2025), appare che gli stessi siano avvenuti in maniera tempestiva e comunque entro un termine certamente ragionevole e congruo.
Le considerazioni svolte conducono, dunque, ad escludere che la ricorrente sia titolare di un diritto soggettivo a permanere nella prima fascia delle GPS e, quindi a proseguire nell'esecuzione dei contratti di supplenza nelle more stipulati (di cui uno interamente espletato, mentre l'altro anticipatamente risolto).
Per le medesime ragioni, anche i provvedimenti con i quali l'amministrazione scolastica ha disposto la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nelle more concluso e la valutabilità delle supplenze svolte ai soli fini economici, seguendo il consolidato orientamento della S.C. (da ultimo, v. Cassazione civile sez. lav., 17/11/2022 n. 33976), si ritengono legittimi, e vanno qualificati non come un licenziamento bensì come provvedimenti tesi a far cessare l'esecuzione di un contratto nullo ab origine in quanto stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore, con la conseguenza che la sola tutela per il lavoratore è quella dettata dall'art. 2126 c.c..
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni la domanda non merita accoglimento e va rigettata.
5. Considerata la particolarità della controversia, in ragione, soprattutto, della storia dell'istituto scolastico (che ha inglobato l'istituto magistrale), nonché, considerato che la ricorrente può essere stata indotta a formulare la presente domanda in ragione del richiamo contenuto nell'attestazione del Dirigente dell'istituto scolastico, la sua precisazione è stata poi acquisita nel corso del giudizio a seguito di richiesta di chiarimenti del Giudice, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, sia della fase cautelare, sia della presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1009/2025 così provvede:
• Dichiara il difetto di legittimazione passiva di: “l' Controparte_7
l' l'
[...] Controparte_8 [...]
, l' Controparte_17 CP_18 Controparte_19
,
[...] Controparte_10 CP_10
• Rigetta la domanda;
19 • Compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia della fase cautelare che della fase di merito.
Teramo 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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