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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11/02/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2631/2023
vertente tra
, parte domiciliata presso gli Parte_1 Avvocati Federico Iacomelli ( e Giovanni Email_1 Imperi e difendono Email_2 nel pre
Parte appellante - appellato incidentale contro parte domiciliata in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, CP_1 sa dagli Avvocati Alessandro Bianconi e Alessandra Lancierini
Parte appellata - appellante incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8060/2023 (n. R.G. 2477/2022) emessa dal Tribunale di
Roma, in qualità di Giudice del Lavoro, in data 21.09.2023 e notificata in data 22.09.2023. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma, contro CP_1 [...] chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato intercorso alle dipendenze di dal 6 novembre 2006 al 5 CP_1 aprile 2016, inquadrabile nel IV livello del CCNL Studi Professionali, con riconoscimento delle relative differenze retributive e di TFR, quantificate rispettivamente in € 184.280,25 ed
€ 12.885,31.
A sostegno di tali pretese, il ricorrente deduceva:
- di aver prestato attività lavorativa a favore della Rag. professionista CP_1 esercente attività di gestione ed amministrazione di condomini dal 06.11.2006 al
05.04.2016;
- che l'attività si svolgeva sotto la direzione ed il controllo della e consisteva CP_1 nell'esecuzione di sopralluoghi in rappresentanza dell'Amministrazione condominiale, negli appartamenti dei Condomìni amministrati dalla predetta, al fine di accertare i danni lamentati dai condòmini, anche in affiancamento ai periti delle assicurazioni coinvolte, per programmare i necessari interventi di riparazione e manutenzione con le Ditte ricomprese nell'elenco utilizzato dalla nonché nella supervisione di detti lavori, nei rapporti CP_1 con il pubblico, nell'incasso delle bollette delle quote condominiali, nella predisposizione e gestione dell'archivio digitale dei documenti inerenti all'attività di amministrazione dei Condomini, nella partecipazione alle assemblee condominiali, unitamente alla in CP_1 qualità di tecnico, per fornire informazioni inerenti ai lavori, nella lettura dei contatori dell'acqua installati negli stabili condominiali, curando anche le prime note e registrando gli incassi;
- che lo studio aveva in gestione, di regola, un numero di 90 Condomìni per anno, CP_1 per un totale di almeno 1.800 appartamenti;
- di aver sempre rispettato dal lunedì al venerdì di ogni settimana il seguente orario di lavoro: negli uffici di Roma, Via Cassia n. 640, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, avvisando sempre la in caso di ritardi o uscite anticipate;
CP_1
- che poteva assentarsi dal lavoro 20/30 giorni per anno per recarsi in Calabria, ma sempre con il consenso della datrice di lavoro;
- di aver goduto di soli 15 giorni di ferie per ogni anno, sempre nel mese di agosto, ma senza percepire la relativa indennità;
- di aver percepito la somma di € 32.081,00 per tutto il periodo di lavoro, senza la consegna di alcuna busta paga e senza mai ricevere retribuzioni a titolo di 13^ e 14^ mensilità;
Si costituiva in giudizio la parte resistente, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto, reso e richiesto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito ha emesso la sentenza impugnata, con la quale ha rigettato il ricorso, per difetto di allegazioni e prove sufficienti a dimostrare l'esistenza di un vincolo di subordinazione nella collaborazione intercorsa tra il e Parte_1 la e ritenendo le mansioni descritte dal ricorrente astrattamente compatibili con CP_1 l'autonomia caratterizzante il lavoro autonomo o parasubordinato.
Avverso tale sentenza propone ora appello il , chiedendone la riforma integrale, Parte_1 con conseguente accoglimento della domanda azionata in primo grado.
Si è costituita in giudizio la impugnando e contestando l'avverso gravame e CP_1 spiegando appello incidentale per ottenere la dichiarazione di prescrizione dei crediti vantati dalla controparte, chiedendo, in subordine, la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione dell'11.2.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Con il primo motivo di appello, il ha contestato la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui è stata ritenuta incerta l'individuazione del petitum e della causa petendi della domanda azionata, sostenendo che, invece, dallo stesso tenore letterale del provvedimento si evincerebbe la piena comprensione da parte, tanto del giudice quanto della controparte, dell'oggetto del contendere, con riferimento sia al bene della vita preteso sia alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa fatte valere.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver, il giudice di prime cure, ritenuto assolto l'onere di allegazione gravante in capo al ricorrente, sostenendo di avere, al contrario, sufficientemente circostanziato, sin dall'atto introduttivo del primo giudizio, i fatti dedotti a sostegno della natura subordinata dell'attività lavorativa prestata in favore dell'odierna appellata.
Con il terzo motivo di appello è stata contestata l'erronea valutazione delle prove documentali offerte dal ricorrente, per aver il primo giudice omesso di considerarne la
“consistente disponibilità”, non valorizzando la circostanza che in alcuni documenti si faccia espresso riferimento all'odierno appellante come collaboratore dello Studio dell'appellata.
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado, ritenendole fondamentali al fine di provare le mansioni svolte.
L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non adeguatamente delineato il thema decidendum prospettato dall'originario ricorrente, in ragione dell'estrema genericità delle deduzioni formulate da quest'ultimo, posto che il si è limitato a descrivere Parte_1 soltanto a grandi linee il tipo di attività prestata in favore della e le modalità di CP_1 esecuzione della stessa, senza, mai, porre in risalto gli elementi di fatto suscettibili di ricondurre il rapporto di lavoro intercorso tra le parti allo schema della subordinazione. Ed invero, sebbene l'originario ricorrente abbia elencato gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, come previsti dalla relativa disciplina giuridica, non ha tuttavia motivato le ragioni per cui, a suo dire, detti elementi sarebbero presenti nel tipo di collaborazione intercorsa tra le parti.
Infatti, l'odierno appellante si è limitato a dedurre del tutto genericamente:
- il proprio inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, senza giustificare tale assunto con la descrizione delle circostanze da cui poter desumere tale elemento e senza considerare che, in ogni caso, l'eventuale continuità e stabilità della collaborazione - dedotta e mai provata- sono elementi non esclusivi del rapporto di lavoro subordinato e pienamente compatibili altresì con l'autonomia caratterizzante il lavoro autonomo e/o parasubordinato;
- di essere stato soggetto alle direttive tecniche e poteri di controllo della senza CP_1 alcuna specificazione del relativo contenuto e delle modalità di esplicazione delle stesse;
- la corresponsione di compensi ricevuti in maniera fissa, senza alcuna precisazione in ordine alla cadenza ed alle modalità di erogazione dell'importo di € 32.081,00 complessivamente percepito nell'intero arco di durata del rapporto lavorativo.
Né tale carenza di allegazioni (allegazioni che necessariamente dovevano essere effettuate in modo specifico nel corpo del ricorso di primo grado) potrebbe reputarsi sanata, di per sé sola, dalla mera produzione, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti indicati dall'odierno appellante (in ordine alla inidoneità della produzione documentale a supplire l'originario difetto di allegazione giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il “thema decidendum”, cfr. Cass. n. 24607 del 19/10/2017 e Cass. n. 7115 del 21/03/2013).
È, infatti, pacifico che, in ossequio all'onere di allegazione, la mera produzione di un documento non comporti automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa della parte, diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato. Muovendo da tale considerazione, la parte che produca in giudizio dei documenti ha l'onere di allegare in modo preciso e completo a quale scopo sia avvenuta la produzione documentale, tanto che il principio di non contestazione non può e non deve operare in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte. In tal senso, si era espressa già risalente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (Cass. Civ., Sez. Un., 01/12/2008, n. 2435).
In ogni caso, quali documenti astrattamente idonei a circostanziare le deduzioni dell'originario ricorrente, vengono in rilievo esclusivamente un messaggio mail del 2008, uno del 2009, due del 2011, uno del 2013e due del 2015, nei quali è menzionato, quale collaboratore dello Studio un tale , senza alcun riferimento specifico, CP_1 Parte_1 univoco e inequivocabile al . Parte_1
Peraltro, anche a voler presumere che il LV ivi menzionato sia l'odierno appellante, detti messaggi, né per il relativo contenuto né per la distanza temporale intercorrente tra gli uni e gli altri, valgono a dimostrare lo stabile inserimento del nella compagine Parte_1 dello Controparte_2
Medesime considerazioni valgono per le tre schede tecniche di intervento allegate in atti che, ancorché sottoscritte dal per conto dello nulla dimostrano in Parte_1 Controparte_2 merito all'esistenza del vincolo di subordinazione presunto dall'appellante, valendo unicamente a provare l'esecuzione di soli tre sopralluoghi - di cui peraltro due eseguiti in pari data ed un terzo a distanza di un mese -, da parte dell'originario ricorrente, a conferma semmai del carattere sporadico e occasionale della collaborazione intrattenuta con l'appellata.
Pertanto, l'assunto dell'originario ricorrente, in base al quale il avrebbe lavorato Parte_1 ogni giorno dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, negli uffici dello
[...] siti in Roma, Via Cassia n. 640, si traduce in una mera asserzione di parte priva di CP_2 pregio ai fini del decidere, in quanto smentita dalle stesse evidenze documentali richiamate dall'appellante medesimo.
Difatti, dalla suddetta documentazione, emerge esclusivamente che il ha prestato Parte_1 attività di tecnico per lo studio senza alcun elemento ulteriore che faccia CP_1 presumere il relativo ruolo di impiegato presso lo studio, soggetto al potere datoriale della titolare, con l'obbligo di rispettare determinati orari di attività e di garantire quotidianamente la propria presenza in ufficio.
Infine, per quanto concerne le produzioni fotografiche e la documentazione afferente alla gestione di Condomini depositate in atti, se ne rileva l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere, posto che in esse non è dato evincere alcun riferimento al ricorrente e che il relativo possesso da parte di quest'ultimo non vale in alcun modo a dimostrare che egli ne abbia avuto la disponibilità in ragione dell'attività lavorativa asseritamente prestata alle dipendenze della oltre a non rivelare alcunché in ordine alla relativa natura CP_1 subordinata. Inoltre, come evidenziato dall'appellata, il ricorrente non ha prodotto alcuna email, messaggio, lettera e/o qualsivoglia altro documento idoneo ad attestare l'esercizio del preteso potere datoriale da parte della A titolo esemplificativo: non una richiesta CP_1 ferie/permessi, non una comunicazione di ritardo o di malattia, né alcuna richiesta di chiarimenti, istruzioni e indicazioni operative.
A ciò si aggiunga che, sebbene l'appellante ritenga di aver svolto mansioni di sostanziale semplicità e ripetitività, tali da comportare la superfluità di una effettiva etero-direzione della prestazione lavorativa, egli stesso ha dedotto che effettuava in prima persona e in autonomia i sopralluoghi negli appartamenti condominiali danneggiati in qualità di rappresentate dell'Amministrazione, verificando, di volta in volta, la presenza dei danni da accertare e risarcire, unitamente ai periti delle compagnie assicurative incaricate, programmando i lavori di manutenzione e riparazione degli appartamenti con le ditte convenzionate e supervisionandone i lavori, nonché presenziando in qualità di tecnico alle riunioni condominiali, per fornire ai condomini le dovute informazioni in ordine allo svolgimento dei lavori stessi.
L'appellante ha altresì dedotto di aver predisposto un programma per la digitalizzazione dell'archivio dei documenti tenuti dall'Amministrazione e di essersi occupato della relativa gestione.
Trattasi, a ben vedere, di mansioni che, lungi dal risultare semplici e ripetitive, presuppongono, invero, il possesso di specifiche competenze e conoscenze tecniche nonché di un certo grado di esperienza, potendo, peraltro, comportare responsabilità non trascurabili, alla stregua dell'attività tipica di un prestatore d'opera; anche sotto questo profilo, dunque, nulla emerge in ordine alla presunta esistenza del vincolo di subordinazione.
Peraltro, l'odierno appellante non ha mai tempestivamente contestato le eccezioni della controparte in ordine all'espletamento delle medesime mansioni dedotte nel ricorso di primo grado da parte di altri collaboratori della invero specificamente indicati da CP_1 quest'ultima nelle rispettive difese, così come non ha mai contestato di aver frequentato lo Studio della stessa in qualità di compagno della nipote, e non già di Parte_2 collaboratore fisso dello stesso.
Ed invero, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”; dunque, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019).
Vi è altresì da aggiungere che l'odierna appellata ha provato, mediante la relazione investigativa e la visura camerale depositate in primo grado (cfr. doc. 3 e doc. 6 del fascicolo di primo grado dell'appellata) - mai contestate dall'originario ricorrente – che all'epoca dei fatti il era titolare di un'impresa agricola, avviata nel 2004 ed ancora attiva nel Parte_1
2022, esercente attività di coltura olivicola nella provincia di Catanzaro e che nel 2018 lo stesso ha ampliato l'oggetto della propria attività, che “dal 01/04/2018 ha assunto Parte_1 quale codice di attività “Amministrazione condomini e gestione beni immobili” (cod. ATECO 683200), avente luogo di esercizio in Via Cassia N. 646 e domicilio fiscale a Girifalco (CZ), in Corso Garibaldi N. 80/B” (cfr. relazione investigativa allegata sub 6 alla memoria di costituzione dell'appellata nel giudizio di primo grado).
Dunque, da tali ultimi documenti si evince non solo che, al tempo dei fatti di causa, il era un professionista operante nel settore agricolo, ma anche come lo stesso, a far Parte_1 data dal 01.04.2018, abbia intrapreso la medesima attività svolta dalla in regime CP_1 libero-professionale, a conferma della circostanza dedotta in primo grado dall'appellata, in base alla quale “Nelle more, il sig. , unitamente alla sig.ra , Parte_1 Parte_2 costituiva una parallela attività di amministrazione condominiale, tutt'ora esistente …”.
Pertanto, stante la carenza di allegazioni specifiche e prove in ordine alla natura subordinata dell'attività prestata dal in favore della e alla luce della natura Parte_1 CP_1 professionale dell'attività esercitata dal predetto, parallelamente ed anche successivamente alla collaborazione intercorsa con quest'ultima, come provata per tabulas dall'odierna appellata, le valutazioni svolte dal giudice di prime cure appaiono del tutto giustificate e condivisibili.
Infatti, il non ha mai allegato specificamente e provato che, nel caso di specie, Parte_1 ricorrono gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, laddove il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento della subordinazione e/o di una collaborazione autonoma etero-organizzata ha l'onere di dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi delle fattispecie di cui rivendica l'applicazione: retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l'orario di lavoro fisso e continuativo, la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, il vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo, disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, il proprio inserimento stabile nella organizzazione aziendale (cfr. Cass. civ.,
8 aprile 2015, n. 7024).
La Cassazione, inoltre, con le pronunce n. 29973/2022 e n. 25064/2022, ha ribadito la rilevanza di alcuni indici sussidiari sintomatici della subordinazione nei casi in cui l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto.
Tali fattori sussidiari sono stati invero più volte enunciati dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
modalità di erogazione del compenso;
obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive;
assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale riconducibile al lavoratore;
insussistenza di un effettivo potere di auto-organizzazione in capo al prestatore.
In particolare, con la sentenza n. 25064/2022, richiamando un precedente specifico delle
Sezioni Unite (n. 379/1999) e, in continuità con quest'ultima decisione, la Cassazione ha anche precisato che il giudizio sugli indici deve essere realizzato attraverso una “valutazione globale dei medesimi”, da assumersi “come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività” della subordinazione.
Dunque, la Cassazione riconduce gli indici della subordinazione nell'ambito delle presunzioni semplici previste dall'articolo 2729 del codice civile, affermando, con richiamo della precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 379/1999, che “il giudizio (di fatto) circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato scaturisce da un ragionamento necessariamente presuntivo, in cui talune circostanze di fatto vengono assunte come indizi tramite i quali risalire al fatto da provare (che ovviamente consiste nella prestazione di lavoro subordinato per come tipizzata dall'art. 2094 c.c.)” (cfr. Cass. 21 luglio 2022, n. 22846).
Come visto, l'originario ricorrente non ha provato la sussistenza dei suddetti elementi tipici della subordinazione, anzi, dai documenti in atti non è dato evincere in alcun modo se il lavoratore godesse o meno di una retribuzione fissa mensile, se lo stesso fosse o meno tenuto ad osservare un orario di lavoro fisso, con obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi, se fosse soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della con CP_1 conseguente limitazione della sua autonomia, ecc.
Né, tantomeno, si ravvisano nella specie eventuali indici “sussidiari” sintomatici della subordinazione, come l'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, delle prestazioni svolte e l'esercizio di mansioni meramente esecutive.
Anzi, risulta addirittura provato come per tutta la durata della collaborazione dedotta in giudizio il ricorrente fosse titolare di una sua propria attività economica, distinta e separata da quella dell'odierna appellata, sia per la sede, sia per l'oggetto, e in alcun modo collegata a quest'ultima dal punto di vista pratico e funzionale.
Per tali ragioni, non può ritenersi nemmeno che il primo giudice abbia errato nel non ammettere la prova testimoniale richiesta dal ricorrente, posto che caratterizzandosi il rito del lavoro per la circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova, non può che risultare inammissibile la prova di circostanze che, pur configurandosi come presupposti del diritto azionato, non siano state esplicitate in modo specifico nel ricorso introduttivo, mediante la puntuale allegazione dei fatti costitutivi della domanda (cfr. ex multis, Cass. n.
25148/2017).
Al riguardo, con sentenza del 29 gennaio 2021 n. 2149, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui: “In tema di prova testimoniale, l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante deve essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti”.
Ciò in conformità ad una precedente pronuncia del 2019 (cfr. Cass. 11765/2019) secondo cui: “L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori”.
Dunque correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto superflua l'assunzione della prova testimoniale richiesta dall'odierno appellante, ritenendola evidentemente esplorativa a fronte della palese discrasia tra la realtà di fatto genericamente rappresentata dal ricorrente, senza fornirne riscontri materiali, e quella, di converso, documentata dalla resistente e neppure contestata specificamente dal ricorrente medesimo.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto sinora esposto consente di ritenere assorbito l'appello incidentale proposto dalla CP_1 in considerazione del fatto che i crediti di cui si chiede la declaratoria di prescrizione presuppongono l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto dall'appellante principale, accertamento che, in questa sede, come nel primo grado, non vi è stato, per assenza di allegazioni in fatto e prove sufficienti per affermarne la sussistenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi. Sussistono nei confronti dell'appellante principale le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta l'appello principale, assorbito l'appello incidentale.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro € 5.000,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante principale le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/02/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste