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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3638/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3638/2022 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 3/2022 del 27.1.2022, emessa nel procedimento R.G. n. 45/2013 dal Tribunale di Benevento - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Guerino Gazzella, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Ariano Irpino, Via XXV Aprile, snc;
appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1 C.F._2
Claudio Fabbricatore e Rocco Petrillo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, n. 21/C; appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta;
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 con atto di citazione dell'8 gennaio 2013, esponeva: a) di essere CP_1 proprietario del terreno ubicato in Flumeri (AV), Contrada Chioccaglie, di estensione are
69 e centiare 85, riportato al catasto terreni foglio 2, particella 681 (ex 386), confinante pagina 1 di 11 con appezzamento di terreno di proprietà di;
b) sussisteva incertezza Parte_1 in ordine alla linea del confine fra il proprio fondo e quello del confinante
[...]
, in quanto una porzione del suo fondo era stata occupata dal predetto Parte_1 convenuto.
L'istante chiedeva “ovviare alla situazione di incertezza denunziata in ordine alla linea di demarcazione fra i rispettivi fondi mediante l'individuazione della stessa in base alle mappe catastali e per l'effetto condannare il sig. al rilascio dell'area Parte_1 indebitamente detenuta;
condannare al pagamento delle spese, diritti Parte_1 ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfettario, spese generali, CAP ed iva come per legge. In via istruttoria disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di esattamente identificare il confine così come riportato dalle mappe catastali”.
1.2 Si costituiva , eccependo l'improponibilità della domanda, essendo Parte_1 il confine certo, sia per la presenza di termini lapidei, sia perché rappresentato nel frazionamento redatto nel 1986 dal geometra per conto del Sig. Controparte_2 Per_1
dante causa dell'attore
[...] CP_1
Il frazionamento era allegato e richiamato nell'atto di donazione del 13.1.1987, in forza del quale divenne proprietario di uno dei beni in contestazione. CP_1
Parte convenuta evidenziava l'irrilevanza della chiesta TU, contestando altresì che vi fosse un'occupazione illegittima di parte del fondo altrui.
1.3 All'esito di approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale così ha statuito:
“1) Accoglie la domanda attorea e per effetto dichiara che il confine tra i fondi dei sig.ri
e tra le particelle n 681 ex 386, di parte attorea, e le CP_1 Parte_1 particelle ex 683 ora n. 703, di parte convenuta, sarà quello riportato dalle tabelle degli allegati 6A, 7A e 8A dell'elaborato peritale del consulente tecnico di ufficio, che costituisce parte integrante la presente sentenza;
2) Dovranno essere apportati tutti gli eventuali aggiornamenti presso gli uffici tecnici, cosi come rilevato dal TU;
3)
Condanna al pagamento delle spese e competenze legal…. 4) Le spese Parte_1 di TU vanno poste a carico della parte convenuta e se anticipate dalla parte attorea vanno ripetute in favore di questa dal sig. …”. Parte_1
Il Tribunale, dunque, ha fatto riferimento all'accertamento del confine eseguito dal TU.
1.4 Avverso la sentenza, con atto di citazione del 25.7.2022, ha Parte_1 proposto appello, affidando l'impugnazione a tre motivi: 1) con il primo motivo, ha dedotto l'errore in iudicando, determinato da violazione e falsa applicazione dell'art. 950
c.c., laddove il Tribunale, nel concludere per l'ammissibilità della proposta azione, avrebbe mal interpretato la ratio della detta norma, atteso che, con l'inciso “quando il confine tra i due fondi è incerto”, il legislatore ha inteso riferirsi non al mero dubbio pagina 2 di 11 sovvenuto ad uno dei proprietari su quale sia l'esatto confine, ma alla sussistenza di circostanze, soggettive e oggettive, idonee a rendere la questione controversa tra le parti.
Nella specie, invece, nessuna contestazione era mai esistita da parte di chicchessia né in merito alla presenza in loco dei termini lapidei né alle risultanze catastali;
2) con il secondo motivo ha dedotto l'errata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, delle risultanze processuali e – segnatamente – della documentazione acquisita, per avere, al pari del TU, erroneamente ritenuto prevalenti, per l'accertamento del confine tra i fondi,
i dati catastali anziché il tipo di frazionamento del 1986 allegato all'atto pubblico del
1987, ossia all'atto di acquisto della proprietà da parte di 3) con il terzo CP_1 motivo l'istante ha lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione riconvenzionale di usucapione, che sarebbe stata “formulata dal convenuto in primo grado con la propria comparsa di costituzione e di risposta (cfr. pag.3 n.3) e successivamente ribadita e precisata nei verbali di causa” (pag. 7 dell'impugnazione).
L'appellante, che si costituito il 3.9.2022, ha chiesto: “in accoglimento del presente appello sentir riformare la sentenza n.03.2022 emessa dal Tribunale di Benevento in data
27.01.2022, nella persona del dott. , e per l'effetto sentirsi Controparte_3 condannare alla refusione delle spese sborsate, dall'odierno appellante, per la sentenza di primo grado nella misura complessiva di €.5.920,18 come risultante da copia del relativo bonifico, che si esibisce e deposita, nonché alle spese e competenze del presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. In favore del sottoscritto avvocato quale procuratore antistatario…”.
Si è costituita parte appellata, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Ciò posto, quanto ai primi due motivi di impugnazione, va detto che l'azione di regolamento dei confini, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
Diversamente, l'azione di rivendica della proprietà ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto di essa, sicché, come tale va qualificata l'azione finalizzata alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene, se in ciascuno di essi quest'ultimo è stato attribuito ad un diverso soggetto (Cass. civ. Sez. II, 22/12/2011, n. 28349; cfr. anche
Cass. civ. Sez. II, 21/11/2000, n. 15013).
pagina 3 di 11 Questo perché l'azione presuppone l'assenza di demarcazione visibile (incertezza obiettiva) tra i fondi o la sua inidoneità a separarli in modo certo e definitivo (incertezza soggettiva), per cui l'attribuzione a una delle parti della zona occupata dall'altra che può costituire una conseguenza naturale della determinazione del confine, non trasforma l'azione di regolamento di confini di quella rivendicazione che, come detto, postula invece la contestazione fra le parti dei rispettivi titoli di proprietà (cfr. Cass. civ. Sez. II,
08/08/2003, n. 11942).
L'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento (Cass. civ. Sez. II,
30/03/2016, n. 6148).
Dunque, la controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l'effetto che l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali (Cass. civ. Sez. II, 31/05/2006, n. 12891, cfr. anche Cass. civ. Sez. II Ord., 24/04/2018).
Il giudice dovrà pertanto rendere una decisione, ricorrendo alla previsione di chiusura contenuta nel terzo comma dell'art. 950 c.c.
La noma riconosce infatti al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall'osservanza del principio "actore non probante reus absolvitur", poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali. In ogni caso, il giudice è tenuto ad accertare se sussista nei titoli l'univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l'eliminazione della denunciata incertezza (Cass. civ. Sez. II,
20/04/2001, n. 5899).
La prova può essere fornita in via presuntiva (Cass. civ. Sez. II, 03/05/2001, n. 6189).
Se per un verso si è ritenuto – come detto – che la prova del confine, può esser data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive (Cass. civ. Sez. II, 26/07/1999, n. 8072), si è nondimeno aggiunto che la base primaria dell'indagine del giudice è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, beninteso, quando essi vengano esibiti nel pagina 4 di 11 giudizio;
solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. civ. Sez. II, 30/052003, n. 8814).
Si è ancora statuito che nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita peculiare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, in particolare, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo (Cass. civ. Sez. II, 08/09/2015, n. 17756, Cass., sez. VI, 23/06/2020, n. 12322; cfr. anche Cass. civ. Sez. II, 17/05/2001, n. 6770, secondo cui nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi contigui costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico rivestono importanza fondamentale i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante;
in siffatta ipotesi, allorché i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano fra loro concordanti, in difetto di altri elementi concreti di individuazione, dovrà darsi prevalenza a quello risultante dal tipo di frazionamento allegato al titolo anteriormente formatosi e trascritto).
Si veda, ancora, Cass. civ., II, 07/04/2016, n. 6740, con la quale, sempre con riguardo al confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, si è stabilito che la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato, potendo il giudice di merito ricorrere ad ogni altro mezzo di prova solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi, il confine risulti comunque incerto.
Riguardo infine alle mappe catastali, il cui valore meramente sussidiario è noto (cfr. Cass. civ. Sez. II, 22/10/2013, n. 23958), il ricorso a questo accertamento è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nel caso che questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, secondo l'accertamento incensurabile del giudice del merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass. civ. Sez. II, 06/11/1993, n. 10997; Cass. civ., II,
18/06/2002, n. 8823; Cass. civ. II, 11/06/2004, n. 11200).
2.3 Questi i principi espressi in giurisprudenza, ritiene la Corte che i primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, non siano fondati, anche se occorre integrare la motivazione resa dal Giudice di prime cure (cfr. Cass. civ., III,
25/09/2009, n. 20652; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
Va doverosamente evidenziato che il Consulente, a pag. 4 della “seconda parte” della relazione di TU trasmessa telematicamente, ha scritto: “per quanto attiene
pagina 5 di 11 specificamente l'attuale linea di confine costituita dall'esistente recinzione che divide
l'appezzamento di terreno attoreo (P.lla n.681 ex n.386) dal confinante fondo (P.lla ex
n.683 ora P.lle n.703 e 704) di parte convenuta, va ribadito quanto testé detto, e cioè che detta recinzione non demarca correttamente la linea del confine catastale ma rappresenta la linea di congiunzione tra i due cippi lapidei che probabilmente potrebbe corrispondere con il confine storico”.
E tuttavia, a pag. 11, ha scritto: “va altresì precisato che il sottoscritto C.T.U., nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali pur avendo reperito in loco l'esistenza di una precisa "linea dividente" ben demarcata da una recinzione e da n.2 cippi lapidei che separano di fatto i fondi oggetto di causa oltre detti elementi non ha ulteriori prove e/o parametri tecnici per poter affermare con certezza tecnica assoluta che detto confine è realmente quello storico”.
Sempre il Consulente, a pag. 12 della “prima parte” della relazione telematica, ha scritto:
“per quanto attiene la recinzione-staccionata tutt'oggi esistente la sua epoca di
"sostituzione e completamento" è successiva all'anno 2009 e ciò è incontrovertibilmente dimostrato anche dall'ortofoto "Street View di Google earth" prodotta dal C.T. di parte attorea nella propria relazione tecnica facente parte degli atti di causa” (segue foto).
Ancora, alla detta pag. 12, ha scritto: “va altresì precisato però che per lo scrivente è stato impossibile accertare se in epoca antecedente all'anno 2009 su detto fondo del convenuto lungo il confine con il fondo di parte attorea fosse preesistente una eventuale vetusta recinzione che è stata poi rimossa per poter essere "sostituita e completata".
Quanto ancora ai ceppi lapidei, ha scritto: “in ogni caso, indipendentemente dall'epoca di realizzazione della suddetta recinzione-staccionata, va evidenziato che sia dagli atti di causa e sia dall'accertamento eseguito dal tecnico dell'U.T.C. non emerge alcuna precisazione circa la presenza di due cippi lapidei lungo il confine oggetto di causa.
Pertanto, su questo aspetto, lo scrivente non può esprimere alcun parere in merito alla validità o meno di detti cippi lapidei come effettivi termini di confini demarcanti il
"confine storico". In sintesi, la validità legale di detti cippi lapidei in quanto delimitanti il probabile confine storico e non quello catastale non può essere comprovata dallo scrivente per mancanza di validi riscontri tecnici e documentali”.
Infine, a pag. 21 della “seconda parte” della relazione telematica, ha scritto: “ovviamente, in questo specifico caso, a parere dello scrivente, non risulta tecnicamente possibile definire con certezza tecnica assoluta la reale natura del confine oggetto di causa cioè se esso è o meno l'effettivo confine storico”.
Per doverosa completezza si rileva che un timido accenno a termini lapidei si rinviene nella “relazione tecnica illustrativa” del tecnico di , a supporto della Parte_1
pagina 6 di 11 richiesta di sostituzione della recinzione, datata 8.11.2000, e riportata nel testo della TU, ma nulla di maggiormente specifico e comunque probante.
Ciò detto, occorre dunque esaminare queste dichiarazioni, poste in apparente antinomia, e fatte proprie, a seconda della colorazione che ne è stata data, dalle parti in causa.
In primo luogo, si ritiene, per quanto appresso si dirà, che, a prescindere dalle valutazioni di natura non tecnica rese dal Consulente in ordine al confine c.d. storico (il TU, nella stessa relazione, ha comunque ritenuto applicabile la soluzione conforme alle mappe catastali), il richiamo ai termini lapidei non possa condurre al risultato sperato da parte appellante e ciò per una serie, ognuna autonoma, di ragioni.
Ed infatti, si tratta di due piccoli elementi lapidei, posti in prossimità della recinzione attualmente esistente e che non possono assumere la valenza voluta da
[...]
, sia in ragione del numero minimo degli stessi (solo due), sia perché posti Parte_1 uno al limite sud del confine (punto fiduciale 304; cfr. anche pag. 2 della “seconda parte” della TU: “…ed ubicato sul predetto confine all'inizio del lato Sud”) e l'altro al limite nord (punto 518), come si desume dalla visione combinata della relazione di TU (cfr. anche libretto delle misure) e di quella di TP di parte convenuta (oggi appellante) allegata alla prima.
Inoltre, fermo quanto appena detto in ordine alla posizione dei ceppi, il confine, solo per il primo tratto fino ad uno spigolo di fabbricato, misura ben 95 ml, ai quali va aggiunta l'ulteriore corposa parte della linea di confine, fino all'altro ceppo, posto “quasi all'inizio del lato nord” (cfr. pag. 3 della “seconda parte” della relazione di TU).
Anche dall'esame della produzione fotografica si arguisce una lunghezza complessiva di ben oltre 100 ml (ed anche molto di più), per cui appare davvero arduo identificare un confine così lungo sulla base di soli due termini lapidei.
Peraltro, e quale ulteriore e autonomo motivo, appare problematico ipotizzare una linea retta che congiunga i due termini per delimitare il confine preteso dall'appellante, come si intuisce dall'esame del grafico contenuto nell'allegato “6A” della relazione di TU, in cui viene indicata una parte triangolare quale quella occupata.
Vi è cioè una traslazione di linee (cfr. pure subito infra, riguardo quanto scritto anche dal
CT di parte convenuta, oggi appellante), e ciò si dice a prescindere dall'ulteriore elemento di disturbo dell'individuazione di fabbrica tra i due ceppi.
Si è già accennato che nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più
pagina 7 di 11 attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario
(Cass. civ., II, Ordinanza, 24/04/2018, n. 10062).
Quanto poi alla recinzione esistente, per quel che qui maggiormente interessa, in ragione dell'accertamento operato dal TU in ordine alla parte di confine indicata come non conforme (quella posta al confine sud o comunque posta a ridosso della strada) si è già visto quanto scritto dal EC (per quanto attiene la recinzione-staccionata tutt'oggi esistente la sua epoca di "sostituzione e completamento" è successiva all'anno 2009 e ciò
è incontrovertibilmente dimostrato anche dall'ortofoto "Street View di Google earth" prodotta dal C.T. di parte attorea nella propria relazione tecnica facente parte degli atti di causa”).
Queste considerazioni si reputano già dirimenti.
Vi è però di più.
2.4 Ed infatti, per ciò che concerne il più volte richiamato tipo di frazionamento, va detto come questo sia stato redatto non per la materiale divisione dei fondi tra i contendenti ma in occasione del trasferimento, da parte del padre di a quest'ultimo. CP_1
Dunque, il frazionamento ha avuto ad oggetto non un fondo unico poi assegnato a
[...]
e , come prospettato dalla giurisprudenza prima richiamata, CP_1 Parte_1 ma un fondo derivante dalla maggiore consistenza di quello poi ceduto in parte, a
[...]
dal proprio genitore. CP_1
La vicenda del frazionamento, quindi, non ha interessato direttamente il fondo di
[...]
, per cui anche da questo punto di vista l'impugnazione non può trovare Parte_1 accoglimento.
Peraltro, sempre per mera completezza, va detto che il Consulente ha anche scritto che “il rilievo dell'area oggetto di causa è stato eseguito per mezzo di una poligonale aperta avente cinque vertici di stazione poggianti su più punti noti inseriti sia nella mappa catastale dall'A.T. sia sull'estratto di mappa rilasciato dall'A.T. per la redazione del tipo di frazionamento con protocollo di approvazione n.29/86 dell'11/12/1986” (cfr. pag. 5 della “seconda parte” della relazione di TU) e che (successive pagine 6 e 7) “.…il risultato ottenuto, scaturisce […] dalla semplice sovrapposizione del rilievo celerimetrico eseguito (cioè che riproduce l'attuale stato di fatto planimetrico dei luoghi di causa), con la cartografia d'impianto cioè la mappa catastale aggiornata dell'A.T. nonché la planimetria del tipo di frazionamento con protocollo di approvazione n. 29/86 dell'11/12/198. (riproducente l'originario stato di fatto catastale dei luoghi di causa)”.
Inoltre, da un sommario esame congiunto del grafico elaborato per il tipo di frazionamento e la linea dividente tracciata dal Consulente, neppure si scorgono sostanziali differenze, per cui il richiamo a detto tipo di frazionamento operato dalla parte pagina 8 di 11 appellante neppure avrebbe potuto condurre al risultato sperato dal predetto, anzi il contrario.
Ancora, lo stesso consulente di parte convenuta in primo grado, che è poi il medesimo che eseguì all'epoca il frazionamento, escusso all'udienza del 18.11.2014, alla domanda
“vero che il frazionamento da voi redatto formalmente e sostanzialmente accettato dai sig.ri e delimita esattamente e incontrovertibilmente Parte_2 CP_1 il confine fra la proprietà dell'attore e la proprietà del convenuto”, ha risposto “no”, con ciò evidenziando, appunto, ad avviso del Collegio, la non corrispondenza tra il confine rivendicato dall'appellante e quello indicato nel tipo di frazionamento.
Ciò si dice - pure nelle anodine deduzioni della parte appellante e del suo TP (anche con riferimento ai richiami alle foto, non si comprende appieno di quali) - interpretando quanto scritto nella relazione di parte: “che il confine catastale tra i due fondi coincide con il confine storico quasi per l'intera sua lunghezza, infatti per il tratto che va dal termine lapideo, individuato nella planimetria allegata con il n. 518 e nella foto n. 02 e lo spigolo nord del vecchio fabbricato, indicato con il n. 507, il confine catastale e quello storico può ritenersi coincidente, salvo piccoli discostamenti dovuti alla coltivazione del fondo da parte del proprietario, che durante la lavorazione ha fatto CP_1 cadere terreno sulla recinzione del convenuto , invadendone la Parte_1 proprietà per circa 40-50 cm così modificando anche l'originaria quota dei rispettivi fondi. Per il secondo tratto, che va dallo spigolo sud del vecchio fabbricato indicato con il n. PF01/02 (punto fiduciale del catasto e il termine lapideo individuato con il punto n.
304 foto n. 10) si evince, in base al riscontro con la mappa catastale, che il confine catastale non coincide con il confine storico esistente, ma che esso, dal termine lapideo punto n. 304, si discosta, come rilevato dal C.T.U., di circa ml 4.20 per azzerarsi sul punto PF01/02, spigolo del vecchio fabbricato” (cfr. pag. 17 della “seconda parte” della relazione di TU in cui è riportata quella della parte ). Parte_1
Va anche aggiunto che, in ordine agli allegati indicati come prodotti dal TP di
[...]
, il TU ha scritto: “N.B. (I suddetti allegati non sono pervenuti al Parte_1 sottoscritto C.T.U.)” (cfr. pag. 18 della “seconda parte” della relazione di TU in primo grado).
Quanto poi alla giurisprudenza richiamata dall'istante (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
15/02/2011, n. 3723, secondo cui “in tema di regolamento di confini, il giudice può riscontrare, anche d'ufficio, il difetto del presupposto della relativa azione, consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi. Ne consegue che il giudice medesimo deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati
pagina 9 di 11 ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrario avviso espresso dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione scritta”), si è già detto come il Collegio ritenga che i richiamati termini, per la loro conformazione, il loro posizionamento,
l'esiguo numero e per lo stato dei luoghi, non possano assurgere ad elementi validi di demarcazione (come invece rilevati, nella richiamata sentenza della Cassazione, in serie e con stabile e remota struttura muraria), mentre il richiamo operato al frazionamento del
1986, ma con risultati opposti, rende vieppiù avvertiti della naturale incertezza del confine.
Ed infatti, presupposto dell'azione di regolamento di confini è che sussista una incertezza, oggettiva o soggettiva, in ordine alla linea di confine tra due fondi. Si parla di incertezza oggettiva quando mancano segni visibili di demarcazione;
si tratta invece di incertezza soggettiva quando, pur esistendo una demarcazione visibile, questa sia inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/09/2022, n.
27982).
Ed ancora, ai fini della sola proponibilità dell'azione di regolamento di confini è sufficiente la contestazione dei confini esistenti, la quale integra una incertezza soggettiva (Cass. civ., II, 26/02/1976, n. 625; Corte d'Appello Napoli, Sez. IV, Sent.,
17/01/2024, n. 164).
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, i primi due motivi vanno disattesi.
2.5 Va infine rigettato il terzo motivo, posto che, ad avviso della Corte, al richiamato n. 3 della pagina 3 della comparsa di risposta in primo grado, non si evince proposizione univoca di eccezione di usucapione.
Al detto punto si legge: “l'assunto attoreo secondo cui il convenuto avrebbe occupato illegittimamente una porzione di suo fondo, è pretestuosa ed infondata, infatti l'odierno convenuto ancor prima del frazionamento intervenuto nel 1986 ad opera del geometra
, su istanza del dante causa dell'attore, ha sempre lavorato il fondo di sua CP_2 proprietà, com'è nell'attualità e nel rispetto del confine indicato dal menzionato tipo di frazionamento e dei termini lapidei oggi come allora già esistenti e mai contestati. Infatti, il tipo di frazionamento più volte richiamato è stato redatto all'epoca, sulla scorta dei termini lapidei esistenti riconosciuti ed accettati come l'esatto confine tra i loro fondi, sia dall'attore e dal suo dante causa, che l'hanno sottoscritto, sia dal dante causa dell'odierno convenuto, che per tale motivo non l'ha mai impugnato”.
Nella specie, per il Collegio, dal tenore delle deduzioni, non si desume, neppure implicitamente, la prospettazione di un'eccezione di usucapione.
Infatti, in primo luogo, vi è richiamo al tipo di frazionamento per il quale si è detto e che non può condurre al risultato sperato dal ricorrente, per le ragioni già esposte.
pagina 10 di 11 In ogni caso, si tratta di deduzione che presuppone l'attribuzione della proprietà in capo al convenuto e non un comportamento corrispondente all'esercizio del relativo diritto, da parte di chi non è titolare (l'assunto attoreo secondo cui il convenuto avrebbe occupato illegittimamente una porzione di suo fondo, è pretestuosa ed infondata).
Ma in ogni caso e comunque, la stessa neppure sarebbe sorretta da idoneo riscontro probatorio. Si sono già viste, ad esempio, le dichiarazioni rese dal all'udienza del
18.11.2014 dal teste inerenti al profilo che qui interessa.
3. Considerazioni conclusive e spese
L'impugnazione va quindi rigettata. Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 3/2022 del 27.1.2022, emessa nel procedimento R.G. n. 45/2013 dal
Tribunale di Benevento, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 8.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3638/2022 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 3/2022 del 27.1.2022, emessa nel procedimento R.G. n. 45/2013 dal Tribunale di Benevento - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Guerino Gazzella, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Ariano Irpino, Via XXV Aprile, snc;
appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1 C.F._2
Claudio Fabbricatore e Rocco Petrillo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, n. 21/C; appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta;
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 con atto di citazione dell'8 gennaio 2013, esponeva: a) di essere CP_1 proprietario del terreno ubicato in Flumeri (AV), Contrada Chioccaglie, di estensione are
69 e centiare 85, riportato al catasto terreni foglio 2, particella 681 (ex 386), confinante pagina 1 di 11 con appezzamento di terreno di proprietà di;
b) sussisteva incertezza Parte_1 in ordine alla linea del confine fra il proprio fondo e quello del confinante
[...]
, in quanto una porzione del suo fondo era stata occupata dal predetto Parte_1 convenuto.
L'istante chiedeva “ovviare alla situazione di incertezza denunziata in ordine alla linea di demarcazione fra i rispettivi fondi mediante l'individuazione della stessa in base alle mappe catastali e per l'effetto condannare il sig. al rilascio dell'area Parte_1 indebitamente detenuta;
condannare al pagamento delle spese, diritti Parte_1 ed onorari del giudizio, oltre al rimborso forfettario, spese generali, CAP ed iva come per legge. In via istruttoria disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di esattamente identificare il confine così come riportato dalle mappe catastali”.
1.2 Si costituiva , eccependo l'improponibilità della domanda, essendo Parte_1 il confine certo, sia per la presenza di termini lapidei, sia perché rappresentato nel frazionamento redatto nel 1986 dal geometra per conto del Sig. Controparte_2 Per_1
dante causa dell'attore
[...] CP_1
Il frazionamento era allegato e richiamato nell'atto di donazione del 13.1.1987, in forza del quale divenne proprietario di uno dei beni in contestazione. CP_1
Parte convenuta evidenziava l'irrilevanza della chiesta TU, contestando altresì che vi fosse un'occupazione illegittima di parte del fondo altrui.
1.3 All'esito di approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale così ha statuito:
“1) Accoglie la domanda attorea e per effetto dichiara che il confine tra i fondi dei sig.ri
e tra le particelle n 681 ex 386, di parte attorea, e le CP_1 Parte_1 particelle ex 683 ora n. 703, di parte convenuta, sarà quello riportato dalle tabelle degli allegati 6A, 7A e 8A dell'elaborato peritale del consulente tecnico di ufficio, che costituisce parte integrante la presente sentenza;
2) Dovranno essere apportati tutti gli eventuali aggiornamenti presso gli uffici tecnici, cosi come rilevato dal TU;
3)
Condanna al pagamento delle spese e competenze legal…. 4) Le spese Parte_1 di TU vanno poste a carico della parte convenuta e se anticipate dalla parte attorea vanno ripetute in favore di questa dal sig. …”. Parte_1
Il Tribunale, dunque, ha fatto riferimento all'accertamento del confine eseguito dal TU.
1.4 Avverso la sentenza, con atto di citazione del 25.7.2022, ha Parte_1 proposto appello, affidando l'impugnazione a tre motivi: 1) con il primo motivo, ha dedotto l'errore in iudicando, determinato da violazione e falsa applicazione dell'art. 950
c.c., laddove il Tribunale, nel concludere per l'ammissibilità della proposta azione, avrebbe mal interpretato la ratio della detta norma, atteso che, con l'inciso “quando il confine tra i due fondi è incerto”, il legislatore ha inteso riferirsi non al mero dubbio pagina 2 di 11 sovvenuto ad uno dei proprietari su quale sia l'esatto confine, ma alla sussistenza di circostanze, soggettive e oggettive, idonee a rendere la questione controversa tra le parti.
Nella specie, invece, nessuna contestazione era mai esistita da parte di chicchessia né in merito alla presenza in loco dei termini lapidei né alle risultanze catastali;
2) con il secondo motivo ha dedotto l'errata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, delle risultanze processuali e – segnatamente – della documentazione acquisita, per avere, al pari del TU, erroneamente ritenuto prevalenti, per l'accertamento del confine tra i fondi,
i dati catastali anziché il tipo di frazionamento del 1986 allegato all'atto pubblico del
1987, ossia all'atto di acquisto della proprietà da parte di 3) con il terzo CP_1 motivo l'istante ha lamentato l'omessa pronuncia sull'eccezione riconvenzionale di usucapione, che sarebbe stata “formulata dal convenuto in primo grado con la propria comparsa di costituzione e di risposta (cfr. pag.3 n.3) e successivamente ribadita e precisata nei verbali di causa” (pag. 7 dell'impugnazione).
L'appellante, che si costituito il 3.9.2022, ha chiesto: “in accoglimento del presente appello sentir riformare la sentenza n.03.2022 emessa dal Tribunale di Benevento in data
27.01.2022, nella persona del dott. , e per l'effetto sentirsi Controparte_3 condannare alla refusione delle spese sborsate, dall'odierno appellante, per la sentenza di primo grado nella misura complessiva di €.5.920,18 come risultante da copia del relativo bonifico, che si esibisce e deposita, nonché alle spese e competenze del presente grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. In favore del sottoscritto avvocato quale procuratore antistatario…”.
Si è costituita parte appellata, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni questione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Ciò posto, quanto ai primi due motivi di impugnazione, va detto che l'azione di regolamento dei confini, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
Diversamente, l'azione di rivendica della proprietà ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto di essa, sicché, come tale va qualificata l'azione finalizzata alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene, se in ciascuno di essi quest'ultimo è stato attribuito ad un diverso soggetto (Cass. civ. Sez. II, 22/12/2011, n. 28349; cfr. anche
Cass. civ. Sez. II, 21/11/2000, n. 15013).
pagina 3 di 11 Questo perché l'azione presuppone l'assenza di demarcazione visibile (incertezza obiettiva) tra i fondi o la sua inidoneità a separarli in modo certo e definitivo (incertezza soggettiva), per cui l'attribuzione a una delle parti della zona occupata dall'altra che può costituire una conseguenza naturale della determinazione del confine, non trasforma l'azione di regolamento di confini di quella rivendicazione che, come detto, postula invece la contestazione fra le parti dei rispettivi titoli di proprietà (cfr. Cass. civ. Sez. II,
08/08/2003, n. 11942).
L'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento (Cass. civ. Sez. II,
30/03/2016, n. 6148).
Dunque, la controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l'effetto che l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali (Cass. civ. Sez. II, 31/05/2006, n. 12891, cfr. anche Cass. civ. Sez. II Ord., 24/04/2018).
Il giudice dovrà pertanto rendere una decisione, ricorrendo alla previsione di chiusura contenuta nel terzo comma dell'art. 950 c.c.
La noma riconosce infatti al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall'osservanza del principio "actore non probante reus absolvitur", poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali. In ogni caso, il giudice è tenuto ad accertare se sussista nei titoli l'univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l'eliminazione della denunciata incertezza (Cass. civ. Sez. II,
20/04/2001, n. 5899).
La prova può essere fornita in via presuntiva (Cass. civ. Sez. II, 03/05/2001, n. 6189).
Se per un verso si è ritenuto – come detto – che la prova del confine, può esser data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive (Cass. civ. Sez. II, 26/07/1999, n. 8072), si è nondimeno aggiunto che la base primaria dell'indagine del giudice è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, beninteso, quando essi vengano esibiti nel pagina 4 di 11 giudizio;
solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. civ. Sez. II, 30/052003, n. 8814).
Si è ancora statuito che nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita peculiare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, in particolare, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo (Cass. civ. Sez. II, 08/09/2015, n. 17756, Cass., sez. VI, 23/06/2020, n. 12322; cfr. anche Cass. civ. Sez. II, 17/05/2001, n. 6770, secondo cui nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi contigui costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico rivestono importanza fondamentale i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante;
in siffatta ipotesi, allorché i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano fra loro concordanti, in difetto di altri elementi concreti di individuazione, dovrà darsi prevalenza a quello risultante dal tipo di frazionamento allegato al titolo anteriormente formatosi e trascritto).
Si veda, ancora, Cass. civ., II, 07/04/2016, n. 6740, con la quale, sempre con riguardo al confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, si è stabilito che la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato, potendo il giudice di merito ricorrere ad ogni altro mezzo di prova solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi, il confine risulti comunque incerto.
Riguardo infine alle mappe catastali, il cui valore meramente sussidiario è noto (cfr. Cass. civ. Sez. II, 22/10/2013, n. 23958), il ricorso a questo accertamento è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nel caso che questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, secondo l'accertamento incensurabile del giudice del merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass. civ. Sez. II, 06/11/1993, n. 10997; Cass. civ., II,
18/06/2002, n. 8823; Cass. civ. II, 11/06/2004, n. 11200).
2.3 Questi i principi espressi in giurisprudenza, ritiene la Corte che i primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, non siano fondati, anche se occorre integrare la motivazione resa dal Giudice di prime cure (cfr. Cass. civ., III,
25/09/2009, n. 20652; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
Va doverosamente evidenziato che il Consulente, a pag. 4 della “seconda parte” della relazione di TU trasmessa telematicamente, ha scritto: “per quanto attiene
pagina 5 di 11 specificamente l'attuale linea di confine costituita dall'esistente recinzione che divide
l'appezzamento di terreno attoreo (P.lla n.681 ex n.386) dal confinante fondo (P.lla ex
n.683 ora P.lle n.703 e 704) di parte convenuta, va ribadito quanto testé detto, e cioè che detta recinzione non demarca correttamente la linea del confine catastale ma rappresenta la linea di congiunzione tra i due cippi lapidei che probabilmente potrebbe corrispondere con il confine storico”.
E tuttavia, a pag. 11, ha scritto: “va altresì precisato che il sottoscritto C.T.U., nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali pur avendo reperito in loco l'esistenza di una precisa "linea dividente" ben demarcata da una recinzione e da n.2 cippi lapidei che separano di fatto i fondi oggetto di causa oltre detti elementi non ha ulteriori prove e/o parametri tecnici per poter affermare con certezza tecnica assoluta che detto confine è realmente quello storico”.
Sempre il Consulente, a pag. 12 della “prima parte” della relazione telematica, ha scritto:
“per quanto attiene la recinzione-staccionata tutt'oggi esistente la sua epoca di
"sostituzione e completamento" è successiva all'anno 2009 e ciò è incontrovertibilmente dimostrato anche dall'ortofoto "Street View di Google earth" prodotta dal C.T. di parte attorea nella propria relazione tecnica facente parte degli atti di causa” (segue foto).
Ancora, alla detta pag. 12, ha scritto: “va altresì precisato però che per lo scrivente è stato impossibile accertare se in epoca antecedente all'anno 2009 su detto fondo del convenuto lungo il confine con il fondo di parte attorea fosse preesistente una eventuale vetusta recinzione che è stata poi rimossa per poter essere "sostituita e completata".
Quanto ancora ai ceppi lapidei, ha scritto: “in ogni caso, indipendentemente dall'epoca di realizzazione della suddetta recinzione-staccionata, va evidenziato che sia dagli atti di causa e sia dall'accertamento eseguito dal tecnico dell'U.T.C. non emerge alcuna precisazione circa la presenza di due cippi lapidei lungo il confine oggetto di causa.
Pertanto, su questo aspetto, lo scrivente non può esprimere alcun parere in merito alla validità o meno di detti cippi lapidei come effettivi termini di confini demarcanti il
"confine storico". In sintesi, la validità legale di detti cippi lapidei in quanto delimitanti il probabile confine storico e non quello catastale non può essere comprovata dallo scrivente per mancanza di validi riscontri tecnici e documentali”.
Infine, a pag. 21 della “seconda parte” della relazione telematica, ha scritto: “ovviamente, in questo specifico caso, a parere dello scrivente, non risulta tecnicamente possibile definire con certezza tecnica assoluta la reale natura del confine oggetto di causa cioè se esso è o meno l'effettivo confine storico”.
Per doverosa completezza si rileva che un timido accenno a termini lapidei si rinviene nella “relazione tecnica illustrativa” del tecnico di , a supporto della Parte_1
pagina 6 di 11 richiesta di sostituzione della recinzione, datata 8.11.2000, e riportata nel testo della TU, ma nulla di maggiormente specifico e comunque probante.
Ciò detto, occorre dunque esaminare queste dichiarazioni, poste in apparente antinomia, e fatte proprie, a seconda della colorazione che ne è stata data, dalle parti in causa.
In primo luogo, si ritiene, per quanto appresso si dirà, che, a prescindere dalle valutazioni di natura non tecnica rese dal Consulente in ordine al confine c.d. storico (il TU, nella stessa relazione, ha comunque ritenuto applicabile la soluzione conforme alle mappe catastali), il richiamo ai termini lapidei non possa condurre al risultato sperato da parte appellante e ciò per una serie, ognuna autonoma, di ragioni.
Ed infatti, si tratta di due piccoli elementi lapidei, posti in prossimità della recinzione attualmente esistente e che non possono assumere la valenza voluta da
[...]
, sia in ragione del numero minimo degli stessi (solo due), sia perché posti Parte_1 uno al limite sud del confine (punto fiduciale 304; cfr. anche pag. 2 della “seconda parte” della TU: “…ed ubicato sul predetto confine all'inizio del lato Sud”) e l'altro al limite nord (punto 518), come si desume dalla visione combinata della relazione di TU (cfr. anche libretto delle misure) e di quella di TP di parte convenuta (oggi appellante) allegata alla prima.
Inoltre, fermo quanto appena detto in ordine alla posizione dei ceppi, il confine, solo per il primo tratto fino ad uno spigolo di fabbricato, misura ben 95 ml, ai quali va aggiunta l'ulteriore corposa parte della linea di confine, fino all'altro ceppo, posto “quasi all'inizio del lato nord” (cfr. pag. 3 della “seconda parte” della relazione di TU).
Anche dall'esame della produzione fotografica si arguisce una lunghezza complessiva di ben oltre 100 ml (ed anche molto di più), per cui appare davvero arduo identificare un confine così lungo sulla base di soli due termini lapidei.
Peraltro, e quale ulteriore e autonomo motivo, appare problematico ipotizzare una linea retta che congiunga i due termini per delimitare il confine preteso dall'appellante, come si intuisce dall'esame del grafico contenuto nell'allegato “6A” della relazione di TU, in cui viene indicata una parte triangolare quale quella occupata.
Vi è cioè una traslazione di linee (cfr. pure subito infra, riguardo quanto scritto anche dal
CT di parte convenuta, oggi appellante), e ciò si dice a prescindere dall'ulteriore elemento di disturbo dell'individuazione di fabbrica tra i due ceppi.
Si è già accennato che nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più
pagina 7 di 11 attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario
(Cass. civ., II, Ordinanza, 24/04/2018, n. 10062).
Quanto poi alla recinzione esistente, per quel che qui maggiormente interessa, in ragione dell'accertamento operato dal TU in ordine alla parte di confine indicata come non conforme (quella posta al confine sud o comunque posta a ridosso della strada) si è già visto quanto scritto dal EC (per quanto attiene la recinzione-staccionata tutt'oggi esistente la sua epoca di "sostituzione e completamento" è successiva all'anno 2009 e ciò
è incontrovertibilmente dimostrato anche dall'ortofoto "Street View di Google earth" prodotta dal C.T. di parte attorea nella propria relazione tecnica facente parte degli atti di causa”).
Queste considerazioni si reputano già dirimenti.
Vi è però di più.
2.4 Ed infatti, per ciò che concerne il più volte richiamato tipo di frazionamento, va detto come questo sia stato redatto non per la materiale divisione dei fondi tra i contendenti ma in occasione del trasferimento, da parte del padre di a quest'ultimo. CP_1
Dunque, il frazionamento ha avuto ad oggetto non un fondo unico poi assegnato a
[...]
e , come prospettato dalla giurisprudenza prima richiamata, CP_1 Parte_1 ma un fondo derivante dalla maggiore consistenza di quello poi ceduto in parte, a
[...]
dal proprio genitore. CP_1
La vicenda del frazionamento, quindi, non ha interessato direttamente il fondo di
[...]
, per cui anche da questo punto di vista l'impugnazione non può trovare Parte_1 accoglimento.
Peraltro, sempre per mera completezza, va detto che il Consulente ha anche scritto che “il rilievo dell'area oggetto di causa è stato eseguito per mezzo di una poligonale aperta avente cinque vertici di stazione poggianti su più punti noti inseriti sia nella mappa catastale dall'A.T. sia sull'estratto di mappa rilasciato dall'A.T. per la redazione del tipo di frazionamento con protocollo di approvazione n.29/86 dell'11/12/1986” (cfr. pag. 5 della “seconda parte” della relazione di TU) e che (successive pagine 6 e 7) “.…il risultato ottenuto, scaturisce […] dalla semplice sovrapposizione del rilievo celerimetrico eseguito (cioè che riproduce l'attuale stato di fatto planimetrico dei luoghi di causa), con la cartografia d'impianto cioè la mappa catastale aggiornata dell'A.T. nonché la planimetria del tipo di frazionamento con protocollo di approvazione n. 29/86 dell'11/12/198. (riproducente l'originario stato di fatto catastale dei luoghi di causa)”.
Inoltre, da un sommario esame congiunto del grafico elaborato per il tipo di frazionamento e la linea dividente tracciata dal Consulente, neppure si scorgono sostanziali differenze, per cui il richiamo a detto tipo di frazionamento operato dalla parte pagina 8 di 11 appellante neppure avrebbe potuto condurre al risultato sperato dal predetto, anzi il contrario.
Ancora, lo stesso consulente di parte convenuta in primo grado, che è poi il medesimo che eseguì all'epoca il frazionamento, escusso all'udienza del 18.11.2014, alla domanda
“vero che il frazionamento da voi redatto formalmente e sostanzialmente accettato dai sig.ri e delimita esattamente e incontrovertibilmente Parte_2 CP_1 il confine fra la proprietà dell'attore e la proprietà del convenuto”, ha risposto “no”, con ciò evidenziando, appunto, ad avviso del Collegio, la non corrispondenza tra il confine rivendicato dall'appellante e quello indicato nel tipo di frazionamento.
Ciò si dice - pure nelle anodine deduzioni della parte appellante e del suo TP (anche con riferimento ai richiami alle foto, non si comprende appieno di quali) - interpretando quanto scritto nella relazione di parte: “che il confine catastale tra i due fondi coincide con il confine storico quasi per l'intera sua lunghezza, infatti per il tratto che va dal termine lapideo, individuato nella planimetria allegata con il n. 518 e nella foto n. 02 e lo spigolo nord del vecchio fabbricato, indicato con il n. 507, il confine catastale e quello storico può ritenersi coincidente, salvo piccoli discostamenti dovuti alla coltivazione del fondo da parte del proprietario, che durante la lavorazione ha fatto CP_1 cadere terreno sulla recinzione del convenuto , invadendone la Parte_1 proprietà per circa 40-50 cm così modificando anche l'originaria quota dei rispettivi fondi. Per il secondo tratto, che va dallo spigolo sud del vecchio fabbricato indicato con il n. PF01/02 (punto fiduciale del catasto e il termine lapideo individuato con il punto n.
304 foto n. 10) si evince, in base al riscontro con la mappa catastale, che il confine catastale non coincide con il confine storico esistente, ma che esso, dal termine lapideo punto n. 304, si discosta, come rilevato dal C.T.U., di circa ml 4.20 per azzerarsi sul punto PF01/02, spigolo del vecchio fabbricato” (cfr. pag. 17 della “seconda parte” della relazione di TU in cui è riportata quella della parte ). Parte_1
Va anche aggiunto che, in ordine agli allegati indicati come prodotti dal TP di
[...]
, il TU ha scritto: “N.B. (I suddetti allegati non sono pervenuti al Parte_1 sottoscritto C.T.U.)” (cfr. pag. 18 della “seconda parte” della relazione di TU in primo grado).
Quanto poi alla giurisprudenza richiamata dall'istante (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
15/02/2011, n. 3723, secondo cui “in tema di regolamento di confini, il giudice può riscontrare, anche d'ufficio, il difetto del presupposto della relativa azione, consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi. Ne consegue che il giudice medesimo deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati
pagina 9 di 11 ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrario avviso espresso dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione scritta”), si è già detto come il Collegio ritenga che i richiamati termini, per la loro conformazione, il loro posizionamento,
l'esiguo numero e per lo stato dei luoghi, non possano assurgere ad elementi validi di demarcazione (come invece rilevati, nella richiamata sentenza della Cassazione, in serie e con stabile e remota struttura muraria), mentre il richiamo operato al frazionamento del
1986, ma con risultati opposti, rende vieppiù avvertiti della naturale incertezza del confine.
Ed infatti, presupposto dell'azione di regolamento di confini è che sussista una incertezza, oggettiva o soggettiva, in ordine alla linea di confine tra due fondi. Si parla di incertezza oggettiva quando mancano segni visibili di demarcazione;
si tratta invece di incertezza soggettiva quando, pur esistendo una demarcazione visibile, questa sia inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/09/2022, n.
27982).
Ed ancora, ai fini della sola proponibilità dell'azione di regolamento di confini è sufficiente la contestazione dei confini esistenti, la quale integra una incertezza soggettiva (Cass. civ., II, 26/02/1976, n. 625; Corte d'Appello Napoli, Sez. IV, Sent.,
17/01/2024, n. 164).
Pertanto, per tutte le riferite ragioni, i primi due motivi vanno disattesi.
2.5 Va infine rigettato il terzo motivo, posto che, ad avviso della Corte, al richiamato n. 3 della pagina 3 della comparsa di risposta in primo grado, non si evince proposizione univoca di eccezione di usucapione.
Al detto punto si legge: “l'assunto attoreo secondo cui il convenuto avrebbe occupato illegittimamente una porzione di suo fondo, è pretestuosa ed infondata, infatti l'odierno convenuto ancor prima del frazionamento intervenuto nel 1986 ad opera del geometra
, su istanza del dante causa dell'attore, ha sempre lavorato il fondo di sua CP_2 proprietà, com'è nell'attualità e nel rispetto del confine indicato dal menzionato tipo di frazionamento e dei termini lapidei oggi come allora già esistenti e mai contestati. Infatti, il tipo di frazionamento più volte richiamato è stato redatto all'epoca, sulla scorta dei termini lapidei esistenti riconosciuti ed accettati come l'esatto confine tra i loro fondi, sia dall'attore e dal suo dante causa, che l'hanno sottoscritto, sia dal dante causa dell'odierno convenuto, che per tale motivo non l'ha mai impugnato”.
Nella specie, per il Collegio, dal tenore delle deduzioni, non si desume, neppure implicitamente, la prospettazione di un'eccezione di usucapione.
Infatti, in primo luogo, vi è richiamo al tipo di frazionamento per il quale si è detto e che non può condurre al risultato sperato dal ricorrente, per le ragioni già esposte.
pagina 10 di 11 In ogni caso, si tratta di deduzione che presuppone l'attribuzione della proprietà in capo al convenuto e non un comportamento corrispondente all'esercizio del relativo diritto, da parte di chi non è titolare (l'assunto attoreo secondo cui il convenuto avrebbe occupato illegittimamente una porzione di suo fondo, è pretestuosa ed infondata).
Ma in ogni caso e comunque, la stessa neppure sarebbe sorretta da idoneo riscontro probatorio. Si sono già viste, ad esempio, le dichiarazioni rese dal all'udienza del
18.11.2014 dal teste inerenti al profilo che qui interessa.
3. Considerazioni conclusive e spese
L'impugnazione va quindi rigettata. Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 3/2022 del 27.1.2022, emessa nel procedimento R.G. n. 45/2013 dal
Tribunale di Benevento, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 8.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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