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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N.3063/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.9.2025; già dichiarata la contumacia dell CP_1
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3063 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (2.7.1964 - c.f.: ; domiciliato come Parte_1 C.F._1
in atti;
rappresentato e difeso anche disgiuntamente giusta procura in calce al ricorso dall'avv.
Filomena Pellicanò e dall'avv. Simona Cariati del Foro di Reggio Calabria) e l'
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
(contumace).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:“(…) riconoscere e dichiarare che, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 24.3.2003, ha diritto al rimborso delle spese effettuate per la rinnovazione delle protesi dentarie ai sensi dell'art. 90
1 D.P.R. 1124/1965, il cui importo è pari complessivamente ad € 17.000,00;condannare l' CP_1
di Reggio Calabria al pagamento (…) della somma di € 17.000, con rivalutazione ed interessi legali, o al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse essere riconosciuta giusta ed equa;
condannare l' di Reggio Calabria al pagamento delle spese e competenze CP_1
difensive del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c., che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ai fini del relativo accoglimento, il predetto ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- che in data 24.3.2003, quale dipendente della società SIELTE s.p.a. con la qualifica di impiantista telefonico in Reggio Calabria, mentre era in servizio rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro;
- che nella predetta data, subito dopo l'infortunio si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, dove gli è stata diagnosticata la frattura dei monconi di denti portanti di protesi;
- di aver presentato domanda di riconoscimento di infortunio sul lavoro n. 500545475 del
24.3.2024, all'esito della quale l' di Reggio Calabria gli ha riconosciuto un danno per CP_1
inabilità temporanea assoluta;
- che a seguito dell'infortunio, che gli aveva provocato la frattura della protesi fissa mascellare
12-22 e lo spostamento della mandibola, è stato costretto a sottoporsi a cure dentarie presso lo studio del dr. medico chirurgo dentista, il quale in data 18.3.2005 ha Persona_1
rilasciato apposita relazione peritale;
- di aver presentato in data 18.11.2011 richiesta di rimborso delle spese risultanti dalla relazione del dr. per le ulteriori protesi che si erano rese necessarie, spese effettivamente Per_1 rimborsate dall' CP_1
- che avendo diritto alla sostituzione delle protesi dentarie in questione ogni 7-10 anni, in data
4.9.2020 ha indirizzato all' apposita mail con la quale ha chiesto di essere sottoposto a CP_1
visita di controllo ai fini della sostituzione della protesi;
- che in data 9.9.2020 l' ha riscontrato la predetta richiesta affermando che non era CP_1 possibile effettuare la visita a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, chiedendo comunque l'invio della documentazione sanitaria sempre via mail;
- di essersi sottoposto in data 21.9.2020 a radiografia dalla quale è emersa una “severa paradentosi con esposizione del colletto e delle radici e segni di scollamento del ligamento periodontale a vari livelli;
focolaio granulomatoso apicale a carico del 15°”;
- di essersi successivamente sottoposto a ulteriore visita di controllo in data 9.10.2020, all'esito della quale risultava che “il paziente a visita obiettiva presenta sull'arcata superiore un
2 manufatto protesico di vecchia data, che va dal canino superiore di destra (1.3) al secondo premolare superiore di sinistra (2.3), in metallo-ceramica. La protesi su descritta risulta mobile vestibolo palatale che va da circa 3 mm di movimento con conclusione di paradontopatia di tipo
3”;
- che, in virtù di questo esito, gli veniva consigliata la “sostituzione della protesi, la revisione dei monconi, la osteoplastica dell'osso mascellare e la preservazione dello stesso, con uso di biomateriale di tipo eterologico. Inoltre si consiglia una protesi mobile provvisoria per circa 6 mesi, tempo necessario per la guarigione ossea”;
- che in previsione di tutte le spese mediche da affrontare per la riabilitazione protesica prospettata dal centro medico odontoiatrico, in data 1.11.2020 ha provveduto a inviare tutta la documentazione richiesta dall' senza ricevere alcun riscontro;
CP_1
- di aver inutilmente inviato in data 30.11.2020 ulteriore mail per sollecitare la fissazione di una visita;
- che l' ha alla fine risposto con mail del 1.12.2020, ribadendo che a causa della CP_1 persistenza dell'emergenza sanitaria non era possibile effettuare in presenza “prestazioni sanitarie non strettamente indispensabili ed urgenti”;
- di essersi sottoposto in data 2.2.2021 ad altra visita di controllo all'esito della quale si consigliava di “eseguire al più presto la bonifica degli elementi dentari e quanto consigliato nella visita precedente”;
- di aver effettuato ulteriore diffida a mezzo pec in data 18.2.2021, sempre senza ottenere risposta;
- di essersi sottoposto in data 27.1.2022 a visita specialistica presso lo studio dentistico del dr. di Reggio Calabria, medico chirurgo esperto in chirurgia maxillo-facciale, il Controparte_3
quale prescriveva ortopantomografia e programmava tutti gli interventi di bonifica del cavo orale e impianti endossei per il ripristino della funzione estetica e masticatoria, che venivano eseguiti in più incontri;
- che il costo di tale trattamento ammonta a un totale di € 17.000,00;
- che, nel silenzio dell' , è stato costretto a pagare tale importo maturando così il diritto al CP_1
relativo rimborso da parte dell'istituto.
Di qui, la proposizione del ricorso.
L' ritualmente evocato in giudizio, è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
3 2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenze di sinteticità come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali di parte, ritiene il Tribunale che la pretesa sia meritevole di accoglimento nei termini di seguito evidenziati.
2.1. Il ricorrente come detto, ha puntualmente allegato e documentalmente provato che a Pt_1 seguito dell'incidente occorsogli ha subito dei danni dentari che richiedono una periodica sostituzione delle protesi dentarie.
Il nesso di causalità tra l'evento e i danni subiti dal lavoratore è stato ampiamente accertato dallo stesso CP_1
Quest'ultimo ha infatti riconosciuto per lo stesso infortunio cui è correlata la pretesa oggetto di valutazione nella corrente sede un danno per inabilità temporanea assoluta, provvedendo inoltre al pagamento delle spese sostenute dallo stesso.
Anche la necessità del rinnovo periodico e dell'entità del relativo esborso (cfr. fatture in atti – doc.14 fascicolo di parte ricorrente) risultano documentalmente comprovate dall'interessato.
Infatti, ai sensi dell'art. 66 Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 1124/1965), le prestazioni ricomprese in detta assicurazione sono anche quelle inerenti le spese mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici nonché la fornitura degli apparecchi di protesi.
Il successivo art. 90 T.U. dispone, poi, che “l'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità, nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall'istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato, nonché ad ogni altra prestazione”.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente
[...]
al rimborso delle spese sostenute per la sostituzione delle protesi dentarie, con Pt_1 conseguente condanna dell' all'erogazione di tale prestazione: il tutto, in misura pari CP_1 ad € 17.000 con maggiorazione di accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (cass., 8563/2023), decisione;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000,00).
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Filomena Pellicanò e dall'avv. Simona Cariati, procuratrici di parte ricorrente dichiaratesi antistatarie.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona Controparte_2
del l.r.p.t. (contumace), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al Parte_1
rimborso delle spese sostenute per la sostituzione delle protesi dentarie indicate in atti;
b) condanna l' all'erogazione del relativo importo maggiorato di accessori come per CP_1
legge;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite CP_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Filomena Pellicanò e dall'avv. Simona Cariati, procuratrici di parte ricorrente dichiaratesi antistatarie.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria in data 10.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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