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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1366 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
con l'Amministratore di Sostegno avv. , rappresentato e difeso dall'avvocato BERTA CP_1
GIOVANNI
e
, C.F. , nata a [...] i l02/04/1972, Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato NOGARA SILVIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che qui si riportano:
1) I coniugi continueranno a vivere separati obbligandosi al reciproco rispetto.
2) Il sig. in particolare, continuerà a vivere presso l'ormai ex casa familiare, di sua Parte_1
esclusiva proprietà con tutti i relativi arredi.
3) I coniugi reciprocamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altro in ragione del loro mantenimento, fatto salvo l'accordo tra gli
1 stessi intercorso secondo il quale il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_2
la somma una tantum ed in un'unica soluzione di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di assegno divorzile in occasione del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
5) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Rosà (VI) in data 17/04/2004.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 11/06/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva omologata con sentenza non definitiva n. 294/2024 pubblicata in data 11/07/2024 con attestazione di passaggio in giudicato in data 12/02/2025.
All'esito dell'udienza del 06/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 294/2024 del 11/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 -quanto alle disposizioni di natura economica, con riguardo al reciproco mantenimento, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-quanto alle ulteriori disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo di assegno Parte_1 Controparte_2
divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 10.000,00 da versarsi al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Rosà (VI) il 17/04/2004 alle condizioni in epigrafe riportate da Controparte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rosà (VI) al n. 9, parte II, serie A, anno 2004;
c) dichiara equa la somma di euro 10.000,00 riconosciuta da in favore di Parte_1 CP_2
a titolo di assegno divorzile una tantum;
[...]
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1366 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
con l'Amministratore di Sostegno avv. , rappresentato e difeso dall'avvocato BERTA CP_1
GIOVANNI
e
, C.F. , nata a [...] i l02/04/1972, Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato NOGARA SILVIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che qui si riportano:
1) I coniugi continueranno a vivere separati obbligandosi al reciproco rispetto.
2) Il sig. in particolare, continuerà a vivere presso l'ormai ex casa familiare, di sua Parte_1
esclusiva proprietà con tutti i relativi arredi.
3) I coniugi reciprocamente dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altro in ragione del loro mantenimento, fatto salvo l'accordo tra gli
1 stessi intercorso secondo il quale il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 Controparte_2
la somma una tantum ed in un'unica soluzione di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di assegno divorzile in occasione del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
5) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Rosà (VI) in data 17/04/2004.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 11/06/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva omologata con sentenza non definitiva n. 294/2024 pubblicata in data 11/07/2024 con attestazione di passaggio in giudicato in data 12/02/2025.
All'esito dell'udienza del 06/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 294/2024 del 11/07/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 -quanto alle disposizioni di natura economica, con riguardo al reciproco mantenimento, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-quanto alle ulteriori disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo di assegno Parte_1 Controparte_2
divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 10.000,00 da versarsi al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Rosà (VI) il 17/04/2004 alle condizioni in epigrafe riportate da Controparte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rosà (VI) al n. 9, parte II, serie A, anno 2004;
c) dichiara equa la somma di euro 10.000,00 riconosciuta da in favore di Parte_1 CP_2
a titolo di assegno divorzile una tantum;
[...]
d) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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