Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6265 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 06265 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POOLOT DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 8346/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 18100 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.30/10/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IA SA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELL'OCEANO ATLANTICO 37, presso lo studio dell'avvocato FESTA TITO, rappresentato e difeso dagli avvocati POLIZZOTTO SA, VIRZI' SA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO del legale · GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2001 4130 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 83/99 del Tribunale di ENNA, depositata il15/02/99 R.G. N. 585/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato DE FERRA' udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Enna, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da AG LV nei confronti dell'Inail per l'accertamento del diritto ad una rendita in conseguenza di infortunio in itinere che si sosteneva essersi verificato nel mentre il AG, autista dipendente del fratello AG SO, si stava recando a prelevare un pezzo di ricambio per la ripartizione di un camion di proprietà del fratello. Riteneva infatti il una insanabile contraddizioneTribunale che vi era resa all'ispettore Inail dai tra la deposizione AG e la deposizione resa dal fratelli EC NO, titolare dell'officina ove si trovava per la riparazione l'autocarro di proprietà di SO AG, nel senso che il EC il aveva dichiarato di non aver affatto visto AG, giorno 18 ottobre 1990 i fratelli nonostante un precedente abboccamento telefonico;
riteneva inoltre il Tribunale che la diversa versione dei fatti resi dallo stesso EC in sede istruttoria, in secondo grado, non era stata credibilmente giustificata dal teste, si che in ultima analisi, non avendo, per la loro 3 contraddittorietà, le diverse deposizioni alcun valore probatorio, doveva ritenersi che l'appellato non aveva assolto l'onere della prova sul nesso di causalità tra infortunio ed occasione di lavoro. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione AG LV censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo deduce il ricorrente vizio di contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che, anche prescin- dere dal fatto che il Tribunale, dinanzi alle contrastanti deposizioni del teste EC, rese in sede amministrativa agli ispettori Inail, e poi, in giudizio, avrebbe dovuto sospendere il giudizio stesso, ai sensi ed effetti dell'art. 295 c.p.C., comunque non ha dato un adeguata motivazione del perché, facendo la deposizione resa inizialmente prova, sino a querela di falso, della sola provenienza dalla parte che l'ha resa, quella resa in sede istruttoria doveva considerarsi non attendibile. Con il secondo motivo 10 stesso ricorrente deduce vizio di motivazione, sotto altro profilo, della impugnata decisione, rilevando che 4 la decisione del Tribunale è la conseguenza di una fattuale incomprensione degli elementi raccolti dalla prova testimoniali, con riguardo all'onere della prova del AG sul rapporto tra l'attività di lavoro svolta durante il viaggio e lo infortunio che nella stessa occasione si verificato. Con il terzo motivo deduce il ricorrente violazione dell'art. 2700 C.C. posto che, atteso il significato da attribuire a tale deposizione, doveva escludersi una contraddizione successivamente dal tra le due deposizioni rese EC. Con il quarto motivo deduce ancora il ricorrente violazione dell'art. 345, 420, 5° comma, 437 c.p.c., oltre a vizio di omessa motivazione, non avendo il Tribunale, nel disporre di ufficio la acquisizione della deposizione del solo teste EC, consentito il confronto con il AG, come richiesto con l'atto di appello. Ritiene la Corte che, esaminando congiuntamente le censure per la loro stretta connessione, il ricorso deve essere rigettato: nei provvedimenti e nella decisione del giudice a quo deve infatti ravvisarsi sia l'esercizio del potere discrezionale di disporre i mezzi di prova più utili agli accertamenti dei fatti, sia il potere altrettanto 5 discrezionale di valutare i mezzi di prova raccolti durante l'istruttoria. Il che vale, quanto al primo motivo, posto che il Tribunale non ha accertato che l'obiettivo contrasto tra le due deposizioni del EC, traendone la legittima conseguenza che quella resa in giudizio era priva di sufficiente secondo motivo, significato probatorio;
B quanto al posto che non fa che proporre una diversa valutazione dei fatti relativi a specifiche circo- stanze;
quanto al terzo, posto che, ancora una che da ribadire che, indipen-volta, non vi è dentemente dagli effetti di cui all'art. 2700 c.c., restava l'obiettivo contrasto tra le successive deposizioni del EC e la discrezionalità del Tribunale nel valutarlo agli effetti probatori;
quanto al quarto, si può dire per lo stesso motivo, dato che la valutazione della utilità, ai fini processuali, di un confronto tra un teste e una parte, rientra, ancora una volta, nella discre- zionalità giudiziale e come tale non può essere 瓜 censura che con motivi adeguati a porne in evidenza una reale incoerenza о illogicità: cosa che non risulta affatto dal ricorso. Per quanto sopra la Corte respinge il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp. Att. c.p.c.. 6 La Corte spese. Così deci
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le so in Roma il 30 Ottobre 2001 Autu il Presidente: I Cons. estensore: IL CANCELLIERE a Depositat Ancelleria 2.MAG. 2002 Oggi, IL CANCELLIEREPh 7