Sentenza 13 gennaio 2025
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Di Filippo Portoghese. Il Tribunale di Milano con la sentenza 993/2026 afferma che per il principio di autoresponsabilità, la proprietaria avrebbe dovuto sorvegliare con maggiore prudenza il proprio cane che si è fatto male durante l'interazione con l'altro cane appena conosciuto. Il caso. Due cani privi di guinzaglio perchè all'interno di un giardino privato giocano felici e contenti mentre ... Leggi tutto… Di Marco Marone. In caso di investimento di un pedone l'art. 2054 del codice civile sancisce la presunzione di responsabilità del conducente al 100%. (Cassazione civile sez. III,23/07/2025, n. 20792). Vi è presunzione di responsabilità del conducente al 100% in caso di investimento …
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Di Filippo Portoghese. Il Tribunale di Milano con la sentenza 993/2026 afferma che per il principio di autoresponsabilità, la proprietaria avrebbe dovuto sorvegliare con maggiore prudenza il proprio cane che si è fatto male durante l'interazione con l'altro cane appena conosciuto. Il caso. Due cani privi di guinzaglio perchè all'interno di un giardino privato giocano felici e contenti mentre ... Leggi tutto… Di Marco Marone. In caso di investimento di un pedone l'art. 2054 del codice civile sancisce la presunzione di responsabilità del conducente al 100%. (Cassazione civile sez. III,23/07/2025, n. 20792). Vi è presunzione di responsabilità del conducente al 100% in caso di investimento …
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Si segnala la sentenza n. 60 del 13 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Castrovillari affronta la annosa tematica della responsabilità dell'Ente pubblico per la custodia e la manutenzione delle strade e dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato. Il caso: Con atto di citazione Tizio evocava in giudizio l'Ente convenuto assumendo che mentre verso le 19. 45 stava percorrendo a piedi un' area ... Leggi tutto… La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19078 del 11 luglio 2024 torna ad occuparsi della responsabilità dell'ente pubblico quale custode della strada nell'ipotesi del pedone che, disattento, cade a causa di una buca presente nel manto stradale. Il caso: Mevia mentre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 13/01/2025, RGC n. 2667/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, viene aperto il presente verbale alle ore 09.55 e sono comparsi:
L'avv. STASI AGOSTINO per parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate telematicamente e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GRAZIADIO LEONARDO per delega dell'avv. CARUSO LUIGINA MARIA per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, alle note autorizzate e depositate telematicamente ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2667 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Agostino Stasi e nel cui studio in Corigliano-Rossano alla Via C. Colombo n.6, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 PartitaIVA_1
Luigina Maria Caruso e presso la sede dell'ente in alla P.zza Santi Anargiri Controparte_1
elettivamente domicilia;
- ente convenuto –
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza del 13.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio l'Ente Parte_1
convenuto assumendo che “…in data 08.07.2019, intorno alle ore 19.45, mentre stava percorrendo a piedi Via
Carmine Gaetano Candiano di Corigliano-Rossano, area urbana , giunto all'altezza della sede INAIL, metteva CP_1
un piede sul cordolo in cemento del marciapiede che, improvvisamente si staccava causando la caduta in terra del
malcapitato. A seguito dell'incidente il sig. si infortunava e veniva trasportato presso il locale Parte_1
presidio ospedaliero ed ivi gli veniva diagnosticato trauma distorsivo piede e caviglia dx con frattura base del 5
metatarso…”.
CP_ Ritenendo che la causazione del sinistro de quo fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva dell'
convenuto in ragione dell'asserito difetto di manutenzione del tratto stradale in questione e della mancanza di ogni opportuna segnalazione della situazione di pericolo, concludeva invocando l'integrale ristoro dei danni patiti, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di causa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 16.02.2022
si costituiva in giudizio il , il quale contestava in fatto ed in diritto la Controparte_1
domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e consulenza medica sulla persona dell'attore; all'udienza del 13.01.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva decisa con sentenza emessa in camera di consiglio, le parti, oramai, assenti.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
La domanda formulata da parte attrice è fondata e va, dunque, accolta sulla base dei motivi di seguito analiticamente illustrati.
Ed invero, l'ipotesi che ci occupa rientra nel dettato di cui all'art. 2051 c.c. il quale configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Al custode spetta la prova c.d. liberatoria mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
Ciò vuol dire che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, è
necessario dimostrare che il fatto dello stesso danneggiato avesse i caratteri dell'autonomia,
eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento,
escludendo i fattori causali concorrenti. La condotta della vittima, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti “molto sconnessa” con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione, non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è
ascrivibile al novero “dell'imprevedibile” (Cass. n. 456/2021 del 13 gennaio 2021). Secondo la citata sentenza, la condotta della vittima costituisce caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. quando sia colposa e imprevedibile la cui prova deve essere fornita dal soggetto che eccepisce tale colpa o imprevedibilità.
Nel caso in esame, dall'istruttoria svolta è emerso che la condotta del danneggiato, nel transitare lungo il tratto di strada interessato, non ha affatto posto in evidenza un suo comportamento abnorme o fuori luogo, colposo o imprevedibile in quanto il teste di parte attrice, sulle cui dichiarazioni non sono emersi elementi di dubbio o di segno contrario, ha confermato lo stato dei luoghi, nonché la condotta corretta adottata dall'attore. In particolare, il teste , all'udienza del 30.05.2023 Testimone_1
ha riferito “…. Confermo la circostanza 1) e tanto posso riferire perché io mi stavo recando in palestra a piedi ed ho visto il che conoscevo, mentre cadeva. Ho visto che il metteva il piede sul cordolo del marciapiede Parte_1 Parte_1
ed ho visto che lo stesso si è staccato. Ricordo che sopra al cordolo vi erano erbacce…..Confermo la circostanza 2) nel
senso che ho visto che il si è infortunato alla caviglia ed al piede destro. Non so se è stato trasportato in Parte_1
ospedale perché poi è venuta altra gente e sono andato via…Confermo come ho già riferito la circostanza 3) che sul
cordolo vi erano erbacce… confermo che trattasi dello stato dei luoghi e nella foto si vede il cordolo del marciapiede
rotto ed ancora tutt'oggi è in questo stato….Ho notato un disallineamento del cordolo al marciapiede. Preciso ancora
che il cordolo era un pò spostato rispetto alla prosecuzione dei cordoli;
non era allineato….”.
La dichiarazione resa dal teste, indifferente rispetto alle parti, e di cui non vi è motivo di dubitare sulla sua attendibilità fa, dunque, ritenere provato il nesso eziologico tra il bene in custodia e l'evento la cui unica prova era tenuto a fornire l'attore.
E, infatti, la presenza di un dislivello proprio sul marciapiede, nel punto che deve essere necessariamente attraversato per passeggiare su un'area dedicata al transito pedonale, anche in relazione alle condizioni specifiche in cui il fatto si è realizzato, comporta certamente l'elevata probabilità di concretizzazione del rischio dell'evento dannoso poi verificatosi, che una attenta custodia del bene avrebbe evitato.
Peraltro, la presenza della sconnessione sul marciapiede è agevolmente percepibile anche alla luce delle fotografie in atti.
In conclusione, quanto al custode, è evidente che per questi fosse prevedibile che qualsiasi utente potesse impegnare il marciapiede in questione e, quindi, che qualsiasi soggetto potesse entrare in contatto con la res; e questa sola circostanza è idonea ad addebitargli la responsabilità dell'accaduto ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Allo stesso modo, la condotta imprudente dell'attore si evince da una serie di riscontri probatori.
Giusto quanto esposto nell'atto introduttivo e cristallizzato nelle fotografie prodotte in atti, la vittima era a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi per essere la palestra che frequentava lungo la strada luogo del sinistro (cfr teste “…Preciso che il sig. e anche io stavamo andando in Testimone_1 Parte_1
palestra..”). La documentazione fotografica in atti riscontra, inoltre, che il dissesto della pavimentazione interessava un tratto abbastanza esteso della strada. Quindi l'attore, era a perfetta conoscenza che il tratto di strada era oggettivamente e visibilmente deteriorato, dissestato o, comunque, lesionato, tanto più che trattasi di lesioni presenti in più parti.
Pertanto, si devono condividere le deduzioni dell'Ente civico che ha correttamente rimarcato la negligenza dell'attore il quale, trovandosi di fronte ad una situazione di conosciuto e/o percepibile pericolo, avrebbe dovuto conformare la sua condotta alla prudenza e cautela richiedibile secondo la normale diligenza. Nella specie, la vittima avrebbe potuto e dovuto ipotizzare che lo stato di dissesto e lesione (di parte) della strada costituisse una situazione di pericolo evitabile.
Alla luce di quanto suesposto, il Tribunale ritiene che l'incauta condotta tenuta in concreto dalla vittima abbia inciso in misura del 20% nel determinismo causale dell'evento dannoso.
Venendo alla determinazione del risarcimento spettante all'attore, dalla relazione tecnica del dott.
, le cui risultanze vengono fatte proprie da questo giudicante in quanto scevre Persona_1
ed esenti da vizi logici, sono stati accertati postumi permanenti nella misura percentuale del 2-3%. Il
CTU ha quantificato, inoltre, l'invalidità temporanea assoluta (ITT) di 30 giorni, nonché una invalidità temporanea di giorni 10 di ITP al 50% e di giorni 10 di ITP al 25%.
Deve, dunque, condannarsi parte convenuta al risarcimento di danno non patrimoniale, il cui importo va liquidato – sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e recepite dalla giurisprudenza di questo ufficio - risultanti dal seguente calcolo: età del danneggiato alla data del sinistro: 41 anni;
danno biologico 2-3% pari ad € 2.881,59; giorni 30 di ITT pari ad € 1.657,20; giorni
10 di ITP al 50% pari ad € 276,20; giorni 10 di ITP al 25% pari ad € 138,10; per un totale generale di € 4.953,09.
Indi, tenuto conto delle percentuali di responsabilità, il dovrà essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 3.962,47 pari al 80%
del complessivo danno. A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo (cfr. Cass., Sent. ss.uu., n. 1712/1995). Quanto alla cd. personalizzazione del danno presuppone l'accertamento di specifiche condizioni eccezionali e ulteriori rispetto a quelli ordinariamente conseguenti alla menomazione (rif. C. Cass. n.
25164/2020). Mancando la prova di peculiari conseguenze del danno, oltre a quelle già incluse ordinariamente nella liquidazione tabellare, la personalizzazione non va operata.
Il CTU ha inoltre precisato che vi sono spese mediche documentate e giustificate per € 114,76 (pari all'80% di € 143,46) come danno patrimoniale sofferto che andranno risarcite.
Ogni altra questione rimane assorbita o non provata.
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza dell'attore, vengono dimidiate e liquidate,
nella misura di cui in dispositivo applicando il valore minimo dello scaglione compreso tra € 5.201
ed € 26.000. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico del
Controparte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione tutte respinte e disattese, così provvede: accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva;
1. condanna il convenuto , in persona del Sindaco p.t., al risarcimento Controparte_1
del danno in favore dell'attore, pari ad € 3.962,47, per danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione come per legge ed € 114,76 per danno patrimoniale;
2. condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che liquida in € 211,20 per esborsi ed € 2.032,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.
3. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., con restituzione di quanto anticipato dall'attore.
[...]
Così deciso in Castrovillari 13.01.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio