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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.374/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 374/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 15/11/2024
DA
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata dal Responsabile del Contenzioso Friuli-Venezia Giulia
dott.ssa in forza di procura autenticata per atto del notaio Persona_1
di Roma rep. n. 18155 e racc. n. 12772 del Persona_2
25.07.2024proc. dom. avv. FERRO MARINO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente - APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
proc. dom. avv. CANCELLIER ENRICO per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata in grado di appello
- APPELLATA -
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.). appello
avverso la sentenza n. 531/2024 del 10/09/2024 del Tribunale di
Pordenone
Causa iscritta a ruolo il 19/11/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 28/05/2025 ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito:
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in accoglimento dell'appello interposto ed in riforma della sentenza n. 531/2004 pronunciata il 10.09.2024 dal Giudice dott.ssa Elisa Tesco nella causa civile iscritta al n.
943/2023 R.G. del Tribunale di Pordenone, respingere l'opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. ad intimazione di pagamento esattoriale interposta dalla signora ritenuta l'infondatezza Controparte_1
1 dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto di credito portato sulla cartella esattoriale n. 091202007265938000 per cui è causa.
Spese e competenze di causa relative ad entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello per le motivazioni dedotte. Spese rifuse”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, avanti al Tribunale di Controparte_1
Pordenone, all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento 091202390000266162/000, ricevuta in data 27/03/2023, emessa dall' di Pordenone. Controparte_2
Esponeva l'opponente che tale intimazione aveva ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo di € 15.379,53, dovuto in relazione alla cartella
0912012007265938000 del 19/07/2012; che il credito portato dalla predetta cartella si era prescritto, essendo decorso il termine di dieci anni in assenza di atti interruttivi prima della notifica dell'intimazione oggetto di opposizione.
Si costituiva in giudizio l' di Pordenone Controparte_2
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto.
2 Esponeva l'opposta che, nelle more, l'opponente aveva ricevuto un'altra intimazione di pagamento precedente a quella impugnata nel presente giudizio notificata alla contribuente in data 16/05/2017; che, in ogni caso, la prescrizione non era comunque maturata per effetto della sospensione dei termini prescrizionali stabilita dalla disciplina emergenziale emanata per far fronte all'epidemia da Covid-19, ai sensi del combinato disposto degli artt.
68 d.l. 18/2020 e 12, comma 1°, d.lgs. 159/2015.
Il G.I., istruita la causa solo documentalmente, con sentenza 531/24,
accoglieva l'opposizione.
Affermava il primo Giudice che l'intimazione di pagamento n.
09120179000293667 non risultava regolarmente notificata alla ricorrente, in quanto non era stato prodotto l'elenco delle raccomandate spedite da cui evincere, anche in assenza di ricevuta di ritorno, che tale comunicazione,
integrante adempimento essenziale della notifica fosse stata effettivamente svolta;
che, stante il non regolare adempimento a tutti gli obblighi previsti per la notifica eseguita ai sensi dell'art 60 co. 1 lett. b)-bis, per difetto della prova dell'invio della raccomandata informativa richiesta per legge (anche solo quale raccomandata semplice), doveva essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n.
0912012007265938000 “risultando ininfluente, a prescindere dalla sua
applicabilità, la sospensione del termine di prescrizione introdotta dal
3 legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria, art 67 d.l. 18/2020
conv. in l. 27/2020.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Controparte_2
fondandolo su un unico articolato motivo.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello
All'udienza del 26/03/2025 il Presidente Istruttore visto l'art. 348 bis c.p.c.
invitava le parti a precisare le conclusioni fissando per la discussione avanti al Collegio l'udienza del 28/05/2025 concedendo termine fino al 15/05/2025
per il deposito di note conclusionali.
Nel termine depositava note conclusive solo l CP_2 CP_2
All'udienza fissata del 28/05/2025 compariva il procuratore della sola appellata che si riportava alle proprie difese e conclusioni, mentre l'appellante non compariva.
La Corte, dichiarata la inammissibilità delle note conclusive depositate da parte appellante solo in data 27/05/2025, si riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso in fatto, lamenta l'appellante l'errata valutazione da parte del
Giudice di prime cure del calcolo del periodo prescrizionale decennale del diritto di credito vantato nei confronti della appellata in ragione della sospensione del relativo decorso per effetto dell'art. 68, 1° comma, d.l.
18/2020 in relazione all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
4 Secondo l'appellante, infatti, nel computo dell'eccepita prescrizione decennale del credito erariale deve entrare in gioco anche la normativa emergenziale emanata per far fronte all'epidemia del Covid ed, in particolare, l'articolo 68 citato che stabilisce che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122,
precisando che “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” e riconoscendo così
espressamente la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione non limitata ai soli carichi affidati all'agente di riscossione nel periodo di sospensione, ma anche le attività di recupero, anche coattivo.
Pertanto, secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto sommare il periodo di 541 giorni (dall'8/03/2020 al 31/08/2021), pari al periodo di sospensione dei termini indicati dal citato art. 68, rigettando l'opposizione.
L'appello è fondato anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle esposte nell'appello.
Giova evidenziare in primo luogo che il Tribunale di Pordenone si è limitato ad affermare che sarebbe “….ininfluente, a prescindere dalla sua
5 applicabilità, la sospensione del termine di prescrizione introdotta dal
legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria, art 67 d.l. 18/2020
conv. in l. 27/2020….”, senza motivare sul punto.
L'art. 67 citato, per quel che interessa, così recita:
“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività
di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. ……………………..
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività
degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 68 citato, per quel che interessa, così recita:
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i
termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24
6 settembre 2015, n. 159. …….
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle
entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se
affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni
di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di
ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse
entrate…..”.
Infine, l'art. 12 d.lgs. 24/09/2015 n. 159 così recita:
“
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei
tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì,
per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
7 liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti
della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi
sono effettuati….”.
Ciò premesso, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza del
S.C. n. 960/25 che, decidendo su un motivo di ricorso con il quale era stata proposta la medesima questione oggetto del presente giudizio (sotto il profilo della violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione, introdotta proprio dall'articolo 68 d.l. n. 18/2020 e connessa alla nota emergenza sanitaria da COVID-19), lo ha accolto richiamando l'art. art. 67, d.l. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia”).
In particolare, il S.C. ha chiarito: “….occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n.
18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare
l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli
uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i
termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da
rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di
cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del
8 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147……Inoltre, il comma 4 del sopra
citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale
generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di
versamento dei carichi affidati all ..Occorre Controparte_3
pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di
sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da
compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con
riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in
avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal
senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art.
12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in
materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei
soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
9 nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212…..”.
Dunque, per il S.C., l'art. 67 citato è norma di carattere generale in tema di sospensione (e prescrizione) riguardando in generale l'attività di riscossione da parte dell'Ufficio pubblico come emerge anche dal richiamo all'art 12
d.lgs. 159/15.
In questo contesto il S.C. ha precisato che il successivo art. 68 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' con riguardo ai Controparte_4
crediti esattoriali.
Da ciò consegue che i termini di sospensione si applicano, non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla predetta norma (come sostiene l'appellata), ma anche con riguardo a tutte le altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Pertanto, la sentenza impugnata non può che essere riformata, in quanto, al periodo decennale decorrente dalla notifica della cartella del 19/07/2012 si deve sommare il periodo di 541 giorni dal 08/03/2020 al 31/08/2021, pari al periodo di sospensione dei termini indicati negli artt. 67 e 68 citati.
10 Di tal che alla data del 27/03/2023 (data di ricezione della raccomandata con intimazione di pagamento 091202390000266162/000) il termine decennale non era ancora spirato.
Per le svolte considerazioni, in totale riforma dell'impugnata sentenza,
l'opposizione proposta va rigettata.
Quanto alle spese, oggetto del secondo motivo di appello, va ritenuto che poiché la sentenza del S.C. è intervenuta nelle more del giudizio, sussistano gravi e fondati motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del procedimento.
P.Q.M.
Il Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa
374/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2
di Pordenone ed in totale riforma della sentenza n. 531/2024 del
[...]
Tribunale di Pordenone, rigetta l'opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.
ad intimazione di pagamento esattoriale proposta da Controparte_1
[...]
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Trieste, 28 maggio 2025
Il Presidente est
Marina Caparelli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 374/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 15/11/2024
DA
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata dal Responsabile del Contenzioso Friuli-Venezia Giulia
dott.ssa in forza di procura autenticata per atto del notaio Persona_1
di Roma rep. n. 18155 e racc. n. 12772 del Persona_2
25.07.2024proc. dom. avv. FERRO MARINO per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente - APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1
proc. dom. avv. CANCELLIER ENRICO per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata in grado di appello
- APPELLATA -
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.). appello
avverso la sentenza n. 531/2024 del 10/09/2024 del Tribunale di
Pordenone
Causa iscritta a ruolo il 19/11/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 28/05/2025 ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito:
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in accoglimento dell'appello interposto ed in riforma della sentenza n. 531/2004 pronunciata il 10.09.2024 dal Giudice dott.ssa Elisa Tesco nella causa civile iscritta al n.
943/2023 R.G. del Tribunale di Pordenone, respingere l'opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. ad intimazione di pagamento esattoriale interposta dalla signora ritenuta l'infondatezza Controparte_1
1 dell'eccezione di prescrizione decennale del diritto di credito portato sulla cartella esattoriale n. 091202007265938000 per cui è causa.
Spese e competenze di causa relative ad entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello per le motivazioni dedotte. Spese rifuse”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, avanti al Tribunale di Controparte_1
Pordenone, all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento 091202390000266162/000, ricevuta in data 27/03/2023, emessa dall' di Pordenone. Controparte_2
Esponeva l'opponente che tale intimazione aveva ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo di € 15.379,53, dovuto in relazione alla cartella
0912012007265938000 del 19/07/2012; che il credito portato dalla predetta cartella si era prescritto, essendo decorso il termine di dieci anni in assenza di atti interruttivi prima della notifica dell'intimazione oggetto di opposizione.
Si costituiva in giudizio l' di Pordenone Controparte_2
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto.
2 Esponeva l'opposta che, nelle more, l'opponente aveva ricevuto un'altra intimazione di pagamento precedente a quella impugnata nel presente giudizio notificata alla contribuente in data 16/05/2017; che, in ogni caso, la prescrizione non era comunque maturata per effetto della sospensione dei termini prescrizionali stabilita dalla disciplina emergenziale emanata per far fronte all'epidemia da Covid-19, ai sensi del combinato disposto degli artt.
68 d.l. 18/2020 e 12, comma 1°, d.lgs. 159/2015.
Il G.I., istruita la causa solo documentalmente, con sentenza 531/24,
accoglieva l'opposizione.
Affermava il primo Giudice che l'intimazione di pagamento n.
09120179000293667 non risultava regolarmente notificata alla ricorrente, in quanto non era stato prodotto l'elenco delle raccomandate spedite da cui evincere, anche in assenza di ricevuta di ritorno, che tale comunicazione,
integrante adempimento essenziale della notifica fosse stata effettivamente svolta;
che, stante il non regolare adempimento a tutti gli obblighi previsti per la notifica eseguita ai sensi dell'art 60 co. 1 lett. b)-bis, per difetto della prova dell'invio della raccomandata informativa richiesta per legge (anche solo quale raccomandata semplice), doveva essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n.
0912012007265938000 “risultando ininfluente, a prescindere dalla sua
applicabilità, la sospensione del termine di prescrizione introdotta dal
3 legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria, art 67 d.l. 18/2020
conv. in l. 27/2020.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' Controparte_2
fondandolo su un unico articolato motivo.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello
All'udienza del 26/03/2025 il Presidente Istruttore visto l'art. 348 bis c.p.c.
invitava le parti a precisare le conclusioni fissando per la discussione avanti al Collegio l'udienza del 28/05/2025 concedendo termine fino al 15/05/2025
per il deposito di note conclusionali.
Nel termine depositava note conclusive solo l CP_2 CP_2
All'udienza fissata del 28/05/2025 compariva il procuratore della sola appellata che si riportava alle proprie difese e conclusioni, mentre l'appellante non compariva.
La Corte, dichiarata la inammissibilità delle note conclusive depositate da parte appellante solo in data 27/05/2025, si riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso in fatto, lamenta l'appellante l'errata valutazione da parte del
Giudice di prime cure del calcolo del periodo prescrizionale decennale del diritto di credito vantato nei confronti della appellata in ragione della sospensione del relativo decorso per effetto dell'art. 68, 1° comma, d.l.
18/2020 in relazione all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
4 Secondo l'appellante, infatti, nel computo dell'eccepita prescrizione decennale del credito erariale deve entrare in gioco anche la normativa emergenziale emanata per far fronte all'epidemia del Covid ed, in particolare, l'articolo 68 citato che stabilisce che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122,
precisando che “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” e riconoscendo così
espressamente la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione non limitata ai soli carichi affidati all'agente di riscossione nel periodo di sospensione, ma anche le attività di recupero, anche coattivo.
Pertanto, secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto sommare il periodo di 541 giorni (dall'8/03/2020 al 31/08/2021), pari al periodo di sospensione dei termini indicati dal citato art. 68, rigettando l'opposizione.
L'appello è fondato anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle esposte nell'appello.
Giova evidenziare in primo luogo che il Tribunale di Pordenone si è limitato ad affermare che sarebbe “….ininfluente, a prescindere dalla sua
5 applicabilità, la sospensione del termine di prescrizione introdotta dal
legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria, art 67 d.l. 18/2020
conv. in l. 27/2020….”, senza motivare sul punto.
L'art. 67 citato, per quel che interessa, così recita:
“Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività
di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. ……………………..
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività
degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 68 citato, per quel che interessa, così recita:
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i
termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24
6 settembre 2015, n. 159. …….
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle
entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se
affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni
di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di
ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge
vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse
entrate…..”.
Infine, l'art. 12 d.lgs. 24/09/2015 n. 159 così recita:
“
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei
tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì,
per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
7 liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti
della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi
sono effettuati….”.
Ciò premesso, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza del
S.C. n. 960/25 che, decidendo su un motivo di ricorso con il quale era stata proposta la medesima questione oggetto del presente giudizio (sotto il profilo della violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione, introdotta proprio dall'articolo 68 d.l. n. 18/2020 e connessa alla nota emergenza sanitaria da COVID-19), lo ha accolto richiamando l'art. art. 67, d.l. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia”).
In particolare, il S.C. ha chiarito: “….occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n.
18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare
l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli
uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i
termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da
rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di
cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del
8 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147……Inoltre, il comma 4 del sopra
citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale
generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di
versamento dei carichi affidati all ..Occorre Controparte_3
pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di
sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da
compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con
riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in
avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal
senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art.
12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in
materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei
soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la
sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,
9 nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212…..”.
Dunque, per il S.C., l'art. 67 citato è norma di carattere generale in tema di sospensione (e prescrizione) riguardando in generale l'attività di riscossione da parte dell'Ufficio pubblico come emerge anche dal richiamo all'art 12
d.lgs. 159/15.
In questo contesto il S.C. ha precisato che il successivo art. 68 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' con riguardo ai Controparte_4
crediti esattoriali.
Da ciò consegue che i termini di sospensione si applicano, non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla predetta norma (come sostiene l'appellata), ma anche con riguardo a tutte le altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Pertanto, la sentenza impugnata non può che essere riformata, in quanto, al periodo decennale decorrente dalla notifica della cartella del 19/07/2012 si deve sommare il periodo di 541 giorni dal 08/03/2020 al 31/08/2021, pari al periodo di sospensione dei termini indicati negli artt. 67 e 68 citati.
10 Di tal che alla data del 27/03/2023 (data di ricezione della raccomandata con intimazione di pagamento 091202390000266162/000) il termine decennale non era ancora spirato.
Per le svolte considerazioni, in totale riforma dell'impugnata sentenza,
l'opposizione proposta va rigettata.
Quanto alle spese, oggetto del secondo motivo di appello, va ritenuto che poiché la sentenza del S.C. è intervenuta nelle more del giudizio, sussistano gravi e fondati motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del procedimento.
P.Q.M.
Il Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa
374/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2
di Pordenone ed in totale riforma della sentenza n. 531/2024 del
[...]
Tribunale di Pordenone, rigetta l'opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.
ad intimazione di pagamento esattoriale proposta da Controparte_1
[...]
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Trieste, 28 maggio 2025
Il Presidente est
Marina Caparelli
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