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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/11/2024, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1425/22 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato contenuto in Parte_1
foglio separato depositato unitamente al ricorso, dall'Avv.
Giuseppe Miraglia di Genova, presso lo studio del quale, in via
Roma 4/5, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
; - resistente contumace – Controparte_1
Conclusioni per il ricorrente: ”Condannare l'impresa CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
[...]
23.849,48 di cui € 2.018,23 per TFR, o di quella maggiore o minore meglio vista per le causali di cui in premessa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, nonché delle spese e competenze della presente procedura;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che il giudicante non condividesse tale tesi, comunque condannare l'impresa Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente delle somme risultanti dalle
1 buste paga (€ 17.266,47), detratti € 7.283,00 per acconti versati e del TFR (pari ad € 1.766,29), per un totale di € 11.749,76 o di quella maggiore o minore meglio vista, riconosciuti dalla ditta come dovuti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata. Vinte le spese e competenze della presente procedura.”
Conclusioni per la convenuta: nessuna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 12.5.2022,
, premesso: Parte_1
avere depositato, presso il tribunale di Napoli, ricorso per decreto ingiuntivo in relazione alle somme dovutegli dalla
[...]
- della quale era stato dipendente nel periodo Controparte_1
dal 16.9.2019 al 15.9.2020, lavorando, per tutto il periodo, in un cantiere situato a Genova - per differenze retributive quantificate in € 23.894,48, di cui € 2.018,23 a titolo di TFR;
che, successivamente alla notificazione alla ex datrice di lavoro del decreto ingiuntivo ottenuto, questa aveva proposto ricorso in opposizione;
che quel procedimento si era concluso con la pronuncia di incompetenza del giudice adito, che, revocato il decreto ingiuntivo, aveva indicato la competenza del giudice del lavoro di
“Napoli Nord ovvero di Genova”;
2 ha riassunto il giudizio avanti a questo giudice, nel termine di riassunzione indicato dal primo giudice, per sentire accertare la sussistenza del credito vantato nei confronti della CP_1
con conseguente condanna della convenuta al pagamento in suo favore delle somme dovutegli per i titoli azionati.
Nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione,
[...]
non si è costituita nel presente giudizio ed è rimasta CP_1
contumace.
La causa è stata istruita attraverso l'escussione di alcuni testi e discussa dal solo legale del ricorrente, è stata decisa in udienza mediante lettura del dispositivo.
Preliminarmente, deve affermarsi la corretta individuazione del giudice competente da parte del ricorrente in riassunzione.
Infatti, avendo pacificamente il ricorrente cessato di prestare la propria attività lavorativa in un cantiere di Genova - come riconosciuto dalla stessa datrice di lavoro nel ricorso in opposizione e decreto ingiuntivo (cfr fascicolo prodotto sub doc.
3 dal ricorrente), come dedotto dal ricorrente e confermato dai testi escussi nel corso del presente giudizio (cfr deposizioni e – ai sensi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
dell'art. 413 II comma c.p.c., la competenza è del giudice del lavoro del tribunale di Genova.
Dall'istruttoria esperita, corroborata dalla mancata presentazione del legale rappresentate della convenuta a rendere l'interpello,
3 può ritenersi provato che, a fronte del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo 16.9.2019/15.9.2020 e regolato dal contratto a tempo determinato, full-time, 1° livello CCNL per i dipendenti delle piccole imprese edili ed affini, con mansioni di idraulico, prodotto tra gli allegati del doc. 2 del ricorrente,
il ricorrente non abbia ricevuto l'intera retribuzione dovuta, ma solamente degli acconti.
Il ricorrente ha prodotto sia le buste paga, che alcuni screenshot
dai quali emerge che, nel corso del rapporto, abbia ricevuto dal datore di lavoro una serie di acconti, per un totale di €
7.283,00.
ha sostenuto che dalle buste paga si evincerebbe Parte_1
che le somme in esse indicate sono, spesso, inferiori a quelle corrispondenti al dovuto contrattualmente determinato.
In particolare, in relazione ad alcune buste paga contenenti l'indicazione di un numero di giorni lavorati inferiore a quello contrattuale e giustificati da causali contestate dal ricorrente.
Ancora il ricorrente ha contestato di avere mai percepito la Cassa
integrazione guadagni, ma avrebbe potuto provare tale circostanza mediante la produzione dell'estratto cosa che ha omesso di CP_2
fare.
Dalla lettura del conteggio allegato dal ricorrente al fascicolo monitorio, poi, emergono una serie di voci ritenute dovute quale
“16 ore di festività” nel mese di gennaio del 2020 o € 40,00 di
4 “competenze per trasporto giornaliero” o per “mensa giornaliera”
sulle prime delle quali il ricorrente non ha fornito alcuna prova,
così come non ha dedotto l'adesione del datore di lavoro al verbale di accordo del 1.7.2014, allegato al CCNL applicato (cfr doc. 5) che prevede, nel paragrafo dedicato agli “accordi locali”
che: “alle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è
demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente
individuate e con validità triennale: (…) j) alla regolamentazione
dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità
sostitutive.”
In tale situazione di carenza di prova, ciò che è certamente dovuto al ricorrente per l'attività prestata a favore della
[...]
, è solo quanto dalla stessa riconosciuto dovuto con CP_1
l'emissione delle buste paga, tutte prodotte dal ricorrente.
Dall'istruttoria esperita, come già sopra evidenziato, è emerso che il ricorrente non è stato integralmente pagato nel corso del rapporto, avendo, invece, ricevuto dei bonifici in acconto, in misura di € 7.283,00.
Dall'intero ammontare indicato dalle buste paga, pari ad €
17.266,47, devono, quindi, essere detratte le suddette somme ricevute in acconto, ed il residuo dovuto risulta essere di €
11.749,76, di cui € 1.766,29 a titolo di TFR.
5 Peraltro, in relazione a tale ultima voce, la stessa datrice di lavoro ha riconosciuto, nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, di essere debitrice nei confronti dello Parte_1
delle competenze di fine rapporto.
Le somme ancora dovute al ricorrente andranno maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1425/22 promossa da contro Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
così provvede:
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di della somma di € 11.749,76 (di cui € Parte_1
1.766,29 a titolo di TFR), a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di delle spese del giudizio, che liquida in Parte_1
6 complessivi € 2.700,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60
giorni.
Genova, 8 novembre 2024 Il Giudice
Giovanna Golinelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1425/22 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato contenuto in Parte_1
foglio separato depositato unitamente al ricorso, dall'Avv.
Giuseppe Miraglia di Genova, presso lo studio del quale, in via
Roma 4/5, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
; - resistente contumace – Controparte_1
Conclusioni per il ricorrente: ”Condannare l'impresa CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
[...]
23.849,48 di cui € 2.018,23 per TFR, o di quella maggiore o minore meglio vista per le causali di cui in premessa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, nonché delle spese e competenze della presente procedura;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi che il giudicante non condividesse tale tesi, comunque condannare l'impresa Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente delle somme risultanti dalle
1 buste paga (€ 17.266,47), detratti € 7.283,00 per acconti versati e del TFR (pari ad € 1.766,29), per un totale di € 11.749,76 o di quella maggiore o minore meglio vista, riconosciuti dalla ditta come dovuti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata. Vinte le spese e competenze della presente procedura.”
Conclusioni per la convenuta: nessuna
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 12.5.2022,
, premesso: Parte_1
avere depositato, presso il tribunale di Napoli, ricorso per decreto ingiuntivo in relazione alle somme dovutegli dalla
[...]
- della quale era stato dipendente nel periodo Controparte_1
dal 16.9.2019 al 15.9.2020, lavorando, per tutto il periodo, in un cantiere situato a Genova - per differenze retributive quantificate in € 23.894,48, di cui € 2.018,23 a titolo di TFR;
che, successivamente alla notificazione alla ex datrice di lavoro del decreto ingiuntivo ottenuto, questa aveva proposto ricorso in opposizione;
che quel procedimento si era concluso con la pronuncia di incompetenza del giudice adito, che, revocato il decreto ingiuntivo, aveva indicato la competenza del giudice del lavoro di
“Napoli Nord ovvero di Genova”;
2 ha riassunto il giudizio avanti a questo giudice, nel termine di riassunzione indicato dal primo giudice, per sentire accertare la sussistenza del credito vantato nei confronti della CP_1
con conseguente condanna della convenuta al pagamento in suo favore delle somme dovutegli per i titoli azionati.
Nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione,
[...]
non si è costituita nel presente giudizio ed è rimasta CP_1
contumace.
La causa è stata istruita attraverso l'escussione di alcuni testi e discussa dal solo legale del ricorrente, è stata decisa in udienza mediante lettura del dispositivo.
Preliminarmente, deve affermarsi la corretta individuazione del giudice competente da parte del ricorrente in riassunzione.
Infatti, avendo pacificamente il ricorrente cessato di prestare la propria attività lavorativa in un cantiere di Genova - come riconosciuto dalla stessa datrice di lavoro nel ricorso in opposizione e decreto ingiuntivo (cfr fascicolo prodotto sub doc.
3 dal ricorrente), come dedotto dal ricorrente e confermato dai testi escussi nel corso del presente giudizio (cfr deposizioni e – ai sensi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
dell'art. 413 II comma c.p.c., la competenza è del giudice del lavoro del tribunale di Genova.
Dall'istruttoria esperita, corroborata dalla mancata presentazione del legale rappresentate della convenuta a rendere l'interpello,
3 può ritenersi provato che, a fronte del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo 16.9.2019/15.9.2020 e regolato dal contratto a tempo determinato, full-time, 1° livello CCNL per i dipendenti delle piccole imprese edili ed affini, con mansioni di idraulico, prodotto tra gli allegati del doc. 2 del ricorrente,
il ricorrente non abbia ricevuto l'intera retribuzione dovuta, ma solamente degli acconti.
Il ricorrente ha prodotto sia le buste paga, che alcuni screenshot
dai quali emerge che, nel corso del rapporto, abbia ricevuto dal datore di lavoro una serie di acconti, per un totale di €
7.283,00.
ha sostenuto che dalle buste paga si evincerebbe Parte_1
che le somme in esse indicate sono, spesso, inferiori a quelle corrispondenti al dovuto contrattualmente determinato.
In particolare, in relazione ad alcune buste paga contenenti l'indicazione di un numero di giorni lavorati inferiore a quello contrattuale e giustificati da causali contestate dal ricorrente.
Ancora il ricorrente ha contestato di avere mai percepito la Cassa
integrazione guadagni, ma avrebbe potuto provare tale circostanza mediante la produzione dell'estratto cosa che ha omesso di CP_2
fare.
Dalla lettura del conteggio allegato dal ricorrente al fascicolo monitorio, poi, emergono una serie di voci ritenute dovute quale
“16 ore di festività” nel mese di gennaio del 2020 o € 40,00 di
4 “competenze per trasporto giornaliero” o per “mensa giornaliera”
sulle prime delle quali il ricorrente non ha fornito alcuna prova,
così come non ha dedotto l'adesione del datore di lavoro al verbale di accordo del 1.7.2014, allegato al CCNL applicato (cfr doc. 5) che prevede, nel paragrafo dedicato agli “accordi locali”
che: “alle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è
demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente
individuate e con validità triennale: (…) j) alla regolamentazione
dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità
sostitutive.”
In tale situazione di carenza di prova, ciò che è certamente dovuto al ricorrente per l'attività prestata a favore della
[...]
, è solo quanto dalla stessa riconosciuto dovuto con CP_1
l'emissione delle buste paga, tutte prodotte dal ricorrente.
Dall'istruttoria esperita, come già sopra evidenziato, è emerso che il ricorrente non è stato integralmente pagato nel corso del rapporto, avendo, invece, ricevuto dei bonifici in acconto, in misura di € 7.283,00.
Dall'intero ammontare indicato dalle buste paga, pari ad €
17.266,47, devono, quindi, essere detratte le suddette somme ricevute in acconto, ed il residuo dovuto risulta essere di €
11.749,76, di cui € 1.766,29 a titolo di TFR.
5 Peraltro, in relazione a tale ultima voce, la stessa datrice di lavoro ha riconosciuto, nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, di essere debitrice nei confronti dello Parte_1
delle competenze di fine rapporto.
Le somme ancora dovute al ricorrente andranno maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1425/22 promossa da contro Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...]
così provvede:
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di della somma di € 11.749,76 (di cui € Parte_1
1.766,29 a titolo di TFR), a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di delle spese del giudizio, che liquida in Parte_1
6 complessivi € 2.700,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60
giorni.
Genova, 8 novembre 2024 Il Giudice
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