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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.1178/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti FASANO ANGELA MARIA e FASANO STEFANIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
(dott.ssa BRUNO DANIELA)
- resistenti -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 20/05/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie con titolo di riserva e conseguente rettifica del punteggio spettante, con ripresa del servizio relativo al contratto del 06/09/2024 presso l'Istituto Ugo Mursia di Carini fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, per la classe di concorso ADSS - sostegno scuola secondaria II grado;
- condanna i resistenti al pagamento delle retribuzioni non percepite fino al momento della reintegrazione nel posto di lavoro;
- condanna i resistenti al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in
€ 3.688,50, oltre spese generali IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti
Fasano Angela Maria e Fasano Stefania dichiaratesi antistatarie. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 27.1.2025, contenente istanza ex art. 700 c.p.c., la ricorrente in epigrafe, avendo premesso: di aver presentato in data 06.08.2024 domanda di inserimento nelle G.P.S. e nelle
G.I. della Provincia di Palermo indicando il titolo di riserva (pari al 15% dei posti a concorso) costituito dal servizio civile;
che le era stato conferito un incarico annuale presso l'Istituto Ugo Mursia di Carini e che, a seguito di un successivo controllo, l'Amministrazione aveva annullato l'incarico per mancanza del titolo di riserva;
chiedeva di “annullare e/o disapplicare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica della posizione ……… e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante, condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi, oltre il risarcimento del danno in forma specifica consistente nelle retribuzioni non percepite e nel punteggio pari a 12 decurtato.”
I convenuti, costituitisi in giudizio, formulavano eccezioni preliminari e, nel merito, contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Avendo la ricorrente rinunciato alla richiesta cautelare, superflua ogni ulteriore attività istruttoria e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Ritenuto di dover affermare la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla scorta dell'orientamento delle
Sezioni Unite della Cassazione, a mente del quale “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale
o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. CP_7 25836/2016, v. anche ord. n. 25972 del 16/12/2016; ord. n. 25840/2016 e n. 21196/ 2017).
Nel merito il ricorso è fondato.
Con la Legge n. 64/2001 è stata abolita la leva obbligatoria ed è stato istituito il Servizio Civile
Nazionale, mediante il quale i giovani dai 18 ai 26 anni, volontariamente, partecipano a livello nazionale a “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli”, nonché alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio nazionale. La superiore normativa individua sia i settori interessati dal Servizio Civile Nazionale (assistenza; protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale;
educazione), sia gli Enti autorizzati alla presentazione di progetti per lo svolgimento del Servizio medesimo (amministrazioni pubbliche, associazioni non governative (ONG) e associazioni no profit).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 119/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, del d. lgs. n. 77/2002 nella parte in cui limita lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale ai soli cittadini italiani.
Sulla scorta di quanto espresso dalla superiore pronuncia, con legge delega n. 106 del 2016 è stata prevista l'istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale, di talché con il d. lgs. n. 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, si è provveduto ad estendere la possibilità dello svolgimento del Servizio Civile agli stranieri modificando anche la denominazione del Servizio stesso, che da Nazionale diviene Universale, ma lasciando immutati i principi e le finalità caratterizzanti tale istituto, così come riportati nel d. lgs. n. 40/2017, con l'inciso “promozione dei valori fondativi della
Repubblica,”, l'aggettivo “universale” evidenzia esclusivamente l'estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri. Tale circostanza trova un'ulteriore conferma nell'art. 4, co.4 dello
“schema del Decreto-Legge recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche
Amministrazioni (DL PA 2025)” (discusso dal Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2025) ove si legge: “All'art. 18, comma 4, del D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole:<< servizio civile universale>>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge marzo n.>>”, indice della consapevolezza, in capo al legislatore, dell'equiparazione tra i due servizi civili Nazionale ed Universale.
Considerato che, nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova di aver svolto il servizio civile senza demerito, indipendentemente dal fatto che questo sia qualificato nazionale o universale, attesa l'assoluta equiparazione tra i due servizi, il ricorso va accolto con diritto della stessa all'inserimento nelle graduatorie con titolo di riserva e con rettifica del punteggio spettante, nonché alla ripresa del servizio di cui al contratto del 06/09/2024 presso l'Istituto Ugo Mursia di Carini fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, per la classe di concorso ADSS - sostegno scuola secondaria II grado, e con condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite fino alla data di reintegrazione nel posto di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei resistenti nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione alle procuratrici della ricorrente dichiaratesi antistatarie.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.1178/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti FASANO ANGELA MARIA e FASANO STEFANIA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
[...]
(dott.ssa BRUNO DANIELA)
- resistenti -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 20/05/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie con titolo di riserva e conseguente rettifica del punteggio spettante, con ripresa del servizio relativo al contratto del 06/09/2024 presso l'Istituto Ugo Mursia di Carini fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, per la classe di concorso ADSS - sostegno scuola secondaria II grado;
- condanna i resistenti al pagamento delle retribuzioni non percepite fino al momento della reintegrazione nel posto di lavoro;
- condanna i resistenti al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in
€ 3.688,50, oltre spese generali IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti
Fasano Angela Maria e Fasano Stefania dichiaratesi antistatarie. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 27.1.2025, contenente istanza ex art. 700 c.p.c., la ricorrente in epigrafe, avendo premesso: di aver presentato in data 06.08.2024 domanda di inserimento nelle G.P.S. e nelle
G.I. della Provincia di Palermo indicando il titolo di riserva (pari al 15% dei posti a concorso) costituito dal servizio civile;
che le era stato conferito un incarico annuale presso l'Istituto Ugo Mursia di Carini e che, a seguito di un successivo controllo, l'Amministrazione aveva annullato l'incarico per mancanza del titolo di riserva;
chiedeva di “annullare e/o disapplicare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica della posizione ……… e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante, condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi, oltre il risarcimento del danno in forma specifica consistente nelle retribuzioni non percepite e nel punteggio pari a 12 decurtato.”
I convenuti, costituitisi in giudizio, formulavano eccezioni preliminari e, nel merito, contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Avendo la ricorrente rinunciato alla richiesta cautelare, superflua ogni ulteriore attività istruttoria e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Ritenuto di dover affermare la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla scorta dell'orientamento delle
Sezioni Unite della Cassazione, a mente del quale “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale
o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. CP_7 25836/2016, v. anche ord. n. 25972 del 16/12/2016; ord. n. 25840/2016 e n. 21196/ 2017).
Nel merito il ricorso è fondato.
Con la Legge n. 64/2001 è stata abolita la leva obbligatoria ed è stato istituito il Servizio Civile
Nazionale, mediante il quale i giovani dai 18 ai 26 anni, volontariamente, partecipano a livello nazionale a “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli”, nonché alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio nazionale. La superiore normativa individua sia i settori interessati dal Servizio Civile Nazionale (assistenza; protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale;
educazione), sia gli Enti autorizzati alla presentazione di progetti per lo svolgimento del Servizio medesimo (amministrazioni pubbliche, associazioni non governative (ONG) e associazioni no profit).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 119/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, del d. lgs. n. 77/2002 nella parte in cui limita lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale ai soli cittadini italiani.
Sulla scorta di quanto espresso dalla superiore pronuncia, con legge delega n. 106 del 2016 è stata prevista l'istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale, di talché con il d. lgs. n. 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, si è provveduto ad estendere la possibilità dello svolgimento del Servizio Civile agli stranieri modificando anche la denominazione del Servizio stesso, che da Nazionale diviene Universale, ma lasciando immutati i principi e le finalità caratterizzanti tale istituto, così come riportati nel d. lgs. n. 40/2017, con l'inciso “promozione dei valori fondativi della
Repubblica,”, l'aggettivo “universale” evidenzia esclusivamente l'estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri. Tale circostanza trova un'ulteriore conferma nell'art. 4, co.4 dello
“schema del Decreto-Legge recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche
Amministrazioni (DL PA 2025)” (discusso dal Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2025) ove si legge: “All'art. 18, comma 4, del D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole:<< servizio civile universale>>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge marzo n.>>”, indice della consapevolezza, in capo al legislatore, dell'equiparazione tra i due servizi civili Nazionale ed Universale.
Considerato che, nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova di aver svolto il servizio civile senza demerito, indipendentemente dal fatto che questo sia qualificato nazionale o universale, attesa l'assoluta equiparazione tra i due servizi, il ricorso va accolto con diritto della stessa all'inserimento nelle graduatorie con titolo di riserva e con rettifica del punteggio spettante, nonché alla ripresa del servizio di cui al contratto del 06/09/2024 presso l'Istituto Ugo Mursia di Carini fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, per la classe di concorso ADSS - sostegno scuola secondaria II grado, e con condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite fino alla data di reintegrazione nel posto di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei resistenti nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione alle procuratrici della ricorrente dichiaratesi antistatarie.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno