Sentenza 3 gennaio 2017
Massime • 1
Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell’art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell’esercizio precedente.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2017, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2017 |
Testo completo
t 23. 1 7 A REPUBB LICA I TA L IANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SOCIETA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N. 20025/12 Composta da: Cron.23 Dott. Renato BERNABAI Presidente Rep. C.I Dott. MA Cristina GIANCOLA Consigliere Ud. 24/06/16 Dott. Giacinto BISOGNI Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere rel. Dott. Antonio Pietro LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: RS IA RA (c.f. [...]) e RU SA (c.f. [...]), rappresentate e difese, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Mauro De Angelis (c. f. [...]) e con lui elett.te dom.te presso lo studio dell'avv. Sal- vatore Caianiello in Roma, Via Sebino n. 11 1259 ricorrenti 2016
contro
DSMRS043A481262Q) e ES DE MO SA (c.f. ANGELA MARIA (c.f. [...]), rappresentate e difese, per procura speciale a margine del controricor- so, dagli avv.ti Vincenzo Pompa (c.f. [...]) e Vincenzo Francesco SC (c.f. [...]) ed elett.te dom.te presso lo studio del primo in Roma, Via Pisanelli n. 2 controricorrenti - e
contro
CLINICA VESUVIO S.R.L. - intimata avverso la sentenza n. 2964/2011 della Corte d'appello di Napoli depositata il 27 settembre 2011; の udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per le controricorrenti l'avv. Vincenzo POMPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dott. Lucio CAPASSO, che ha concluso per il ri- getto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Le sig.re SA De NE ed EL MA SC, accomandanti della Casa di cura Vesuvio della socie dott.ssa ON Lucia Elvira & Co. s.a.s., conven- nero davanti al Tribunale di Napoli la società e le so- cie accomandatarie, nonché amministratrici, sig.re Lu- 2 cia Elvia ON e SA IO. Esposero che parte- cipavano al capitale sociale di £ 45.000.000 per le quote, rispettivamente, del 10,67 % e del 6,11 %; che il bilancio societario dell'anno 2000 si era chiuso con perdite per £ 262.789.827, le quali avevano completa- mente azzerato il capitale sociale;
che tali perdite, "riportate a nuovo", erano state ripianate nel bilancio dell'esercizio 2001 imputandovi la parte corrispondente registrati in al loro importo degli utili quell'esercizio, ammontanti complessive £ a 439.304.574; che i restanti utili di £ (439.304.574 262.789.827 =) 176.514.747 erano stati destinati per metà a un fondo di riserva e per metà erano stati di- stribuiti tra i soci, sicché la sig.ra De NE aveva poi percepito utili per € 4.863,50 e la sig.ra SC per € 2.875,00; che i soci accomandanti partecipano al- le perdite soltanto per l'importo del capitale conferi- to;
che invece la socità, coprendo integralmente le perdite dell'esercizio 2000 con gli utili prodotti nell'esercizio 2001, aveva finito col destinare al ri- pianamento delle medesime perdite anche la parte di u- tili, spettanti ai soci accomandanti, eccedente tale importo. Il Tribunale respinse la domanda. 3 La Corte d'appello di Napoli, adita dalle soccom- benti, l'ha invece accolta condannando conseguente- mente le appellate al pagamento di € 6.001,15 in favore della sig.ra De NE e di € 3.436, 11 in favore della sig.ra SC sul rilievo che, nel ripianare con gli utili dell'esercizio 2001 le perdite dell'anno pre- cedente, la società avrebbe dovuto distinguere tra le quote di spettanza degli accomandatari, tenuti a ripia- nare le perdite senza limiti, e quelle di spettanza de- gli accomandanti, queste ultime non eccedenti le soglie di £.
4.801.500 per la sig.ra De NE e £ 2.749.500 per la sig.ra SC, corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Ciò in co- erenza, del resto, con la normativa fiscale, che con- sente agli accomandatari di portare in detrazione dal reddito imponibile l'intero ammontare, pro quota, della perdita subita, senza alcun limite, mentre agli acco- mandanti consente di portare in detrazione il solo im- porto massimo del conferimento iniziale (art. 8, comma 2, T.U.I.R.). Le sig.re ON e IO hanno proposto ri- corso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Le sig.re De NE e SC si sono di- fese con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., si lamenta che la Corte d'appello abbia (a) omesso di pronunciare sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalle appellate, e comunque (b) abbia omesso di dichia- rare tale inammissibilità per difetto di specificità dell'appello stesso, con il quale non era stata formu- lata alcuna puntuale censura della sentenza di primo grado, ma erano state pedissequamente ripetute le dife- se già svolte davanti al Tribunale.
1.1. La prima censura (a) è inammissibile perché il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile allorché la mancata statuizione attenga, come nella specie, a eccezioni di carattere processuale (cfr., da ult., Cass. 22083/2013, 1701/2009, 3667/2006, 10073/2003). La seconda censura (b) è infondata perché quella sottoposta alla Corte d'appello era, in definitiva, una questione di puro diritto, che non necessitava di par- ticolari o ulteriori specificazioni rispetto alla tesi già svolta in primo grado dalle appellanti. - Con il secondo motivo, denunciando violazione 2. degli artt. 2280, 2293, 2303, 2313, 2315 e 2321 C.C., si lamenta che la Corte d'appello abbia accolto la do- manda senza tener conto che nella società in accomandi- 5 ta semplice è consentito (a differenza che nelle socie- tà di capitali) di "riportare a nuovo" le perdite anche se è stato azzerato il capitale sociale, senza porre in liquidazione la società e senza alcun obbligo di rico- stituzione del capitale stesso, da parte dei soci anche accomandatari, con ulteriori conferimenti. 2.1. - Il Motivo è fondato. Nelle società di persone e in particolare nella società in accomandita semplice non sussiste, come cor- rettamente osservano le ricorrenti, in caso di azzera- mento del capitale per perdite alcun obbligo di rico- stituzione dello stesso o di messa in liquidazione del- la società (la garanzia per i creditori rappresentata, nelle altre società, dal capitale sociale è nelle SO- cietà di persone sostituita dalla responsabilità illi- mitata dei soci). Correttamente, dunque, la Casa di cura Vesuvio a- "riportato a nuovo" le perdite registrate veva nell'esercizio 2000. Dopo di che, però, il calcolo de- i soci, ai sensi dell'art.gli utili ripartibili tra 2303 c.c., non poteva essere operato che sul patrimonio effettivo della società, e dunque ripianando anzitutto integralmente la perdita subita nell'esercizio prece- dente e riportata a nuovo nell'esercizio successivo. 6 "Riportare a nuovo" le perdite, però, significa che le medesime non vengono in concreto coperte con e- sborsi dei soci, ma restano imputate al bilancio della società. Non vi è quindi spazio, in tal caso, per l'applicazione dell'art. 2313, primo comma, C.C., che limita la responsabilità dei soci accomandanti alla quota conferita: e ciò per la evidente ragione che nes- sun esborso ulteriore, rispetto al conferimento inizia- le, viene ad essi richiesto. La pretesa della originarie attrici, attuali con- troricorrenti, di addebitare ai soci accomandatari una parte di perdite che sarebbe stata illegittimamente ad- debitata a loro stesse è pertanto priva di base fattua- le. 3. - Il terzo motivo di ricorso, con il quale l'accoglimento della domanda da parte della Corte d'appello viene censurato sotto il profilo del vizio di motivazione, resta assorbito.
4. In conclusione la sentenza impugnata va cas- sata in accoglimento del secondo motivo di ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ult. parte, c.p.c., con il rigetto della domanda attorea. 7 Le spese dell'intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, acco- glie il secondo, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda delle sig.re SA De NE e EL MA SC;
condanna queste ultime alle spese processuali in favore delle ricorrenti in solido, liquidate in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di primo grado, € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di appello, ed € 2.700,00, di cui € 2.500,00 per com- pensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente De ChiaraPart. He Renato Bernabai DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 GEN 2017 IL FUNZIONATIO CIUDIZIARIO _Andry MANCHI 8