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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n° 10520 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022, vertente tra
nata a [...] il [...] Parte_1
), nata a [...] il C.F._1 Parte_2
24/12/1963, ), C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], ( ,
[...] C.F._3
nato a [...] il [...] Parte_4
), nata in C.F._4 Parte_5
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
EGITTO il 02/01/1941 tutti rappresentati e C.F._5
difesi dall'Avv. Neri Carmelo e dall'Avv. La Barbera Giuseppe,
giusta procura allegata alla citazione.
ATTORI
e
nata a [...] il [...], Controparte_1 [...]
) rappresentata e difesa dall'avv. Mammina C.F._6
Giuseppe, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati, allegavano: (i) di essere coeredi di R_
, nato l'[...] e deceduto ab intestato a Palermo il
[...]
20.01.2009; (ii) che nel relictum del predetto de cuius si iscriveva la piena proprietà di un fabbricato sito nel Comune di Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 (civ. 226 nelle visure catastali)
con terreno pertinenziale, identificato al Catasto Fabbricati fg. 46
p.lla 772 e la quota di un mezzo della piena proprietà del terreno sito a Monreale in c.da Canculla e identificato al NCT foglio 46,
part. 31, are 1,42; (iii) che, dalla data di apertura della suddetta successione, la coerede godeva in via esclusiva del Controparte_1
fabbricato sito in via Pezzingoli n. 222 senza il loro consenso.
Sulla scorta di tali premesse, domandavano la divisione della comunione incidentale relitta da , la condanna Persona_1
della convenuta a pagare la quota parte dei frutti Controparte_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
di loro spettanza per il godimento esclusivo degli immobili comuni con decorrenza dalla dal 2010 e sino all'attualità, che quantificavano in euro €. 74.480,00.
Con comparsa del 12 novembre 2022 si costituiva _1
, la quale aderiva alla domanda di divisione, ma contestava
[...]
di occupare l'intero fabbricato sito in via Pezzingoli n. 222;
ammetteva, piuttosto, di avere in uso esclusivo soltanto l'unità
immobiliare sita al piano terra e da non oltre un sessennio e aggiungeva che tale stato di fatto era stato acconsentito dagli altri coeredi e che la madre, odierna attrice, aveva coabitato con lei nel suddetto immobile sino al 2018.
La causa, una volta acquisita la relazione peritale, perveniva in decisione all'udienza del 15 aprile 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
La domanda di divisione va accolta per le ragioni appresso indicate. Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che poiché il
Giudicante è investito della cognizione piena dell'intera causa, deve procedersi alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo, aperta la successione di
, nato l'[...] e deceduto ab intestato a Persona_1
Palermo il 20.01.2009.
In assenza di disposizioni di ultima volontà, la successione del predetto de cuius è disciplinata dall'art. 581 c.c., sicché va dichiarato che l'eredità dallo stesso relitta, costituita dal patrimonio appresso
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
indicato, si è devoluta per un terzo in favore della coniuge superstite e per la restante parte in favore dei Parte_5
figli , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in misura eguale fra loro. Parte_4 Controparte_1
Va aggiunto, inoltre, che tutti gli indicati chiamati hanno accettato per facta concludentia l'eredità relitta da Persona_1
e nel dettaglio: occupando una porzione di uno Controparte_1
degli immobili relitti dal de cuius dal 2017 e sino alla data odierna tutti gli altri, invece, spiegando nella presente sede la domanda di scioglimento della comunione incidentale relitta dal predetto de
cuius (in tal senso già Cass., n. 1628/1985 “L'accettazione tacita
dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c., ha luogo quando il chiamato
all'eredità compie un atto che necessariamente presuppone la volontà di
accettare la medesima e che non avrebbe il diritto di fare se non nella
qualità di erede, e tra tali atti deve ritenersi compresa la domanda
giudiziale diretta a ottenere la divisione ereditaria”).
Ciò premesso con riguardo alla sussistenza del diritto alla divisione giudiziale tra i coeredi, parti dell'odierno giudizio, va adesso precisato che all'esito dell'istruzione della causa è emerso che l'eredità relitta da ha ad oggetto: Persona_1
(i) la piena proprietà di un fabbricato sito nel Comune di
Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 (civ. 226 nelle visure catastali) con terreno pertinenziale, identificato al Catasto
Fabbricati fg. 46 p.lla 772, e - costituito dalle unità immobiliari oggi così identificate: (a) subb. 10 e 11 graffati, abitazione in villino (A/7),
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
piano terra;
(b) subb. 16 e 17 graffati, locale di deposito (C/2), piano cantinato;
(c) sub. 18, locale di deposito (C/2), piano cantinato;
(d)
sub. 19, abitazione in villino (A/7), piano primo e secondo
(mansarda) – bene personale del de cuius pervenutogli giusta atto di compravendita del 17.02.1964 in Notaio registrato in Persona_2
Monreale il 07.03.1964 al n. 1142 e successivo atto di divisione del
07.06.2001 in Notaio di Palermo rep. n. 43991, Persona_3
trascritto a Palermo il 20.06.2001 ai nn. 26346/19047 (cfr. all nn. 2 e 4
alla citazione);
(ii) la quota di ½ di terreno sito nel Comune di Monreale, in
C.da Caculla, identificato al Catasto Terreni fg. 46 p.lla 31, mq 142,
pervenutogli ai sensi dell'art. 177, co.1, lett. a), c.c. giusta atto di compravendita del 18.12.2008 in Notaio in Persona_4
Monreale rep. n. 25160, stipulato dalla coniuge Parte_5
(cfr. all. 3 alla citazione).
Così, ai sensi dell'art. 581 c.c.: (i) la piena proprietà del fabbricato sito nel Comune di Monreale (PA), in C.da Caculla, via
Pezzingoli n. 222 csi è devoluta alla coniuge superstite per la quota di 5/15 e in favore dei figli per la quota di 2/15 ciascuno;
(ii) la quota di ½ della piena proprietà del terreno sito nel Comune di Monreale,
in C.da Caculla, invece, si è devoluta alla coniuge superstite (già
proprietaria della restante quota di ½ iure proprio) per la quota di
5/30 e ai figli per la quota di 2/30 ciascuno.
Le indagini peritali disposte in corso di causa - che il Tribunale
ritiene condivisibili ed esaustive perché esito scrupolosi
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
accertamenti e valutazioni tecniche esenti da vizi logici e giuridici e che sono state peraltro condivise in ogni aspetto dalle stesse parti –
hanno consentito di rilevare: (i) che gli immobili relitti non sono gravati da pesi o iscrizioni pregiudizievoli (cfr. relazione notarile all. memorie istruttorie parte attrice); (ii) che i fabbricati sono conformi alla normativa urbanistica;
(iii) che il loro stato di fatto è
conforme alle planimetrie allegate al catasto;
(iv) che il compendio ereditario non è comodamente divisibile fra gli aventi diritto [“Nel
caso in esame, tenuto conto delle specifiche caratteristiche strutturali,
tipologiche, distributive, funzionali delle unità immobiliari che
costituiscono il fabbricato, un eventuale frazionamento in sei unità
abitative autonome non sarebbe agevolmente realizzabile e si
determinerebbe, al contempo, un pregiudizio economico al valore del
cespite. In questo caso, infatti, sebbene il fabbricato presenti caratteristiche
che ne determinano un'attitudine alla ripartizione, quali molteplici
ingressi, nonché una notevole superficie, caratteristiche che, per l'appunto,
consentirebbero una divisione in porzioni autonome, tuttavia,
concretamente, pur considerando l'assegnazione dell'abitazione di piano
terra alla Sig.ra le ulteriori unità ricavate non presenterebbero Parte_5
analoghe destinazioni e dotazioni. In aggiunta, il frazionamento in sei
unità immobiliari indipendenti determinerebbe un rilevante onere
economico a causa dei costi di realizzazione di tutte le opere necessarie
(opere murarie, scale, impianti e spese tecniche) per rendere autonome e
funzionali le porzioni ricavate, con il conseguente pregiudizio per il valore
originario dell'immobile” così p. 31 della relazione).
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Il nominato ctu ha poi provveduto a stimare ciascun bene alla data odierna e nel dettaglio ha determinato:
(i) in € 175.376,00 il valore venale complessivo delle unità
immobiliari che costituiscono il fabbricato sito nel Comune di
Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 con terreno pertinenziale, al C. F. fg. 46 p.lla 772 (abitazione al piano terra subb.
10 e 11 graffati € 67.032,00; abitazione al piano primo e secondo mansardato sub. 19 € 99.864,00; locale di deposito al piano seminterrato subb. 16 e 17 graffati € 4.640,00; locale di deposito al piano seminterrato sub. 18 € 3.840,00);
(ii) in € 1.065,00 il valore di mercato del terreno, al C. T. fg. 46
p.lla 31.
Da ciò si ricava che:
(i) il valore attuale della quota delle unità immobiliari che costituiscono il fabbricato sito nel Comune di Monreale (PA), in
C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 con terreno pertinenziale, al C. F.
fg. 46 p.lla 772 relitta dal de cuius in favore della coniuge superstite
(5/15) è pari ad euro 58.459,00;
(ii) il valore della quota delle unità immobiliari che costituiscono il fabbricato sito nel Comune di Monreale (PA), in
C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 con terreno pertinenziale, al C. F.
fg. 46 p.lla 772 relitta dal de cuius in favore di ciascuno dei figli
(2/15) è pari ad euro 23.383,00;
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(iii) il valore della quota del terreno, al C. T. fg. 46 p.lla
31relitta dal de cuius in favore della coniuge superstite (5/30) è pari ad euro 177,50;
(iv) il valore della quota del terreno, al C. T. fg. 46 p.lla 31
relitta dal de cuius in favore di ciascuno dei figli è pari ad euro
71,00.
Pertanto, una volta preso atto che nessuno dei condividenti ha formulato una istanza di assegnazione esclusiva dell'intera massa ai sensi dell'art. 720 c.c., la comunione relitta da Persona_1
dovrà essere sciolta mediante vendita - da subordinarsi al passaggio in giudicato del presente provvedimento - dei cespiti sui indicati al loro attuale valore di mercato per come stimato dal c.t.u.
**********************************************
Deve a questo punto esaminarsi la domanda di restituzione dei frutti civili per il mancato godimento del fabbricato sito nel
Comune di Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222
spiegata da tutti gli attori in danno della convenuta.
A tal proposito, deve osservarsi che gli attori, nell'atto introduttivo del presente giudizio, hanno allegato che il suddetto fabbricato sarebbe rimasto nell'esclusiva disponibilità della convenuta, contro la loro volontà, dalla data di apertura della successione di e sino all'attualità. Persona_1
Tale fatto storico è stato tempestivamente contestato dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione: , Controparte_1
infatti, ha negato di aver goduto in via esclusiva dell'intero
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fabbricato e ha allegato di occupare soltanto l'unità immobiliare di piano terra da un sessennio, aggiungendo di aver ottenuto l'autorizzazione degli altri condividenti all'uso di tale bene e di aver coabitato con la madre odierna attrice sino al 2018.
Tale specifica contestazione imponeva agli attori di dimostrare l'arbitrario uso esclusivo dell'intero fabbricato da parte della convenuta, ma gli stessi all'udienza del 9 novembre 2023 e all'udienza del 3 dicembre 2024 non hanno insistito per l'assunzione della prova orale ammessa con provvedimento del 24 ottobre 2023
e, perciò, vi sono decaduti [cfr. Cass. n. 4270/2013 “La pronuncia di
decadenza dalla prova (nella specie, testimoniale) può legittimamente
essere contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione e
nell'invito rivolto alle parti alla precisazione delle conclusioni, con
conseguente preclusione, per la parte interessata, di ogni ulteriore richiesta
di articolazione dello stesso mezzo istruttorio in secondo grado;
infatti,
allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti alla
precisazione delle conclusioni, le stesse decadono dai mezzi istruttori non
assunti indipendentemente da una espressa dichiarazione di decadenza e la
prova non può essere riproposta in appello proprio in quanto non si tratta
di prova nuova, ma di prova già dedotta in prime cure e abbandonata”].
Per tali ragioni, deve ritenersi dimostrato che la convenuta,
con il consenso degli altri condividenti, abbia goduto in via esclusiva dal gennaio 2016 e sino all'attualità dell'unità immobiliare sita Comune di Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n.
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222 piano terra e identificata ai subb. 10 e 11, e vi abbia coabitato dal 2016 al 2018 con l'attrice . Parte_5
Gli attori, dunque, potranno esigere da la Controparte_1
quota parte di loro spettanza dei frutti civili prodotti da tale specifico bene comune, - che ai sensi dell'art. 820, comma 3, c.c.,
hanno la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012) - soltanto con decorrenza dal momento in cui è venuta meno l'originaria autorizzazione al suo uso esclusivo rilasciata alla convenuta, dies a
quo che, in mancanza di diversi elementi (che era onere degli interessati offrire) va indentificato con quello dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (agosto 2022).
Così, condividendosi i criteri di calcolo seguiti dal c.t.u. nella propria relazione (sul punto da ultimo Cass., n. 17876/2019 “Ai fini
della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere
in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione
giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel
corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere
ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo
del canone locativo di mercato”) può concludersi che: (i) il valore locativo medio dell'unità immobiliare sita Comune di Monreale
(PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 piano terra e identificata ai subb. 10 e 11 nel periodo compreso fra l'agosto 2022 e l'aprile
2024 sia pari ad euro 4.420,00 (ovvero euro 221,00 per 20 mensilità);
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
(ii) il valore della quota di tali frutti che spetta a Parte_5
(5/15) è pari ad euro 1.473,00; (iii) il valore della quota di tali frutti che spetta a ciascuno degli altri attori (2/15) è pari ad euro 589,00
ciascuno. Non si provvederà, invece, a liquidare gli interessi prodotti da tale capitale, in quanto il loro pagamento non è stato specificamente richiesto dagli attori.
**********************************************
Tenuto, infine, conto della natura definitiva della sentenza,
rimandando alla fase successiva al passaggio in giudicato esclusivamente le operazioni di vendita, occorre provvedere sulle spese del giudizio.
Tali spese – comprensive dei costi della ctu già liquidati con separato decreto (questi ultimi si badi esigibili nei confronti delle parte ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei limiti della metà
di quanto liquidato ai sensi dell'art 130 DPR n. 115/2002) – liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della causa
(desumibile dal valore del relictum di e dalla Persona_1
quota parte dei frutti civili prodotti dal suddetto bene commune dalla data della litispendenza) e applicando i parametri minimi per tutte le fasi in euro 786,00 per esborsi e in 7.052,00 per onorari oltre accessori, come per legge attenendo alla domanda di divisione,
vengono poste a carico della massa (e dunque di ciascuna parte pro
quota, con diritto della parte che le ha anticipate a ripeterne dalle altre la frazione di loro pertinenza), dovendosi precisare che nella specie: (i) la convenuta nel costituirsi in giudizio non ha contestato
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
ne l'an né il quomodo della divisione (sul punto fra le altre cfr.
Tribunale Latina, sez. I, 26/09/2018, n. 2336); (ii) quanto alla domanda di pagamento dei frutti civili, gli attori non hanno provato che l'occupazione del suddetto bene comune da parte della convenuta sia stata sia stata posta in essere in modo arbitrario ed ella, dal canto proprio, nel costituirsi non si è opposta al pagamento del dovuto con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
DISPONE lo scioglimento della comunione ereditaria di
, che lega le odierne parti nella misura indicata in Persona_1
parte motiva e ha ad oggetto la piena proprietà del fabbricato sito nel Comune di Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222
(civ. 226 nelle visure catastali) con terreno pertinenziale, identificato al Catasto Fabbricati fg. 46 p.lla 772, e la quota di ½ della piena proprietà del terreno sito nel Comune di Monreale, in C.da Caculla,
identificato al Catasto Terreni fg. 46 p.lla 31, mq 142, mediante loro vendita al prezzo indicato in parte motiva.
RIMANDA le operazioni divisionali di vendita al passaggio in giudicato della sentenza.
CONDANNA a corrispondere a Controparte_1 Parte_5
euro 1.473,00, quale quota parte di sua spettanza dei frutti
[...]
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
civili prodotti dell'unità immobiliare sita Comune di Monreale
(PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 piano terra e identificata ai subb. 10 e 11 nel periodo compreso fra l'agosto 2022 e l'aprile
2024.
CONDANNA a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a , a , a
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
euro 589,00 ciascuno, quale quota parte di loro spettanza
[...]
dei frutti civili prodotti dell'unità immobiliare sita Comune di
Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 piano terra e identificata ai subb. 10 e 11 nel periodo compreso fra l'agosto 2022 e l'aprile 2024.
DISPONE che le spese occorrenti per l'attuazione della divisione siano sostenute dai condividenti in proporzione alle rispettive quote.
PONE le spese del giudizio di divisione a carico della massa, così come anche le spese di c.t.u.
ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla annotazione della presente sentenza, con esonero di ogni più ampia responsabilità.
Così deciso a Palermo, lì 15 aprile 2025.
Il Giudice
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n° 10520 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022, vertente tra
nata a [...] il [...] Parte_1
), nata a [...] il C.F._1 Parte_2
24/12/1963, ), C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], ( ,
[...] C.F._3
nato a [...] il [...] Parte_4
), nata in C.F._4 Parte_5
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
EGITTO il 02/01/1941 tutti rappresentati e C.F._5
difesi dall'Avv. Neri Carmelo e dall'Avv. La Barbera Giuseppe,
giusta procura allegata alla citazione.
ATTORI
e
nata a [...] il [...], Controparte_1 [...]
) rappresentata e difesa dall'avv. Mammina C.F._6
Giuseppe, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati, allegavano: (i) di essere coeredi di R_
, nato l'[...] e deceduto ab intestato a Palermo il
[...]
20.01.2009; (ii) che nel relictum del predetto de cuius si iscriveva la piena proprietà di un fabbricato sito nel Comune di Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 (civ. 226 nelle visure catastali)
con terreno pertinenziale, identificato al Catasto Fabbricati fg. 46
p.lla 772 e la quota di un mezzo della piena proprietà del terreno sito a Monreale in c.da Canculla e identificato al NCT foglio 46,
part. 31, are 1,42; (iii) che, dalla data di apertura della suddetta successione, la coerede godeva in via esclusiva del Controparte_1
fabbricato sito in via Pezzingoli n. 222 senza il loro consenso.
Sulla scorta di tali premesse, domandavano la divisione della comunione incidentale relitta da , la condanna Persona_1
della convenuta a pagare la quota parte dei frutti Controparte_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
di loro spettanza per il godimento esclusivo degli immobili comuni con decorrenza dalla dal 2010 e sino all'attualità, che quantificavano in euro €. 74.480,00.
Con comparsa del 12 novembre 2022 si costituiva _1
, la quale aderiva alla domanda di divisione, ma contestava
[...]
di occupare l'intero fabbricato sito in via Pezzingoli n. 222;
ammetteva, piuttosto, di avere in uso esclusivo soltanto l'unità
immobiliare sita al piano terra e da non oltre un sessennio e aggiungeva che tale stato di fatto era stato acconsentito dagli altri coeredi e che la madre, odierna attrice, aveva coabitato con lei nel suddetto immobile sino al 2018.
La causa, una volta acquisita la relazione peritale, perveniva in decisione all'udienza del 15 aprile 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
La domanda di divisione va accolta per le ragioni appresso indicate. Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che poiché il
Giudicante è investito della cognizione piena dell'intera causa, deve procedersi alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo, aperta la successione di
, nato l'[...] e deceduto ab intestato a Persona_1
Palermo il 20.01.2009.
In assenza di disposizioni di ultima volontà, la successione del predetto de cuius è disciplinata dall'art. 581 c.c., sicché va dichiarato che l'eredità dallo stesso relitta, costituita dal patrimonio appresso
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
indicato, si è devoluta per un terzo in favore della coniuge superstite e per la restante parte in favore dei Parte_5
figli , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in misura eguale fra loro. Parte_4 Controparte_1
Va aggiunto, inoltre, che tutti gli indicati chiamati hanno accettato per facta concludentia l'eredità relitta da Persona_1
e nel dettaglio: occupando una porzione di uno Controparte_1
degli immobili relitti dal de cuius dal 2017 e sino alla data odierna tutti gli altri, invece, spiegando nella presente sede la domanda di scioglimento della comunione incidentale relitta dal predetto de
cuius (in tal senso già Cass., n. 1628/1985 “L'accettazione tacita
dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c., ha luogo quando il chiamato
all'eredità compie un atto che necessariamente presuppone la volontà di
accettare la medesima e che non avrebbe il diritto di fare se non nella
qualità di erede, e tra tali atti deve ritenersi compresa la domanda
giudiziale diretta a ottenere la divisione ereditaria”).
Ciò premesso con riguardo alla sussistenza del diritto alla divisione giudiziale tra i coeredi, parti dell'odierno giudizio, va adesso precisato che all'esito dell'istruzione della causa è emerso che l'eredità relitta da ha ad oggetto: Persona_1
(i) la piena proprietà di un fabbricato sito nel Comune di
Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 (civ. 226 nelle visure catastali) con terreno pertinenziale, identificato al Catasto
Fabbricati fg. 46 p.lla 772, e - costituito dalle unità immobiliari oggi così identificate: (a) subb. 10 e 11 graffati, abitazione in villino (A/7),
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
piano terra;
(b) subb. 16 e 17 graffati, locale di deposito (C/2), piano cantinato;
(c) sub. 18, locale di deposito (C/2), piano cantinato;
(d)
sub. 19, abitazione in villino (A/7), piano primo e secondo
(mansarda) – bene personale del de cuius pervenutogli giusta atto di compravendita del 17.02.1964 in Notaio registrato in Persona_2
Monreale il 07.03.1964 al n. 1142 e successivo atto di divisione del
07.06.2001 in Notaio di Palermo rep. n. 43991, Persona_3
trascritto a Palermo il 20.06.2001 ai nn. 26346/19047 (cfr. all nn. 2 e 4
alla citazione);
(ii) la quota di ½ di terreno sito nel Comune di Monreale, in
C.da Caculla, identificato al Catasto Terreni fg. 46 p.lla 31, mq 142,
pervenutogli ai sensi dell'art. 177, co.1, lett. a), c.c. giusta atto di compravendita del 18.12.2008 in Notaio in Persona_4
Monreale rep. n. 25160, stipulato dalla coniuge Parte_5
(cfr. all. 3 alla citazione).
Così, ai sensi dell'art. 581 c.c.: (i) la piena proprietà del fabbricato sito nel Comune di Monreale (PA), in C.da Caculla, via
Pezzingoli n. 222 csi è devoluta alla coniuge superstite per la quota di 5/15 e in favore dei figli per la quota di 2/15 ciascuno;
(ii) la quota di ½ della piena proprietà del terreno sito nel Comune di Monreale,
in C.da Caculla, invece, si è devoluta alla coniuge superstite (già
proprietaria della restante quota di ½ iure proprio) per la quota di
5/30 e ai figli per la quota di 2/30 ciascuno.
Le indagini peritali disposte in corso di causa - che il Tribunale
ritiene condivisibili ed esaustive perché esito scrupolosi
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
accertamenti e valutazioni tecniche esenti da vizi logici e giuridici e che sono state peraltro condivise in ogni aspetto dalle stesse parti –
hanno consentito di rilevare: (i) che gli immobili relitti non sono gravati da pesi o iscrizioni pregiudizievoli (cfr. relazione notarile all. memorie istruttorie parte attrice); (ii) che i fabbricati sono conformi alla normativa urbanistica;
(iii) che il loro stato di fatto è
conforme alle planimetrie allegate al catasto;
(iv) che il compendio ereditario non è comodamente divisibile fra gli aventi diritto [“Nel
caso in esame, tenuto conto delle specifiche caratteristiche strutturali,
tipologiche, distributive, funzionali delle unità immobiliari che
costituiscono il fabbricato, un eventuale frazionamento in sei unità
abitative autonome non sarebbe agevolmente realizzabile e si
determinerebbe, al contempo, un pregiudizio economico al valore del
cespite. In questo caso, infatti, sebbene il fabbricato presenti caratteristiche
che ne determinano un'attitudine alla ripartizione, quali molteplici
ingressi, nonché una notevole superficie, caratteristiche che, per l'appunto,
consentirebbero una divisione in porzioni autonome, tuttavia,
concretamente, pur considerando l'assegnazione dell'abitazione di piano
terra alla Sig.ra le ulteriori unità ricavate non presenterebbero Parte_5
analoghe destinazioni e dotazioni. In aggiunta, il frazionamento in sei
unità immobiliari indipendenti determinerebbe un rilevante onere
economico a causa dei costi di realizzazione di tutte le opere necessarie
(opere murarie, scale, impianti e spese tecniche) per rendere autonome e
funzionali le porzioni ricavate, con il conseguente pregiudizio per il valore
originario dell'immobile” così p. 31 della relazione).
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Il nominato ctu ha poi provveduto a stimare ciascun bene alla data odierna e nel dettaglio ha determinato:
(i) in € 175.376,00 il valore venale complessivo delle unità
immobiliari che costituiscono il fabbricato sito nel Comune di
Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 con terreno pertinenziale, al C. F. fg. 46 p.lla 772 (abitazione al piano terra subb.
10 e 11 graffati € 67.032,00; abitazione al piano primo e secondo mansardato sub. 19 € 99.864,00; locale di deposito al piano seminterrato subb. 16 e 17 graffati € 4.640,00; locale di deposito al piano seminterrato sub. 18 € 3.840,00);
(ii) in € 1.065,00 il valore di mercato del terreno, al C. T. fg. 46
p.lla 31.
Da ciò si ricava che:
(i) il valore attuale della quota delle unità immobiliari che costituiscono il fabbricato sito nel Comune di Monreale (PA), in
C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 con terreno pertinenziale, al C. F.
fg. 46 p.lla 772 relitta dal de cuius in favore della coniuge superstite
(5/15) è pari ad euro 58.459,00;
(ii) il valore della quota delle unità immobiliari che costituiscono il fabbricato sito nel Comune di Monreale (PA), in
C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 con terreno pertinenziale, al C. F.
fg. 46 p.lla 772 relitta dal de cuius in favore di ciascuno dei figli
(2/15) è pari ad euro 23.383,00;
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(iii) il valore della quota del terreno, al C. T. fg. 46 p.lla
31relitta dal de cuius in favore della coniuge superstite (5/30) è pari ad euro 177,50;
(iv) il valore della quota del terreno, al C. T. fg. 46 p.lla 31
relitta dal de cuius in favore di ciascuno dei figli è pari ad euro
71,00.
Pertanto, una volta preso atto che nessuno dei condividenti ha formulato una istanza di assegnazione esclusiva dell'intera massa ai sensi dell'art. 720 c.c., la comunione relitta da Persona_1
dovrà essere sciolta mediante vendita - da subordinarsi al passaggio in giudicato del presente provvedimento - dei cespiti sui indicati al loro attuale valore di mercato per come stimato dal c.t.u.
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Deve a questo punto esaminarsi la domanda di restituzione dei frutti civili per il mancato godimento del fabbricato sito nel
Comune di Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222
spiegata da tutti gli attori in danno della convenuta.
A tal proposito, deve osservarsi che gli attori, nell'atto introduttivo del presente giudizio, hanno allegato che il suddetto fabbricato sarebbe rimasto nell'esclusiva disponibilità della convenuta, contro la loro volontà, dalla data di apertura della successione di e sino all'attualità. Persona_1
Tale fatto storico è stato tempestivamente contestato dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione: , Controparte_1
infatti, ha negato di aver goduto in via esclusiva dell'intero
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fabbricato e ha allegato di occupare soltanto l'unità immobiliare di piano terra da un sessennio, aggiungendo di aver ottenuto l'autorizzazione degli altri condividenti all'uso di tale bene e di aver coabitato con la madre odierna attrice sino al 2018.
Tale specifica contestazione imponeva agli attori di dimostrare l'arbitrario uso esclusivo dell'intero fabbricato da parte della convenuta, ma gli stessi all'udienza del 9 novembre 2023 e all'udienza del 3 dicembre 2024 non hanno insistito per l'assunzione della prova orale ammessa con provvedimento del 24 ottobre 2023
e, perciò, vi sono decaduti [cfr. Cass. n. 4270/2013 “La pronuncia di
decadenza dalla prova (nella specie, testimoniale) può legittimamente
essere contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione e
nell'invito rivolto alle parti alla precisazione delle conclusioni, con
conseguente preclusione, per la parte interessata, di ogni ulteriore richiesta
di articolazione dello stesso mezzo istruttorio in secondo grado;
infatti,
allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti alla
precisazione delle conclusioni, le stesse decadono dai mezzi istruttori non
assunti indipendentemente da una espressa dichiarazione di decadenza e la
prova non può essere riproposta in appello proprio in quanto non si tratta
di prova nuova, ma di prova già dedotta in prime cure e abbandonata”].
Per tali ragioni, deve ritenersi dimostrato che la convenuta,
con il consenso degli altri condividenti, abbia goduto in via esclusiva dal gennaio 2016 e sino all'attualità dell'unità immobiliare sita Comune di Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n.
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222 piano terra e identificata ai subb. 10 e 11, e vi abbia coabitato dal 2016 al 2018 con l'attrice . Parte_5
Gli attori, dunque, potranno esigere da la Controparte_1
quota parte di loro spettanza dei frutti civili prodotti da tale specifico bene comune, - che ai sensi dell'art. 820, comma 3, c.c.,
hanno la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012) - soltanto con decorrenza dal momento in cui è venuta meno l'originaria autorizzazione al suo uso esclusivo rilasciata alla convenuta, dies a
quo che, in mancanza di diversi elementi (che era onere degli interessati offrire) va indentificato con quello dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (agosto 2022).
Così, condividendosi i criteri di calcolo seguiti dal c.t.u. nella propria relazione (sul punto da ultimo Cass., n. 17876/2019 “Ai fini
della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere
in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione
giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel
corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere
ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo
del canone locativo di mercato”) può concludersi che: (i) il valore locativo medio dell'unità immobiliare sita Comune di Monreale
(PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 piano terra e identificata ai subb. 10 e 11 nel periodo compreso fra l'agosto 2022 e l'aprile
2024 sia pari ad euro 4.420,00 (ovvero euro 221,00 per 20 mensilità);
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(ii) il valore della quota di tali frutti che spetta a Parte_5
(5/15) è pari ad euro 1.473,00; (iii) il valore della quota di tali frutti che spetta a ciascuno degli altri attori (2/15) è pari ad euro 589,00
ciascuno. Non si provvederà, invece, a liquidare gli interessi prodotti da tale capitale, in quanto il loro pagamento non è stato specificamente richiesto dagli attori.
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Tenuto, infine, conto della natura definitiva della sentenza,
rimandando alla fase successiva al passaggio in giudicato esclusivamente le operazioni di vendita, occorre provvedere sulle spese del giudizio.
Tali spese – comprensive dei costi della ctu già liquidati con separato decreto (questi ultimi si badi esigibili nei confronti delle parte ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei limiti della metà
di quanto liquidato ai sensi dell'art 130 DPR n. 115/2002) – liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della causa
(desumibile dal valore del relictum di e dalla Persona_1
quota parte dei frutti civili prodotti dal suddetto bene commune dalla data della litispendenza) e applicando i parametri minimi per tutte le fasi in euro 786,00 per esborsi e in 7.052,00 per onorari oltre accessori, come per legge attenendo alla domanda di divisione,
vengono poste a carico della massa (e dunque di ciascuna parte pro
quota, con diritto della parte che le ha anticipate a ripeterne dalle altre la frazione di loro pertinenza), dovendosi precisare che nella specie: (i) la convenuta nel costituirsi in giudizio non ha contestato
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ne l'an né il quomodo della divisione (sul punto fra le altre cfr.
Tribunale Latina, sez. I, 26/09/2018, n. 2336); (ii) quanto alla domanda di pagamento dei frutti civili, gli attori non hanno provato che l'occupazione del suddetto bene comune da parte della convenuta sia stata sia stata posta in essere in modo arbitrario ed ella, dal canto proprio, nel costituirsi non si è opposta al pagamento del dovuto con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
DISPONE lo scioglimento della comunione ereditaria di
, che lega le odierne parti nella misura indicata in Persona_1
parte motiva e ha ad oggetto la piena proprietà del fabbricato sito nel Comune di Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222
(civ. 226 nelle visure catastali) con terreno pertinenziale, identificato al Catasto Fabbricati fg. 46 p.lla 772, e la quota di ½ della piena proprietà del terreno sito nel Comune di Monreale, in C.da Caculla,
identificato al Catasto Terreni fg. 46 p.lla 31, mq 142, mediante loro vendita al prezzo indicato in parte motiva.
RIMANDA le operazioni divisionali di vendita al passaggio in giudicato della sentenza.
CONDANNA a corrispondere a Controparte_1 Parte_5
euro 1.473,00, quale quota parte di sua spettanza dei frutti
[...]
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civili prodotti dell'unità immobiliare sita Comune di Monreale
(PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 piano terra e identificata ai subb. 10 e 11 nel periodo compreso fra l'agosto 2022 e l'aprile
2024.
CONDANNA a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a , a , a
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
euro 589,00 ciascuno, quale quota parte di loro spettanza
[...]
dei frutti civili prodotti dell'unità immobiliare sita Comune di
Monreale (PA), in C.da Caculla, via Pezzingoli n. 222 piano terra e identificata ai subb. 10 e 11 nel periodo compreso fra l'agosto 2022 e l'aprile 2024.
DISPONE che le spese occorrenti per l'attuazione della divisione siano sostenute dai condividenti in proporzione alle rispettive quote.
PONE le spese del giudizio di divisione a carico della massa, così come anche le spese di c.t.u.
ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla annotazione della presente sentenza, con esonero di ogni più ampia responsabilità.
Così deciso a Palermo, lì 15 aprile 2025.
Il Giudice
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Dott. Stefano Sajeva
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