Art. 7. 1. Il quarto comma dell'articolo 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non puo' essere minore di un mese ne' maggiore di due".
Nota all'art. 7:
Il testo vigente dell' art. 25 del R.D. n. 37/1934 , e' il seguente (i commi abrogati dall'art. 9 della legge qui pubblicata sono riportati in nota al predetto articolo):
"Art. 25. - L'elenco degli ammessi sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' depositato negli uffici della segreteria della commissione. Il presidente della commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali.
L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non puo' essere minore di un mese ne' maggiore di due.
A ciascuno degli ammessi e' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi alla prova orale".
"L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non puo' essere minore di un mese ne' maggiore di due".
Nota all'art. 7:
Il testo vigente dell' art. 25 del R.D. n. 37/1934 , e' il seguente (i commi abrogati dall'art. 9 della legge qui pubblicata sono riportati in nota al predetto articolo):
"Art. 25. - L'elenco degli ammessi sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' depositato negli uffici della segreteria della commissione. Il presidente della commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali.
L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non puo' essere minore di un mese ne' maggiore di due.
A ciascuno degli ammessi e' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi alla prova orale".