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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14048/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14048/2017 promossa da:
(cf , nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in Acireale (CT), via F. Paradiso 78/F, rappr. e dif. dall'Avv. FICHERA FRANCESCO
GIOVANNI ENRICO (cf. ) giusta procura in atti C.F._2
(P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, , elett. dom. in Parte_2 P.IVA_1
Catania, via Cifali 76/A, rappr. e dif. dall'Avv. Concetto Origlio, giusta procura in atti
ATTORI
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elett. dom. in CORSO ITALIA, 244 95129 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.SPAGNOLO
SANTO (cf ) giusta procura in atti C.F._3
(c.f. , nata a [...], il [...], res. in Mascalucia, via CP_2 C.F._4
pagina 1 di 8 Iacopo da Lentini 23 p.t., e (c.f. ), nato a [...], il Controparte_3 C.F._5
27.06.1977, res. in Mascalucia, via Iacopo da Lentini 23 p.t., quali eredi di , Persona_1
nato a [...], il [...], deceduto il 19.01.2011 - contumaci
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento del 28.11.2024 ex art.127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentava che, in data 19.01.2011, alle ore 18.20 circa, rientrando a casa da Parte_1
lavoro, percorreva la via XXI Aprile in direzione sud/nord a bordo del proprio motoveicolo BMW
F800GS targato DJ469613 e veniva travolto da un'autovettura Fiat Punto targata AJ250SD, condotta da , che aveva invaso la corsia di marcia opposta, scaraventando lo contro il Persona_1 Pt_1
cancello di accesso al civico n. 80 della suddetta via. L'autovettura Fiat Punto targata AJ250SD impattava poi frontalmente con l'autovettura Hyundai targata ED014MY, condotta da . Persona_2
Intervenivano sul luogo gli Agenti del Comando di Polizia Municipale per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso e un'ambulanza del servizio 118. Il medico del 118 dichiarava deceduto
[...]
. Lo veniva soccorso e trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso ER Pt_1 dell'Ospedale Cannizzaro e ricoverato con diagnosi “politrauma” e prognosi riservata. Dopo essere stato dimesso dall'Ospedale Cannizzaro, intraprendeva un percorso di riabilitazione e veniva sottoposto, in seguito, ad ulteriori interventi chirurgici. Per il periodo ricompreso tra il 24.01.2011 e il
13.09.2013, l' riconosceva allo un'indennità complessivamente pari a € 58.073,91 a Pt_2 Pt_1
titolo di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Per il periodo ricompreso tra il 28.08.2011 e il
19.11.2012, a causa dell'importanza della disabilità motoria, gli veniva riconosciuta un'indennità di accompagnamento per l'impossibilità di deambulare senza ausilio di un accompagnatore, ad esito del procedimento ex art. 445-bis c.p.c.. Nell'ambito del medesimo procedimento veniva altresì accertata la totale e permanente invalidità al 100% dello con necessità di assistenza continua, non essendo Pt_1
in grado di compiere atti della vita quotidiana, nonché la sua condizione di portatore di Handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92. A decorrere dal 14.09.2013, l' gli Pt_2 riconosceva altresì una rendita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.M. del 12.07.2000, pagina 2 di 8 calcolata in base al grado di menomazione del 50% e della retribuzione annua rivalutata pari a €
21.960,93, con coefficiente 0,7. In data 22.02.2011 lo presentava richiesta di risarcimento dei Pt_1
danni ex art. 283, lett. b), del D.lgs. 209/2005 alla Consap e alla (oggi Controparte_4 [...]
, quale compagnia designata per la Sicilia alla gestione dei sinistri di cui al Fondo Controparte_1 di Garanzia per le Vittime della Strada, essendo l'autovettura Fiat Punto targata AJ250SD priva di copertura assicurativa. A seguito di perizia, la liquidava a favore dello la Controparte_4 Pt_1 somma di 8.500 € (inclusiva degli onorari di € 900) a titolo di risarcimento dei danni al motoveicolo e al casco. Lo si sottoponeva poi ad una visita medico-legale presso il fiduciario nominato Pt_1 dall' ai fini della quantificazione dei danni alla persona (patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali). Tuttavia, con nota del 13.04.2016 l' riteneva non Controparte_1
dovuto alcun risarcimento dei danni alla persona, qualificando il malore che aveva colpito lo ER
(conducente dell'autovettura Fiat Punto targata AJ250SD priva di copertura assicurativa) come un'ipotesi di caso fortuito. Sicchè, chiedeva: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.r
, proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Punto targata AJ250SD sprovvista Persona_1
di copertura assicurativa, in ordine alla causazione del sinistro di cui in narrativa;
ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del c.d. danno differenziale residuato in conseguenza del sinistro de quo tenuto conto delle prestazioni riconosciute ed erogate dall e, per l'effetto, Pt_2
condannare l' n.q., al pagamento in favore del Dr. della somma Controparte_1 Pt_1 di €.-500.000,00-, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione del sinistro (19/1/2011) al soddisfo;
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva la quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 Controparte_5
settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di contraddittorio nei confronti degli eredi di . Inoltre, chiedeva la riunione con altro procedimento pendente tra l' , che Persona_1 Pt_2
agendo in surroga dei diritti di , ha convenuto in giudizio n.q. di FGVS e Parte_1 CP_1
gli , nonchè eccepiva, in ogni caso, che il FGVS e, per esso, Controparte_6 [...]
n.q., possa rispondere del risarcimento ex adverso preteso, solo nei limiti del Controparte_1 massimale minimo di legge, per persona e per sinistro, previsti alla data di verificazione dell'evento dedotto. Nel merito, contestava la sussistenza di una responsabilità esclusiva dello , deducendo ER
l'esistenza di un malore improvviso ed il concorso di colpa, contestando, altresì, il quantum, rilevando, in particolare, l'insussistenza di alcuna prova circa l'incidenza del danno biologico sulla sfera reddituale e sulla capacità lavorativa specifica. Chiedeva, pertanto: in via preliminare, ritenuto quanto
pagina 3 di 8 dedotto sub lett. A.1) del presente atto, dichiarare la non regolare instaurazione del contraddittorio del presente giudizio e, per l'effetto, statuire come per Legge;
nel merito, rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, ridurre la domanda di tutti gli attori per quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie se ed in quanto concretamente opponibili alla n.q., comunque entro i limiti del massimale minimo di legge ex art. 283 C. CP_1
Ass., sancendo il concorso colposo dell'attore ex art. 2054 c.c. comma secondo ed in ogni caso limitando il risarcimento alla sola componente c.d. “differenziale”; in qualunque ipotesi di condanna, ci si riserva del diritto di n.q. per il FGVS a ripetere dagli eredi di , in CP_1 Persona_1 separato giudizio, tutti gli esborsi eventualmente effettuati nei confronti dell'attore in conseguenza dell'incidente del 19/01/2011 e del presente giudizio ex art. 292 C. Ass.; dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.
Nessuno si costituiva per e , quali eredi di , i quali CP_2 Controparte_3 Persona_1 rimanevano contumaci, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Nel procedimento riunito n. 15450/2017 R.G., l' conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_1 quale impresa designata per F.V.S.G. e gli eredi di , al fine di dichiarare l'esclusiva Persona_1
responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto di e, ai sensi degli artt.1916 Persona_1
c.c., 18 e segg. L.990/1969, condannarli in solido, in via di regresso, al pagamento della somma erogata a , quale assicurato, trattandosi di infortunio in itinere, per la complessiva somma di Parte_1
euro 380.228,35, soggetto a rivalutazione, oltre a interessi legali dalla scadenza al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e compensi.
Nel predetto procedimento, si costituiva la quale società designata a norma Controparte_5 dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, la quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata e chiedeva: in via preliminare, ritenuto quanto dedotto sub lett. A.1) del presente atto, dichiarare la non regolare instaurazione del contraddittorio del presente giudizio e, per l'effetto, statuire come per
Legge; ritenuto quanto dedotto sub lett. A.2) del presente atto, adottare il provvedimenti volti alla riunione del presente giudizio, iscritto al n° 15450/17 RGACC a quello preventivamente incoato da
, iscritto al n° 14048/2017 RGACC Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, Parte_3
Giudice Istruttore Dr.ssa Vera Marletta, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 6/6/2018; nel merito: rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, ridurre la domanda di tutti gli attori per quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie se ed in quanto concretamente opponibili alla n.q., comunque entro il massimale minimo di CP_1 legge ex art. 283 C. Ass., sancendo il concorso colposo dell'attore ex art. 2054 c.c. comma secondo e
pagina 4 di 8 nei limiti di quanto provato;
in qualunque ipotesi di condanna, ci si riserva del diritto di n.q. CP_1
per il FGVS a ripetere dagli eredi di , in separato giudizio, tutti gli esborsi Persona_1 eventualmente effettuati nei confronti dell'attore in conseguenza dell'incidente del 19/01/2011 e del presente giudizio ex art. 292 C. Ass.; dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.
Nessuno si costituiva per la quale rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica CP_2 dell'atto introduttivo.
Con provvedimento del 21.09.2020, veniva disposta la riunione del procedimento n. 15450/17 R.G. al presente procedimento.
La causa, istruita documentalmente, stante il rigetto delle richieste di prova avanzate come da ordinanza del 30.07.2021, alla quale si rinvia, veniva assegnata a Questo G.I. in data 22.11.2023.
Quindi, con provvedimento del 28.11.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda avanzata non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
In punto di diritto, la Cassazione ha precisato che «entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro (art. 2054 c.c., comma 2), sono onerate, non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.s., ed immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno ed a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili» (Cass. n. 7057/2017). La Suprema Corte ha altresì chiarito che «in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se questo ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile» (Cass. n. 21228/2016).
Inoltre, in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del pagina 5 di 8 fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti (Cass. Civ., n.13268/2006). Peraltro, il malore improvviso integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità del conducente “solo laddove lo stesso non sia ricollegabile a preesistenti disturbi o patologie psico-fisiche che fossero già note al conducente” (Tribunale di Ravenna, sentenza
827/21), con onere di fornire la prova dell'estraneità della causa del malore dalla sfera di conoscenza o di conoscibilità del conducente a carico di quest'ultimo (Tribunale di Latina, Sentenza n. 1977/2022; conforme, Cass. Pen., 28435/2022, secondo cui, in tema di omicidio colposo da circolazione stradale,
l'improvviso malore esclude la colpa ove l'evento da cui derivano la perdita di conoscenza e la conseguente ingovernabilità della condotta sia imprevedibile, sicchè non è invocabile da colui che, consapevole di essere affetto da epilessia, patologia farmaco-resistente che comporta episodi di perdita di coscienza, si sia posto alla guida di un autoveicolo e, colto da una crisi, ne abbia perso il controllo).
Nella specie, pur non essendo contestato in fatto la dinamica del sinistro, essendo provato, in particolare, dal verbale di accertamento del Corpo di Polizia Municipale di Aci Castello del
19.01.2011, che lo , alla guida della autovettura Fiat Punto tg. AJ250SD, percorrendo la via XXI ER
Aprile in direzione Acireale-Catania, giunto al civico 80, per cause sconosciute, perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia opposta, andando a collidere con il lato anteriore sinistro della propria vettura, dapprima con il motociclo BMW tg. DJ49613, condotto dall'attore, il quale, speronato, andava a finire la propria corsa contro il cancello del civico n.80 sfondandolo, e dopo frontalmente con l'autovettura Hyundai tg. ED 014 MY, condotta dalla sig.ra , tuttavia, non appare Persona_2
provato che il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, in termini di velocità del motociclo condotto, in relazione ai limiti previsti per quel tratto di strada, sotto il profilo del concorso di colpa. Né a tal uopo appaiono idonee a colmare tale lacuna probatoria le richieste di prova avanzate.
A ciò si aggiunga, in via, peraltro, dirimente, che appare desumibile dalla documentazione in atti che lo sia stato colto da un malore improvviso che abbia causato la perdita del controllo del mezzo. ER
Invero, nella relazione di ricognizione esterna effettuata sul cadavere dello effettuata nel ER
procedimento penale n.805/2011 R.G.N.R., il perito del P.M. ha concluso affermando che la causa ed il mezzo del decesso di è da ricondursi ad insufficienza cardio-circolatoria e Persona_1
respiratoria consecutiva a verosimile processo patologico naturale. Ciò veniva ribadito nel decreto di archiviazione emesso dalla G.I.P. il 27.01.2011, la quale evidenziava che la causa della morte dello era da imputarsi non al sinistro ma ad improvvise cause naturali, come ribadito dal P.M. nella ER
relativa richiesta di archiviazione, in atti.
Ciò trova riscontro nel verbale di accertamento suindicato e nelle dichiarazioni testimoniali rese nell'immediatezza da la quale, dichiarava che la Fiat Punto, che la precedeva, Testimone_1
pagina 6 di 8 invadeva la corsia opposta andando a collidere con un motociclo, continuando la corsa, e collidendo con un'auto che in quell'istante giungeva dalla corsia in direzione Aci Castello – Acitrezza. Infatti,
l'entità dei danni patiti ai mezzi e la traiettoria assunta dalla Fiat Punto, che improvvisamente deviava la sua rotta, invadendo l'opposta corsia, senza effettuare alcuna manovra di evitamento ovvero di frenata e, pur avendo già colpito il motociclo attoreo, continuava la sua corsa, impattando con l'altra autovettura che sopraggiungeva, sono indici univoci, precisi e concordanti che depongono per la sussistenza di un malore improvviso che ha colto il conducente della Fiat Punto, il quale, infatti, decedeva non a causa del sinistro, ma, prima dell'impatto, per cause naturali, come affermato dal perito, perdendo inevitabilmente il controllo del mezzo.
E' appena il caso di rilevare che secondo l'orientamento della Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
(data ud. 24/05/2024) 21/06/2024, n. 17250), il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.
Né appare desumibile dalla documentazione ovvero dalla perizia in atti che tale malore era prevedibile e, quindi, il sinistro evitabile, in quanto riconducibile a patologie conosciute o conoscibili da parte del conducente della Fiat Punto. D'altro canto, sotto tale profilo, non appare nemmeno idonea a tal uopo la richiesta di prova avanzata da parte attrice, in quanto generica e valutativa. A nulla rilevando, sotto tale profilo che la abbia risarcito il danno al mezzo, in quanto ininfluente, né rilevante ai Controparte_7
fini della sussistenza della responsabilità in oggetto.
Pertanto, trattandosi di un evento imprevedibile ed inevitabile, ricompreso nell'ipotesi del caso fortuito, nessuna responsabilità può ascriversi a . Sicchè, le domande avanzate da Persona_1 [...]
, nonché dall' devono essere rigettate. Parte_1 Parte_2
Stante la soccombenza, sia che l' devono essere condannate in solido al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali sostenute da quale società designata a norma Controparte_8 dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, valore indeterminabile, decurtata della metà e della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, previa dichiarazione di contumacia di e CP_2 ER
pagina 7 di 8 rigetta le domande avanzate da e da in persona del legale CP_3 Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore;
Condanna e in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese processuali sostenute da quale società designata a Controparte_8 norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, che si liquidano, nella complessiva somma di euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 13.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14048/2017 promossa da:
(cf , nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in Acireale (CT), via F. Paradiso 78/F, rappr. e dif. dall'Avv. FICHERA FRANCESCO
GIOVANNI ENRICO (cf. ) giusta procura in atti C.F._2
(P.IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, , elett. dom. in Parte_2 P.IVA_1
Catania, via Cifali 76/A, rappr. e dif. dall'Avv. Concetto Origlio, giusta procura in atti
ATTORI
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elett. dom. in CORSO ITALIA, 244 95129 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.SPAGNOLO
SANTO (cf ) giusta procura in atti C.F._3
(c.f. , nata a [...], il [...], res. in Mascalucia, via CP_2 C.F._4
pagina 1 di 8 Iacopo da Lentini 23 p.t., e (c.f. ), nato a [...], il Controparte_3 C.F._5
27.06.1977, res. in Mascalucia, via Iacopo da Lentini 23 p.t., quali eredi di , Persona_1
nato a [...], il [...], deceduto il 19.01.2011 - contumaci
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento del 28.11.2024 ex art.127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentava che, in data 19.01.2011, alle ore 18.20 circa, rientrando a casa da Parte_1
lavoro, percorreva la via XXI Aprile in direzione sud/nord a bordo del proprio motoveicolo BMW
F800GS targato DJ469613 e veniva travolto da un'autovettura Fiat Punto targata AJ250SD, condotta da , che aveva invaso la corsia di marcia opposta, scaraventando lo contro il Persona_1 Pt_1
cancello di accesso al civico n. 80 della suddetta via. L'autovettura Fiat Punto targata AJ250SD impattava poi frontalmente con l'autovettura Hyundai targata ED014MY, condotta da . Persona_2
Intervenivano sul luogo gli Agenti del Comando di Polizia Municipale per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso e un'ambulanza del servizio 118. Il medico del 118 dichiarava deceduto
[...]
. Lo veniva soccorso e trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso ER Pt_1 dell'Ospedale Cannizzaro e ricoverato con diagnosi “politrauma” e prognosi riservata. Dopo essere stato dimesso dall'Ospedale Cannizzaro, intraprendeva un percorso di riabilitazione e veniva sottoposto, in seguito, ad ulteriori interventi chirurgici. Per il periodo ricompreso tra il 24.01.2011 e il
13.09.2013, l' riconosceva allo un'indennità complessivamente pari a € 58.073,91 a Pt_2 Pt_1
titolo di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Per il periodo ricompreso tra il 28.08.2011 e il
19.11.2012, a causa dell'importanza della disabilità motoria, gli veniva riconosciuta un'indennità di accompagnamento per l'impossibilità di deambulare senza ausilio di un accompagnatore, ad esito del procedimento ex art. 445-bis c.p.c.. Nell'ambito del medesimo procedimento veniva altresì accertata la totale e permanente invalidità al 100% dello con necessità di assistenza continua, non essendo Pt_1
in grado di compiere atti della vita quotidiana, nonché la sua condizione di portatore di Handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92. A decorrere dal 14.09.2013, l' gli Pt_2 riconosceva altresì una rendita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.M. del 12.07.2000, pagina 2 di 8 calcolata in base al grado di menomazione del 50% e della retribuzione annua rivalutata pari a €
21.960,93, con coefficiente 0,7. In data 22.02.2011 lo presentava richiesta di risarcimento dei Pt_1
danni ex art. 283, lett. b), del D.lgs. 209/2005 alla Consap e alla (oggi Controparte_4 [...]
, quale compagnia designata per la Sicilia alla gestione dei sinistri di cui al Fondo Controparte_1 di Garanzia per le Vittime della Strada, essendo l'autovettura Fiat Punto targata AJ250SD priva di copertura assicurativa. A seguito di perizia, la liquidava a favore dello la Controparte_4 Pt_1 somma di 8.500 € (inclusiva degli onorari di € 900) a titolo di risarcimento dei danni al motoveicolo e al casco. Lo si sottoponeva poi ad una visita medico-legale presso il fiduciario nominato Pt_1 dall' ai fini della quantificazione dei danni alla persona (patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali). Tuttavia, con nota del 13.04.2016 l' riteneva non Controparte_1
dovuto alcun risarcimento dei danni alla persona, qualificando il malore che aveva colpito lo ER
(conducente dell'autovettura Fiat Punto targata AJ250SD priva di copertura assicurativa) come un'ipotesi di caso fortuito. Sicchè, chiedeva: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.r
, proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Punto targata AJ250SD sprovvista Persona_1
di copertura assicurativa, in ordine alla causazione del sinistro di cui in narrativa;
ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del c.d. danno differenziale residuato in conseguenza del sinistro de quo tenuto conto delle prestazioni riconosciute ed erogate dall e, per l'effetto, Pt_2
condannare l' n.q., al pagamento in favore del Dr. della somma Controparte_1 Pt_1 di €.-500.000,00-, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione del sinistro (19/1/2011) al soddisfo;
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva la quale società designata a norma dell'art. 283 DLGS 7 Controparte_5
settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di contraddittorio nei confronti degli eredi di . Inoltre, chiedeva la riunione con altro procedimento pendente tra l' , che Persona_1 Pt_2
agendo in surroga dei diritti di , ha convenuto in giudizio n.q. di FGVS e Parte_1 CP_1
gli , nonchè eccepiva, in ogni caso, che il FGVS e, per esso, Controparte_6 [...]
n.q., possa rispondere del risarcimento ex adverso preteso, solo nei limiti del Controparte_1 massimale minimo di legge, per persona e per sinistro, previsti alla data di verificazione dell'evento dedotto. Nel merito, contestava la sussistenza di una responsabilità esclusiva dello , deducendo ER
l'esistenza di un malore improvviso ed il concorso di colpa, contestando, altresì, il quantum, rilevando, in particolare, l'insussistenza di alcuna prova circa l'incidenza del danno biologico sulla sfera reddituale e sulla capacità lavorativa specifica. Chiedeva, pertanto: in via preliminare, ritenuto quanto
pagina 3 di 8 dedotto sub lett. A.1) del presente atto, dichiarare la non regolare instaurazione del contraddittorio del presente giudizio e, per l'effetto, statuire come per Legge;
nel merito, rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, ridurre la domanda di tutti gli attori per quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie se ed in quanto concretamente opponibili alla n.q., comunque entro i limiti del massimale minimo di legge ex art. 283 C. CP_1
Ass., sancendo il concorso colposo dell'attore ex art. 2054 c.c. comma secondo ed in ogni caso limitando il risarcimento alla sola componente c.d. “differenziale”; in qualunque ipotesi di condanna, ci si riserva del diritto di n.q. per il FGVS a ripetere dagli eredi di , in CP_1 Persona_1 separato giudizio, tutti gli esborsi eventualmente effettuati nei confronti dell'attore in conseguenza dell'incidente del 19/01/2011 e del presente giudizio ex art. 292 C. Ass.; dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.
Nessuno si costituiva per e , quali eredi di , i quali CP_2 Controparte_3 Persona_1 rimanevano contumaci, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Nel procedimento riunito n. 15450/2017 R.G., l' conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_1 quale impresa designata per F.V.S.G. e gli eredi di , al fine di dichiarare l'esclusiva Persona_1
responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto di e, ai sensi degli artt.1916 Persona_1
c.c., 18 e segg. L.990/1969, condannarli in solido, in via di regresso, al pagamento della somma erogata a , quale assicurato, trattandosi di infortunio in itinere, per la complessiva somma di Parte_1
euro 380.228,35, soggetto a rivalutazione, oltre a interessi legali dalla scadenza al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e compensi.
Nel predetto procedimento, si costituiva la quale società designata a norma Controparte_5 dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, la quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata e chiedeva: in via preliminare, ritenuto quanto dedotto sub lett. A.1) del presente atto, dichiarare la non regolare instaurazione del contraddittorio del presente giudizio e, per l'effetto, statuire come per
Legge; ritenuto quanto dedotto sub lett. A.2) del presente atto, adottare il provvedimenti volti alla riunione del presente giudizio, iscritto al n° 15450/17 RGACC a quello preventivamente incoato da
, iscritto al n° 14048/2017 RGACC Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, Parte_3
Giudice Istruttore Dr.ssa Vera Marletta, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 6/6/2018; nel merito: rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, ridurre la domanda di tutti gli attori per quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie se ed in quanto concretamente opponibili alla n.q., comunque entro il massimale minimo di CP_1 legge ex art. 283 C. Ass., sancendo il concorso colposo dell'attore ex art. 2054 c.c. comma secondo e
pagina 4 di 8 nei limiti di quanto provato;
in qualunque ipotesi di condanna, ci si riserva del diritto di n.q. CP_1
per il FGVS a ripetere dagli eredi di , in separato giudizio, tutti gli esborsi Persona_1 eventualmente effettuati nei confronti dell'attore in conseguenza dell'incidente del 19/01/2011 e del presente giudizio ex art. 292 C. Ass.; dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi.
Nessuno si costituiva per la quale rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica CP_2 dell'atto introduttivo.
Con provvedimento del 21.09.2020, veniva disposta la riunione del procedimento n. 15450/17 R.G. al presente procedimento.
La causa, istruita documentalmente, stante il rigetto delle richieste di prova avanzate come da ordinanza del 30.07.2021, alla quale si rinvia, veniva assegnata a Questo G.I. in data 22.11.2023.
Quindi, con provvedimento del 28.11.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda avanzata non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
In punto di diritto, la Cassazione ha precisato che «entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro (art. 2054 c.c., comma 2), sono onerate, non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.s., ed immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno ed a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili» (Cass. n. 7057/2017). La Suprema Corte ha altresì chiarito che «in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se questo ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile» (Cass. n. 21228/2016).
Inoltre, in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del pagina 5 di 8 fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti (Cass. Civ., n.13268/2006). Peraltro, il malore improvviso integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità del conducente “solo laddove lo stesso non sia ricollegabile a preesistenti disturbi o patologie psico-fisiche che fossero già note al conducente” (Tribunale di Ravenna, sentenza
827/21), con onere di fornire la prova dell'estraneità della causa del malore dalla sfera di conoscenza o di conoscibilità del conducente a carico di quest'ultimo (Tribunale di Latina, Sentenza n. 1977/2022; conforme, Cass. Pen., 28435/2022, secondo cui, in tema di omicidio colposo da circolazione stradale,
l'improvviso malore esclude la colpa ove l'evento da cui derivano la perdita di conoscenza e la conseguente ingovernabilità della condotta sia imprevedibile, sicchè non è invocabile da colui che, consapevole di essere affetto da epilessia, patologia farmaco-resistente che comporta episodi di perdita di coscienza, si sia posto alla guida di un autoveicolo e, colto da una crisi, ne abbia perso il controllo).
Nella specie, pur non essendo contestato in fatto la dinamica del sinistro, essendo provato, in particolare, dal verbale di accertamento del Corpo di Polizia Municipale di Aci Castello del
19.01.2011, che lo , alla guida della autovettura Fiat Punto tg. AJ250SD, percorrendo la via XXI ER
Aprile in direzione Acireale-Catania, giunto al civico 80, per cause sconosciute, perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia opposta, andando a collidere con il lato anteriore sinistro della propria vettura, dapprima con il motociclo BMW tg. DJ49613, condotto dall'attore, il quale, speronato, andava a finire la propria corsa contro il cancello del civico n.80 sfondandolo, e dopo frontalmente con l'autovettura Hyundai tg. ED 014 MY, condotta dalla sig.ra , tuttavia, non appare Persona_2
provato che il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, in termini di velocità del motociclo condotto, in relazione ai limiti previsti per quel tratto di strada, sotto il profilo del concorso di colpa. Né a tal uopo appaiono idonee a colmare tale lacuna probatoria le richieste di prova avanzate.
A ciò si aggiunga, in via, peraltro, dirimente, che appare desumibile dalla documentazione in atti che lo sia stato colto da un malore improvviso che abbia causato la perdita del controllo del mezzo. ER
Invero, nella relazione di ricognizione esterna effettuata sul cadavere dello effettuata nel ER
procedimento penale n.805/2011 R.G.N.R., il perito del P.M. ha concluso affermando che la causa ed il mezzo del decesso di è da ricondursi ad insufficienza cardio-circolatoria e Persona_1
respiratoria consecutiva a verosimile processo patologico naturale. Ciò veniva ribadito nel decreto di archiviazione emesso dalla G.I.P. il 27.01.2011, la quale evidenziava che la causa della morte dello era da imputarsi non al sinistro ma ad improvvise cause naturali, come ribadito dal P.M. nella ER
relativa richiesta di archiviazione, in atti.
Ciò trova riscontro nel verbale di accertamento suindicato e nelle dichiarazioni testimoniali rese nell'immediatezza da la quale, dichiarava che la Fiat Punto, che la precedeva, Testimone_1
pagina 6 di 8 invadeva la corsia opposta andando a collidere con un motociclo, continuando la corsa, e collidendo con un'auto che in quell'istante giungeva dalla corsia in direzione Aci Castello – Acitrezza. Infatti,
l'entità dei danni patiti ai mezzi e la traiettoria assunta dalla Fiat Punto, che improvvisamente deviava la sua rotta, invadendo l'opposta corsia, senza effettuare alcuna manovra di evitamento ovvero di frenata e, pur avendo già colpito il motociclo attoreo, continuava la sua corsa, impattando con l'altra autovettura che sopraggiungeva, sono indici univoci, precisi e concordanti che depongono per la sussistenza di un malore improvviso che ha colto il conducente della Fiat Punto, il quale, infatti, decedeva non a causa del sinistro, ma, prima dell'impatto, per cause naturali, come affermato dal perito, perdendo inevitabilmente il controllo del mezzo.
E' appena il caso di rilevare che secondo l'orientamento della Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
(data ud. 24/05/2024) 21/06/2024, n. 17250), il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.
Né appare desumibile dalla documentazione ovvero dalla perizia in atti che tale malore era prevedibile e, quindi, il sinistro evitabile, in quanto riconducibile a patologie conosciute o conoscibili da parte del conducente della Fiat Punto. D'altro canto, sotto tale profilo, non appare nemmeno idonea a tal uopo la richiesta di prova avanzata da parte attrice, in quanto generica e valutativa. A nulla rilevando, sotto tale profilo che la abbia risarcito il danno al mezzo, in quanto ininfluente, né rilevante ai Controparte_7
fini della sussistenza della responsabilità in oggetto.
Pertanto, trattandosi di un evento imprevedibile ed inevitabile, ricompreso nell'ipotesi del caso fortuito, nessuna responsabilità può ascriversi a . Sicchè, le domande avanzate da Persona_1 [...]
, nonché dall' devono essere rigettate. Parte_1 Parte_2
Stante la soccombenza, sia che l' devono essere condannate in solido al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese processuali sostenute da quale società designata a norma Controparte_8 dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, valore indeterminabile, decurtata della metà e della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, previa dichiarazione di contumacia di e CP_2 ER
pagina 7 di 8 rigetta le domande avanzate da e da in persona del legale CP_3 Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore;
Condanna e in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese processuali sostenute da quale società designata a Controparte_8 norma dell'art. 283 DLGS 7 settembre 2005 n° 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, che si liquidano, nella complessiva somma di euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 13.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Cosentino
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