Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 254/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza in data
11 dicembre 2024 e vertente:
TRA
), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Rosina Maffei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in alla via F. Blundo n. 42, giusta procura Pt_1
in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'avv. Aurora Rizzoli CP_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla , Pt_1 Parte_1
giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
13.12.2018, opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 1° ottobre 2003 proponeva CP_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2417/2003 emesso dal Tribunale di Napoli in favore del in con cui gli veniva ingiunto Controparte_2 Pt_1
il pagamento della somma di € 37.332,59 oltre interessi legali dalla notifica del decreto e spese del procedimento monitorio, relativamente a spese di ristrutturazione del fabbricato condominiale eseguiti col contributo dello Stato, ex Lege 219/81. Gli importi ingiunti scaturivano da conteggi e relativi riparti approvati dalle assemblee condominiali del 14.11.2002 per € 22.884,40 e del 01.04.2003 per € 14.448,19.
A sostegno dell'opposizione assumeva che gli importi non erano dovuti perché già incassati dal in virtù di precedenti D.I. Parte_1
Riferiva poi dei controversi rapporti tra il e la società appaltatrice dei Parte_1
lavori di ricostruzione.
Concludeva chiedendo in via cautelare e pregiudiziale: “disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto per i motivi sopra esposti;
sospendere il presente giudizio fino all'esito del giudizio r.g. 9408/03 …”. Nel merito: “revocare il decreto opposto, ed accertare che nulla è dovuto al;
Controparte_2 Parte_1
condannare l'opposto alla refusione delle spese di lite”.
1.1 Si costituiva in giudizio il che preliminarmente evidenziava che il Parte_1
condomino aveva presentato “l'ennesima opposizione” per sottrarsi al CP_1
pagamento sia degli oneri ordinari che quelli straordinari relativi ai lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio che risaliva al 1400 ed a causa del noto sisma del 1980. Citava una serie di procedimenti civili ulteriormente pendenti e confutava punto per punto le argomentazioni poste a sostegno dell'opposizione da parte del
. Parte_2
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e condanna alle spese di lite. Dichiarava di depositare la documentazione citata in atti.
1.2 Il procedimento civile veniva spesso rinviato nello stato a causa di rinunzie al mandato dei vari procuratori delle parti, di mancato rinvenimento di fascicoli di parte del , di attese per altre pronunzie relative ai medesimi soggetti. Parte_1
All'udienza del 24 maggio 2018 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Con la sentenza n. 8508/2018 il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo, compensando tra le parti le spese di lite.
Il Giudice ha preliminarmente ribadito la sussistenza della legittimazione ad agire in capo a , anche se il bene immobile, originariamente di sua proprietà, è stato CP_1
aggiudicato a terzi nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 62/2013. Ha poi precisato che: “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, sulla loro validità essendo tale compito riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate…”. Ha evidenziato che:
“…le delibere condominiali del 14.11.2002 e del 1.4.2003 poste a base della domanda monitoria e, quindi, dell'ingiunzione di pagamento, sono state entrambe impugnate dal
ex art.1137 cc ed i due giudizi - affidati alla cognizione di questo stesso giudice CP_1
— sono stati definiti con sentenze di rigetto delle domande di annullamento (v. sentenze relative ai giudizi n. R.G. 9408/2003 e n. R.G. 14465/2003)”. Infine ha ritenuto che il contenuto delle due richiamate delibere condominiali, contenenti il riparto delle spese affrontate dal per i lavori straordinari di risanamento, è stato superato Parte_1
dalla successiva delibera del 15.7.2003 con cui i condomini hanno approvato, all'unanimità dei presenti, un nuovo riparto come contenuto nella "Colonna 5" allegata che non prevedeva, per l'appunto, la maggiorazione del 10% (prevista nelle precedenti delibere) “dovendosi con ciò — conseguentemente — ritenere che il credito vantato dal nei confronti del e per il quale è stato emesso il decreto Parte_1 CP_1 monitorio è stato superato dal nuovo riparto, come approvato nella delibera del
15.7.2003.”.
Per quanto argomentato il Giudice ha ritenuto che non poteva prendere in considerazione altre ragioni creditorie del opposto poiché “non vi è prova Parte_1
certa ed idonea per ricostruire ed accertare il detto residuo eventuale debito del CP_1
giacché a fronte dell'esplicita eccezione di inadempimento (posta dal tra i motivi CP_1
di opposizione al decreto ingiuntivo) non vi è prova certa del suo eventuale residuo debito rispetto a quanto ingiuntogli, considerando che, nello stesso verbale della delibera del 15.11.2003, l'Amministratore del e l'avv. Loreto riferiscono Parte_1
ai condomini di "un recupero verso i condomini morosi e ", sicché non è CP_1 CP_3
dato sapere con sufficiente certezza se quanto "recuperato" dal anche Parte_1
attraverso azioni esecutive possa dirsi comprensivo delle somme di cui al nuovo riparto come approvato il 15.7.2003”.
Ha disposto la compensazione delle spese del giudizio poiché ha ritenuto la sussistenza di giusti motivi (secondo la formulazione dell'art.92 cpc ante legge n.263/2005) ravvisabili nella particolare complessità dell'intera vicenda giudiziaria.
3. Il ha proposto appello contro la Parte_3
sentenza n. 8508/2018 con un unico articolato motivo con il quale ha evidenziato che il Giudice di primo grado avrebbe errato nella redazione della sentenza perché, dopo aver ritenuto valide le delibere del 14.11.2002 e del 1° aprile 2003 poste a fondamento del D.I. opposto, ha affermato che il successivo riparto tra i condomini (compreso il
) delle spese straordinarie per il rifacimento del fabbricato, intervenuto con la CP_1
delibera del 15 luglio 2003, non sarebbe più quello di cui al precedente deliberato delle indicate delibere.
Ha così concluso: “1) Rigettare l'opposizione proposta da avverso il CP_1
decreto ingiuntivo N 2417 / 2003 emesso dai Tribunale di Napoli il 29.05.2003; 2)
Confermare, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 2417/2003 emesso dal
Tribunale di Napoli il 29.05.2003; 3) Condannare il al pagamento di CP_1 spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito”.
4. Si è costituito che, nel confutare le argomentazioni sottostanti CP_1
all'appello, ne ha eccepito l'infondatezza nel merito. Ha chiesto la correzione dell'errore materiale, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., contenuto nel dispositivo della sentenza appellata n. 8508/2018, nella parte in cui il Tribunale ha indicato in luogo del decreto ingiuntivo n. 2417/2003 il decreto ingiuntivo n. 2417/2013.
Ha così concluso: “
1. accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dal per tutti i motivi innanzi svolti, con Parte_3
conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8508/2018 ingiustamente gravata, provvedendo alla correzione dell'errore materiale del dispositivo dove è scritto decreto ingiuntivo “n. 2417/2013” in luogo di decreto ingiuntivo n. 2417/2003; 2. In ogni caso condannare il Parte_3
in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento delle spese e
[...]
compensi del presente giudizio di gravame, oltre rimborso spese generali al 15% ed oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Aurora Rizzoli dei compensi non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipato”.
La parte appellata ha depositato la corposa documentazione indicata in atti e relativa alle vicende dei rapporti condominiali anche in relazione alla ricostruzione del fabbricato ex L. 219/81.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado nella veste parzialmente digitalizzata. All'udienza in data 11 dicembre 2024, con provvedimento in data 8 gennaio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 4 ottobre 2018; b) la sentenza è stata notificata in data 13.12.2018;
c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 11 gennaio 2019. Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
7. Con un solo articolato motivo l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza che ha sostenuto che il credito vantato dal nei confronti del , per il Parte_1 CP_1
quale era stato emesso il decreto monitorio, era stato superato dal nuovo riparto approvato nella delibera del 15.07.2003.
In particolare ha ritenuto che il primo Giudice “ha errato nella valutazione dei documenti prodotti agli atti, più precisamente per ciò concerne la delibera del
15.07.2003 e del relativo allegato "A". Infatti, contrariamente a quanto stabilito dal
Giudice di prime cure, il , con il deliberato del 15.07.2003, con relativo Parte_1
allegato A e conseguente riparto, non ha affatto superato il credito vantato nei confronti del L'assemblea del 15.07.2003, anzi, aveva ad oggetto il riparto tra Pt_4
tutti i condomini dell'aumento del 10% relativo al buono contributo non approvato, né erogato dal in pratica, i condomini avrebbero dovuto accollarsi Controparte_4
l'ulteriore importo per i lavori straordinari ex Lege 219/ 1981, di circa euro 40.000,00 non erogati dal . CP_4
L'appellante ha così ribadito che il riparto contenuto nell'allegato “A” della delibera assembleare del 15.07.2003 non abbia affatto modificato i precedenti deliberati di cui alle assemblee del 14.11.2002 e 01.04.2003, avendo soltanto riepilogato i precedenti crediti e ripartito tra i condomini l'importo del 10% del "buono contributo” non erogato dal lasciando, pertanto, inalterata la pretesa creditoria azionata con Controparte_4
l'opposto decreto ingiuntivo.
A dimostrazione della circostanza ha evidenziato che l'o.d.g. dell'assemblea del 15 luglio 2003 al primo punto ha riguardato la sola “presa d'atto della comunicazione del
Servizio Tecnico Comunale al condominio dell'esclusione della Controparte_4
maggiorazione del 10% del buono contributo” e che l'assemblea si è limitata a prevedere il riparto della somma corrispondente secondo le rispettive quote millesimali, accostando alle colonne riepilogative di quanto già in precedenza deliberato (1, 2, 3 e 4) la colonna 5 e affasciando l'intero allegato A nel sottotitolo
“quadro economico riepilogativo consuntivi spese ordinarie e straordinarie condominio – delibere dell'14.11.2002 e del 1.04.2003”, in cui la sola novità è proprio la colonna 5.
Il motivo di appello, ancorché condivisibile nell'affermazione del principio che richiama, è inidoneo a sovvertire l'esito della decisione e va rigettato.
Preliminarmente si osserva che il D.I. n. 2417/2003, emesso dal Tribunale di Napoli in favore del come indica la stessa difesa Parte_3
appellante, riporta nell'antefatto la seguente indicazione: “il condomino CP_1
è debitore dell'ente di gestione per la delibera 14.11.2002 come dal quadro riepilogativo finale … di € 164.218,28 da cui vanno detratti € 141.33388 ricavati a seguito di precedente D.I. n. 84/96 … e procedura espropriativa per cui residua la somma di € 22.884,40”, proseguendo nei seguenti termini: “per la delibera 1° aprile
2003, come da quadri riepilogativi allegati, dei seguenti importi: € 141,45 (per consuntivo spese ordinarie periodo 14.11.2002 – 3103.2003), € 2.396,09 (per consuntivo spese straordinarie 14.11.2002 – 31.03.2003), € 11.870,65 (per riparto completamento lavori)”.
Effettivamente si tratta degli stessi importi che la delibera successiva del 15 luglio 2003 ha confermato nelle colonne da 1 a 4 che dunque hanno riepilogato precedenti rendicontazioni, aggiungendovi la quota del contributo non più erogato. Di massima quindi non potrebbe confermarsi l'affermazione scritta in sentenza secondo cui il credito vantato dal sarebbe superato dal nuovo riparto approvato Parte_1
dall'assemblea il medesimo giorno della notifica dell'ingiunzione, ossia in data 15 luglio 2003 (si nota che nella stessa data è stata tenuta l'assemblea condominiale che ha emesso la delibera sulla quale ha argomentato il giudice di primo grado affermando che il successivo riparto tra i condomini - compreso il - delle spese straordinarie CP_1
per il rifacimento del fabbricato, intervenuto con l'indicata delibera del 15 luglio 2003, non era più quello di cui alle precedenti delibere, sottostanti al D.I. opposto).
Si conviene con la conclusione del secondo cui il giudice dell'opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, deve limitare la sua indagine alla verifica dell'efficacia della delibera che è titolo del credito del e, di per sé, prova dell'esistenza di tale credito Parte_1
che legittima sia la concessione del decreto ingiuntivo, sia la condanna del Parte_2
a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto. In altri termini, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa attività riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (sulla relazione tra i due giudizi,
Cassazione civile, sez. II, 30/01/2025, n. 2211; Cassazione civile , sez. II , 14/06/2024,
n. 16635).
Il Tribunale, nella mole di giudizi tra le medesime parti da esiti ancora non definitivi, avendo chiaro il limite della sua cognizione, ha però constatato che sul quadro economico la delibera del 15 luglio 2003 si è pronunciata ancorché semplicemente per aggiornarlo e per eseguire un nuovo riparto che avrebbe superato il precedente.
Il Tribunale, in altre parole, pur nella intangibilità di quanto deliberato nell'assemblea del 14.11.2002 e 1° aprile 2003, ha dato atto che da allora il quadro economico del
è diventato “fluido”. Così non solo perché la delibera che lo ha aggiornato Parte_1
a luglio 2003 è stata annullata dal Tribunale (decisione poi riformata dalla Corte
d'Appello di Napoli), ma per l'incertezza del costo dell'appalto; i pagamenti
“recuperati” dai morosi avrebbero ridotto l'esposizione del verso Parte_1
l'impresa appaltatrice da cui origina la medesima creditoria dell'ente gestorio, pervenendo a ritenere l'assenza di prove certe del residuo ed eventuale debito del CP_1
(e di altri).
Si rileva che ha proposto opposizione al D.I. in data 1° ottobre 2003 ed ha CP_1
contestato di essere tenuto al pagamento degli importi richiesti nel verbale di assemblea del 14.11.2002 (€ 22.844,40) per avere provveduto a risanare la sua posizione debitoria verso il Condominio col pagamento di somme superiori a quelle indicate. Ha poi genericamente contestato di non essere tenuto al pagamento della somma di €
14.448,19, come portata dalla delibera dell'assemblea condominiale del 1° aprile 2003.
Ebbene, nel verbale di assemblea del 15 luglio 2003 è riportato testualmente: “Il
Presidente pone in discussione il secondo punto all'ordine del giorno. L'avv. Loreto relaziona sul recupero verso condomini morosi e al termine delle azioni CP_1 CP_3
esecutive immobiliari si riserva di far tenere la nota per il saldo delle attività spiegate”.
La giustifica del , secondo cui eventuali errori nel calcolo o nel prospetto Parte_1
contabile avrebbero comportato al più l'annullamento della delibera assembleare che li reca, non appaga poiché la stessa assemblea ha discusso e preso atto del recupero delle somme oggetto dell'intimazione. Appare quindi corretto e condivisibile quanto dichiarato dal Giudice di primo grado secondo cui “non è dato sapere con sufficiente certezza se quanto "recuperato" dal anche attraverso azioni esecutive Parte_1
possa dirsi comprensivo delle somme di cui al nuovo riparto come approvato il
15.7.2003” (e quindi, inclusivamente, di quanto già approvato a novembre 2002 e ad aprile 2003), ciò a prescindere dall'osservazione del Tribunale per cui “ferma restando la validità delle due richiamate delibere condominiali per essere state rigettate le relative domande di annullamento, il successivo riparto tra i condomini (compreso il
) delle spese straordinarie … non è più quello di cui al precedente deliberato, CP_1
dovendosi con ciò – conseguentemente – ritenere che il credito vantato dal
nei confronti del e per il quale è stato emesso il decreto monitorio Parte_1 CP_1
è stato superato dal nuovo riparto, come approvato nella delibera del 15.07.2003 …”.
In altre parole, tenuto conto che la delibera assembleare del 15 luglio 2003 (che annullata dal Tribunale, è stata ritenuta valida ed efficace dalla sentenza n. 1967/2024 di questa Corte di Appello, impugnata con ricorso per Cassazione), oltre a riportare il consuntivo finale dei lavori post-terremoto e relativi riparti di cui alla Tabella A, dà atto anche delle azioni di recupero proficuamente eseguite, si conferma la conclusione di incertezza del residuo debito del . CP_1
Si rende necessario precisare che l'assemblea condominiale, con la medesima delibera del 15 luglio 2003, ha anche ratificato l'operato dell'amministratore e i CP_5 “pagamenti effettuati”, procedendo ad approvare l'ulteriore “Quadro economico riepilogativo” relativo ad una nuova situazione patrimoniale da cui si evince che i destinatari dei pagamenti eseguiti, in realtà, non erano state le imprese bensì i coniugi
, da ritenere creditori dell'ente di gestione per avere rimesso i pagamenti Persona_1
alle imprese esecutrici dei lavori.
Per completezza poi si rileva che a fronte dell'eccezione di pagamento tempestivamente avanzata da , il non ha articolato controdeduzioni, CP_1 Parte_1
anche per provare il residuo credito, ma si è limitato a sostenere la legittimità del decreto opposto e delle delibere poste a suo fondamento.
Già in altra pronuncia questa Corte, conoscendo di una delibera successiva, ha rilevato che le argomentazioni ed i documenti che il aveva richiamato a Parte_1
giustificazione del suo operato, non risultavano persuasivi della necessaria correttezza dell'appostazione contabile, così da apparire elaborati con scarsa chiarezza e trasparenza, sia nella gestione dell'appalto che nell'esecuzione dei pagamenti.
(sentenza n. 3571/2021 Corte d'Appello Napoli seconda sezione civile).
8. Ritiene il Collegio che quanto alla regolazione delle spese sussistano giusti motivi
(secondo la formulazione dell'art.92 c.p.c. prima delle modifiche introdotte dalla legge n.263/2005 ) perché esse siano interamente compensate tra le parti, tenuto conto della particolare complessità dell'intera vicenda giudiziaria che vede coinvolti CP_1
ed il Condominio in numerosi giudizi aventi ad oggetto non solo l'impugnativa di più delibere condominiali, ma anche le denunce di irregolarità nella gestione condominiale durante l'esecuzione delle opere di risanamento del fabbricato. Inoltre, la conferma della sentenza è resa per motivazioni parzialmente diverse da quelle del Tribunale e in ragione di fatti sopravvenuti alla pronuncia del decreto ingiuntivo.
9. La parte appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228). 10. Si provvede alla correzione dell'errore materiale del dispositivo dove è scritto decreto ingiuntivo “n. 2417/2013” in luogo di decreto ingiuntivo n. 2417/2003, disponendo appunto l'annotazione con l'esatta indicazione del n. del decreto ingiuntivo, corrispondente a 2417/2003 anziché 2417/2013.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: Parte_3 Pt_1
contro la sentenza n. 8508/2018 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello.
- compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
- dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
- corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 8508/2018 dove è scritto decreto ingiuntivo “n. 2417/2013” in luogo di decreto ingiuntivo n.
2417/2003, disponendo che la Cancelleria proceda all'annotazione con l'esatta indicazione del numero del decreto ingiuntivo, corrispondente a 2417/2003 anziché
2417/2013.
Così deciso in Napoli, il 4 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato