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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 783.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.10.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/04/1981 e , c.f. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]di San Lorenzo (RC) al Corso Saltolavecchia n. 281, rappresentati e difesi, giusto mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Panuccio, c.f.
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio C.F._3
Calabria Via P. Foti n.1, PEC Email_1
APPELLANTI
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...] sul Corso Saltolavecchia n. 258, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Curatola (c.f. ) e dall'Avv. Angela C.F._5
Curatola (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi C.F._6 sito in Reggio Calabria via Cimino n. 61, PEC Email_2
e Email_3
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1458/2017 del 6.10.2017, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento iscritto al n. 103168/1995.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 02.10.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente.
In specie, le parti appellanti concludevano chiedendo alla Corte di voler: “Annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1458/2017 limitatamente alle parti oggetto di appello e così revocando la condanna dei sigg.ri e Parte_2 [...]
alla demolizione del muro. 2.- Accogliere la domanda riconvenzionale così come Parte_1
proposta conseguentemente ordinando la reintegra nel possesso violato dalla realizzazione del fabbricato con contestuale condanna alla reintegra ed al ripristino delle distanze violate come descritto in parte narrativa. 3.- Condannare la al pagamento delle Parte_3 spese e competenze dell'intero giudizio, con contestuale condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento spese e competenze a seguito della sentenza di primo grado. Rigettare tutte le contrarie deduzioni, eccezioni, conclusioni e domande.”
Per parte appellata, invece, si concludeva chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Reggio Calabria, per tutti i motivi esposti in narrativa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) respingere in ogni suo punto il gravame proposto dai Sigg.ri
e perché assolutamente infondato in ogni suo punto di fatto Parte_1 Parte_2
e motivi di diritto;
b) per l'effetto confermare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'impugnata sentenza n. 1458/2017 emessa in data 6.10.2017 dal Tribunale Civile di Reggio
Calabria, Giudice Unico…, pubblicata il 6.10.2017 e, conseguentemente condannare gli odierni appellanti ad abbattere il muro costruito sul confine con la proprietà della Sig.ra
(oggi ) situato in San Lorenzo Marina, ex Via Parte_3 Controparte_1
Nazionale ora Via Rossi n. 3, con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'originario convenuto e proseguita dagli eredi Controparte_2 [...]
e , perché inammissibile e infondata. c) Con vittoria di spese, Parte_1 Parte_2 competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con iniziale ricorso in procedimento possessorio depositato dinanzi la Pretura di Melito Porto
Salvo in data 20.7.1995 la Sig.ra esponeva di essere proprietaria di un Parte_3 fabbricato per civile abitazione ubicato in San Lorenzo Marina, confinante con la proprietà di
2 , e di essere titolare di servitù di veduta relativa ad un preesistente Controparte_2 fabbricato e che, nel mentre realizzava dei lavori di ristrutturazione, il procedeva alla Pt_1 costruzione di un muro in malta cementizia e mattoni forati quasi in aderenza al muro perimetrale del proprio immobile dinanzi le preesistenti tre finestre dello stesso, così spogliandola delle preesistenti servitù.
Lamentava, inoltre, che a seguito della realizzazione del muro si era venuta a creare una intercapedine, tale da determinare il ristagno dell'acqua con conseguente pregiudizio.
Chiedeva, quindi, l'emissione di un provvedimento urgente e volersi ordinare l'eliminazione del muro “elevato (dal in aderenza al muro perimetrale della sua costruenda casa Pt_1 con il quale ha ritenuto illecitamente, abusivamente e violentemente, di eliminare la servitù di veduta della quale il fabbricato godeva in modo pacifico, ininterrotto e non clandestino da oltre un cinquantennio. Voglia, comunque, adottare quei provvedimenti che si rendano necessari ad ovviare al pericolo di danno che minaccia il fabbricato”.
Si costituiva parte resistente contestando le richieste ex adverso formulate e proponendo domande riconvenzionali relativamente alla nuova costruzione realizzata dalla Pt_3 eccependo che la stessa, quale opera nuova, aveva realizzato uno spoglio.
Con ordinanza del 4.6.1998 venivano respinte le formulate domande, con fissazione di udienza per il prosieguo.
Nelle more decedeva il difensore della ricorrente e interveniva costituzione di nuovo Pt_3 legale, il quale ribadiva le domande di riconoscimento della servitù di veduta esercitata e la richiesta di demolizione del muro, da dichiararsi illegittimo ed abusivo nonché realizzato a scopo emulativo.
Si costituiva il ribadendo le eccezioni, le difese e le proprie domande proposte in Pt_1 riconvenzionale, anche precisando la pendenza di procedimento petitorio tra le parti.
Il giudizio veniva istruito a mezzo escussione di testi e amissione di consulenza tecnica d'ufficio.
A seguito della chiusura della Sezione Staccata di Melito Porto Salvo la controversia veniva assegnata al Tribunale di Reggio Calabria ed iscritta al n. 103168/1995 R.G..
Atteso il decesso di il procedimento veniva riassunto e si costituivano Controparte_2 gli eredi e . Parte_1 Parte_2
Per parte istante si concludeva, come da note in udienza del 10.04.17 richiamate in atti successivi, chiedendo al Tribunale di voler, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione, eccezione e conclusione: a) riconoscere e dichiarare definitivamente il diritto in
3 capo alla istante di servitù di veduta sul fondo servente di proprietà del Parte_3 esercitato da sempre per mezzo delle aperture site nell'edificio della stessa ricorrente Pt_1
e prospicienti il fondo b) riconoscere e dichiarare in ogni caso la lesione del possesso Pt_1
e dell'uso delle dette aperture in conseguenza della realizzazione del muro innalzato in aderenza al fabbricato e che impedisce a questa inspicere e prospicere dalle stesse aperture;
c) riconoscere e dichiarare che la condotta del deve considerarsi illegittima valutando Pt_1 le aperture del fabbricato sia come vedute sia come luci che in ogni caso non potevano Pt_3 essere abusivamente occluse;
d) riconoscere e dichiarare, altresì, l'illegittimità ed abusività del muro realizzato a solo scopo emulativo dal Prof. in aderenza al Controparte_2 fabbricato della Sig.ra e) condannare per l'effetto il resistente Prof. Parte_3
e per esso oggi i suoi eredi, al ripristino dello stato dei luoghi di guisa Controparte_2 che vengano ripristinate le aperture sul fondo f) condannare il Prof. Pt_1 CP_2
e per esso oggi i suoi eredi, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
[...] giudizio.
In relazione al muro, si precisava che lo stesso aveva il “solo scopo di impedire alla Pt_3
l'esercizio di un diritto da sempre goduto, oltre che di realizzare un ulteriore danno derivato dalla realizzazione di un'intercapedine che provoca il ristagno delle acque piovane e le conseguenti copiose infiltrazione all'interno della proprietà attorea”, senza alcuna utilità per il costruttore.
Si chiedeva, inoltre, in rigetto delle domande riconvenzionali avversarie eccependone l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza per avere carattere petitorio.
Parte resistente, invece, instava per l'integrale rigetto della domanda avversaria eccependo l'inesistenza di un possesso tutelabile ed il mancato esercizio della servitù di veduta o di affaccio, nonché il mancato rispetto della conformità di volume, sagoma e superficie tra il vecchio e il nuovo fabbricato realizzato da parte della corrispondente a nuova opera. Pt_3
Chiedeva, quindi, il rigetto delle richieste avversarie e l'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate, in atti di causa corrispondenti alla dichiarazione di illegittimità delle nuove opere realizzate dalla nonché, anche in caso di dichiarazione di abbattimento Pt_3 del muro, alla condanna al ripristino della situazione preesistente in relazione alle luci e vedute e alla demolizione della nuova costruzione sino al ripristino delle distanze legali, oltre al risarcimento danni. Con vittoria di spese e competenze.
Trattenuta , quindi, la causa in decisione, con sentenza oggetto del presente gravame, il giudice di prime cure così disponeva: - rigettava la prima domanda di parte ricorrente ritenendo non
4 essere stata dimostrata la sussistenza del possesso di una servitù di veduta in capo a
[...]
ampiamente argomentando sulla mancanza di prova sul punto in base agli elementi Pt_3 acquisiti in giudizio ed alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, e statuendo che
“non è stato provato in capo all'attrice alcun possesso della servitù di veduta, alcun esercizio di fatto della stessa, che risulti spogliato dalla costruzione del muro”, con conferma dell'ordinanza interdittale in merito;
- in relazione alla domanda relativa al muro costruito dal qualificava l'azione come “nunciazione posta a tutela del diritto di proprietà tenuto Pt_1 conto sia della causa petendi, ovvero della circostanza che nel momento in cui l'attrice esercitava il diritto di proprietà ricostruendo il proprio immobile l'attore ha costruito un muro non in aderenza creando uno spazio pericoloso, sia del petitum, ovvero della richiesta di demolizione del muro”; riconosceva che lo stesso muro era stato realizzato “non in aderenza rispetto all'edificio della signora d in maniera del tutto dannosa per lo stesso” poiché Pt_3 ad una distanza di 8 cm, idonea a causare danni ed infiltrazioni all'immobile come da elementi acquisiti nel giudizio;
rilevava la mancanza di utilità per il dello stesso muro, e Pt_1 disponeva che “L'unica soluzione tecnica che appare, pertanto, perseguibile è quella di condannare l'attore ad abbattere il muro costruito al confine con la proprietà ; - Pt_3 rigettava la domande riconvenzionale di parte resistente “in quanto dal tenore chiaramente petitorio tanto da essere state già avanzate in un separato giudizio”.
Statuiva, quindi, in dispositivo: “accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
i convenuti ad abbattere il muro costruito sul confine con la proprietà di parte attrice, situata in San Lorenzo Marina, ex Via Nazionale ora Via Rossi n. 3; - rigetta ogni altra domanda;
- rigetta le domande riconvenzionale;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano in € 350,00 per spese e € 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario”.
Avverso la indicata pronuncia proponevano impugnazione gli attuali appellanti, già parti resistenti, instando per la sua parziale riforma in relazione alla parte relativa al disposto abbattimento del muro, per quanto attiene al rigetto integrale delle domande riconvenzionali ed in relazione alla pronuncia di condanna sulle spese e competenze di lite.
Ritenevano, invece, la sentenza non viziata sia nella parte in cui è stata rigettata la domanda possessoria per non essere stata dimostrata l'esistenza di servitù di veduta e di affaccio, sia nel non essere stato accertato alcuno spoglio della indicata servitù a mezzo la costruzione del muro.
5 In specie, lamentavano gli appellanti: la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 163 c.p.c. in relazione alla intervenuta proposizione di domande nuove della ella successiva fase di Pt_3 lite;
la errata interpretazione ed applicazione degli artt. 833 e 877 c.c. per quanto attiene l'edificazione del muro e la pronuncia di demolizione dello stesso;
l'errata pronuncia di inammissibilità dell'azione possessoria proposta dal loro dante causa;
la errata applicazione dei principi di cui agli artt. 92 e ss. c.p.c. in relazione alla condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Nel primo motivo di gravame, quindi, eccepivano l'erroneità della pronuncia impugnata per avere il giudice di prime cure ordinato l'abbattimento del muro nonostante l'azione fosse stata introdotta in via cautelare a tutela di una servitù di veduta non ritenuta esistente, eccependo anche che la domanda proposta nella fase di merito, quale accertamento di atto emulativo, era inammissibile poiché nuova.
Censuravano, inoltre, il mancato riconoscimento di utilità del muro essendo stato lo stesso edificato sul confine, nonché l'erroneità dell'accertata violazione dell'art. 877 c.c. per essere state realizzate intercapedini, consentendo la norma l'edificazione in aderenza, nonché
l'illegittimità dell'ordine di abbattimento essendo stata ammissibile, anche secondo i dettami giurisprudenziali, una diversa soluzione mediante adozione di diversi accorgimenti tecnici, e rilevavano che non trattavasi di atto emulativo poiché volto a delimitare la proprietà essendo stato realizzato in fase di costruzione del diverso fabbricato.
In ulteriore motivo di gravame lamentavano l'erroneità del rigetto delle domande riconvenzionali proposte il primo grado al fine di sentire accertare il ripristino dello stato preesistente alle aperture e la demolizione del fabbricato nella parte realizzata in Pt_3 violazione delle distanze legali, ritenendo che “Il fabbricato ex novo, che non rispetta le distanze, è causa di spoglio e merita tutela, tutela differente dall'azione petitoria in materia di distanze legali e, pertanto, non subisce il giudicato intervenuto nell'azione petitoria”, così rilevando l'erroneità della pronuncia di inammissibilità dell'azione.
Rilevavano, quindi, la presenza di una nuova costruzione da parte della in violazione Pt_3 del diritto dei convenuti, e l'omesso del rispetto della identità di volumetria, sagoma e superficie, essendo state realizzate anche tre aperture.
Censuravano, pertanto, la pronuncia per non essere stata accolta la domanda di “demolizione del …fabbricato fino alla distanza di m. 8,80 nella parte prospiciente il fabbricato dell'attore
e fino alla distanza di m. 5,00 nella parte prospiciente il confine a suolo libero dello stesso attore”.
6 In ultimo motivo, eccepivano l'erroneità della statuizione sulle spese sia per quanto conseguente alla illegittimità della sentenza impugnata sia per non avere il Tribunale tenuto conto dell'intervenuto rigetto della domanda della in relazione alla tutela possessoria Pt_3 in merito alle vedute, instando per la totale condanna di quest'ultima e la restituzione di quanto già corrisposto a tal titolo dagli appellanti nelle more del giudizio.
Concludevano, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “Annullare e riformare la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 1458/2017 limitatamente alle parti oggetto di appello e così revocando la condanna dei sigg.ri e alla demolizione del Parte_2 Parte_1 muro. 2.- Accogliere la domanda riconvenzionale così come proposta conseguentemente ordinando la reintegra nel possesso violato dalla realizzazione del fabbricato con contestuale condanna alla reintegra ed al ripristino delle distanze violate come descritto in parte narrativa. 3.- Condannare la al pagamento delle spese e competenze Parte_3 dell'intero giudizio, con contestuale condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento spese e competenze a seguito della sentenza di primo grado”.
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Precisava anche che nelle more era stato definito il giudizio petitorio con sentenza di questa
Corte d'Appello n. 237/17, pubblicata in data 11.04.2017.
Concludeva, chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, per tutti i motivi esposti in narrativa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) respingere in ogni suo punto il gravame proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
perché assolutamente infondato in ogni suo punto di fatto e motivi di diritto;
b) per
[...]
l'effetto confermare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'impugnata sentenza n. 1458/2017 emessa in data 6.10.2017 dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, Giudice Unico …, pubblicata il 6.10.2017 e, conseguentemente condannare gli odierni appellanti ad abbattere il muro costruito sul confine con la proprietà della Sig.ra situato in San Parte_3
Lorenzo Marina, ex Via Nazionale ora Via Rossi n. 3, con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'originario convenuto e Controparte_2 proseguita dagli eredi e , perché inammissibile e infondata. Parte_1 Parte_2
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Nelle more del giudizio, in data 31.5.2023, decedeva e si costituiva Parte_3 volontariamente in qualità di figlia ed erede, insistendo in tutte le Controparte_1 domande e difese.
7 A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 02.10.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che è intervenuto giudicato sulle parti della sentenza di primo grado in cui è stata rigettata la domanda di spoglio proposta dalla relativamente alle Pt_3 servitù di veduta ed affaccio, avendo il Tribunale statuito che “non è stato provato in capo all'attrice alcun possesso della servitù di veduta, alcun esercizio di fatto della stessa, che risulti spogliato dalla costruzione del muro”, ampiamente motivando sul punto con espressa indicazione di tutte le risultanze processuali acquisite, nonché sulla natura non emulativa della costruzione del muro da parte del non essendo state impugnate le relative statuizioni. Pt_1
Tanto premesso, il primo motivo di gravame proposto, per come prima indicato, appare infondato e va rigettato.
In specie, è infondato l'assunto secondo il quale la domanda relativamente al muro edificato dal “al confine” (come dedotto) con l'immobile già di proprietà della E poi Pt_1 Pt_3 degli eredi, in località Marina di San Lorenzo sarebbe stata nuova ed inammissibile poiché proposta solo nella fase di merito unicamente quale accertamento di atto emulativo e connessa all'azione di spoglio della servitù di veduta, anche considerato il rigetto della domanda sugli indicati capi.
Invero, la ha proposto domande relative all'accertamento della servitù ed alla natura Pt_3 emulativa della costruzione del muro, in relazione alle quali l'appellante aveva già eccepito l'inammissibilità in fase di merito ritenendole nuove, ma entrambe esulano dal presente giudizio per essere state rigettate e non oggetto di gravame.
Le domande indicate erano, inoltre, diverse dalla proposta domanda di accertamento del carattere dannoso della nuova opera in costruzione, ossia del muro indicato.
Infatti, in ricorso cautelare la ricorrente, oltre a dedurre in merito all'asserito intervenuto spoglio della servitù di veduta ed affaccio effettuato a mezzo la costruzione da parte del del suindicato muro, ha dedotto che “se l'opera iniziata dal Pt_1 Controparte_2 verrà portata a compimento…verrà a crearsi una pericola intercapedine ove, obbligatoriamente, ristagneranno le acque piovane con sicuro danno per l'immobile urbano della ricorrente” e che il muro “costituisce sempre un possibile-danno-futuro ai-danni del
8 fabbricato della-ricorrente”, tale da chiedere di “adottare quei provvedimenti che si rendano necessari ad ovviare al pericolo di danno che minaccia il fabbricato”, così formulando la diversa domanda poi accolta nella successiva fase di merito ed oggetto di gravame, relativa alla denuncia di nuova opera causa di “infiltrazioni di umidità e di acqua”, tale da chiederne l'eliminazione.
La qualifica dell'azione come spoglio e danno temuto da nuova opera è stata ribadita nei successivi atti di causa ed è stata oggetto di giudizio, tant'è che in elaborato del CTU, come da perizia ammessa nel giudizio dinanzi al Pretore di Melito Porto Salvo proc RG 3168.1995,
è stata riconosciuta la presenza di un muro a distanza di cm. 8 dalla parete della che Pt_3 aveva creato un angusto spazio nel quale si erano riversate le acque piovane.
Ancora, in ordinanza del 04.06.1998, all'esito della fase cautelare, si è precisato che l'azione aveva ad oggetto “un'ipotesi di novi operis denuntatio, con esposizione del danno da infiltrazione, paventato dal ricorrente”.
L'eccezione è stata sollevata dal anche in primo grado e rigettata, avendo il Tribunale Pt_1 chiarito che “la domanda avanzata sul punto dalla vada qualificata come azione di Pt_3 nunciazione posta a tutela del diritto di proprietà”, anche motivando, con richiamo a precedente giurisprudenziale, sulla proponibilità e sulla intervenuta qualificazione.
Si precisa che sulla attribuita qualità dell'azione di nunciazione effettuata dal giudice di prime cure non vi è espressa censura in atto di impugnazione.
Per le motivazioni indicate la domanda sul punto non può, quindi, considerarsi nuova in quanto già esposta in ricorso introduttivo del cautelare e nei successivi atti, con conseguente rigetto del motivo di gravame e conferma della sentenza di primo grado.
In ulteriore censura, si eccepisce l'erroneità della pronuncia per violazione degli artt. 833 e
877 del c.c. poiché l'indicato muro sarebbe qualificabile come “muro di confine” e sarebbe stato realizzato in aderenza, così da risultare illegittima la disposta demolizione.
Al riguardo, in sentenza impugnata si è diversamente statuito che è “emerso che il muro costruito dal , capace certamente di chiudere le aperture che l'attrice stava Pt_1 realizzando nella propria proprietà, non avesse una chiara utilità (lo stesso tecnico che ha progettato la costruzione del muro, arch. ha chiarito che il muro è “quasi Persona_1 attaccato” ai due fabbricati che si trovano ai lati della proprietà , pur giungendo a Pt_1 definire lo stesso come muro di confine in maniera del tutto ingiustificata) ma si può ritenere accertato che lo stesso, non essendo posto in aderenza ma bensì ad una distanza costante di
9 8 cm, è capace di causare danni ed infiltrazioni all'immobile per la presenza di Pt_3 un'intercapedine espressamente vietata dall'art. 877 c.c.”.
Quanto statuito ha trovato conferma negli atti del primo grado, essendo emerso che il muro in questione è stato realizzato dal a distanza di 8 cm dal lato dell'immobile della Pt_1 Pt_3 sul quale vi erano le aperture lucifere, parallelamente alla detta parte dell'immobile, come tra l'altro incontestato, e per quanto emerge dalle planimetrie allegate, con lunghezza di soli 12 metri compreso tra un fabbricato in testa alla ditta ed altra parte del fabbricato CP_3
per cui non collegato agli estremi di confine, ed a distanza inferiore ad un metro Pt_1 all'immobile già di proprietà del e del terreno adiacente. Pt_1
La indicata distanza di circa 8 cm, che non è stata espressamente contestata oltre che provata, giustifica il riconoscimento della non aderenza effettuato in sentenza gravata, avendo il giudice di prime cure correttamente applicato il dettato dell' articolo 877 c.c., secondo cui l'aderenza della costruzione rispetto ad un'altra si ha non solo quando non si realizza una solidarietà costruttiva-strutturale attraverso la condivisione di muri o innesti strutturali sugli stessi, ma soprattutto quando non si crea alcuna intercapedine, nel senso che i due muri non devono presentare, nemmeno per un breve tratto o intervallo, uno spazio vuoto, caratteristica che manca nel caso de quo.
Inoltre, non si è dato atto, anche nelle consulenze di parte o di ufficio, della possibilità che detto spazio possa essere agevolmente colmabile mediante opportuni accorgimenti tecnici atti a determinare l'aderenza senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente.
In specie, detti accorgimenti dovevano essere predisposti dal costruttore, indi dal Pt_1 che non ne ha indicato neanche la possibilità o le caratteristiche, essendo mancato in primo grado una specifica contestazione da parte dello stesso ed un accertamento sul punto.
Né quanto sopra emerge dagli elaborati peritali, così da consentire al giudicante di riconoscere l'esistenza di una possibile soluzione e provvedere in merito, essendo stata la circostanza sollevata solo nel presente grado di lite.
Non sono emersi, quindi, in primo grado elementi idonei a dimostrare un errato accertamento del muro edificato “non in aderenza”, come in sentenza impugnata, così da potersi escludere l'applicabilità dell'invocato art. 877 c.c..
Ad ulteriore supporto della illegittimità dell'opera realizzata dal nel senso Pt_1 riconosciuto in sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che l'ipotesi de quo esula anche dall'applicazione dell'art. 904 c.c, secondo cui la chiusura di luci illegittime è ammessa unicamente con costruzioni in appoggio o in aderenza al predetto muro, che deve essere reso
10 comune, con la presenza di una concreta utilità a chi l'ha costruita, non essendo emerse neanche dette caratteristiche.
Da tutto quanto indicato emerge la correttezza del decisum in merito.
Con riferimento alla indicata concreta utilità, si rigetta l'assunto di parte appellante secondo cui l'utilità del muro doveva ritenersi soddisfatta dall'attribuzione della natura di “muro confine”, erroneamente negata in sentenza, essendo mancata la prova delle caratteristiche di cui all'art. 878 c.c..
Al contrario, è emerso che si tratta di un muro che viene indicato in verbale dei Vigili del
Fuoco del 15.10.2006 in atti come alto 5 metri, e quindi in misura maggiore dei metri 3, e non
è stato dimostrato che lo stesso era destinato esclusivamente a demarcare la linea di confine con proprietà limitrofe, anzi tale carattere non emerge in considerazione del fatto che il muro non delimita un intero lato dei confini della proprietà delle parti, non è collegato a recinzioni alcune, ma attiene unicamente un breve tratto compreso tra due diversi immobili, come prima indicato, parallelamente ad altra parete, così da escludersi una evidente necessità di delimitazione della proprietà. Nessuna utilità in tal senso è stata dimostrata dall'appellante, che pur ne ha invocato la siffatta natura, se pur essendo stato escluso un carattere meramente emulativo.
Parimenti incontestata dal resistente e dimostrata in giudizio, per quanto indicato nel corso del procedimento di primo grado, è la circostanza, evidenziata dal giudice di prime cure, secondo cui il muro ha creato “un'intercapedine pericolosa in cui l'acqua piovana ristagna e non ha alcuna possibilità di sfogo, situazione che certamente rischia di minare la salubrità e la stabilità dell'immobile di parte attrice”, determinando pericolo di danno.
Ciò è stato provato dalle testimonianze acquisite, dalle risultanze della stessa perizia d'ufficio nonché dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco del 15/10/2006 citato, in cui è stato rilevato che “all'esterno dell'abitazione si poteva constatare la presenza di un muro lungo circa 12 mt ed alto 5 mt, questo crea un'intercapedine dove l'acqua piovana infiltrandosi non ha sbocco” evidenziando la presenza di “una vistosa infiltrazione di acqua attraverso il muro perimetrale”, come richiamato anche in sentenza.
Ne consegue la conferma della pronuncia impugnata anche nella parte in cui è stato disposto l'abbattimento della costruzione causa di pregiudizio, quale misura idonea a tutelare il possesso del bene dal pericolo di danno e tutelare il diritto della e prima della sua CP_1 dante causa, a continuare a godere del bene.
Per i motivi indicati, si rigettano i primi due motivi di appello.
11 Eccepiscono, inoltre, gli appellanti la erroneità della pronuncia nella parte in cui sono state rigettate le domande riconvenzionali volte all'accertamento della nuova costruzione ed alla richiesta di demolizione del fabbricato già in capo alla nella parte realizzata in Pt_3 violazione delle distanze legali, erroneamente itenuta “dal tenore chiaramente petitorio tanto da essere state già avanzate in un separato giudizio”, in specie ribadendo la richiesta di demolizione del fabbricato fino alla distanza di m. 8,80 nella parte prospiciente l'immobile del e fino alla distanza di m. 5,00 nella parte prospiciente il confine a suolo libero Pt_1 dello stesso.
La domanda non è accoglibile nel presente giudizio, nonché già oggetto di giudicato tra le parti.
Le domande riconvenzionali proposte nella fase possessoria, infatti, sono già state oggetto di diversa azione petitoria proposta dal contro la definita dalla sentenza n. Pt_1 Pt_3
237.2017 emessa da questa Corte di Appello, pubblicata in data 11.4.2017, in cui, in riforma della sentenza di primo grado e per quanto attiene le richieste oggetto anche del presente giudizio, si è così disposto: - è stato riconosciuto che l'intervento edilizio effettuato dalla on si è tradotto nell'esatto ripristino delle componenti preesistenti, avendo comportato Pt_3 una variazione della volumetria come in CTU disposta in primo grado, ma non ne è stato riconosciuto l'obbligo di arretramento;
- è stato, infatti, ritenuto applicabile in principio secondo cui “se lo strumento urbanistico non prevede una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, non si può disporre la demolizione e l'arretramento dell'edificio nel suo complesso” (v. Cass. Civ., cit, n.21000); - conseguentemente, è stata riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui la era stata condannata a demolire la costruzione dalla Pt_3 stessa edificata e ad arretrarla fino a ripristinare le distanze legali, disponendosi la sola condanna alla riduzione della costruzione nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio preesistente come da perizia in atti.
In particolare, la Corte ha così statuito: “accoglie parzialmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 200/2007 del 12/02/2007 del Tribunale di Reggio Calabria;
2) in riforma del punto sub: n.1) della sentenza, condanna a ridurre la costruzione nelle parti Parte_3 eccedenti le dimensioni dell'edificio preesistente, per come descritto nella consulenza Tecnica
a firma dell' arch. e successivi chiarimenti;
3) conferma per il resto la Persona_2 sentenza gravata;
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio”.
12 Inoltre, avverso la detta sentenza gli odierni appellanti hanno proposto ricorso per Cassazione, definito con ordinanza n. 24064 pubblicata in data 3.8.2022, resa nel ricorso iscritto al n.
13677/2018 R.G., come indicata dalla parte appellata.
In essa la Suprema Corte, per quanto di interesse, ha statuito, e chiarito, anche: - che le previsioni tecniche del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio del Comune di
San Lorenzo sono riferibili alle aree libere edificabili e “non agli edifici demoliti e ricostruiti, per i quali, nella prima parte della disposizione, si prevede specificamente che essi possono conservare gli allineamenti preesistenti sul fronte strada e l'altezza preesistente suscettibile di variazione in più o in meno non superiore al 5%”, per cui “la norma, nel suo complesso, non consente di ricavare una disposizione espressa idonea a derogare al principio che, in presenza di demolizione e ricostruzione, il requisito della novità di una sola parte non si estende all'intero edificio ricostruito”.; - la irrilevanza, però, ai fini del contendere della nozione di “nuova costruzione”, riferita alla ricostruzione dell'edificio demolito, ritenendo che ciò non comporta l'applicabilità della normativa vigente al tempo della riedificazione, richiamando precedenti pronunce sul punto (es. Cass. n. 12196/2022; v. anche SSUU, sentenza n. 21578/2011 in motivazione) in quanto “il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni;
in mancanza di tale previsione (come nel caso in esame), il manufatto va considerato come nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario e la demolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto".
Se è pur vero che lo jus possessionis, quale situazione di fatto corrispondente ad un diritto reale viene normalmente tutelato in via autonoma rispetto al diritto reale, nel caso in esame all'esito della decisione sulla controversia petitoria non residua alcun margine per la ulteriore tutela del possesso per le motivazioni invocate nel presente giudizio., così respingendo il ricorso e confermando la sentenza impugnata.
Conseguentemente, per quanto disposto, la sentenza n. 237.2017 resa nel confermato procedimento di appello, come ulteriormente integrata e motivata dalla Cassazione, con connesso rigetto della lamentata violazione delle distanze legali e della richiesta di demolizione-arretramento, è l'unico titolo idoneo a regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e/o petitoria in contestazione tra le parti, contenendo sia una pronuncia di accertamento e limitazione dell'esistenza del diritto vantato nei confronti della e dei Pt_3
13 suoi eredi, sia la conseguente condanna a rimuovere le opere e condotte nelle quali si è estrinsecata la condotta già oggetto della domanda nel procedimento possessorio e non ad arretrare.
La sentenza che ha deciso la controversia petitoria, limitando la sussistenza del diritto a quanto indicato, facendo stato tra le parti, ha, pertanto, già regolato diversamente rispetto a quanto richiesto il diritto per cui vi è stata riconvenzionale ed impone di negare al possesso la diversa protezione richiesta nel presente procedimento, così da essere ravvisabile una obiettiva incompatibilità ad una differente pronuncia ed impedendosi che la medesima situazione possa essere riesaminata in fase possessoria.
Da ciò l'inammissibilità della domanda e il rigetto dell'appello sul punto.
In ultimo motivo si censura la pronuncia di primo grado per quanto attiene la condanna sulle spese in capo al resistente in primo grado e successivamente odierni appellanti, ritenendo che il rigetto della domanda possessoria relativa alla servitù di vedute proposta dalla Pt_3 avrebbe dovuto comportare la sua soccombenza nel giudizio.
In merito, si rileva che in considerazione delle domande reciprocamente poste in primo grado, la ha visto accogliere una delle domande proposte, ossia quella relativa alla domanda Pt_3 di nunciazione con ordine a controparte di demolizione del muro di cui prima ed è risultata vittoriosa rispetto alle domande riconvenzionali proposte dagli eredi che sono state Pt_1 integralmente rigettate. Il Tribunale ha, inoltre, rigettato le domande proposte dalla in Pt_3 primo grado relative alla servitù di veduta ed alla azione emulativa.
Non appare, quindi, corretto il giudizio di comparazione operato dal giudice di prime cure, tale da ritenere gli eredi destinatari della condanna alla refusione integrale delle spese Pt_1
e competenze di lite, poiché al rigetto di due delle domande complessivamente contrapposte consegue che la risultata vittoriosa in misura significativamente inferiore rispetto alle Pt_3 domande proposte. Ciò considerato, pur permanendo in capo agli eredi la posizione Pt_1 di parte che ha dato causa in misura prevalente agli oneri processuali e alla quale, quindi, questi ultimi siano in maggior misura imputabili, si giustifica una diversa pronuncia di condanna a carico di questi ultimi, con compensazione parziale delle spese processuali del primo grado nella misura di un mezzo.
Conseguentemente, in parziale accoglimento del motivo di appello ed in riforma della pronuncia di primo grado sulle spese, condanna le parti appellanti, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice in primo grado, come liquidate in € 350,00 per spese e € 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in sentenza impugnata, compensate nella
14 misura di un mezzo. Essendo stata corrisposta nelle more l'intera somma statuita a titolo di spese e competenze di lite in esecuzione della pronuncia di primo grado, attesa la disposta compensazione per la misura di un mezzo, condanna alla restituzione Controparte_1 della residua quota parte di un mezzo della stessa in favore degli appellanti
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Per le dette motivazioni la Corte accoglie l'appello unicamente per il suindicato motivo, mentre lo rigetta per quanto di residuo con conferma la sentenza di primo grado in merito.
Attesa la sostanziale soccombenza delle parti appellanti per quanto attiene al presente grado di lite, e considerato l'accoglimento parziale di un unico motivo di gravame rispetto a tutte le censure sollevate, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata con compensazione parziale delle stesse nella misura di un quinto. Gli appellanti si condannano, quindi, alla refusione in solido delle spese di lite in favore di delle Controparte_1 competenze che si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.
147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto al valore della controversia per come indicato in atti (€ 5.000,00), nella misura, corrispondente ai medi tariffari (complessivamente corrispondenti a € 536,00 per studio, €
536,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale)
e pari alla somma, già compensata per un quinto, di € 2.332,00 oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, contro quale erede di avverso la CP_2 Controparte_1 Parte_3 sentenza n. 1458/2017 del 6.10.2017 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. 103168/1995, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- in accoglimento parziale dell'ultimo motivo di gravame ed in riforma della pronuncia di primo grado sulle spese e competenze di lite, compensa le spese di lite poste a carico di parte resistente in primo grado nella misura di un mezzo, così condannando
[...]
e , nella qualità in atti, alla corresponsione in favore di Parte_1 Parte_2
a titolo di spese e competenze di lite del primo rado della Controparte_1 somma, già compensata, pari ad € 2.000,00 per onorari ed € 175,00 per spese, oltre al
15 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e condanna di quest'ultima alla restituzione in favore degli appellanti della maggior somma ricevuta.
2- rigetta gli ulteriori motivi di appello confermando la sentenza impugnata;
3- condanna le parti appellanti, in solido, alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata, che liquida, nella misura già compensata per un quinto, in complessive € 2.332,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 31.03.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 783.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.10.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/04/1981 e , c.f. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]di San Lorenzo (RC) al Corso Saltolavecchia n. 281, rappresentati e difesi, giusto mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Panuccio, c.f.
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio C.F._3
Calabria Via P. Foti n.1, PEC Email_1
APPELLANTI
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...] sul Corso Saltolavecchia n. 258, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Curatola (c.f. ) e dall'Avv. Angela C.F._5
Curatola (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi C.F._6 sito in Reggio Calabria via Cimino n. 61, PEC Email_2
e Email_3
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1458/2017 del 6.10.2017, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento iscritto al n. 103168/1995.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 02.10.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente.
In specie, le parti appellanti concludevano chiedendo alla Corte di voler: “Annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1458/2017 limitatamente alle parti oggetto di appello e così revocando la condanna dei sigg.ri e Parte_2 [...]
alla demolizione del muro. 2.- Accogliere la domanda riconvenzionale così come Parte_1
proposta conseguentemente ordinando la reintegra nel possesso violato dalla realizzazione del fabbricato con contestuale condanna alla reintegra ed al ripristino delle distanze violate come descritto in parte narrativa. 3.- Condannare la al pagamento delle Parte_3 spese e competenze dell'intero giudizio, con contestuale condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento spese e competenze a seguito della sentenza di primo grado. Rigettare tutte le contrarie deduzioni, eccezioni, conclusioni e domande.”
Per parte appellata, invece, si concludeva chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Reggio Calabria, per tutti i motivi esposti in narrativa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) respingere in ogni suo punto il gravame proposto dai Sigg.ri
e perché assolutamente infondato in ogni suo punto di fatto Parte_1 Parte_2
e motivi di diritto;
b) per l'effetto confermare, per tutti i motivi esposti in narrativa,
l'impugnata sentenza n. 1458/2017 emessa in data 6.10.2017 dal Tribunale Civile di Reggio
Calabria, Giudice Unico…, pubblicata il 6.10.2017 e, conseguentemente condannare gli odierni appellanti ad abbattere il muro costruito sul confine con la proprietà della Sig.ra
(oggi ) situato in San Lorenzo Marina, ex Via Parte_3 Controparte_1
Nazionale ora Via Rossi n. 3, con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'originario convenuto e proseguita dagli eredi Controparte_2 [...]
e , perché inammissibile e infondata. c) Con vittoria di spese, Parte_1 Parte_2 competenze ed onorari del doppio grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con iniziale ricorso in procedimento possessorio depositato dinanzi la Pretura di Melito Porto
Salvo in data 20.7.1995 la Sig.ra esponeva di essere proprietaria di un Parte_3 fabbricato per civile abitazione ubicato in San Lorenzo Marina, confinante con la proprietà di
2 , e di essere titolare di servitù di veduta relativa ad un preesistente Controparte_2 fabbricato e che, nel mentre realizzava dei lavori di ristrutturazione, il procedeva alla Pt_1 costruzione di un muro in malta cementizia e mattoni forati quasi in aderenza al muro perimetrale del proprio immobile dinanzi le preesistenti tre finestre dello stesso, così spogliandola delle preesistenti servitù.
Lamentava, inoltre, che a seguito della realizzazione del muro si era venuta a creare una intercapedine, tale da determinare il ristagno dell'acqua con conseguente pregiudizio.
Chiedeva, quindi, l'emissione di un provvedimento urgente e volersi ordinare l'eliminazione del muro “elevato (dal in aderenza al muro perimetrale della sua costruenda casa Pt_1 con il quale ha ritenuto illecitamente, abusivamente e violentemente, di eliminare la servitù di veduta della quale il fabbricato godeva in modo pacifico, ininterrotto e non clandestino da oltre un cinquantennio. Voglia, comunque, adottare quei provvedimenti che si rendano necessari ad ovviare al pericolo di danno che minaccia il fabbricato”.
Si costituiva parte resistente contestando le richieste ex adverso formulate e proponendo domande riconvenzionali relativamente alla nuova costruzione realizzata dalla Pt_3 eccependo che la stessa, quale opera nuova, aveva realizzato uno spoglio.
Con ordinanza del 4.6.1998 venivano respinte le formulate domande, con fissazione di udienza per il prosieguo.
Nelle more decedeva il difensore della ricorrente e interveniva costituzione di nuovo Pt_3 legale, il quale ribadiva le domande di riconoscimento della servitù di veduta esercitata e la richiesta di demolizione del muro, da dichiararsi illegittimo ed abusivo nonché realizzato a scopo emulativo.
Si costituiva il ribadendo le eccezioni, le difese e le proprie domande proposte in Pt_1 riconvenzionale, anche precisando la pendenza di procedimento petitorio tra le parti.
Il giudizio veniva istruito a mezzo escussione di testi e amissione di consulenza tecnica d'ufficio.
A seguito della chiusura della Sezione Staccata di Melito Porto Salvo la controversia veniva assegnata al Tribunale di Reggio Calabria ed iscritta al n. 103168/1995 R.G..
Atteso il decesso di il procedimento veniva riassunto e si costituivano Controparte_2 gli eredi e . Parte_1 Parte_2
Per parte istante si concludeva, come da note in udienza del 10.04.17 richiamate in atti successivi, chiedendo al Tribunale di voler, respinta ogni contraria istanza, domanda, deduzione, eccezione e conclusione: a) riconoscere e dichiarare definitivamente il diritto in
3 capo alla istante di servitù di veduta sul fondo servente di proprietà del Parte_3 esercitato da sempre per mezzo delle aperture site nell'edificio della stessa ricorrente Pt_1
e prospicienti il fondo b) riconoscere e dichiarare in ogni caso la lesione del possesso Pt_1
e dell'uso delle dette aperture in conseguenza della realizzazione del muro innalzato in aderenza al fabbricato e che impedisce a questa inspicere e prospicere dalle stesse aperture;
c) riconoscere e dichiarare che la condotta del deve considerarsi illegittima valutando Pt_1 le aperture del fabbricato sia come vedute sia come luci che in ogni caso non potevano Pt_3 essere abusivamente occluse;
d) riconoscere e dichiarare, altresì, l'illegittimità ed abusività del muro realizzato a solo scopo emulativo dal Prof. in aderenza al Controparte_2 fabbricato della Sig.ra e) condannare per l'effetto il resistente Prof. Parte_3
e per esso oggi i suoi eredi, al ripristino dello stato dei luoghi di guisa Controparte_2 che vengano ripristinate le aperture sul fondo f) condannare il Prof. Pt_1 CP_2
e per esso oggi i suoi eredi, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del
[...] giudizio.
In relazione al muro, si precisava che lo stesso aveva il “solo scopo di impedire alla Pt_3
l'esercizio di un diritto da sempre goduto, oltre che di realizzare un ulteriore danno derivato dalla realizzazione di un'intercapedine che provoca il ristagno delle acque piovane e le conseguenti copiose infiltrazione all'interno della proprietà attorea”, senza alcuna utilità per il costruttore.
Si chiedeva, inoltre, in rigetto delle domande riconvenzionali avversarie eccependone l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza per avere carattere petitorio.
Parte resistente, invece, instava per l'integrale rigetto della domanda avversaria eccependo l'inesistenza di un possesso tutelabile ed il mancato esercizio della servitù di veduta o di affaccio, nonché il mancato rispetto della conformità di volume, sagoma e superficie tra il vecchio e il nuovo fabbricato realizzato da parte della corrispondente a nuova opera. Pt_3
Chiedeva, quindi, il rigetto delle richieste avversarie e l'accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate, in atti di causa corrispondenti alla dichiarazione di illegittimità delle nuove opere realizzate dalla nonché, anche in caso di dichiarazione di abbattimento Pt_3 del muro, alla condanna al ripristino della situazione preesistente in relazione alle luci e vedute e alla demolizione della nuova costruzione sino al ripristino delle distanze legali, oltre al risarcimento danni. Con vittoria di spese e competenze.
Trattenuta , quindi, la causa in decisione, con sentenza oggetto del presente gravame, il giudice di prime cure così disponeva: - rigettava la prima domanda di parte ricorrente ritenendo non
4 essere stata dimostrata la sussistenza del possesso di una servitù di veduta in capo a
[...]
ampiamente argomentando sulla mancanza di prova sul punto in base agli elementi Pt_3 acquisiti in giudizio ed alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, e statuendo che
“non è stato provato in capo all'attrice alcun possesso della servitù di veduta, alcun esercizio di fatto della stessa, che risulti spogliato dalla costruzione del muro”, con conferma dell'ordinanza interdittale in merito;
- in relazione alla domanda relativa al muro costruito dal qualificava l'azione come “nunciazione posta a tutela del diritto di proprietà tenuto Pt_1 conto sia della causa petendi, ovvero della circostanza che nel momento in cui l'attrice esercitava il diritto di proprietà ricostruendo il proprio immobile l'attore ha costruito un muro non in aderenza creando uno spazio pericoloso, sia del petitum, ovvero della richiesta di demolizione del muro”; riconosceva che lo stesso muro era stato realizzato “non in aderenza rispetto all'edificio della signora d in maniera del tutto dannosa per lo stesso” poiché Pt_3 ad una distanza di 8 cm, idonea a causare danni ed infiltrazioni all'immobile come da elementi acquisiti nel giudizio;
rilevava la mancanza di utilità per il dello stesso muro, e Pt_1 disponeva che “L'unica soluzione tecnica che appare, pertanto, perseguibile è quella di condannare l'attore ad abbattere il muro costruito al confine con la proprietà ; - Pt_3 rigettava la domande riconvenzionale di parte resistente “in quanto dal tenore chiaramente petitorio tanto da essere state già avanzate in un separato giudizio”.
Statuiva, quindi, in dispositivo: “accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
i convenuti ad abbattere il muro costruito sul confine con la proprietà di parte attrice, situata in San Lorenzo Marina, ex Via Nazionale ora Via Rossi n. 3; - rigetta ogni altra domanda;
- rigetta le domande riconvenzionale;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano in € 350,00 per spese e € 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario”.
Avverso la indicata pronuncia proponevano impugnazione gli attuali appellanti, già parti resistenti, instando per la sua parziale riforma in relazione alla parte relativa al disposto abbattimento del muro, per quanto attiene al rigetto integrale delle domande riconvenzionali ed in relazione alla pronuncia di condanna sulle spese e competenze di lite.
Ritenevano, invece, la sentenza non viziata sia nella parte in cui è stata rigettata la domanda possessoria per non essere stata dimostrata l'esistenza di servitù di veduta e di affaccio, sia nel non essere stato accertato alcuno spoglio della indicata servitù a mezzo la costruzione del muro.
5 In specie, lamentavano gli appellanti: la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 163 c.p.c. in relazione alla intervenuta proposizione di domande nuove della ella successiva fase di Pt_3 lite;
la errata interpretazione ed applicazione degli artt. 833 e 877 c.c. per quanto attiene l'edificazione del muro e la pronuncia di demolizione dello stesso;
l'errata pronuncia di inammissibilità dell'azione possessoria proposta dal loro dante causa;
la errata applicazione dei principi di cui agli artt. 92 e ss. c.p.c. in relazione alla condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Nel primo motivo di gravame, quindi, eccepivano l'erroneità della pronuncia impugnata per avere il giudice di prime cure ordinato l'abbattimento del muro nonostante l'azione fosse stata introdotta in via cautelare a tutela di una servitù di veduta non ritenuta esistente, eccependo anche che la domanda proposta nella fase di merito, quale accertamento di atto emulativo, era inammissibile poiché nuova.
Censuravano, inoltre, il mancato riconoscimento di utilità del muro essendo stato lo stesso edificato sul confine, nonché l'erroneità dell'accertata violazione dell'art. 877 c.c. per essere state realizzate intercapedini, consentendo la norma l'edificazione in aderenza, nonché
l'illegittimità dell'ordine di abbattimento essendo stata ammissibile, anche secondo i dettami giurisprudenziali, una diversa soluzione mediante adozione di diversi accorgimenti tecnici, e rilevavano che non trattavasi di atto emulativo poiché volto a delimitare la proprietà essendo stato realizzato in fase di costruzione del diverso fabbricato.
In ulteriore motivo di gravame lamentavano l'erroneità del rigetto delle domande riconvenzionali proposte il primo grado al fine di sentire accertare il ripristino dello stato preesistente alle aperture e la demolizione del fabbricato nella parte realizzata in Pt_3 violazione delle distanze legali, ritenendo che “Il fabbricato ex novo, che non rispetta le distanze, è causa di spoglio e merita tutela, tutela differente dall'azione petitoria in materia di distanze legali e, pertanto, non subisce il giudicato intervenuto nell'azione petitoria”, così rilevando l'erroneità della pronuncia di inammissibilità dell'azione.
Rilevavano, quindi, la presenza di una nuova costruzione da parte della in violazione Pt_3 del diritto dei convenuti, e l'omesso del rispetto della identità di volumetria, sagoma e superficie, essendo state realizzate anche tre aperture.
Censuravano, pertanto, la pronuncia per non essere stata accolta la domanda di “demolizione del …fabbricato fino alla distanza di m. 8,80 nella parte prospiciente il fabbricato dell'attore
e fino alla distanza di m. 5,00 nella parte prospiciente il confine a suolo libero dello stesso attore”.
6 In ultimo motivo, eccepivano l'erroneità della statuizione sulle spese sia per quanto conseguente alla illegittimità della sentenza impugnata sia per non avere il Tribunale tenuto conto dell'intervenuto rigetto della domanda della in relazione alla tutela possessoria Pt_3 in merito alle vedute, instando per la totale condanna di quest'ultima e la restituzione di quanto già corrisposto a tal titolo dagli appellanti nelle more del giudizio.
Concludevano, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “Annullare e riformare la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 1458/2017 limitatamente alle parti oggetto di appello e così revocando la condanna dei sigg.ri e alla demolizione del Parte_2 Parte_1 muro. 2.- Accogliere la domanda riconvenzionale così come proposta conseguentemente ordinando la reintegra nel possesso violato dalla realizzazione del fabbricato con contestuale condanna alla reintegra ed al ripristino delle distanze violate come descritto in parte narrativa. 3.- Condannare la al pagamento delle spese e competenze Parte_3 dell'intero giudizio, con contestuale condanna della stessa alla restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento spese e competenze a seguito della sentenza di primo grado”.
Si costituiva parte appellata per resistere al gravame e chiederne il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Precisava anche che nelle more era stato definito il giudizio petitorio con sentenza di questa
Corte d'Appello n. 237/17, pubblicata in data 11.04.2017.
Concludeva, chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, per tutti i motivi esposti in narrativa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) respingere in ogni suo punto il gravame proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
perché assolutamente infondato in ogni suo punto di fatto e motivi di diritto;
b) per
[...]
l'effetto confermare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'impugnata sentenza n. 1458/2017 emessa in data 6.10.2017 dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, Giudice Unico …, pubblicata il 6.10.2017 e, conseguentemente condannare gli odierni appellanti ad abbattere il muro costruito sul confine con la proprietà della Sig.ra situato in San Parte_3
Lorenzo Marina, ex Via Nazionale ora Via Rossi n. 3, con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'originario convenuto e Controparte_2 proseguita dagli eredi e , perché inammissibile e infondata. Parte_1 Parte_2
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”
Nelle more del giudizio, in data 31.5.2023, decedeva e si costituiva Parte_3 volontariamente in qualità di figlia ed erede, insistendo in tutte le Controparte_1 domande e difese.
7 A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 02.10.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che è intervenuto giudicato sulle parti della sentenza di primo grado in cui è stata rigettata la domanda di spoglio proposta dalla relativamente alle Pt_3 servitù di veduta ed affaccio, avendo il Tribunale statuito che “non è stato provato in capo all'attrice alcun possesso della servitù di veduta, alcun esercizio di fatto della stessa, che risulti spogliato dalla costruzione del muro”, ampiamente motivando sul punto con espressa indicazione di tutte le risultanze processuali acquisite, nonché sulla natura non emulativa della costruzione del muro da parte del non essendo state impugnate le relative statuizioni. Pt_1
Tanto premesso, il primo motivo di gravame proposto, per come prima indicato, appare infondato e va rigettato.
In specie, è infondato l'assunto secondo il quale la domanda relativamente al muro edificato dal “al confine” (come dedotto) con l'immobile già di proprietà della E poi Pt_1 Pt_3 degli eredi, in località Marina di San Lorenzo sarebbe stata nuova ed inammissibile poiché proposta solo nella fase di merito unicamente quale accertamento di atto emulativo e connessa all'azione di spoglio della servitù di veduta, anche considerato il rigetto della domanda sugli indicati capi.
Invero, la ha proposto domande relative all'accertamento della servitù ed alla natura Pt_3 emulativa della costruzione del muro, in relazione alle quali l'appellante aveva già eccepito l'inammissibilità in fase di merito ritenendole nuove, ma entrambe esulano dal presente giudizio per essere state rigettate e non oggetto di gravame.
Le domande indicate erano, inoltre, diverse dalla proposta domanda di accertamento del carattere dannoso della nuova opera in costruzione, ossia del muro indicato.
Infatti, in ricorso cautelare la ricorrente, oltre a dedurre in merito all'asserito intervenuto spoglio della servitù di veduta ed affaccio effettuato a mezzo la costruzione da parte del del suindicato muro, ha dedotto che “se l'opera iniziata dal Pt_1 Controparte_2 verrà portata a compimento…verrà a crearsi una pericola intercapedine ove, obbligatoriamente, ristagneranno le acque piovane con sicuro danno per l'immobile urbano della ricorrente” e che il muro “costituisce sempre un possibile-danno-futuro ai-danni del
8 fabbricato della-ricorrente”, tale da chiedere di “adottare quei provvedimenti che si rendano necessari ad ovviare al pericolo di danno che minaccia il fabbricato”, così formulando la diversa domanda poi accolta nella successiva fase di merito ed oggetto di gravame, relativa alla denuncia di nuova opera causa di “infiltrazioni di umidità e di acqua”, tale da chiederne l'eliminazione.
La qualifica dell'azione come spoglio e danno temuto da nuova opera è stata ribadita nei successivi atti di causa ed è stata oggetto di giudizio, tant'è che in elaborato del CTU, come da perizia ammessa nel giudizio dinanzi al Pretore di Melito Porto Salvo proc RG 3168.1995,
è stata riconosciuta la presenza di un muro a distanza di cm. 8 dalla parete della che Pt_3 aveva creato un angusto spazio nel quale si erano riversate le acque piovane.
Ancora, in ordinanza del 04.06.1998, all'esito della fase cautelare, si è precisato che l'azione aveva ad oggetto “un'ipotesi di novi operis denuntatio, con esposizione del danno da infiltrazione, paventato dal ricorrente”.
L'eccezione è stata sollevata dal anche in primo grado e rigettata, avendo il Tribunale Pt_1 chiarito che “la domanda avanzata sul punto dalla vada qualificata come azione di Pt_3 nunciazione posta a tutela del diritto di proprietà”, anche motivando, con richiamo a precedente giurisprudenziale, sulla proponibilità e sulla intervenuta qualificazione.
Si precisa che sulla attribuita qualità dell'azione di nunciazione effettuata dal giudice di prime cure non vi è espressa censura in atto di impugnazione.
Per le motivazioni indicate la domanda sul punto non può, quindi, considerarsi nuova in quanto già esposta in ricorso introduttivo del cautelare e nei successivi atti, con conseguente rigetto del motivo di gravame e conferma della sentenza di primo grado.
In ulteriore censura, si eccepisce l'erroneità della pronuncia per violazione degli artt. 833 e
877 del c.c. poiché l'indicato muro sarebbe qualificabile come “muro di confine” e sarebbe stato realizzato in aderenza, così da risultare illegittima la disposta demolizione.
Al riguardo, in sentenza impugnata si è diversamente statuito che è “emerso che il muro costruito dal , capace certamente di chiudere le aperture che l'attrice stava Pt_1 realizzando nella propria proprietà, non avesse una chiara utilità (lo stesso tecnico che ha progettato la costruzione del muro, arch. ha chiarito che il muro è “quasi Persona_1 attaccato” ai due fabbricati che si trovano ai lati della proprietà , pur giungendo a Pt_1 definire lo stesso come muro di confine in maniera del tutto ingiustificata) ma si può ritenere accertato che lo stesso, non essendo posto in aderenza ma bensì ad una distanza costante di
9 8 cm, è capace di causare danni ed infiltrazioni all'immobile per la presenza di Pt_3 un'intercapedine espressamente vietata dall'art. 877 c.c.”.
Quanto statuito ha trovato conferma negli atti del primo grado, essendo emerso che il muro in questione è stato realizzato dal a distanza di 8 cm dal lato dell'immobile della Pt_1 Pt_3 sul quale vi erano le aperture lucifere, parallelamente alla detta parte dell'immobile, come tra l'altro incontestato, e per quanto emerge dalle planimetrie allegate, con lunghezza di soli 12 metri compreso tra un fabbricato in testa alla ditta ed altra parte del fabbricato CP_3
per cui non collegato agli estremi di confine, ed a distanza inferiore ad un metro Pt_1 all'immobile già di proprietà del e del terreno adiacente. Pt_1
La indicata distanza di circa 8 cm, che non è stata espressamente contestata oltre che provata, giustifica il riconoscimento della non aderenza effettuato in sentenza gravata, avendo il giudice di prime cure correttamente applicato il dettato dell' articolo 877 c.c., secondo cui l'aderenza della costruzione rispetto ad un'altra si ha non solo quando non si realizza una solidarietà costruttiva-strutturale attraverso la condivisione di muri o innesti strutturali sugli stessi, ma soprattutto quando non si crea alcuna intercapedine, nel senso che i due muri non devono presentare, nemmeno per un breve tratto o intervallo, uno spazio vuoto, caratteristica che manca nel caso de quo.
Inoltre, non si è dato atto, anche nelle consulenze di parte o di ufficio, della possibilità che detto spazio possa essere agevolmente colmabile mediante opportuni accorgimenti tecnici atti a determinare l'aderenza senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente.
In specie, detti accorgimenti dovevano essere predisposti dal costruttore, indi dal Pt_1 che non ne ha indicato neanche la possibilità o le caratteristiche, essendo mancato in primo grado una specifica contestazione da parte dello stesso ed un accertamento sul punto.
Né quanto sopra emerge dagli elaborati peritali, così da consentire al giudicante di riconoscere l'esistenza di una possibile soluzione e provvedere in merito, essendo stata la circostanza sollevata solo nel presente grado di lite.
Non sono emersi, quindi, in primo grado elementi idonei a dimostrare un errato accertamento del muro edificato “non in aderenza”, come in sentenza impugnata, così da potersi escludere l'applicabilità dell'invocato art. 877 c.c..
Ad ulteriore supporto della illegittimità dell'opera realizzata dal nel senso Pt_1 riconosciuto in sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che l'ipotesi de quo esula anche dall'applicazione dell'art. 904 c.c, secondo cui la chiusura di luci illegittime è ammessa unicamente con costruzioni in appoggio o in aderenza al predetto muro, che deve essere reso
10 comune, con la presenza di una concreta utilità a chi l'ha costruita, non essendo emerse neanche dette caratteristiche.
Da tutto quanto indicato emerge la correttezza del decisum in merito.
Con riferimento alla indicata concreta utilità, si rigetta l'assunto di parte appellante secondo cui l'utilità del muro doveva ritenersi soddisfatta dall'attribuzione della natura di “muro confine”, erroneamente negata in sentenza, essendo mancata la prova delle caratteristiche di cui all'art. 878 c.c..
Al contrario, è emerso che si tratta di un muro che viene indicato in verbale dei Vigili del
Fuoco del 15.10.2006 in atti come alto 5 metri, e quindi in misura maggiore dei metri 3, e non
è stato dimostrato che lo stesso era destinato esclusivamente a demarcare la linea di confine con proprietà limitrofe, anzi tale carattere non emerge in considerazione del fatto che il muro non delimita un intero lato dei confini della proprietà delle parti, non è collegato a recinzioni alcune, ma attiene unicamente un breve tratto compreso tra due diversi immobili, come prima indicato, parallelamente ad altra parete, così da escludersi una evidente necessità di delimitazione della proprietà. Nessuna utilità in tal senso è stata dimostrata dall'appellante, che pur ne ha invocato la siffatta natura, se pur essendo stato escluso un carattere meramente emulativo.
Parimenti incontestata dal resistente e dimostrata in giudizio, per quanto indicato nel corso del procedimento di primo grado, è la circostanza, evidenziata dal giudice di prime cure, secondo cui il muro ha creato “un'intercapedine pericolosa in cui l'acqua piovana ristagna e non ha alcuna possibilità di sfogo, situazione che certamente rischia di minare la salubrità e la stabilità dell'immobile di parte attrice”, determinando pericolo di danno.
Ciò è stato provato dalle testimonianze acquisite, dalle risultanze della stessa perizia d'ufficio nonché dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco del 15/10/2006 citato, in cui è stato rilevato che “all'esterno dell'abitazione si poteva constatare la presenza di un muro lungo circa 12 mt ed alto 5 mt, questo crea un'intercapedine dove l'acqua piovana infiltrandosi non ha sbocco” evidenziando la presenza di “una vistosa infiltrazione di acqua attraverso il muro perimetrale”, come richiamato anche in sentenza.
Ne consegue la conferma della pronuncia impugnata anche nella parte in cui è stato disposto l'abbattimento della costruzione causa di pregiudizio, quale misura idonea a tutelare il possesso del bene dal pericolo di danno e tutelare il diritto della e prima della sua CP_1 dante causa, a continuare a godere del bene.
Per i motivi indicati, si rigettano i primi due motivi di appello.
11 Eccepiscono, inoltre, gli appellanti la erroneità della pronuncia nella parte in cui sono state rigettate le domande riconvenzionali volte all'accertamento della nuova costruzione ed alla richiesta di demolizione del fabbricato già in capo alla nella parte realizzata in Pt_3 violazione delle distanze legali, erroneamente itenuta “dal tenore chiaramente petitorio tanto da essere state già avanzate in un separato giudizio”, in specie ribadendo la richiesta di demolizione del fabbricato fino alla distanza di m. 8,80 nella parte prospiciente l'immobile del e fino alla distanza di m. 5,00 nella parte prospiciente il confine a suolo libero Pt_1 dello stesso.
La domanda non è accoglibile nel presente giudizio, nonché già oggetto di giudicato tra le parti.
Le domande riconvenzionali proposte nella fase possessoria, infatti, sono già state oggetto di diversa azione petitoria proposta dal contro la definita dalla sentenza n. Pt_1 Pt_3
237.2017 emessa da questa Corte di Appello, pubblicata in data 11.4.2017, in cui, in riforma della sentenza di primo grado e per quanto attiene le richieste oggetto anche del presente giudizio, si è così disposto: - è stato riconosciuto che l'intervento edilizio effettuato dalla on si è tradotto nell'esatto ripristino delle componenti preesistenti, avendo comportato Pt_3 una variazione della volumetria come in CTU disposta in primo grado, ma non ne è stato riconosciuto l'obbligo di arretramento;
- è stato, infatti, ritenuto applicabile in principio secondo cui “se lo strumento urbanistico non prevede una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, non si può disporre la demolizione e l'arretramento dell'edificio nel suo complesso” (v. Cass. Civ., cit, n.21000); - conseguentemente, è stata riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui la era stata condannata a demolire la costruzione dalla Pt_3 stessa edificata e ad arretrarla fino a ripristinare le distanze legali, disponendosi la sola condanna alla riduzione della costruzione nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio preesistente come da perizia in atti.
In particolare, la Corte ha così statuito: “accoglie parzialmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 200/2007 del 12/02/2007 del Tribunale di Reggio Calabria;
2) in riforma del punto sub: n.1) della sentenza, condanna a ridurre la costruzione nelle parti Parte_3 eccedenti le dimensioni dell'edificio preesistente, per come descritto nella consulenza Tecnica
a firma dell' arch. e successivi chiarimenti;
3) conferma per il resto la Persona_2 sentenza gravata;
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio”.
12 Inoltre, avverso la detta sentenza gli odierni appellanti hanno proposto ricorso per Cassazione, definito con ordinanza n. 24064 pubblicata in data 3.8.2022, resa nel ricorso iscritto al n.
13677/2018 R.G., come indicata dalla parte appellata.
In essa la Suprema Corte, per quanto di interesse, ha statuito, e chiarito, anche: - che le previsioni tecniche del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio del Comune di
San Lorenzo sono riferibili alle aree libere edificabili e “non agli edifici demoliti e ricostruiti, per i quali, nella prima parte della disposizione, si prevede specificamente che essi possono conservare gli allineamenti preesistenti sul fronte strada e l'altezza preesistente suscettibile di variazione in più o in meno non superiore al 5%”, per cui “la norma, nel suo complesso, non consente di ricavare una disposizione espressa idonea a derogare al principio che, in presenza di demolizione e ricostruzione, il requisito della novità di una sola parte non si estende all'intero edificio ricostruito”.; - la irrilevanza, però, ai fini del contendere della nozione di “nuova costruzione”, riferita alla ricostruzione dell'edificio demolito, ritenendo che ciò non comporta l'applicabilità della normativa vigente al tempo della riedificazione, richiamando precedenti pronunce sul punto (es. Cass. n. 12196/2022; v. anche SSUU, sentenza n. 21578/2011 in motivazione) in quanto “il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni;
in mancanza di tale previsione (come nel caso in esame), il manufatto va considerato come nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario e la demolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto".
Se è pur vero che lo jus possessionis, quale situazione di fatto corrispondente ad un diritto reale viene normalmente tutelato in via autonoma rispetto al diritto reale, nel caso in esame all'esito della decisione sulla controversia petitoria non residua alcun margine per la ulteriore tutela del possesso per le motivazioni invocate nel presente giudizio., così respingendo il ricorso e confermando la sentenza impugnata.
Conseguentemente, per quanto disposto, la sentenza n. 237.2017 resa nel confermato procedimento di appello, come ulteriormente integrata e motivata dalla Cassazione, con connesso rigetto della lamentata violazione delle distanze legali e della richiesta di demolizione-arretramento, è l'unico titolo idoneo a regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e/o petitoria in contestazione tra le parti, contenendo sia una pronuncia di accertamento e limitazione dell'esistenza del diritto vantato nei confronti della e dei Pt_3
13 suoi eredi, sia la conseguente condanna a rimuovere le opere e condotte nelle quali si è estrinsecata la condotta già oggetto della domanda nel procedimento possessorio e non ad arretrare.
La sentenza che ha deciso la controversia petitoria, limitando la sussistenza del diritto a quanto indicato, facendo stato tra le parti, ha, pertanto, già regolato diversamente rispetto a quanto richiesto il diritto per cui vi è stata riconvenzionale ed impone di negare al possesso la diversa protezione richiesta nel presente procedimento, così da essere ravvisabile una obiettiva incompatibilità ad una differente pronuncia ed impedendosi che la medesima situazione possa essere riesaminata in fase possessoria.
Da ciò l'inammissibilità della domanda e il rigetto dell'appello sul punto.
In ultimo motivo si censura la pronuncia di primo grado per quanto attiene la condanna sulle spese in capo al resistente in primo grado e successivamente odierni appellanti, ritenendo che il rigetto della domanda possessoria relativa alla servitù di vedute proposta dalla Pt_3 avrebbe dovuto comportare la sua soccombenza nel giudizio.
In merito, si rileva che in considerazione delle domande reciprocamente poste in primo grado, la ha visto accogliere una delle domande proposte, ossia quella relativa alla domanda Pt_3 di nunciazione con ordine a controparte di demolizione del muro di cui prima ed è risultata vittoriosa rispetto alle domande riconvenzionali proposte dagli eredi che sono state Pt_1 integralmente rigettate. Il Tribunale ha, inoltre, rigettato le domande proposte dalla in Pt_3 primo grado relative alla servitù di veduta ed alla azione emulativa.
Non appare, quindi, corretto il giudizio di comparazione operato dal giudice di prime cure, tale da ritenere gli eredi destinatari della condanna alla refusione integrale delle spese Pt_1
e competenze di lite, poiché al rigetto di due delle domande complessivamente contrapposte consegue che la risultata vittoriosa in misura significativamente inferiore rispetto alle Pt_3 domande proposte. Ciò considerato, pur permanendo in capo agli eredi la posizione Pt_1 di parte che ha dato causa in misura prevalente agli oneri processuali e alla quale, quindi, questi ultimi siano in maggior misura imputabili, si giustifica una diversa pronuncia di condanna a carico di questi ultimi, con compensazione parziale delle spese processuali del primo grado nella misura di un mezzo.
Conseguentemente, in parziale accoglimento del motivo di appello ed in riforma della pronuncia di primo grado sulle spese, condanna le parti appellanti, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice in primo grado, come liquidate in € 350,00 per spese e € 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in sentenza impugnata, compensate nella
14 misura di un mezzo. Essendo stata corrisposta nelle more l'intera somma statuita a titolo di spese e competenze di lite in esecuzione della pronuncia di primo grado, attesa la disposta compensazione per la misura di un mezzo, condanna alla restituzione Controparte_1 della residua quota parte di un mezzo della stessa in favore degli appellanti
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Per le dette motivazioni la Corte accoglie l'appello unicamente per il suindicato motivo, mentre lo rigetta per quanto di residuo con conferma la sentenza di primo grado in merito.
Attesa la sostanziale soccombenza delle parti appellanti per quanto attiene al presente grado di lite, e considerato l'accoglimento parziale di un unico motivo di gravame rispetto a tutte le censure sollevate, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata con compensazione parziale delle stesse nella misura di un quinto. Gli appellanti si condannano, quindi, alla refusione in solido delle spese di lite in favore di delle Controparte_1 competenze che si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.
147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto al valore della controversia per come indicato in atti (€ 5.000,00), nella misura, corrispondente ai medi tariffari (complessivamente corrispondenti a € 536,00 per studio, €
536,00 per fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione ed € 851,00 per fase decisionale)
e pari alla somma, già compensata per un quinto, di € 2.332,00 oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, contro quale erede di avverso la CP_2 Controparte_1 Parte_3 sentenza n. 1458/2017 del 6.10.2017 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento iscritto al n. 103168/1995, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- in accoglimento parziale dell'ultimo motivo di gravame ed in riforma della pronuncia di primo grado sulle spese e competenze di lite, compensa le spese di lite poste a carico di parte resistente in primo grado nella misura di un mezzo, così condannando
[...]
e , nella qualità in atti, alla corresponsione in favore di Parte_1 Parte_2
a titolo di spese e competenze di lite del primo rado della Controparte_1 somma, già compensata, pari ad € 2.000,00 per onorari ed € 175,00 per spese, oltre al
15 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e condanna di quest'ultima alla restituzione in favore degli appellanti della maggior somma ricevuta.
2- rigetta gli ulteriori motivi di appello confermando la sentenza impugnata;
3- condanna le parti appellanti, in solido, alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata, che liquida, nella misura già compensata per un quinto, in complessive € 2.332,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 31.03.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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