Sentenza 23 aprile 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2004, n. 7756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7756 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
8 1 N ° 4 3 1 - G E - 8 E 5 9 4 L G 2 8 T E L D ' R . A S L N I I L S E O A B L O E S E N E E T A D E R S G I A R T Z O I N E ORIGINALE 07756/04 REPUBBLICA OM DEL POPOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE adoziom Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente e Relatore R.G.N. 24925/03 Dott. Vincenzo PROTO - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere - Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Consigliere Cron.15031 Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere Ud.15/03/04 GILARDI Consigliere Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NA RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO BOCCARDO 26/A, presso l'avvocato GENNARO D'IPPOLITO ROBERTO, giusta procura a margine Q FREDELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MILAURO OTELLO, del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCE;
UFFICIO DISTRETTUALE SRVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI DI LECCE, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE;
- intimati 2004 - avverso la sentenza n. 383/03 della Corte d'Appello di 649 1 LECCE, depositata il 02/07/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2004 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Con decreto emesso in data 11 novembre 1999, a nor- ma dell'art.15 1.4 maggio 1983, n.184, il Tribunale per i minorenni di Lecce - a conferma di precedenti decreti coi quali era stato disposto il collocamento dei minori presso famiglie idonee e disponibili ad un adeguato trattamento psicoterapeutico in attesa della definizio- ne del procedimento dichiarò lo stato di adattabilità J - dei germani EA (nato il [...]), TT (nata il [...]) ed ON (nato il [...]) EL, figli di FA EL e di NA dall'esercizio TA AC, contestualmente sospesi della potestà genitoriale. Avverso il decreto proposero opposizione con di- stinti ricorsi, davanti al Tribunale per i minorenni di Lecce, NA TA AC e la nonna materna, CO ZO. Espletata c.t.u. collegiale (affidata ad una psi- 3 chiatra e ad una psicoterapeuta, seguita da un supple- mento peritale), conclusasi con un giudizio di inade- guatezza della AC e di incapacità della ZO ad assolvere al ruolo genitoriale in sostituzione della figlia, esaminati i testi indicati dalle opponenti, il Tribunale adito rigettò i ricorsi, confermando lo stato di adottabilità dei tre minori. Contro questa pronuncia la AC propose impugna- zione, che la Corte territoriale rigettò, osservando, con la sentenza 2 luglio 2003, impugnata in questa sede a conferma del giudizio, già espresso dal Tribunale, di inadeguatezza della AC (ormai sola, dopo che il marito, condannato per violenza sessuale ai danni del Q piccolo ON, era stato dichiarato decaduto dalla po- testà di genitore) a garantire un equilibrato sviluppo della personalità dei figli, e nell'accertata assenza di parenti entro il quarto grado con significativi rap- - che i comportamenti della madre (in porti coi minori particolare, la sua dichiarazione al giudice minorile di avere procreato il figlio ON per dare un figlio successivaad una sua sorella senza prole;
la "consegna" del figlio agli "affidatari", dediti all'accattonaggio; la incosciente superficialità da lei dimostrata nell'omettere di informare il consultorio familiare e il Tribunale minorile del rientro in fami- Corte di Cassazione (r.n.24925 03) est. Vincenzo OT 3 glia, "agli arresti domiciliari", del marito, la cui delittuosa condotta già aveva determinato un primo in- tervento dello stesso Tribunale e l'affidamento dei mi- nori alla struttura pubblica, creando le premesse per la violenza sessuale poi commessa dal padre sul figlio) denotavano palesemente la sua assoluta incapacità di comprendere i più elementari rudimenti di primordiale ed istintiva tutela materiale e morale della prole. Avverso questa decisione, notificata il 17 luglio 2003, la AC ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Le parti intimate non hanno ご svolto attività difensiva. д Considerato in diritto La ricorrente, denunciando violazione e falsa ap- plicazione di norme di legge, deduce che la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata motivazione sui punti di censura proposti con l'atto di appello avverso la decisione di primo grado e avrebbe ingiustamente im- putato alla AC responsabilità (come quella relati- va alla previsione della violenza sessuale esercitata dal padre nei confronti del figlio) riferibili ai ser- vizi sociali e allo stesso Tribunale per i minorenni di Lecce, cui la vicenda dei minori EL era già nota sin dal 30 luglio 1996. Rileva, inoltre, che il consul- torio familiare, affidatario, non avrebbe posto in es- Corte di Cassazione (r.n.24925 03) est. Vincenzo OT 4 sere alcun comportamento idoneo a sostenere la propria famiglia in difficoltà e la posizione genitoriale del- la AC. Sostiene, infine, che il Tribunale, dispo- nendo l'allontanamento dei figli dalla madre, sarebbe intervenuto tardivamente, quando era ormai stata già rimossa, ad opera del giudice penale, la vera causa che aveva determinato 1'intervento stesso, mediante l'arresto e la condanna del padre per l'episodio di violenza sessuale ai danni del figlio, e sottolinea di non essere stata mai coinvolta in tale situazione de- littuosa. こ Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che avverso la sentenza sullo stato di adattabilità pronunciata dalla sezione per i minorenni delle corti di appello il ricorso per cassa- zione è tuttora ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'originario testo dell'art.17 della legge 184/1983, posto che l'entrata in vigore della nuova disciplina processuale (di cui alla legge 28 marzo 2001, n.149) è stata ripetutamente differita nel tempo (d.
1.24 aprile 2001, n.150, convertito dalla 1.n.240 del 2001; d.1.1°luglio 2002, n.126, convertito dalla 1.n.126 del 2002); da ultimo, con d.
1.24 giugno 2003, n.147, convertito dalla 1.1° agosto 2003, n.200, fino al 30 giugno 2004 (art.15). Corte di Cassazione (r.n.24925 03) est. Vincenzo OT 5 Nella fattispecie la Corte d'appello ha anzitutto considerato che nel sistema della legge n.184 del 1983, in armonia col precetto costituzionale (art.30), l'istituto dell'adozione si configura come estremo ri- medio ad una irreversibile situazione di abbandono del minore, al quale, in via primaria, è attribuito il di- ritto di essere educato nell'ambito della famiglia di origine. Muovendo da questi principi ha, poi, stabilito, confermando la valutazione già espressa dal primo giu- dice, l'assoluta inadeguatezza della AC a svolgere il proprio ruolo genitoriale, ed ha motivato il proprio apprezzamento argomentando sulla base dei comportamen- Д ti, singolarmente e globalmente esaminati, alla stessa riferiti. A sostegno del decisum, ha, infatti, rilevato che la AC viveva ormai sola (dopo la condanna del marito per violenza sessuale ai danni del piccolo Oron- zo), e che non vi erano parenti entro il quarto grado, con significativi rapporti coi minori, in grado di as- sicurare agli stessi assistenza morale e materiale. Ha, poi, considerato che la AC, per sua stessa dichia- razione (resa al giudice minorile) si era determinata a procreare il figlio ON nell'intento di assicurare prole ad una sua sorella e al relativo coniuge ancora senza figli, e, "coerentemente", aveva successivamente Corte di Cassazione (r.n.24925 03) est. Vincenzo OT 6 こ "consegnato" il piccolo ON agli "affidatari", che conducevano la loro vita secondo un degradato tenore di vita basato sull'accattonaggio. Ha ancora rilevato che la AC aveva irragionevolmente omesso di informare il consultorio familiare e il Tribunale minorile del rientro in famiglia del marito, costretto agli arresti domiciliari, la cui delittuosa condotta aveva deter- minato un primo intervento dello stesso Tribunale l'affidamento dei minori alla struttura pubblica, OS- servando che proprio tale omissione aveva determinato una situazione favorevole all'attuazione della violenza sessuale subita dal piccolo all'età di appena dieci me- si. Ha, inoltre, considerato che mai la AC, pur risultando che il marito era solito percuotere il fi- glio, aveva denunciato il comportamento del marito alle competenti autorità. Ha, infine, concluso che la Garac- ci era assolutamente inidonea non solo a garantire l'equilibrato sviluppo della personalità dei figli, ma anche ad assicurare loro una sia pur minima tutela ma- teriale. In questo contesto motivazionale la ricorrente si limita a denunciare le responsabilità, nella vicenda, del consultorio familiare affidatario, per i mancati interventi di sostegno, e lamenta che la sentenza impu- gnata non abbia fornito adeguata motivazione alle dedu- Corte di Cassazione (r.n.24925 03) est. Vincenzo OT 7 zioni svolte dalla AC nell'atto di impugnazione: denuncia inidonea, già nella stessa prospettazione, ad integrare l'errore di diritto previsto dalla legge (art.360 n.3 c.p.c.), per esperire ricorso per cassa- zione;
non essendo per sé sufficiente il mero, generico richiamo alla violazione e alla falsa applicazione di legge. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento va adottato per le spese del giudizio di cassazione, in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 15 marzo 2004, in Roma. Il Presidente ed estensore Vincenzo URTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Chise CANCELLIERE Depositato in Cecelleria EA Bianc 23 APR. 2004 IL CANCELLIERF ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 LEGGE 4-5-1983 N° 184 Corte di Cassazione (r.n.24925 03) cst. Vincenzo OT