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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/10/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3196 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 30.09.2025; da
(cod.fisc.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 21.10.1977, rappresentata e difesa, giusta procura resa in atti, dall'Avv. Caterina Sonia Pellicanò, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via Ravagnese Superiore, n.43/G int.3, ha eletto domicilio e
(cod.fisc.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
Calabria il 28.01.1978, rappresentato e difeso, giusta procura resa in atti, dall'Avv. Marianna Concetta Manti, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via Paolo Pellicano n.26/f, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 12/11/2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria l'08/06/2013 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 30/01/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30/09/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 9:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria l'08/06/2013, b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la Sentenza di separazione personale n. 14/2025, pubblicata il
30/01/2025, comunicata al P.M. in pari data;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02/12/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato il 12/11/2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'8/06/2013 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2
del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 119 parte 2 serie A - anno 2013, senza ulteriori condizioni.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'01.10.2025 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3196 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 30.09.2025; da
(cod.fisc.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 21.10.1977, rappresentata e difesa, giusta procura resa in atti, dall'Avv. Caterina Sonia Pellicanò, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via Ravagnese Superiore, n.43/G int.3, ha eletto domicilio e
(cod.fisc.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
Calabria il 28.01.1978, rappresentato e difeso, giusta procura resa in atti, dall'Avv. Marianna Concetta Manti, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via Paolo Pellicano n.26/f, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 12/11/2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria l'08/06/2013 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con ordinanza del 30/01/2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30/09/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza alle ore 9:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria l'08/06/2013, b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la Sentenza di separazione personale n. 14/2025, pubblicata il
30/01/2025, comunicata al P.M. in pari data;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02/12/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato il 12/11/2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'8/06/2013 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2
del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 119 parte 2 serie A - anno 2013, senza ulteriori condizioni.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'01.10.2025 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna