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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6501 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6028 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza dell'8. 10. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA con siede in , Parte_1 Pt_1
Piazza Salimbeni n. 3, cap. soc. € 15.692.799.350,97, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di al n. 00884060526, stesso numero di Pt_1 codice fiscale – banca iscritta all'albo elle banche e capogruppo del gruppo bancario , iscritto all'albo dei gruppi bancari, codice Parte_1 banca 1030.6, codice banca gruppo 1036 in persona del dott. n. CP_1
q. di responsabile del settore dipartimentale legale di rappresentanza della medesima giusta procura del 4. 10. 2017 ai rogiti dott. Notaio in Persona_1
(rep. n. 36238, racc. n. 17860), quale avente causa della CONSUM Pt_1 [...] in ragione della incorporazione per fusione dell'11. 5. 2015, a rogito CP_2
Notaio dott. rep n. 34037, racc. 16294, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Massimo Mannocchi (C.F. ), ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
ex art. 37 DL 98/2011 GU 155 si dichiarano i seguenti recapiti: pec:
telefax: 06 32852350 Email_1
APPELLANTE
E
(già , (CF ), in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p. t. rappresentata e Controparte_5
difesa dall'avv. Arturo Florimo (CF ), giusta procura C.F._2
speciale ad litem posta in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del r.g. n. 1 medesimo procuratore in Roma, Via Umberto Tupini n. 103, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio come segue: n. di fax:
0654220560; PEC: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Mandato - Appello avverso la sentenza n. 7224/2018 emessa dal Tribunale civile di Roma in data 9. 4. 2018
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8. 10. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così decideva:
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c. p. c. datata 20. 1. 2015, con la quale la Parte_2
è stata condannata a pagare in favore della la somma di €
[...] CP_3
584.129,99, oltre agli interessi legali dal giorno in cui i singoli pagamenti sono stati effettuati fino al soddisfo ed alle spese processuali liquidate in € 7.283,00 oltre agli accessori di legge;
Condanna la a rifondere alla le ulteriori Parte_2 Controparte_4
spese di lite liquidate in € 16.654,00 per compensi professionali, oltre agli accessori nella misura di legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, per i motivi esposti:
Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 115, 116 c. p. c. in relazione all'art. 1339 c. c., per non avere il Tribunale tenuto in adeguato conto l'intervenuta modifica del regolamento ISVAP n. 5 del 16. 10. 2006, con errata valutazione del giudice di r.g. n. 2 prime cure sulla validità della clausola di cui alla lettera c) dell'art. 8 del contratto di intermediazione e pertanto riconoscere che la anche ai Parte_2
sensi dell'art. 1339 c. c., ha provveduto al rimborso dei premi assicurativi mediante la corresponsione delle commissioni mandataria aumentate a seguito della modifica del detto regolamento, nonché per avere erroneamente ritenuto che il rischio del credito sia stato assunto esclusivamente dalla società mandante;
Per l'effetto, in accoglimento del presente appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, condannare la a restituire alla Controparte_4 [...]
la somma di € 584.129,99 pagata dalla Controparte_6
in adempimento dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. Parte_2
186 ter c. p. c. resa dal Tribunale di Roma in data 12. 1. 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento;
con vittoria di spese di lite ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: rigettare nel merito i motivi di appello proposti dalla
[...]
perché del tutto inammissibili, oltrechè infondati in fatto Controparte_6 Pt_2
ed in diritto;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza dell'8. 10. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, in violazione degli articoli 111, comma 6, Cost., nonché degli artt. 115, 116 c.
p. c., in relazione agli artt. 1339 e 1375 c. c., per non avere il Tribunale tenuto in adeguato conto l'intervenuta modifica del regolamento ISVAP n.
r.g. n. 3 5 del 16 ottobre 2006, con errata valutazione del giudice di prime cure sulla validità della clausola di cui alla lettera c) dell'art. 8 del contratto di intermediazione (non essendo vero che la avesse diritto al CP_7
rimborso dei premi assicurativi pagati successivamente al 2 Aprile 2012).
L'appellante ha impugnato il capo della sentenza che ha affermato che:
“Quest'ultima obbligazione è stata correttamente adempiuta dalla società mandante che ha prodotto i certificati di polizza, dai quali risulta che l'attrice ha provveduto, in qualità di contraente, alla stipula dei contratti di assicurazione al pagamento dei relativi premi indicando tuttavia la quale Parte_3
beneficiaria degli eventuali indennizzi assicurativi. Orbene è evidente che i contratti di assicurazione in parola siano stati stipulati nell'esclusivo interesse della società mandante per adempiere ad un'obbligazione contrattuale a cui corrisponde un preciso obbligo di legge dettato dall'articolo 54 del DPR n.
180/1950. Ne consegue che l'onere economico inerente i premi assicurativi debba gravare sulla mandante come peraltro risulta dall'originario testo contrattuale laddove è espressamente previsto il diritto dell'odierna attrice di trattenere sul capitale lordo mutuato in ogni singola operazione l'ammontare dei premi ed accessori afferenti le polizze di assicurazione contro il rischio morte del cedente e, in caso di lavoratore dipendente, dell'eventuale polizza contro il rischio di perdita di impiego del cedente (ramo perdite pecuniarie)… (cfr. art. 8 lettera c) del contratto di mandato). La citata pattuizione contrattuale si pone in linea con il principio, sancito dalla disciplina codicistica, secondo cui il mandante deve tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che trovi causa nell'incarico, o effettuando delle anticipazioni (è questo il caso disciplinato dall'articolo 1719 c. c.) o per via di refusione (cui invece fa riferimento l'art. 1720 c. c.)”.
L'appellante ha anche censurato l'ulteriore capo di sentenza nel quale il
Tribunale ha affermato:”L'addebito dei costi assicurativi a carico dell'odierna attrice non è giustificato neanche dalle modifiche normative - intervenute nel r.g. n. 4 corso del rapporto contrattuale - con le quali è stato introdotto il divieto di riversare sul mutuatario i costi dei contratti assicurativi. Non risulta, infatti, in alcun modo provato il raggiungimento di un nuovo accordo - modificativo di quello iniziale - con il quale le parti abbiamo previsto in maniera espressa una diversa ripartizione degli oneri assicurativi, non potendosi rinvenire siffatta nuova volontà contrattuale semplicemente nelle modifiche che hanno riguardato le provvigioni spettanti all'attrice. Del resto, per quanto previsto dall'articolo 13.
3 del contratto di mandato, qualunque modifica od integrazione dell'accordo originario sarebbe dovuta avvenire necessariamente in forma scritta ed essere accettata congiuntamente dalle parti”.
Il convincimento del Tribunale discende dall'assunto che la non Parte_2
avrebbe mai rimborsato i premi assicurativi anticipati dalla a partire CP_3
dall'aprile 2012, circostanza non vera, omettendo di valutare se tale rimborso potesse essere avvenuto con modalità diverse.
Il giudice di primo grado non avrebbe considerato il fatto che una cosa è dire che la stipulazione delle polizze sia stata eseguita in beneficio della mandante per la copertura di un rischio derivante dalla possibile perdita del capitale da essa stessa erogato, ed altra cosa affermare che il costo delle polizze non sarebbe stato rimborsato alla mandataria;
infatti, nell'originario testo contrattuale era stato previsto che le somme inerenti ai premi assicurativi dovessero essere trattenute sul capitale lordo mutuato;
quindi, il provvedimento dell'ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011, aveva inserito all'art. 48 del
Regolamento ISVAP n. 5/2006, il comma 1 bis, il quale aveva previsto che: “gli intermediari comunque si astengono dall'assumere direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma uno, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva”.
In seguito a tale provvedimento, entrato in vigore dal 2. 4. 2012, stante r.g. n. 5 l'impossibilità di rivestire contemporaneamente la qualità di beneficiario ed intermediario, anche per le polizze vita che assistevano i finanziamenti in esame si sarebbe reso necessario eliminare il relativo costo dall'ambito degli importi detraibili nella somma erogata alla clientela.
Il Tribunale avrebbe errato nel richiamare l'operatività della clausola di cui alla lettera c) dell'articolo 8 del contratto stipulato tra le parti, che prevede “il diritto dell'odierna attrice di trattenere sul capitale lordo mutuato in ogni singola operazione l'ammontare dei premi ed accessori afferenti le polizze di assicurazione”, in quanto tale previsione non poteva più essere osservata in seguito all'intervenuta modifica normativa, alla quale la non poteva CP_3
sottrarsi in virtù dei patti contrattuali di cui all'accordo sottoscritto con la
.it. CP_8
L'art.
3.1 dell'accordo per l'effettuazione di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio premi prevedeva, secondo quanto dichiarato da CP_3
che: la nostra società, avvalendosi della propria rete, proporrà a potenziali clienti la sottoscrizione dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, del presente accordo e delle norme assuntive, determinate dalla normativa, che si basano sull'acquisizione del benestare da parte dell'ente azienda e sulla presenza delle polizze assicurative citate nel presente accordo.
In aderenza a tale disposizione contrattuale l'andamento del rapporto non avrebbe potuto essere proseguito mediante quanto pattuito, ma adeguandosi alla normativa vigente.
Quindi, sarebbe del tutto errato il capo della sentenza nel quale il Tribunale ha affermato che: “la citata pattuizione contrattuale si pone in linea con il principio sancito dalla disciplina codicistica, secondo cui il mandante deve tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che trovi causa nell'incarico, o effettuando delle anticipazioni (è questo il caso disciplinato dall'art. 1719 c. c.) o per via di refusione (cui invece fa riferimento l'art. 1720 c.
r.g. n. 6 c.)”.
La società appellante avrebbe operato nel pieno rispetto della legge, e sarebbe provato per tabulas che in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento la mandataria, a fronte del mancato trasferimento alla CP_9
clientela dei costi delle polizze assicurative, avrebbe applicato un incremento medio delle proprie commissioni superiore al 3%; infatti, a partire dal 2. 4.
2012, cioè da quando non sarebbe stato più possibile trattenere i costi assicurativi dall'importo erogato, la avrebbe praticato un aumento CP_3
delle proprie commissioni medie superiore al 3%, guadagnando di più da quando la polizza assicurativa non era più stata pagata dal cliente, dal momento che per le pratiche dove la polizza assicurativa veniva pagata dal cliente le commissioni medie trattenute dalla mandataria ammontavano all'11,41%, e successivamente avevano raggiunto il 14,69%.
Tale aumento sarebbe perfettamente in linea con l'aumento accordato da con la comunicazione del 24. 1. 2012, proprio in vista dell'entrata in Parte_2
vigore del divieto evidenziato;
dovrebbe quindi ritenersi che il diritto al rimborso sancito nella sentenza impugnata dovrebbe essere rivisitato in sede di gravame, in quanto la società appellante avrebbe posto in essere un nuovo schema operativo nel quale gli importi relativi ai premi assicurativi non venivano rimborsati direttamente dalla banca mandante, ma venivano conteggiati nelle commissioni spettanti alla mandataria che erano sempre state corrisposte alla clientela.
Tale circostanza sarebbe provata per tabulas (v. doc. 18 del fascicolo di primo grado), in quanto emergerebbe che nelle commissioni erano conteggiate le spese assicurative, che quindi erano a carico della mandataria;
in tale contesto affermare che la società mandataria non aveva ricevuto il rimborso dei premi assicurativi sarebbe del tutto errato, ed il Tribunale non avrebbe compreso che i costi anticipati dalla mandataria non venivano più rimborsati nominalmente ma attraverso un'unica voce denominata “Commissioni”.
r.g. n. 7 Dall'esame del doc. 10 del fascicolo di primo grado si avrebbe una visione chiara dello svolgimento del rapporto contrattuale svoltosi tra le parti, potendosi riscontrare che per ciascuna operazione, sino a quella del 5. 4. 2012, sotto la voce polizze assicurative veniva riportato l'esatto ammontare dei premi pagati e rimborsati alla mandataria, mentre a partire dall'operazione del 10. 4. 2012, e sino all'ultima operazione svoltasi nell'ambito del rapporto contrattuale controverso, sotto la voce polizze assicurative era stato riportato un importo pari a zero, mentre nella voce “commissioni mandataria”, a partire dal 5. 4. 2012, gli importi relativi a tale voce, e corrisposti ad erano notevolmente CP_3
aumentati in seguito all'inserimento dei costi assicurativi all'interno delle commissioni;
a titolo esemplificativo, l'appellante ha prospettato in termini numerici due operazioni aventi lo stesso montante, intervenute prima e dopo la modifica della normativa per dimostrare il cambio di modalità dello svolgimento del rapporto.
L'appellante ha quindi censurato il passaggio della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che non fosse stato provato il raggiungimento di un nuovo accordo, modificativo di quello iniziale, con il quale le parti avevano previsto in maniera espressa una diversa ripartizione degli oneri assicurativi, non essendo rinvenibile tale volontà contrattuale solo nelle modifiche che avevano riguardato le provvigioni spettanti all'attrice.
L'appellante, facendo riferimento all'art. 1339 c. c. ed alla giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che sia la che la si sarebbero Parte_2 CP_3
correttamente adeguate all'intervenuta modifica del regolamento ISVAP n. 5/06 in ossequio al provvedimento n. 2946 del 6. 12. 2011, entrato in vigore il 2. 4.
2012; conclusione che sarebbe confermata dal fatto che la mandataria non avrebbe espresso alcuna doglianza al riguardo in corso di rapporto, salvo farlo a conclusione dello stesso.
L'appellante ha anche sostenuto che nel caso di specie ricorrerebbe l'ipotesi del factum principis, posto che per effetto delle modifiche normative r.g. n. 8 intervenute sarebbe stato impossibile per l'appellante, in presenza di una causa di impossibilità oggettiva, effettuare tale prestazione secondo le stesse modalità precedenti;
del resto, l'appellata sarebbe sempre stata consapevole che la suddetta operatività era stata modificata, e sarebbe singolare che CP_3
avesse richiesto la ripetizione delle somme di cui si discute con raccomandate del giugno e del settembre 2013, cioè solo dopo che il rapporto contrattuale non era più in essere, mentre in precedenza non aveva lamentato alcunchè al riguardo.
Da tale comportamento concludente posto in essere dalle due società, derivante da un obbligo normativo, dovrebbe trarsi la conseguenza che la società mandataria fosse del tutto consapevole che gli importi oggetto di causa erano stati corrisposti con il pagamento dell'unica voce relativa alle commissioni, laddove la con l'instaurazione del presente giudizio, avrebbe cercato CP_3
di sfruttare la mancata regolamentazione del nuovo rimborso dei premi assicurativi, omettendo di affermare che tali importi li aveva già percepiti mediante la corresponsione delle “commissioni mandataria”.
Tale omissione violerebbe il principio di cui all'articolo 1375 c. c., secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede;
tale violazione dovrebbe essere considerata in sede di gravame, rappresentando un tentativo di sfruttare a proprio favore un dettato contrattuale che in seguito alla modifica normativa in questione non poteva non mutare operatività, né la CP_3
potrebbe negare di essere stata a conoscenza del nuovo andamento del contratto, non avendo mai obiettato nulla al riguardo.
Con il secondo motivo è stata lamentata l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale tenuto adeguatamente conto della garanzia prestata dalla in favore della Controparte_4 Parte_2
(non riscosso per riscosso) con errata valutazione sull'inquadramento delle garanzie prestate dalle parti (non essendo vero che il rischio del credito era stato assunto esclusivamente dalla mandante).
r.g. n. 9 Il Tribunale avrebbe errato per non aver tenuto conto del fatto che anche l'appellante, società mandataria, sarebbe stata anch'essa beneficiaria delle polizze assicurative.
La doveva sostenere i costi delle polizze in proprio non solo CP_3
perché fattasi garante, ma anche perché tali costi erano stati correttamente rimborsati all'interno delle commissioni erogate in favore della stessa.
Dal contenuto del contratto (v. art. 5) risulta che il rischio di credito era stato assunto anche dalla mandataria che in base alla suddetta CP_3
disposizione era tenuta all'integrale pagamento delle somme dovute alla mandante anche nel caso di insolvenza delle stesse compagnie assicurative presso le quali il medesimo rischio di credito era assicurato;
e facendo capo alla mandataria il rischio di credito la stessa dovrebbe sostenere il costo dell'assicurazione che da tale rischio teneva indenne.
a seguito di discussioni intervenute con la sola aveva Parte_2 CP_3
accettato di corrispondere un rimborso delle polizze impiego sino ad allora sottoscritte da precisando che qualunque polizza pagata da CP_3 CP_3
oltre tale cifra sarebbe stata a carico di quest'ultima, e che ai fini della prosecuzione dell'attività di la suddetta avrebbe adeguato la propria CP_3
attività alle modalità praticate da con altre mandatarie, che in Parte_2
presenza dell'analoga garanzia “riscosso per non riscosso” si erano adeguate alla nuova disciplina mantenendo a proprio carico i costi dell'assicurazione per tutelare il rischio di credito ad essa facente capo.
Nel caso di specie l'attribuzione ad dei costi assicurativi, oltre CP_3
che da una lettura coordinata delle disposizioni contrattuali e dai successivi rapporti tra le parti, deriverebbe anche dall'applicazione dei principi generali in materia di sopportazione dei costi da parte del titolare dell'interesse alla prestazione, e dovrebbe quindi essere posto a carico del sostanziale beneficiario della prestazione assicurativa il costo della prestazione stessa. Questa soluzione sarebbe stata adottata da tutto il settore, e sarebbe evidente che l'assorbimento r.g. n. 10 nei costi industriali dei costi assicurativi da parte delle mandatarie con garanzia
“non riscosso per riscosso” non comporterebbe alcuna violazione di normative, essendo pienamente conforme al contenuto del regolamento ISVAP, in relazione ai quali la ripartizione dei costi tra gli intermediari finanziari sarebbe assolutamente irrilevante.
Peraltro, la necessità di sostenere tali costi da parte da parte di CP_3
sarebbe stata chiaramente espressa nella mail di del 18. 11. 2011 ove Parte_2
si specificava che ogni polizza pagata da successivamente al CP_3
pagamento ivi indicato sarebbe stata a carico di quest'ultima; aveva Parte_2
quindi proceduto alla modifica delle condizioni contrattuali in modo da favorire l'assorbimento di tali costi da parte di e ciò sarebbe confermato dalla CP_3
corrispondenza tra le parti in atti e dai conteggi prodotti, dai quali risulterebbe evidente l'aumento delle commissioni di oltre il 3 % praticato da a CP_3
partire dal 2. 4. 2012.
Poiché i costi assicurativi di cui si discute riguardano obbligazioni che il mandatario aveva contratto nell'interesse proprio e non nell'interesse del mandante non dovrebbero trovare applicazione gli artt. 1719 e 1720 c. c., in quanto la garanzia prestata da farebbe ricadere sulla stessa il rischio CP_3
dell'operazione di finanziamento, atteso che, considerando che il beneficiario della polizza sarebbe la mandante, nel caso in cui la mandataria non avesse stipulato la polizza con una compagnia di assicurazione da essa stessa scelta, la mandante sarebbe stata comunque garantita dalla mandataria, che in tal caso avrebbe dovuto rimborsare la mandante dell'omessa stipulazione della polizza;
in altri termini non sarebbe stata necessaria alcuna deroga pattizia per ritenere insussistente l'obbligo di pagamento dei costi dell'assicurazione in capo alla mandataria.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.
La Corte osserva che le questioni sottoposte al suo esame sono r.g. n. 11 essenzialmente le seguenti.
La prima questione attiene al problema dell'onere economico inerente i premi assicurativi che devono gravare sulla mandante;
secondo quanto rilevato dal Tribunale, nell'originario testo contrattuale era espressamente previsto il diritto della di trattenere sul capitale lordo mutuato in ogni singola CP_3
operazione l'ammontare dei premi ed accessori afferenti le polizze di assicurazione contro il rischio morte del cedente e, in caso di lavoratore dipendente, dell'eventuale polizza contro il rischio di perdita di impiego del cedente (ramo perdite pecuniarie) – v. art. 8 lettera c) del contratto di mandato;
a sostegno di tale conclusione il Tribunale ha richiamato il principio, sancito dalla disciplina codicistica, secondo cui il mandante deve tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che trovi causa nell'incarico, o effettuando delle anticipazioni (è questo il caso disciplinato dall'articolo 1719 c.
c.) o per via di refusione (cui invece fa riferimento l'art. 1720 c. c.).
L'ulteriore questione riguarda l'addebito dei costi assicurativi a carico della che secondo il Tribunale non era giustificato neanche dalle modifiche CP_3
normative, intervenute nel corso del rapporto contrattuale, con le quali era stato introdotto il divieto di riversare sul mutuatario i costi dei contratti assicurativi, e che non poteva operare in assenza della prova del raggiungimento di un nuovo accordo - modificativo di quello iniziale - con il quale le parti avevano previsto in maniera espressa una diversa ripartizione degli oneri assicurativi, non potendosi rinvenire siffatta nuova volontà contrattuale semplicemente nelle modifiche che avevano riguardato le provvigioni spettanti alla e che CP_3
avrebbe dovuto, secondo quanto previsto dall'articolo 13. 3 del contratto di mandato, avvenire necessariamente in forma scritta ed essere accettata congiuntamente dalle parti.
La Corte ritiene di non dover condividere la decisione adottata dal
Tribunale.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la a Parte_2
r.g. n. 12 partire dall'aprile 2012 aveva rimborsato i premi assicurativi anticipati dalla sia pure con modalità diverse. CP_3
Nell'originario testo contrattuale le parti avevano previsto che le somme inerenti ai premi assicurativi dovevano essere trattenute sul capitale lordo mutuato;
successivamente, il provvedimento dell'ISVAP n. 2946 del 6 dicembre
2011, aveva inserito, all'art. 48 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il comma 1 bis, che aveva previsto che: “gli intermediari comunque si astengono dall'assumere direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma uno, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva”. Deve rilevarsi che in seguito al suddetto provvedimento, entrato in vigore dal 2. 4. 2012, era divenuto impossibile rivestire contemporaneamente la qualità di beneficiario e di intermediario, anche per le polizze vita che assistevano i finanziamenti di cui si discute, e quindi era necessario eliminare il relativo costo dall'ambito degli importi detraibili nella somma erogata alla clientela.
E' vero che la clausola di cui alla lettera c) dell'articolo 8 del contratto stipulato tra le parti prevedeva “il diritto (di di trattenere sul capitale CP_3
lordo mutuato in ogni singola operazione l'ammontare dei premi ed accessori afferenti le polizze di assicurazione”; ma tale previsione non poteva più essere attuata in seguito all'intervenuta modifica normativa, alla quale le parti non potevano evidentemente sottrarsi, modificando quindi i patti contrattuali previgenti.
Peraltro, l'art.
3.1 dell'accordo per l'effettuazione di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio premi prevedeva che: “la nostra società , CP_3
avvalendosi della propria rete, proporrà a potenziali clienti la sottoscrizione dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, del presente accordo e delle norme assuntive, determinate dalla normativa, che r.g. n. 13 sinteticamente si basano sull'acquisizione del benestare da parte dell'ente azienda ceduti e sulla presenza delle polizze assicurative citate nel presente accordo”; tale clausola dimostra che l'andamento del rapporto prevedeva anche l'adeguamento alla normativa vigente, e quindi non può essere condivisa l'interpretazione adottata dal Tribunale secondo cui la citata pattuizione contrattuale si poneva in linea con il principio sancito dalla disciplina codicistica, secondo cui il mandante deve tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che trovi causa nell'incarico, o effettuando delle anticipazioni (è questo il caso disciplinato dall'art. 1719 c. c.) o per via di refusione (cui invece fa riferimento l'art. 1720 c. c.), e che la nuova volontà contrattuale, riferita solo alle modifiche riguardanti le provvigioni spettanti alla dovesse, secondo quanto previsto dall'articolo 13. 3 del contratto di CP_3
mandato, avvenire necessariamente in forma scritta ed essere accettata congiuntamente dalle parti.
Con il nuovo assetto normativo venutosi a determinare deve ritenersi che l'appellante aveva operato nel rispetto delle norme citate, e dall'esame della documentazione versata in atti emerge che in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento la mandataria, a fronte del mancato trasferimento CP_9
alla clientela dei costi delle polizze assicurative, aveva applicato un incremento medio delle proprie commissioni superiore al 3%; a partire dal 2. 4. 2012, data dalla quale era divenuto impossibile trattenere i costi assicurativi dall'importo erogato, la aveva praticato un aumento delle proprie commissioni CP_3
medie superiore al 3%, guadagnando di più da quando la polizza assicurativa non era più stata pagata dal cliente, visto che per le pratiche dove la polizza assicurativa era pagata dal cliente le commissioni medie trattenute dalla mandataria ammontavano all'11,41%, e successivamente avevano raggiunto il
14,69%.
Tale aumento era in linea con l'aumento accordato da con la Parte_2
comunicazione del 24. 1. 2012, in vista dell'entrata in vigore del nuovo assetto r.g. n. 14 normativo, con la quale si faceva riferimento ad un nuovo schema operativo nel quale gli importi relativi ai premi assicurativi non venivano rimborsati direttamente dalla banca mandante, ma venivano conteggiati nelle commissioni spettanti alla mandataria che erano sempre state corrisposte alla clientela (v. doc.
18 del fascicolo di primo grado).
Tale nuova modalità prevedeva che i costi anticipati dalla mandataria non venissero più rimborsati nominalmente ma attraverso un'unica voce denominata
“Commissioni”.
E dall'esame del documento 10 del fascicolo di primo grado di parte appellante si deduce che per ciascuna operazione, sino a quella del 5. 4. 2012, sotto la voce “polizze assicurative” era stato riportato l'esatto ammontare dei premi pagati e rimborsati alla mandataria, mentre a partire dall'operazione del
10. 4. 2012, e sino all'ultima operazione svoltasi nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, sotto la voce “polizze assicurative” era stato riportato un importo pari a zero, mentre nella voce “commissioni mandataria”, a partire dal 5. 4. 2012, gli importi relativi a tale voce, e corrisposti ad CP_3
erano notevolmente aumentati in seguito per effetto dell'inserimento dei costi assicurativi all'interno delle commissioni.
Per quanto riguarda la valutazione effettuata dal Tribunale circa il fatto che non era stato provato il raggiungimento di un nuovo accordo, modificativo di quello iniziale, con il quale le parti avevano previsto in maniera espressa una diversa ripartizione degli oneri assicurativi, non potendosi rinvenire tale volontà contrattuale solo nelle modifiche che avevano riguardato le provvigioni spettanti alla deve osservarsi che quest'ultima CP_3
non aveva espresso alcuna doglianza rispetto a tale problematica in corso di rapporto, salvo farlo a conclusione dello stesso.
La Corte peraltro ritiene che nel caso di specie possa trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 1339 c. c., dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 2989/2022), sia pure riferita ad una r.g. n. 15 fattispecie diversa, ha affermato che “l'art. 28 del d.l. n. 1 del 2012 e l'attuativo regolamento Isvap n. 40 del 2012 vanno interpretati, in forza della sottesa
"ratio", nel senso per cui i contratti di assicurazione non conformi al detto regolamento sono nulli - con sostituzione automatica delle clausole ex art. 1339
c.c. - se "connessi" o "condizionati" ad un contratto di mutuo…”.
Quindi, nel caso di specie deve ritenersi che sia la che la Parte_2
si erano correttamente adeguate all'intervenuta modifica del CP_3
regolamento ISVAP n. 5/06 in ossequio al provvedimento n. 2946 del 6. 12.
2011, entrato in vigore il 2. 4. 2012; e la modifica normativa intervenuta aveva anche reso impossibile per l'odierna appellante effettuare la prestazione di cui si discute secondo le stesse modalità precedenti, non potendosi neanche ignorare il comportamento dell'appellata che aveva richiesto la ripetizione delle somme di cui si discute solo dopo che il rapporto contrattuale non era più in essere, mentre in precedenza non aveva lamentato alcunchè al riguardo.
Il comportamento concludente adottato dalle due società, derivante da un obbligo normativo, dimostra che anche la società mandataria era del tutto consapevole che gli importi oggetto di causa erano stati corrisposti con il pagamento dell'unica voce relativa alle commissioni, ed al riguardo non può rilevare il fatto che non fosse intervenuta una espressa pattuizione contrattuale tra le parti.
Dal contenuto del contratto (v. art. 5) risulta, inoltre, che il rischio di credito era stato assunto anche dalla mandataria che in base alla CP_3
suddetta disposizione era tenuta all'integrale pagamento delle somme dovute alla mandante anche nel caso di insolvenza delle stesse compagnie assicurative presso le quali il medesimo rischio di credito era assicurato;
e facendo capo alla mandataria il rischio di credito la stessa doveva sostenere il costo dell'assicurazione che da tale rischio teneva indenne.
Inoltre, nel rapporto con la sola aveva accettato di Parte_2 CP_3
corrispondere un rimborso delle polizze impiego sino ad allora sottoscritte da r.g. n. 16 precisando che qualunque polizza pagata da oltre tale cifra CP_3 CP_3
doveva essere a carico di quest'ultima, e che ai fini della prosecuzione dell'attività di questa doveva adeguare la propria attività alle modalità CP_3
praticate da con altre mandatarie;
e tutte le altre mandatarie, in Parte_2
presenza dell'analoga garanzia “riscosso per non riscosso” si erano adeguate alla nuova disciplina, tenendo a proprio carico i costi dell'assicurazione per tutelare il rischio di credito. Nel caso di specie l'attribuzione ad dei costi CP_3
assicurativi, oltre che da una lettura coordinata delle disposizioni contrattuali e dai successivi rapporti tra le parti deriva anche dall'applicazione dei principi generali in materia di sopportazione dei costi da parte del titolare dell'interesse alla prestazione, e doveva quindi essere posto a carico del beneficiario della prestazione assicurativa il costo della prestazione.
Una simile soluzione, che era stata adottata da tutto il settore, e che prevedeva l'assorbimento nei costi industriali dei costi assicurativi da parte delle mandatarie con garanzia “non riscosso per riscosso”, non comporta alcuna violazione normativa, essendo pienamente conforme al contenuto del regolamento ISVAP, nell'ambito del quale la ripartizione dei costi tra gli intermediari finanziari è del tutto irrilevante.
La necessità di sostenere tali costi da parte di risulta dalla mail di CP_3
del 18. 11. 2011, ove era stato specificato che ogni polizza pagata da Parte_2
successivamente al pagamento ivi indicato doveva essere a carico di CP_3
quest'ultima. aveva quindi proceduto alla modifica delle condizioni Parte_2
contrattuali per favorire l'assorbimento di tali costi da parte di CP_3
circostanza confermata dalla corrispondenza tra le parti in atti, e dai conteggi prodotti, dai quali emerge l'aumento delle commissioni di oltre il 3 % praticato da a partire dal 2. 4. 2012. CP_3
Essendo i costi assicurativi di cui si discute relativi ad obbligazioni che il mandatario aveva contratto nell'interesse proprio, e non nell'interesse del r.g. n. 17 mandante, non possono trovare applicazione gli artt. 1719 e 1720 c. c., dal momento che la garanzia prestata da comporta che il rischio CP_3
dell'operazione di finanziamento deve ricadere sulla stessa essendo CP_3
beneficiaria della polizza la mandante, nel caso in cui la mandataria non avesse stipulato la polizza con una compagnia di assicurazione da essa stessa scelta, la mandante doveva ritenersi comunque garantita dalla mandataria, che in tal caso doveva rimborsare la mandante dell'omessa stipulazione della polizza.
Alla stregua di quanto sinora esposto i due motivi di gravame devono ritenersi fondati e devono essere accolti.
Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello deve essere ordinata la restituzione della somma di € 584.129,99 che la assume di aver Parte_2
pagato in adempimento dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c. p. c. resa dal Tribunale di Roma in data 12. 1. 2015, circostanza non contestata dall'appellata; trattandosi di debito di valuta sono dovuti solo gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria (v. Cass. n. 14289/2018), a decorrere dalla data del pagamento.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 7224/2018 emessa dal Tribunale civile di
Roma in data 9. 4. 2018, così provvede:
A) Accoglie l'appello proposto, e per l'effetto respinge la domanda proposta da (già ; Controparte_3 Controparte_4
r.g. n. 18 B) Condanna (già al pagamento in CP_10 Controparte_4
favore di della somma di € 584.129,99, Pt_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla data del pagamento;
C) Condanna la (già a pagare in Controparte_3 Controparte_4
favore dell'appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi €
29.193,00, oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 26.155,00, oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 19