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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1363/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott. PP EI Presidente
Dott.ssa AL CE Consigliere rel.
Dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1363/2025 promossa in grado d'appello da:
C.F./P.I ) e, per essa, in qualità di mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TA IN (C.F. – P.E.C. C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso il Email_1
suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone n. 8/10, giusta delega in atti.
- APPELLANTE – contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._2
avv. Isabella Secci (C.F.: – PEC C.F._3
, (C.F. Email_2 Controparte_3
– p.e.c: e C.F._4 Email_3
e ES D'IM (C.F. - p.e.c: C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso gli Email_4
indirizzi p.e.c dei difensori, giusta procura in atti. - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1904/2025 del Tribunale di Milano pubblicata in data 10 marzo 2025/fideiussione – polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per E, PER , Parte appellante Parte_1 CP_4 Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Annullare o comunque riformare integralmente la sentenza n.1904/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 06/03/2025, per i motivi esposti nell'atto di appello e nella presente difesa;
2) Conseguentemente dichiarare inammissibile, improcedibile, infondata o comunque rigettare integralmente per i motivi sopra esposti l'opposizione proposta dal Sig. avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n.17723/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 21/11/2023;
3) Per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 17723/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 21/11/2023;
4) In via subordinata condannare comunque l'opponente Sig. al pagamento per le Controparte_2 causali sopra esposte dell'importo di € 452.186,34, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre ulteriori interessi di mora ai tassi contrattualmente previsti e comunque entro il “tasso soglia” ex L.108/1996;
5) In ogni caso dare vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
6) In ogni caso condannare controparte alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di rifusione delle spese e compensi del giudizio di primo grado, con condanna espressamente eseguibile anche nei confronti del difensore distrattario Avv. ES D'IM, in cui favore è stato eseguito il pagamento».
Per Parte appellata Controparte_2
«Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello di Milano IN VIA PRINCIPALE
1. Per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto
2. Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Corte di Appello dovesse accogliere in tutto o in parte l'appello, accogliersi le seguenti conclusioni:
3) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito, il difetto di legittimazione attiva in capo a ed il difetto di prova dell'inclusione del credito Parte_1 azionato tra i crediti ceduti e per l'effetto revocare il decreto opposto;
4) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della eventuale fideiussione posta a garanzia del contratto n° 06566056 ex artt. 1955 – 1956 c.c. e/o ex art. 1957 c.c. e la liberazione del sig. e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace CP_2 totalmente o parzialmente il Decreto Ingiuntivo opposto;
5) In via principale nel merito, accertato e dichiarato che parte appellante non ha adempiuto al proprio onus probandi, per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
6) In via subordinata nel merito, accertato, per le ragioni esposte in atti, che alla data in cui
ha depositato ricorso per ingiunzione la medesima non era titolare di alcun credito Parte_1 verso il Sig. oppure non era titolare del credito affermato, per l'effetto dichiarare che nulla è CP_2 dovuto e quindi revocare il decreto Ingiuntivo n° 17723/2023 RG n. 37009/2023 e rigettare ogni domanda formulata da parte appellante. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 17723/23, emesso dal Tribunale di Milano su istanza di Controparte_1 quale mandataria di con il quale veniva ingiunto all'opponente, in qualità di Parte_1 fideiussore, il pagamento di € 452.186,34, oltre interessi di mora, a titolo di somme insolute inerenti a due contratti di leasing1 stipulati da Nova Elettra S.r.l. con SanPaolo Leasint S.p.A. e con EM
Finance S.p.A.
A supporto dell'opposizione, l'opponente deduceva:
a) la mancata titolarità del credito ingiunto e l'assenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
in assenza di allegazione del contratto di cessione dei crediti del 22.11.2021 e attesa l'inidoneità
[...] probatoria dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.;
b) la nullità della procura alle liti conferita dalla e per essa, dalla mandataria Parte_1
, all'avvocato IN in quanto non risultava iscritta all'albo ex art. 106 CP_1 CP_1
TUB e non poteva, pertanto, svolgere attività di recupero e riscossione di crediti cartolarizzati;
c) la nullità dell'attestazione di conformità resa dall'avvocato IN del ricorso per decreto ingiuntivo, della procura alle liti e del decreto ingiuntivo nonché la nullità della dichiarazione ex art. 137 comma 7 c.p.c.;
d) il mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere probatorio in merito all'an e al quantum del credito ingiunto, nonché diverse irregolarità sussistenti nei contratti di leasing concernenti l'indeterminatezza delle modalità di indicizzazione degli interessi, con conseguente richiesta di CTU. 2) Nel giudizio così radicato si costituiva per il tramite della mandataria Parte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la CP_1 concessione della provvisoria esecuzione. Tale richiesta veniva rigettata dal Tribunale di Milano.
3) Con la sentenza impugnata, emessa in data 10 marzo 2025 con il n. 1904, il Tribunale di Milano ha così deciso:
«1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 17723 reso da questo
Tribunale in data 21.11.2023;
2. Condanna l'opposta a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 Controparte_2 liquidano secondo i parametri medi in € 17.252 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA2».
In particolare, il primo giudice:
- ha affermato che la parte che agisce in qualità di successore a titolo particolare del credito, all'esito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi del citato art. 58 TUB, ha l'onere di provare che proprio quel credito sia incluso nel novero dei crediti complessivamente ceduti e ha ritenuto che, nel caso di specie, tale onere non fosse stato assolto da parte dell'opposta la quale, a fronte delle puntuali censure dell'opponente, non Parte_1 ha «provveduto ad integrare la documentazione probatoria depositata in sede monitoria limitandosi a dedurre di aver stipulato in data 22.11.2021 con Controparte_5 un contratto in forza del quale è diventata cessionaria di alcuni crediti, tra cui quelli di cui è causa»;
- ha osservato che i criteri identificativi indicati nell'avviso in Gazzetta Ufficiale non consentivano di individuare in modo univoco i crediti oggetto della cessione, poiché non sufficientemente precisi;
- ha ritenuto che non potesse attribuirsi rilievo all'elenco di contratti ceduti prodotto dall'opposta, poiché tale lista riportava «i contratti riferibili alle fideiussioni rilasciate da la cui numerazione non è coerente con gli stessi (contratto n. CP_2
01008862/200230337/001 e contratto n. 566056) in quanto funzionale all'organizzazione contabile interna della cessionaria avente numerazioni difformi»;
- ha dichiarato, infine, assorbite le ulteriori censure formulate dall'opponente.
Il giudizio di secondo grado
4) Avverso tale decisione, ha proposto appello e, per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, chiedendo la riforma della sentenza impugnata sulla base di due motivi di appello, così rubricati:
1) Idoneità delle indicazioni contenute nell'avviso ex art. 58 t.u.b.
Con il primo motivo di gravame, ampiamente articolato, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
Secondo l'appellante, sussisterebbero diversi elementi da cui desumere la prova della cessione in capo a e, in particolare: Parte_1
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B., che costituirebbe elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario;
- l'avviso pubblicato in Gazzetta che individuava esattamente il cessionario, il cedente e i criteri di identificazione dei debiti ceduti (il titolo, la data, la qualificazione dei crediti in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia);
- la lista dei crediti ceduti, consultabile tramite il link https://www.securitisation-
in cui sarebbero indicati i contratti stipulati con Nova Elettra S.r.l. per i Controparte_6 quali il Sig. aveva concesso fideiussione;
CP_2
- il possesso in capo a di tutta la documentazione contrattuale relativa ai contratti Parte_1 di leasing con Nova Elettra S.r.l. ed alle fideiussioni rilasciate dal (docc.9-12), della CP_2 corrispondenza con lo stesso e degli atti successivi (docc.13, 28-34), nonché dei dati necessari CP_2 per calcolare gli estratti conto aggiornati ed i piani finanziari dei contratti (docc.14, 15, 25, 27);
- la dichiarazione resa in data 23/04/2025 da attestante l'inclusione, fra i Controparte_5 crediti ceduti a anche di quelli derivanti dai contratti di leasing n.06566056 e n. Parte_1
20023037 stipulati da Nova Elettra S.r.l., identificabili dalla descrizione dei beni concessi in leasing.
2) La condanna alle spese del giudizio di primo grado
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato a rifondere all'opponente le spese di lite. Parte_1
In tesi dell'appellante, alla riforma della sentenza di primo grado dovrebbe seguire la condanna dell'appellato alla restituzione delle spese e dei compensi liquidati in tale sentenza e, tale condanna, dovrebbe essere espressamente dichiarata eseguibile anche nei confronti del difensore antistatario
Avv. ES D'IM, nei cui confronti ha già effettuato il relativo Parte_1 pagamento.
5) Nel giudizio di secondo grado così radicato si è costituito contestando tutti i motivi Controparte_2 di gravame e chiedendone il rigetto. ha riproposto, in subordine all'accoglimento Controparte_2 dell'appello, alcune domande già svolte nel giudizio di primo grado e, in particolare:
I) La domanda di liberazione dalla fideiussione eventualmente prestata ex art. 1955, 1956 1057 c.c. per quanto concerne il leasing n° 06566056
ha richiamato quanto già rilevato con la propria memoria ex art. 171 ter c.p.c., Controparte_2 lamentando che in relazione al leasing n° 06566056, parte appellante, sia in sede di insinuazione al passivo, che in sede di istanza di rivendica, si sarebbe limitata a citare i beni di cui ai contratti n°
n.01008862/20023037/001 e n° n.1008862/20008404 (non azionato in via monitoria), senza riferirsi al contratto n° 06566056. Secondo l'appellata, pertanto, la banca (all'epoca LEASINT) avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare e presentare istanza di rivendica del bene oggetto del leasing.
Tale omissione sarebbe «gravemente lesiva» per il fideiussore, che dovrebbe essere liberato dalla fideiussione prestata ex art. 1955, 1956 1957 c.c.
II) Difetto di titolarità del credito in capo a e di legittimazione attiva: Parte_1
Inefficacia dell'avviso di cessione in G.U. a provare la titolarità del credito e la legittimazione attiva di con specifico riguardo alla posizione di Pt_1 Controparte_7
La parte appellata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di sostenendo che Parte_1
i crediti in esame sarebbero stati ulteriormente ceduti a Secondo il Controparte_7 CP_2 tale cessione risulterebbe dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove è scritto che « CP_7 acquisterà, pro soluto, (…) i rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria (…)».
A giudizio dell'appellata, l'espressione “rapporti giuridici derivanti dai contratti di leasing” comprenderebbe anche i crediti oggetto di contestazione.
6) All'udienza del 4 giugno 2025, il Consigliere istruttore si è riservato di riferire al Collegio in ordine all'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata. Con ordinanza in pari data, la
Corte ha rigettato l'istanza.
All'udienza del 15 ottobre 2025, la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 26 novembre 2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 17 novembre 2025).
Alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione tenendo in pari data la camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7) Sul primo motivo di appello, giova premettere che, il soggetto che agisce in qualità di cessionario di un diritto di credito in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco deve allegare – e, a fronte di specifica contestazione da parte del debitore ceduto, anche provare – la titolarità attiva della posizione soggettiva fatta valere in giudizio, che postula l'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa nonché l'inclusione dello specifico credito tra i diritti ceduti in forza dell'operazione (tra le tante, Cass. n. 28790 del 2024 e Cass. n. 391 del 2025).
Al riguardo, la giurisprudenza – anche di questa Corte – ha individuato una serie di indici, che, di per sé considerati o in combinazione tra loro, sono idonei a dimostrare, con ragionevole probabilità,
l'avvenuto trasferimento della titolarità del diritto a favore del cessionario. Tra questi, si annoverano la dichiarazione dell'avvenuta cessione proveniente dal cedente (in via stragiudiziale o resa in giudizio, anche a seguito di intervento volontario: v. App. Milano n. 220 del 2023 e App. Milano n.
2325 del 2025) ovvero il possesso della documentazione relativa al credito da parte del cessionario
(Cass. n. 10200 del 2021).
La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, invece, non è di per sé idonea a dimostrare l'esistenza della cessione, essendo l'unico effetto di tale pubblicazione quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto (Cass. n. 22151 del 2019).
Tuttavia, la pubblicazione, specialmente laddove sia avvenuta su iniziativa del cedente, può assumere un valore indiziario, in combinazione con altri elementi, allorché contenga tutti i criteri necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione all'interno dell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. 27915 del 2025 e Cass. 13289 del 2024).
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi idonei a comprovare la titolarità del credito in capo alla cessionaria e, in particolare: Parte_1
- l'opponente ha prodotto l'avviso di pubblicazione in G.U. ove si legge « La società
[...]
(la “Cessionaria”), (…) comunica di aver sottoscritto un contratto di cessione di Parte_1 crediti in data 22 novembre 2021 (il “Contratto di Cessione Crediti”) con Controparte_5
(“ ) e UBI Leasing S.p.A. (“ULE” e, unitamente a le “Cedenti”).
[...] CP_5 CP_5
In forza del Contratto di Cessione Crediti, con effetti giuridici al 29 novembre 2021 ed effetti economici decorrenti dal 31 dicembre 2020 (la “Data di Valutazione”), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto dalle Cedenti, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dalle
Cedenti e derivanti da contratti di leasing e, con esclusivo riferimento a altresì da CP_5 contratti di finanziamento bancario (i “Crediti” e ciascuno un “Credito”). Ai sensi dell'art.
7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, si riportano di seguito le informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti ceduti derivano: Crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria, e, con esclusivo riferimento a altresì da contratti CP_5 di) finanziamento bancario, concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 30 dicembre 2020, qualificati come “deteriorati” in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996, come successivamente modificata e integrata, e come altresì risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalle Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della
Cessionaria e delle Cedenti sui siti internet https://www.securitisation- services.com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto. (p. 4 G.U.)»;
- nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a pag. 4, si legge che «i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della Cessionaria e delle Cedenti sui siti internet https://www.securitisa-tion-services.com/it/cessioni/ (…)». Tale link, tutt'ora consultabile, rimanda a una lista di cessioni effettuate con diverse società e, cliccando sul documento denominato «Project Portland – Lista_crediti_pubblicazione_Provis.pdf», si apre una lista ove figura il NDG Debitore n. 1052785, associato ai contratti numero 06566056 e
20023037 stipulati con Al riguardo, la Corte osserva che le deduzioni Controparte_5 dell'appellata, secondo cui i contratti indicati nella Lista non coinciderebbero con quelli da essa stipulati – recanti i numeri 566056 e 20023037/1 – risultano prive di pregio, trattandosi di minime differenze presenti nella numerazione. Nel primo caso (contratto n. 566056), è stato aggiunto il prefisso 06 per indicare i contratti provenienti da Neos Finance S.p.a, nel secondo caso (contratto n. 20023037/1) non è stato riportato il numero /1. Tali variazioni, tuttavia, non hanno rilevanza sostanziale, tenuto anche in considerazione del fatto che i contratti elencati nella lista sono riferibili al NDG n. 1052785, numero identificativo della posizione del CP_2 circostanza non contestata da quest'ultimo;
- nel giudizio di primo grado, ha peraltro prodotto: a) i due contratti di Parte_1 leasing (doc. n. 9-11); b) le due fideiussioni rilasciate dal (doc. n. 10-12); c) gli estratti CP_2 conto relativi ai due contratti di leasing (doc. n. 14-15); - infine, nel giudizio di appello, ha prodotto la dichiarazione della cedente Parte_1 in cui si legge: «segnaliamo che (…) in data 22 novembre CP_5 Controparte_5
2021 ha effettuato nei confronti di una operazione di cessione di crediti pro Parte_1
– soluto, avviso pubblicato sulla GU parte II n. 141 del 27 novembre 2021, con effetti giuridici dal 29 novembre 2021 (…), che include taluni crediti vantati da Controparte_5
e derivanti da contratti di leasing. Tabella 1. NDG 0000000001052785. Rapporti
000106566056 -000120023037. Contratti leasing con indicazione dei beni sottostanti
06566056 (…); 20023037 (…). Nominativo cliente NOVA ELETTRA CON UNICO SOCIO
S.R.L.».
- la cedente, poi, non si è costituita né nel presente giudizio, né in quello di primo grado, così dimostrando di essere consapevole di non avere più titolo né interesse a pretendere il pagamento.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere provata la cessione e, conseguentemente, la titolarità in capo a del credito in esame. Parte_1
Inoltre, avendo prodotto la documentazione contrattuale e gli estratti conto, il credito Parte_1 azionato – in assenza di puntuali contestazioni - può ritenersi adeguatamente provato, come anche meglio si dirà in prosieguo, laddove si affronteranno le eccezioni e le deduzioni riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in questa sede dal CP_2
8) Riconosciuta la fondatezza dell'appello in riferimento alla titolarità del credito in capo alla società
occorre per ordine logico, esaminare le doglianze formulate da Parte_1 Controparte_2 il quale, nel presente grado di giudizio, ha eccepito, riproponendo le difese svolte in primo grado, la liberazione del fideiussore ex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. e l'avvenuta cessione dei crediti alla società
Controparte_7
Preliminarmente, va dato atto che non sono state riproposte dal le domande svolte nel giudizio CP_2 di primo grado relative agli effetti della mancata iscrizione all'elenco ex art. 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 dello all'erronea Parte_2 attestazione di conformità ed erronea dichiarazione della relata di notifica, al disconoscimento della conformità dei contratti di fideiussione prodotti agli originali, al mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 cc circa an e quantum del credito e alle irregolarità dei contratti di leasing sottoscritti dal Sig. che devono pertanto ritenersi superate. Controparte_2
A tale proposito, deve infatti rilevarsi che, alla stregua della consolidata giurisprudenza della
Cassazione, egli avrebbe dovuto quanto meno nuovamente rappresentare e trattare tali questioni, sebbene sommariamente, in sede di costituzione in appello, dovendosene presumere, in caso contrario, l'intervenuta rinuncia (cfr. Cass. Civ 4 febbraio 2025, n. 2670, la quale, in motivazione, afferma testualmente: “La questione sottoposta alla Corte con il primo mezzo attiene al modo in cui, la parte vittoriosa in primo grado e convenuta in appello dalla parte soccombente, debba formulare in secondo grado le domande
o le eccezioni che dal primo giudice siano state superate o non esaminate perché assorbite (o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirasse a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni) per richiamarle in discussione al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c.. 5.2- Anzitutto è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui rispetto a queste domande (o eccezioni), detta parte, non ha l'onere di proporre appello incidentale, difettando di interesse al riguardo (v. e x multis
Cass., Sez. Un., n. 25246/2008; Cass., Sez, Un. n. 7700/2016; Cass., Sez, Un. n. 11799/2017; Cass. Sez. Un. 13195/2018); invero quanto alle domande e/o eccezioni che sono state semplicemente «non accolte» (ossia non decise poiché superate
o assorbite), si ha soccombenza teorica della parte che le ha dedotte perché questa è vittoriosa nel merito, sicché non ha interesse ad impugnarle ma, in ipotesi di gravame interposto dalla soccombente effettiva, può decidere di rimetterle in discussione limitandosi a riproporle ex art. 346 cod. proc. civ. nel primo scritto difensivo in appello, trattandosi di fatti già rientranti nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass. n. 7940/2019; conf. Cass.
n. 20451/2017: « Una soccombenza soltanto teorica in primo grado -che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate -non fa sorgere l'interesse della stessa ad appellare, ma le impone unicamente l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. »).
5.3- Fermo quanto precede, agli effetti della soluzione della questione giova ricordare, come rilevato da S.U. n.
7700/2016 e poi ribadito da S.U. n. 11799/2017 (occasionata, quest'ultima, da divergenze tra le Sezioni semplici sui confini circa le modalità devolutive al giudice di appello, fra l'istituto dell'appello incidentale e quello della mera
«riproposizione» di cui all'art. 346 c.p.c.) che sotto il profilo funzionale, se «l'appello incidentale» è riconducibile alla figura dell'impugnazione in generale, la «riproposizione» è strumento processuale con cui il legislatore ha inteso riferirsi alla prospettazione in appello di questioni che possano essere, appunto, solo «ri-proposte», cioè proposte come al primo giudice, in quanto il loro mancato accoglimento non è dipeso da una precedente decisione ma dal disinteresse all'esame della questione. Perciò l'attività devolutiva della loro cognizione si realizza con la riproposizione, appunto, cioè un'espressa richiesta di esaminare tali questioni. 5.4 -Questa Corte è nella specie investita, dunque, propriamente del tema di ciò che è necessario e sufficiente ad integrare la «riproposizione» in casi siffatti, tema sul quale si è espressa ripetutamente, dando luogo ad un principio nomofilattico richiamato in numerose massime e sintetizzato nell'onere della parte interessata « di riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame » (v. ex multis Cass. n. 14086/2010; Cass. 24124/2106).
Sulla questione si è consolidato anche il principio di diritto secondo cui, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande
e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (così Cass. n. 10796/09, ma anche Cass. S.U. n. 25246/08, in motivazione).
Questo principio di diritto è richiamato anche da Cass. Sez. Un. n.7940/2019 (citata dalla Corte di merito nel proprio ragionamento decisorio) nell'ambito della ricostruzione dei principi di nomofilachia a proposito dell'interpretazione dell'art. 346 c.p.c. funzionale alla decisone della specifica questione oggetto di rimessione che, però, riguardava «le barriere preclusive», alla riproposizione in appello delle domande (in quel caso di garanzia e di regresso già avanzate nei confronti di terzi e rimaste assorbite dal rigetto in prime cure delle istanze dell'attore principale) ed in particolare la questione se la riproposizione delle domande potesse avvenire solo con costituzione tempestiva (venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione in appello ovvero differita) oppure anche direttamente all'udienza ex art. 350
c.p.c.: dunque un tema diverso da quello nella fattispecie rilevante, cui quella decisione non aggiunge alcun contributo nomofilattico specifico. Appare, invece, conferente quanto precisato da Cass. 413/2017, secondo cui il principio appena richiamato « va inteso nel senso che, se è vero che la presunzione di rinuncia non è impedita da un richiamo agli atti del primo grado, qualora questo sia del tutto generico, sì da tradursi in una mera formula di stile, quando ciò non sia accaduto e l'appellato abbia soltanto omesso -come nel caso di specie- di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre tenere conto dell'intero contenuto delle difese e della posizione complessivamente assunta dall'appellato. Quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito, va escluso che vi abbia rinunciato»
(nella fattispecie la Corte ha ritenuto non configurabile la rinuncia perché il convenuto appellato, pur senza riproporre espressamente una domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato, si era costituito resistendo non solo verso
l'appellante principale ma anche nei confronti del terzo appellante incidentale).
5.5 – Questo criterio interpretativo si presta alla decisione del caso di specie. Fermo infatti, che richiami meramente generici, effettuati in appello e contenuti nelle conclusioni delle comparse di risposta delle parti vittoriose, alle rispettive conclusioni rassegnate nel grado precedente, non siano sufficienti (ed in tal senso si esprimono vari precedenti richiamati anche dal giudice di secondo grado, v. Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 25840/2020; Cass. n. 22311/2020), laddove non si tratti di mere «formule di stile» il giudice non può trascurare di indagare la volontà della parte. Nel caso di specie – alla luce del contenuto della comparsa di risposta richiamata dai ricorrenti e sopra ritrascritta nelle parti significative -la parte appellata nel proprio atto costitutivo ha richiamato quelle domande al cui vaglio aveva perso interesse attuale e concreto in primo grado (e perciò ritenute «assorbite») per effetto dell'accoglimento di una dedotta ragione di nullità dei contratti che -attenendo alla forma scritta ad substantiam -rendeva evidentemente superflua, ai fini della condanna richiesta, la valutazione delle ulteriori ragioni sostanziali che erano state prospettate per ottenere la dichiarazione di risoluzione dei contratti stessi o per il risarcimento dei danni. Invero nella comparsa di costituzione gli odierni ricorrenti si erano espressi in termini sufficientemente chiari e certamente inequivoci nel senso di riproporre alla Corte d'Appello
-nell'ipotesi in cui avesse ritenuto di riformare la sentenza di primo grado in punto nullità dei due contratti di gestione dei portafogli di investimento per assenza della necessaria forma scritta- le altre questioni che fondavano la domanda di nullità o risoluzione dei contratti per violazione delle norme del T.U.F e di quelle regolamentari attuative delle stesse, ovvero il risarcimento dei danni richiamate nel corpo dell'atto costitutivo -sia pure per relationem -onde sottolineare che la banca in ragione delle stesse, quand'anche vittoriosa sul motivo di gravame attinente alla forma dei contratti, sarebbe risultata soccombente rispetto alle contestazioni mosse circa la violazione degli obblighi informativi, attivi e passivi, dell'intermediario. In altre parole la specificità e l'univocità, di cui agli arresti sopra richiamati, sono requisiti della «riproposizione» rilevanti agli effetti della valutazione della presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., ma ciò non implica che la parte sia tenuta a ritrascrivere o riportare per esteso i fatti costitutivi delle domande già proposte in primo grado e già rientranti nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio in ragione della natura del processo di secondo grado quale revisio prioris istantiae, salvo -appunto – che una riproposizione delle stesse debba escludersi per effetto di un'inidonea manifestazione di volontà in tal senso (v. nel senso qui accolto le recenti Cass. ord.
n. 12756/2024 e n. 26117/2024)”).
9) Nel merito delle questioni richiamate espressamente, invece, la Corte ritiene che la domanda con cui il ha eccepito la liberazione del fideiussore, anche a prescindere dall'eccezione di tardività CP_2 formulata da – la quale ha rilevato ed eccepito che la domanda sarebbe stata Parte_1 introdotta per la prima volta, tardivamente, solo con la memoria n. 171 ter n. 1 c.p.c. - è infondata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il fatto del creditore rilevante, ai sensi dell'art. 1955
c.c., ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto, e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. civ. del
19/02/2020, n. 4175). A ciò si aggiunga che il comportamento omissivo del creditore, che non domanda la risoluzione del contratto nonostante il perdurante inadempimento del debitore, pur violando i principi di buona fede e correttezza, giacché aggrava la posizione del fideiussore, non è esso solo sufficiente ad estinguere la garanzia se non viene data prova degli ulteriori elementi richiesti dagli articoli 1955 e 1956 c.c. (Cass. civ. del 13/03/2024, n. 6685).
Nel caso di specie, il non ha dato prova di aver subito un pregiudizio concreto, essendosi CP_2 limitato ad invocare l'inerzia della Banca con la comparsa di costituzione e, in applicazione dei principi dalla Suprema Corte, tale mera allegazione non può ritenersi idonea ad integrare il presupposto richiesto dall'art. 1955 c.c.
In particolare, non può esser condiviso l'assunto secondo il quale le giustificazioni addotte dal
Curatore fallimentare in relazione al mancato azionamento del credito maturato da un lato al passivo
(dato che il fallimento era incapiente, e nulla è stato distribuito a favore dei creditori chirografari) e circa la mancata rivendicazione del bene oggetto di uno dei due contratti, in quanto non rinvenuto, avrebbero dovuto essere oggetto di prova rigorosa da parte della procedura: al contrario, deve ritenersi che incombesse sul la prova di aver subìto un concreto pregiudizio da tali mancate CP_2 iniziative, mentre nessuna circostanza contraria invero costui ha allegato e documentato per sconfessare quanto riferito dalla curatela.
Parimenti inconferente è il richiamo all'art. 1956 c.c. effettuato in modo generico dal Tale CP_2 articolo prevede che: «Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito». La norma, in riferimento al fideiussore per un'obbligazione futura (peraltro non sussistente nel caso di specie), richiede la sussistenza di un presupposto oggettivo, consistente nella prova della concessione di ulteriore credito e di un presupposto soggettivo, che si sostanzia nella conoscenza, da parte del creditore, delle condizioni patrimoniali del debitore garantito. Per giurisprudenza costante, nella fideiussione per obbligazione futura, il garante - che chiede la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. - ha l'onere di provare che, successivamente al suo rilascio, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia erogato nuovo credito, pur essendo consapevole di un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, tali da ingenerare il fondato timore di un pericolo di insolvenza (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 34685 del
24.11.2022). Parte appellata non ha dato prova alcuna che il credito sia stato erogato nella consapevolezza di tale peggioramento.
Dal punto di vista soggettivo, poi, l'art. 1956 c.c. non è applicabile laddove il fideiussore, di contro, sia presumibilmente a conoscenza delle condizioni economiche del debitore principale: nel caso di specie, il era senz'altro a conoscenza delle condizioni patrimoniali della società debitrice, CP_2 rivestendo la qualità di socio unico di Nova Elettra S.R.L.
Neppure il richiamo effettuato dall'appellata all'art. 1957 c.c. può ritenersi fondato, posto che all'art.
n. 7 della fideiussione n. 566056, sottoscritta dal si legge che: «Il fideiussore dispensa CP_2
EM dall'onere di agire nei termini previsti dall'art.1957 cod. civ., rimanendo obbligato, in deroga a tale norma, anche nel caso in cui EM non abbia presentato istanze contro il Cliente,
i suoi coobbligati o aventi causa, ovvero non le abbia continuate».
Il termine di decadenza in questione, dunque, è stato convenzionalmente derogato dalle parti.
10) Sono, infine, infondate le doglianze di parte appellata – riproposte con il secondo motivo – in base alle quali avrebbe ulteriormente ceduto i crediti in esame a favore di Parte_1 [...]
CP_7
La Corte osserva che il si è limitato ad affermare che i crediti oggetto di causa sarebbero stati CP_2 oggetto di cessione, ma tale allegazione è rimasta priva di qualsiasi supporto documentale o probatorio.
Nell'avviso di cessione pubblicato nella G.U., si legge: «Nel contesto della Cartolarizzazione, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni (il “Contratto di
Cessione Rapporti”), concluso in data 22 novembre 2021, tra (“ ”), Controparte_7 CP_7 la Cessionaria e le Cedenti, che saranno adempiuti mediante la sottoscrizione di un atto notarile di trasferimento, acquisterà, pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.1, CP_7 commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica in data 29 novembre 2021, da ciascuna Cedente, i rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72 -quater o 169 -bis della Legge Fallimentare o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di Leasing”), ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali
Contratti di Leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie
a questi che alla data del 31 dicembre 2020 risultavano nella titolarità del relativo Cedente, nonché Part i diritti e le obbligazioni di ciascuna Cedente nei confronti della derivanti da un contratto di Part gestione stipulato in data 22 novembre 2021 tra le Cedenti e la avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni leasing e dei rapporti giuridici (i “Rapporti e Beni”)».
Ma non vi è alcuna prova del fatto che tale cessione sia poi effettivamente avvenuta, né vi sono elementi obiettivi, soprattutto, per affermare che la cessione, unitamente ai beni oggetto dei contratti di leasing, avrebbe avuto senz'altro ad oggetto anche i crediti già maturati, come peraltro si desume, presuntivamente, dalla circostanza che nessuna iniziativa nei confronti del è stata assunta da CP_2 parte di Parte_3
11) In ordine alla regolazione delle spese di lite, questione che va affrontata, necessariamente, in uno con il secondo motivo d'appello, si rileva che l'accoglimento del primo motivo di gravame di e la reiezione delle difese richiamate dal nel presente grado di giudizio, Parte_1 CP_2 comportano indubbiamente la necessità di rivedere il regolamento delle spese del primo grado (Cfr.
Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese).
In applicazione del criterio della soccombenza, deve essere pertanto condannato a Controparte_2 rimborsare a e, per essa, a le spese di lite relative ad entrambi Parte_1 Controparte_1
i gradi. Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le spese secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 260.001,00 - €
520.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata, che non comprende, nella fase di secondo grado, l'attività istruttoria e di trattazione.
In accoglimento della relativa domanda dell'appellante, il va condannato alla restituzione di CP_2 quanto eventualmente corrisposto a titolo di rifusione delle spese e compensi del giudizio di primo grado, con condanna espressamente eseguibile anche nei confronti del difensore distrattario Avv.
ES D'IM, in cui favore è stato eseguito il pagamento, dovendosi considerare che “in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario” (Cass. 4/4/2013 n. 8215; Cass. 20/9/2002 n. 13752; Cass. 11/5/2007 n. 10827; Cass.
24/2/2022 n. 6225).
Sul punto, valga osservare che può ragionevolmente ritenersi provata l'effettiva corresponsione delle somme della condanna inflitta in primo grado, giacché il nulla ha espressamente dedotto per CP_2 contrastare la richiesta della controparte (cfr. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11115/21, depositata il 27 aprile, secondo la quale: “nel contesto dell'azione restitutoria proposta al giudice di rinvio ex art. 389 cod. proc. civ., l'avvenuto pagamento in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva può essere desunto dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e del principio di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale»).
12) Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1904 del 10 marzo 2025, ogni contraria domanda
[...] ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 17723/23 del Tribunale di Milano;
2) condanna a rifondere a e, per essa, a le spese Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in € 22.457,00 per onorari (di cui €
3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, € 6.164 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed IVA
e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado in € 14.239,00 per onorari (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge;
3) condanna e il difensore della parte appellata, avv. ES D'IM, Controparte_2 dichiaratosi antistatario di essi, a restituire all'appellante quanto eventualmente Parte_1 corrisposto a titolo di rifusione delle spese e compensi del giudizio di primo grado;
4) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
AL CE PP EI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il contratto di leasing n. 566056 e il contratto di leasing n. 20023037/1. 2 Su ricorso di il Tribunale ha disposto la correzione dell'errore materiale nel senso che dove è scritto Parte_1 «condanna l'opposta a rifondere a le spese di lite che si liquidano secondo i parametri Parte_1 Controparte_2 medi liquidate 17.252 Iva e CPA debba aggiungersi con distrazione delle stesse a favore dell'avv. ES D'IM dichiaratosi antistatario ivi incluse le spese esenti ex art. 15 d.p.r. 633/72 quantificate in € 634 oltre le successive occorrende».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott. PP EI Presidente
Dott.ssa AL CE Consigliere rel.
Dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1363/2025 promossa in grado d'appello da:
C.F./P.I ) e, per essa, in qualità di mandataria, Parte_1 P.IVA_1
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TA IN (C.F. – P.E.C. C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso il Email_1
suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone n. 8/10, giusta delega in atti.
- APPELLANTE – contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._2
avv. Isabella Secci (C.F.: – PEC C.F._3
, (C.F. Email_2 Controparte_3
– p.e.c: e C.F._4 Email_3
e ES D'IM (C.F. - p.e.c: C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso gli Email_4
indirizzi p.e.c dei difensori, giusta procura in atti. - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1904/2025 del Tribunale di Milano pubblicata in data 10 marzo 2025/fideiussione – polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per E, PER , Parte appellante Parte_1 CP_4 Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Annullare o comunque riformare integralmente la sentenza n.1904/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 06/03/2025, per i motivi esposti nell'atto di appello e nella presente difesa;
2) Conseguentemente dichiarare inammissibile, improcedibile, infondata o comunque rigettare integralmente per i motivi sopra esposti l'opposizione proposta dal Sig. avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n.17723/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 21/11/2023;
3) Per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 17723/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 21/11/2023;
4) In via subordinata condannare comunque l'opponente Sig. al pagamento per le Controparte_2 causali sopra esposte dell'importo di € 452.186,34, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre ulteriori interessi di mora ai tassi contrattualmente previsti e comunque entro il “tasso soglia” ex L.108/1996;
5) In ogni caso dare vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
6) In ogni caso condannare controparte alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di rifusione delle spese e compensi del giudizio di primo grado, con condanna espressamente eseguibile anche nei confronti del difensore distrattario Avv. ES D'IM, in cui favore è stato eseguito il pagamento».
Per Parte appellata Controparte_2
«Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello di Milano IN VIA PRINCIPALE
1. Per tutti i motivi esposti in narrativa, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto
2. Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Corte di Appello dovesse accogliere in tutto o in parte l'appello, accogliersi le seguenti conclusioni:
3) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito, il difetto di legittimazione attiva in capo a ed il difetto di prova dell'inclusione del credito Parte_1 azionato tra i crediti ceduti e per l'effetto revocare il decreto opposto;
4) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della eventuale fideiussione posta a garanzia del contratto n° 06566056 ex artt. 1955 – 1956 c.c. e/o ex art. 1957 c.c. e la liberazione del sig. e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace CP_2 totalmente o parzialmente il Decreto Ingiuntivo opposto;
5) In via principale nel merito, accertato e dichiarato che parte appellante non ha adempiuto al proprio onus probandi, per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
6) In via subordinata nel merito, accertato, per le ragioni esposte in atti, che alla data in cui
ha depositato ricorso per ingiunzione la medesima non era titolare di alcun credito Parte_1 verso il Sig. oppure non era titolare del credito affermato, per l'effetto dichiarare che nulla è CP_2 dovuto e quindi revocare il decreto Ingiuntivo n° 17723/2023 RG n. 37009/2023 e rigettare ogni domanda formulata da parte appellante. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 17723/23, emesso dal Tribunale di Milano su istanza di Controparte_1 quale mandataria di con il quale veniva ingiunto all'opponente, in qualità di Parte_1 fideiussore, il pagamento di € 452.186,34, oltre interessi di mora, a titolo di somme insolute inerenti a due contratti di leasing1 stipulati da Nova Elettra S.r.l. con SanPaolo Leasint S.p.A. e con EM
Finance S.p.A.
A supporto dell'opposizione, l'opponente deduceva:
a) la mancata titolarità del credito ingiunto e l'assenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
in assenza di allegazione del contratto di cessione dei crediti del 22.11.2021 e attesa l'inidoneità
[...] probatoria dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.;
b) la nullità della procura alle liti conferita dalla e per essa, dalla mandataria Parte_1
, all'avvocato IN in quanto non risultava iscritta all'albo ex art. 106 CP_1 CP_1
TUB e non poteva, pertanto, svolgere attività di recupero e riscossione di crediti cartolarizzati;
c) la nullità dell'attestazione di conformità resa dall'avvocato IN del ricorso per decreto ingiuntivo, della procura alle liti e del decreto ingiuntivo nonché la nullità della dichiarazione ex art. 137 comma 7 c.p.c.;
d) il mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere probatorio in merito all'an e al quantum del credito ingiunto, nonché diverse irregolarità sussistenti nei contratti di leasing concernenti l'indeterminatezza delle modalità di indicizzazione degli interessi, con conseguente richiesta di CTU. 2) Nel giudizio così radicato si costituiva per il tramite della mandataria Parte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la CP_1 concessione della provvisoria esecuzione. Tale richiesta veniva rigettata dal Tribunale di Milano.
3) Con la sentenza impugnata, emessa in data 10 marzo 2025 con il n. 1904, il Tribunale di Milano ha così deciso:
«1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 17723 reso da questo
Tribunale in data 21.11.2023;
2. Condanna l'opposta a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 Controparte_2 liquidano secondo i parametri medi in € 17.252 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA2».
In particolare, il primo giudice:
- ha affermato che la parte che agisce in qualità di successore a titolo particolare del credito, all'esito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi del citato art. 58 TUB, ha l'onere di provare che proprio quel credito sia incluso nel novero dei crediti complessivamente ceduti e ha ritenuto che, nel caso di specie, tale onere non fosse stato assolto da parte dell'opposta la quale, a fronte delle puntuali censure dell'opponente, non Parte_1 ha «provveduto ad integrare la documentazione probatoria depositata in sede monitoria limitandosi a dedurre di aver stipulato in data 22.11.2021 con Controparte_5 un contratto in forza del quale è diventata cessionaria di alcuni crediti, tra cui quelli di cui è causa»;
- ha osservato che i criteri identificativi indicati nell'avviso in Gazzetta Ufficiale non consentivano di individuare in modo univoco i crediti oggetto della cessione, poiché non sufficientemente precisi;
- ha ritenuto che non potesse attribuirsi rilievo all'elenco di contratti ceduti prodotto dall'opposta, poiché tale lista riportava «i contratti riferibili alle fideiussioni rilasciate da la cui numerazione non è coerente con gli stessi (contratto n. CP_2
01008862/200230337/001 e contratto n. 566056) in quanto funzionale all'organizzazione contabile interna della cessionaria avente numerazioni difformi»;
- ha dichiarato, infine, assorbite le ulteriori censure formulate dall'opponente.
Il giudizio di secondo grado
4) Avverso tale decisione, ha proposto appello e, per essa, quale Parte_1 Controparte_1 mandataria, chiedendo la riforma della sentenza impugnata sulla base di due motivi di appello, così rubricati:
1) Idoneità delle indicazioni contenute nell'avviso ex art. 58 t.u.b.
Con il primo motivo di gravame, ampiamente articolato, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
Secondo l'appellante, sussisterebbero diversi elementi da cui desumere la prova della cessione in capo a e, in particolare: Parte_1
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B., che costituirebbe elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario;
- l'avviso pubblicato in Gazzetta che individuava esattamente il cessionario, il cedente e i criteri di identificazione dei debiti ceduti (il titolo, la data, la qualificazione dei crediti in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia);
- la lista dei crediti ceduti, consultabile tramite il link https://www.securitisation-
in cui sarebbero indicati i contratti stipulati con Nova Elettra S.r.l. per i Controparte_6 quali il Sig. aveva concesso fideiussione;
CP_2
- il possesso in capo a di tutta la documentazione contrattuale relativa ai contratti Parte_1 di leasing con Nova Elettra S.r.l. ed alle fideiussioni rilasciate dal (docc.9-12), della CP_2 corrispondenza con lo stesso e degli atti successivi (docc.13, 28-34), nonché dei dati necessari CP_2 per calcolare gli estratti conto aggiornati ed i piani finanziari dei contratti (docc.14, 15, 25, 27);
- la dichiarazione resa in data 23/04/2025 da attestante l'inclusione, fra i Controparte_5 crediti ceduti a anche di quelli derivanti dai contratti di leasing n.06566056 e n. Parte_1
20023037 stipulati da Nova Elettra S.r.l., identificabili dalla descrizione dei beni concessi in leasing.
2) La condanna alle spese del giudizio di primo grado
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato a rifondere all'opponente le spese di lite. Parte_1
In tesi dell'appellante, alla riforma della sentenza di primo grado dovrebbe seguire la condanna dell'appellato alla restituzione delle spese e dei compensi liquidati in tale sentenza e, tale condanna, dovrebbe essere espressamente dichiarata eseguibile anche nei confronti del difensore antistatario
Avv. ES D'IM, nei cui confronti ha già effettuato il relativo Parte_1 pagamento.
5) Nel giudizio di secondo grado così radicato si è costituito contestando tutti i motivi Controparte_2 di gravame e chiedendone il rigetto. ha riproposto, in subordine all'accoglimento Controparte_2 dell'appello, alcune domande già svolte nel giudizio di primo grado e, in particolare:
I) La domanda di liberazione dalla fideiussione eventualmente prestata ex art. 1955, 1956 1057 c.c. per quanto concerne il leasing n° 06566056
ha richiamato quanto già rilevato con la propria memoria ex art. 171 ter c.p.c., Controparte_2 lamentando che in relazione al leasing n° 06566056, parte appellante, sia in sede di insinuazione al passivo, che in sede di istanza di rivendica, si sarebbe limitata a citare i beni di cui ai contratti n°
n.01008862/20023037/001 e n° n.1008862/20008404 (non azionato in via monitoria), senza riferirsi al contratto n° 06566056. Secondo l'appellata, pertanto, la banca (all'epoca LEASINT) avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare e presentare istanza di rivendica del bene oggetto del leasing.
Tale omissione sarebbe «gravemente lesiva» per il fideiussore, che dovrebbe essere liberato dalla fideiussione prestata ex art. 1955, 1956 1957 c.c.
II) Difetto di titolarità del credito in capo a e di legittimazione attiva: Parte_1
Inefficacia dell'avviso di cessione in G.U. a provare la titolarità del credito e la legittimazione attiva di con specifico riguardo alla posizione di Pt_1 Controparte_7
La parte appellata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di sostenendo che Parte_1
i crediti in esame sarebbero stati ulteriormente ceduti a Secondo il Controparte_7 CP_2 tale cessione risulterebbe dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove è scritto che « CP_7 acquisterà, pro soluto, (…) i rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria (…)».
A giudizio dell'appellata, l'espressione “rapporti giuridici derivanti dai contratti di leasing” comprenderebbe anche i crediti oggetto di contestazione.
6) All'udienza del 4 giugno 2025, il Consigliere istruttore si è riservato di riferire al Collegio in ordine all'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata. Con ordinanza in pari data, la
Corte ha rigettato l'istanza.
All'udienza del 15 ottobre 2025, la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 26 novembre 2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 17 novembre 2025).
Alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione tenendo in pari data la camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7) Sul primo motivo di appello, giova premettere che, il soggetto che agisce in qualità di cessionario di un diritto di credito in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco deve allegare – e, a fronte di specifica contestazione da parte del debitore ceduto, anche provare – la titolarità attiva della posizione soggettiva fatta valere in giudizio, che postula l'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa nonché l'inclusione dello specifico credito tra i diritti ceduti in forza dell'operazione (tra le tante, Cass. n. 28790 del 2024 e Cass. n. 391 del 2025).
Al riguardo, la giurisprudenza – anche di questa Corte – ha individuato una serie di indici, che, di per sé considerati o in combinazione tra loro, sono idonei a dimostrare, con ragionevole probabilità,
l'avvenuto trasferimento della titolarità del diritto a favore del cessionario. Tra questi, si annoverano la dichiarazione dell'avvenuta cessione proveniente dal cedente (in via stragiudiziale o resa in giudizio, anche a seguito di intervento volontario: v. App. Milano n. 220 del 2023 e App. Milano n.
2325 del 2025) ovvero il possesso della documentazione relativa al credito da parte del cessionario
(Cass. n. 10200 del 2021).
La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, invece, non è di per sé idonea a dimostrare l'esistenza della cessione, essendo l'unico effetto di tale pubblicazione quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto (Cass. n. 22151 del 2019).
Tuttavia, la pubblicazione, specialmente laddove sia avvenuta su iniziativa del cedente, può assumere un valore indiziario, in combinazione con altri elementi, allorché contenga tutti i criteri necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione all'interno dell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. 27915 del 2025 e Cass. 13289 del 2024).
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi idonei a comprovare la titolarità del credito in capo alla cessionaria e, in particolare: Parte_1
- l'opponente ha prodotto l'avviso di pubblicazione in G.U. ove si legge « La società
[...]
(la “Cessionaria”), (…) comunica di aver sottoscritto un contratto di cessione di Parte_1 crediti in data 22 novembre 2021 (il “Contratto di Cessione Crediti”) con Controparte_5
(“ ) e UBI Leasing S.p.A. (“ULE” e, unitamente a le “Cedenti”).
[...] CP_5 CP_5
In forza del Contratto di Cessione Crediti, con effetti giuridici al 29 novembre 2021 ed effetti economici decorrenti dal 31 dicembre 2020 (la “Data di Valutazione”), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto dalle Cedenti, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dalle
Cedenti e derivanti da contratti di leasing e, con esclusivo riferimento a altresì da CP_5 contratti di finanziamento bancario (i “Crediti” e ciascuno un “Credito”). Ai sensi dell'art.
7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, si riportano di seguito le informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti ceduti derivano: Crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria, e, con esclusivo riferimento a altresì da contratti CP_5 di) finanziamento bancario, concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 30 dicembre 2020, qualificati come “deteriorati” in conformità alla Circolare di Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996, come successivamente modificata e integrata, e come altresì risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalle Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della
Cessionaria e delle Cedenti sui siti internet https://www.securitisation- services.com/it/cessioni/ e www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto. (p. 4 G.U.)»;
- nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a pag. 4, si legge che «i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della Cessionaria e delle Cedenti sui siti internet https://www.securitisa-tion-services.com/it/cessioni/ (…)». Tale link, tutt'ora consultabile, rimanda a una lista di cessioni effettuate con diverse società e, cliccando sul documento denominato «Project Portland – Lista_crediti_pubblicazione_Provis.pdf», si apre una lista ove figura il NDG Debitore n. 1052785, associato ai contratti numero 06566056 e
20023037 stipulati con Al riguardo, la Corte osserva che le deduzioni Controparte_5 dell'appellata, secondo cui i contratti indicati nella Lista non coinciderebbero con quelli da essa stipulati – recanti i numeri 566056 e 20023037/1 – risultano prive di pregio, trattandosi di minime differenze presenti nella numerazione. Nel primo caso (contratto n. 566056), è stato aggiunto il prefisso 06 per indicare i contratti provenienti da Neos Finance S.p.a, nel secondo caso (contratto n. 20023037/1) non è stato riportato il numero /1. Tali variazioni, tuttavia, non hanno rilevanza sostanziale, tenuto anche in considerazione del fatto che i contratti elencati nella lista sono riferibili al NDG n. 1052785, numero identificativo della posizione del CP_2 circostanza non contestata da quest'ultimo;
- nel giudizio di primo grado, ha peraltro prodotto: a) i due contratti di Parte_1 leasing (doc. n. 9-11); b) le due fideiussioni rilasciate dal (doc. n. 10-12); c) gli estratti CP_2 conto relativi ai due contratti di leasing (doc. n. 14-15); - infine, nel giudizio di appello, ha prodotto la dichiarazione della cedente Parte_1 in cui si legge: «segnaliamo che (…) in data 22 novembre CP_5 Controparte_5
2021 ha effettuato nei confronti di una operazione di cessione di crediti pro Parte_1
– soluto, avviso pubblicato sulla GU parte II n. 141 del 27 novembre 2021, con effetti giuridici dal 29 novembre 2021 (…), che include taluni crediti vantati da Controparte_5
e derivanti da contratti di leasing. Tabella 1. NDG 0000000001052785. Rapporti
000106566056 -000120023037. Contratti leasing con indicazione dei beni sottostanti
06566056 (…); 20023037 (…). Nominativo cliente NOVA ELETTRA CON UNICO SOCIO
S.R.L.».
- la cedente, poi, non si è costituita né nel presente giudizio, né in quello di primo grado, così dimostrando di essere consapevole di non avere più titolo né interesse a pretendere il pagamento.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere provata la cessione e, conseguentemente, la titolarità in capo a del credito in esame. Parte_1
Inoltre, avendo prodotto la documentazione contrattuale e gli estratti conto, il credito Parte_1 azionato – in assenza di puntuali contestazioni - può ritenersi adeguatamente provato, come anche meglio si dirà in prosieguo, laddove si affronteranno le eccezioni e le deduzioni riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in questa sede dal CP_2
8) Riconosciuta la fondatezza dell'appello in riferimento alla titolarità del credito in capo alla società
occorre per ordine logico, esaminare le doglianze formulate da Parte_1 Controparte_2 il quale, nel presente grado di giudizio, ha eccepito, riproponendo le difese svolte in primo grado, la liberazione del fideiussore ex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. e l'avvenuta cessione dei crediti alla società
Controparte_7
Preliminarmente, va dato atto che non sono state riproposte dal le domande svolte nel giudizio CP_2 di primo grado relative agli effetti della mancata iscrizione all'elenco ex art. 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 dello all'erronea Parte_2 attestazione di conformità ed erronea dichiarazione della relata di notifica, al disconoscimento della conformità dei contratti di fideiussione prodotti agli originali, al mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 cc circa an e quantum del credito e alle irregolarità dei contratti di leasing sottoscritti dal Sig. che devono pertanto ritenersi superate. Controparte_2
A tale proposito, deve infatti rilevarsi che, alla stregua della consolidata giurisprudenza della
Cassazione, egli avrebbe dovuto quanto meno nuovamente rappresentare e trattare tali questioni, sebbene sommariamente, in sede di costituzione in appello, dovendosene presumere, in caso contrario, l'intervenuta rinuncia (cfr. Cass. Civ 4 febbraio 2025, n. 2670, la quale, in motivazione, afferma testualmente: “La questione sottoposta alla Corte con il primo mezzo attiene al modo in cui, la parte vittoriosa in primo grado e convenuta in appello dalla parte soccombente, debba formulare in secondo grado le domande
o le eccezioni che dal primo giudice siano state superate o non esaminate perché assorbite (o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirasse a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni) per richiamarle in discussione al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c.. 5.2- Anzitutto è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui rispetto a queste domande (o eccezioni), detta parte, non ha l'onere di proporre appello incidentale, difettando di interesse al riguardo (v. e x multis
Cass., Sez. Un., n. 25246/2008; Cass., Sez, Un. n. 7700/2016; Cass., Sez, Un. n. 11799/2017; Cass. Sez. Un. 13195/2018); invero quanto alle domande e/o eccezioni che sono state semplicemente «non accolte» (ossia non decise poiché superate
o assorbite), si ha soccombenza teorica della parte che le ha dedotte perché questa è vittoriosa nel merito, sicché non ha interesse ad impugnarle ma, in ipotesi di gravame interposto dalla soccombente effettiva, può decidere di rimetterle in discussione limitandosi a riproporle ex art. 346 cod. proc. civ. nel primo scritto difensivo in appello, trattandosi di fatti già rientranti nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass. n. 7940/2019; conf. Cass.
n. 20451/2017: « Una soccombenza soltanto teorica in primo grado -che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate -non fa sorgere l'interesse della stessa ad appellare, ma le impone unicamente l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. »).
5.3- Fermo quanto precede, agli effetti della soluzione della questione giova ricordare, come rilevato da S.U. n.
7700/2016 e poi ribadito da S.U. n. 11799/2017 (occasionata, quest'ultima, da divergenze tra le Sezioni semplici sui confini circa le modalità devolutive al giudice di appello, fra l'istituto dell'appello incidentale e quello della mera
«riproposizione» di cui all'art. 346 c.p.c.) che sotto il profilo funzionale, se «l'appello incidentale» è riconducibile alla figura dell'impugnazione in generale, la «riproposizione» è strumento processuale con cui il legislatore ha inteso riferirsi alla prospettazione in appello di questioni che possano essere, appunto, solo «ri-proposte», cioè proposte come al primo giudice, in quanto il loro mancato accoglimento non è dipeso da una precedente decisione ma dal disinteresse all'esame della questione. Perciò l'attività devolutiva della loro cognizione si realizza con la riproposizione, appunto, cioè un'espressa richiesta di esaminare tali questioni. 5.4 -Questa Corte è nella specie investita, dunque, propriamente del tema di ciò che è necessario e sufficiente ad integrare la «riproposizione» in casi siffatti, tema sul quale si è espressa ripetutamente, dando luogo ad un principio nomofilattico richiamato in numerose massime e sintetizzato nell'onere della parte interessata « di riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame » (v. ex multis Cass. n. 14086/2010; Cass. 24124/2106).
Sulla questione si è consolidato anche il principio di diritto secondo cui, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande
e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (così Cass. n. 10796/09, ma anche Cass. S.U. n. 25246/08, in motivazione).
Questo principio di diritto è richiamato anche da Cass. Sez. Un. n.7940/2019 (citata dalla Corte di merito nel proprio ragionamento decisorio) nell'ambito della ricostruzione dei principi di nomofilachia a proposito dell'interpretazione dell'art. 346 c.p.c. funzionale alla decisone della specifica questione oggetto di rimessione che, però, riguardava «le barriere preclusive», alla riproposizione in appello delle domande (in quel caso di garanzia e di regresso già avanzate nei confronti di terzi e rimaste assorbite dal rigetto in prime cure delle istanze dell'attore principale) ed in particolare la questione se la riproposizione delle domande potesse avvenire solo con costituzione tempestiva (venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione in appello ovvero differita) oppure anche direttamente all'udienza ex art. 350
c.p.c.: dunque un tema diverso da quello nella fattispecie rilevante, cui quella decisione non aggiunge alcun contributo nomofilattico specifico. Appare, invece, conferente quanto precisato da Cass. 413/2017, secondo cui il principio appena richiamato « va inteso nel senso che, se è vero che la presunzione di rinuncia non è impedita da un richiamo agli atti del primo grado, qualora questo sia del tutto generico, sì da tradursi in una mera formula di stile, quando ciò non sia accaduto e l'appellato abbia soltanto omesso -come nel caso di specie- di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre tenere conto dell'intero contenuto delle difese e della posizione complessivamente assunta dall'appellato. Quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito, va escluso che vi abbia rinunciato»
(nella fattispecie la Corte ha ritenuto non configurabile la rinuncia perché il convenuto appellato, pur senza riproporre espressamente una domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato, si era costituito resistendo non solo verso
l'appellante principale ma anche nei confronti del terzo appellante incidentale).
5.5 – Questo criterio interpretativo si presta alla decisione del caso di specie. Fermo infatti, che richiami meramente generici, effettuati in appello e contenuti nelle conclusioni delle comparse di risposta delle parti vittoriose, alle rispettive conclusioni rassegnate nel grado precedente, non siano sufficienti (ed in tal senso si esprimono vari precedenti richiamati anche dal giudice di secondo grado, v. Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 25840/2020; Cass. n. 22311/2020), laddove non si tratti di mere «formule di stile» il giudice non può trascurare di indagare la volontà della parte. Nel caso di specie – alla luce del contenuto della comparsa di risposta richiamata dai ricorrenti e sopra ritrascritta nelle parti significative -la parte appellata nel proprio atto costitutivo ha richiamato quelle domande al cui vaglio aveva perso interesse attuale e concreto in primo grado (e perciò ritenute «assorbite») per effetto dell'accoglimento di una dedotta ragione di nullità dei contratti che -attenendo alla forma scritta ad substantiam -rendeva evidentemente superflua, ai fini della condanna richiesta, la valutazione delle ulteriori ragioni sostanziali che erano state prospettate per ottenere la dichiarazione di risoluzione dei contratti stessi o per il risarcimento dei danni. Invero nella comparsa di costituzione gli odierni ricorrenti si erano espressi in termini sufficientemente chiari e certamente inequivoci nel senso di riproporre alla Corte d'Appello
-nell'ipotesi in cui avesse ritenuto di riformare la sentenza di primo grado in punto nullità dei due contratti di gestione dei portafogli di investimento per assenza della necessaria forma scritta- le altre questioni che fondavano la domanda di nullità o risoluzione dei contratti per violazione delle norme del T.U.F e di quelle regolamentari attuative delle stesse, ovvero il risarcimento dei danni richiamate nel corpo dell'atto costitutivo -sia pure per relationem -onde sottolineare che la banca in ragione delle stesse, quand'anche vittoriosa sul motivo di gravame attinente alla forma dei contratti, sarebbe risultata soccombente rispetto alle contestazioni mosse circa la violazione degli obblighi informativi, attivi e passivi, dell'intermediario. In altre parole la specificità e l'univocità, di cui agli arresti sopra richiamati, sono requisiti della «riproposizione» rilevanti agli effetti della valutazione della presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., ma ciò non implica che la parte sia tenuta a ritrascrivere o riportare per esteso i fatti costitutivi delle domande già proposte in primo grado e già rientranti nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio in ragione della natura del processo di secondo grado quale revisio prioris istantiae, salvo -appunto – che una riproposizione delle stesse debba escludersi per effetto di un'inidonea manifestazione di volontà in tal senso (v. nel senso qui accolto le recenti Cass. ord.
n. 12756/2024 e n. 26117/2024)”).
9) Nel merito delle questioni richiamate espressamente, invece, la Corte ritiene che la domanda con cui il ha eccepito la liberazione del fideiussore, anche a prescindere dall'eccezione di tardività CP_2 formulata da – la quale ha rilevato ed eccepito che la domanda sarebbe stata Parte_1 introdotta per la prima volta, tardivamente, solo con la memoria n. 171 ter n. 1 c.p.c. - è infondata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il fatto del creditore rilevante, ai sensi dell'art. 1955
c.c., ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto, e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. civ. del
19/02/2020, n. 4175). A ciò si aggiunga che il comportamento omissivo del creditore, che non domanda la risoluzione del contratto nonostante il perdurante inadempimento del debitore, pur violando i principi di buona fede e correttezza, giacché aggrava la posizione del fideiussore, non è esso solo sufficiente ad estinguere la garanzia se non viene data prova degli ulteriori elementi richiesti dagli articoli 1955 e 1956 c.c. (Cass. civ. del 13/03/2024, n. 6685).
Nel caso di specie, il non ha dato prova di aver subito un pregiudizio concreto, essendosi CP_2 limitato ad invocare l'inerzia della Banca con la comparsa di costituzione e, in applicazione dei principi dalla Suprema Corte, tale mera allegazione non può ritenersi idonea ad integrare il presupposto richiesto dall'art. 1955 c.c.
In particolare, non può esser condiviso l'assunto secondo il quale le giustificazioni addotte dal
Curatore fallimentare in relazione al mancato azionamento del credito maturato da un lato al passivo
(dato che il fallimento era incapiente, e nulla è stato distribuito a favore dei creditori chirografari) e circa la mancata rivendicazione del bene oggetto di uno dei due contratti, in quanto non rinvenuto, avrebbero dovuto essere oggetto di prova rigorosa da parte della procedura: al contrario, deve ritenersi che incombesse sul la prova di aver subìto un concreto pregiudizio da tali mancate CP_2 iniziative, mentre nessuna circostanza contraria invero costui ha allegato e documentato per sconfessare quanto riferito dalla curatela.
Parimenti inconferente è il richiamo all'art. 1956 c.c. effettuato in modo generico dal Tale CP_2 articolo prevede che: «Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito». La norma, in riferimento al fideiussore per un'obbligazione futura (peraltro non sussistente nel caso di specie), richiede la sussistenza di un presupposto oggettivo, consistente nella prova della concessione di ulteriore credito e di un presupposto soggettivo, che si sostanzia nella conoscenza, da parte del creditore, delle condizioni patrimoniali del debitore garantito. Per giurisprudenza costante, nella fideiussione per obbligazione futura, il garante - che chiede la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. - ha l'onere di provare che, successivamente al suo rilascio, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia erogato nuovo credito, pur essendo consapevole di un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, tali da ingenerare il fondato timore di un pericolo di insolvenza (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 34685 del
24.11.2022). Parte appellata non ha dato prova alcuna che il credito sia stato erogato nella consapevolezza di tale peggioramento.
Dal punto di vista soggettivo, poi, l'art. 1956 c.c. non è applicabile laddove il fideiussore, di contro, sia presumibilmente a conoscenza delle condizioni economiche del debitore principale: nel caso di specie, il era senz'altro a conoscenza delle condizioni patrimoniali della società debitrice, CP_2 rivestendo la qualità di socio unico di Nova Elettra S.R.L.
Neppure il richiamo effettuato dall'appellata all'art. 1957 c.c. può ritenersi fondato, posto che all'art.
n. 7 della fideiussione n. 566056, sottoscritta dal si legge che: «Il fideiussore dispensa CP_2
EM dall'onere di agire nei termini previsti dall'art.1957 cod. civ., rimanendo obbligato, in deroga a tale norma, anche nel caso in cui EM non abbia presentato istanze contro il Cliente,
i suoi coobbligati o aventi causa, ovvero non le abbia continuate».
Il termine di decadenza in questione, dunque, è stato convenzionalmente derogato dalle parti.
10) Sono, infine, infondate le doglianze di parte appellata – riproposte con il secondo motivo – in base alle quali avrebbe ulteriormente ceduto i crediti in esame a favore di Parte_1 [...]
CP_7
La Corte osserva che il si è limitato ad affermare che i crediti oggetto di causa sarebbero stati CP_2 oggetto di cessione, ma tale allegazione è rimasta priva di qualsiasi supporto documentale o probatorio.
Nell'avviso di cessione pubblicato nella G.U., si legge: «Nel contesto della Cartolarizzazione, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni (il “Contratto di
Cessione Rapporti”), concluso in data 22 novembre 2021, tra (“ ”), Controparte_7 CP_7 la Cessionaria e le Cedenti, che saranno adempiuti mediante la sottoscrizione di un atto notarile di trasferimento, acquisterà, pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.1, CP_7 commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica in data 29 novembre 2021, da ciascuna Cedente, i rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72 -quater o 169 -bis della Legge Fallimentare o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di Leasing”), ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali
Contratti di Leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie
a questi che alla data del 31 dicembre 2020 risultavano nella titolarità del relativo Cedente, nonché Part i diritti e le obbligazioni di ciascuna Cedente nei confronti della derivanti da un contratto di Part gestione stipulato in data 22 novembre 2021 tra le Cedenti e la avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni leasing e dei rapporti giuridici (i “Rapporti e Beni”)».
Ma non vi è alcuna prova del fatto che tale cessione sia poi effettivamente avvenuta, né vi sono elementi obiettivi, soprattutto, per affermare che la cessione, unitamente ai beni oggetto dei contratti di leasing, avrebbe avuto senz'altro ad oggetto anche i crediti già maturati, come peraltro si desume, presuntivamente, dalla circostanza che nessuna iniziativa nei confronti del è stata assunta da CP_2 parte di Parte_3
11) In ordine alla regolazione delle spese di lite, questione che va affrontata, necessariamente, in uno con il secondo motivo d'appello, si rileva che l'accoglimento del primo motivo di gravame di e la reiezione delle difese richiamate dal nel presente grado di giudizio, Parte_1 CP_2 comportano indubbiamente la necessità di rivedere il regolamento delle spese del primo grado (Cfr.
Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese).
In applicazione del criterio della soccombenza, deve essere pertanto condannato a Controparte_2 rimborsare a e, per essa, a le spese di lite relative ad entrambi Parte_1 Controparte_1
i gradi. Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le spese secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 260.001,00 - €
520.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata, che non comprende, nella fase di secondo grado, l'attività istruttoria e di trattazione.
In accoglimento della relativa domanda dell'appellante, il va condannato alla restituzione di CP_2 quanto eventualmente corrisposto a titolo di rifusione delle spese e compensi del giudizio di primo grado, con condanna espressamente eseguibile anche nei confronti del difensore distrattario Avv.
ES D'IM, in cui favore è stato eseguito il pagamento, dovendosi considerare che “in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario” (Cass. 4/4/2013 n. 8215; Cass. 20/9/2002 n. 13752; Cass. 11/5/2007 n. 10827; Cass.
24/2/2022 n. 6225).
Sul punto, valga osservare che può ragionevolmente ritenersi provata l'effettiva corresponsione delle somme della condanna inflitta in primo grado, giacché il nulla ha espressamente dedotto per CP_2 contrastare la richiesta della controparte (cfr. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11115/21, depositata il 27 aprile, secondo la quale: “nel contesto dell'azione restitutoria proposta al giudice di rinvio ex art. 389 cod. proc. civ., l'avvenuto pagamento in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva può essere desunto dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e del principio di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale»).
12) Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1904 del 10 marzo 2025, ogni contraria domanda
[...] ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 17723/23 del Tribunale di Milano;
2) condanna a rifondere a e, per essa, a le spese Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in € 22.457,00 per onorari (di cui €
3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase di trattazione ed istruttoria, € 6.164 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed IVA
e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado in € 14.239,00 per onorari (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva ed € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge;
3) condanna e il difensore della parte appellata, avv. ES D'IM, Controparte_2 dichiaratosi antistatario di essi, a restituire all'appellante quanto eventualmente Parte_1 corrisposto a titolo di rifusione delle spese e compensi del giudizio di primo grado;
4) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
AL CE PP EI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il contratto di leasing n. 566056 e il contratto di leasing n. 20023037/1. 2 Su ricorso di il Tribunale ha disposto la correzione dell'errore materiale nel senso che dove è scritto Parte_1 «condanna l'opposta a rifondere a le spese di lite che si liquidano secondo i parametri Parte_1 Controparte_2 medi liquidate 17.252 Iva e CPA debba aggiungersi con distrazione delle stesse a favore dell'avv. ES D'IM dichiaratosi antistatario ivi incluse le spese esenti ex art. 15 d.p.r. 633/72 quantificate in € 634 oltre le successive occorrende».