TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/06/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
2.5.2023
d a
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Del Vecchio pec e dall'avv. Simona D'Arpino pec Email_1
Email_2
ricorrenti
c o n t r o
pagina 1 di 25 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ottone Cammarata
pec Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito, in via principale:
voglia il Tribunale adito, per le ragioni tutte di cui in narrativa, accertare il diritto di ciascuno dei ricorrenti a percepire l'indennità di preavviso pari a nove mensilità di
retribuzione per , e e otto Parte_1 Parte_2 Parte_4
per Giuliano ex art. 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e per l'effetto condannare Pt_3
la convenuta al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme dovute a CP_1
tale titolo ed in particolare condannare al pagamento di euro 32.610,87.= a CP_1
favore di , euro 38.069,64.= a favore di , euro Parte_1 Parte_2
35.571,06.= a favore di ed euro 27.858,24 a favore di , Parte_4 Parte_3
oltre interessi e rivalutazione come per legge. in ogni caso: con vittoria di spese”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale e nel merito, previo accertamento della legittimità di ogni
comportamento posto in essere da in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rigettare le domande tutte formulate dai signori
e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
nell'avversario ricorso ex art. 414 c.p.c., introduttivo del presente giudizio, perché
pagina 2 di 25 inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi
esposti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dai ricorrenti
I ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
premesso:
✓ di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta Controparte_1
con mansioni di giornalista,
[...]
✓ di essere stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dal
10.2.2021 (doc. 5 fasc. ric.),
✓ di aver rassegnato le dimissioni durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale (doc. da 6 a 8A),
propongono domanda di condanna della società convenuta Controparte_1
alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso
[...]
prevista, a loro dire, dall'art. 36 L. 5.8.1981, n. 416, in favore dei giornalisti che assegnano le dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale.
pagina 3 di 25 §2
le ragioni della decisione
Lealtà istituzionale e, in particolare, processuale impone a questo giudice di dichiarare esplicitamente che l'esame, da parte sua, della presente causa inevitabilmente prende le mosse dalle statuizioni contenute nella sentenza Trib. Trento n. 1/2023 del 10.1.2023, di cui è l'autore e che ha definito in primo grado una controversia con pressoché identica
causa petendi.
Ovviamente nel prosieguo dovranno essere considerate le difese svolte dalla società
convenuta nella memoria di costituzione (nella parte finale – pag. 18-20 – espressamente riferite alla sentenza Trib. Trento n. 1/2023) e le statuizioni contenute nella sentenza della
Corte di appello di Trento n. 2/2025, che ha rigettato l'appello proposto dalla società, qui nuovamente convenuta, Controparte_3
α
Orbene, le “ragioni della decisione”, svolte nella sentenza Trib. Trento n. 1/2023 del
10.1.2023, sono le seguenti:
“le ragioni della decisione
Alla presente controversia è sottesa la questione se l'art. 36 L. 5.8.1981, n. 416 – il quale dispone: “I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I pagina 4 di 25 dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni” – attribuisca ai giornalisti, che si dimettono nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale:
A) soltanto la speciale indennità pari a quattro mensilità di retribuzione (come sostenuto dalla parte convenuta)
o
B) anche l'indennità di mancato preavviso (come sostenuto dai ricorrenti).
a)
Il testo letterale della norma vigente è ancora condizionato da quello della norma precedente la novella apportata dall'art. 10 L. 10.1.1985, n. 1 – il quale disponeva: “I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, pari all'indennità prevista dai contratti collettivi I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni”.
Alla luce di quanto previsto dal d.P.R. 27.4.1982, n. 268 (“Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”) – il quale, all'art. 32, disponeva (e dispone): “L'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'art. 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato pagina 5 di 25 interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessità di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'art.
35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro”) –
l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto consisteva sia per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa sia per i giornalisti, nell'indennità sostitutiva in caso di dimissioni senza preavviso, prevista: per i primi dal combinato disposto dell'art. 2119 co. 2 cod.civ. in relazione all'art. 2118 co. 2 cod.civ. e agli artt. 20 e 24 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa, per i giornalisti dall'art. 32 Contratto nazionale di lavoro giornalistico nell'ipotesi di dimissioni rassegnate per “legittimi motivi” (art. 32 Contratto nazionale di lavoro giornalistico, che disponeva: “Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso). Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità”). pagina 6 di 25 Ne derivava logicamente l'esclusione della possibilità di cumulare in capo agli stessi lavoratori (in particolare ai giornalisti) due indennità sostitutive di mancato preavviso previste da contratti collettivi diversi.
Quindi non avevano all'epoca – e non hanno attualmente in relazione al testo vigente della norma, rimasto in proposito immutato – un valore ermeneutico decisivo in favore della tesi della cumulabilità:
❖ né l'appartenenza dei giornalisti ai “lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale”, per le quali sia stata dichiarata la situazione di crisi occupazionale, (peraltro, allorquando ha inteso riferirsi ai giornalisti, il precedente art. 35 ha utilizzato la locuzione “giornalisti professionisti… dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale”),
❖ né l'utilizzo della congiunzione “e”, la cui funzione aggiuntiva deve essere intesa considerando l'inciso “per i giornalisti”, il quale introduce una specificazione rispetto al soggetto della proposizione rappresentato dai dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Quindi nessuno di questi due elementi testuali, che sono rimasti nel testo novellato, appare idoneo a dare conforto alla tesi di parte ricorrente circa la cumulabilità delle due indennità (nel testo vigente indennità di mancato preavviso e indennità pari a quattro mensilità di retribuzione).
b)
Ben più significativo risulta considerare il contenuto precettivo che presentava l'art. 36 ante novella ex art. 10 L. 1/1985, al fine di confrontarlo con quello del testo vigente:
pagina 7 di 25 per gli impiegati inquadrati ai più alti livelli con più di 10 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale non giornalisti, attribuire, quale indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, significava riconoscere una somma corrispondente a quattro mensilità e mezzo di retribuzione (art. 17 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa); per i giornalisti con più di 15 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale attribuire, quale indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto,
l'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva nel caso di dimissioni in presenza di un legittimo motivo (art. 32 CCNL Giornalistico) significava riconoscere una somma corrispondente, quanto meno, a sette mensilità di retribuzione.
Questo assetto risulta modificato con la novella ex art. 10 L. 1/1985 per quanto concerne i giornalisti.
Infatti, mentre per gli impiegati inquadrati ai più alti livelli con più di 10 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale non giornalisti, l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, è rimasta pari all'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, pari a una somma corrispondente a quattro mensilità e mezzo di retribuzione (art. 20 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa), per i giornalisti l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto è:
pagina 8 di 25 A) secondo la tesi di parte ricorrente aumentata da sette mensilità a undici (sette mensilità per indennità sostituiva del preavviso e quattro mensilità quale nuova indennità ulteriore);
B) secondo la tesi di parte convenuta diminuita da sette mensilità a quattro (cui corrisponde l'indennità speciale introdotta dall'art. 10 L. 1/1985).
La tesi di parte convenuta presenta un indubbio difetto di persuasività in quanto attribuisce ai giornalisti, specie quelli con anzianità superiore a 10 anni, una tutela addirittura inferiore a quella prevista per gli omologhi lavoratori ordinari appartenenti alla categoria impiegatizia, il che non appare convincente in quanto la peculiarità dell'attività giornalistica, strettamente connessa al valore fondamentale del pluralismo dell'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, giustifica, eventualmente, un trattamento migliorativo (in questo senso Cass.
27.10.2003, n. 16126).
c)
Vi è anche un dato normativo che conforta la tesi del cumulo (e non già della sostituzione, come ritiene parte convenuta) per i giornalisti dell'indennità di mancato preavviso con la speciale “indennità pari a quattro mensilità di retribuzione”, introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985: come si è già ricordato, l'art. 32 d.P.R. 27.4.1982, n. 268 (“Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”) ha prescritto che: “Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso
a norma del contratto collettivo di lavoro”;
pagina 9 di 25 orbene, questa norma è rimasta immutata dopo la novella ex art. 10 L. 1/1985, nonostante il d.P.R. 268/1982 sia stato oggetto di modifiche (ad opera della L.
31.7.1997, n. 249 e della L. 15.5.2017, n. 70).
d)
La tesi del cumulo presenta il pregio di rispettare la volontà del legislatore, il quale, come emerge chiaramente dal testo letterale del vigente art. 36 L. 416/1981, detta una disciplina uniforme in tema di indennità aggiuntiva in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale e per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale.
Quindi la ricostruzione normativa effettuata dalla difesa della società convenuta,
(specie a pag.
5-7 della note finali autorizzate) – al fine di giustificare la condotta di quest'ultima, che in un caso di licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale ha attribuito a un giornalista sia l'indennità di mancato preavviso prevista dalla contrattazione collettiva, sia l'indennità speciale introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985 – affermando che “Il cumulo tra indennità sostitutiva del preavviso e indennità aggiuntiva di quattro mensilità può avvenire, pertanto, solo in caso di licenziamento del giornalista al termine della Cigs, e non in caso di sue dimissioni durante la Cigs”, contrasta palesemente con il testo letterale del vigente art. 36 L. 416/1981, il quale non differenzia in alcun modo le due ipotesi.
e)
I precedenti giurisprudenziali richiamati dalle parti non offrono (purtroppo) indicazioni sufficientemente precise:
Cass. 12.12.1996, n, 11084 (richiamata dalla convenuta) ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la corresponsione dell'indennità aggiuntiva ex art. 36 L.
416/1981, ritenendo che non ricorressero i presupposti per l'applicazione della legge pagina 10 di 25 sull'editoria; anzi nella motivazione la Suprema Corte dispone che il giudice del rinvio si pronunci sul riconoscimento dell'indennità sostituiva del preavviso “alla stregua della normativa in favore del personale dipendente dalle imprese in crisi” (solo nella massima si rinviene l'assunto che per i giornalisti l'indennità di mancato preavviso ammonta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 L. 1/1985 a quattro mensilità di retribuzione).
Cass. 27.10.2003, n, 16126 (richiamata dalla convenuta) contiene effettivamente l'affermazione che l'art. 36 L. 416/1981 prevede “nei casi di crisi occupazionale dichiarata con provvedimento del CIPI, una garanzia economica (l'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, l'indennità prevista dai contratti collettivi, poi divenuta, ex art. 10 legge 10 gennaio 1985, n. 1, una indennità speciale pari a quattro mensilità di retribuzione”. Tuttavia occorre evidenziare che si trattava di una questione estranea al thema decidendum (tutto incentrato sulla questione se l'art. 36 L. 416/1981 preveda o meno un'ipotesi speciale di licenziamento collettivo rispetto a quella generale disciplinata dalla L. 223/1991), atteso che in quella controversia il giornalista aveva agito esclusivamente per la corresponsione dell'indennità introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985.
Cass. 6.11.2007, n. 23077 (richiamata dai ricorrenti) appare del tutto inconferente in quanto concerne una controversia promossa non già da giornalisti, ma da dipendenti i dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
inoltre, il thema decidendum concerneva la questione circa la cumulabilità dell'indennità aggiuntiva ex art. 36 L. 416/1981 con i benefici del pensionamento anticipato previsti dall'articolo successivo.
* * *
In definitiva, in accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, la società
[...]
va condannata a corrispondere….”. Controparte_1
pagina 11 di 25 β
E' indiscusso tra le parti e condiviso dalla Corte di appello che alla presente controversia
è sottesa la questione se l'art. 36 L. 5.8.1981, n. 416 –
il quale dispone: “I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata
dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi
occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di
godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine
del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in
aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di
mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di
retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni” –
attribuisca ai giornalisti, che si dimettono nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale:
A) soltanto la speciale indennità pari a quattro mensilità di retribuzione (come sostenuto dalla parte convenuta)
o
B) anche l'indennità di mancato preavviso (come sostenuto dai ricorrenti).
γ
Nel capo a) della sentenza Trib. Trento 1/2023 questo giudice ha ritenuto non abbiano attualmente, in relazione al testo vigente dell'art. 36 L. 416/1981, un valore ermeneutico decisivo in favore della tesi della cumulabilità:
pagina 12 di 25 ✓ né l'appartenenza dei giornalisti ai “lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale”,
per le quali sia stata dichiarata la situazione di crisi occupazionale, (peraltro,
allorquando ha inteso riferirsi ai giornalisti, il precedente art. 35 ha utilizzato la locuzione “giornalisti professionisti… dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale”),
✓ né l'utilizzo della congiunzione “e”, la cui funzione aggiuntiva deve essere intesa considerando l'inciso “per i giornalisti”, il quale introduce una specificazione rispetto al soggetto della proposizione rappresentato dai dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Questi assunti sono stati condivisi dalla società convenuta (pag.
4-5 della memoria di costituzione).
Diversamente la Corte di appello, nella sentenza n. 1/2025, ha statuito che l'indennità sostitutiva del preavviso “secondo il combinato disposto dell'art. 36 e 35 L. cit., è dovuta a tutti i dipendenti, tra i quali vanno annoverati anche i giornalisti.
Limitatamente alla categoria dei giornalisti, invece, è previsto il riconoscimento del diritto a un'indennità (ulteriore) in misura fissa veicolata non con una proposizione avversativa o disgiuntiva, ma congiuntiva e positiva: questo è la portata dell'umilissimo “e” contenuto nell'art. 36 L. cit.. La specificazione (tra due virgole)
“per i giornalisti” circoscrive in modo chiaro la platea dei beneficiari dell'ulteriore indennità, determinata -invece-in misura fissa. Questa ricostruzione è coerente con l'interpretazione letterale della norma in esame…”.
Nello stesso senso si è espressa parte ricorrente allorquando ha dedotto (pag.
4-5 del suo atto introduttivo): “Il significato letterale della norma è chiaro e la congiunzione “e” non può lasciare adito a dubbi: “…hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine pagina 13 di 25 rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad
una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione”.
Nel soggetto che regge l'intera norma (i “dipendenti delle aziende di cui all'art. 35…”)
rientrano, pacificamente, i giornalisti, ai quali il legislatore, in caso di dimissioni durante uno stato di crisi e la conseguente collocazione in cassa integrazione, ha inteso prevedere, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso (come per ogni altro dipendente), un'ulteriore indennità pari a quattro mensilità di retribuzione”.
Si ritiene di dover confermare, in ragione di un criterio ermeneutico che privilegia l'interpretazione sistematica, la considerazioni svolte nella sentenza Trib. Trento n.
1/2023.
E' vero che i giornalisti rientrano tra i “lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale”, ma il testo originario dell'art. 36 L. 416/1981, come pure il successivo art. 32 d.P.R. 27.4.1982,
n. 268 afferente alle “Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”), hanno distinto tra “lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale” e giornalisti, ai fini della determinazione dell'indennità spettante nel caso di “risoluzione del rapporto di lavoro
per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale”, che, pur essendo costituita per entrambi dall'indennità sostitutiva del preavviso nel caso di dimissioni giustificate, era commisurata secondo i diversi parametri previsti dalle diverse discipline collettive (per i primi dal combinato disposto dell'art.
dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa;
per i giornalisti dall'art. 27 in relazione all'art. pagina 14 di 25 32 Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico nell'ipotesi di dimissioni rassegnate per
“legittimi motivi”, secondo cui: “Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo
politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale
della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da
menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione
del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e
indennità di mancato preavviso). Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti
che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità”).
D'altronde non era ipotizzabile la possibilità di cumulare in capo agli stessi lavoratori (in particolare ai giornalisti) due indennità sostitutive di mancato preavviso previste da contratti collettivi diversi.
In questo contesto la congiunzione “e” svolge una funzione aggiuntiva che deve essere intesa considerando l'inciso “per i giornalisti”, il quale introduce una specificazione rispetto al soggetto della proposizione rappresentato dai dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
D'altronde l'attribuzione ai giornalisti dell' “indennità pari a quattro mensilità di retribuzione” in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni non può
fondarsi esclusivamente sul significato cumulativo della congiunzione “e”, essendo questa presente anche nel testo originario dell'art. 36 L. 416/1981, in forza del quale ai giornalisti spettava, a titolo di indennità nel caso di “risoluzione del rapporto di lavoro
per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale”, soltanto l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 27 in relazione all'art. 32 CNLG nell'ipotesi di dimissioni rassegnate per “legittimi motivi” (e non anche pagina 15 di 25 quella prevista dagli artt. 20 e 24 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa).
δ
La principale ragione – su cui la sentenza Trib. Trento 1/2023 ha fondato l'accoglimento della domanda, proposta dai giornalisti ivi ricorrenti, di corresponsione, in aggiunta all'indennità, pari a quattro mensilità di retribuzione, prevista dalla novella ex art. 10 L.
1/1985 dell'art. 36 L. 416/1981, anche dell'indennità sostitutiva del preavviso nel caso di dimissioni giustificate – attiene (capo b) della sentenza) all'individuazione della portata precettiva del novellato art. 36 L. 416/1981 alla luce del contenuto che presentava quella disposizione ante novella ex art. 10 L. 1/1985, vale a dire:
A)
per gli impiegati inquadrati ai più alti livelli con più di 10 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale non giornalisti, attribuire, quale indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, significava riconoscere una somma corrispondente a quattro mensilità e mezzo di retribuzione (Parte terza – Norme impiegati - art. 20 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa
9.2.1979); parte convenuta sostiene, invece, che “il CCNL per i Dipendenti di
[...]
prevede infatti un preavviso massimo, per il personale Parte_5
di più alto livello e con più alta anzianità aziendale, di due mesi (cfr. art. 20, parte Terza, CCNL
Poligrafici del 19.12.2018 - pag. 75 - che si produce sub doc. 5). CCNL”;
l'assunto non può essere condiviso: pagina 16 di 25 in disparte che il CCNL richiamato è quello sottoscritto in data 19.12.2018, mentre qui assume rilievo il CCNL vigente all'epoca della novella ex art. 10 L. 1/1985 ossia quello stipulato in data 14.6.1982 – la disciplina collettiva (art. 20 CCNL cit., prevedeva un preavviso di licenziamento e di dimissioni “a) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati del livello 10/9” (ossia del livello più elevato);
B)
per i giornalisti con più di 15 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale attribuire, quale indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, l'indennità
di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva nel caso di dimissioni in presenza di un legittimo motivo (art. 32 Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico
6.12.1972, vigente all'epoca dell'entrata in vigore della novella ex art. 10 L. 1/1985,
significava riconoscere una somma corrispondente, quanto meno, a sette mensilità di retribuzione (art. 27 co. 1 lett. d) CNLG cit.); parte convenuta sostiene che: “Non ci si deve… focalizzare unicamente sugli importi che avrebbero percepito “i giornalisti con più di 15 anni di servizio”, ma si deve guardare complessivamente al trattamento previsto dall'art. 36 L. n. 416/81 prima della novella in favore di qualsiasi giornalista che si trovasse sospeso in CIGS.
Non è, inoltre, vero che la norma in esame attribuisca “ai giornalisti, specie quelli con anzianità superiore a 10 anni, una tutela addirittura inferiore a quella prevista per gli omologhi lavoratori ordinari appartenenti alla categoria impiegatizia”: il CCNL per i Dipendenti di Aziende Editrici e
Stampatrici di Giornali Quotidiani e Agenzie di Stampa prevede infatti un preavviso massimo, per il personale di più alto livello e con più alta anzianità aziendale, di due mesi (cfr. art. 20, parte Terza,
CCNL Poligrafici del 19.12.2018 - pag. 75 - che si produce sub doc. 5)”; pagina 17 di 25 anche questi assunti non possono esser condivisi:
l'indennità sostitutiva del preavviso di sette mesi non riguardava “i giornalisti con più di 15 anni di servizio”, ma costituiva l'importo minimo spettante a un giornalista (art. 27 co. 1 lett. d) cit.); CP_4
inoltre i giornalisti con anzianità superiore a 10 anni sono stati presi in considerazione soltanto al fine di porre a confronto la tutela loro spettante con quella di cui avevano diritto gli impiegati dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale con la stessa anzianità;
infine, come si è già visto sub A), non è corretto sostenere che all'epoca di entrata in vigore della novella ex art. 10 L. 1/1985 agli impiegati di più alto livello e con più alta anzianità aziendale spettava un preavviso massimo di due mesi (che, di contro, era fissato dall'art. 20 CCNL cit. in “mesi quattro e quindici giorni”.
Quindi si ritiene a seguito della novella ex art. 10 L. 1/1985:
A)
mentre per gli impiegati inquadrati ai più alti livelli con più di 10 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale non giornalisti, l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, è rimasta pari all'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, ossia a una somma corrispondente a quattro mensilità e mezzo di retribuzione (Parte terza – Norme impiegati - art. 20 CCNL cit.),
B)
per i giornalisti l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto è:
✓ secondo la tesi di parte ricorrente aumentata da sette mensilità a undici (sette mensilità per indennità sostituiva del preavviso e quattro mensilità quale nuova indennità ulteriore); pagina 18 di 25 ✓ secondo la tesi di parte convenuta diminuita da sette mensilità a quattro (cui corrisponde l'indennità speciale introdotta dall'art. 10 L. 1/1985).
La tesi di parte convenuta presenta un indubbio difetto di persuasività in quanto attribuisce ai giornalisti, specie quelli con anzianità superiore a 10 anni, una tutela addirittura inferiore a quella prevista per gli omologhi lavoratori ordinari appartenenti alla categoria impiegatizia, il che non appare convincente in quanto la peculiarità dell'attività
giornalistica, strettamente connessa al valore fondamentale del pluralismo dell'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, giustifica,
eventualmente, un trattamento migliorativo (in questo senso Cass. 27.10.2003, n. 16126, la quale ha statuito: “Ed anzi la peculiarità dell'attività di questi ultimi, strettamente connessa al valore fondamentale del pluralismo dell'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, giustificherebbe semmai, in riferimento all'evocato parametro, una fattispecie speciale di licenziamento collettivo a garanzie rafforzate (e non già ridotte) rispetto a quelle ordinarie”, di talché è infondata la critica di inconferenza espressa dalla parte convenuta a pag. 19 della memoria di costituzione).
Infine parte convenuta richiama e produce (sub doc. 2) il verbale della seduta della
Commissione in sede legislativa del Camera dei deputati del 26 settembre 1984 nel corso della quale l'on. Edilio Petrocelli ha così illustrato la modifica proposta (“All'undicesimo
rigo dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituire le parole: «pari alla
indennità prevista dai contratti collettivi» con le seguenti: «ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione»”):
“La logica del nostro emendamento va ricercata nel conflitto che si è creato tra la legge,
il regolamento ed i contratti.
In sede di prima applicazione della legge, infatti, i contratti prevedevano per il
licenziamento o per il fine rapporto da sei a dodici mesi. pagina 19 di 25 In tutto questo lasso di tempo si sono avute semplicemente delle cause giudiziarie per
stabilire cosa toccasse veramente e ancora non si è definito se debbano essere 2 o 7 mesi.
La logica di questo emendamento, suggerito dalle due associazioni interessate (FIEG e
FNSI, N.d.R.) a questa che possiamo definire una contrattazione per legge, indica in
quattro mesi sia l'indennità di fine rapporto sia quella di licenziamento. Credo che la sua approvazione eviterebbe una serie di conflitti”.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, di recente,
Cass. 17.1.2025, n. 1222; Cass. 7.10.2022, n. 29271), “ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (voluntas legis), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa”.
Quindi le emergenze dei lavori preparatori non inficiano le statuizioni in precedenza svolte.
Inoltre le considerazioni espresse dal deputato on. Petrocelli appaiono scarsamente intelligibili laddove egli afferma che “in sede di prima applicazione della legge… i contratti prevedevano per il licenziamento o per il fine rapporto da sei a dodici mesi” e, quindi, erano sorte delle controversie giudiziarie “per stabilire cosa toccasse veramente e ancora non si è definito se debbano essere 2 o 7 mesi”.
ε
Al capo c) della sentenza Trib. Trento 1/2023 si è evidenziato che l'art. 32 d.P.R.
27.4.1982, n. 268 (“Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”), prescrivendo pagina 20 di 25 che “Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo
dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro”, costituisce “un dato normativo che conforta la tesi del cumulo (e non già della sostituzione, come ritiene parte convenuta) per i giornalisti dell'indennità di mancato preavviso con la speciale “indennità pari a quattro mensilità di retribuzione”, introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985, anche considerando che tale norma “è rimasta immutata dopo la novella ex art. 10 L.
1/1985, nonostante il d.P.R. 268/1982 sia stato oggetto di modifiche (ad opera della L.
31.7.1997, n. 249 e della L. 15.5.2017, n. 70)”.
Parte convenuta sostiene (pag. 19-20) della memoria di costituzione) che l'art. 32 d.P.R.
268/1982:
a) “è stato di fatto superato dall'introduzione della modifica legislativa di cui all'art. 10 della Legge
n. 1 del 1985”;
b) “l'art. 32 del d.P.R. n. 268/1982 è stato successivamente espressamente abrogato dal n. 6) del comma 6 dell'art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249, a decorrere dall'emanazione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della citata l. 249/1997 di cui al n. 5) del citato comma 6”. ad a)
Il superamento “di fatto” appare una locuzione dalla portata giuridica incerta specialmente se riferita a vicende di ordine normativo.
a b)
L'assunto non è fondato.
pagina 21 di 25 La legge 31.7.1997, n. 249 concerne l'“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
(AUTORITA' GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI)”;
l'art. 1 della stessa legge presenta la seguente rubrica: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; il comma 6 n. 6 di detto articolo dispone: “6) dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al n. 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive
modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero
esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal n. 5);”.
Orbene, appare evidente che l'art. 32 d.P.R. 27.4.1982, n. 268, come si evince, oltre che dal contenuto già illustrato, anche dalla rubrica (“Disposizioni in favore del personale dipendente delle imprese in crisi”), non attiene certamente a “disposizioni concernenti la
tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive”.
ζ
Al capo d) della sentenza Trib. Trento 1/2023 si è ritenuto che: “La tesi del cumulo presenta il pregio di rispettare la volontà del legislatore, il quale, come emerge chiaramente dal testo letterale del vigente art. 36 L. 416/1981, detta una disciplina pagina 22 di 25 uniforme in tema di indennità aggiuntiva in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale e per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale”.
Parte convenuta sostiene, invece, che “nel caso di cessazione per dimissioni del lavoratore nel caso di cessazione per dimissioni del lavoratore nel corso della Cigs, il lavoratore percepirà solo le ordinarie competenze di fine rapporto (ratei, ferie e permessi non goduti, trattamento di fine rapporto) con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso” (pag. 8 della memoria di costituzione).
L'assunto non appare persuasivo in quanto contrasta con il chiaro tenore letterale dell'art. 36 L. 416/1981, il quale dispone che “l'indennità di mancato preavviso” spetta ai lavoratori “in caso di risoluzione del rapporto di lavoro” non solo “per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale”, ma anche “per dimissioni nel periodi di godimento del trattamento di integrazione salariale”.
* * *
In definitiva, in accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, la società
[...]
va condannata a corrispondere: Controparte_1
➢ in favore di la somma di € 32.610, 87; Parte_1
➢ in favore di la somma di € 38.069,64; Parte_2
➢ in favore di la somma di € 27.858,24; Parte_3
➢ in favore di a somma di € 35.571,06, Parte_4
con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo stesso termine
a quo fino al saldo.
pagina 23 di 25 tali somme vanno maggiorate ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la convenuta a Controparte_1
corrispondere:
➢ in favore di la somma di € 32.610, 87; Parte_1
➢ in favore di la somma di € 38.069,64; Parte_2
➢ in favore di la somma di € 27.858,24; Parte_3
➢ in favore di a somma di € 35.571,06, Parte_4
con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo stesso termine a quo fino al saldo.
2. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle sperse di giudizio, che liquida nella somma di € 4.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 5 giugno 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE pagina 24 di 25 dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2119 co. 2 cod.civ. in relazione all'art. 2118 co. 2 cod.civ. e agli artt. 20 e 24 CCNL per i
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
2.5.2023
d a
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Del Vecchio pec e dall'avv. Simona D'Arpino pec Email_1
Email_2
ricorrenti
c o n t r o
pagina 1 di 25 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ottone Cammarata
pec Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito, in via principale:
voglia il Tribunale adito, per le ragioni tutte di cui in narrativa, accertare il diritto di ciascuno dei ricorrenti a percepire l'indennità di preavviso pari a nove mensilità di
retribuzione per , e e otto Parte_1 Parte_2 Parte_4
per Giuliano ex art. 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e per l'effetto condannare Pt_3
la convenuta al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme dovute a CP_1
tale titolo ed in particolare condannare al pagamento di euro 32.610,87.= a CP_1
favore di , euro 38.069,64.= a favore di , euro Parte_1 Parte_2
35.571,06.= a favore di ed euro 27.858,24 a favore di , Parte_4 Parte_3
oltre interessi e rivalutazione come per legge. in ogni caso: con vittoria di spese”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale e nel merito, previo accertamento della legittimità di ogni
comportamento posto in essere da in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rigettare le domande tutte formulate dai signori
e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
nell'avversario ricorso ex art. 414 c.p.c., introduttivo del presente giudizio, perché
pagina 2 di 25 inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi
esposti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dai ricorrenti
I ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
premesso:
✓ di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta Controparte_1
con mansioni di giornalista,
[...]
✓ di essere stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dal
10.2.2021 (doc. 5 fasc. ric.),
✓ di aver rassegnato le dimissioni durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale (doc. da 6 a 8A),
propongono domanda di condanna della società convenuta Controparte_1
alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso
[...]
prevista, a loro dire, dall'art. 36 L. 5.8.1981, n. 416, in favore dei giornalisti che assegnano le dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale.
pagina 3 di 25 §2
le ragioni della decisione
Lealtà istituzionale e, in particolare, processuale impone a questo giudice di dichiarare esplicitamente che l'esame, da parte sua, della presente causa inevitabilmente prende le mosse dalle statuizioni contenute nella sentenza Trib. Trento n. 1/2023 del 10.1.2023, di cui è l'autore e che ha definito in primo grado una controversia con pressoché identica
causa petendi.
Ovviamente nel prosieguo dovranno essere considerate le difese svolte dalla società
convenuta nella memoria di costituzione (nella parte finale – pag. 18-20 – espressamente riferite alla sentenza Trib. Trento n. 1/2023) e le statuizioni contenute nella sentenza della
Corte di appello di Trento n. 2/2025, che ha rigettato l'appello proposto dalla società, qui nuovamente convenuta, Controparte_3
α
Orbene, le “ragioni della decisione”, svolte nella sentenza Trib. Trento n. 1/2023 del
10.1.2023, sono le seguenti:
“le ragioni della decisione
Alla presente controversia è sottesa la questione se l'art. 36 L. 5.8.1981, n. 416 – il quale dispone: “I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I pagina 4 di 25 dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni” – attribuisca ai giornalisti, che si dimettono nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale:
A) soltanto la speciale indennità pari a quattro mensilità di retribuzione (come sostenuto dalla parte convenuta)
o
B) anche l'indennità di mancato preavviso (come sostenuto dai ricorrenti).
a)
Il testo letterale della norma vigente è ancora condizionato da quello della norma precedente la novella apportata dall'art. 10 L. 10.1.1985, n. 1 – il quale disponeva: “I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, pari all'indennità prevista dai contratti collettivi I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni”.
Alla luce di quanto previsto dal d.P.R. 27.4.1982, n. 268 (“Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”) – il quale, all'art. 32, disponeva (e dispone): “L'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'art. 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato pagina 5 di 25 interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessità di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'art.
35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro”) –
l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto consisteva sia per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa sia per i giornalisti, nell'indennità sostitutiva in caso di dimissioni senza preavviso, prevista: per i primi dal combinato disposto dell'art. 2119 co. 2 cod.civ. in relazione all'art. 2118 co. 2 cod.civ. e agli artt. 20 e 24 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa, per i giornalisti dall'art. 32 Contratto nazionale di lavoro giornalistico nell'ipotesi di dimissioni rassegnate per “legittimi motivi” (art. 32 Contratto nazionale di lavoro giornalistico, che disponeva: “Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso). Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità”). pagina 6 di 25 Ne derivava logicamente l'esclusione della possibilità di cumulare in capo agli stessi lavoratori (in particolare ai giornalisti) due indennità sostitutive di mancato preavviso previste da contratti collettivi diversi.
Quindi non avevano all'epoca – e non hanno attualmente in relazione al testo vigente della norma, rimasto in proposito immutato – un valore ermeneutico decisivo in favore della tesi della cumulabilità:
❖ né l'appartenenza dei giornalisti ai “lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale”, per le quali sia stata dichiarata la situazione di crisi occupazionale, (peraltro, allorquando ha inteso riferirsi ai giornalisti, il precedente art. 35 ha utilizzato la locuzione “giornalisti professionisti… dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale”),
❖ né l'utilizzo della congiunzione “e”, la cui funzione aggiuntiva deve essere intesa considerando l'inciso “per i giornalisti”, il quale introduce una specificazione rispetto al soggetto della proposizione rappresentato dai dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Quindi nessuno di questi due elementi testuali, che sono rimasti nel testo novellato, appare idoneo a dare conforto alla tesi di parte ricorrente circa la cumulabilità delle due indennità (nel testo vigente indennità di mancato preavviso e indennità pari a quattro mensilità di retribuzione).
b)
Ben più significativo risulta considerare il contenuto precettivo che presentava l'art. 36 ante novella ex art. 10 L. 1/1985, al fine di confrontarlo con quello del testo vigente:
pagina 7 di 25 per gli impiegati inquadrati ai più alti livelli con più di 10 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale non giornalisti, attribuire, quale indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, significava riconoscere una somma corrispondente a quattro mensilità e mezzo di retribuzione (art. 17 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa); per i giornalisti con più di 15 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale attribuire, quale indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto,
l'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva nel caso di dimissioni in presenza di un legittimo motivo (art. 32 CCNL Giornalistico) significava riconoscere una somma corrispondente, quanto meno, a sette mensilità di retribuzione.
Questo assetto risulta modificato con la novella ex art. 10 L. 1/1985 per quanto concerne i giornalisti.
Infatti, mentre per gli impiegati inquadrati ai più alti livelli con più di 10 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale non giornalisti, l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, è rimasta pari all'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, pari a una somma corrispondente a quattro mensilità e mezzo di retribuzione (art. 20 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa), per i giornalisti l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto è:
pagina 8 di 25 A) secondo la tesi di parte ricorrente aumentata da sette mensilità a undici (sette mensilità per indennità sostituiva del preavviso e quattro mensilità quale nuova indennità ulteriore);
B) secondo la tesi di parte convenuta diminuita da sette mensilità a quattro (cui corrisponde l'indennità speciale introdotta dall'art. 10 L. 1/1985).
La tesi di parte convenuta presenta un indubbio difetto di persuasività in quanto attribuisce ai giornalisti, specie quelli con anzianità superiore a 10 anni, una tutela addirittura inferiore a quella prevista per gli omologhi lavoratori ordinari appartenenti alla categoria impiegatizia, il che non appare convincente in quanto la peculiarità dell'attività giornalistica, strettamente connessa al valore fondamentale del pluralismo dell'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, giustifica, eventualmente, un trattamento migliorativo (in questo senso Cass.
27.10.2003, n. 16126).
c)
Vi è anche un dato normativo che conforta la tesi del cumulo (e non già della sostituzione, come ritiene parte convenuta) per i giornalisti dell'indennità di mancato preavviso con la speciale “indennità pari a quattro mensilità di retribuzione”, introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985: come si è già ricordato, l'art. 32 d.P.R. 27.4.1982, n. 268 (“Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”) ha prescritto che: “Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso
a norma del contratto collettivo di lavoro”;
pagina 9 di 25 orbene, questa norma è rimasta immutata dopo la novella ex art. 10 L. 1/1985, nonostante il d.P.R. 268/1982 sia stato oggetto di modifiche (ad opera della L.
31.7.1997, n. 249 e della L. 15.5.2017, n. 70).
d)
La tesi del cumulo presenta il pregio di rispettare la volontà del legislatore, il quale, come emerge chiaramente dal testo letterale del vigente art. 36 L. 416/1981, detta una disciplina uniforme in tema di indennità aggiuntiva in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale e per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale.
Quindi la ricostruzione normativa effettuata dalla difesa della società convenuta,
(specie a pag.
5-7 della note finali autorizzate) – al fine di giustificare la condotta di quest'ultima, che in un caso di licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale ha attribuito a un giornalista sia l'indennità di mancato preavviso prevista dalla contrattazione collettiva, sia l'indennità speciale introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985 – affermando che “Il cumulo tra indennità sostitutiva del preavviso e indennità aggiuntiva di quattro mensilità può avvenire, pertanto, solo in caso di licenziamento del giornalista al termine della Cigs, e non in caso di sue dimissioni durante la Cigs”, contrasta palesemente con il testo letterale del vigente art. 36 L. 416/1981, il quale non differenzia in alcun modo le due ipotesi.
e)
I precedenti giurisprudenziali richiamati dalle parti non offrono (purtroppo) indicazioni sufficientemente precise:
Cass. 12.12.1996, n, 11084 (richiamata dalla convenuta) ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la corresponsione dell'indennità aggiuntiva ex art. 36 L.
416/1981, ritenendo che non ricorressero i presupposti per l'applicazione della legge pagina 10 di 25 sull'editoria; anzi nella motivazione la Suprema Corte dispone che il giudice del rinvio si pronunci sul riconoscimento dell'indennità sostituiva del preavviso “alla stregua della normativa in favore del personale dipendente dalle imprese in crisi” (solo nella massima si rinviene l'assunto che per i giornalisti l'indennità di mancato preavviso ammonta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 L. 1/1985 a quattro mensilità di retribuzione).
Cass. 27.10.2003, n, 16126 (richiamata dalla convenuta) contiene effettivamente l'affermazione che l'art. 36 L. 416/1981 prevede “nei casi di crisi occupazionale dichiarata con provvedimento del CIPI, una garanzia economica (l'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, l'indennità prevista dai contratti collettivi, poi divenuta, ex art. 10 legge 10 gennaio 1985, n. 1, una indennità speciale pari a quattro mensilità di retribuzione”. Tuttavia occorre evidenziare che si trattava di una questione estranea al thema decidendum (tutto incentrato sulla questione se l'art. 36 L. 416/1981 preveda o meno un'ipotesi speciale di licenziamento collettivo rispetto a quella generale disciplinata dalla L. 223/1991), atteso che in quella controversia il giornalista aveva agito esclusivamente per la corresponsione dell'indennità introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985.
Cass. 6.11.2007, n. 23077 (richiamata dai ricorrenti) appare del tutto inconferente in quanto concerne una controversia promossa non già da giornalisti, ma da dipendenti i dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
inoltre, il thema decidendum concerneva la questione circa la cumulabilità dell'indennità aggiuntiva ex art. 36 L. 416/1981 con i benefici del pensionamento anticipato previsti dall'articolo successivo.
* * *
In definitiva, in accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, la società
[...]
va condannata a corrispondere….”. Controparte_1
pagina 11 di 25 β
E' indiscusso tra le parti e condiviso dalla Corte di appello che alla presente controversia
è sottesa la questione se l'art. 36 L. 5.8.1981, n. 416 –
il quale dispone: “I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata
dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi
occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di
godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine
del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in
aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di
mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di
retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni” –
attribuisca ai giornalisti, che si dimettono nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale:
A) soltanto la speciale indennità pari a quattro mensilità di retribuzione (come sostenuto dalla parte convenuta)
o
B) anche l'indennità di mancato preavviso (come sostenuto dai ricorrenti).
γ
Nel capo a) della sentenza Trib. Trento 1/2023 questo giudice ha ritenuto non abbiano attualmente, in relazione al testo vigente dell'art. 36 L. 416/1981, un valore ermeneutico decisivo in favore della tesi della cumulabilità:
pagina 12 di 25 ✓ né l'appartenenza dei giornalisti ai “lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale”,
per le quali sia stata dichiarata la situazione di crisi occupazionale, (peraltro,
allorquando ha inteso riferirsi ai giornalisti, il precedente art. 35 ha utilizzato la locuzione “giornalisti professionisti… dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale”),
✓ né l'utilizzo della congiunzione “e”, la cui funzione aggiuntiva deve essere intesa considerando l'inciso “per i giornalisti”, il quale introduce una specificazione rispetto al soggetto della proposizione rappresentato dai dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Questi assunti sono stati condivisi dalla società convenuta (pag.
4-5 della memoria di costituzione).
Diversamente la Corte di appello, nella sentenza n. 1/2025, ha statuito che l'indennità sostitutiva del preavviso “secondo il combinato disposto dell'art. 36 e 35 L. cit., è dovuta a tutti i dipendenti, tra i quali vanno annoverati anche i giornalisti.
Limitatamente alla categoria dei giornalisti, invece, è previsto il riconoscimento del diritto a un'indennità (ulteriore) in misura fissa veicolata non con una proposizione avversativa o disgiuntiva, ma congiuntiva e positiva: questo è la portata dell'umilissimo “e” contenuto nell'art. 36 L. cit.. La specificazione (tra due virgole)
“per i giornalisti” circoscrive in modo chiaro la platea dei beneficiari dell'ulteriore indennità, determinata -invece-in misura fissa. Questa ricostruzione è coerente con l'interpretazione letterale della norma in esame…”.
Nello stesso senso si è espressa parte ricorrente allorquando ha dedotto (pag.
4-5 del suo atto introduttivo): “Il significato letterale della norma è chiaro e la congiunzione “e” non può lasciare adito a dubbi: “…hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine pagina 13 di 25 rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad
una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione”.
Nel soggetto che regge l'intera norma (i “dipendenti delle aziende di cui all'art. 35…”)
rientrano, pacificamente, i giornalisti, ai quali il legislatore, in caso di dimissioni durante uno stato di crisi e la conseguente collocazione in cassa integrazione, ha inteso prevedere, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso (come per ogni altro dipendente), un'ulteriore indennità pari a quattro mensilità di retribuzione”.
Si ritiene di dover confermare, in ragione di un criterio ermeneutico che privilegia l'interpretazione sistematica, la considerazioni svolte nella sentenza Trib. Trento n.
1/2023.
E' vero che i giornalisti rientrano tra i “lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale”, ma il testo originario dell'art. 36 L. 416/1981, come pure il successivo art. 32 d.P.R. 27.4.1982,
n. 268 afferente alle “Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”), hanno distinto tra “lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale” e giornalisti, ai fini della determinazione dell'indennità spettante nel caso di “risoluzione del rapporto di lavoro
per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale”, che, pur essendo costituita per entrambi dall'indennità sostitutiva del preavviso nel caso di dimissioni giustificate, era commisurata secondo i diversi parametri previsti dalle diverse discipline collettive (per i primi dal combinato disposto dell'art.
dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa;
per i giornalisti dall'art. 27 in relazione all'art. pagina 14 di 25 32 Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico nell'ipotesi di dimissioni rassegnate per
“legittimi motivi”, secondo cui: “Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo
politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale
della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da
menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione
del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e
indennità di mancato preavviso). Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti
che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità”).
D'altronde non era ipotizzabile la possibilità di cumulare in capo agli stessi lavoratori (in particolare ai giornalisti) due indennità sostitutive di mancato preavviso previste da contratti collettivi diversi.
In questo contesto la congiunzione “e” svolge una funzione aggiuntiva che deve essere intesa considerando l'inciso “per i giornalisti”, il quale introduce una specificazione rispetto al soggetto della proposizione rappresentato dai dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale.
D'altronde l'attribuzione ai giornalisti dell' “indennità pari a quattro mensilità di retribuzione” in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso di dimissioni non può
fondarsi esclusivamente sul significato cumulativo della congiunzione “e”, essendo questa presente anche nel testo originario dell'art. 36 L. 416/1981, in forza del quale ai giornalisti spettava, a titolo di indennità nel caso di “risoluzione del rapporto di lavoro
per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale”, soltanto l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 27 in relazione all'art. 32 CNLG nell'ipotesi di dimissioni rassegnate per “legittimi motivi” (e non anche pagina 15 di 25 quella prevista dagli artt. 20 e 24 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa).
δ
La principale ragione – su cui la sentenza Trib. Trento 1/2023 ha fondato l'accoglimento della domanda, proposta dai giornalisti ivi ricorrenti, di corresponsione, in aggiunta all'indennità, pari a quattro mensilità di retribuzione, prevista dalla novella ex art. 10 L.
1/1985 dell'art. 36 L. 416/1981, anche dell'indennità sostitutiva del preavviso nel caso di dimissioni giustificate – attiene (capo b) della sentenza) all'individuazione della portata precettiva del novellato art. 36 L. 416/1981 alla luce del contenuto che presentava quella disposizione ante novella ex art. 10 L. 1/1985, vale a dire:
A)
per gli impiegati inquadrati ai più alti livelli con più di 10 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale non giornalisti, attribuire, quale indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, significava riconoscere una somma corrispondente a quattro mensilità e mezzo di retribuzione (Parte terza – Norme impiegati - art. 20 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa
9.2.1979); parte convenuta sostiene, invece, che “il CCNL per i Dipendenti di
[...]
prevede infatti un preavviso massimo, per il personale Parte_5
di più alto livello e con più alta anzianità aziendale, di due mesi (cfr. art. 20, parte Terza, CCNL
Poligrafici del 19.12.2018 - pag. 75 - che si produce sub doc. 5). CCNL”;
l'assunto non può essere condiviso: pagina 16 di 25 in disparte che il CCNL richiamato è quello sottoscritto in data 19.12.2018, mentre qui assume rilievo il CCNL vigente all'epoca della novella ex art. 10 L. 1/1985 ossia quello stipulato in data 14.6.1982 – la disciplina collettiva (art. 20 CCNL cit., prevedeva un preavviso di licenziamento e di dimissioni “a) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati del livello 10/9” (ossia del livello più elevato);
B)
per i giornalisti con più di 15 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale attribuire, quale indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, l'indennità
di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva nel caso di dimissioni in presenza di un legittimo motivo (art. 32 Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico
6.12.1972, vigente all'epoca dell'entrata in vigore della novella ex art. 10 L. 1/1985,
significava riconoscere una somma corrispondente, quanto meno, a sette mensilità di retribuzione (art. 27 co. 1 lett. d) CNLG cit.); parte convenuta sostiene che: “Non ci si deve… focalizzare unicamente sugli importi che avrebbero percepito “i giornalisti con più di 15 anni di servizio”, ma si deve guardare complessivamente al trattamento previsto dall'art. 36 L. n. 416/81 prima della novella in favore di qualsiasi giornalista che si trovasse sospeso in CIGS.
Non è, inoltre, vero che la norma in esame attribuisca “ai giornalisti, specie quelli con anzianità superiore a 10 anni, una tutela addirittura inferiore a quella prevista per gli omologhi lavoratori ordinari appartenenti alla categoria impiegatizia”: il CCNL per i Dipendenti di Aziende Editrici e
Stampatrici di Giornali Quotidiani e Agenzie di Stampa prevede infatti un preavviso massimo, per il personale di più alto livello e con più alta anzianità aziendale, di due mesi (cfr. art. 20, parte Terza,
CCNL Poligrafici del 19.12.2018 - pag. 75 - che si produce sub doc. 5)”; pagina 17 di 25 anche questi assunti non possono esser condivisi:
l'indennità sostitutiva del preavviso di sette mesi non riguardava “i giornalisti con più di 15 anni di servizio”, ma costituiva l'importo minimo spettante a un giornalista (art. 27 co. 1 lett. d) cit.); CP_4
inoltre i giornalisti con anzianità superiore a 10 anni sono stati presi in considerazione soltanto al fine di porre a confronto la tutela loro spettante con quella di cui avevano diritto gli impiegati dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale con la stessa anzianità;
infine, come si è già visto sub A), non è corretto sostenere che all'epoca di entrata in vigore della novella ex art. 10 L. 1/1985 agli impiegati di più alto livello e con più alta anzianità aziendale spettava un preavviso massimo di due mesi (che, di contro, era fissato dall'art. 20 CCNL cit. in “mesi quattro e quindici giorni”.
Quindi si ritiene a seguito della novella ex art. 10 L. 1/1985:
A)
mentre per gli impiegati inquadrati ai più alti livelli con più di 10 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale non giornalisti, l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, è rimasta pari all'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, ossia a una somma corrispondente a quattro mensilità e mezzo di retribuzione (Parte terza – Norme impiegati - art. 20 CCNL cit.),
B)
per i giornalisti l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto è:
✓ secondo la tesi di parte ricorrente aumentata da sette mensilità a undici (sette mensilità per indennità sostituiva del preavviso e quattro mensilità quale nuova indennità ulteriore); pagina 18 di 25 ✓ secondo la tesi di parte convenuta diminuita da sette mensilità a quattro (cui corrisponde l'indennità speciale introdotta dall'art. 10 L. 1/1985).
La tesi di parte convenuta presenta un indubbio difetto di persuasività in quanto attribuisce ai giornalisti, specie quelli con anzianità superiore a 10 anni, una tutela addirittura inferiore a quella prevista per gli omologhi lavoratori ordinari appartenenti alla categoria impiegatizia, il che non appare convincente in quanto la peculiarità dell'attività
giornalistica, strettamente connessa al valore fondamentale del pluralismo dell'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, giustifica,
eventualmente, un trattamento migliorativo (in questo senso Cass. 27.10.2003, n. 16126, la quale ha statuito: “Ed anzi la peculiarità dell'attività di questi ultimi, strettamente connessa al valore fondamentale del pluralismo dell'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, giustificherebbe semmai, in riferimento all'evocato parametro, una fattispecie speciale di licenziamento collettivo a garanzie rafforzate (e non già ridotte) rispetto a quelle ordinarie”, di talché è infondata la critica di inconferenza espressa dalla parte convenuta a pag. 19 della memoria di costituzione).
Infine parte convenuta richiama e produce (sub doc. 2) il verbale della seduta della
Commissione in sede legislativa del Camera dei deputati del 26 settembre 1984 nel corso della quale l'on. Edilio Petrocelli ha così illustrato la modifica proposta (“All'undicesimo
rigo dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituire le parole: «pari alla
indennità prevista dai contratti collettivi» con le seguenti: «ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione»”):
“La logica del nostro emendamento va ricercata nel conflitto che si è creato tra la legge,
il regolamento ed i contratti.
In sede di prima applicazione della legge, infatti, i contratti prevedevano per il
licenziamento o per il fine rapporto da sei a dodici mesi. pagina 19 di 25 In tutto questo lasso di tempo si sono avute semplicemente delle cause giudiziarie per
stabilire cosa toccasse veramente e ancora non si è definito se debbano essere 2 o 7 mesi.
La logica di questo emendamento, suggerito dalle due associazioni interessate (FIEG e
FNSI, N.d.R.) a questa che possiamo definire una contrattazione per legge, indica in
quattro mesi sia l'indennità di fine rapporto sia quella di licenziamento. Credo che la sua approvazione eviterebbe una serie di conflitti”.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, di recente,
Cass. 17.1.2025, n. 1222; Cass. 7.10.2022, n. 29271), “ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (voluntas legis), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa”.
Quindi le emergenze dei lavori preparatori non inficiano le statuizioni in precedenza svolte.
Inoltre le considerazioni espresse dal deputato on. Petrocelli appaiono scarsamente intelligibili laddove egli afferma che “in sede di prima applicazione della legge… i contratti prevedevano per il licenziamento o per il fine rapporto da sei a dodici mesi” e, quindi, erano sorte delle controversie giudiziarie “per stabilire cosa toccasse veramente e ancora non si è definito se debbano essere 2 o 7 mesi”.
ε
Al capo c) della sentenza Trib. Trento 1/2023 si è evidenziato che l'art. 32 d.P.R.
27.4.1982, n. 268 (“Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”), prescrivendo pagina 20 di 25 che “Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo
dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro”, costituisce “un dato normativo che conforta la tesi del cumulo (e non già della sostituzione, come ritiene parte convenuta) per i giornalisti dell'indennità di mancato preavviso con la speciale “indennità pari a quattro mensilità di retribuzione”, introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985, anche considerando che tale norma “è rimasta immutata dopo la novella ex art. 10 L.
1/1985, nonostante il d.P.R. 268/1982 sia stato oggetto di modifiche (ad opera della L.
31.7.1997, n. 249 e della L. 15.5.2017, n. 70)”.
Parte convenuta sostiene (pag. 19-20) della memoria di costituzione) che l'art. 32 d.P.R.
268/1982:
a) “è stato di fatto superato dall'introduzione della modifica legislativa di cui all'art. 10 della Legge
n. 1 del 1985”;
b) “l'art. 32 del d.P.R. n. 268/1982 è stato successivamente espressamente abrogato dal n. 6) del comma 6 dell'art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249, a decorrere dall'emanazione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della citata l. 249/1997 di cui al n. 5) del citato comma 6”. ad a)
Il superamento “di fatto” appare una locuzione dalla portata giuridica incerta specialmente se riferita a vicende di ordine normativo.
a b)
L'assunto non è fondato.
pagina 21 di 25 La legge 31.7.1997, n. 249 concerne l'“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
(AUTORITA' GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI)”;
l'art. 1 della stessa legge presenta la seguente rubrica: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; il comma 6 n. 6 di detto articolo dispone: “6) dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al n. 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle
imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive
modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero
esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal n. 5);”.
Orbene, appare evidente che l'art. 32 d.P.R. 27.4.1982, n. 268, come si evince, oltre che dal contenuto già illustrato, anche dalla rubrica (“Disposizioni in favore del personale dipendente delle imprese in crisi”), non attiene certamente a “disposizioni concernenti la
tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive”.
ζ
Al capo d) della sentenza Trib. Trento 1/2023 si è ritenuto che: “La tesi del cumulo presenta il pregio di rispettare la volontà del legislatore, il quale, come emerge chiaramente dal testo letterale del vigente art. 36 L. 416/1981, detta una disciplina pagina 22 di 25 uniforme in tema di indennità aggiuntiva in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale e per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale”.
Parte convenuta sostiene, invece, che “nel caso di cessazione per dimissioni del lavoratore nel caso di cessazione per dimissioni del lavoratore nel corso della Cigs, il lavoratore percepirà solo le ordinarie competenze di fine rapporto (ratei, ferie e permessi non goduti, trattamento di fine rapporto) con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso” (pag. 8 della memoria di costituzione).
L'assunto non appare persuasivo in quanto contrasta con il chiaro tenore letterale dell'art. 36 L. 416/1981, il quale dispone che “l'indennità di mancato preavviso” spetta ai lavoratori “in caso di risoluzione del rapporto di lavoro” non solo “per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale”, ma anche “per dimissioni nel periodi di godimento del trattamento di integrazione salariale”.
* * *
In definitiva, in accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, la società
[...]
va condannata a corrispondere: Controparte_1
➢ in favore di la somma di € 32.610, 87; Parte_1
➢ in favore di la somma di € 38.069,64; Parte_2
➢ in favore di la somma di € 27.858,24; Parte_3
➢ in favore di a somma di € 35.571,06, Parte_4
con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo stesso termine
a quo fino al saldo.
pagina 23 di 25 tali somme vanno maggiorate ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la convenuta a Controparte_1
corrispondere:
➢ in favore di la somma di € 32.610, 87; Parte_1
➢ in favore di la somma di € 38.069,64; Parte_2
➢ in favore di la somma di € 27.858,24; Parte_3
➢ in favore di a somma di € 35.571,06, Parte_4
con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo stesso termine a quo fino al saldo.
2. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle sperse di giudizio, che liquida nella somma di € 4.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 5 giugno 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE pagina 24 di 25 dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2119 co. 2 cod.civ. in relazione all'art. 2118 co. 2 cod.civ. e agli artt. 20 e 24 CCNL per i