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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/11/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 473/2023 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 473/2023 promossa da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], e ivi elettivamente domiciliata, in Piazza Santa Giusta n. 5, presso lo studio dell'Avv. Silvia Catalucci, che la rappresenta e difende in forza di procura, per atto separato, stesa in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
L'Aquila, loc. S. Elia s.s. 5bis, ed ivi elettivamente domiciliato, in via Guido Polidoro, 1, presso e nello studio dell'avv. Danilo Iannarelli, che lo rappresenta e difende in forza di procura, per atto separato, stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale Civile di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la propria competenza e previa ogni necessaria declaratoria:
- autorizzare la Sig.ra genitore co-affidatario e collocatario del figlio minore Parte_1
a far sottoporre a visita il bambino presso la Neuropsichiatria Infantile Persona_1 dell'Ospedale di L'Aquila secondo le indicazioni che i Sanitari riterranno di impartire in ragione delle problematiche del bambino;
- dichiarare che le condotte poste in essere dal Sig. CP_1
da ultimo con riferimento alla specifica decisione di natura sanitaria, costituiscono gravi
[...] inadempienze che arrecano pregiudizio alla prole e comunque sono di ostacolo al corretto esercizio dei diritti/doveri della Sig.ra quale genitore co-affidatario;- per l'effetto Parte_1 disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre atteso il perdurante Persona_1 comportamento inaffidabile del Sig. rispetto al disagio emotivo del figlio, Controparte_1 accertato mediante valutazione clinica dello stesso;
- condannare, infine, il Sig. Controparte_1 alla refusione delle spese del procedimento in favore della ricorrente”.
Per il resistente: “Piaccia all'On. Tribunale Civile dell'Aquila, contrariis reiectis, dare atto che il resistente ha manifestato la sua adesione al programma terapeutico di sostegno per il figlio Per_1 intrapreso presso l'Unità di Neuropsichiatria infantile della ASL di L'Aquila e la sua disponibilità a collaborare per il sostegno psicologico del minore. Nel resto, respingere la domanda proposta dalla ricorrente siccome destituita di ogni fondamento. Con vittoria di spese e competenze della procedura".
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 20.04.2023, premesso che Parte_1 dall'unione con era nato il figlio in data Controparte_1 Persona_1
15.12.2012 (dunque minorenne) e che, con provvedimento del 08.06.2022, il Tribunale di
L'Aquila aveva omologato le condizioni del ricorso presentato congiuntamente dalle parti per l'affidamento condiviso del minore, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio Per_1 previa autorizzazione alla medesima, nella sua qualità di genitore collocatario del minore, a far sottoporre lo stesso a visita presso la Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di L'Aquila, in ragione delle problematiche dalle quali era afflitto, dichiarando che le condotte ostative poste in essere dal padre, costituissero un grave inadempimento ai Controparte_1 doveri genitoriali e fonte di pregiudizio per il figlio Per_1
2. A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduceva che: a) il Tribunale di L'Aquila aveva omologato le condizioni del ricorso congiunto, presentato dai genitori, per l'affido condiviso di che prevedeva, tra le altre cose, il collocamento del minore presso il Per_1 domicilio della madre ed un contributo al mantenimento a carico del padre di € 350,00 mensili;
b) tra le parti era insorto un contrasto in ordine ad una delicata problematica del figlio manifestata con disturbi comportamentali sia in ambiente familiare che scolastico;
c) l'istante, su prescrizione della pediatra, si era attivata per ottenere una visita presso l'unità di
Neuropsichiatria Infantile presso l'ospedale di L'Aquila, che provvedeva a convocare entrambi i genitori per eseguire una valutazione di d) il resistente, Per_1 CP_1
, pur adeguatamente sensibilizzato dalla ricorrente, mostrava un atteggiamento
[...] inconcludente e temporeggiante nell'affrontare la problematica del figlio e, soprattutto, si rifiutava di far eseguire la valutazione dall'Ospedale di L'Aquila; e) dalla relazione clinica del minore a firma della Dott. del 18.02.2022, eseguita presso la U.O.S.D. di Persona_2
Neuropsichiatria dell' Infanzia e dell' Adolescenza e prodotta in atti, era emerso un “disturbo misto della condotta e della sfera emozionale con alcune disfunzionalità in ambito scolastico
(ipercinesia, disattenzione, difficoltà nel seguire la strutturazione, fatica negli apprendimenti
- comprensione de l t e s to) e familiare (conflittualità e oppositività) ” e “difficoltà di apprendimento caratterizzato da deficit nella comprensione del testo. Debolezza nell'ambito logico-matematico (in particolare nella risoluzione dei problemi dovuta prevalentemente alle difficoltà di comprensione del testo suddetto , difficoltà di pianificazione di memoria e attenzione uditiva” e, in base a dette risultanze, erano state fornite indicazioni terapeutiche sia per la scuola, che per l'ambiente extra scolastico, con prescrizione dei necessari supporti;
f) a differenza del resistente, che perseverava nel suo atteggiamento temporeggiante, continuando ad ignorare il problema, la ricorrente si attivava per iscrivere presso la scuola MODUS Per_1
(per il sostegno scolastico) e per avviare il suo percorso psicologico, riuscendo ad ottenere la presa in carico del minore dal Servizio di Neuropsichiatria presso la struttura Ex Onpi della
ASL di L'Aquila, ottenendo un primo appuntamento per una vista;
g) il rifiutava CP_1 di partecipare alla visita, ritenendo che i problemi del ragazzo derivassero dalla disgregazione del nucleo familiare e dalla immotivata apprensione materna, e vani risultavano tutti i tentativi di interlocuzione da parte della ricorrente;
3. Sulla base di tali premesse, la Sig.ra chiedeva al Tribunale adito di essere Parte_1 autorizzata a far sottoporre il figlio a tutte le visite e trattamenti necessari per Per_1 supportarlo psicologicamente e nelle attività didattiche, l'affidamento esclusivo del minore, poiché il padre aveva dimostrato di disinteressarsi alle necessità del figlio, banalizzando la problematica sofferta dallo stesso, adottando, in tal modo, comportamenti lesivi dei suoi interessi;
4. In data 19.07.2023 si costituiva in giudizio il Sig. , il quale contestava la domanda CP_1 della ricorrente di revoca dell'affido condiviso del minore con affidamento esclusivo in favore della madre e dichiarava espressamente di aderire al programma terapeutico di sostegno in favore di e di essere pronto a fornire qualunque tipo di sostegno psicologico, pur Per_1 evidenziando che, dalle certificazioni mediche allegate, non si evidenziano i problemi così drammaticamente esposti dalla ricorrente.
5. Deduceva il resistente: a) non corrispondeva al vero che lo stesso era del tutto assente relativamente alle questioni che riguardavano il bambino. Vero era, invece, che il sig. CP_1
, in perfetta osservanza degli obblighi assunti con il verbale omologato dal Tribunale
[...] con provvedimento del 8.06.2022, faceva fronte a qualsiasi necessità del bambino sia di carattere affettivo che materiale, collaborando per la sua gestione quotidiana, come portarlo e riprenderlo da scuola e dalla scuola calcio, tenerlo con sé il venerdì a cena ed a dormire;
fare i compiti insieme e portarlo a catechismo;
b) Il resistente non condivideva appieno le scelte operate dalla Parte_1 quanto agli impegni eccessivi del figlio per la scuola calcio e per le ripetizioni MODUS, visto che il bambino aveva bisogno di essere seguito con costanza da entrambi i genitori e la madre lavorava fino alle 19.30.
6. All'udienza del 22.09.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, le stesse, pur insistendo nelle richieste avanzate, si dichiaravano entrambe disponibili a far intraprendere al figlio un percorso di sostegno sia psicologico che didattico. Il procedimento perveniva poi all'udienza del 22.05.2024, a seguito di rinvii disposti per il completamento della valutazione psicodiagnostica, dove veniva depositata relazione predisposta dalla UOC neuropsichiatria infantile della che evidenziava una diagnosi di un disturbo specifico di Parte_2 apprendimento di grado lieve, con moderato disturbo della condotta e della sfera emozionale nell'ambito di problemi correlati al gruppo primario di supporto e un moderato quadro di adhd;
7. Con successiva ordinanza del 29.10.2024, il Presidente istruttore, dato atto delle dichiarazioni rese dalle parti circa la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico intrapreso da con periodici incontri con lo psicologo, non riteneva di adottare provvedimenti Per_1 provvisori ed urgenti e disponeva l'ascolto del minore, fissando l'udienza del 6.11.2024, poi differita al 13.11.2024;
8. Effettuato tale incombente, la causa veniva rinviata per la rimessione al Collegio alla data del
26.03.2025, con concessione dei termini di legge alle parti per il deposito di scritti conclusivi, unitamente ai quali veniva depositata nuova certificazione emessa dalla UOC di
Neuropsichiatria Infantile dell' con in buona sostanza confermava la Parte_2 precedente diagnosi.
9. Premesso quanto sopra, osserva il collegio come la domanda della ricorrente relativamente all'affidamento esclusivo del figlio non sia adeguatamente fondata, iuxta alligata et probata.
10. La domanda, a ben vedere, si basa sul presupposto che il padre avrebbe dimostrato disinteresse alle problematiche di natura psicologica patite dal figlio e che si sarebbe opposto alle Per_1 visite ed ai trattamenti dei disturbi, provocando dei ritardi degli interventi di sostegno, che avrebbero danneggiato il bambino. Orbene, per quanto riguarda le problematiche segnalate a carico del piccolo è stata acquisita agli atti, oltre ai referti eseguiti da specialisti Per_1 incaricati dalla ricorrente, una certificazione rilasciata dalla UOC di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di L'Aquila, eseguita in data 30.01.2024, con la seguente diagnosi: “Il ragazzino, allo stato attuale, presenta un disturbo specifico di apprendimento di grado lieve
(F81.1) caratterizzato da disortografia. Persiste il disturbo della condotta e della sfera emozionale (F92.8). Il livello intellettivo è medio. TRATTAMENTO - recupero extrascolastico per OSA - Counseling scolastico e familiare - Controlli NPI periodici e costanti - prosecuzione supporto psicologico, - prosecuzione parent-training - frequentazione di centri sportivi e ricreativi per la socializzazione con i pari. - Necessario in ambito scolastico, fino a nuova valutazione, l'applicazione della normativa di riferimento per disturbi specifici di apprendimento: Legge n. 170 dell'8.10.2010. È stata, quindi, eseguita una seconda valutazione da parte dell' , in data Controparte_2
20.02.2025, prodotta unitamente agli scritti conclusivi delle parti, che ha prodotto la seguente diagnosi: “Il ragazzino, allo stato attuale, presenta un disturbo specifico di apprendimento di grado lieve (F81.2) caratterizzato da discalculia. Persiste un moderato disturbo della condotta e della sfera emozionale (F92.8) nell'ambito di problemi correlati al gruppo primario di supporto (Z63.5) e si evidenzia un moderato quadro di adhd (F90.0). Il livello intellettivo è medio”.
11. Il principale Punto di contrasto attiene al presunto disinteresse del padre rispetto a tali problematiche di salute del figlio. Il genitore, costituendosi in giudizio, ha contestato come esposto le tesi della ricorrente, affermando di occuparsi costantemente del figlio, collaborando alla sua gestione quotidiana, quale l'accompagnamento a scuola ed alla scuola calcio frequentata dal figlio, pernottamenti del ragazzo presso la sua abitazione, aiuto pomeridiano nei compiti in luogo della madre, impegnata nel lavoro fino alle 19,30. Ha dato la sua disponibilità ad eseguire gli accertamenti e le valutazioni in ordine alle problematiche sollevate dalla ricorrente, pur affermando che i problemi sofferti dal figlio, stando anche alla documentazione medica prodotta dalla madre, sono di lieve entità.
12. Il percorso intrapreso in corso di causa, del resto, è stato avviato con il consenso di entrambi i genitori e si è caratterizzato per essere un percorso di sostegno psicologico per con Per_1 visite e valutazioni presso l'Unità di Neuropsichiatria Infantile presso l'Ospedale di L'Aquila.
13. In assenza di altri riscontri processuali utilizzabili, le affermazioni della ricorrente poste a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo del minore sono, pertanto, rimaste sfornite di adeguata prova. È vero che i trattamenti terapeutici del ragazzo sono iniziati con l'instaurazione del giudizio, ma la ricorrente non ha fornito prova dei lamentati comportamenti realmente ostativi del padre ai detti trattamenti, tali da giustificare l'adozione di un provvedimento derogatorio all'affidamento condiviso.
14. Anzi, in corso di causa è emerso che il padre collabora attivamente alla gestione quotidiana del minore, in particolare lo assiste nel pomeriggio nello svolgimento dei compiti, il che è del tutto verosimile posto che la madre, come non è stato contestato, è di frequente impegnata con il lavoro fino al tardo pomeriggio.
15. Il minore, inoltre, è stato ascoltato (art. 473 bis 4 c.p.c.), venendo in evidenza profili decisori direttamente incidenti su tematiche relative al suo affidamento;
egli è apparso sereno e non ha manifestato alcuna criticità nei rapporti con i genitori, così come alcuna criticità è emersa dalle relazioni mediche in atti.
16. In questo contesto la ricorrente ha continuato a sostenere che il padre non sia realmente partecipe alle attività di sostegno in favore del figlio. In particolare, ha osservato come l'ultima relazione medica della Asl ha individuato, per il trattamento dei disturbi di Per_1 una terapia farmacologica ed un programma scolastico calibrato sulle esigenze del ragazzo ed ha evidenziato che tali soluzioni non sarebbero condivise dal resistente, il quale continuerebbe a sottovalutare la gravità dei problemi che affliggono il ragazzo.
17. Dopo la rimessione della causa al Collegio, le parti hanno depositato ciascuno una memoria con la quale hanno documentato uno scambio di pec tra legali;
la ricorrente ha fatto presente che il resistente non si è presentato alla convocazione della scuola per discutere dei comportamenti del figlio e ha richiesto la presenza dello stesso alla visita ospedaliera fissata per l'inizio della terapia farmacologica. Il resistente ha replicato affermando che non ha potuto presenziare all'incontro con la scuola per motivi familiari conosciuti dalla ricorrente, confermando la sua disponibilità all'incontro in ospedale per l'inizio della terapia farmacologica. Orbene, tali documenti non sono valutabili;
lo sarebbero in quanto sopravvenienze utili, in una materia come quella dei rapporti familiari in cui ogni modifica delle situazioni di fatto è rilevante. E tuttavia, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna particolare utilità, posto che lo scambio di accuse appare in linea con le tesi più volte discusse nel corso del procedimento;
se è pacifico, infatti, che il padre non è stato presente all'incontro a scuola, dovrebbe essergli consentito (per valorizzare la circostanza) di provare la scusabilità dell'inadempimento dallo stesso allegata, in un contesto nel quale comunque egli ha dichiarato disponibilità all'evento più significativo per il figlio, vale a dire la presenza di entrambi i genitori in ospedale per l'inizio della terapia farmacologica.
18. Occorre pertanto intimare alle parti di alleggerire questi profili di conflittualità, anche mediante avvio, ove entrambi fossero d'accordo, ad un percorso di coordinazione genitoriale nell'interesse del minore.
19. La domanda di affidamento esclusivo va dunque respinta, intimandosi alle parti di assumere un comportamento collaborativo nell'interesse del minore e secondo le indicazioni dei professionisti/sanitari che lo hanno in cura, dandosi atto che, in ragione del consenso manifestato dal padre ai trattamenti di diagnosi e cura presso l'NPI di L'Aquila non appare necessario disporre alcuna autorizzazione in tal senso in favore della madre collocataria.
20. Si segnala alla coppia genitoriale l'opportunità di avviare un percorso di coordinazione genitoriale che possa ridurre la conflittualità e rendere meglio sostenibile la valutazione serena delle esigenze del minore, nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, il quale è apparso legato ad entrambi i genitori e desideroso di un rapporto equilibrato con entrambi.
21. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- Respinge la domanda di affidamento esclusivo e di autorizzazione formulate dalla ricorrente;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 30 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 473/2023 promossa da:
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], e ivi elettivamente domiciliata, in Piazza Santa Giusta n. 5, presso lo studio dell'Avv. Silvia Catalucci, che la rappresenta e difende in forza di procura, per atto separato, stesa in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
L'Aquila, loc. S. Elia s.s. 5bis, ed ivi elettivamente domiciliato, in via Guido Polidoro, 1, presso e nello studio dell'avv. Danilo Iannarelli, che lo rappresenta e difende in forza di procura, per atto separato, stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Piaccia all' Ecc.mo Tribunale Civile di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la propria competenza e previa ogni necessaria declaratoria:
- autorizzare la Sig.ra genitore co-affidatario e collocatario del figlio minore Parte_1
a far sottoporre a visita il bambino presso la Neuropsichiatria Infantile Persona_1 dell'Ospedale di L'Aquila secondo le indicazioni che i Sanitari riterranno di impartire in ragione delle problematiche del bambino;
- dichiarare che le condotte poste in essere dal Sig. CP_1
da ultimo con riferimento alla specifica decisione di natura sanitaria, costituiscono gravi
[...] inadempienze che arrecano pregiudizio alla prole e comunque sono di ostacolo al corretto esercizio dei diritti/doveri della Sig.ra quale genitore co-affidatario;- per l'effetto Parte_1 disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre atteso il perdurante Persona_1 comportamento inaffidabile del Sig. rispetto al disagio emotivo del figlio, Controparte_1 accertato mediante valutazione clinica dello stesso;
- condannare, infine, il Sig. Controparte_1 alla refusione delle spese del procedimento in favore della ricorrente”.
Per il resistente: “Piaccia all'On. Tribunale Civile dell'Aquila, contrariis reiectis, dare atto che il resistente ha manifestato la sua adesione al programma terapeutico di sostegno per il figlio Per_1 intrapreso presso l'Unità di Neuropsichiatria infantile della ASL di L'Aquila e la sua disponibilità a collaborare per il sostegno psicologico del minore. Nel resto, respingere la domanda proposta dalla ricorrente siccome destituita di ogni fondamento. Con vittoria di spese e competenze della procedura".
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 20.04.2023, premesso che Parte_1 dall'unione con era nato il figlio in data Controparte_1 Persona_1
15.12.2012 (dunque minorenne) e che, con provvedimento del 08.06.2022, il Tribunale di
L'Aquila aveva omologato le condizioni del ricorso presentato congiuntamente dalle parti per l'affidamento condiviso del minore, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio Per_1 previa autorizzazione alla medesima, nella sua qualità di genitore collocatario del minore, a far sottoporre lo stesso a visita presso la Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di L'Aquila, in ragione delle problematiche dalle quali era afflitto, dichiarando che le condotte ostative poste in essere dal padre, costituissero un grave inadempimento ai Controparte_1 doveri genitoriali e fonte di pregiudizio per il figlio Per_1
2. A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduceva che: a) il Tribunale di L'Aquila aveva omologato le condizioni del ricorso congiunto, presentato dai genitori, per l'affido condiviso di che prevedeva, tra le altre cose, il collocamento del minore presso il Per_1 domicilio della madre ed un contributo al mantenimento a carico del padre di € 350,00 mensili;
b) tra le parti era insorto un contrasto in ordine ad una delicata problematica del figlio manifestata con disturbi comportamentali sia in ambiente familiare che scolastico;
c) l'istante, su prescrizione della pediatra, si era attivata per ottenere una visita presso l'unità di
Neuropsichiatria Infantile presso l'ospedale di L'Aquila, che provvedeva a convocare entrambi i genitori per eseguire una valutazione di d) il resistente, Per_1 CP_1
, pur adeguatamente sensibilizzato dalla ricorrente, mostrava un atteggiamento
[...] inconcludente e temporeggiante nell'affrontare la problematica del figlio e, soprattutto, si rifiutava di far eseguire la valutazione dall'Ospedale di L'Aquila; e) dalla relazione clinica del minore a firma della Dott. del 18.02.2022, eseguita presso la U.O.S.D. di Persona_2
Neuropsichiatria dell' Infanzia e dell' Adolescenza e prodotta in atti, era emerso un “disturbo misto della condotta e della sfera emozionale con alcune disfunzionalità in ambito scolastico
(ipercinesia, disattenzione, difficoltà nel seguire la strutturazione, fatica negli apprendimenti
- comprensione de l t e s to) e familiare (conflittualità e oppositività) ” e “difficoltà di apprendimento caratterizzato da deficit nella comprensione del testo. Debolezza nell'ambito logico-matematico (in particolare nella risoluzione dei problemi dovuta prevalentemente alle difficoltà di comprensione del testo suddetto , difficoltà di pianificazione di memoria e attenzione uditiva” e, in base a dette risultanze, erano state fornite indicazioni terapeutiche sia per la scuola, che per l'ambiente extra scolastico, con prescrizione dei necessari supporti;
f) a differenza del resistente, che perseverava nel suo atteggiamento temporeggiante, continuando ad ignorare il problema, la ricorrente si attivava per iscrivere presso la scuola MODUS Per_1
(per il sostegno scolastico) e per avviare il suo percorso psicologico, riuscendo ad ottenere la presa in carico del minore dal Servizio di Neuropsichiatria presso la struttura Ex Onpi della
ASL di L'Aquila, ottenendo un primo appuntamento per una vista;
g) il rifiutava CP_1 di partecipare alla visita, ritenendo che i problemi del ragazzo derivassero dalla disgregazione del nucleo familiare e dalla immotivata apprensione materna, e vani risultavano tutti i tentativi di interlocuzione da parte della ricorrente;
3. Sulla base di tali premesse, la Sig.ra chiedeva al Tribunale adito di essere Parte_1 autorizzata a far sottoporre il figlio a tutte le visite e trattamenti necessari per Per_1 supportarlo psicologicamente e nelle attività didattiche, l'affidamento esclusivo del minore, poiché il padre aveva dimostrato di disinteressarsi alle necessità del figlio, banalizzando la problematica sofferta dallo stesso, adottando, in tal modo, comportamenti lesivi dei suoi interessi;
4. In data 19.07.2023 si costituiva in giudizio il Sig. , il quale contestava la domanda CP_1 della ricorrente di revoca dell'affido condiviso del minore con affidamento esclusivo in favore della madre e dichiarava espressamente di aderire al programma terapeutico di sostegno in favore di e di essere pronto a fornire qualunque tipo di sostegno psicologico, pur Per_1 evidenziando che, dalle certificazioni mediche allegate, non si evidenziano i problemi così drammaticamente esposti dalla ricorrente.
5. Deduceva il resistente: a) non corrispondeva al vero che lo stesso era del tutto assente relativamente alle questioni che riguardavano il bambino. Vero era, invece, che il sig. CP_1
, in perfetta osservanza degli obblighi assunti con il verbale omologato dal Tribunale
[...] con provvedimento del 8.06.2022, faceva fronte a qualsiasi necessità del bambino sia di carattere affettivo che materiale, collaborando per la sua gestione quotidiana, come portarlo e riprenderlo da scuola e dalla scuola calcio, tenerlo con sé il venerdì a cena ed a dormire;
fare i compiti insieme e portarlo a catechismo;
b) Il resistente non condivideva appieno le scelte operate dalla Parte_1 quanto agli impegni eccessivi del figlio per la scuola calcio e per le ripetizioni MODUS, visto che il bambino aveva bisogno di essere seguito con costanza da entrambi i genitori e la madre lavorava fino alle 19.30.
6. All'udienza del 22.09.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, le stesse, pur insistendo nelle richieste avanzate, si dichiaravano entrambe disponibili a far intraprendere al figlio un percorso di sostegno sia psicologico che didattico. Il procedimento perveniva poi all'udienza del 22.05.2024, a seguito di rinvii disposti per il completamento della valutazione psicodiagnostica, dove veniva depositata relazione predisposta dalla UOC neuropsichiatria infantile della che evidenziava una diagnosi di un disturbo specifico di Parte_2 apprendimento di grado lieve, con moderato disturbo della condotta e della sfera emozionale nell'ambito di problemi correlati al gruppo primario di supporto e un moderato quadro di adhd;
7. Con successiva ordinanza del 29.10.2024, il Presidente istruttore, dato atto delle dichiarazioni rese dalle parti circa la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico intrapreso da con periodici incontri con lo psicologo, non riteneva di adottare provvedimenti Per_1 provvisori ed urgenti e disponeva l'ascolto del minore, fissando l'udienza del 6.11.2024, poi differita al 13.11.2024;
8. Effettuato tale incombente, la causa veniva rinviata per la rimessione al Collegio alla data del
26.03.2025, con concessione dei termini di legge alle parti per il deposito di scritti conclusivi, unitamente ai quali veniva depositata nuova certificazione emessa dalla UOC di
Neuropsichiatria Infantile dell' con in buona sostanza confermava la Parte_2 precedente diagnosi.
9. Premesso quanto sopra, osserva il collegio come la domanda della ricorrente relativamente all'affidamento esclusivo del figlio non sia adeguatamente fondata, iuxta alligata et probata.
10. La domanda, a ben vedere, si basa sul presupposto che il padre avrebbe dimostrato disinteresse alle problematiche di natura psicologica patite dal figlio e che si sarebbe opposto alle Per_1 visite ed ai trattamenti dei disturbi, provocando dei ritardi degli interventi di sostegno, che avrebbero danneggiato il bambino. Orbene, per quanto riguarda le problematiche segnalate a carico del piccolo è stata acquisita agli atti, oltre ai referti eseguiti da specialisti Per_1 incaricati dalla ricorrente, una certificazione rilasciata dalla UOC di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di L'Aquila, eseguita in data 30.01.2024, con la seguente diagnosi: “Il ragazzino, allo stato attuale, presenta un disturbo specifico di apprendimento di grado lieve
(F81.1) caratterizzato da disortografia. Persiste il disturbo della condotta e della sfera emozionale (F92.8). Il livello intellettivo è medio. TRATTAMENTO - recupero extrascolastico per OSA - Counseling scolastico e familiare - Controlli NPI periodici e costanti - prosecuzione supporto psicologico, - prosecuzione parent-training - frequentazione di centri sportivi e ricreativi per la socializzazione con i pari. - Necessario in ambito scolastico, fino a nuova valutazione, l'applicazione della normativa di riferimento per disturbi specifici di apprendimento: Legge n. 170 dell'8.10.2010. È stata, quindi, eseguita una seconda valutazione da parte dell' , in data Controparte_2
20.02.2025, prodotta unitamente agli scritti conclusivi delle parti, che ha prodotto la seguente diagnosi: “Il ragazzino, allo stato attuale, presenta un disturbo specifico di apprendimento di grado lieve (F81.2) caratterizzato da discalculia. Persiste un moderato disturbo della condotta e della sfera emozionale (F92.8) nell'ambito di problemi correlati al gruppo primario di supporto (Z63.5) e si evidenzia un moderato quadro di adhd (F90.0). Il livello intellettivo è medio”.
11. Il principale Punto di contrasto attiene al presunto disinteresse del padre rispetto a tali problematiche di salute del figlio. Il genitore, costituendosi in giudizio, ha contestato come esposto le tesi della ricorrente, affermando di occuparsi costantemente del figlio, collaborando alla sua gestione quotidiana, quale l'accompagnamento a scuola ed alla scuola calcio frequentata dal figlio, pernottamenti del ragazzo presso la sua abitazione, aiuto pomeridiano nei compiti in luogo della madre, impegnata nel lavoro fino alle 19,30. Ha dato la sua disponibilità ad eseguire gli accertamenti e le valutazioni in ordine alle problematiche sollevate dalla ricorrente, pur affermando che i problemi sofferti dal figlio, stando anche alla documentazione medica prodotta dalla madre, sono di lieve entità.
12. Il percorso intrapreso in corso di causa, del resto, è stato avviato con il consenso di entrambi i genitori e si è caratterizzato per essere un percorso di sostegno psicologico per con Per_1 visite e valutazioni presso l'Unità di Neuropsichiatria Infantile presso l'Ospedale di L'Aquila.
13. In assenza di altri riscontri processuali utilizzabili, le affermazioni della ricorrente poste a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo del minore sono, pertanto, rimaste sfornite di adeguata prova. È vero che i trattamenti terapeutici del ragazzo sono iniziati con l'instaurazione del giudizio, ma la ricorrente non ha fornito prova dei lamentati comportamenti realmente ostativi del padre ai detti trattamenti, tali da giustificare l'adozione di un provvedimento derogatorio all'affidamento condiviso.
14. Anzi, in corso di causa è emerso che il padre collabora attivamente alla gestione quotidiana del minore, in particolare lo assiste nel pomeriggio nello svolgimento dei compiti, il che è del tutto verosimile posto che la madre, come non è stato contestato, è di frequente impegnata con il lavoro fino al tardo pomeriggio.
15. Il minore, inoltre, è stato ascoltato (art. 473 bis 4 c.p.c.), venendo in evidenza profili decisori direttamente incidenti su tematiche relative al suo affidamento;
egli è apparso sereno e non ha manifestato alcuna criticità nei rapporti con i genitori, così come alcuna criticità è emersa dalle relazioni mediche in atti.
16. In questo contesto la ricorrente ha continuato a sostenere che il padre non sia realmente partecipe alle attività di sostegno in favore del figlio. In particolare, ha osservato come l'ultima relazione medica della Asl ha individuato, per il trattamento dei disturbi di Per_1 una terapia farmacologica ed un programma scolastico calibrato sulle esigenze del ragazzo ed ha evidenziato che tali soluzioni non sarebbero condivise dal resistente, il quale continuerebbe a sottovalutare la gravità dei problemi che affliggono il ragazzo.
17. Dopo la rimessione della causa al Collegio, le parti hanno depositato ciascuno una memoria con la quale hanno documentato uno scambio di pec tra legali;
la ricorrente ha fatto presente che il resistente non si è presentato alla convocazione della scuola per discutere dei comportamenti del figlio e ha richiesto la presenza dello stesso alla visita ospedaliera fissata per l'inizio della terapia farmacologica. Il resistente ha replicato affermando che non ha potuto presenziare all'incontro con la scuola per motivi familiari conosciuti dalla ricorrente, confermando la sua disponibilità all'incontro in ospedale per l'inizio della terapia farmacologica. Orbene, tali documenti non sono valutabili;
lo sarebbero in quanto sopravvenienze utili, in una materia come quella dei rapporti familiari in cui ogni modifica delle situazioni di fatto è rilevante. E tuttavia, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna particolare utilità, posto che lo scambio di accuse appare in linea con le tesi più volte discusse nel corso del procedimento;
se è pacifico, infatti, che il padre non è stato presente all'incontro a scuola, dovrebbe essergli consentito (per valorizzare la circostanza) di provare la scusabilità dell'inadempimento dallo stesso allegata, in un contesto nel quale comunque egli ha dichiarato disponibilità all'evento più significativo per il figlio, vale a dire la presenza di entrambi i genitori in ospedale per l'inizio della terapia farmacologica.
18. Occorre pertanto intimare alle parti di alleggerire questi profili di conflittualità, anche mediante avvio, ove entrambi fossero d'accordo, ad un percorso di coordinazione genitoriale nell'interesse del minore.
19. La domanda di affidamento esclusivo va dunque respinta, intimandosi alle parti di assumere un comportamento collaborativo nell'interesse del minore e secondo le indicazioni dei professionisti/sanitari che lo hanno in cura, dandosi atto che, in ragione del consenso manifestato dal padre ai trattamenti di diagnosi e cura presso l'NPI di L'Aquila non appare necessario disporre alcuna autorizzazione in tal senso in favore della madre collocataria.
20. Si segnala alla coppia genitoriale l'opportunità di avviare un percorso di coordinazione genitoriale che possa ridurre la conflittualità e rendere meglio sostenibile la valutazione serena delle esigenze del minore, nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, il quale è apparso legato ad entrambi i genitori e desideroso di un rapporto equilibrato con entrambi.
21. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- Respinge la domanda di affidamento esclusivo e di autorizzazione formulate dalla ricorrente;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 30 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli