Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1002/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1002/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 presso lo studio dell'avv. FOCHETTI MARGHERITA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Foligno CP_1 presso lo studio dell'avv. ZOCCHI LUANA che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel comune di NE (RI) il 04/06/2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione coniugale sono nate il 18/08/2013, Per_1
Per_
il 23/11/2016 e il 17/10/2018 e che il matrimonio non aveva effetti felici. Per_3
Con sentenza n. 148/2024 depositata il 25.7.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
1
1) I coniugi stabiliscono che i figli saranno affidati ad entrambi i genitori e verranno collocati in modo paritario sia presso la madre che presso il padre: con la madre trascorreranno il mercoledì e il venerdì mentre trascorreranno con il padre il lunedì e il giovedì, gli altri giorni della settimana (martedì, sabato e domenica) i figli li trascorreranno dai genitori in modo alternato. Entrambi i genitori cureranno insieme l'educazione, l'istruzione e il mantenimento dei figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i medesimi. I minori inoltre, dovranno conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale con corrispondente dovere di ciascun genitore di adoprarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto;
Per_
2) Le vacanze natalizie e pasquali seguono anch'esse il criterio dell'alternanza: i figli , e Per_1 Per_3 trascorreranno il giorno di Natale alternativamente un anno sì ed uno no con il padre, ed il Capodanno con il genitore con cui non ha trascorso il Natale. Lo stesso regime di alternanza è da intendersi adottato per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Anche per le altre festività dovrà essere rispettata l'alternanza iniziando dalla festività del 2 giugno che verrà trascorsa con il padre.
3) I SIg. e si rendono disponibili, a fronte di eSIenze di lavoro, turni lavorativi e/o eSIenze Pt_1 CP_1
Per_ personali motivate, anche nel periodo delle vacanze scolastiche, durante il quale i figli , e non Per_1 Per_3 andranno a scuola, a modificare concordemente le modalità di collocazione.
4) Durante il periodo estivo sia il SI. che la SI.ra terranno i figli per almeno 15 giorni consecutivi, Pt_1 CP_1 secondo i turni di lavoro e il piano di ferie da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno.
5) In caso di difficoltà nella gestione dei figli durante le loro malattie ed in caso di sopraggiunti impegni lavorativi della SI.ra che non gli consentissero di provvedere personalmente, il SI. si impegna a provvedervi CP_1 Pt_1 purché non pregiudichino la propria attività lavorativa.
6) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per gli stessi e per i figli, fermo restando l'obbligo, per entrambi i coniugi, di provvedere alle spese ordinarie (vestiario, scarpe, etc etc) dei propri figli durante il periodo in cui i minori sono collocati presso di loro;
7) L'assegno unico verrà riscosso al 50% ciascuno a partire dal mese di giugno 2024 compreso. Ciascun genitore provvederà a riscuotere la propria quota dal libretto postale cointestato.
8) Le spese straordinarie, previamente concordate, come da Protocollo di intesa del Tribunale di Rieti che si richiama, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e secondo le indicazioni del protocollo;
il sarà obbligato alla restituzione delle spese straordinarie sostenute dalla entro e non oltre il 15 del Pt_1 CP_1 mese successivo a quello in cui sono state effettuate mentre la nel caso in cui vengano effettuate dal CP_1 Pt_1 sarà obbligata alla restituzione entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate;
9) La casa coniugale in comproprietà fra i coniugi che originariamente era costituita da due unità immobiliari, sarà ridivisa e verrà assegnata in proprietà come segue: l'unità abitativa di dimensioni più grandi alla SI.ra
2 mentre l'unità di dimensioni minori al SI. , su entrambe verrà costituito il diritto CP_1 Parte_1 di usufrutto a favore dei tre figli sino al compimento dei 18 anni di età del minore i quali continueranno Per_3
a risiederci unitamente alla madre SI.ra ; quest'ultima si obbliga alla voltura a nome proprio CP_1 delle utenze intestate al Pt_1
La divisione formale dovrà essere attuata il prima possibile o comunque immediatamente su richiesta anche di un solo coniuge e le relative spese saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50% fra di essi.
Qualora i coniugi non abbiano provveduto alla divisione formale ed assegnazione delle due unità abitative prima del compimento del diciottesimo anno di età del figlio, detta operazione dovrà essere effettuata immediatamente al raggiungimento della maggiore età del figlio Per_3
10) La SI.ra lavora come educatrice presso l'asilo nido nella sezione primavera CP_1 Persona_4 con sede in NE ed è proprietaria di una vettura Jeep Renegade targata EY372ET; per tale veicolo la CP_1 si impegna a chiedere ad la sostituzione del quale garante per il pagamento del CP_2 Pt_1 finanziamento richiesto al momento dell'acquisto, con una persona di fiducia della stessa;
11) Il SI. lavora come dipendente presso la società Lea Società Agricola Srl, utilizza la vettura Parte_1
Volkswagen Golf intestata alla propria madre . CP_3
12) I coniugi concordemente stabiliscono che eventuali e futuri compagni/compagne non dovranno influire nella vita dei propri figli al fine di non turbare i precari equilibri dei minori.
13) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio prestandosi il reciproco consenso al rinnovo e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
14) Le parti dichiarano di avere regolato ogni rapporto tra loro ad eccezione del punto 9 del presente ricorso.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
148/2024 depositata il 25.7.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
3 Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 04/06/2016, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di NE (RI); CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NE (atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2016);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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