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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5219/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 9.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5219/2021, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dagli avv.ti Pizzino Rosario e Cardillo Alessandro;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato - Catania;
CP_2
-resistente-
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.9.2021 dirigente scolastico Parte_1 presso l'I.C. “Vespucci – Capuana – Pirandello” di Catania, ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio per quarantacinque giorni con privazione della retribuzione irrogatale dall' per i Dirigenti Scolastici con nota prot. CP_3
n. 8388 del 13.04.2021 (cfr. doc. 5, fasc. ricorrente) a causa della ritenuta violazione degli obblighi previsti dall'art. 25 del Dl.gs. 165/2001, dall'art. 26, commi 1, 2, 3, e 4 lett. a), c), f) del CCNL Dirigenza scolastica del 08.07.2019 e dall'art. 13 del D.P.R. n. 62/2013, previa
1 contestazione degli addebiti avvenuta con nota prot. n. 0034143 del 30.12.2020 (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente).
Con la suddetta contestazione disciplinare sono stati addebitate alla ricorrente le seguenti condotte ritenute disciplinarmente rilevanti:
- “una governance inefficace e disfunzionale, sul piano organizzativo e gestionale, delle modalità di deliberazione e delle forme di partecipazione degli Organi Collegiali”;
- “l'inosservanza della buona prassi volta ad assicurare ai componenti di un Organo collegiale di partecipare pienamente alla formazione delle deliberazioni, di condividere anticipatamente e per tempo, rispetto alla celebrazione della seduta, le informazioni e i documenti necessari alla decisione, in vista della piena comprensione delle problematiche calendarizzate e quindi della possibile formulazione […] di richiesta di chiarimento e di integrazioni”;
- la “mancata definizione e approvazione del calendario annuale delle attività didattiche”;
- il tardivo avvio della sessione negoziale di contrattazione integrativa, in violazione dell'art. 22 co. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 2018;
- la “violazione dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, per avere il Consiglio di classe 3°B irregolarmente deliberato la sospensione di tre alunni, circostanza cui era conseguita l'irrogazione da parte della ricorrente al docente di una sanzione disciplinare “senza Per_1 alcuna previa formale contestazione di addebiti e senza un regolare procedimento”;
- la convocazione dei docenti per gli incontri di programmazione del 3 e del 10 novembre
2020, in violazione delle regole di contenimento del contagio da Covid-19 di cui all'art. 1 co.
9 del D.P.C.M. del 3.11.2020.
1.1. Con l'impugnazione della sanzione comminata, la ricorrente ha contestato in primo luogo la sussistenza degli addebiti attribuitile;
ha poi eccepito l'esistenza di vizi del provvedimento sanzionatorio, deducendo la genericità e illogicità della motivazione, la violazione del principio di imparzialità e terzietà dell'azione disciplinare per esservi coincidenza tra il soggetto che aveva contestato la violazione e quello che aveva irrogato la sanzione, la tardività della contestazione dell'addebito per violazione dei termini di cui all'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, la violazione del diritto di accesso ai documenti del procedimento disciplinare, la violazione del principi di tipicità dell'illecito e di specificità, per non essere i fatti addebitati oggetto di tipizzazione, la violazione del principio di tassatività, perché la
2 sanzione delle sospensione sarebbe prevista dal CCNL solo per fatti diversi da quelli addebitati, la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla tenuità degli addebiti mossi, all'assenza di pregiudizio per l'amministrazione e all'assenza di precedenti contestazioni disciplinari.
Alla luce delle suddette ragioni di impugnativa, la ricorrente ha chiesto “Ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la illegittimità, nullità, annullabilità e/o comunque, l'inefficacia, della sanzione disciplinare adottata con provvedimento prot. n. 8388 del 13/04/2021; Per l'effetto: 1) Annullare e/o ritenere nullo e/o priva di ogni effetto giuridico il provvedimento prot. n. 8388 del 13/04/2021; 2) Condannare l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle somme indebitamente trattenute, in danno del ricorrente, a titolo di sanzione disciplinare, pari ad € 8.076,00 - ovvero
a quella somma diversa che risulterà in corso di causa - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi sulle somme via via rivalutate, a decorrere dalla maturazione dei singoli diritti;
3) Emettere ogni consequenziale provvedimento”.
1.2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, il convenuto ha spiegato ampie CP_1 difese tese al rigetto del ricorso, deducendo l'infondatezza dei motivi afferenti ai vizi formali della sanzione irrogata sotto i profili della imparzialità, tempestività, violazione del diritto di accesso e del diritto di difesa, specificità della contestazione disciplinare e difetto di motivazione;
in punto di rispetto del principio di tassatività ha poi rilevato che la sanzione irrogata trova copertura normativa nella clausola di cui all'art. 28 co. 9 del CCNL della
Dirigenza del comparto Istruzione e Ricerca, che consente di dare rilievo a fatti non espressamente tipizzati, rilevando altresì che la sanzione risulta proporzionata in relazione alle ripetute violazioni degli obblighi che incombono sul dirigente scolastico, come specificati dall'art. 26 del richiamato CCNL. Ha infine evidenziato che i fatti addebitati devono ritenersi provati in quanto non contestati nella loro materialità, bensì sotto il solo profilo della rilevanza disciplinare e, ribadita l'entità e la gravità delle violazioni ascritte, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- Rigettare il ricorso proposto perché infondato;
- Per l'effetto, confermare in ogni sua parte il provvedimento disciplinare irrogato con atto D.G. CP_4 prot. n. 8388 del 13.04.2021”.
1.3. Rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 19.1.2022, attesa l'inammissibilità e irrilevanza degli ordini di esibizione dei documenti indicati in ricorso, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 10.5.2023. Il procedimento, nelle more riassegnato ad altro giudice immessosi in servizio presso l'Ufficio, è stato rinviato per la necessità di assicurare priorità alla definizione di cause di precedente iscrizione. Stante il temporaneo impedimento
3 del nuovo giudice titolare e la necessità di assicurare il rispetto del programma di smaltimento dell'arretrato in attuazione del PNRR, la causa, fissata in trattazione per l'udienza di discussione del 9.6.2025 e sostituita, senza opposizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata assegnata alla scrivente e, visto il regolare deposito delle note di trattazione scritta, definita con la presente sentenza.
2. Ai fini della valutazione di legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente appare logicamente prioritario procedere all'esame di fondatezza dei vizi formali del procedimento e del provvedimento sanzionatorio, per poi passare all'esame dei profili di merito afferenti alla sussistenza dei fatti addebitati, alla loro imputabilità alla ricorrente e alla proporzionalità della sanzione inflitta.
3. In punto di vizi formali, risulta innanzitutto infondata la censura afferente alla violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento per esserne la motivazione generica e apparente (§§ 2.a e 2.g del ricorso).
Nell'ambito del procedimento disciplinare i diritti del lavoratore sono garantiti dal requisito di specificità della motivazione, che afferisce alla contestazione dell'addebito e ha lo scopo di consentire all'incolpato l'immediata difesa;
in tale prospettiva, la motivazione dell'addebito deve essere specifica nel senso che, pur non dovendo essere eccessivamente dettagliata o eccedere nel formalismo, deve contenere un'enucleazione dei fatti e delle relative circostanze spazio-temporali in modo tale da permettere al lavoratore di comprendere senza errore la condotta addebitata nella sua materialità (cfr. Cass. 18377/2006; Cass. 6889/2018).
Al riguardo è utile richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza, e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle» (cfr. Cass. n. 1026/2015; in senso conforme, Cass.
n. 28471/2018).
Nel caso di specie, sia l'atto di contestazione degli addebiti che il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione soddisfano appieno i requisiti di specificità della motivazione.
4 Invero, nella contestazione risultano indicati nella loro materialità gli episodi cui è stata attribuita rilevanza disciplinare, rispetto ai quali peraltro la ricorrente ha compiutamente esercitato il proprio diritto di difesa attraverso la presentazione di giustificazioni con le quali ha preso posizione in ordine a ciascuno degli addebiti e dei fatti indicati, ciò denotando che il provvedimento erano sufficientemente dettagliato e idoneo a rendere la ricorrente consapevole delle mancanze a lei imputate (cfr. doc. 1 e 3, fascicolo ricorrente); parimenti motivato è il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, nel quale l'UPCD non si
è limitato a richiamare le precedenti contestazioni (come pur sarebbe stato ammissibile, attraverso una motivazione per relationem), ma ha menzionato e ulteriormente argomentato in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti censurati alla luce delle giustificazioni e osservazioni sollevate dalla lavoratrice.
La ricorrente è stata dunque posta nelle condizioni di conoscere tutte le circostanze oggetto di addebito e ha potuto esercitare in concreto il proprio diritto di difesa, dal che discende che la motivazione della sanzione disciplinare non può considerarsi né generica né apparente.
4. Infondato è parimenti il profilo di censura che afferisce alla violazione dei principi di imparzialità e terzietà dell'azione disciplinare (§ 2.b) per essere stati il provvedimento di contestazione e quello di irrogazione della sanzione adottati dalla stessa persona, ovverossia dal
Direttore generale Responsabile dell'Ufficio Disciplinare (cfr. doc. 1 e 5, fasc. ricorrente).
L'art. 55 bis del D.lgs 165/2001, con specifico riguardo al settore scolastico, attribuisce il potere disciplinare e la competenza a svolgere il relativo procedimento al “responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale” per le infrazioni per cui è prevista l'irrogazione della sanzione fino a dieci giorni e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi (cfr. comma 9 quater). L'UPD è quindi individuato quale organismo titolare dei poteri disciplinari e competente a svolgere l'intero procedimento, senza previsioni di incompatibilità o di disgiunzione soggettiva tra il soggetto che effettua la contestazione e quello competente ad irrogare la sanzione, dal momento che entrambe queste fasi fanno parte dell'unitario procedimento disciplinare. È la stessa previsione dell'esistenza Pers dell' a garantire, per i fatti più gravi, la costituzione di un organismo che di per sé ha carattere di imparzialità e indipendenza, dovendo tali garanzie assicurarsi nel rapporto tra il lavoratore e il capo della struttura di appartenenza e non nel rapporto tra la fase di contestazione degli addebiti e quella di irrogazione della sanzione (cfr. Cass. n. 16706/2018; Cass. n.
20417/2019; Cass. n. 41568/2021; in senso analogo, con specifico riguardo al settore scolastico,
Cass. n. 30226/2019). Tanto è vero che è ammissibile la costituzione di UPD a composizione
5 monocratica, il che denota come non sia necessaria una disgiunzione soggettiva tra chi contesta gli addebiti e chi irroga la sanzione (cfr. Cass. n. 13245/2015; Cass. n. 20981/2009).
Inconferente a riguardo è il richiamo compiuto da parte ricorrente alla pronuncia del Tar
Milano n. 487/2021, la quale afferisce ai procedimenti disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nell'ambito dei quali è espressamente prevista l'alterità soggettiva tra la commissione che irroga la sanzione e il “superiore che ha rilevato la mancanza”.
Non si ravvisa dunque, nel caso di specie, la lamentata violazione del vizio di imparzialità, che peraltro non si è tradotta in alcun concreto pregiudizio a danno della ricorrente.
5. È stata poi censurata la tardività della sanzione amministrativa e la violazione dei termini di cui all'art. 55 bis co. 4 del D.lgs. 165/2001, per essere stata la segnalazione Pers disciplinare del 26.10.2020 trasmessa all' oltre i dieci giorni decorrenti dai fatti del settembre 2020, già oggetto di richiesta di chiarimenti con nota del 2 ottobre 2020, e per essere stata la contestazione effettuata oltre il termine di trenta giorni dalla già menzionata segnalazione.
L'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, per quanto qui rileva, sancisce che “
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito […] 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne'
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
6 5.1. La norma stabilisce la perentorietà dei termini solo con riguardo alla fase di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
non incide invece sulla legittimità della sanzione inflitta il tempo precedentemente intercorso tra la commissione del fatto e la conoscenza che ne abbia avuto il responsabile dell'ufficio, né il tempo intercorso tra quest'ultima e la trasmissione della notizia all'ufficio competente, salvo che si sia verificata una irrimediabile compromissione del diritto di difesa. Ne discende che il termine di dieci giorni per la trasmissione degli atti all'UPD ha portata ordinatoria e il suo eventuale superamento non può determinare ex se la violazione del principio di tempestività, essendo imprescindibile la valutazione congiunta dell'ulteriore parametro della comprovata violazione del diritto di difesa del lavoratore, il che presuppone una adeguata allegazione da parte di quest'ultimo dei pregiudizi patiti. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che
“la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti. (cfr. Cass. n. 29142/2022;
Cass. n. 7642/2022; Cass. n. 10284/2023).
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre il mancato rispetto del termine di dieci giorni, evidenziando che alcuni dei fatti contestati erano risalente al settembre 2020 (in particolare, al collegio dei docenti del 9 settembre), che in relazione a tali fatti erano stati chiesti chiarimenti in data 2.10.2020, poi “tempestivamente trasmessi dalla dirigente” (cfr. pag. 16 del ricorso;
cfr. doc. 18 e 19, fasc. ricorrente), mentre solo in data 26.10.2020 era stata inviata dal
Dirigente dell' una segnalazione all'Ufficio Pt_2 Controparte_5
Scolastico Regionale, cui era successivamente seguito lo svolgimento di attività ispettiva
(conclusasi con relazione del 14.12.2020) e la contestazione disciplinare (cfr. doc. 4 fascicolo resistente).
Ciò che la ricorrente ha contestato è dunque la mera violazione del termine ordinatorio di dieci giorni per la trasmissione della segnalazione, mentre nulla è stato specificato in ordine all'eventuale irrimediabile compromissione del diritto di difesa, dovendo peraltro rilevarsi che il tempo intercorso tra la richiesta di chiarimenti e la segnalazione è stato alquanto contenuto,
7
considerato che
la prof.ssa ha reso i propri chiarimenti il 10 ottobre 2020, come Parte_1 risulta dalla relazione ispettiva (cfr. doc. 2, fasc. ricorrente).
5.2. Nemmeno può ritenersi violato il termine perentorio di trenta giorni per l'adozione del provvedimento di contestazione disciplinare del 20.12.2020, che la ricorrente assume essere stato superato dovendo individuarsi quale dies a quo la data di segnalazione del 26.10.2020.
Si ribadisce che la decorrenza del termine in esame è fissata dall'art. 55 bis co. 4 a far data “dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui [l'UPD] abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la contestazione disciplinare può considerarsi tardiva solo se l'amministrazione, pur in possesso di tutti gli elementi necessari ad avviare il procedimento disciplinare, sia rimasta ingiustificatamente inerte dovendo a riguardo considerarsi che i termini non decorrono “a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito” (cfr.
Cass. n. 14810/2020; Cass. n. 28927/2019; Cass. n. 23771/2018; Cass. n. 16706/2018).
Ai fini della positiva valutazione sul rispetto dei termini perentori di cui all'art. 55 bis co.
4 del D.lgs. 165/2001 assume rilievo l'acquisizione di una notizia di infrazione di contenuto Pers qualificato, tale da consentire all' , in modo corretto, l'avvio del procedimento disciplinare nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione. Tale notizia di infrazione non deve necessariamente coincidere con il ricevimento della segnalazione, come peraltro espressamente previsto dalla norma, né con il primo atto istruttorio, potendo la notizia ritenersi idonea ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza dei termini del procedimento quando “è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che - secondo una valutazione di ragionevolezza a compiersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta in rilievo o di quelle connesse.
Irragionevole l'interpretazione di segno opposto […] che comporterebbe il decorso del termine iniziale per la conclusione del procedimento fin dal primo risultato utile alla contestazione, senza possibilità di compiere i necessari accertamenti atti, secondo una valutazione prognostica anticipata, a colorare di maggiore o minor disvalore la condotta in rilievo o quelle connesse in modo da poter - se del caso - procedere alla contestazione disciplinare nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione” (cfr. in questi termini
Cass. n. 14896/2024).
8 Pers Nel caso di specie, la segnalazione trasmessa all' dal dirigente dell'Ambito
Territoriale competente, come riportata nella relazione ispettiva del 14 dicembre 2020, rilevava
“criticità organizzative” di tipo generico (cfr. punti 1, 2 e 3 della relazione ispettiva, doc. 2 – Pers fasc.), rispetto ai quali appariva ragionevole da parte dell' compiere ulteriore attività istruttoria necessaria all'individuazione circostanziata di fatti e profili di rilevanza disciplinare, attività per la quale con lettera prot. 29143 del 4.11.2020 è stato conferito l'incarico finalizzato a svolgere un'ispezione, conclusasi con la relazione del 14.12.2020. Solo in tale ultima data può ritenersi raggiunta la conoscenza della notizia qualificata di infrazione, di talché risulta rispettosa del termine di legge la contestazione disciplinare adottata con provvedimento del
30.12.2020.
Non pertanto è addebitabile all'amministrazione alcuna inerzia, in quanto il tempo intercorso tra la segnalazione e la contestazione disciplinare è stato funzionale all'acquisizione della piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare che hanno riguardato la posizione della ricorrente.
6. Sotto il profilo dei vizi formali, la ricorrente ha poi lamentato la violazione del diritto di accesso agli atti istruttori e la lesione del proprio diritto di difesa, in ragione degli omissis contenuti nella relazione ispettiva e della impossibilità di prendere visione dei documenti utilizzati dall'amministrazione per i propri rilevi disciplinari.
A riguardo, va in primo luogo osservato che la dirigente ha acquisito la relazione ispettiva, contenente in parte degli omissis, a seguito di richiesta di accesso agli atti avanzata all'amministrazione e solo parzialmente accolta come da provvedimento prodotto in atti (cfr. doc. 5, fasc. resistente); in tale occasione, l'amministrazione ha richiamato le esigenze di tutela dell'identità dei segnalanti previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 e rappresentato la generica individuazione degli atti cui accedere, negando in tal modo l'accesso completo nei termini richiesti dalla dirigente.
A fronte di tali circostanze di fatto, pacifiche tra le parti, eventuali contestazioni al parziale diniego di accesso avrebbero dovuto essere mosse da dinanzi al giudice Parte_1 amministrativo mediante ricorso al rito speciale avverso il diniego di accesso agli atti amministrativi, dunque nell'ambito del procedimento di cui all'art. 116 c.p.a. e nel rispetto dei relativi termini di decadenza, non potendo in questa sede recuperarsi censure sulla legittimità del provvedimento amministrativo di diniego.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti emerge che già nel corso della ispezione la ricorrente aveva “richiesto e ottenuto copia, per posta elettronica, di tutta la
9 documentazione ritenuta pertinente ai punti di indagine” (cfr. pag. 2 della relazione – doc. 2 fasc.) e che nessuna più puntuale deduzione è stata compiuta in ricorso in relazione a quali diversi documenti, a quali fatti o a quali parti oscurate nella relazione ispettiva avrebbero consentito una migliore difesa o determinato una compromissione dei diritti della ricorrente.
Deve, peraltro, darsi conto che le circostanze di fatto individuate nella contestazione degli addebiti sono puntualmente indicate e sono sostanzialmente basate su risultanze documentali nella disponibilità della ricorrente, le cui difese sono state ampiamente spiegate sia nel corso del procedimento disciplinare, con la presentazione di giustificazioni, sia con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il che induce ad escludere che in concreto vi sia stata una lesione del diritto di difesa.
7. Ulteriore vizio dedotto in ricorso riguarda la presunta violazione del principio di tipicità dell'illecito disciplinare e di tassatività delle sanzioni.
A riguardo, la ricorrente ha lamentato (§ 2.e) che gli addebiti contestati non trovano riscontro nella tipizzazione delle fattispecie di rilevanza disciplinare individuate dal CCNL, argomentando nel senso che si tratta di “categorie estranee all'alveo dell'azione disciplinare e talmente generiche da non consentire di perimetrare con sufficiente precisione né i capi di incolpazione né la correlativa difesa” (cfr. pag. 17 del ricorso).
In disparte da ogni ulteriore considerazione sulla non genericità della contestazione di addebito e sulla sua adeguata motivazione (per la quale si richiama quanto già osservato al punto n. 3), le deduzioni della ricorrente risultano infondate anche sotto tale profilo.
Invero, la previsione di cui all'art. 55 co. 2 del D.lgs. 165/2001, laddove prevede che “la tipologia delle infrazioni […] è definitiva dai contratti collettivi”, non può essere interpretata nel senso che i contratti collettivi debbano contenere una analitica e specifica predeterminazione di tutti i fatti potenzialmente aventi rilevanza disciplinare, non essendo concepibile la tipizzazione dettagliata e minuziosa di tutte le fattispecie concrete che possono dar luogo a responsabilità disciplinare. Ai fini della valida individuazione delle tipologie di infrazioni sanzionabili appare sufficiente l'individuazione degli obblighi alla cui violazione possa conseguire la previsione sanzionatoria o la descrizione dei fatti nelle loro linee generali, potendo le violazioni essere descritte con formule cui andrà poi ascritta la concreta inadempienza contestata, mentre è inverosimile ritenere che quest'ultima trovi sempre diretto e puntuale riscontro nella violazione in astratto tipizzata dal contratto collettivo.
Quanto poi alla dedotta violazione del principio di tassatività (§ 2.f), infondata è la doglianza secondo cui la sanzione sarebbe illegittima in quanto l'art. 28 co. 3 lett. a) e b) del
10 CCNL tipizza la sanzione della pena pecuniaria e non quella della sospensione dal servizio, prevista invece per i fatti di cui all'art. 28 co. da 4 a 7. Pers Omette a tal riguardo parte ricorrente di considerare che l' ha applicato la sanzione della sospensione richiamando anche il comma 9 dell'art. 28 in esame, il quale individua le condotte disciplinarmente rilevanti nei fatti correlati alla violazione dei doveri del dirigente di cui al precedente art. 26 del CCNL;
il medesimo comma 9 prevede poi che le sanzioni possano essere calibrate, quanto alla tipologia da applicare, facendosi riferimento “ai principi desumibili dai commi precedenti”, ben potendo tra queste sanzioni essere compresa quella della sospensione dal servizio.
8. Tutte le ulteriori doglianze articolate in ricorso possono essere congiuntamente esaminate, risolvendosi in censure che afferiscono tutte alla valutazione di sussistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti e al requisito della proporzionalità.
8.1. Dalla lettura del provvedimento disciplinare risulta che la sospensione per giorni 45 Pers dal servizio con privazione della retribuzione è stata comminata dall' in applicazione dell'art. 28 co. 1, comma 3 lettere a) e b) e comma 9 del CCNL della Dirigenza scolastica del
8.7.2019.
La citata norma prevede, al comma 1, che “Le amministrazioni sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza.
A tale fine le amministrazioni sono tenute a valutare e applicare i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
- l'intenzionalità e la concreta addebitabilità del comportamento;
- il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
- la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'amministrazione;
- l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso di più persone nella violazione”.
11 Il successivo comma 3 dell'art. 28, per quanto rileva in questa sede, stabilisce che “La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura
e all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55 quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza”.
Il comma 9, infine, è una clausola di chiusura che consente di sanzionare comportamenti non espressamente tipizzati dai precedenti commi, laddove si sostanzino nella violazione degli obblighi del dirigente scolastico come descritti dal precedente art. 26 del CCNL. In particolare, la norma prevede che “le mancanze non espressamente previste nei commi da 3 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 26 (Obblighi del dirigente), nonché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”.
Quanto all'individuazione degli obblighi posti a carico del dirigente scolastico, l'UPCD ha fatto espresso riferimento alla violazione del suddetto art. 26 nei commi 1, 2, 3 e 4 lett. a),
c) ed f) del CCNL, secondo cui “
1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dirigente osserva il codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, nonché lo specifico codice di comportamento adottato dall'amministrazione nella quale presta servizio.
2. Il dirigente conforma altresì la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
3. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione di qualità dei servizi
e di miglioramento dell'organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze della collettività.
12
4. In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il dirigente deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione, perseguendo direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
[…]
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'amministrazione, con gli altri dirigenti e con il personale, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione […]
f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività di tutto il personale assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa, secondo le disposizioni vigenti, l'attivazione dell'azione disciplinare”.
I fatti oggetto di contestazione disciplinare sono quelli riportati nella nota n. 0034143 del
30.12.2020 e, come già sopra riportato, consistono:
1. nella adozione di “una governance inefficace e disfunzionale, sul piano organizzativo e gestionale, delle modalità di deliberazione e delle forme di partecipazione degli Organi Collegiali” e nella ritenuta “inosservanza della buona prassi volta ad assicurare ai componenti di un Organo collegiale di partecipare pienamente alla formazione delle deliberazioni, di condividere anticipatamente e per tempo, rispetto alla celebrazione della seduta, le informazioni e i documenti necessari alla decisione, in vista della piena comprensione delle problematiche calendarizzate e quindi della possibile formulazione […] di richiesta di chiarimento e di integrazioni”;
2. nella “mancata definizione e approvazione del calendario annuale delle attività didattiche”;
3. nel tardivo avvio della sessione negoziale di contrattazione integrativa, in violazione dell'art. 22 co. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca;
4. nella “violazione dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, per avere il
Consiglio di classe 3°B irregolarmente deliberato la sospensione di tre alunni, fatti
13 a cui era conseguita l'irrogazione da parte della ricorrente al docente di un Per_1 provvedimento disciplinare “senza alcuna previa formale contestazione di addebiti e senza un regolare procedimento”;
5. nella convocazione dei docenti per gli incontri di programmazione del 3 e del 10 novembre 2020, in violazione delle regole di contenimento del contagio da Covid-
19 di cui all'art. 1 co. 9 del D.P.C.M. del 3.11.2020.
8.1.1. Quanto al primo gruppo di censure, dalla lettura del provvedimento di contestazione risulta che alla ricorrente è stata addebitata, in sintesi: 1) la disfunzionale conduzione del dibattito nel collegio di istituto del 9.9.2020 in relazione la punto 9, avente ad oggetto le proposte di attuazione delle aree funzionali, il che non avrebbe consentito ai docenti di proporre proposte alternative;
2) la mancata discussione sul punto di cui a punto 4.3 ; 3)
l'inosservanza della “della buona prassi, volta ad assicurare ai componenti di un Organo collegiale di partecipare pienamente alla formazione delle deliberazioni, di condividere anticipatamente e per tempo, rispetto alla celebrazione della seduta, le informazioni e i documenti necessari alla decisione”, come sarebbe evincibile dai verbali delle riunioni del
2.9.2020 e del 13.10.2020.
Tali ultime inadempienze non trovano diretto riscontro nei verbali dei collegi docenti prodotti in atti dalle parti. In particolare, dal verbale del 2.9.2020 non risulta che i partecipanti al collegio abbiano lamentato la mancanza di informazioni imputabile alla dirigente scolastica, essendosi piuttosto svolto un dibattito sulla proposta di nominare una Commissione in materia di funzioni strumentali, proposta non approvata dal collegio (cfr. doc. 9, fasc. resistente).
Analogamente, nemmeno dal verbale della seduta del 13.10.2020 risulta che i docenti abbiano lamentato la carenza di specifiche informazioni o la mancata trasmissione di documenti relativi agli accordi con l'Associazione “Progetto Danza”, sicché nessuna carenza informativa risulta direttamente imputabile alla ricorrente (cfr. doc. 9, fasc. ricorrente).
Vale peraltro osservare che le deduzioni del relative all'esautorazione dei poteri CP_1 del Collegio docenti in relazione al verbale del 2.9.2020 costituiscono profili di contestazione nuovi, per la prima volta articolati nella memoria di costituzione e non prima contestati alla ricorrente.
Con riguardo alla riunione del Collegio docenti del 9.9.2020 e alla contestata organizzazione disfunzionale del dibattito sul punto 9 che non avrebbe permesso “a quanti lo desideravano effettivamente di illustrate le proprie proposte, alternative o migliorative e motivare ai colleghi la propria contrarietà e distanza dalla proposta della Dirigente” (cfr.
14 lettera di contestazione, doc. 1, fasc. ricorrente), osserva il Tribunale che dalla lettura del relativo verbale risulta che la discussione è stata avviata con l'illustrazione di una proposta da parte della dirigente , la quale ha poi invitato i docenti a “esprimere il proprio Parte_1 parere”; il dibattito è quindi proseguito in una “articolata discussione”, conseguente alla osservazione di una docente di “dare la possibilità di presentare altre proposte” e durante tale dibattito sono stati manifestati dissensi alla proposta della dirigente e risulta che siano state formulate altre proposte (cfr. intervento ins. Cassaniti e opzioni alternative di cui all'ultima pagina del verbale), risultando concluso il verbale con l'invito della D.S. “a presentare le proposte per la rimodulazione delle FFSS”.
Il metodo di conduzione del dibattito scelto dalla ricorrente, sebbene ritenuto dall'UPCD non funzionale e in ipotesi sostituibile con metodi più efficaci, non appare sintomatico di una inadempienza e di una specifica violazione degli obblighi posti a carico del dirigente di cui all'art. 26 del CCNL, sicché risulta infondata la contestazione del relativo addebito.
Con riguardo invece alla censurata mancata discussione sul punto 4.3. dell'ordine del giorno della medesima riunione, riguardante “tempi, forme e modalità di attuazione dei PIA e dei PAI”, dalla lettura del verbale si evince che l'argomento non è stato in concreto trattato, non essendo state discusse tempistiche, forme e modalità di attuazione dei relativi Piani;
di contro, è rimasta del tutto indimostrata la deduzione di parte ricorrente secondo cui la stessa
“poneva all'attenzione dell'intero Collegio dei Docenti […] la necessità di adottare il Piano di
Integrazione degli Apprendimenti, nonché il Piano di Apprendimento individualizzato” (cfr. pag. 7 del ricorso), circostanza che non trova riscontro nel relativo verbale né in altra diversa documentazione. Il fatto contestato deve quindi ritenersi sussistente nella sua materialità (in quanto trova riscontro nel verbale della riunione del 9.9.2020) e risulta integrare una violazione dei doveri del Dirigente scolastico sotto il profilo dell'obbligo di perseguire “gli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione dell'amministrazione nella primaria considerazione delle esigenze della collettività” (art. 26 co. 3 del CCNL), per non avere la ricorrente curato che venisse proficuamente trattato il punto all'ordine del giorno onde definire le concrete modalità operative per calibrare l'offerta formativa sui bisogni di alunni con difficoltà.
8.1.2. Passando all'esame della ulteriore censura afferente alla mancata definizione e approvazione del calendario annuale delle attività scolastiche, nel provvedimento di addebito si legge quanto segue: “la proposta di una definizione viene presentata con estremo ritardo, ad anno avviato. E non si tratta di proposte strutturate ma di singoli “avvisi” e comunicazioni
15 (una relativa, ad esempio, all'avvio delle lezioni;
una seconda relativa alla sospensione delle attività scolastiche per il 2 novembre 2020 e per il 7 dicembre 2020) e, in ogni caso, tali note sono prima presenti fra i punti in o.d.g. del Collegio dei docenti (seduta del 2 settembre, poi rimandata alla seduta del 9 settembre e infine alla seduta del 12 ottobre, […] quindi finalmente discussi in Consiglio di Istituto il 13 ottobre: in tale occasione si delibera la però la sola sospensione dell'attività didattica nei giorni 2 novembre e 7 dicembre”.
La mancata approvazione del calendario annuale prima dell'inizio dell'anno scolastico è sostanzialmente incontestata dalla ricorrente, la quale ha dedotto in ricorso che il Piano Annuale delle Attività didattiche era stato adottato con atto prot. 3530 del 29.10.2020 (cfr. doc. 10, fascicolo ricorrente), confermando l'adozione ad anno scolastico già avviato. Tale condotta integra una violazione obblighi che la contrattazione collettiva pone a carico del dirigente scolastico, laddove all'art. 28 co. 4 del CCNL relativo al personale del comparto scuola del
29.11.2007 è previsto che “[…] Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico- educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte
a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7”.
D'altra parte, la ricorrente non ha addotto alcunché in ordine ad eventuali circostanze giustificatrici del ritardo, risultando piuttosto quest'ultimo imputabile alla omessa tempestiva attivazione della dirigente nella predisposizione del piano annuale delle attività.
8.1.3. Analoghe considerazioni valgono in relazione all'addebito afferente alla tardiva convocazione sindacale per la definizione della contrattazione integrativa di istituto che, secondo quanto riportato nella lettera di contestazione disciplinare, “è stata disposta […] con la nota prot. n. 3805 del 12.11.2020”, integrando una violazione “dell'art. 22, co. 7 del CCNL
e Ricerca del 19.4.2018, in base al quale la sessione negoziale della Controparte_1 contrattazione è avviata entro il 15 settembre”.
Il richiamato art. 22 stabilisce al comma 2 che “la contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale” e, al comma 7, che “fermi restando i termini di cui all'art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il
16 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre”.
L'inosservanza del termine contrattualmente previsto per l'avvio della sessione negoziale risulta per tabulas (cfr. doc. 20, fasc. resistente) ed è incontestato dalla stessa ricorrente che, anche in tale ipotesi, non ha addotto alcuna giustificazione per la tardiva convocazione delle rappresentanze sindacali, risalente al mese di novembre.
A ciò si aggiunga che, ai fini della rilevanza disciplinare della condotta, non appare condivisibile la tesi secondo cui il termine fissato dalla contrattazione collettiva sarebbe ordinatorio e non perentorio e, dunque, non suscettibile di sanzione o comunque censurabile solo dalle rappresentanze sindacali eventualmente pregiudicate, così come irrilevante è
l'eventuale ultrattività del precedente contratto integrativo. Invero, la previsione di un termine, pur non perentorio, per l'avvio della negoziazione risponde ad evidenti esigenze di celere conclusione del processo di contrattazione integrativa a livello scolastico, nell'interesse sia delle rappresentanze sindacali che dell'amministrazione scolastica;
affermare che il mancato rispetto di tale termine non sarebbe in alcun modo sanzionabile significherebbe privare di ogni rilievo la previsione dell'art. 22 sopra citato e la fissazione dei relativi termini, consentendone l'inosservanza da parte del dirigente incaricato di occuparsi di tale livello di contrattazione. A ciò si aggiunga che è del tutto irrilevante rispetto all'accertamento dell'inadempienza il fatto che il tardivo avvio della negoziazione non abbia determinato un pregiudizio alle rappresentanze sindacali, poiché, come correttamente osservato dal , le prerogative CP_1 sindacali si pongono su piano ontologicamente diverso rispetto all'omesso rispetto di norme di condotta da parte dei dipendenti e al correlato esercizio dell'azione disciplinare.
8.1.4. Occorre a questo punto passare all'esame dell'addebito relativo alla “violazione dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e alla conseguente irrogazione al docente di un Per_1 provvedimento disciplinare “senza alcuna previa formale contestazione di addebiti e senza un regolare procedimento”.
La nota di contestazione degli addebiti, a riguardo, riporta quanto segue: “risulta, inoltre, che il Consiglio di classe della 3^B sec. di 1° grado, nella seduta straordinaria svoltasi con modalità telematiche il 22.10.2020, ha irregolarmente deliberato l'irrogazione, nei confronti degli alunni e , della sanzione disciplinare Parte_3 Parte_4 Controparte_6 della sospensione per la durata, rispettivamente, di uno, tre, e cinque giorni. Al riguardo, emerge e si contesta alla S.V.: la violazione dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249,
17 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, ai sensi del quale
“Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni” giacché non risulta che gli alunni incolpati siano stati sentiti;
la violazione della norma del Regolamento d'Istituto che assegna al Consiglio di classe in composizione allargata la competenza a deliberare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni, in quanto i rappresentanti dei genitori della classe non hanno partecipato alla suddetta riunione straordinaria (né, tantomeno, risulta che siano stati altrimenti coinvolti, considerata l'assenza dei rappresentanti, i genitori degli studenti interessati). Con riferimento alla seduta in questione, la D.T. evidenzia, peraltro, che in data 19.10.2020 il docente coordinatore prof. aveva inviato alla S.V. solo Persona_3 una “richiesta di convocazione del Consiglio di classe straordinario”, senza procedere alla convocazione dell'Organo collegiale. Nella relazione ispettiva, in merito agli sviluppi della medesima vicenda, si legge che il 29.10.2020, dopo aver ricevuto la madre dell'alunna
[...]
e aver comunicato di ritenere nullo il provvedimento disciplinare adottato dal CP_6
Consiglio di classe straordinario, la S.V. ha deciso di comminare al predetto docente coordinatore, in pari data, un “richiamo ai propri compiti e doveri”, a seguito del quale ne ha ricevuto le dimissioni dall'incarico di coordinatore di classe: a tal proposito, si contesta alla
S.V. di aver proceduto a notificare un provvedimento disciplinare senza alcuna previa formale contestazione di addebiti e senza un regolare procedimento, in violazione delle disposizioni dettate, anche a tutela del dipendente incolpato, dal d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.
Con il primo degli addebiti in esame è contestato alla ricorrente di aver consentito l'irregolare irrogazione della sanzione disciplinare a tre alunni da parte del Consiglio di classe del 22.10.2020, pur non essendo stati tali alunni sentiti preventivamente ed essendo stato il
Consiglio non regolarmente costituito.
Le censurate violazioni non appaiono imputabili alla ricorrente, non avendo il CP_1 adeguatamente dimostrato il coinvolgimento della dirigente nella convocazione del consiglio di classe e nelle conseguenti determinazioni assunte dall'organo.
Invero, pur avendo la stessa ricorrente dichiarato di essere a conoscenza della convocazione del consiglio di classe e della intenzione di sanzionare gli alunni con l'allontanamento dall'istituto (cfr. doc. 21, fasc. resistente) e pur avendo la dirigente scolastica dichiarato di essere “intervenuta nell'aula della riunione, che era tenuta parzialmente in presenza con alcuni componenti collegati in modalità telematica”, non è stato dimostrato che avesse avuto un ruolo attivo nella convocazione del consiglio di classe e, dunque, Parte_1
18 che possa essere ritenuta responsabile della sua irregolare composizione e della decisione di comminare agli alunni una sanzione senza averli preventivamente sentiti. Dalle stesse deduzioni del risulta, piuttosto, che il consiglio di classe era presieduto dal prof. CP_1 Per_1 coordinatore e delegato della dirigente scolastica, possibilità consentita dall'art. 5 co. 8 del
D.lgs. 297/1994, il che esclude il coinvolgimento diretto della ricorrente;
d'altra parte, è priva di riscontro probatorio l'affermazione del (che appare pertanto speculativa) secondo CP_1 cui la convocazione del consiglio non potrebbe ritenersi ascrivibile al citato coordinatore, perché formalmente nominato in tale ruolo il giorno prima (cfr. pag. 37 della memoria di costituzione); a riguardo, il non ha fornito prova né ha chiesto di provare che la CP_1 convocazione fosse stata invece compiuta dalla ricorrente.
Va dunque escluso che le sopra riportate omissioni possano dar luogo a responsabilità disciplinare della dirigente.
Diverso discorso deve essere compiuto in merito all'irrogazione della sanzione disciplinare da parte della attuale ricorrente nei confronti del docente Per_1
È pacifico tra le parti e comprovato documentalmente che la ricorrente, con provvedimento del 29.10.2020, riportante l'oggetto “richiamo ai propri doveri e compiti”, ha contestato al docente una serie di condotte inadempienti correlate al Consiglio di classe Per_1 di cui sopra si è detto, concludendo come segue “la S.V. è invitata a tenere un comportamento più consono ed a rispettare norme e regolamenti ed è destinataria di Rimprovero Verbale che viene formulato anche per iscritto per lasciarne traccia nel di Istituto” (cfr. doc. 15, fasc. ricorrente;
doc. 26, fasc. resistente). Appare dunque incontestata l'irrogazione da parte della dirigente di una sanzione disciplinare che, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, sarebbe qualificabile in termini di rimprovero verbale, non soggetto alle regole del procedimento disciplinare fissate dal D.lgs. 165/2001; l'amministrazione ha di contro contestato il mancato rispetto delle suddette regole procedurali e degli obblighi di preventiva contestazione.
Quanto all'impianto normativo delle sanzioni disciplinari applicabili al personale docente, l'art. 91 co. 1 C.C.N.L. Comparto Scuola, prevede che “per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo
1, capo IV della Parte 111 del D. Lavo n, 297 del 1994".
Le sanzioni disciplinari applicabili al personale scolastico sono dunque quelle stabilite dall'art. 492 del D. Lgs. 297/1994 che, per quanto rileva in questa sede, statuisce: "al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
19 disciplinari: a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri".
Non è dunque contemplata fra le sanzioni applicabili al personale docente quella del rimprovero verbale, essendo espressamente previsto dalla legge che la sanzione meno grave applicabile è quella del rimprovero scritto. Ciò priva di ogni fondamento la tesi secondo cui l'esercizio del potere disciplinare doveva intendersi nel caso di specie deprocedimentalizzato, ai sensi dell'art. 55 bis co. 4 del D.lgs. 165/2001.
Di contro, e in disparte dalla concreta qualificazione del tipo di sanzione irrogata, risulta che la dirigente ha operato in contrasto con le previsioni di legge e contrattuali, con condotta di sicura rilevanza disciplinare dal momento che, per un verso, non avrebbe potuto applicare la sanzione del rimprovero verbale, in quanto non tipizzata, e, per altro verso, se avesse voluto sanzionare il docente con il richiamo scritto avrebbe dovuto prima contestare l'addebito e avviare il procedimento disciplinare secondo le regole formali previste dalla legge.
Ne consegue la sussistenza e l'imputabilità degli addebiti in esame.
8.1.5. Rimane da valutare l'ultimo addebito mosso alla ricorrente, rispetto al quale nella lettera di contestazione si legge quanto segue: “Si rilevano e si contestano, inoltre, alla S.V. le richieste contenute nella circ. n. 67 del 03.11.2020, rivolta ai docenti delle classi II C, III A e
V C della scuola primaria, e nella circ. n. 75 del 10.11.2020 – testualmente rivolta ai soli docenti dei Consigli di classe con coordinatori dimissionari – di intervenire in presenza agli incontri pomeridiani di programmazione del 3 e 10 novembre 2020, nonostante l'art. 1, co. 9, lett. s), del d.P.C.M. del 3 novembre sostanzialmente vieti le riunioni in presenza, stabilendo che “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza”. Tali richieste sono, peraltro, contraddittorie – in assenza di alcuna motivazione – rispetto a quanto contenuto nella pregressa circ. n. 61, con cui la S.V. aveva comunicato ai docenti della scuola primaria che, per finalità di contenimento del contagio dell'infezione da COVID-19, a decorrere dal
27.10.2020, la programmazione settimanale si sarebbe svolta con modalità telematiche, sulla piattaforma Gsuite. In entrambi i casi, inoltre, la circolare di convocazione reca la medesima
20 data dell'incontro: tale circostanza denota una scarsa attenzione, da parte della S.V., alle esigenze organizzative dei soggetti convocati, la cui ragionevole considerazione mediante la trasmissione con un congruo preavviso, discende direttamente dall'osservanza dei principi di correttezza e leale collaborazione”.
Premesso che, anche in questo caso, la circostanza che la dirigente abbia proceduto alle sopra indicate convocazioni non è da quest'ultima contestata, con riguardo alla convocazione del 3.11.2020 è assorbente osservare che a quella data non era ancora vigente il divieto di riunione in presenza degli organi delle istituzioni scolastica, atteso che l'art. 1 co. 9 lett. s) del
DPCM del 20.10.2020 (vigente fino al 5.11.2020), prevedeva che “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato”. Non si ravvisa dunque una violazione delle prescrizioni afferenti alle misure per il contenimento del contagio da Covid-19 censurate nella contestazione di addebito, non essendovi divieto di legge alla convocazione di riunioni in presenza nelle istituzioni scolastiche.
Di contro, la convocazione in presenza del 10.11.2020 si pone in contrasto con le prescrizioni del DPCM del 3.11.2020 (vigente dal 6.11.2020 e fino al 3.12.2020) che all'art. 1 co. 9 lett. s) stabiliva il divieto generalizzato di riunioni in presenza per gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche (“Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza”), dal che discende che il comportamento addebitato alla ricorrente integra una inosservanza della normativa vigente, disciplinarmente rilevante.
8.2. Individuati i fatti addebitati alla ricorrente e considerato, per quanto già sopra esposto, che solo alcune delle contestazioni sono fondate sotto i profili della sussistenza del fatto e dell'imputabilità alla dipendente, residua da valutare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto ai fatti per i quali è stata accertata la rilevanza disciplinare, valutazione da compiersi secondo i criteri e la tipizzazione delle condotte e delle relative sanzioni, come individuati dall'art. 28 del CCNL applicabile.
Come già rilevato, l'UPCD ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione per
45 giorni richiamando il disposto dell'art. 28 co. 9 del CCNL secondo cui “le mancanze non espressamente previste nei commi da 3 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
21 obblighi dei dirigenti di cui all'art. 26 (Obblighi del dirigente), nonché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”.
La norma consente dunque di sanzionare fatti che si sostanziano in violazioni degli obblighi del dirigente di cui all'art. 26, nonché di individuare la sanzione applicabile e proporzionata tra quelle previste nei precedenti commi, in ragione di un giudizio di omogeneità di disvalore tra la violazione degli obblighi dirigenziali e gli altri fatti espressamente tipizzati dall'art. 28 e sussumibili alle diverse tipologie di sanzioni.
Nel caso di specie, le condotte addebitate alla dipendente sono plurime e integrano, per un verso, la violazione degli obblighi del dirigente di cui all'art. 26 co. 3 del CCNL (“Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze della collettività”), con specifico riguardo ai fatti accertati di cui al punto n.
8.1.1. della motivazione;
per altro verso, tutte le ulteriori inadempienze si sostanziano in fattispecie di “inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio”, previste dall'art. 28 co. 3 e che, quando si caratterizzano per “particolare gravità” giustificano la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, come disposto dall'art. 28 co. 7 lett. a) del CCNL.
Nel caso a mano, le plurime violazioni di legge e degli obblighi dirigenziali, ripetutesi in un arco temporale piuttosto contenuto (da settembre a novembre 2020), denotano una significativa negligenza nello svolgimento dei propri compiti, anche rispetto all'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione e il proficuo svolgimento delle attività nell'istituto scolastico. La marcata inosservanza di previsioni contrattuali e di legge, soprattutto in punto di termini e procedimenti da rispettare, connota le inadempienze contestate della
“particolare gravità”, il che giustifica la sanzione della sospensione dal servizio.
La sanzione inflitta appare dunque proporzionata sotto il profilo della corretta individuazione della tipologia da applicare, in quanto le mancanze imputate alla ricorrente sono del tutto omogenee, in punto di disvalore, a quelle previste dall'art. 28 co. 7 lett. a) del CCNL.
Tuttavia, poiché parte degli addebiti non sono ritenuti fondati (in relazione alle inadempienze durante i collegi docenti, alle sanzioni irrogate agli alunni e alla convocazione del 3.11.2020), la sanzione in concreto applicata appare sproporzionata nel quantum, dal momento che il numero delle violazioni accertate è ridotto rispetto a quanto in origine considerato dall' , il che incide sul complessivo grado di disvalore della condotta. CP_7
22 Ne consegue che, pur essendo i fatti sanzionabili con la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione, la durata della sanzione va rideterminata, dovendo farsi applicazione dell'art. 63, comma 2 bis, D.lgs. 165/2001, che attribuisce al giudice il potere di rideterminare la sanzione in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. Sul punto, di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto dell'art. 63, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti” (cfr. Cass. n. 1818/2025; in senso conforme Cass. n.
10236/2023).
Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 28 co. 1 del CCNL di riferimento, osserva il
Tribunale che gli addebiti accertati e, in particolare, quelli afferenti al mancato rispetto dei termini per la programmazione scolastica e per la contrattazione integrativa, nonché il mancato rispetto delle regole sul procedimento disciplinare e sul contenimento del contagio nel periodo della pandemia, nel confronto con tutti gli addebiti in origine contestati, sono quelli che si connotano per una maggiore gravità e rilevanza sotto il profilo della inosservanza della legge.
A connotare di maggiore gravità i fatti contribuisce anche il ruolo del dirigente scolastico, deputato a garantire il buon andamento dell'istituzione scolastica nonché ad esercitare i poteri datoriali di disciplina, il che implica in astratto l'adozione di un comportamento conforme alle procedure di legge.
Deve pur tuttavia considerarsi, nella valutazione di gravità delle inosservanze accertate, che non è imputabile al comportamento della ricorrente un danno all'immagine che l'amministrazione lamenta di aver patito, diversamente da quanto allegato in memoria, in quanto gli articoli di giornale prodotti in atti (cfr. doc. 12, fasc. resistente) non sono direttamente riferibili ai fatti di rilevanza disciplinare accertati nel presente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, considerata la misura minima di tre giorni e la misura massima di sei mesi di cui all'art. 28 co. 7 del CCNL, ritiene il Tribunale che la sanzione disciplinare vada rideterminata nella sospensione dal servizio e privazione della retribuzione
23 per giorni trenta;
l'amministrazione resistente va per l'effetto condannata alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione della dipendente, per la parte eccedente rispetto a quanto deve essere trattenuto in esecuzione della sanzione come rideterminata.
9. Considerato che la sanzione è stata rideterminata in misura superiore alla metà di quanto originariamente inflitto e tenuto conto, dunque, della limitata fondatezza del ricorso, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5219 /2021 R.G. così statuisce: annulla, in parziale accoglimento del ricorso, la sanzione conservativa inflitta alla ricorrente con provvedimento n. 8388 del 13.4.2020, rideterminandola ai sensi dell'art. 63, co.
2 bis del D.lgs. 165/2001 nella sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni trenta;
condanna per l'effetto il resistente alla restituzione in favore della ricorrente CP_1 di una somma pari alla differenza tra la retribuzione trattenuta per effetto della sanzione annullata e la retribuzione da trattenere per effetto dell'applicazione della sanzione come rideterminata;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 24 settembre 2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 9.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5219/2021, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dagli avv.ti Pizzino Rosario e Cardillo Alessandro;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato - Catania;
CP_2
-resistente-
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.9.2021 dirigente scolastico Parte_1 presso l'I.C. “Vespucci – Capuana – Pirandello” di Catania, ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio per quarantacinque giorni con privazione della retribuzione irrogatale dall' per i Dirigenti Scolastici con nota prot. CP_3
n. 8388 del 13.04.2021 (cfr. doc. 5, fasc. ricorrente) a causa della ritenuta violazione degli obblighi previsti dall'art. 25 del Dl.gs. 165/2001, dall'art. 26, commi 1, 2, 3, e 4 lett. a), c), f) del CCNL Dirigenza scolastica del 08.07.2019 e dall'art. 13 del D.P.R. n. 62/2013, previa
1 contestazione degli addebiti avvenuta con nota prot. n. 0034143 del 30.12.2020 (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente).
Con la suddetta contestazione disciplinare sono stati addebitate alla ricorrente le seguenti condotte ritenute disciplinarmente rilevanti:
- “una governance inefficace e disfunzionale, sul piano organizzativo e gestionale, delle modalità di deliberazione e delle forme di partecipazione degli Organi Collegiali”;
- “l'inosservanza della buona prassi volta ad assicurare ai componenti di un Organo collegiale di partecipare pienamente alla formazione delle deliberazioni, di condividere anticipatamente e per tempo, rispetto alla celebrazione della seduta, le informazioni e i documenti necessari alla decisione, in vista della piena comprensione delle problematiche calendarizzate e quindi della possibile formulazione […] di richiesta di chiarimento e di integrazioni”;
- la “mancata definizione e approvazione del calendario annuale delle attività didattiche”;
- il tardivo avvio della sessione negoziale di contrattazione integrativa, in violazione dell'art. 22 co. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 2018;
- la “violazione dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, per avere il Consiglio di classe 3°B irregolarmente deliberato la sospensione di tre alunni, circostanza cui era conseguita l'irrogazione da parte della ricorrente al docente di una sanzione disciplinare “senza Per_1 alcuna previa formale contestazione di addebiti e senza un regolare procedimento”;
- la convocazione dei docenti per gli incontri di programmazione del 3 e del 10 novembre
2020, in violazione delle regole di contenimento del contagio da Covid-19 di cui all'art. 1 co.
9 del D.P.C.M. del 3.11.2020.
1.1. Con l'impugnazione della sanzione comminata, la ricorrente ha contestato in primo luogo la sussistenza degli addebiti attribuitile;
ha poi eccepito l'esistenza di vizi del provvedimento sanzionatorio, deducendo la genericità e illogicità della motivazione, la violazione del principio di imparzialità e terzietà dell'azione disciplinare per esservi coincidenza tra il soggetto che aveva contestato la violazione e quello che aveva irrogato la sanzione, la tardività della contestazione dell'addebito per violazione dei termini di cui all'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, la violazione del diritto di accesso ai documenti del procedimento disciplinare, la violazione del principi di tipicità dell'illecito e di specificità, per non essere i fatti addebitati oggetto di tipizzazione, la violazione del principio di tassatività, perché la
2 sanzione delle sospensione sarebbe prevista dal CCNL solo per fatti diversi da quelli addebitati, la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla tenuità degli addebiti mossi, all'assenza di pregiudizio per l'amministrazione e all'assenza di precedenti contestazioni disciplinari.
Alla luce delle suddette ragioni di impugnativa, la ricorrente ha chiesto “Ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la illegittimità, nullità, annullabilità e/o comunque, l'inefficacia, della sanzione disciplinare adottata con provvedimento prot. n. 8388 del 13/04/2021; Per l'effetto: 1) Annullare e/o ritenere nullo e/o priva di ogni effetto giuridico il provvedimento prot. n. 8388 del 13/04/2021; 2) Condannare l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle somme indebitamente trattenute, in danno del ricorrente, a titolo di sanzione disciplinare, pari ad € 8.076,00 - ovvero
a quella somma diversa che risulterà in corso di causa - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi sulle somme via via rivalutate, a decorrere dalla maturazione dei singoli diritti;
3) Emettere ogni consequenziale provvedimento”.
1.2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, il convenuto ha spiegato ampie CP_1 difese tese al rigetto del ricorso, deducendo l'infondatezza dei motivi afferenti ai vizi formali della sanzione irrogata sotto i profili della imparzialità, tempestività, violazione del diritto di accesso e del diritto di difesa, specificità della contestazione disciplinare e difetto di motivazione;
in punto di rispetto del principio di tassatività ha poi rilevato che la sanzione irrogata trova copertura normativa nella clausola di cui all'art. 28 co. 9 del CCNL della
Dirigenza del comparto Istruzione e Ricerca, che consente di dare rilievo a fatti non espressamente tipizzati, rilevando altresì che la sanzione risulta proporzionata in relazione alle ripetute violazioni degli obblighi che incombono sul dirigente scolastico, come specificati dall'art. 26 del richiamato CCNL. Ha infine evidenziato che i fatti addebitati devono ritenersi provati in quanto non contestati nella loro materialità, bensì sotto il solo profilo della rilevanza disciplinare e, ribadita l'entità e la gravità delle violazioni ascritte, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- Rigettare il ricorso proposto perché infondato;
- Per l'effetto, confermare in ogni sua parte il provvedimento disciplinare irrogato con atto D.G. CP_4 prot. n. 8388 del 13.04.2021”.
1.3. Rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 19.1.2022, attesa l'inammissibilità e irrilevanza degli ordini di esibizione dei documenti indicati in ricorso, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 10.5.2023. Il procedimento, nelle more riassegnato ad altro giudice immessosi in servizio presso l'Ufficio, è stato rinviato per la necessità di assicurare priorità alla definizione di cause di precedente iscrizione. Stante il temporaneo impedimento
3 del nuovo giudice titolare e la necessità di assicurare il rispetto del programma di smaltimento dell'arretrato in attuazione del PNRR, la causa, fissata in trattazione per l'udienza di discussione del 9.6.2025 e sostituita, senza opposizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata assegnata alla scrivente e, visto il regolare deposito delle note di trattazione scritta, definita con la presente sentenza.
2. Ai fini della valutazione di legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente appare logicamente prioritario procedere all'esame di fondatezza dei vizi formali del procedimento e del provvedimento sanzionatorio, per poi passare all'esame dei profili di merito afferenti alla sussistenza dei fatti addebitati, alla loro imputabilità alla ricorrente e alla proporzionalità della sanzione inflitta.
3. In punto di vizi formali, risulta innanzitutto infondata la censura afferente alla violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento per esserne la motivazione generica e apparente (§§ 2.a e 2.g del ricorso).
Nell'ambito del procedimento disciplinare i diritti del lavoratore sono garantiti dal requisito di specificità della motivazione, che afferisce alla contestazione dell'addebito e ha lo scopo di consentire all'incolpato l'immediata difesa;
in tale prospettiva, la motivazione dell'addebito deve essere specifica nel senso che, pur non dovendo essere eccessivamente dettagliata o eccedere nel formalismo, deve contenere un'enucleazione dei fatti e delle relative circostanze spazio-temporali in modo tale da permettere al lavoratore di comprendere senza errore la condotta addebitata nella sua materialità (cfr. Cass. 18377/2006; Cass. 6889/2018).
Al riguardo è utile richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza, e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle» (cfr. Cass. n. 1026/2015; in senso conforme, Cass.
n. 28471/2018).
Nel caso di specie, sia l'atto di contestazione degli addebiti che il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione soddisfano appieno i requisiti di specificità della motivazione.
4 Invero, nella contestazione risultano indicati nella loro materialità gli episodi cui è stata attribuita rilevanza disciplinare, rispetto ai quali peraltro la ricorrente ha compiutamente esercitato il proprio diritto di difesa attraverso la presentazione di giustificazioni con le quali ha preso posizione in ordine a ciascuno degli addebiti e dei fatti indicati, ciò denotando che il provvedimento erano sufficientemente dettagliato e idoneo a rendere la ricorrente consapevole delle mancanze a lei imputate (cfr. doc. 1 e 3, fascicolo ricorrente); parimenti motivato è il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, nel quale l'UPCD non si
è limitato a richiamare le precedenti contestazioni (come pur sarebbe stato ammissibile, attraverso una motivazione per relationem), ma ha menzionato e ulteriormente argomentato in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti censurati alla luce delle giustificazioni e osservazioni sollevate dalla lavoratrice.
La ricorrente è stata dunque posta nelle condizioni di conoscere tutte le circostanze oggetto di addebito e ha potuto esercitare in concreto il proprio diritto di difesa, dal che discende che la motivazione della sanzione disciplinare non può considerarsi né generica né apparente.
4. Infondato è parimenti il profilo di censura che afferisce alla violazione dei principi di imparzialità e terzietà dell'azione disciplinare (§ 2.b) per essere stati il provvedimento di contestazione e quello di irrogazione della sanzione adottati dalla stessa persona, ovverossia dal
Direttore generale Responsabile dell'Ufficio Disciplinare (cfr. doc. 1 e 5, fasc. ricorrente).
L'art. 55 bis del D.lgs 165/2001, con specifico riguardo al settore scolastico, attribuisce il potere disciplinare e la competenza a svolgere il relativo procedimento al “responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale” per le infrazioni per cui è prevista l'irrogazione della sanzione fino a dieci giorni e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi (cfr. comma 9 quater). L'UPD è quindi individuato quale organismo titolare dei poteri disciplinari e competente a svolgere l'intero procedimento, senza previsioni di incompatibilità o di disgiunzione soggettiva tra il soggetto che effettua la contestazione e quello competente ad irrogare la sanzione, dal momento che entrambe queste fasi fanno parte dell'unitario procedimento disciplinare. È la stessa previsione dell'esistenza Pers dell' a garantire, per i fatti più gravi, la costituzione di un organismo che di per sé ha carattere di imparzialità e indipendenza, dovendo tali garanzie assicurarsi nel rapporto tra il lavoratore e il capo della struttura di appartenenza e non nel rapporto tra la fase di contestazione degli addebiti e quella di irrogazione della sanzione (cfr. Cass. n. 16706/2018; Cass. n.
20417/2019; Cass. n. 41568/2021; in senso analogo, con specifico riguardo al settore scolastico,
Cass. n. 30226/2019). Tanto è vero che è ammissibile la costituzione di UPD a composizione
5 monocratica, il che denota come non sia necessaria una disgiunzione soggettiva tra chi contesta gli addebiti e chi irroga la sanzione (cfr. Cass. n. 13245/2015; Cass. n. 20981/2009).
Inconferente a riguardo è il richiamo compiuto da parte ricorrente alla pronuncia del Tar
Milano n. 487/2021, la quale afferisce ai procedimenti disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nell'ambito dei quali è espressamente prevista l'alterità soggettiva tra la commissione che irroga la sanzione e il “superiore che ha rilevato la mancanza”.
Non si ravvisa dunque, nel caso di specie, la lamentata violazione del vizio di imparzialità, che peraltro non si è tradotta in alcun concreto pregiudizio a danno della ricorrente.
5. È stata poi censurata la tardività della sanzione amministrativa e la violazione dei termini di cui all'art. 55 bis co. 4 del D.lgs. 165/2001, per essere stata la segnalazione Pers disciplinare del 26.10.2020 trasmessa all' oltre i dieci giorni decorrenti dai fatti del settembre 2020, già oggetto di richiesta di chiarimenti con nota del 2 ottobre 2020, e per essere stata la contestazione effettuata oltre il termine di trenta giorni dalla già menzionata segnalazione.
L'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, per quanto qui rileva, sancisce che “
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito […] 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne'
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
6 5.1. La norma stabilisce la perentorietà dei termini solo con riguardo alla fase di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
non incide invece sulla legittimità della sanzione inflitta il tempo precedentemente intercorso tra la commissione del fatto e la conoscenza che ne abbia avuto il responsabile dell'ufficio, né il tempo intercorso tra quest'ultima e la trasmissione della notizia all'ufficio competente, salvo che si sia verificata una irrimediabile compromissione del diritto di difesa. Ne discende che il termine di dieci giorni per la trasmissione degli atti all'UPD ha portata ordinatoria e il suo eventuale superamento non può determinare ex se la violazione del principio di tempestività, essendo imprescindibile la valutazione congiunta dell'ulteriore parametro della comprovata violazione del diritto di difesa del lavoratore, il che presuppone una adeguata allegazione da parte di quest'ultimo dei pregiudizi patiti. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che
“la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti. (cfr. Cass. n. 29142/2022;
Cass. n. 7642/2022; Cass. n. 10284/2023).
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre il mancato rispetto del termine di dieci giorni, evidenziando che alcuni dei fatti contestati erano risalente al settembre 2020 (in particolare, al collegio dei docenti del 9 settembre), che in relazione a tali fatti erano stati chiesti chiarimenti in data 2.10.2020, poi “tempestivamente trasmessi dalla dirigente” (cfr. pag. 16 del ricorso;
cfr. doc. 18 e 19, fasc. ricorrente), mentre solo in data 26.10.2020 era stata inviata dal
Dirigente dell' una segnalazione all'Ufficio Pt_2 Controparte_5
Scolastico Regionale, cui era successivamente seguito lo svolgimento di attività ispettiva
(conclusasi con relazione del 14.12.2020) e la contestazione disciplinare (cfr. doc. 4 fascicolo resistente).
Ciò che la ricorrente ha contestato è dunque la mera violazione del termine ordinatorio di dieci giorni per la trasmissione della segnalazione, mentre nulla è stato specificato in ordine all'eventuale irrimediabile compromissione del diritto di difesa, dovendo peraltro rilevarsi che il tempo intercorso tra la richiesta di chiarimenti e la segnalazione è stato alquanto contenuto,
7
considerato che
la prof.ssa ha reso i propri chiarimenti il 10 ottobre 2020, come Parte_1 risulta dalla relazione ispettiva (cfr. doc. 2, fasc. ricorrente).
5.2. Nemmeno può ritenersi violato il termine perentorio di trenta giorni per l'adozione del provvedimento di contestazione disciplinare del 20.12.2020, che la ricorrente assume essere stato superato dovendo individuarsi quale dies a quo la data di segnalazione del 26.10.2020.
Si ribadisce che la decorrenza del termine in esame è fissata dall'art. 55 bis co. 4 a far data “dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui [l'UPD] abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la contestazione disciplinare può considerarsi tardiva solo se l'amministrazione, pur in possesso di tutti gli elementi necessari ad avviare il procedimento disciplinare, sia rimasta ingiustificatamente inerte dovendo a riguardo considerarsi che i termini non decorrono “a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito” (cfr.
Cass. n. 14810/2020; Cass. n. 28927/2019; Cass. n. 23771/2018; Cass. n. 16706/2018).
Ai fini della positiva valutazione sul rispetto dei termini perentori di cui all'art. 55 bis co.
4 del D.lgs. 165/2001 assume rilievo l'acquisizione di una notizia di infrazione di contenuto Pers qualificato, tale da consentire all' , in modo corretto, l'avvio del procedimento disciplinare nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione. Tale notizia di infrazione non deve necessariamente coincidere con il ricevimento della segnalazione, come peraltro espressamente previsto dalla norma, né con il primo atto istruttorio, potendo la notizia ritenersi idonea ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza dei termini del procedimento quando “è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che - secondo una valutazione di ragionevolezza a compiersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta in rilievo o di quelle connesse.
Irragionevole l'interpretazione di segno opposto […] che comporterebbe il decorso del termine iniziale per la conclusione del procedimento fin dal primo risultato utile alla contestazione, senza possibilità di compiere i necessari accertamenti atti, secondo una valutazione prognostica anticipata, a colorare di maggiore o minor disvalore la condotta in rilievo o quelle connesse in modo da poter - se del caso - procedere alla contestazione disciplinare nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione” (cfr. in questi termini
Cass. n. 14896/2024).
8 Pers Nel caso di specie, la segnalazione trasmessa all' dal dirigente dell'Ambito
Territoriale competente, come riportata nella relazione ispettiva del 14 dicembre 2020, rilevava
“criticità organizzative” di tipo generico (cfr. punti 1, 2 e 3 della relazione ispettiva, doc. 2 – Pers fasc.), rispetto ai quali appariva ragionevole da parte dell' compiere ulteriore attività istruttoria necessaria all'individuazione circostanziata di fatti e profili di rilevanza disciplinare, attività per la quale con lettera prot. 29143 del 4.11.2020 è stato conferito l'incarico finalizzato a svolgere un'ispezione, conclusasi con la relazione del 14.12.2020. Solo in tale ultima data può ritenersi raggiunta la conoscenza della notizia qualificata di infrazione, di talché risulta rispettosa del termine di legge la contestazione disciplinare adottata con provvedimento del
30.12.2020.
Non pertanto è addebitabile all'amministrazione alcuna inerzia, in quanto il tempo intercorso tra la segnalazione e la contestazione disciplinare è stato funzionale all'acquisizione della piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare che hanno riguardato la posizione della ricorrente.
6. Sotto il profilo dei vizi formali, la ricorrente ha poi lamentato la violazione del diritto di accesso agli atti istruttori e la lesione del proprio diritto di difesa, in ragione degli omissis contenuti nella relazione ispettiva e della impossibilità di prendere visione dei documenti utilizzati dall'amministrazione per i propri rilevi disciplinari.
A riguardo, va in primo luogo osservato che la dirigente ha acquisito la relazione ispettiva, contenente in parte degli omissis, a seguito di richiesta di accesso agli atti avanzata all'amministrazione e solo parzialmente accolta come da provvedimento prodotto in atti (cfr. doc. 5, fasc. resistente); in tale occasione, l'amministrazione ha richiamato le esigenze di tutela dell'identità dei segnalanti previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 e rappresentato la generica individuazione degli atti cui accedere, negando in tal modo l'accesso completo nei termini richiesti dalla dirigente.
A fronte di tali circostanze di fatto, pacifiche tra le parti, eventuali contestazioni al parziale diniego di accesso avrebbero dovuto essere mosse da dinanzi al giudice Parte_1 amministrativo mediante ricorso al rito speciale avverso il diniego di accesso agli atti amministrativi, dunque nell'ambito del procedimento di cui all'art. 116 c.p.a. e nel rispetto dei relativi termini di decadenza, non potendo in questa sede recuperarsi censure sulla legittimità del provvedimento amministrativo di diniego.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti emerge che già nel corso della ispezione la ricorrente aveva “richiesto e ottenuto copia, per posta elettronica, di tutta la
9 documentazione ritenuta pertinente ai punti di indagine” (cfr. pag. 2 della relazione – doc. 2 fasc.) e che nessuna più puntuale deduzione è stata compiuta in ricorso in relazione a quali diversi documenti, a quali fatti o a quali parti oscurate nella relazione ispettiva avrebbero consentito una migliore difesa o determinato una compromissione dei diritti della ricorrente.
Deve, peraltro, darsi conto che le circostanze di fatto individuate nella contestazione degli addebiti sono puntualmente indicate e sono sostanzialmente basate su risultanze documentali nella disponibilità della ricorrente, le cui difese sono state ampiamente spiegate sia nel corso del procedimento disciplinare, con la presentazione di giustificazioni, sia con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il che induce ad escludere che in concreto vi sia stata una lesione del diritto di difesa.
7. Ulteriore vizio dedotto in ricorso riguarda la presunta violazione del principio di tipicità dell'illecito disciplinare e di tassatività delle sanzioni.
A riguardo, la ricorrente ha lamentato (§ 2.e) che gli addebiti contestati non trovano riscontro nella tipizzazione delle fattispecie di rilevanza disciplinare individuate dal CCNL, argomentando nel senso che si tratta di “categorie estranee all'alveo dell'azione disciplinare e talmente generiche da non consentire di perimetrare con sufficiente precisione né i capi di incolpazione né la correlativa difesa” (cfr. pag. 17 del ricorso).
In disparte da ogni ulteriore considerazione sulla non genericità della contestazione di addebito e sulla sua adeguata motivazione (per la quale si richiama quanto già osservato al punto n. 3), le deduzioni della ricorrente risultano infondate anche sotto tale profilo.
Invero, la previsione di cui all'art. 55 co. 2 del D.lgs. 165/2001, laddove prevede che “la tipologia delle infrazioni […] è definitiva dai contratti collettivi”, non può essere interpretata nel senso che i contratti collettivi debbano contenere una analitica e specifica predeterminazione di tutti i fatti potenzialmente aventi rilevanza disciplinare, non essendo concepibile la tipizzazione dettagliata e minuziosa di tutte le fattispecie concrete che possono dar luogo a responsabilità disciplinare. Ai fini della valida individuazione delle tipologie di infrazioni sanzionabili appare sufficiente l'individuazione degli obblighi alla cui violazione possa conseguire la previsione sanzionatoria o la descrizione dei fatti nelle loro linee generali, potendo le violazioni essere descritte con formule cui andrà poi ascritta la concreta inadempienza contestata, mentre è inverosimile ritenere che quest'ultima trovi sempre diretto e puntuale riscontro nella violazione in astratto tipizzata dal contratto collettivo.
Quanto poi alla dedotta violazione del principio di tassatività (§ 2.f), infondata è la doglianza secondo cui la sanzione sarebbe illegittima in quanto l'art. 28 co. 3 lett. a) e b) del
10 CCNL tipizza la sanzione della pena pecuniaria e non quella della sospensione dal servizio, prevista invece per i fatti di cui all'art. 28 co. da 4 a 7. Pers Omette a tal riguardo parte ricorrente di considerare che l' ha applicato la sanzione della sospensione richiamando anche il comma 9 dell'art. 28 in esame, il quale individua le condotte disciplinarmente rilevanti nei fatti correlati alla violazione dei doveri del dirigente di cui al precedente art. 26 del CCNL;
il medesimo comma 9 prevede poi che le sanzioni possano essere calibrate, quanto alla tipologia da applicare, facendosi riferimento “ai principi desumibili dai commi precedenti”, ben potendo tra queste sanzioni essere compresa quella della sospensione dal servizio.
8. Tutte le ulteriori doglianze articolate in ricorso possono essere congiuntamente esaminate, risolvendosi in censure che afferiscono tutte alla valutazione di sussistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti e al requisito della proporzionalità.
8.1. Dalla lettura del provvedimento disciplinare risulta che la sospensione per giorni 45 Pers dal servizio con privazione della retribuzione è stata comminata dall' in applicazione dell'art. 28 co. 1, comma 3 lettere a) e b) e comma 9 del CCNL della Dirigenza scolastica del
8.7.2019.
La citata norma prevede, al comma 1, che “Le amministrazioni sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza.
A tale fine le amministrazioni sono tenute a valutare e applicare i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
- l'intenzionalità e la concreta addebitabilità del comportamento;
- il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
- la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'amministrazione;
- l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso di più persone nella violazione”.
11 Il successivo comma 3 dell'art. 28, per quanto rileva in questa sede, stabilisce che “La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura
e all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55 quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza”.
Il comma 9, infine, è una clausola di chiusura che consente di sanzionare comportamenti non espressamente tipizzati dai precedenti commi, laddove si sostanzino nella violazione degli obblighi del dirigente scolastico come descritti dal precedente art. 26 del CCNL. In particolare, la norma prevede che “le mancanze non espressamente previste nei commi da 3 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 26 (Obblighi del dirigente), nonché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”.
Quanto all'individuazione degli obblighi posti a carico del dirigente scolastico, l'UPCD ha fatto espresso riferimento alla violazione del suddetto art. 26 nei commi 1, 2, 3 e 4 lett. a),
c) ed f) del CCNL, secondo cui “
1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dirigente osserva il codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, nonché lo specifico codice di comportamento adottato dall'amministrazione nella quale presta servizio.
2. Il dirigente conforma altresì la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
3. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione di qualità dei servizi
e di miglioramento dell'organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze della collettività.
12
4. In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il dirigente deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione, perseguendo direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
[…]
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'amministrazione, con gli altri dirigenti e con il personale, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione […]
f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività di tutto il personale assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa, secondo le disposizioni vigenti, l'attivazione dell'azione disciplinare”.
I fatti oggetto di contestazione disciplinare sono quelli riportati nella nota n. 0034143 del
30.12.2020 e, come già sopra riportato, consistono:
1. nella adozione di “una governance inefficace e disfunzionale, sul piano organizzativo e gestionale, delle modalità di deliberazione e delle forme di partecipazione degli Organi Collegiali” e nella ritenuta “inosservanza della buona prassi volta ad assicurare ai componenti di un Organo collegiale di partecipare pienamente alla formazione delle deliberazioni, di condividere anticipatamente e per tempo, rispetto alla celebrazione della seduta, le informazioni e i documenti necessari alla decisione, in vista della piena comprensione delle problematiche calendarizzate e quindi della possibile formulazione […] di richiesta di chiarimento e di integrazioni”;
2. nella “mancata definizione e approvazione del calendario annuale delle attività didattiche”;
3. nel tardivo avvio della sessione negoziale di contrattazione integrativa, in violazione dell'art. 22 co. 7 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca;
4. nella “violazione dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, per avere il
Consiglio di classe 3°B irregolarmente deliberato la sospensione di tre alunni, fatti
13 a cui era conseguita l'irrogazione da parte della ricorrente al docente di un Per_1 provvedimento disciplinare “senza alcuna previa formale contestazione di addebiti e senza un regolare procedimento”;
5. nella convocazione dei docenti per gli incontri di programmazione del 3 e del 10 novembre 2020, in violazione delle regole di contenimento del contagio da Covid-
19 di cui all'art. 1 co. 9 del D.P.C.M. del 3.11.2020.
8.1.1. Quanto al primo gruppo di censure, dalla lettura del provvedimento di contestazione risulta che alla ricorrente è stata addebitata, in sintesi: 1) la disfunzionale conduzione del dibattito nel collegio di istituto del 9.9.2020 in relazione la punto 9, avente ad oggetto le proposte di attuazione delle aree funzionali, il che non avrebbe consentito ai docenti di proporre proposte alternative;
2) la mancata discussione sul punto di cui a punto 4.3 ; 3)
l'inosservanza della “della buona prassi, volta ad assicurare ai componenti di un Organo collegiale di partecipare pienamente alla formazione delle deliberazioni, di condividere anticipatamente e per tempo, rispetto alla celebrazione della seduta, le informazioni e i documenti necessari alla decisione”, come sarebbe evincibile dai verbali delle riunioni del
2.9.2020 e del 13.10.2020.
Tali ultime inadempienze non trovano diretto riscontro nei verbali dei collegi docenti prodotti in atti dalle parti. In particolare, dal verbale del 2.9.2020 non risulta che i partecipanti al collegio abbiano lamentato la mancanza di informazioni imputabile alla dirigente scolastica, essendosi piuttosto svolto un dibattito sulla proposta di nominare una Commissione in materia di funzioni strumentali, proposta non approvata dal collegio (cfr. doc. 9, fasc. resistente).
Analogamente, nemmeno dal verbale della seduta del 13.10.2020 risulta che i docenti abbiano lamentato la carenza di specifiche informazioni o la mancata trasmissione di documenti relativi agli accordi con l'Associazione “Progetto Danza”, sicché nessuna carenza informativa risulta direttamente imputabile alla ricorrente (cfr. doc. 9, fasc. ricorrente).
Vale peraltro osservare che le deduzioni del relative all'esautorazione dei poteri CP_1 del Collegio docenti in relazione al verbale del 2.9.2020 costituiscono profili di contestazione nuovi, per la prima volta articolati nella memoria di costituzione e non prima contestati alla ricorrente.
Con riguardo alla riunione del Collegio docenti del 9.9.2020 e alla contestata organizzazione disfunzionale del dibattito sul punto 9 che non avrebbe permesso “a quanti lo desideravano effettivamente di illustrate le proprie proposte, alternative o migliorative e motivare ai colleghi la propria contrarietà e distanza dalla proposta della Dirigente” (cfr.
14 lettera di contestazione, doc. 1, fasc. ricorrente), osserva il Tribunale che dalla lettura del relativo verbale risulta che la discussione è stata avviata con l'illustrazione di una proposta da parte della dirigente , la quale ha poi invitato i docenti a “esprimere il proprio Parte_1 parere”; il dibattito è quindi proseguito in una “articolata discussione”, conseguente alla osservazione di una docente di “dare la possibilità di presentare altre proposte” e durante tale dibattito sono stati manifestati dissensi alla proposta della dirigente e risulta che siano state formulate altre proposte (cfr. intervento ins. Cassaniti e opzioni alternative di cui all'ultima pagina del verbale), risultando concluso il verbale con l'invito della D.S. “a presentare le proposte per la rimodulazione delle FFSS”.
Il metodo di conduzione del dibattito scelto dalla ricorrente, sebbene ritenuto dall'UPCD non funzionale e in ipotesi sostituibile con metodi più efficaci, non appare sintomatico di una inadempienza e di una specifica violazione degli obblighi posti a carico del dirigente di cui all'art. 26 del CCNL, sicché risulta infondata la contestazione del relativo addebito.
Con riguardo invece alla censurata mancata discussione sul punto 4.3. dell'ordine del giorno della medesima riunione, riguardante “tempi, forme e modalità di attuazione dei PIA e dei PAI”, dalla lettura del verbale si evince che l'argomento non è stato in concreto trattato, non essendo state discusse tempistiche, forme e modalità di attuazione dei relativi Piani;
di contro, è rimasta del tutto indimostrata la deduzione di parte ricorrente secondo cui la stessa
“poneva all'attenzione dell'intero Collegio dei Docenti […] la necessità di adottare il Piano di
Integrazione degli Apprendimenti, nonché il Piano di Apprendimento individualizzato” (cfr. pag. 7 del ricorso), circostanza che non trova riscontro nel relativo verbale né in altra diversa documentazione. Il fatto contestato deve quindi ritenersi sussistente nella sua materialità (in quanto trova riscontro nel verbale della riunione del 9.9.2020) e risulta integrare una violazione dei doveri del Dirigente scolastico sotto il profilo dell'obbligo di perseguire “gli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione dell'amministrazione nella primaria considerazione delle esigenze della collettività” (art. 26 co. 3 del CCNL), per non avere la ricorrente curato che venisse proficuamente trattato il punto all'ordine del giorno onde definire le concrete modalità operative per calibrare l'offerta formativa sui bisogni di alunni con difficoltà.
8.1.2. Passando all'esame della ulteriore censura afferente alla mancata definizione e approvazione del calendario annuale delle attività scolastiche, nel provvedimento di addebito si legge quanto segue: “la proposta di una definizione viene presentata con estremo ritardo, ad anno avviato. E non si tratta di proposte strutturate ma di singoli “avvisi” e comunicazioni
15 (una relativa, ad esempio, all'avvio delle lezioni;
una seconda relativa alla sospensione delle attività scolastiche per il 2 novembre 2020 e per il 7 dicembre 2020) e, in ogni caso, tali note sono prima presenti fra i punti in o.d.g. del Collegio dei docenti (seduta del 2 settembre, poi rimandata alla seduta del 9 settembre e infine alla seduta del 12 ottobre, […] quindi finalmente discussi in Consiglio di Istituto il 13 ottobre: in tale occasione si delibera la però la sola sospensione dell'attività didattica nei giorni 2 novembre e 7 dicembre”.
La mancata approvazione del calendario annuale prima dell'inizio dell'anno scolastico è sostanzialmente incontestata dalla ricorrente, la quale ha dedotto in ricorso che il Piano Annuale delle Attività didattiche era stato adottato con atto prot. 3530 del 29.10.2020 (cfr. doc. 10, fascicolo ricorrente), confermando l'adozione ad anno scolastico già avviato. Tale condotta integra una violazione obblighi che la contrattazione collettiva pone a carico del dirigente scolastico, laddove all'art. 28 co. 4 del CCNL relativo al personale del comparto scuola del
29.11.2007 è previsto che “[…] Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico- educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte
a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7”.
D'altra parte, la ricorrente non ha addotto alcunché in ordine ad eventuali circostanze giustificatrici del ritardo, risultando piuttosto quest'ultimo imputabile alla omessa tempestiva attivazione della dirigente nella predisposizione del piano annuale delle attività.
8.1.3. Analoghe considerazioni valgono in relazione all'addebito afferente alla tardiva convocazione sindacale per la definizione della contrattazione integrativa di istituto che, secondo quanto riportato nella lettera di contestazione disciplinare, “è stata disposta […] con la nota prot. n. 3805 del 12.11.2020”, integrando una violazione “dell'art. 22, co. 7 del CCNL
e Ricerca del 19.4.2018, in base al quale la sessione negoziale della Controparte_1 contrattazione è avviata entro il 15 settembre”.
Il richiamato art. 22 stabilisce al comma 2 che “la contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale” e, al comma 7, che “fermi restando i termini di cui all'art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il
16 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre”.
L'inosservanza del termine contrattualmente previsto per l'avvio della sessione negoziale risulta per tabulas (cfr. doc. 20, fasc. resistente) ed è incontestato dalla stessa ricorrente che, anche in tale ipotesi, non ha addotto alcuna giustificazione per la tardiva convocazione delle rappresentanze sindacali, risalente al mese di novembre.
A ciò si aggiunga che, ai fini della rilevanza disciplinare della condotta, non appare condivisibile la tesi secondo cui il termine fissato dalla contrattazione collettiva sarebbe ordinatorio e non perentorio e, dunque, non suscettibile di sanzione o comunque censurabile solo dalle rappresentanze sindacali eventualmente pregiudicate, così come irrilevante è
l'eventuale ultrattività del precedente contratto integrativo. Invero, la previsione di un termine, pur non perentorio, per l'avvio della negoziazione risponde ad evidenti esigenze di celere conclusione del processo di contrattazione integrativa a livello scolastico, nell'interesse sia delle rappresentanze sindacali che dell'amministrazione scolastica;
affermare che il mancato rispetto di tale termine non sarebbe in alcun modo sanzionabile significherebbe privare di ogni rilievo la previsione dell'art. 22 sopra citato e la fissazione dei relativi termini, consentendone l'inosservanza da parte del dirigente incaricato di occuparsi di tale livello di contrattazione. A ciò si aggiunga che è del tutto irrilevante rispetto all'accertamento dell'inadempienza il fatto che il tardivo avvio della negoziazione non abbia determinato un pregiudizio alle rappresentanze sindacali, poiché, come correttamente osservato dal , le prerogative CP_1 sindacali si pongono su piano ontologicamente diverso rispetto all'omesso rispetto di norme di condotta da parte dei dipendenti e al correlato esercizio dell'azione disciplinare.
8.1.4. Occorre a questo punto passare all'esame dell'addebito relativo alla “violazione dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e alla conseguente irrogazione al docente di un Per_1 provvedimento disciplinare “senza alcuna previa formale contestazione di addebiti e senza un regolare procedimento”.
La nota di contestazione degli addebiti, a riguardo, riporta quanto segue: “risulta, inoltre, che il Consiglio di classe della 3^B sec. di 1° grado, nella seduta straordinaria svoltasi con modalità telematiche il 22.10.2020, ha irregolarmente deliberato l'irrogazione, nei confronti degli alunni e , della sanzione disciplinare Parte_3 Parte_4 Controparte_6 della sospensione per la durata, rispettivamente, di uno, tre, e cinque giorni. Al riguardo, emerge e si contesta alla S.V.: la violazione dell'art. 4, co. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249,
17 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, ai sensi del quale
“Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni” giacché non risulta che gli alunni incolpati siano stati sentiti;
la violazione della norma del Regolamento d'Istituto che assegna al Consiglio di classe in composizione allargata la competenza a deliberare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni, in quanto i rappresentanti dei genitori della classe non hanno partecipato alla suddetta riunione straordinaria (né, tantomeno, risulta che siano stati altrimenti coinvolti, considerata l'assenza dei rappresentanti, i genitori degli studenti interessati). Con riferimento alla seduta in questione, la D.T. evidenzia, peraltro, che in data 19.10.2020 il docente coordinatore prof. aveva inviato alla S.V. solo Persona_3 una “richiesta di convocazione del Consiglio di classe straordinario”, senza procedere alla convocazione dell'Organo collegiale. Nella relazione ispettiva, in merito agli sviluppi della medesima vicenda, si legge che il 29.10.2020, dopo aver ricevuto la madre dell'alunna
[...]
e aver comunicato di ritenere nullo il provvedimento disciplinare adottato dal CP_6
Consiglio di classe straordinario, la S.V. ha deciso di comminare al predetto docente coordinatore, in pari data, un “richiamo ai propri compiti e doveri”, a seguito del quale ne ha ricevuto le dimissioni dall'incarico di coordinatore di classe: a tal proposito, si contesta alla
S.V. di aver proceduto a notificare un provvedimento disciplinare senza alcuna previa formale contestazione di addebiti e senza un regolare procedimento, in violazione delle disposizioni dettate, anche a tutela del dipendente incolpato, dal d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.
Con il primo degli addebiti in esame è contestato alla ricorrente di aver consentito l'irregolare irrogazione della sanzione disciplinare a tre alunni da parte del Consiglio di classe del 22.10.2020, pur non essendo stati tali alunni sentiti preventivamente ed essendo stato il
Consiglio non regolarmente costituito.
Le censurate violazioni non appaiono imputabili alla ricorrente, non avendo il CP_1 adeguatamente dimostrato il coinvolgimento della dirigente nella convocazione del consiglio di classe e nelle conseguenti determinazioni assunte dall'organo.
Invero, pur avendo la stessa ricorrente dichiarato di essere a conoscenza della convocazione del consiglio di classe e della intenzione di sanzionare gli alunni con l'allontanamento dall'istituto (cfr. doc. 21, fasc. resistente) e pur avendo la dirigente scolastica dichiarato di essere “intervenuta nell'aula della riunione, che era tenuta parzialmente in presenza con alcuni componenti collegati in modalità telematica”, non è stato dimostrato che avesse avuto un ruolo attivo nella convocazione del consiglio di classe e, dunque, Parte_1
18 che possa essere ritenuta responsabile della sua irregolare composizione e della decisione di comminare agli alunni una sanzione senza averli preventivamente sentiti. Dalle stesse deduzioni del risulta, piuttosto, che il consiglio di classe era presieduto dal prof. CP_1 Per_1 coordinatore e delegato della dirigente scolastica, possibilità consentita dall'art. 5 co. 8 del
D.lgs. 297/1994, il che esclude il coinvolgimento diretto della ricorrente;
d'altra parte, è priva di riscontro probatorio l'affermazione del (che appare pertanto speculativa) secondo CP_1 cui la convocazione del consiglio non potrebbe ritenersi ascrivibile al citato coordinatore, perché formalmente nominato in tale ruolo il giorno prima (cfr. pag. 37 della memoria di costituzione); a riguardo, il non ha fornito prova né ha chiesto di provare che la CP_1 convocazione fosse stata invece compiuta dalla ricorrente.
Va dunque escluso che le sopra riportate omissioni possano dar luogo a responsabilità disciplinare della dirigente.
Diverso discorso deve essere compiuto in merito all'irrogazione della sanzione disciplinare da parte della attuale ricorrente nei confronti del docente Per_1
È pacifico tra le parti e comprovato documentalmente che la ricorrente, con provvedimento del 29.10.2020, riportante l'oggetto “richiamo ai propri doveri e compiti”, ha contestato al docente una serie di condotte inadempienti correlate al Consiglio di classe Per_1 di cui sopra si è detto, concludendo come segue “la S.V. è invitata a tenere un comportamento più consono ed a rispettare norme e regolamenti ed è destinataria di Rimprovero Verbale che viene formulato anche per iscritto per lasciarne traccia nel di Istituto” (cfr. doc. 15, fasc. ricorrente;
doc. 26, fasc. resistente). Appare dunque incontestata l'irrogazione da parte della dirigente di una sanzione disciplinare che, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, sarebbe qualificabile in termini di rimprovero verbale, non soggetto alle regole del procedimento disciplinare fissate dal D.lgs. 165/2001; l'amministrazione ha di contro contestato il mancato rispetto delle suddette regole procedurali e degli obblighi di preventiva contestazione.
Quanto all'impianto normativo delle sanzioni disciplinari applicabili al personale docente, l'art. 91 co. 1 C.C.N.L. Comparto Scuola, prevede che “per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo
1, capo IV della Parte 111 del D. Lavo n, 297 del 1994".
Le sanzioni disciplinari applicabili al personale scolastico sono dunque quelle stabilite dall'art. 492 del D. Lgs. 297/1994 che, per quanto rileva in questa sede, statuisce: "al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
19 disciplinari: a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri".
Non è dunque contemplata fra le sanzioni applicabili al personale docente quella del rimprovero verbale, essendo espressamente previsto dalla legge che la sanzione meno grave applicabile è quella del rimprovero scritto. Ciò priva di ogni fondamento la tesi secondo cui l'esercizio del potere disciplinare doveva intendersi nel caso di specie deprocedimentalizzato, ai sensi dell'art. 55 bis co. 4 del D.lgs. 165/2001.
Di contro, e in disparte dalla concreta qualificazione del tipo di sanzione irrogata, risulta che la dirigente ha operato in contrasto con le previsioni di legge e contrattuali, con condotta di sicura rilevanza disciplinare dal momento che, per un verso, non avrebbe potuto applicare la sanzione del rimprovero verbale, in quanto non tipizzata, e, per altro verso, se avesse voluto sanzionare il docente con il richiamo scritto avrebbe dovuto prima contestare l'addebito e avviare il procedimento disciplinare secondo le regole formali previste dalla legge.
Ne consegue la sussistenza e l'imputabilità degli addebiti in esame.
8.1.5. Rimane da valutare l'ultimo addebito mosso alla ricorrente, rispetto al quale nella lettera di contestazione si legge quanto segue: “Si rilevano e si contestano, inoltre, alla S.V. le richieste contenute nella circ. n. 67 del 03.11.2020, rivolta ai docenti delle classi II C, III A e
V C della scuola primaria, e nella circ. n. 75 del 10.11.2020 – testualmente rivolta ai soli docenti dei Consigli di classe con coordinatori dimissionari – di intervenire in presenza agli incontri pomeridiani di programmazione del 3 e 10 novembre 2020, nonostante l'art. 1, co. 9, lett. s), del d.P.C.M. del 3 novembre sostanzialmente vieti le riunioni in presenza, stabilendo che “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza”. Tali richieste sono, peraltro, contraddittorie – in assenza di alcuna motivazione – rispetto a quanto contenuto nella pregressa circ. n. 61, con cui la S.V. aveva comunicato ai docenti della scuola primaria che, per finalità di contenimento del contagio dell'infezione da COVID-19, a decorrere dal
27.10.2020, la programmazione settimanale si sarebbe svolta con modalità telematiche, sulla piattaforma Gsuite. In entrambi i casi, inoltre, la circolare di convocazione reca la medesima
20 data dell'incontro: tale circostanza denota una scarsa attenzione, da parte della S.V., alle esigenze organizzative dei soggetti convocati, la cui ragionevole considerazione mediante la trasmissione con un congruo preavviso, discende direttamente dall'osservanza dei principi di correttezza e leale collaborazione”.
Premesso che, anche in questo caso, la circostanza che la dirigente abbia proceduto alle sopra indicate convocazioni non è da quest'ultima contestata, con riguardo alla convocazione del 3.11.2020 è assorbente osservare che a quella data non era ancora vigente il divieto di riunione in presenza degli organi delle istituzioni scolastica, atteso che l'art. 1 co. 9 lett. s) del
DPCM del 20.10.2020 (vigente fino al 5.11.2020), prevedeva che “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato”. Non si ravvisa dunque una violazione delle prescrizioni afferenti alle misure per il contenimento del contagio da Covid-19 censurate nella contestazione di addebito, non essendovi divieto di legge alla convocazione di riunioni in presenza nelle istituzioni scolastiche.
Di contro, la convocazione in presenza del 10.11.2020 si pone in contrasto con le prescrizioni del DPCM del 3.11.2020 (vigente dal 6.11.2020 e fino al 3.12.2020) che all'art. 1 co. 9 lett. s) stabiliva il divieto generalizzato di riunioni in presenza per gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche (“Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza”), dal che discende che il comportamento addebitato alla ricorrente integra una inosservanza della normativa vigente, disciplinarmente rilevante.
8.2. Individuati i fatti addebitati alla ricorrente e considerato, per quanto già sopra esposto, che solo alcune delle contestazioni sono fondate sotto i profili della sussistenza del fatto e dell'imputabilità alla dipendente, residua da valutare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto ai fatti per i quali è stata accertata la rilevanza disciplinare, valutazione da compiersi secondo i criteri e la tipizzazione delle condotte e delle relative sanzioni, come individuati dall'art. 28 del CCNL applicabile.
Come già rilevato, l'UPCD ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione per
45 giorni richiamando il disposto dell'art. 28 co. 9 del CCNL secondo cui “le mancanze non espressamente previste nei commi da 3 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
21 obblighi dei dirigenti di cui all'art. 26 (Obblighi del dirigente), nonché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti”.
La norma consente dunque di sanzionare fatti che si sostanziano in violazioni degli obblighi del dirigente di cui all'art. 26, nonché di individuare la sanzione applicabile e proporzionata tra quelle previste nei precedenti commi, in ragione di un giudizio di omogeneità di disvalore tra la violazione degli obblighi dirigenziali e gli altri fatti espressamente tipizzati dall'art. 28 e sussumibili alle diverse tipologie di sanzioni.
Nel caso di specie, le condotte addebitate alla dipendente sono plurime e integrano, per un verso, la violazione degli obblighi del dirigente di cui all'art. 26 co. 3 del CCNL (“Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze della collettività”), con specifico riguardo ai fatti accertati di cui al punto n.
8.1.1. della motivazione;
per altro verso, tutte le ulteriori inadempienze si sostanziano in fattispecie di “inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio”, previste dall'art. 28 co. 3 e che, quando si caratterizzano per “particolare gravità” giustificano la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, come disposto dall'art. 28 co. 7 lett. a) del CCNL.
Nel caso a mano, le plurime violazioni di legge e degli obblighi dirigenziali, ripetutesi in un arco temporale piuttosto contenuto (da settembre a novembre 2020), denotano una significativa negligenza nello svolgimento dei propri compiti, anche rispetto all'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione e il proficuo svolgimento delle attività nell'istituto scolastico. La marcata inosservanza di previsioni contrattuali e di legge, soprattutto in punto di termini e procedimenti da rispettare, connota le inadempienze contestate della
“particolare gravità”, il che giustifica la sanzione della sospensione dal servizio.
La sanzione inflitta appare dunque proporzionata sotto il profilo della corretta individuazione della tipologia da applicare, in quanto le mancanze imputate alla ricorrente sono del tutto omogenee, in punto di disvalore, a quelle previste dall'art. 28 co. 7 lett. a) del CCNL.
Tuttavia, poiché parte degli addebiti non sono ritenuti fondati (in relazione alle inadempienze durante i collegi docenti, alle sanzioni irrogate agli alunni e alla convocazione del 3.11.2020), la sanzione in concreto applicata appare sproporzionata nel quantum, dal momento che il numero delle violazioni accertate è ridotto rispetto a quanto in origine considerato dall' , il che incide sul complessivo grado di disvalore della condotta. CP_7
22 Ne consegue che, pur essendo i fatti sanzionabili con la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione, la durata della sanzione va rideterminata, dovendo farsi applicazione dell'art. 63, comma 2 bis, D.lgs. 165/2001, che attribuisce al giudice il potere di rideterminare la sanzione in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. Sul punto, di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto dell'art. 63, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti” (cfr. Cass. n. 1818/2025; in senso conforme Cass. n.
10236/2023).
Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 28 co. 1 del CCNL di riferimento, osserva il
Tribunale che gli addebiti accertati e, in particolare, quelli afferenti al mancato rispetto dei termini per la programmazione scolastica e per la contrattazione integrativa, nonché il mancato rispetto delle regole sul procedimento disciplinare e sul contenimento del contagio nel periodo della pandemia, nel confronto con tutti gli addebiti in origine contestati, sono quelli che si connotano per una maggiore gravità e rilevanza sotto il profilo della inosservanza della legge.
A connotare di maggiore gravità i fatti contribuisce anche il ruolo del dirigente scolastico, deputato a garantire il buon andamento dell'istituzione scolastica nonché ad esercitare i poteri datoriali di disciplina, il che implica in astratto l'adozione di un comportamento conforme alle procedure di legge.
Deve pur tuttavia considerarsi, nella valutazione di gravità delle inosservanze accertate, che non è imputabile al comportamento della ricorrente un danno all'immagine che l'amministrazione lamenta di aver patito, diversamente da quanto allegato in memoria, in quanto gli articoli di giornale prodotti in atti (cfr. doc. 12, fasc. resistente) non sono direttamente riferibili ai fatti di rilevanza disciplinare accertati nel presente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, considerata la misura minima di tre giorni e la misura massima di sei mesi di cui all'art. 28 co. 7 del CCNL, ritiene il Tribunale che la sanzione disciplinare vada rideterminata nella sospensione dal servizio e privazione della retribuzione
23 per giorni trenta;
l'amministrazione resistente va per l'effetto condannata alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione della dipendente, per la parte eccedente rispetto a quanto deve essere trattenuto in esecuzione della sanzione come rideterminata.
9. Considerato che la sanzione è stata rideterminata in misura superiore alla metà di quanto originariamente inflitto e tenuto conto, dunque, della limitata fondatezza del ricorso, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5219 /2021 R.G. così statuisce: annulla, in parziale accoglimento del ricorso, la sanzione conservativa inflitta alla ricorrente con provvedimento n. 8388 del 13.4.2020, rideterminandola ai sensi dell'art. 63, co.
2 bis del D.lgs. 165/2001 nella sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni trenta;
condanna per l'effetto il resistente alla restituzione in favore della ricorrente CP_1 di una somma pari alla differenza tra la retribuzione trattenuta per effetto della sanzione annullata e la retribuzione da trattenere per effetto dell'applicazione della sanzione come rideterminata;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 24 settembre 2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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